TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 411/2024 tra fu (P.I./C.F.: ) con l'Avv. Francesco Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
Bertoli del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: residente in [...]CP_2 C.F._1
Resistente - Contumace
*
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno
Con atto di citazione del 30.10.2023, notificato il 4.12.2023, la Controparte_3
fu (di seguito anche: e/o intimante) proprietaria e locatrice Controparte_1 Pt_1
dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Udine, Via Molin Nuovo n. 65, piano
T-1-2, censito al catasto fabbricati al Fg. 7, part. 14, sub. 2, categoria A/3, ha intimato ai conduttori (di seguito anche: Comelli o intimato) ed Parte_2
(di seguito anche: e/o intimata) lo sfratto per morosità CP_2 CP_2
deducendo il mancato versamento della somma di euro 6.827,50 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori alla data del 31.10.2023. L'attrice ha chiesto, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento del suddetto importo, oltre agli interessi ed ai successivi canoni ed accessori a scadere fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile in oggetto.
L'attrice ha, altresì, chiesto di dichiararsi risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti dall'1.3.2019 per grave inadempimento dei conduttori, in via subordinata, in caso di opposizione, ha chiesto la pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il solo dando atto di Pt_2
non abitare a far tempo dal maggio 2022 nell'immobile locato ed avendo interesse a recedere dal contratto di aver convenuto con l'attrice di versare ancora tre mensilità del canone locativo e di risolvere all'esito il contratto a far data da agosto
2022.
Prosegue il riferendo di aver corrisposto alla le tre mensilità e di aver Pt_2 Pt_1
sottoscritto con quest'ultima in data 26.8.2022 una scrittura privata a conferma del recesso di uno dei due conduttori precisando che da tale data il contratto sarebbe proseguito soltanto con la GN;
corrispondeva, inoltre, il tributo CP_2
conseguente alla chiusura della propria posizione contrattuale.
Conseguentemente il ritiene che la richiesta attorea sia manifestamente Pt_2
infondata in quanto a decorrere dall'agosto 2022 non è più parte del contratto di locazione, né nulla ha più saputo in merito alla regolare o meno esecuzione del contratto essendo del tutto estraneo. ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda attorea. Pt_2
All'udienza del 6 maggio 2024, fissata per la convalida, parte intimante ha dato atto che, dopo la notifica dell'atto di intimazione, persiste la morosità ammontante ad euro 8.087,50 ed insisteva per la richiesta di convalida dello sfratto con contestuale emissione del decreto ingiuntivo, mentre il si richiamava al proprio atto Pt_2
2 introduttivo e la GN , presente personalmente, non contestava la morosità CP_2
e nulla opponeva alla convalida atteso che era priva di occupazione e viveva nell'immobile insieme ai due figli maggiorenni.
L'attrice disconosceva, inoltre, ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata del 26.8.2022
(doc. 2 di controparte) come pure la sottoscrizione ivi apposta, di contro il Pt_2
riferiva che tale scrittura è stata sottoscritta dal signor consigliere Testimone_1
delegato della società attrice, e chiedeva di procedersi con la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c..
La convenuta ha rappresentato che il ha lasciato l'immobile dal mese CP_2 Pt_2
di maggio 2022 e di aver contattato il signor verso settembre 2022 Testimone_1
per chiedere di farla rimanere unica titolare del contratto di locazione;
secondo la convenuta quest'ultimo, inizialmente, si mostrava d'accordo, sebbene successivamente abbia cambiato idea avendo interesse che entrambi i conduttori rimanessero parti del contratto di locazione.
Il giudice dello sfratto con ordinanza del 12.2.2024 ordinava al ed ad Pt_2 CP_2
il rilascio a favore della dell'immobile oggetto del contratto di locazione e Pt_1
fissava per il rilascio termine del 13.3.2024, disponeva, inoltre, il mutamento del rito e fissava per la discussione l'udienza del 25.6.2024 concedendo alle parti i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, la locatrice ha depositato in data 15 maggio 2024 memoria integrativa nella quale ha dato che i conduttori non hanno contestato la persistenza della morosità né la sua entità e che quest'ultimi nulla hanno versato e che l'immobile risulta ancora occupato dalla GN non avendo rilasciato CP_2
l'immobile.
