Sentenza 9 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2004, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO IO - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI AN, ZI OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. DENINA 43, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO TORTORA, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE (SPA) p.a., in persona del Vice Presidente Amministratore Delegato Dott. Carlo Ciani, con sede in Torino, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA SGROMO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n, 2119/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Terza Civile emessa il 31/3/2000, depositata il 15/06/00; RG. 3839/1996;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/11/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato BARBANTINO COFFREDO (per delega Avv. Sgromo);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3.4.1992 la società assicuratrice AI, agendo in surrogatoria ex art. 1916 c.c., conveniva davanti al Tribunale di Roma l'impresa Autosilo Sara, in persona del suo titolare AO IO, per il rimborso della somma di L. 10.000.000, oltre rivalutazione e interessi, corrisposta al proprio assicurato Del Lucchese Alfredo, per i danni riportati dall'autovettura Lancia Thema I.E. rg. MI/3D9122 del medesimo, in occasione del furto perpetrato il 25.7.1989 da ignoti nel garage Autosilo Sara, in Roma, ove era custodita.
Sosteneva la AI che la somma indennizzata al proprietario assicurato, dopo stima dei danni, doveva essere rimborsata dal titolare del garage cui incombeva l'onere della custodia ex art. 2051 c.c.. Costituitosi in giudizio, AO IO contestava il nesso di causalità e l'eccessività dei danni, nonché la chiesta rivalutazione trattandosi di un credito di valuta.
Il Tribunale con sentenza del 17.2.1995 accoglieva la domanda, condannando il convenuto a pagare all'attrice la somma, rivalutata, di L. 12.748.000, oltre interessi legali dalla data della erogazione. Proposto appello da AO NC e AO LO, quali eredi di AO IO, la Corte d'appello di Roma con sentenza del 15.6.2000 rigettava il gravame.
Avverso la sentenza i AO hanno proposto ricorso per Cassazione affidando l'impugnazione a tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste la AI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo i ricorrenti, denunziando omessa pronuncia e violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c., lamentano che la Corte d'appello ha omesso di pronunciare sulla richiesta di stralcio, dai documenti di causa, delle fatture del 17.1.1990 e del 27.10.1989, su cui si basava la sentenza di primo grado.
Il motivo non può ricevere accoglimento, avendo la Corte territoriale romana posto a fondamento della propria decisione altro e diverso documento dalle menzionate fatture, ovvero l'accertamento peritale dei danni e della conseguente valutazione effettuato dal liquidatore della AI, rilevando al contempo che la relativa spesa coincideva sostanzialmente con quella di cui alla fattura del 17.1.1990, n. 243.
Se ne deduce, dunque, che la somma indicata dall'elaborato peritale è stata soltanto fatta coincidere - a conferma - alla somma portata dalla richiamata fattura, ma non già che questa (al pari dell'altra) sia stata assunta a fondamento della decisione, basata, invece, come si è detto, sull'accertamento peritale stesso.
Nel secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c., i ricorrenti assumono che "correttamente stralciata la contestata documentazione, consegue che la AI non ha fornito la prova a lei incombente della congruità della somma risarcita" e che l'importo corrisposto appare "comunque sfornito di prova sul quantum". Anche questo motivo va disatteso, perché da un lato suppone una situazione fattuale - vale a dire lo stralcio delle fatture, inverificabile in concreto, avendo il giudice a quo utilizzato altra documentazione ai fini del decidere, e dall'altro perché la AI ha fornito la prova dei danni e della conseguente valutazione con la produzione della stima effettuata dal proprio liquidatore. Danni che erano, secondo lo stesso giudice d'appello, "numerosi e consistenti". Nel terzo motivo si denuncia erroneità e contraddittorietà della motivazione, deducendosi che la decisione della Corte di merito è fondata sulla valutazione della stima dei danni operata dal perito AI (che si assume, peraltro, inficiata da macroscopico errore di lettura, poiché l'importo di L.
9.376.000 costituisce la richiesta rivolta dal derubato al perito, mentre i danni vengono nella stessa perizia chiaramente quantificati in L. 5.868.000) e non più sulla documentazione irritualmente prodotta, come aveva fatto il primo giudice.
Il motivo va parimenti disatteso, giacché la Corte ha comunque utilizzato documentazione ritualmente prodotta e correttamente utilizzabile.
Circa l'ulteriore profilo di censura, la stessa Corte ha tenuto presente il "prospetto di liquidazione", che non è contestato e che supera l'accertamento compiuto dal perito UC e dal quale si rileva - secondo la specificazione fornita da parte resistente - che la valutazione dei danni subiti dalla autovettura dell'assicurato Del Lucchese è stata effettuata dal liquidatore della AI dopo che lo stesso aveva ritenuto la perizia redatta da UC incompleta e meritevole di revisione.
In definitiva il ricorso va rigettato, con la condanna solidale dei ricorrenti soccombenti alle spese del presente giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 1.100/00, di cui euro 1.000/00 per onorari, oltre spese di legge e oneri accessori. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004