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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 5631/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Cermaria, presso cui ha eletto domicilio in Roma, viale Umberto Tupini n. 101
APPELLANTE E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
e (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di e con domicilio negli CP_2 uffici di quest'ultima in , via Freguglia n. 1 CP_2
APPELLATI
OGGETTO del giudizio: 180002 – opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L.
689/1981
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da ricorso in appello): Parte_1
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario di Monza, Sezioni civili, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della Sentenza n.
1487/2023 -limitatamente alla parte afferente l'opposizione ai Verbali di contestazione di violazione del Codice della Strada come dettagliato in premessa, ossia ad esclusione delle statuizioni riguardanti il Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida (R.G. n. 4664/2023) - pronunciata dal Giudice di Pace di Sez. I Civile, nel giudizio R.G. n. 3817/2023, pubblicata il 1 CP_1 febbraio 2024 e non notificata, accogliere le domande formulate dal Sig. e Pt_1 quindi: voler annullare e comunque dichiarare nulli e/o inefficaci i Verbali impugnati ossia i Verbali di accertamento nr. 548740030 nr. 674125137 (cfr. All.ti 3 e 4),
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio elevati dalla Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Varedo (MB), in data
8.5.2023 e notificati in data 9.5.2023 dalla Stazione Carabinieri di Milano Affori, sanzioni e pene accessorie, per tutte le ragioni sopra esposte in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l e l' Controparte_1 [...]
(come da memoria di costituzione): Controparte_2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
I verbali di contestazione dei Carabinieri della Stazione di Varedo, oggetto di opposizione, sono due.
Il verbale n. 548740030, emesso in data 8 maggio 2023 dai Carabinieri della
Stazione di Varedo, si riferisce alla violazione di cui all'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S. perché il conducente del veicolo MTV Honda CBR 1000 RR targato
CJ85934 “non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione”. Il verbale n. 674125137, anch'esso emesso in data 8 maggio 2023 dai Carabinieri della Stazione di Varedo, si riferisce alla violazione di cui all'art. 141, commi 3 e 8, C.d.S. perché il medesimo soggetto di cui sopra “ometteva di regolare adeguatamente la velocità in ore notturne”. Trattasi di fatti accaduti in Bovisio Masciago, in data 4 maggio 2023 alle ore
23.50, in occasione di un sinistro stradale.
Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 3817/2023 R.G., , quale Parte_1 conducente del veicolo sopra indicato, ha adito il Giudice di Pace di CP_1 sostenendo che gli atti impugnati erano illegittimi.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto che essi non contenevano una descrizione dei fatti sufficiente ad individuare in concreto le condotte che integravano gli estremi delle violazioni in questione, con conseguente limitazione del diritto di difesa.
Con l'ulteriore ricorso introduttivo del giudizio n. 4664/2023 R.G., Parte_1
, nella medesima qualità, ha adito il Giudice di Pace di
[...] CP_1 impugnando l'ordinanza n. identificativo 2023/4842, Area III Patenti, emessa in data 01.06.2023, dal Prefetto della Provincia di , con cui, in relazione alla CP_2 violazione di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S., verificatasi nelle medesime circostanze di cui sopra, era stata disposta la sospensione della patente, in via provvisoria e cautelare, per mesi diciotto.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto la tesi dell'insussistenza di fondati elementi di un'evidente responsabilità dell'asserito trasgressore e del carattere eccessivo della durata della sanzione.
Nelle controdeduzioni depositate nell'ambito dei procedimenti di cui innanzi, ciascuno degli Enti opposti ha domandato il rigetto dell'opposizione.
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Disposta la riunione delle cause, con sentenza n. 1487/2023 pronunciata tra le parti il 29 novembre 2023 - 1° febbraio 2024, il Giudice di primo grado: - ha rigettato l'opposizione ed ha confermato i verbali impugnati;
- attesa la certificazione d'idoneità rilasciata dalla Commissione Medica Locale, ha ordinato la restituzione della patente di guida al ricorrente;
- ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
Con il ricorso in appello, ha impugnato la sentenza di cui innanzi, Parte_1 limitatamente alla parte concernente l'opposizione ai verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada, e dunque con esclusione di quanto statuito in ordine all'impugnazione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, chiedendo, in riforma della sentenza stessa, l'accoglimento dell'opposizione, e sostenendo che: - la riunione tra i processi sopra indicati era da considerarsi illegittima;
- le produzioni documentali della controparte non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione, stante la tardiva costituzione dell'Amministrazione resistente nell'ambito del giudizio n.
3817/2023 R.G.; - il Giudice di primo grado aveva travisato le contestazioni svolte dal ricorrente ed aveva omesso la motivazione sulle reali ragioni dell'opposizione; - la sentenza conteneva considerazioni che presupponevano un'illegittima inversione dell'onere probatorio delle parti;
- la sentenza era erronea nella parte in cui aveva considerato di carattere confessorio le dichiarazioni rilasciate dall'opponente agli accertatori;
- il Giudice non aveva tenuto conto della posteriorità del rapporto di incidente rispetto ai verbali di contestazione.