Quanto al proprio credito l'attrice ha riferito che la morosità persiste e risulta pari ad €.9.766,50 somma comprensiva dei canoni scaduti, delle quote annuali del 50% dell'imposta di registro, nonché delle indennità per l'occupazione senza titolo.
3 Con riferimento all'intervenuto recesso contrattuale eccepito dal l'attrice ha Pt_2
riferito di aver disconosciuto la sottoscrizione posta sulla scrittura privata del 26 agosto 2022 e che a seguito dell'istanza di verificazione formulata dal petta Pt_2
a quest'ultimo provare la genuinità della sottoscrizione apparentemente posta dall'attrice.
La ha, quindi, chiesto la condanna solidale dei convenuti al pagamento della Pt_1
somma di €.9.766,50 a titolo di canoni scaduti ed accessori, nonché dei canoni ed accessori a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi di legge sui singoli ratei di canone a decorrere dalla loro scadenza sino al saldo effettivo.
Con memoria integrativa del 4.6.2024 oltre a ribadire quanto esposto nella Pt_2
comparsa di risposta depositata nel procedimento dello sfratto, evidenziava che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dall'attrice presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla stessa parte e, se si tratta di persona giuridica, il disconoscimento necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi e che nulla di tutto questo è avvenuto nella fattispecie in esame poiché il procuratore attoreo ha genericamente disconosciuto la scrittura e la sottoscrizione.
Il ha, quindi, ribadito che affinché il disconoscimento fosse efficace Pt_2
occorreva disconoscere specificatamente che la firma fosse riconducibile anche al socio consigliere delegato con potere di firma ed ha concluso per il Testimone_1
rigetto della domanda attorea nei propri confronti.
All'udienza del 25.6.2024 il ha offerto all'attrice la somma di €.840,00 per Pt_2
le mensilità di marzo 2021 ed agosto 2022 avendo occupato l'immobile fino a tale mese, oltre a dichiararsi disponibile a versare il 50% dell'imposta di registro maturata per tali mensilità, di contro l'attrice ha accettato la somma offerta
4 trattenendola a titolo di acconto sulla maggior somma richiesta.
La causa veniva rinviata all'udienza del 9.10.2024 anche per verificare l'esistenza dell'originale del documento n.2 dimesso dal Pt_2
Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore, con ordinanza del 25.9.2024 veniva revocata l'udienza del 9.10.2024 e fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno
29.10.2024.
Nel termine assegnato e hanno depositato le note scritte con le quali Pt_1 Pt_2
hanno reciprocamente dichiarato di rinunciare e di accettare la rinuncia agli atti e con ordinanza del 4.11.2024 è stata dichiarata l'estinzione parziale del processo limitatamente all'attrice ed al a spese compensate, mentre è proseguito tra Pt_2
l'attrice e la GN con fissazione per la precisazione delle conclusioni e CP_2
discussione dell'udienza del 13 gennaio 2025 assegnando alle parti termine fino al
20 dicembre 2024 per brevi note conclusive.
Nel termine assegnato alcuna nota conclusiva è stata depositata dalle parti, mentre ha depositato la suddetta nota l'8.1.2025 dando atto dell'intervenuta Pt_1
liberazione forzosa dell'immobile in data 7.11.2024.
*
La domanda attorea risulta fondata.
