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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 3342/2024 promossa da:
(C.F. ), RT C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Natalia Giuliani;
- ricorrenti
e
Controparte_1
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 19/11/2024, i Sig.ri e hanno RT Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Pisa con sentenza n.
1296/2019 del 3/12/2019, con specifico riferimento all'obbligo stabilito a carico del Sig. Pt_1 di corrispondere alla Sig.ra la somma di € 180,00 mensili a titolo di contributo di Parte_2 mantenimento per il figlio (1/5/1998); Per_1 A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- l'intervenuta autosufficienza economica del figlio , attualmente impiegato, se pur con Per_1
contratto a tempo determinato, presso la società Serchio Motori S.r.l.;
- il peggioramento della situazione economica del Sig. a seguito della crisi pandemica, Pt_1 circostanza che ha determinato l'accumulo di un debito pari a € 5.301,80 nei confronti della Sig.ra per il mancato versamento del contributo al mantenimento del figlio . Parte_2 Per_1
Le parti hanno pertanto formulato congiuntamente richiesta di modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) A partire dalla sottoscrizione del presente ricorso le parti sono d'accordo a far cessare il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del sig. oggi Per_1 RT pari ad 197,39€ mensili (corrispondente all'attuale rivalutazione dell'assegno in origine stabilito), atteso il tempo trascorso dalla cessazione degli studi del medesimo e le sue prossime prospettive di occupazione lavorativa. A tal fine si allega dichiarazione sottoscritta da di Persona_2 ratifica dell'accordo raggiunto tra i genitori contenuto nel presente ricorso (doc. 4).
Conseguentemente, a partire dalla dichiarazione redditi 2025, da presentare il 2026, il signor
non dovrà più dichiarare il figlio come a suo carico (attualmente al 50%). Pt_1 Per_1
2) Il sig. verserà, fino ad esaurimento del debito accumulato entro e non oltre il RT
31/12/2025 a titolo di mancato mantenimento nella misura attuale di € 5.301,80 alla signora
[...]
come previsto dalla sentenza di divorzio in conformità al consenso già a suo tempo Parte_2 espresso dal figlio , secondo il seguente piano di rientro sul conto corrente alla Persona_2
medesima intestato IBAN [...] entro il 10 di ogni mese: - la somma di
200€ mensili, per i mesi da novembre 2024 a aprile 2025 - la somma minima di 400€ mensili da maggio 2025 e quindi per i maggiori importi necessari fino ad esaurimento del debito accumulato nel termine sopra prospettato.
3) Le parti sono d'accordo a far cessare l'assegnazione della casa familiare posta in San Giuliano
Terme, via Ulisse Dini nr. 76, stabilita nella sentenza di separazione;
l'assegnazione sarà revocata
a partire dall'omologa dell'accordo da parte del Tribunale adito ai sensi dell'art. 473 bis 51, con
l'intesa che il sig. provvederà alla effettiva cancellazione successivamente al RT
saldo del debito di cui al precedente punto 2) del presente accordo.
4) La signora e potranno continuare ad abitare nella casa Parte_2 Persona_2
familiare (anche distintamente), senza alcun onere a loro carico a titolo di occupazione del bene, fino al saldo del debito accumulato dal sig. per il mantenimento di cui al punto RT
2), che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2025. 5) Per l'ipotesi in cui trascorso inutilmente il termine del 31/12/2025 perduri l'inadempimento del signor dell'obbligo di cui al punto 2) il signor assume obbligo a sua cura e Pt_1 Pt_1 spese e contestualmente al ricevimento dell'immobile dalla signora di consegnarle Parte_2
garanzia personale (fideiussione assicurativa o bancaria a prima richiesta) fino alla concorrenza dell'importo capitale che in quel momento risulterà da lui ancora dovutole oltre interessi moratori decorrenti dall'1/1/2026 al saldo che vengono concordati nella misura di quelli previsti ex D.lgs.
231/2002.
6) Salvo i diritti previsti ai punti 2), 3) e 4), l'abitazione di via U. Dini n. 76 dovrà essere rilasciata dalla signora e/o da entro sessanta giorni dall'avvenuto Parte_2 Persona_2 saldo del debito da parte di , in ogni caso non prima del 30/6/2025 e previa RT
redazione di apposito verbale scritto descrittivo dello stato dei luoghi. Lo stesso termine (60 giorni) viene accordato agli occupanti qualora la restituzione avvenga decorsa la scadenza massima del
31/12/2025. Resta inteso che potrà, se lo vorrà, trasferire la propria residenza a casa del Per_1
padre in via Ulisse Dini 74.