L e l Controparte_1 [...]
si sono costituiti in giudizio concludendo per il Controparte_2 rigetto dell'appello. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 19 febbraio 2025, la causa è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo della presente sentenza.
Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame delle questioni sollevate dalle parti.
Esame dei motivi di appello I. Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto Parte_1
l'illegittimità del provvedimento di riunione dei giudizi sopra indicati.
Deve premettersi che, al riguardo, non risulta allegata alcuna incidenza di siffatto provvedimento rispetto alla decisione appellata, con la conseguenza che non pare ravvisabile in concreto la sussistenza in capo alla parte di alcun interesse giuridicamente rilevante a far valere la relativa - asserita - illegittimità.
Nel merito, deve rilevarsi che la difesa dell'appellante ha lamentato l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per disporre siffatta riunione.
In punto di diritto, deve premettersi che, secondo quanto previsto dall'art. 274, comma primo, c.p.c., “se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione”. Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr., per tutte: Cass., Sez. L, sentenza n. 3193 del 18.02.2004) ha chiarito che “la riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., norme che disciplinano non una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l'ordine del procedimento, sicché la loro asserita violazione non determina la nullità della sentenza”. Sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 1194 del 19.01.2007) ha ulteriormente affermato che “il provvedimento di riunione di cause connesse, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità”. Anche sotto tale profilo, il motivo di impugnazione non presenta un concreto collegamento con la domanda di riforma della sentenza di primo grado.
Quanto, poi, alla sussistenza dei presupposti per la riunione medesima, dall'esame della documentazione prodotta emerge come le cause in questione, pur riguardando opposizioni proposte avverso atti diversi, si riferiscano entrambe al medesimo sinistro, il che costituisce criterio oggettivo di connessione, e ciò senza contare che le Prefetture resistenti costituiscono Uffici periferici della medesima
Amministrazione, sicché anche la connessione soggettiva non può essere contestata.
L'adozione del provvedimento è avvenuta con ordinanza a verbale, come da produzione documentale dell'appellante, sicché non è condivisibile l'asserzione dell'appellante medesimo secondo cui il tutto è avvenuto “senza l'adozione di alcun provvedimento specifico che evidentemente avrebbe garantito il legittimo esercizio del diritto di difesa e al contraddittorio riconosciuto alle Parti e al ricorrente in particolare”. Da quanto precede deriva, come conseguenza, che il motivo di appello in esame non può essere accolto.
II. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che le produzioni documentali della controparte non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione, stante la tardiva costituzione dell'Amministrazione resistente.
Al riguardo, appare opportuno premettere che, come emerge dallo storico del fascicolo di primo grado, prodotto dalle Amministrazioni appellate sub doc. 1, in data 7 ottobre 2023 è avvenuto il deposito di alcuni documenti da parte resistente, mentre la formale costituzione della stessa ha avuto luogo il giorno 9 ottobre 2023.
Ora, la prima data è anteriore di oltre dieci giorni rispetto all'udienza fissata (18 ottobre 2023), mentre il contrario deve dirsi per la seconda data sopra indicata.
Riguardo al termine previsto dall'art. 7, comma 7, D. Lgs. n. 150/2011, la Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 16772 del 13.06.2023) ha affermato che “in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l. n. 689 del
1981 "ratione temporis" vigente (oggi, art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 2011), non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità emittente”.
Da ciò deriva la legittimità del deposito di documenti avvenuto anteriormente alla costituzione.
Inoltre, come esattamente evidenziato dalla difesa dell'appellante, sempre la
Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 3508 del 06.02.2023) ha avuto modo di osservare che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, […] la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti – tra i quali la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente - opera il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018; conf., Cass. n. 16853 del 2016)”.
In concreto, le controdeduzioni dei Carabinieri della Stazione di Varedo in data 6 ottobre 2023, su cui si sono concentrate le doglianze dell'appellante, risultano depositate prima della scadenza del termine di legge, sicché l'eccezione di tardività del relativo deposito non è fondata. Quanto, poi, al rapporto ed agli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione e notificazione della violazione, essi potevano essere depositati senza limiti temporali, sicché tutti i documenti in questione sono utilizzabili ai fini della decisione.
L'appellante ha, poi, lamentato che il rapporto di incidente stradale riporta una data successiva (16.06.2023) rispetto a quella di elevazione dei verbali di accertamento (08.05.2023), sicché la parte si è chiesta “come possa tale rapporto ritenersi produzione strettamente connessa all'atto impugnato -con conseguente ammissibilità del relativo deposito oltre il termine di legge- se non ne può costituire, per evidenti ragioni temporali, il presupposto logico e/o procedurale” (cfr.: ricorso in appello, a pagina 14).
