Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 1
In tema di estradizione, qualora per il reato per il quale l'ordinamento dello stato richiedente prevede la pena di morte, come affermato dalla Corte cost. con la sentenza n. 223 del 1996, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 698, comma secondo, cod. proc. pen., stante il precetto dell'art. 27 Cost., l'autorità giudiziaria non può pronunciare sentenza favorevole alla estradizione sulla base di assicurazioni dello stato richiedente che comunque non consentano di pervenire a conclusioni di certezza circa la ineseguibilità di detta pena. (Fattispecie in tema di estradizione per reato economico punibile con la pena di morte richiesta dalla Cina popolare).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione processuale formulata dalla Repubblica Islamica del Pakistan nei confronti di Muhammad A., arrestato a seguito della esecuzione di un mandato di cattura emesso il 18 giugno 2020 dal Tribunale di Mandi Bahaudin (Pakistan) per il reato di omicidio volontario di cui agli artt. 302, 148 e 149 del codice penale pakistano, commesso il 20 maggio 2019. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste denunciando un errore nella …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 giugno 2024
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In assenza di trattato con lo Stato richiedente va respinta l'estradizione processuale in favore dello Stato estero quando il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte; le eventuali "assicurazioni" dello Stato richiedente sono - in via generale - costituzionalmente incompatibili e, comunque, esorbitanti dai limiti delle condizioni oggi richieste dell'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. per dare accesso alla domanda di estradizione processuale, in quanto finalizzate a sollecitare non consentite valutazioni discrezionali dell'Autorità giudiziaria e del Ministro della giustizia sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dallo Stato …
Leggi di più… - 4. Licenziamento collettivoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Con il termine procedura di mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla Legge 223/1991: la prima ricorre allorquando l'imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa; la seconda si verifica allorquando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di …
Leggi di più… - 5. Pena di morte? Estradizione sempre vietata (Cass. 39443/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2019
In presenza anche di una ragionevole probabilità ("fondato motivo") di non applicazione della pena di morte la estradizione va comunque negata: l'irrogazione deve essere esclusa con certezza, pena il contrsto con un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 giugno – 26 settembre 2019, n. 39443 Presidente Petruzzellis – Relatore Rosati Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa il 18 febbraio 2019, ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione del cittadino cinese X.C. , avanzata dal Governo della Repubblica popolare cinese per il reato di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2000, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO - Presidente - del 03/03/2000
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 1117
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 47297/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SO CA, n. a Zhejiang (Cina popolare) il 07.08.1965 avverso la sentenza emessa il giorno 30.09.1999 dalla Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonello Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, avv.ti Gianzi e Giannelli, che si riportano al ricorso.
FATTO
Nel procedimento di estradizione instaurato su richiesta della Cina Popolare nei confronti del cittadino cinese SO CA, detenuto in quanto colpito da mandato di cattura del 08.10.1998 dell'Autorità Giudiziaria di Harbin (Cina Popolare) con l'accusa del delitto previsto dall'art. 192 della Nuova Legge Criminale Cinese, per essersi impossessato mediante frode, nella qualità di Direttore generale dell'impresa privata "Harbin Dadi Industrial Group", di notevoli somme di denaro investite da numerose persone allettate dalla falsa promessa di tassi di interesse molto elevati, cagionando loro ingenti danni economici, la Corte d'appello di Roma, con sentenza emessa il giorno 30.09.1999, dichiarava ricorrenti le condizioni per l'estradizione, con la precisazione che questa era da intendersi concessa, nel rispetto del principio sancito dall'art. 12 della Nuova Legge Criminale, per l'ipotesi criminosa punita dall'art. 152 della Old Criminal Law del 1979, entrata in vigore nel 1980. Propone ricorso l'estradando, il quale, dopo un'ampia premessa sullo svolgimento difficoltoso e, a suo avviso, non lineare, della vicenda processuale, deduce:
1) - eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 698. comma 1, parte seconda, nella parte in cui non prevede che non possa essere concessa l'estradizione quando l'interessato verrà sottoposto come nel caso di specie) a pena manifestamente sproporzionata al disvalore sociale del fatto;
2) eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 698, comma 2, nella parte in cui non prevede che non possa essere concessa l'estradizione per quei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo;
3) - nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 125, comma 3, e 704, comma 2, cpp in riferimento all'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 15.07.1999, con cui fra l'altro si chiedeva alle Autorità della Repubblica Popolare Cinese copia integrale del capo o dei capi di imputazione contestati al SO CA con la precisa indicazione delle disposizioni di legge che si ritengono violate, nella versione originale cinese con allegata traduzione in "Lingua italiana, non avendo tale ordinanza avuto seguito ed essendo stata poi disattesa dalla stessa Corte di merito, con violazione del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali;
4) - nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. c), cpp., per essere stati depositati in Cancelleria alcuni testi legislativi della Repubblica Popolare Cinese in lingua originale con traduzione nella lingua inglese, mentre ne era stata chiesta la traduzione in lingua italiana, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa, in relazione anche alla presumibile effettuazione di una traduzione nel corso della camera di consiglio dopo la conclusione delle parti;
5) nullità della sentenza per violazione degli artt. 697, comma 1, e 699, comma 3, cpp., per avere la Corte d'appello, pur prendendo atto della emissione del mandato di cattura cinese in relazione all'accusa del delitto previsto dall'art. 192 della Nuova Legge Criminale Cinese, accolto la domanda di estradizione con la precisazione che all'estradando dovrà applicarsi esclusivamente la norma di cui all'art. 152 del Codice Penale Abrogato, laddove, com'è noto, l'Autorità dello Stato richiesto non può interpretare le norme giuridiche dello Stato richiedente ma soltanto verificare se, a fronte del tenore della disposizione che si assume violata, ricorrano o non le condizioni per, l'estradizione;
6) - mancanza di certezza sulla normativa della Repubblica Popolare Cinese applicabile alla condotta contestata all'estradando, posto che:
- la Corte d'appello ha ritenuto erronea l'indicazione normativa operata nella richiesta di estradizione;
- solo dopo la dimostrazione che tale indicazione comportava, con l'aggravante del rilevante danno patrimoniale, la possibile irrogazione della pena di morte, le Autorità estere dichiaravano che il crimine contestato "dovrebbe essere condannato in accordo con l'originale 'Legge Criminale', sezione 152";
- dagli atti possono rinvenirsi disposizioni di legge successive all'entrata in vigore del codice penale del 1979, oggettivamente applicabili al caso di specie;
- da alcune sentenze prodotte emerge con chiarezza l'esistenza, nell'ordinamento giudiziario dello Stato richiedente, di una pluralità di disposizioni che modificarono in peggio il trattamento sanzionatorio del cit. art. 152 del vecchio codice penale;
- di tale congerie di leggi non è stata acquisita conoscenza certa;
- controversa appare anche l'interpretazione dell'art. 12 della Nuova Legge Penale;
- da testi prodotti dalla difesa e dalle stesse Autorità cinesi risulta che, vigente il codice abrogato, per, fatti identici a quelli contestati all'estradando, si e fatta applicazione, non dell'art. 152 ma dell'art. 118;
- alla fattispecie parrebbe in ogni caso trovare applicazione, "ratione temporis", la Risoluzione per la punizione dei reati che danneggiano l'ordine finanziario promulgata il 30.06.1995;
7) - sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 6908, comma 1, cpp.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Premesso che fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese non esiste alcun trattato di estradizione e che, quindi, devono nella specie trovare applicazione le regole di cui agli artt. 697 ss. cpp rilevasi che un limite invalicabile alla concessione dell'estradizione per l'estero è costituito, nel nostro ordinamento, dalla circostanza che il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente.
La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 223/1996 ha chiarito che tale regola, discendente dal principio costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost., ha carattere assoluto e non tollera neppure meccanismi basati su mere assicurazioni di comportamento "conforme" provenienti dallo Stato estero, quale fra l'altro, quello già previsto nel comma 2 dell'art. 698 cpp per questo dichiarato incostituzionale.
Ora, nel caso di specie ci si trova indubbiamente in una situazione sostanzialmente analoga a quella descritta, e censurata, nella citata sentenza del Giudice delle leggi.
La disposizione di legge indicata come applicabile dalla Repubblica Popolare Cinese negli atti con cui si è richiesta l'estradizione di SO CA è l'art. 192 della Nuova Legge Criminale, che prevede, per l'ipotesi aggravata dall'ingente danno patrimoniale (ricorrente nella specie), la pena di morte. Il carteggio seguito nel processo fra la Corte di merito e le Autorità Cinesi, diretto a chiarire, e in qualche modo a risolvere, il problema suscitato dalla descritta situazione, concreta all'evidenza, per l'incertezza delle conclusioni che ne sono in merito derivate (giusta i pertinenti rilievi di cui al sesto motivo di ricorso), uno di quei meccanismi di "assicurazione" già ritenuti incompatibili con la nostra Carta costituzionale.- Riprova eclatante di ciò è data proprio dalla singolare soluzione che la Corte di merito ha ritenuto di poter dare alla vicenda, arbitrandosi impropriamente di indicare essa alla Parte richiedente, attraverso una spericolata incursione interpretativa nella Nuova Legge Criminale Cinese, la norma da applicare al fatto addebitato a SO CA. Laddove, considerati il fatto e la norma quali indicati in sede di richiesta, e visti gli esiti del tentativo di chiarimento effettuato in causa, l'unica conclusione logica non poteva - e non può ora - che essere quella di escludere la sussistenza delle condizioni per la estradizione. Nel caso, infatti, di reato per il quale sia indicata dallo Stato richiedente una legge contemplante la pena di morte, non può, per il vincolo derivante dal principio di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost., farsi luogo all'estradizione sulla base di successive precisazioni che comunque non consentano di pervenire a conclusionì di certezza.
Da quanto esposto deriva (in una all'irrilevanza o assorbimento di tutti i motivi non esaminati) la totale riforma della sentenza impugnata e la revoca della misura cautelare emessa, con i provvedimenti conseguenziali.
P.Q.M.
visto l'art. 706 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, dichiara non sussistere le condizioni per la estradizione di SO CA;
revoca la misura cautelare emessa il 09.11.1998 dal Presidente della Corte di appello di Roma nei confronti dello stesso e ne ordina la immediata liberazione se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 cpp. e 203 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2000