7) Tutti i beni mobili e arredi contenuti nell'abitazione familiare sono di proprietà della signora
, e dovranno essere da questa traslocati entro il termine previsto per il rilascio, Parte_2 ad eccezione dei seguenti beni di proprietà del sig. che rimarranno RT nell'abitazione familiare nella sua disponibilità: a) due comodini in legno con cassetto ed anta e piano in marmo;
b) enciclopedia De Agostini.
8) La signora presta fin d'ora il consenso alla cancellazione dai Registri Parte_2
Immobiliari della Conservatoria di Pisa del provvedimento di assegnazione. Le parti chiedono pertanto che il Tribunale voglia ordinare al Conservatore di Pisa la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione del 24/11/2009 reg. part. 13881 – reg. gen. 23570 (doc. 5)
9) Il presente accordo nulla incide sulle altre disposizioni previste dalle condizioni di separazione omologate, rimaste invariate e per questo non discusse in sede di divorzio.
10) Le spese e i compensi legali relativi al presente ricorso, nonché le spese relative alla cancellazione del provvedimento di assegnazione presso la Conservatoria di Pisa sono, per accordo tra le parti, a carico del sig. . RT
11) Le parti dichiarano di rinunciare alla comparizione personale e chiedono la trattazione scritta”.
2. Con ordinanza del 22/1/2024, il Tribunale ha disposto la comparizione personale del figlio
. All'esito della sua audizione durante l'udienza del 12/2/2025, il Giudice delegato ha Per_1
rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*********** 4.
Considerato che
le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative né appaiono pregiudizievoli per l'interesse del figlio , ormai maggiorenne, il quale ha Per_1
dichiarato di essere economicamente autosufficiente e di prestare consenso alla revoca del contributo di mantenimento a carico del padre (“lavoro alla Serchio e Motori di Lucca, ho un contratto di apprendistato di tre anni, rinnovabile, in teoria si dovrebbe trasformare in contratto a tempo indeterminato, prima ero solo stagista, ma ora sono apprendista;
guadagno circa € 1.240 (esibisce busta paga); vivo con mia madre;
sono d'accordo alla revoca dell'assegno nei miei confronti”, cfr. verbale di udienza del 12/2/2025), nonché avendo lo stesso prodotto documentazione attestante la propria situazione lavorativa, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
5. Stante l'accordo raggiunto tra le parti, le spese e i compensi legali relativi al presente ricorso sono poste a carico del Sig. Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica della sentenza n. 1296/2019 del
3/12/2019, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- revoca l'assegno di mantenimento a carico di nei confronti di RT
, in favore del figlio , con decorrenza dalla data di sottoscrizione Parte_2 Per_1
del ricorso;
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in San Giuliano Terme, via Ulisse Dini n. 76, stabilita nella sentenza di separazione;
- dà atto che:
1. a partire dalla dichiarazione redditi 2025, da presentare il 2026, non RT
dovrà più dichiarare il figlio come a suo carico (attualmente al 50%); Per_1
2. verserà, fino ad esaurimento del debito accumulato entro e non oltre RT il 31/12/2025 a titolo di mancato mantenimento nella misura attuale di € 5.301,80 a
, come previsto dalla sentenza di divorzio in conformità al consenso Parte_2
già a suo tempo espresso dal figlio , secondo il seguente piano di rientro sul conto Per_1
corrente alla medesima intestato IBAN [...] entro il 10 di ogni mese: - la somma di 200€ mensili, per i mesi da novembre 2024 a aprile 2025 - la somma minima di 400€ mensili da maggio 2025 e quindi per i maggiori importi necessari fino ad esaurimento del debito accumulato nel termine sopra prospettato;
3. provvederà alla cancellazione della trascrizione dell'assegnazione RT
della casa familiare successivamente al saldo del debito di cui al precedente punto 2);
4. e il figlio potranno continuare ad abitare nella casa Parte_2 Per_1
familiare (anche distintamente), senza alcun onere a loro carico a titolo di occupazione del bene, fino al saldo del debito accumulato da per il mantenimento di RT
cui al punto 2), che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2025;
5. per l'ipotesi in cui trascorso inutilmente il termine del 31/12/2025 perduri l'inadempimento di dell'obbligo di cui al punto 2), quest'ultimo assume obbligo a RT sua cura e spese e contestualmente al ricevimento dell'immobile da Parte_2