In realtà, la nozione di “connessione” non equivale a quella di “prossimità temporale”, né, tanto meno, a quella di “anteriorità”, riferendosi, al contrario, all'oggetto ed al contenuto degli atti in questione.
In concreto, poi, riguardo alla doglianza in questione deve osservarsi che, sebbene sottoscritto in data successiva a quella dei verbali, il rapporto contiene dati rilevati e valutazioni effettuate dall'organo accertatore nell'immediatezza del fatto, e comunque prima della contestazione medesima.
Ne deriva che esattamente il Giudice di Pace ha ritenuto ammissibile la documentazione in questione, utilizzandola ai fini della decisione, cosicché il motivo di appello in esame è infondato. III. Per quanto riguarda la reiterazione, nel presente grado di giudizio, delle censure già formulate dalla parte in primo grado in ordine alla pretesa illegittimità dei verbali in questione per eccessiva genericità, se da un lato è vero che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, l'opponente non ha sollevato alcuna particolare doglianza in ordine alla non immediata contestazione della violazione, dall'altro lato deve osservarsi quanto segue.
Prima di entrare nel merito delle censure in questione, appare opportuno considerare che, come emerge dalla relazione di incidente stradale (cfr.: doc. 5 di parte appellata), e, in particolare, dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalle persone ivi presenti, il , che al momento dell'incidente aveva Pt_1 perso conoscenza, si era ripreso subito dopo, aveva proferito delle frasi ed era stato dunque trasportato in ospedale mentre era cosciente, con tutto ciò che ne consegue circa la sua possibilità di individuare con precisione le circostanze di luogo e di tempo in cui il sinistro era avvenuto, nonché le relative modalità.
Ad ogni buon conto, il medesimo lamenta in questa sede la genericità delle indicazioni contenute nei verbali di contestazione, il che avrebbe pregiudicato l'esercizio da parte sua del diritto di difesa, genericità tanto più illegittima, visto che la contestazione delle violazioni oggetto di causa non era avvenuta nell'immediatezza del fatto.
Per quanto disposto dall'art. 200, comma 2, D. Lgs. n. 285/1992, il verbale di contestazione “contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione”. A sua volta, l'art. 201, comma 1, D. Lgs. n. 285/1992 specifica che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve contenere
“gli estremi precisi e dettagliati della violazione”. In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 8939 del 29.04.2005) si è affermato che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 cod. str., come ribadito dall'art. 383, comma primo, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al "giorno, ora e località", prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata (come nella specie) indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione”.
In concreto, ciascuno dei verbali oggetto di opposizione contiene l'indicazione degli elementi di cui innanzi.
Quanto, in particolare, all'indicazione della località dell'infrazione, l'appellante ha lamentato “la mancata indicazione del dato chilometrico in cui sarebbe avvenuta la violazione lungo la strada Via Monza SS527 che si ribadisce avere una lunghezza di oltre 50 Km, a nulla rilevando, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza che anche per tale ragione deve essere riformata, il riferimento al
” (cfr.: ricorso in appello, a pagina 20). Controparte_3
In proposito, se la strada statale 527 ha, a dire della parte, una lunghezza complessiva di oltre 50 Km., di certo lo stesso non può dirsi per il tratto della stessa che attraversa il Comune di Bovisio Masciago, specificamente indicato nei verbali unitamente alla denominazione della via in cui l'infrazione è avvenuta (via
Monza). Il fatto, poi, che le indicazioni in questione si riferiscano espressamente al sinistro avvenuto nella data e nell'ora specificate (cfr.: verbale n. 674125137), rende le stesse ancora più univoche e del tutto idonee ai fini del concreto esercizio del diritto di difesa da parte dell'odierno appellante, coinvolto direttamente nel sinistro in questione. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del , le considerazioni di Pt_1 cui innanzi non comportano alcuna inversione dell'onere della prova, riguardando esse semplicemente l'univocità della contestazione.
Considerazioni non dissimili devono essere svolte in ordine alla pretesa genericità dei fatti descritti nei verbali di contestazione oggetto di causa. Al riguardo, invero, deve osservarsi che, come emerge dalla relazione di incidente stradale prodotta in atti, relazione, come si è detto innanzi, utilizzabile ai fini della decisione, il , sentito dai Carabinieri in data 5 maggio 2023, e dunque Pt_1 prima della contestazione, ha rilasciato, tra le altre, le seguenti spontanee dichiarazioni: “In data 04/05/2023 percorrevo la strada statale Monza-Saronno conducendo il mio motoveicolo Honda Cbr 1000RR a bordo era presente anche quale passeggero, circa alle ore 00:00 mentre Persona_1 attraversavo un sottopassaggio in discesa in un tratto di strada rettilineo, sentivo scivolare il piede destro che era poggiato sulla pedaliera del freno posteriore, quindi perdevo il controllo del mezzo scivolando al lato destro l'unico appiglio per tentare di recuperare la stabilità era la mano destra ma nello stringere la manopola dove è installato l'acceleratore il mezzo improvvisamente aumentava repentinamente la velocità per poi schiantarsi sul posteriore di un automobile che mi precedeva”. Ebbene, la descrizione dei fatti contenuta in ciascuno dei verbali opposti non è altro che la trasposizione in termini giuridici delle circostanze di cui sopra, dichiarate ai verbalizzanti dallo stesso odierno appellante.
