Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 2731
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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I ricoveri previsti dall'art. 148 cod. pen. costituiscono modalità di esecuzione della pena detentiva, e non misure di sicurezza. Pertanto essi sono disposti senza previo accertamento della pericolosità sociale, comportano il mantenimento dello stato detentivo del soggetto e sono computati nella durata della pena complessiva da espiare.

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen., nella parte in cui non prevede, che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di ricovero in esso previsti, il giudice non debba preventivamente accertare la pericolosità del ricoverando, facendo ricorso, come per le ipotesi previste dagli artt. 71 e 73 cod. proc. pen., al servizio psichiatrico ospedaliero; e ciò in quanto trattasi di situazioni differenti, operando queste ultime norme in seno al processo di cognizione e nei confronti di soggetto imputato di qualche reato e non necessariamente in stato detentivo, mentre la prima disposizione si riferisce a persona condannata con sentenza definitiva a pena che deve espiare. (V. Corte cost., 12 aprile 1996 n. 111).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 2731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2731
    Data del deposito : 7 aprile 1999

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