L'attrice ha documentalmente provato:
➢ di aver concesso in locazione l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Udine,
Via Molin Nuovo n. 65, piano T-1-2, censita al catasto fabbricati al Fg. 7, part. 14, sub. 2, categoria A/3, per il canone annuo di €.5.040,00 da versarsi in dodici rate mensili di euro 420,00 ciascuna con scadenza il giorno trenta di ogni mese
(cfr. doc. 1 fascicolo sfratto);
➢ che la resistente era morosa del minor importo di €.9.766,50 nel pagamento dei canoni di locazione scaduti ed accessori (tra i quali il versamento dell'imposta di registro per le annualità del 2020, 2021, 2022 e 2023, cfr. doc. 2 bis e 3 bis),
5 nonché dei canoni ed accessori a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi di legge sui singoli ratei di canone a decorrere dalla loro scadenza sino al saldo effettivo. Circostanza confermata e riconosciuta dalla stessa resistente con dichiarazione dall'evidente contenuto confessorio resa all'udienza del
22.1.2024 nel procedimento di sfratto RG 147/2024, laddove il giudice ha così verbalizzato: “La convenuta la quale non contesta la morosità e nulla CP_2
oppone alla convalida atteso che è priva di occupazione lavorativa e vive nell'immobile con due figli maggiorenni”;
➢ che inutili sono state le richieste di pagamento del 7.11.2022 e del 28.12.2022 avanzate nei confronti dei conduttori (cfr. doc. 3 fascicolo sfratto);
➢ che l'importo dovuto da risulta aggiornato ad euro 11.446,50 di cui euro Pt_1
9.766,50 per canoni scaduti e non versati alla data dell'effettivo rilascio coattivo avvenuta il 7.11.2024 (cfr. verbale di rilascio dimesso l'8.1.2025), euro 2.520,00
(420,00 x 6) per le mensilità da giugno 2024 a novembre 2024, detratto l'importo di euro 840,00, versato spontaneamente dal all'udienza del Pt_2
25.6.2024 e trattenuto dalla intimante a titolo di mero acconto sul maggior dovuto.
Va, pertanto, accolta la domanda di condanna della GN al CP_2
pagamento della somma di euro 11.466,50, a titolo di canoni scaduti ed accessori oltre agli interessi di legge sui singoli ratei di canone a decorrere dalla loro scadenza sino al saldo effettivo.
*
Quanto alle spese del giudizio.
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. CP_2
Considerato che la contumacia della resistente e la non complessità della causa, la liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
6 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 con riduzione al 50% della fase decisionale ed esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione del 1.3.2019;
- condanna al pagamento a favore della società fu CP_2 Parte_1
della somma di euro 11.466,50, a titolo di canoni scaduti ed Controparte_1
accessori oltre agli interessi di legge sui singoli ratei di canone a decorrere dalla loro scadenza sino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società CP_2
fu che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come Parte_1 Controparte_1
modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro
2.546,50 (di cui euro 919,00 per la fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 850,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre contributo unificato, anticipazioni forfettarie e spese di notifica.
Così deciso in Udine il 13.1.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 411/2024 tra fu (P.I./C.F.: ) con l'Avv. Francesco Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
Bertoli del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: residente in [...]CP_2 C.F._1
Resistente - Contumace
*
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno
Con atto di citazione del 30.10.2023, notificato il 4.12.2023, la Controparte_3
fu (di seguito anche: e/o intimante) proprietaria e locatrice Controparte_1 Pt_1
dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Udine, Via Molin Nuovo n. 65, piano
T-1-2, censito al catasto fabbricati al Fg. 7, part. 14, sub. 2, categoria A/3, ha intimato ai conduttori (di seguito anche: Comelli o intimato) ed Parte_2
(di seguito anche: e/o intimata) lo sfratto per morosità CP_2 CP_2
deducendo il mancato versamento della somma di euro 6.827,50 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori alla data del 31.10.2023. L'attrice ha chiesto, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento del suddetto importo, oltre agli interessi ed ai successivi canoni ed accessori a scadere fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile in oggetto.
L'attrice ha, altresì, chiesto di dichiararsi risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti dall'1.3.2019 per grave inadempimento dei conduttori, in via subordinata, in caso di opposizione, ha chiesto la pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il solo dando atto di Pt_2
non abitare a far tempo dal maggio 2022 nell'immobile locato ed avendo interesse a recedere dal contratto di aver convenuto con l'attrice di versare ancora tre mensilità del canone locativo e di risolvere all'esito il contratto a far data da agosto
2022.
Prosegue il riferendo di aver corrisposto alla le tre mensilità e di aver Pt_2 Pt_1
sottoscritto con quest'ultima in data 26.8.2022 una scrittura privata a conferma del recesso di uno dei due conduttori precisando che da tale data il contratto sarebbe proseguito soltanto con la GN;
corrispondeva, inoltre, il tributo CP_2
conseguente alla chiusura della propria posizione contrattuale.
