Sentenza 2 ottobre 2002
Massime • 1
La sentenza 10 aprile 2002 n. 120 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, non spiega alcun effetto, in forza del principio "tempus regit actum", nei procedimenti definiti nelle fasi di merito prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. (Nella specie, con i motivi di ricorso per cassazione, depositati il 6 marzo 2001, era stata dedotta, tra l'altro, l'omessa motivazione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen. prospettata in appello negli stessi termini poi ritenuti fondati dal giudice delle leggi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2002, n. 39645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39645 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/10/2002
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere - N. 1086
3. Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 33488/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO OR OS, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 14/12/2000;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. S. Bognanni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giovanni Palombarini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con le consequenziali statuizioni,
Udito il difensore Avv. Riccardo Russo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14/12/2000 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale della stessa sede in data 3/3/2000 nei confronti di EO OR OS, lo ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione e L. 70.000.000 di multa, oltre all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dallo Stato a pena espiata. Egli in primo grado era stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione, per essere stato riconosciuto colpevole del delitto di importazione e detenzione, al fine di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a n. 133 chilogrammi, suddivisi in n. 119 panetti occultati tra sacchi di farina a bordo di un autocarro da lui condotto dalla Spagna, con l'aggravante della ingente quantità; in Milano, acc. il 9/10/1999. Gli erano state concesse le attenuanti generiche.
Avverso la suindicata sentenza EO OR ha proposto ricorso per Cassazione, col quale ne ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, deducendo i seguenti motivi:
a) mancanza della motivazione, in quanto la Corte di appello non avrebbe indicato le ragioni, in virtù delle quali non ha esaminato la questione prospettatale circa la incostituzionalità dell'art.458, comma 1 cpp. nella parte in cui non prevede che il termine per chiedere il giudizio abbreviato allorquando sia stato chiesto quello immediato debba decorrere dalla notifica del relativo avviso al difensore, l'unico in grado di approntare e articolare un'adeguata difesa tecnica all'imputato. Peraltro nel caso in specie questi è straniero, non conosce la lingua italiana e benché il decreto di citazione fosse stato tradotto, tuttavia egli non avrebbe valutato la brevità del termine per l'opzione del rito in questione. D'altronde essendo "in vinculis" non avrebbe avuto nemmeno il tempo e la possibilità di prendere contatti tempestivamente col proprio difensore, sicché in definitiva la norma di che trattasi sarebbe anche in contrasto con il nuovo disposto di cui all'art. 111 della Costituzione sul giusto processo, per il quale occorre assicurare che l'imputato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
2^) ancora mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, giacché la Corte di merito non avrebbe indicato gli elementi di prova, in forza dei quali ha ritenuto la colpevolezza di EO OR, cadendo peraltro in gravi contraddizioni, allorquando ha affermato che questi si fosse fermato sulla carreggiata della strada percorsa con la consapevolezza della natura del carico trasportato, senza invece fare sosta nell'apposita zona, in cui non sarebbe stato facilmente preso d'occhio dalle forze dell'ordine che sarebbero potute facilmente sopraggiungere. Egli infatti avrebbe certamente preso delle cautele al fine di non farsi scoprire se avesse saputo della presenza della droga sull'autocarro che conduceva, mentre invece avrebbe circolato senza porre in essere alcuno stratagemma. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti a sostegno del ricorso sono infondati. 