In particolare, la contestazione di cui all'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S., relativa al fatto che il conducente del veicolo MTV Honda CBR 1000 RR targato CJ85934
“non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione”, corrisponde alla dichiarata perdita di controllo del mezzo, mentre la contestazione di cui all'art. 141, commi 3 e 8, C.d.S., relativa al fatto che il medesimo soggetto “ometteva di regolare adeguatamente la velocità in ore notturne”, corrisponde alla dichiarata improvvisa accelerazione della marcia. Nessuna lesione del diritto di difesa dell'appellante risulta dunque essersi verificata, così come, alla luce di quanto dal medesimo dichiarato, risulta irrilevante il fatto che i verbalizzanti non abbiano assistito personalmente al sinistro.
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Anche l'omessa indicazione, nel secondo verbale, della velocità del motoveicolo è ininfluente, posto che dalle stesse dichiarazioni rese ai verbalizzanti dal diretto interessato risulta in ogni caso l'inadeguatezza della stessa in relazione allo stato dei luoghi (tratto rettilineo in discesa), all'ora notturna (circa le ore 00:00) ed alla presenza sulla strada di un altro mezzo che precedeva quello dell'interessato.
Il contenuto indispensabile dei verbali è dunque presente e, come già si è visto innanzi, non può essere condivisa l'asserzione dell'appellante secondo cui “la carenza di elementi oggettivi rende peraltro impossibile al ricorrente esercitare il proprio diritto di difesa sul punto” (cfr.: ricorso in appello, a pagina 20). Ciò comporta l'infondatezza della censura in esame.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n.
3536 del 17.02.2006), “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata”.
Anche in altra successiva occasione, sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 2201 del 30.01.2008) ha ritenuto che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa”.
IV. Con il quarto motivo di impugnazione, la difesa del ha censurato Pt_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata attribuita alle dichiarazioni rese dall'appellante natura confessoria.
Al riguardo, deve premettersi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante medesimo, le dichiarazioni in esame sono riferibili ai fatti specifici di cui alle contestazioni elevate nei verbali.
Quanto, poi, alle implicazioni probatorie di tali dichiarazioni, le doglianze dell'appellante appaiono ininfluenti, posto che il soggetto in questione, lungi dal contestare in concreto le circostanze indicate nei verbali opposti, si è limitato a sollevare rilievi concernenti la sola validità dei verbali medesimi. Inoltre, la relazione di incidente stradale contiene ulteriori dichiarazioni, dati e materiale, anche fotografico, che consentono di ritenere sussistente la responsabilità dell'appellante per le violazioni oggetto di causa anche indipendentemente da ogni considerazione in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Ne deriva che la dinamica dei fatti, al di là della natura, confessoria o meno, delle dichiarazioni rese dal , è sostanzialmente priva di contestazioni e Pt_1 comunque provata.
V. Con il quinto motivo di impugnazione, la sentenza di primo grado è stata censurata nella parte in cui non si sarebbe tenuto conto della posteriorità del rapporto di incidente rispetto ai verbali di contestazione. Sul punto, va ribadito quanto già osservato innanzi, vale a dire che, sebbene sottoscritto in data successiva a quella dei verbali, il rapporto contiene dati rilevati e valutazioni effettuate dall'organo accertatore nell'immediatezza del fatto, e comunque prima della contestazione medesima.
Pertanto, sia il rapporto sia i verbali si fondano sugli elementi in questione, e ciò esclude che il ragionamento del Giudice di Pace sul punto possa essere considerato affetto da vizi logici o giuridici.
Conseguenze delle considerazioni che precedono
Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuto “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Sulle spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con applicazione degli importi tabellari medi per le prime due fasi, con esclusione del compenso per la fase istruttoria non espletata, e con applicazione dell'importo tabellare minimo per la fase decisoria, che non ha richiesto il deposito di atti scritti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_1 CP_ e , avverso la sentenza del
[...] Controparte_2
Giudice di Pace di n. 1487/2023, pronunciata tra le parti il 29 novembre CP_1
2023 – 1° febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a parte appellata le spese processuali Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 362,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Monza, in data 19 febbraio 2025. Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 5631/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Cermaria, presso cui ha eletto domicilio in Roma, viale Umberto Tupini n. 101
APPELLANTE E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
e (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di e con domicilio negli CP_2 uffici di quest'ultima in , via Freguglia n. 1 CP_2
APPELLATI
OGGETTO del giudizio: 180002 – opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L.
