Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 2
I ricoveri previsti dall'art. 148 cod. pen. costituiscono modalità di esecuzione della pena detentiva, e non misure di sicurezza. Pertanto essi sono disposti senza previo accertamento della pericolosità sociale, comportano il mantenimento dello stato detentivo del soggetto e sono computati nella durata della pena complessiva da espiare.
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen., nella parte in cui non prevede, che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di ricovero in esso previsti, il giudice non debba preventivamente accertare la pericolosità del ricoverando, facendo ricorso, come per le ipotesi previste dagli artt. 71 e 73 cod. proc. pen., al servizio psichiatrico ospedaliero; e ciò in quanto trattasi di situazioni differenti, operando queste ultime norme in seno al processo di cognizione e nei confronti di soggetto imputato di qualche reato e non necessariamente in stato detentivo, mentre la prima disposizione si riferisce a persona condannata con sentenza definitiva a pena che deve espiare. (V. Corte cost., 12 aprile 1996 n. 111).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori Camera di consiglio
Dott. Giovanni Macrì Presidente del 7/4/1999
Dott. Giuseppe Di Nardo Consigliere SENTENZA
Dott. NC Luigi Tardino " N. 2731
Dott. Dario De Pascalis " REGISTRO GENERALE
Dott. Enrico Delehaye " N. 46809/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UC NC avverso la ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Genova in data 9 ottobre 1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con la ordinanza in esame il Magistrato di Sorveglianza di Genova ha disposto il ricovero del UC in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p. per espiarvi la pena residuata in misura inferiore agli anni tre, rispetto a quella di anni otto di reclusione inflittagli per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di singoli episodi di spaccio di ingenti quantitativi di eroina. A tale decisione il giudice a quo è pervenuto sulla base degli accertamenti medico legali disposti dal Tribunale di Sorveglianza di Genova a seguito di una istanza dell'interessato di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 c.p. per gravi motivi di salute. All'esito di tali accertamenti il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto che i disturbi da cui il UC era risultato sicuramente affetto (grave sintomatologia depressiva con ansie claustro - agorafobiche e saltuari rimbalzi di tipo disforico-subeuforico a carattere reattivo che vengono accentuati dal timore di un rientro in carcere) fossero di natura psichica piuttosto che fisica;
di qui la trasmissione degli atti al giudice competente per i provvedimenti ex art. 148 c.p. Va precisato che il UC, già in fase processuale aveva avuto un catastrofico crollo psichico caratterizzato da un dimagramento vistoso con rischio della vita, tanto che, per consentirgli le cure adeguate, la misura cautelare gli era stata modificata da carcerazione in arresti domiciliari. Divenuta poi definitiva la condanna, lo stesso era stato ricoverato, in regime detentivo ai sensi dell'art. 11 O.P., nella clinica psichiatrica dell'Ospedale Civile di Genova ove si trovava ancora alla data di emissione del provvedimento impugnato.
Tanto premesso in fatto, il Magistrato di Sorveglianza ha disatteso l'assunto difensivo secondo cui i ricoveri (in Ospedale Psichiatrico Giudiziario o in Ospedale Psichiatrico Civile) previsti dall'art. 148 c.p. avessero natura di misura di sicurezza e, come tali,
necessitassero per la relativa applicazione del preventivo accertamento della pericolosità sociale del condannato, e di conseguenza, ritenendo invece tali ricoveri quali metodi di esecuzione della pena diversi dalla carcerazione ordinaria, aveva disposto nel modo di cui sopra ritenendo che la personalità del UC, così come risultante anche dalla condanna per uno dei reati rientranti nell'art. 4 bis O.P. (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) e dalla assoluta mancanza da parte sua di qualsiasi forma di collaborazione, sconsigliava la applicazione del ricovero in un Ospedale Psichiatrico Civile. In sede di ricorso i difensori del UC hanno insistito, in primo luogo, sull'originario assunto secondo cui anche i ricoveri ex art.148 c.p. avevano natura di misura di sicurezza e si fondavano,
quindi, sulla ritenuta pericolosità (prima meramente presunta;
successivamente da accertarsi caso per caso) del soggetto. A riprova di ciò hanno richiamato il criterio di distinzione adottato dallo stesso art. 148 c.p. per stabilire se il condannato andava ricoverato in un O.P.G. o in un O.P.C.; tale criterio infatti era costituito dalla maggiore o minore gravità del reato commesso e, di conseguenza dalla maggiore o minore pericolosità presunta del soggetto che io aveva compiuto. Venuta meno la legittimità costituzionale di tale presunzione di pericolosità per espressa abrogazione dell'art. 204 c.p. che la prevedeva, hanno proseguito i ricorrenti, anche per la misura contemplata dall'art. 148 c.p. andava quindi accertata in concreto la eventuale pericolosità del singolo ricoverando. Qualora comunque, tale assunto non fosse stato condiviso da questa Corte, i ricorrenti hanno sollevato eccezione di incostituzionalità della prima parte dell'art. 148 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 32, 27 della Costituzione in relazione agli artt. 71 e 73 del c.p.p. nella parte in cui prevede che in caso di sopravvenienza nel condannato di una infermità psichica, qualora ritenga che la stessa sia tale da impedire l'esecuzione della pena, il giudice ordina che il condannato sia ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in una casa di cura e custodia. E ciò per irragionevole disparità con i soggetti il cui stato mentale è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento, nei confronti dei quali, nei casi previsti dal I e II comma dell'art. 73 c.p.p., il giudice provvede facendo ricorso al servizio psichiatrico ospedaliero. Con l'ultimo motivo di ricorso è stata infine eccepita una mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione del tipo di ricovero da applicare al UC (in un O.P.G. invece che in un Ospedale Civile con apposito reparto psichiatrico).