1^) Ed invero per quanto attiene alla censura indicata con la lettera a) la Corte di appello ha messo in evidenza che giustamente il Tribunale aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato per la tardività della stessa, dal momento che era stato fatto decorrere inutilmente il termine allora previsto di giorni sette dalla notifica del decreto all'imputato, oggi portato a giorni quindici con la riforma di cui all'art. 14 L. n.63/01, con ciò sostanzialmente disattendendo la doglianza prospettatale per manifesta sua infondatezza. Orbene questa Corte rileva in proposito che tale questione peraltro risulta più volte sottoposta all'esame del Giudice delle leggi, il quale sistematicamente ne aveva dichiarato la manifesta infondatezza. Infatti, come è noto, la Corte Costituzionale aveva statuito che "come enunciato con l'ordinanza n. 588 del 1990, è manifestamente infondata la questione della illegittimità dell'art. 458, comma 1 cpp., sul rilievo che 'il decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato - decreto contenente anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 (art. 456, secondo comma) - viene notificato, come prescritto dall'art. 456, all'imputato (oltre che al Pubblico ministero e alla persona offesa) almeno venti (ora trenta) giorni prima della data fissata per il giudizio, mentre il relativo avviso viene notificato al difensore dell'imputato entro il medesimo termine, sicché, nell'ipotesi in cui all'imputato sia notificato il decreto prima della notificazione al difensore del relativo avviso, il primo è posto nelle condizioni di informare il secondo della citazione a giudizio entro un termine che, pur essendo ispirato a ragioni di necessità e speditezza, appare tuttavia adeguato all'esercizio del diritto di difesà (v. anche ordinanze n. 225 del 1991, n. 355 del 1991)" (V. Ordinanza n. 00 36 del 1994 Camera di Consiglio del 26/01/1994 Massima n. 0020622). Nè il fatto che l'imputato fosse straniero potrebbe mai giustificare un diverso trattamento per così dire di favore atteso che gli atti, e segnatamente il decreto di citazione a giudizio, gli vengono notificati con la traduzione nella lingua del Paese di origine, per come del resto lo stesso soggetto ha ammesso relativamente a tale ultimo provvedimento. In proposito invero, come è noto, il Giudice delle leggi ha statuito che "poiché, alla luce dell'interpretazione da darsi all'art. 143, primo comma, cod.proc.pen. circa il diritto dell'imputato straniero che ignori la lingua italiana all'assistenza di un interprete, anche l'avviso, di cui all'art. 458 cod.proc.pen., contenente l'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, deve essere tradotto (v. massima precedente) in lingua a lui nota, non ha più ragion d'essere la questione proposta, in via subordinata, nei confronti dello stesso art. 458, primo comma, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che il termine di decadenza di sette giorni, prescritto per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla data della notificazione del decreto di citazione all'imputato anzicché, per l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, dalla data della notifica dell'avviso al difensore, quando questa si perfezioni successivamente" (V. Sentenza n. 00 10 del 1993 Camera di Consiglio del 12/01/1993 Massima n. 0019175).
Vero è che con una recente sentenza del 10/4/2002, n. 00 120 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma, nel senso che il termine per l'opzione debba invece farsi decorrere dall'ultima data relativa alla notifica del decreto all'imputato ovvero dell'avviso al difensore, ma tale pronuncia non può determinare la cessazione dell'efficacia della norma in questione se non solo dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa decisione ai sensi dell'art. 136, comma 1 della Costituzione. Orbene nel caso in esame la sentenza del Tribunale era stata emessa in data 3/3/2000, mentre quella ora impugnata è del 14/12/2000, e il presente gravame è stato depositato il giorno 6/3/2001, e quindi in epoca notevolmente anteriore alla pronuncia della Consulta, quando cioè le varie fasi relative ai giudizi di merito erano già del tutto esaurite. Quindi per il noto principio secondo cui "tempus regit actum", tale decisione non può avere effetto retroattivo, al pari del resto della legge in materia processuale, salvo, per quest'ultima, una espressa previsione diversa. Nè è possibile che una pronuncia di incostituzionalità da parte del Giudice delle leggi in materia processuale possa incidere, o comunque modificare una situazione ormai definitivamente consolidatasi, come quella in specie. In proposito