689/1981
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da ricorso in appello): Parte_1
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario di Monza, Sezioni civili, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della Sentenza n.
1487/2023 -limitatamente alla parte afferente l'opposizione ai Verbali di contestazione di violazione del Codice della Strada come dettagliato in premessa, ossia ad esclusione delle statuizioni riguardanti il Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida (R.G. n. 4664/2023) - pronunciata dal Giudice di Pace di Sez. I Civile, nel giudizio R.G. n. 3817/2023, pubblicata il 1 CP_1 febbraio 2024 e non notificata, accogliere le domande formulate dal Sig. e Pt_1 quindi: voler annullare e comunque dichiarare nulli e/o inefficaci i Verbali impugnati ossia i Verbali di accertamento nr. 548740030 nr. 674125137 (cfr. All.ti 3 e 4),
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio elevati dalla Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Varedo (MB), in data
8.5.2023 e notificati in data 9.5.2023 dalla Stazione Carabinieri di Milano Affori, sanzioni e pene accessorie, per tutte le ragioni sopra esposte in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l e l' Controparte_1 [...]
(come da memoria di costituzione): Controparte_2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
I verbali di contestazione dei Carabinieri della Stazione di Varedo, oggetto di opposizione, sono due.
Il verbale n. 548740030, emesso in data 8 maggio 2023 dai Carabinieri della
Stazione di Varedo, si riferisce alla violazione di cui all'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S. perché il conducente del veicolo MTV Honda CBR 1000 RR targato
CJ85934 “non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione”. Il verbale n. 674125137, anch'esso emesso in data 8 maggio 2023 dai Carabinieri della Stazione di Varedo, si riferisce alla violazione di cui all'art. 141, commi 3 e 8, C.d.S. perché il medesimo soggetto di cui sopra “ometteva di regolare adeguatamente la velocità in ore notturne”. Trattasi di fatti accaduti in Bovisio Masciago, in data 4 maggio 2023 alle ore
23.50, in occasione di un sinistro stradale.
Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 3817/2023 R.G., , quale Parte_1 conducente del veicolo sopra indicato, ha adito il Giudice di Pace di CP_1 sostenendo che gli atti impugnati erano illegittimi.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto che essi non contenevano una descrizione dei fatti sufficiente ad individuare in concreto le condotte che integravano gli estremi delle violazioni in questione, con conseguente limitazione del diritto di difesa.
Con l'ulteriore ricorso introduttivo del giudizio n. 4664/2023 R.G., Parte_1
, nella medesima qualità, ha adito il Giudice di Pace di
[...] CP_1 impugnando l'ordinanza n. identificativo 2023/4842, Area III Patenti, emessa in data 01.06.2023, dal Prefetto della Provincia di , con cui, in relazione alla CP_2 violazione di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S., verificatasi nelle medesime circostanze di cui sopra, era stata disposta la sospensione della patente, in via provvisoria e cautelare, per mesi diciotto.
In particolare, il ricorrente ha sostenuto la tesi dell'insussistenza di fondati elementi di un'evidente responsabilità dell'asserito trasgressore e del carattere eccessivo della durata della sanzione.
Nelle controdeduzioni depositate nell'ambito dei procedimenti di cui innanzi, ciascuno degli Enti opposti ha domandato il rigetto dell'opposizione.
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Disposta la riunione delle cause, con sentenza n. 1487/2023 pronunciata tra le parti il 29 novembre 2023 - 1° febbraio 2024, il Giudice di primo grado: - ha rigettato l'opposizione ed ha confermato i verbali impugnati;
- attesa la certificazione d'idoneità rilasciata dalla Commissione Medica Locale, ha ordinato la restituzione della patente di guida al ricorrente;
- ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
Con il ricorso in appello, ha impugnato la sentenza di cui innanzi, Parte_1 limitatamente alla parte concernente l'opposizione ai verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada, e dunque con esclusione di quanto statuito in ordine all'impugnazione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, chiedendo, in riforma della sentenza stessa, l'accoglimento dell'opposizione, e sostenendo che: - la riunione tra i processi sopra indicati era da considerarsi illegittima;
- le produzioni documentali della controparte non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione, stante la tardiva costituzione dell'Amministrazione resistente nell'ambito del giudizio n.
3817/2023 R.G.; - il Giudice di primo grado aveva travisato le contestazioni svolte dal ricorrente ed aveva omesso la motivazione sulle reali ragioni dell'opposizione; - la sentenza conteneva considerazioni che presupponevano un'illegittima inversione dell'onere probatorio delle parti;
- la sentenza era erronea nella parte in cui aveva considerato di carattere confessorio le dichiarazioni rilasciate dall'opponente agli accertatori;
- il Giudice non aveva tenuto conto della posteriorità del rapporto di incidente rispetto ai verbali di contestazione.
