Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile in persona del giudice onorario di pace dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3819/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: indebito soggettivo - indebito soggettivo promossa da
, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Parte_1
Giorgio Maione, domiciliato presso il suo studio,
parte attrice contro
, rappresentato e difesa dall'avv. Laura Strada e dall'avv. Alessandro CP_1
Bonomelli, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
parte convenuta
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il chiedeva al Parte_1
Tribunale di dichiarare come indebitamente percepita la somma di € 15.440,64 e condannare al pagamento della suddetta somma, oltre interessi CP_1
legali dal 31/1/2017 e interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla notifica del ricorso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , così concludendo: CP_1
La causa era coassegnata al giudice onorario di pace, che dichiarava la propria competenza e, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruttoria non sommaria, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza ex art. 183, comma VI, c.p.c.. Respinte le istanze istruttorie del convenuto, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla riunione di sezione ex art. 47 quater ord. giud. era disposta la redistribuzione delle cause già coassegnate al giudice onorario di pace.
Il nuovo coassegnatario disponeva la comparizione delle parti e proponeva ex art. 185 bis c.p.c. di conciliare la lite, dato atto dell'avvenuto versamento di €
14.505,65 da parte del convenuto, con il versamento aggiuntivo di € 1.000,00, a saldo, e un contributo alle spese legali di € 1.000,00; l'attore rispondeva con un rifiuto mentre la proposta era accettata dal convenuto.
Ammesse le prove orali dedotte dal convenuto, il Sindaco del
[...]
non si presentava all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, CP_2
senza giustificato motivo.
Assunta la prova testimoniale e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte, la causa era trattenuta in decisione.
Con successivo decreto, rilevato che l'attore, nonostante il precedente invito, non aveva depositato le copie informatiche dell'atto introduttivo e dei documenti allegati, obbligatoriamente previsto dall'art. 196 quater disp. att.
c.p.c., il giudice ne disponeva il deposito entro i termini concessi ex art. 190
c.p.c., cui l'attore non provvedeva.
La domanda attorea dev'essere respinta e la domanda riconvenzionale merita accoglimento, per i seguenti motivi.
FATTO E DIRITTO
Si premette che: - ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”); - ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
La domanda è stata ritualmente introdotta innanzi al giudice competente ed è fondata sulla restituzione di quanto corrisposto al convenuto a fronte del decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, emesso in suo favore dal
Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, per la somma capitale di € 12.231.86 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre spese della procedura ed accessori di legge.
Nel corso del giudizio d'opposizione, l'attore provvedeva al pagamento della somma complessiva di € 17.024,74 e, specificamente, di € 15.289,83 quale saldo fattura portata dal decreto ingiuntivo, € 282,10 per interessi ed € 1.452,81 per spese legali.
Il Tribunale revocava quindi il decreto ingiuntivo opposto e condannava il convenuto alla restituzione all'opponente anche della somma di € 6.396,50, oltre interessi legali dalla data di pagamento alla restituzione e spese compensate.
La Corte di Appello di Brescia, sez. Lavoro, accoglieva parzialmente l'impugnazione del convenuto, fissando la decorrenza degli interessi sulla somma di € 6.395,50 dalla data della domanda giudiziale e confermando la sentenza di primo grado.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha eccepito che la restituzione spontanea di
€ 2.300,00 dev'essere imputata al pagamento dell'indebito di € 12.231,86, al netto delle ritenute fiscali, e non agli interessi, decorrenti solo dalla domanda giudiziale e non dai pagamenti dell'attore, come previsto dall'art. 2033 c.c. e confermato dalla Corte d'Appello, esclusa la malafede del convenuto.
Al minor credito dell'attore dovrà poi essere opposto in compensazione il credito del convenuto di € 1.169,10 per prestazioni svolte e mai contestate, di cui alla relativa fattura rimasta inevasa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sulla domanda riconvenzionale, l'attore ha eccepito l'inadempimento del convenuto al proprio obbligo ex lege della resa del conto e, dunque, l'inesigibilità della prestazione. Nessuna prova degli asseriti numerosi solleciti al convenuto per la bonaria restituzione delle somme versate è stata data dall'attore.
Come si è detto, in corso di causa, il convenuto ha versato l'ulteriore somma di €
14.505,65, da sommare al precedente pagamento spontaneo di € 2.300,00, per complessivi € 16.805,65.
In primis, il credito attoreo dev'essere depurato dalle ritenute fiscali (ritenuta d'acconto), applicate nella fattura del saldo compensi (n. 1 del 5/4/2012 CP_1
) e nella parcella delle spese legali (n. 53/2023 Avv. Strada), oggetto
[...]
dell'ingiunzione, per complessivi € 3.272,97.
Difatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte e, correttamente, richiamato dal convenuto, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (“sostituto d'imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta o contribuente (c.d.
“sostituito”); rimborso che, nella fattispecie, ben avrebbe potuto chiedere la parte attrice prima di notificare il ricorso, essendo oramai decorso per il convenuto il termine decadenziale di 48 mesi dal versamento.
Ciò appare conforme al principio espresso dalla Suprema Corte in caso di indebito retributivo, secondo cui il datore ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Cass. sez. Lavoro, ord. n. 1963 del
23/1/2023).