Il primo motivo di ricorso è infondato e va pertanto rigettato. L'art. 148 c.p. infatti è ricompreso nel capo II del Titolo V del libro I del C.P., e rientra quindi fra le norme regolatrici della
"esecuzione della pena" che è cosa ben diversa dalla applicazione di una eventuale misura di sicurezza personale, la cui regolamentazione è governata dagli artt. 199 e segg. del c.p. Questa netta diversità di sistemazione delle normative regolanti due materie fra loro ben differenti (l'una di natura penale e l'altra di natura amministrativa) evidenzia già da sè sola, quindi, la infondatezza del primo motivo di ricorso. Nè tale netta differenziazione voluta dal legislatore può essere superata sulla base del ragionamento prospettato dal ricorrente, posto che la facoltà di ricovero in un manicomio comune, prevista dall'art. 148 c.p. per i casi in cui la pena inflitta sia inferiore agli anni tre di reclusione o di arresto, e il condannato non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o professionale, o di delinquente per tendenza, e si legato ad una presunzione di potenziale minore pericolosità (tanto che si parla pur sempre di facoltà del giudice e non di suo dovere di disporre il ricovero in manicomio comune), ma parte comunque da un mantenimento dello stato restrittivo del soggetto, e ciò proprio in considerazione del fatto che lo stesso deve comunque subire la esecuzione della pena definitiva irrogatagli, pena questa la cui esecuzione, in forza della sentenza 19 giugno 1975, n. 146 della Corte Costituzionale, non viene comunque sospesa, dovendosi conteggiare come espiazione anche il periodo di detenzione in un manicomio giudiziario (oggi O.P.G.) o in un manicomio comune (oggi O.P.C.).
Manifestamente infondata è poi la eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente posto che con essa non si tiene nel debito conto la profonda differenza delle situazioni e, conseguentemente, la possibilità per il legislatore di differenziare anche le relative regolamentazioni.
È noto infatti che i richiamati artt. 71 e 73 c.p.p. operano in seno al processo di cognizione e nei confronti di un soggetto che è meramente imputato di un qualche reato (e prova ne sia che essi operano anche nei confronti dell'imputato a piede libero che risulti bisognoso di particolari cure nell'ambito del servizio psichiatrico), mentre, come si è sopra rilevato, l'art. 148 c.p. opera in materia di esecuzione di una pena già inflitta in modo irrevocabile e riguarda quindi un condannato definitivo che tale pena deve espiare. Al riguardo quindi, devesi pervenire alla pronuncia di manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità, in ciò rifacendosi alle medesime considerazioni che, già nel 1996, avevano portato la Corte Costituzionale a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 C.P., sollevata con ordinanza 22 novembre 1994 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia (Corte Costit., sent. n. 111 del 12 aprile 1996). Quanto infine al lamentato vizio di motivazione in ordine alla individuazione da parte del giudice a quo del tipo di struttura in cui ricoverare il UC, si osserva che la censura mossa dal ricorrente è inammissibile in questa sede posto che, contrariamente a quanto sostenuto da questi, il provvedimento è ampiamente motivato anche sul punto, ben potendo (ed anzi dovendo) il giudicante tenere conto della maggiore o minore pericolosità del condannato anche in relazione al tipo di reato da questi commesso, e ciò specialmente nei casi in cui questo rientri fra uno di quelli elencati dall'art. 4 bis O.P.
Il ragionamento compiuto dal giudice a quo sul punto, quindi, non solo sussiste ma risulta anche non manifestamente illogico e tantomeno contraddittorio, posto che anche un O.P.G., cosi come un O.P.C., è un luogo di cura per soggetti che, come il UC, risultano affetti da turbe psichiche.
Quanto poi alla bontà o meno della relativa decisione, va solo ricordato che, una volta accertata la sussistenza e la non manifesta infondatezza di una motivazione, a questa Corte di legittimità non compete alcun altro giudizio sul merito delle questioni.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità e rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1999