L e l Controparte_1 [...]
si sono costituiti in giudizio concludendo per il Controparte_2 rigetto dell'appello. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 19 febbraio 2025, la causa è stata decisa con lettura in udienza del dispositivo della presente sentenza.
Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame delle questioni sollevate dalle parti.
Esame dei motivi di appello I. Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto Parte_1
l'illegittimità del provvedimento di riunione dei giudizi sopra indicati.
Deve premettersi che, al riguardo, non risulta allegata alcuna incidenza di siffatto provvedimento rispetto alla decisione appellata, con la conseguenza che non pare ravvisabile in concreto la sussistenza in capo alla parte di alcun interesse giuridicamente rilevante a far valere la relativa - asserita - illegittimità.
Nel merito, deve rilevarsi che la difesa dell'appellante ha lamentato l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per disporre siffatta riunione.
In punto di diritto, deve premettersi che, secondo quanto previsto dall'art. 274, comma primo, c.p.c., “se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione”. Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr., per tutte: Cass., Sez. L, sentenza n. 3193 del 18.02.2004) ha chiarito che “la riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., norme che disciplinano non una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l'ordine del procedimento, sicché la loro asserita violazione non determina la nullità della sentenza”. Sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 1194 del 19.01.2007) ha ulteriormente affermato che “il provvedimento di riunione di cause connesse, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità”. Anche sotto tale profilo, il motivo di impugnazione non presenta un concreto collegamento con la domanda di riforma della sentenza di primo grado.
Quanto, poi, alla sussistenza dei presupposti per la riunione medesima, dall'esame della documentazione prodotta emerge come le cause in questione, pur riguardando opposizioni proposte avverso atti diversi, si riferiscano entrambe al medesimo sinistro, il che costituisce criterio oggettivo di connessione, e ciò senza contare che le Prefetture resistenti costituiscono Uffici periferici della medesima
Amministrazione, sicché anche la connessione soggettiva non può essere contestata.
L'adozione del provvedimento è avvenuta con ordinanza a verbale, come da produzione documentale dell'appellante, sicché non è condivisibile l'asserzione dell'appellante medesimo secondo cui il tutto è avvenuto “senza l'adozione di alcun provvedimento specifico che evidentemente avrebbe garantito il legittimo esercizio del diritto di difesa e al contraddittorio riconosciuto alle Parti e al ricorrente in particolare”. Da quanto precede deriva, come conseguenza, che il motivo di appello in esame non può essere accolto.
II. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che le produzioni documentali della controparte non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione, stante la tardiva costituzione dell'Amministrazione resistente.
Al riguardo, appare opportuno premettere che, come emerge dallo storico del fascicolo di primo grado, prodotto dalle Amministrazioni appellate sub doc. 1, in data 7 ottobre 2023 è avvenuto il deposito di alcuni documenti da parte resistente, mentre la formale costituzione della stessa ha avuto luogo il giorno 9 ottobre 2023.
Ora, la prima data è anteriore di oltre dieci giorni rispetto all'udienza fissata (18 ottobre 2023), mentre il contrario deve dirsi per la seconda data sopra indicata.
Riguardo al termine previsto dall'art. 7, comma 7, D. Lgs. n. 150/2011, la Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 16772 del 13.06.2023) ha affermato che “in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l. n. 689 del
1981 "ratione temporis" vigente (oggi, art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 2011), non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità emittente”.
Da ciò deriva la legittimità del deposito di documenti avvenuto anteriormente alla costituzione.
Inoltre, come esattamente evidenziato dalla difesa dell'appellante, sempre la
Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 3508 del 06.02.2023) ha avuto modo di osservare che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, […] la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti – tra i quali la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente - opera il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018; conf., Cass. n. 16853 del 2016)”.
In concreto, le controdeduzioni dei Carabinieri della Stazione di Varedo in data 6 ottobre 2023, su cui si sono concentrate le doglianze dell'appellante, risultano depositate prima della scadenza del termine di legge, sicché l'eccezione di tardività del relativo deposito non è fondata. Quanto, poi, al rapporto ed agli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione e notificazione della violazione, essi potevano essere depositati senza limiti temporali, sicché tutti i documenti in questione sono utilizzabili ai fini della decisione.
L'appellante ha, poi, lamentato che il rapporto di incidente stradale riporta una data successiva (16.06.2023) rispetto a quella di elevazione dei verbali di accertamento (08.05.2023), sicché la parte si è chiesta “come possa tale rapporto ritenersi produzione strettamente connessa all'atto impugnato -con conseguente ammissibilità del relativo deposito oltre il termine di legge- se non ne può costituire, per evidenti ragioni temporali, il presupposto logico e/o procedurale” (cfr.: ricorso in appello, a pagina 14).