di consegnarle garanzia personale (fideiussione assicurativa o bancaria a prima richiesta) fino alla concorrenza dell'importo capitale che in quel momento risulterà da lui ancora dovutole oltre interessi moratori decorrenti dall'1/1/2026 al saldo che vengono concordati nella misura di quelli previsti ex D.lgs. 231/2002;
6. salvo i diritti previsti ai punti 2), 3) e 4), l'abitazione di via U. Dini n. 76 dovrà essere rilasciata da e/o da entro sessanta giorni dall'avvenuto saldo del Parte_2 Per_1
debito da parte di , in ogni caso non prima del 30/6/2025 e previa RT
redazione di apposito verbale scritto descrittivo dello stato dei luoghi. Lo stesso termine (60 giorni) viene accordato agli occupanti qualora la restituzione avvenga decorsa la scadenza massima del 31/12/2025. Resta inteso che potrà, se lo vorrà, trasferire la propria Per_1
residenza a casa del padre in via Ulisse Dini 74;
7. tutti i beni mobili e arredi contenuti nell'abitazione familiare sono di proprietà della signora
, e dovranno essere da questa traslocati entro il termine previsto per Parte_2 il rilascio, ad eccezione dei seguenti beni di proprietà di che RT
rimarranno nell'abitazione familiare nella sua disponibilità: a) due comodini in legno con cassetto ed anta e piano in marmo;
b) enciclopedia De Agostini;
8. presta fin d'ora il consenso alla cancellazione dai Registri Parte_2
Immobiliari della Conservatoria di Pisa del provvedimento di assegnazione.
- pone le spese e i compensi legali relativi al presente giudizio, nonché le spese relative alla cancellazione del provvedimento di assegnazione presso la Conservatoria di Pisa siano poste, come da accordo tra le parti, a carico di;
RT
- ordina al Conservatore di Pisa la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 11/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 3342/2024 promossa da:
(C.F. ), RT C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Natalia Giuliani;
- ricorrenti
e
Controparte_1
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 19/11/2024, i Sig.ri e hanno RT Parte_2
chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Pisa con sentenza n.
1296/2019 del 3/12/2019, con specifico riferimento all'obbligo stabilito a carico del Sig. Pt_1 di corrispondere alla Sig.ra la somma di € 180,00 mensili a titolo di contributo di Parte_2 mantenimento per il figlio (1/5/1998); Per_1 A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- l'intervenuta autosufficienza economica del figlio , attualmente impiegato, se pur con Per_1
contratto a tempo determinato, presso la società Serchio Motori S.r.l.;
- il peggioramento della situazione economica del Sig. a seguito della crisi pandemica, Pt_1 circostanza che ha determinato l'accumulo di un debito pari a € 5.301,80 nei confronti della Sig.ra per il mancato versamento del contributo al mantenimento del figlio . Parte_2 Per_1
Le parti hanno pertanto formulato congiuntamente richiesta di modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) A partire dalla sottoscrizione del presente ricorso le parti sono d'accordo a far cessare il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del sig. oggi Per_1 RT pari ad 197,39€ mensili (corrispondente all'attuale rivalutazione dell'assegno in origine stabilito), atteso il tempo trascorso dalla cessazione degli studi del medesimo e le sue prossime prospettive di occupazione lavorativa. A tal fine si allega dichiarazione sottoscritta da di Persona_2 ratifica dell'accordo raggiunto tra i genitori contenuto nel presente ricorso (doc. 4).
Conseguentemente, a partire dalla dichiarazione redditi 2025, da presentare il 2026, il signor
non dovrà più dichiarare il figlio come a suo carico (attualmente al 50%). Pt_1 Per_1
2) Il sig. verserà, fino ad esaurimento del debito accumulato entro e non oltre il RT
31/12/2025 a titolo di mancato mantenimento nella misura attuale di € 5.301,80 alla signora
[...]
come previsto dalla sentenza di divorzio in conformità al consenso già a suo tempo Parte_2 espresso dal figlio , secondo il seguente piano di rientro sul conto corrente alla Persona_2
medesima intestato IBAN [...] entro il 10 di ogni mese: - la somma di
200€ mensili, per i mesi da novembre 2024 a aprile 2025 - la somma minima di 400€ mensili da maggio 2025 e quindi per i maggiori importi necessari fino ad esaurimento del debito accumulato nel termine sopra prospettato.