invero, come è noto, questa Corte ha statuito che "le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme processuali penali non hanno effetto retroattivo nei confronti degli atti del processo ormai perfezionatisi sulla base delle norme in vigore al tempo in cui furono compiuti. Ne consegue che detti atti in base al principio 'tempus regit actum' non devono essere rinnovati e che, pertanto, deve essere ritenuta valida la notificazione eseguita a mezzo posta prima della sentenza n. 346 del 1998 - che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 - senza l'adempimento delle formalità ivi prescritte. (Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto l'irretroattività della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998 con riguardo alla notifica del decreto di citazione all'imputato, in grado di appello, eseguita a mezzo posta dal 24 marzo 1998 - data di invio della raccomandata - al 6 aprile 1998, data in cui la stessa si è perfezionata con il compimento delle formalità relative alla compiuta giacenza, in quanto notifica 'perfezionatà in tempo antecedente alla succitata decisione n. 346 del 1998, depositata il 22 settembre 1998)" (V. SEZ. 3 SENT. 0 9116 DEL 16/07/1999 (UD.27/05/1999) RV. 214612 IMP. Cannone MA); e così pure "pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 c.p.p. (il primo nella parte in cui non prevedeva l'estensione dell'obbligo dell'interrogatorio di garanzia fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;
il secondo nella parte che ne limitava l'operatività alla sola custodia cautelare 'disposta nel corso delle indagini preliminarì), la sfera di efficacia dei suddetti articoli non si estende alla fase dibattimentale. Conseguentemente, sulla base del principio secondo cui, in materia processuale, la retroattività delle pronunce di incostituzionalità trova un limite di fronte alle situazioni giuridiche ormai consolidate (c.d. "rapporti esauriti"), è da escludere la caducazione della misura cautelare alla cui esecuzione non abbia fatto seguito, in conformità alla normativa allora vigente, l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, quando risulti che al momento della pubblicazione della summenzionata sentenza della Corte costituzionale la fase dibattimentale era già stata instaurata. (V. anche su CC. 28 gennaio 1998, Budini)" (V. EX PLURIMIS SEZ. 1 SENT. 0 7052 DEL 23/01/1998 (CC.15/12/1997) RV. 209379 IMP. Volpintesta); Conf. Sez. 1 SENT. 0 6696 del 30/12/1997 RV. 209182 IMP. Proietti ed altri). Su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
2^) In ordine al motivo indicato con la lettera b) la Corte di merito ha messo in rilievo che la prova della colpevolezza dell'imputato è costituita da quanto segue: l)egli trasportava l'ingente quantitativo di cocaina nascosta tra la pasta;
2) è del tutto inverosimile che un carico, dal valore talmente rilevante, possa essere affidato da uno o più trafficanti di droga a un ignaro vettore, il quale potrebbe altrimenti facilmente compiere azioni rischiose e farsi scoprire, ovvero, venuto a conoscenza del carico massimamente compromettente, potrebbe facilmente appropriarsene;
3) il suo atteggiamento era stato improntato a massimo sospetto dinanzi agli operanti della Guardia di finanza;
4) pur potendo posteggiare nell'ampio parcheggio sito nel tratto di strada percorso, si era invece fermato sulla stessa, non tanto perché inconsapevole della presenza della cocaina, quanto piuttosto per attendere un terzo;
5) non era stato in grado di indicare con esattezza chi gli avesse affidato l'incarico, ne' a chi dovesse consegnare la pasta, dal momento che il titolare della ditta "Granaglie", che figurava come destinataria nella lettera di vettura, non solo escludeva di avere nessun rapporto con EO OR, ma precisava di non avere alcun collegamento con l'estero quanto a importazione di merce. Si tratta ovviamente di valutazioni supportate dalla indicazione di numerosi elementi a sovraccarico, posti a fondamento delle stesse, e che sono sufficienti per l'affermazione di responsabilità. Al riguardo infatti, come è noto, questa Corte ha statuito che "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è 'geneticamente' informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (V. EX PLURIMIS SEZ. U SENT. 000 12 DEL 23/06/2000 (UD. 31/05/2000) RV. 216260 IMP. Jakani). Su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che logicamente corretto. Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2002