Del resto, che l'incarico di ufficiale della riscossione conferito con scrittura privata del 22/11/2011 al convenuto, risultato aggiudicatario a seguito di selezione pubblica, sia assimilabile ad un rapporto di lavoro dipendente (così come il precedente contratto di collaborazione coordinata e continuativa) è confermato dalla competenza attribuita al Giudice del Lavoro ex art. 409 c.p.c. per le controversie che hanno originato il presente giudizio. Proprio il TUEL (Testo unico degli enti locali), citato dall'attore, prevede all'art. 92 che “gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”.
La somma spettante all'attore, pertanto, ammonta a € 13.469,67 per capitale e spese, oltre € 282,10 per interessi, per complessivi € 13.751,77, sui quali devono calcolarsi gli interessi legali;
in tal senso, nell'ipotesi di azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna, poi caducata, la
Suprema Corte ha statuito che “non è riconducibile allo schema della ripetizione dell'indebito perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso, a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza ex art. 1282 c.c. dal giorno dell'avvenuto pagamento” (Cass. civ., sez.
III, sent. n. 34011 del 12/11/2021).
Non si comprende, peraltro, in cosa sarebbe consistita la malafede invocata dall'attore, posto che il convenuto si è limitato a legittimamente ricevere il pagamento della somma ingiunta, nel ragionevole convincimento del proprio diritto a riceverlo, senza dover ricorrere a formale diffida o intimazione, e del correlativo obbligo a carico di chi lo esegue.
Diversamente, la parte attrice non ha esitato a precettare al convenuto, all'esito della causa d'appello, il pagamento della somma di € 7.024,24, comprensiva di interessi e spese, che è stata regolarmente saldata.
Rilevato che non vi è stata condivisione tra le parti sull'imputazione del versamento spontaneo di € 2.300,00, da parte del convenuto, dapprima agli interessi e poi al capitale, anche a voler seguire il criterio adottato dall'attore,
l'indebito dev'essere ricalcolato come segue: - interessi maturati al 29/4/2016 = € 514,91 (461,29+10,53+43,09)
capitale residuo € 14.236,86 (13.751,77+485,09)
-interessi maturati dal 29/4/2016 = € 3,12 (2,80+0,06+0,26)
capitale residuo € 13.939,98
- interessi maturati al 30/1/2017 = € 18,31 (16,46+0,34+1,51)
capitale residuo € 12.958,29 dovuto alla data della domanda giudiziale.
Allo stato, dunque, il credito dell'attore è inferiore a quanto già versato dal convenuto in corso di causa, dovendosi allora disporne la compensazione a favore di quest'ultimo.
In aggiunta, è indubbio che spetti al convenuto il pagamento della fattura n. 2 del
22/5/2012, contestualmente protocollata e vistata dal responsabile comunale, previa attestazione delle riscossioni effettuate dall'incaricato, prodotta con la comparsa di costituzione e non contestata dalla parte attrice fino al deposito della comparsa conclusionale.
Nulla, tra l'altro, l'attore ha eccepito rispetto alle prestazioni rese e ai corrispettivi esposti nella fattura de qua.
La mancata risposta del Sindaco ex art. 232 c.p.c. consente, inoltre, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.
Generiche ed inidonee alla prova dei fatti sono da ritenersi le deposizioni testimoniali.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., posto che il contratto intercorso tra le parti non prevedeva un obbligo di rendiconto dell'incaricato né dalla normativa applicabile (art. 93 TUEL) si evince che l'omessa resa del conto determini l'inesigibilità del credito dell'agente.
Si noti poi che l'attore ha ampiamente beneficiando dell'attività del convenuto, ricavandone ingenti profitti, e qualora “l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima ad adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma II, c.c.”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 22626 dell'8/11/2016).
Risponde l'attore, comunque, della supposta attività contra legem ed inefficienza del proprio funzionario, nei cui confronti potrà rivalersi, e non l'agente che ha eseguito la prestazione, ottenendo un risultato positivo per l'ente.
Ciò premesso, non può che censurarsi il comportamento processuale di parte attrice per il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata in udienza
- attesa la pressoché totale soddisfazione della pretesa e l'insistenza sull'ipotetica asserita (minima) residualità della medesima - che avrebbe evitato le ulteriori spese ed attività della fase istruttoria e decisionale, contribuendo alla deflazione del contenzioso.
A nulla sono valsi, altresì, gli inviti dal giudice al deposito dell'atto introduttivo e dei documenti allegati nel fascicolo telematico, il cui parallelismo con il fascicolo cartaceo è stato indicato come raccomandazione operativa dal CSM con delibera del 13/5/2015.
Sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 96, comma III, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, che configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e II, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, “bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito
o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione” (Cass. sez. III, ord. n. 15209 del 12/6/2018).
Le spese seguono la soccombenza, maggiorate di un terzo ex art. 96, comma III,
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Respinge la domanda del nei confronti di . Parte_1 CP_1 Quantifica il credito del in € 12.958,29, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo, e ne dispone la compensazione con il credito di di € 14.505,65 fino a concorrenza. CP_1
Accoglie la domanda riconvenzionale di e condanna il CP_1 [...]
al pagamento di € 1.169,10, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, Parte_1
c.c. e rivalutazione monetaria dal 22/5/2012 al saldo.
Condanna il a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
processuali, che liquida in € 5.077,00 ex d.m. n. 147/2022 (valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Condanna il ex art. 96, comma III, c.p.c. al pagamento di € Parte_1
1.692,00, a favore di . CP_1
Così deciso in Brescia il 9/1/2025
Il giudice onorario di pace
Maria Cristina Bongiorno
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.