3) Le parti sono d'accordo a far cessare l'assegnazione della casa familiare posta in San Giuliano
Terme, via Ulisse Dini nr. 76, stabilita nella sentenza di separazione;
l'assegnazione sarà revocata
a partire dall'omologa dell'accordo da parte del Tribunale adito ai sensi dell'art. 473 bis 51, con
l'intesa che il sig. provvederà alla effettiva cancellazione successivamente al RT
saldo del debito di cui al precedente punto 2) del presente accordo.
4) La signora e potranno continuare ad abitare nella casa Parte_2 Persona_2
familiare (anche distintamente), senza alcun onere a loro carico a titolo di occupazione del bene, fino al saldo del debito accumulato dal sig. per il mantenimento di cui al punto RT
2), che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2025. 5) Per l'ipotesi in cui trascorso inutilmente il termine del 31/12/2025 perduri l'inadempimento del signor dell'obbligo di cui al punto 2) il signor assume obbligo a sua cura e Pt_1 Pt_1 spese e contestualmente al ricevimento dell'immobile dalla signora di consegnarle Parte_2
garanzia personale (fideiussione assicurativa o bancaria a prima richiesta) fino alla concorrenza dell'importo capitale che in quel momento risulterà da lui ancora dovutole oltre interessi moratori decorrenti dall'1/1/2026 al saldo che vengono concordati nella misura di quelli previsti ex D.lgs.
231/2002.
6) Salvo i diritti previsti ai punti 2), 3) e 4), l'abitazione di via U. Dini n. 76 dovrà essere rilasciata dalla signora e/o da entro sessanta giorni dall'avvenuto Parte_2 Persona_2 saldo del debito da parte di , in ogni caso non prima del 30/6/2025 e previa RT
redazione di apposito verbale scritto descrittivo dello stato dei luoghi. Lo stesso termine (60 giorni) viene accordato agli occupanti qualora la restituzione avvenga decorsa la scadenza massima del
31/12/2025. Resta inteso che potrà, se lo vorrà, trasferire la propria residenza a casa del Per_1
padre in via Ulisse Dini 74.
7) Tutti i beni mobili e arredi contenuti nell'abitazione familiare sono di proprietà della signora
, e dovranno essere da questa traslocati entro il termine previsto per il rilascio, Parte_2 ad eccezione dei seguenti beni di proprietà del sig. che rimarranno RT nell'abitazione familiare nella sua disponibilità: a) due comodini in legno con cassetto ed anta e piano in marmo;
b) enciclopedia De Agostini.
8) La signora presta fin d'ora il consenso alla cancellazione dai Registri Parte_2
Immobiliari della Conservatoria di Pisa del provvedimento di assegnazione. Le parti chiedono pertanto che il Tribunale voglia ordinare al Conservatore di Pisa la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione del 24/11/2009 reg. part. 13881 – reg. gen. 23570 (doc. 5)
9) Il presente accordo nulla incide sulle altre disposizioni previste dalle condizioni di separazione omologate, rimaste invariate e per questo non discusse in sede di divorzio.
10) Le spese e i compensi legali relativi al presente ricorso, nonché le spese relative alla cancellazione del provvedimento di assegnazione presso la Conservatoria di Pisa sono, per accordo tra le parti, a carico del sig. . RT
11) Le parti dichiarano di rinunciare alla comparizione personale e chiedono la trattazione scritta”.
2. Con ordinanza del 22/1/2024, il Tribunale ha disposto la comparizione personale del figlio
. All'esito della sua audizione durante l'udienza del 12/2/2025, il Giudice delegato ha Per_1
rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*********** 4.