Conseguentemente il ritiene che la richiesta attorea sia manifestamente Pt_2
infondata in quanto a decorrere dall'agosto 2022 non è più parte del contratto di locazione, né nulla ha più saputo in merito alla regolare o meno esecuzione del contratto essendo del tutto estraneo. ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda attorea. Pt_2
All'udienza del 6 maggio 2024, fissata per la convalida, parte intimante ha dato atto che, dopo la notifica dell'atto di intimazione, persiste la morosità ammontante ad euro 8.087,50 ed insisteva per la richiesta di convalida dello sfratto con contestuale emissione del decreto ingiuntivo, mentre il si richiamava al proprio atto Pt_2
2 introduttivo e la GN , presente personalmente, non contestava la morosità CP_2
e nulla opponeva alla convalida atteso che era priva di occupazione e viveva nell'immobile insieme ai due figli maggiorenni.
L'attrice disconosceva, inoltre, ex art. 214 c.p.c. la scrittura privata del 26.8.2022
(doc. 2 di controparte) come pure la sottoscrizione ivi apposta, di contro il Pt_2
riferiva che tale scrittura è stata sottoscritta dal signor consigliere Testimone_1
delegato della società attrice, e chiedeva di procedersi con la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c..
La convenuta ha rappresentato che il ha lasciato l'immobile dal mese CP_2 Pt_2
di maggio 2022 e di aver contattato il signor verso settembre 2022 Testimone_1
per chiedere di farla rimanere unica titolare del contratto di locazione;
secondo la convenuta quest'ultimo, inizialmente, si mostrava d'accordo, sebbene successivamente abbia cambiato idea avendo interesse che entrambi i conduttori rimanessero parti del contratto di locazione.
Il giudice dello sfratto con ordinanza del 12.2.2024 ordinava al ed ad Pt_2 CP_2
il rilascio a favore della dell'immobile oggetto del contratto di locazione e Pt_1
fissava per il rilascio termine del 13.3.2024, disponeva, inoltre, il mutamento del rito e fissava per la discussione l'udienza del 25.6.2024 concedendo alle parti i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, la locatrice ha depositato in data 15 maggio 2024 memoria integrativa nella quale ha dato che i conduttori non hanno contestato la persistenza della morosità né la sua entità e che quest'ultimi nulla hanno versato e che l'immobile risulta ancora occupato dalla GN non avendo rilasciato CP_2
l'immobile.
Quanto al proprio credito l'attrice ha riferito che la morosità persiste e risulta pari ad €.9.766,50 somma comprensiva dei canoni scaduti, delle quote annuali del 50% dell'imposta di registro, nonché delle indennità per l'occupazione senza titolo.
3 Con riferimento all'intervenuto recesso contrattuale eccepito dal l'attrice ha Pt_2
riferito di aver disconosciuto la sottoscrizione posta sulla scrittura privata del 26 agosto 2022 e che a seguito dell'istanza di verificazione formulata dal petta Pt_2
a quest'ultimo provare la genuinità della sottoscrizione apparentemente posta dall'attrice.
La ha, quindi, chiesto la condanna solidale dei convenuti al pagamento della Pt_1
somma di €.9.766,50 a titolo di canoni scaduti ed accessori, nonché dei canoni ed accessori a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi di legge sui singoli ratei di canone a decorrere dalla loro scadenza sino al saldo effettivo.
Con memoria integrativa del 4.6.2024 oltre a ribadire quanto esposto nella Pt_2
comparsa di risposta depositata nel procedimento dello sfratto, evidenziava che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato dall'attrice presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla stessa parte e, se si tratta di persona giuridica, il disconoscimento necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi e che nulla di tutto questo è avvenuto nella fattispecie in esame poiché il procuratore attoreo ha genericamente disconosciuto la scrittura e la sottoscrizione.
Il ha, quindi, ribadito che affinché il disconoscimento fosse efficace Pt_2
occorreva disconoscere specificatamente che la firma fosse riconducibile anche al socio consigliere delegato con potere di firma ed ha concluso per il Testimone_1
rigetto della domanda attorea nei propri confronti.
All'udienza del 25.6.2024 il ha offerto all'attrice la somma di €.840,00 per Pt_2
le mensilità di marzo 2021 ed agosto 2022 avendo occupato l'immobile fino a tale mese, oltre a dichiararsi disponibile a versare il 50% dell'imposta di registro maturata per tali mensilità, di contro l'attrice ha accettato la somma offerta
4 trattenendola a titolo di acconto sulla maggior somma richiesta.
