Articolo 78 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 72Articolo 79
Versione
15 dicembre 1981
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Versione
24 ottobre 1989
Art. 78. (Competenza)

Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero e' espresso dal procuratore della Repubblica.
Se la richiesta e' formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere e' espresso dal pubblico ministero di udienza. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:"
Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77 , 78 , 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689 , se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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