Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 421.
(Pubblica intimidazione)
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita', ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, e' punito con la reclusione fino a un anno.
(Pubblica intimidazione)
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita', ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, e' punito con la reclusione fino a un anno.
Commentari • 33
- 1. Pubblica intimidazioneAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 23 novembre 2020 · 239.88425
Il testo dell'art. 421 c.p. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 44
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2019, n. 1239Provvedimento: […] il 30 settembre 2015, il Tribunale di Palermo dichiarò OL RR responsabile della commissione, il 2 agosto 2012 in San Giuseppe Jato, del delitto di pubblica intimidazione (art. 421 cod. pen.) e, previa concessione di circostanze attenuanti generiche, lo condannò alla pena di un mese di reclusione; […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- elemento soggettivo del delitto·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- minaccia di strage·
- manifesta illogicità della motivazione·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- determinazione della pena·
- pubblica intimidazione·
- art. 421 cod. pen.