In realtà, la nozione di “connessione” non equivale a quella di “prossimità temporale”, né, tanto meno, a quella di “anteriorità”, riferendosi, al contrario, all'oggetto ed al contenuto degli atti in questione.
In concreto, poi, riguardo alla doglianza in questione deve osservarsi che, sebbene sottoscritto in data successiva a quella dei verbali, il rapporto contiene dati rilevati e valutazioni effettuate dall'organo accertatore nell'immediatezza del fatto, e comunque prima della contestazione medesima.
Ne deriva che esattamente il Giudice di Pace ha ritenuto ammissibile la documentazione in questione, utilizzandola ai fini della decisione, cosicché il motivo di appello in esame è infondato. III. Per quanto riguarda la reiterazione, nel presente grado di giudizio, delle censure già formulate dalla parte in primo grado in ordine alla pretesa illegittimità dei verbali in questione per eccessiva genericità, se da un lato è vero che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, l'opponente non ha sollevato alcuna particolare doglianza in ordine alla non immediata contestazione della violazione, dall'altro lato deve osservarsi quanto segue.
Prima di entrare nel merito delle censure in questione, appare opportuno considerare che, come emerge dalla relazione di incidente stradale (cfr.: doc. 5 di parte appellata), e, in particolare, dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalle persone ivi presenti, il , che al momento dell'incidente aveva Pt_1 perso conoscenza, si era ripreso subito dopo, aveva proferito delle frasi ed era stato dunque trasportato in ospedale mentre era cosciente, con tutto ciò che ne consegue circa la sua possibilità di individuare con precisione le circostanze di luogo e di tempo in cui il sinistro era avvenuto, nonché le relative modalità.
Ad ogni buon conto, il medesimo lamenta in questa sede la genericità delle indicazioni contenute nei verbali di contestazione, il che avrebbe pregiudicato l'esercizio da parte sua del diritto di difesa, genericità tanto più illegittima, visto che la contestazione delle violazioni oggetto di causa non era avvenuta nell'immediatezza del fatto.
Per quanto disposto dall'art. 200, comma 2, D. Lgs. n. 285/1992, il verbale di contestazione “contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione”. A sua volta, l'art. 201, comma 1, D. Lgs. n. 285/1992 specifica che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve contenere
“gli estremi precisi e dettagliati della violazione”. In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 8939 del 29.04.2005) si è affermato che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 cod. str., come ribadito dall'art. 383, comma primo, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al "giorno, ora e località", prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata (come nella specie) indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione”.
In concreto, ciascuno dei verbali oggetto di opposizione contiene l'indicazione degli elementi di cui innanzi.
Quanto, in particolare, all'indicazione della località dell'infrazione, l'appellante ha lamentato “la mancata indicazione del dato chilometrico in cui sarebbe avvenuta la violazione lungo la strada Via Monza SS527 che si ribadisce avere una lunghezza di oltre 50 Km, a nulla rilevando, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza che anche per tale ragione deve essere riformata, il riferimento al
” (cfr.: ricorso in appello, a pagina 20). Controparte_3
In proposito, se la strada statale 527 ha, a dire della parte, una lunghezza complessiva di oltre 50 Km., di certo lo stesso non può dirsi per il tratto della stessa che attraversa il Comune di Bovisio Masciago, specificamente indicato nei verbali unitamente alla denominazione della via in cui l'infrazione è avvenuta (via
Monza). Il fatto, poi, che le indicazioni in questione si riferiscano espressamente al sinistro avvenuto nella data e nell'ora specificate (cfr.: verbale n. 674125137), rende le stesse ancora più univoche e del tutto idonee ai fini del concreto esercizio del diritto di difesa da parte dell'odierno appellante, coinvolto direttamente nel sinistro in questione. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del , le considerazioni di Pt_1 cui innanzi non comportano alcuna inversione dell'onere della prova, riguardando esse semplicemente l'univocità della contestazione.
Considerazioni non dissimili devono essere svolte in ordine alla pretesa genericità dei fatti descritti nei verbali di contestazione oggetto di causa. Al riguardo, invero, deve osservarsi che, come emerge dalla relazione di incidente stradale prodotta in atti, relazione, come si è detto innanzi, utilizzabile ai fini della decisione, il , sentito dai Carabinieri in data 5 maggio 2023, e dunque Pt_1 prima della contestazione, ha rilasciato, tra le altre, le seguenti spontanee dichiarazioni: “In data 04/05/2023 percorrevo la strada statale Monza-Saronno conducendo il mio motoveicolo Honda Cbr 1000RR a bordo era presente anche quale passeggero, circa alle ore 00:00 mentre Persona_1 attraversavo un sottopassaggio in discesa in un tratto di strada rettilineo, sentivo scivolare il piede destro che era poggiato sulla pedaliera del freno posteriore, quindi perdevo il controllo del mezzo scivolando al lato destro l'unico appiglio per tentare di recuperare la stabilità era la mano destra ma nello stringere la manopola dove è installato l'acceleratore il mezzo improvvisamente aumentava repentinamente la velocità per poi schiantarsi sul posteriore di un automobile che mi precedeva”. Ebbene, la descrizione dei fatti contenuta in ciascuno dei verbali opposti non è altro che la trasposizione in termini giuridici delle circostanze di cui sopra, dichiarate ai verbalizzanti dallo stesso odierno appellante.
In particolare, la contestazione di cui all'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S., relativa al fatto che il conducente del veicolo MTV Honda CBR 1000 RR targato CJ85934
“non era in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione”, corrisponde alla dichiarata perdita di controllo del mezzo, mentre la contestazione di cui all'art. 141, commi 3 e 8, C.d.S., relativa al fatto che il medesimo soggetto “ometteva di regolare adeguatamente la velocità in ore notturne”, corrisponde alla dichiarata improvvisa accelerazione della marcia. Nessuna lesione del diritto di difesa dell'appellante risulta dunque essersi verificata, così come, alla luce di quanto dal medesimo dichiarato, risulta irrilevante il fatto che i verbalizzanti non abbiano assistito personalmente al sinistro.
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Anche l'omessa indicazione, nel secondo verbale, della velocità del motoveicolo è ininfluente, posto che dalle stesse dichiarazioni rese ai verbalizzanti dal diretto interessato risulta in ogni caso l'inadeguatezza della stessa in relazione allo stato dei luoghi (tratto rettilineo in discesa), all'ora notturna (circa le ore 00:00) ed alla presenza sulla strada di un altro mezzo che precedeva quello dell'interessato.
Il contenuto indispensabile dei verbali è dunque presente e, come già si è visto innanzi, non può essere condivisa l'asserzione dell'appellante secondo cui “la carenza di elementi oggettivi rende peraltro impossibile al ricorrente esercitare il proprio diritto di difesa sul punto” (cfr.: ricorso in appello, a pagina 20). Ciò comporta l'infondatezza della censura in esame.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n.
3536 del 17.02.2006), “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata”.
Anche in altra successiva occasione, sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 2201 del 30.01.2008) ha ritenuto che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa”.
IV. Con il quarto motivo di impugnazione, la difesa del ha censurato Pt_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata attribuita alle dichiarazioni rese dall'appellante natura confessoria.
Al riguardo, deve premettersi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante medesimo, le dichiarazioni in esame sono riferibili ai fatti specifici di cui alle contestazioni elevate nei verbali.
Quanto, poi, alle implicazioni probatorie di tali dichiarazioni, le doglianze dell'appellante appaiono ininfluenti, posto che il soggetto in questione, lungi dal contestare in concreto le circostanze indicate nei verbali opposti, si è limitato a sollevare rilievi concernenti la sola validità dei verbali medesimi. Inoltre, la relazione di incidente stradale contiene ulteriori dichiarazioni, dati e materiale, anche fotografico, che consentono di ritenere sussistente la responsabilità dell'appellante per le violazioni oggetto di causa anche indipendentemente da ogni considerazione in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Ne deriva che la dinamica dei fatti, al di là della natura, confessoria o meno, delle dichiarazioni rese dal , è sostanzialmente priva di contestazioni e Pt_1 comunque provata.
V. Con il quinto motivo di impugnazione, la sentenza di primo grado è stata censurata nella parte in cui non si sarebbe tenuto conto della posteriorità del rapporto di incidente rispetto ai verbali di contestazione. Sul punto, va ribadito quanto già osservato innanzi, vale a dire che, sebbene sottoscritto in data successiva a quella dei verbali, il rapporto contiene dati rilevati e valutazioni effettuate dall'organo accertatore nell'immediatezza del fatto, e comunque prima della contestazione medesima.
Pertanto, sia il rapporto sia i verbali si fondano sugli elementi in questione, e ciò esclude che il ragionamento del Giudice di Pace sul punto possa essere considerato affetto da vizi logici o giuridici.
Conseguenze delle considerazioni che precedono
Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuto “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Sulle spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con applicazione degli importi tabellari medi per le prime due fasi, con esclusione del compenso per la fase istruttoria non espletata, e con applicazione dell'importo tabellare minimo per la fase decisoria, che non ha richiesto il deposito di atti scritti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_1 CP_ e , avverso la sentenza del
[...] Controparte_2
Giudice di Pace di n. 1487/2023, pronunciata tra le parti il 29 novembre CP_1
2023 – 1° febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a parte appellata le spese processuali Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 362,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Monza, in data 19 febbraio 2025. Il Giudice
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