La causa veniva rinviata all'udienza del 9.10.2024 anche per verificare l'esistenza dell'originale del documento n.2 dimesso dal Pt_2
Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore, con ordinanza del 25.9.2024 veniva revocata l'udienza del 9.10.2024 e fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno
29.10.2024.
Nel termine assegnato e hanno depositato le note scritte con le quali Pt_1 Pt_2
hanno reciprocamente dichiarato di rinunciare e di accettare la rinuncia agli atti e con ordinanza del 4.11.2024 è stata dichiarata l'estinzione parziale del processo limitatamente all'attrice ed al a spese compensate, mentre è proseguito tra Pt_2
l'attrice e la GN con fissazione per la precisazione delle conclusioni e CP_2
discussione dell'udienza del 13 gennaio 2025 assegnando alle parti termine fino al
20 dicembre 2024 per brevi note conclusive.
Nel termine assegnato alcuna nota conclusiva è stata depositata dalle parti, mentre ha depositato la suddetta nota l'8.1.2025 dando atto dell'intervenuta Pt_1
liberazione forzosa dell'immobile in data 7.11.2024.
*
La domanda attorea risulta fondata.
L'attrice ha documentalmente provato:
➢ di aver concesso in locazione l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Udine,
Via Molin Nuovo n. 65, piano T-1-2, censita al catasto fabbricati al Fg. 7, part. 14, sub. 2, categoria A/3, per il canone annuo di €.5.040,00 da versarsi in dodici rate mensili di euro 420,00 ciascuna con scadenza il giorno trenta di ogni mese
(cfr. doc. 1 fascicolo sfratto);
➢ che la resistente era morosa del minor importo di €.9.766,50 nel pagamento dei canoni di locazione scaduti ed accessori (tra i quali il versamento dell'imposta di registro per le annualità del 2020, 2021, 2022 e 2023, cfr. doc. 2 bis e 3 bis),
5 nonché dei canoni ed accessori a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi di legge sui singoli ratei di canone a decorrere dalla loro scadenza sino al saldo effettivo. Circostanza confermata e riconosciuta dalla stessa resistente con dichiarazione dall'evidente contenuto confessorio resa all'udienza del
22.1.2024 nel procedimento di sfratto RG 147/2024, laddove il giudice ha così verbalizzato: “La convenuta la quale non contesta la morosità e nulla CP_2
oppone alla convalida atteso che è priva di occupazione lavorativa e vive nell'immobile con due figli maggiorenni”;
➢ che inutili sono state le richieste di pagamento del 7.11.2022 e del 28.12.2022 avanzate nei confronti dei conduttori (cfr. doc. 3 fascicolo sfratto);
➢ che l'importo dovuto da risulta aggiornato ad euro 11.446,50 di cui euro Pt_1
9.766,50 per canoni scaduti e non versati alla data dell'effettivo rilascio coattivo avvenuta il 7.11.2024 (cfr. verbale di rilascio dimesso l'8.1.2025), euro 2.520,00
(420,00 x 6) per le mensilità da giugno 2024 a novembre 2024, detratto l'importo di euro 840,00, versato spontaneamente dal all'udienza del Pt_2
25.6.2024 e trattenuto dalla intimante a titolo di mero acconto sul maggior dovuto.
Va, pertanto, accolta la domanda di condanna della GN al CP_2
pagamento della somma di euro 11.466,50, a titolo di canoni scaduti ed accessori oltre agli interessi di legge sui singoli ratei di canone a decorrere dalla loro scadenza sino al saldo effettivo.
*
Quanto alle spese del giudizio.
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. CP_2
Considerato che la contumacia della resistente e la non complessità della causa, la liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
6 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 con riduzione al 50% della fase decisionale ed esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione del 1.3.2019;
- condanna al pagamento a favore della società fu CP_2 Parte_1
della somma di euro 11.466,50, a titolo di canoni scaduti ed Controparte_1
accessori oltre agli interessi di legge sui singoli ratei di canone a decorrere dalla loro scadenza sino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società CP_2
fu che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come Parte_1 Controparte_1
modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro
2.546,50 (di cui euro 919,00 per la fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 850,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre contributo unificato, anticipazioni forfettarie e spese di notifica.
Così deciso in Udine il 13.1.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
7