Considerato che
le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative né appaiono pregiudizievoli per l'interesse del figlio , ormai maggiorenne, il quale ha Per_1
dichiarato di essere economicamente autosufficiente e di prestare consenso alla revoca del contributo di mantenimento a carico del padre (“lavoro alla Serchio e Motori di Lucca, ho un contratto di apprendistato di tre anni, rinnovabile, in teoria si dovrebbe trasformare in contratto a tempo indeterminato, prima ero solo stagista, ma ora sono apprendista;
guadagno circa € 1.240 (esibisce busta paga); vivo con mia madre;
sono d'accordo alla revoca dell'assegno nei miei confronti”, cfr. verbale di udienza del 12/2/2025), nonché avendo lo stesso prodotto documentazione attestante la propria situazione lavorativa, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
5. Stante l'accordo raggiunto tra le parti, le spese e i compensi legali relativi al presente ricorso sono poste a carico del Sig. Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica della sentenza n. 1296/2019 del
3/12/2019, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- revoca l'assegno di mantenimento a carico di nei confronti di RT
, in favore del figlio , con decorrenza dalla data di sottoscrizione Parte_2 Per_1
del ricorso;
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in San Giuliano Terme, via Ulisse Dini n. 76, stabilita nella sentenza di separazione;
- dà atto che:
1. a partire dalla dichiarazione redditi 2025, da presentare il 2026, non RT
dovrà più dichiarare il figlio come a suo carico (attualmente al 50%); Per_1
2. verserà, fino ad esaurimento del debito accumulato entro e non oltre RT il 31/12/2025 a titolo di mancato mantenimento nella misura attuale di € 5.301,80 a
, come previsto dalla sentenza di divorzio in conformità al consenso Parte_2
già a suo tempo espresso dal figlio , secondo il seguente piano di rientro sul conto Per_1
corrente alla medesima intestato IBAN [...] entro il 10 di ogni mese: - la somma di 200€ mensili, per i mesi da novembre 2024 a aprile 2025 - la somma minima di 400€ mensili da maggio 2025 e quindi per i maggiori importi necessari fino ad esaurimento del debito accumulato nel termine sopra prospettato;
3. provvederà alla cancellazione della trascrizione dell'assegnazione RT
della casa familiare successivamente al saldo del debito di cui al precedente punto 2);
4. e il figlio potranno continuare ad abitare nella casa Parte_2 Per_1
familiare (anche distintamente), senza alcun onere a loro carico a titolo di occupazione del bene, fino al saldo del debito accumulato da per il mantenimento di RT
cui al punto 2), che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2025;
5. per l'ipotesi in cui trascorso inutilmente il termine del 31/12/2025 perduri l'inadempimento di dell'obbligo di cui al punto 2), quest'ultimo assume obbligo a RT sua cura e spese e contestualmente al ricevimento dell'immobile da Parte_2
di consegnarle garanzia personale (fideiussione assicurativa o bancaria a prima richiesta) fino alla concorrenza dell'importo capitale che in quel momento risulterà da lui ancora dovutole oltre interessi moratori decorrenti dall'1/1/2026 al saldo che vengono concordati nella misura di quelli previsti ex D.lgs. 231/2002;
6. salvo i diritti previsti ai punti 2), 3) e 4), l'abitazione di via U. Dini n. 76 dovrà essere rilasciata da e/o da entro sessanta giorni dall'avvenuto saldo del Parte_2 Per_1
debito da parte di , in ogni caso non prima del 30/6/2025 e previa RT
redazione di apposito verbale scritto descrittivo dello stato dei luoghi. Lo stesso termine (60 giorni) viene accordato agli occupanti qualora la restituzione avvenga decorsa la scadenza massima del 31/12/2025. Resta inteso che potrà, se lo vorrà, trasferire la propria Per_1
residenza a casa del padre in via Ulisse Dini 74;
7. tutti i beni mobili e arredi contenuti nell'abitazione familiare sono di proprietà della signora
, e dovranno essere da questa traslocati entro il termine previsto per Parte_2 il rilascio, ad eccezione dei seguenti beni di proprietà di che RT
rimarranno nell'abitazione familiare nella sua disponibilità: a) due comodini in legno con cassetto ed anta e piano in marmo;
b) enciclopedia De Agostini;
8. presta fin d'ora il consenso alla cancellazione dai Registri Parte_2
Immobiliari della Conservatoria di Pisa del provvedimento di assegnazione.
- pone le spese e i compensi legali relativi al presente giudizio, nonché le spese relative alla cancellazione del provvedimento di assegnazione presso la Conservatoria di Pisa siano poste, come da accordo tra le parti, a carico di;
RT
- ordina al Conservatore di Pisa la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 11/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina