Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10867/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 10867/2024 R.G.
PROMOSSA DA con sede legale in Catania Via Genova n. 3 C.F. [ ], in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Antonio ARENA con studio in Via Palermo 339/G - 98121, MESSINA (ME) C.F. – P.E.O. C.F._1
– P.E.C. giusta Email_1 Email_2 procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto legale;
opponente CONTRO
, subentrata a titolo universale, ai sensi dell'art. Controparte_1
1 comma 3 D.L. 22.10.2016 n. 193 convertito dalla L. 01.12.2016 n. 225, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2 società del , con sede legale in Roma Via G. Grezar n. 14, c.f. Controparte_3
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia Dott. P.IVA_2
, giusta procura speciale Notaio di Roma rilasciata Controparte_4 Persona_1 il 25.07.2024 rep. 181515 racc. n. 12772, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Rocco (C.F.: , giusta procura in atti;
C.F._2 Email_3 opposta e
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1 opposta contumace
***
pagina 1 di 7
- Ordinare all' Controparte_5 CP_1 di compensare le somme dovute alla società opponente, come da sentenze
[...] favorevoli e note di credito già trasmesse;
- Disporre la rimodulazione del debito in favore della società opponente, considerando le compensazioni spettanti.” Per :“ in via principale dichiarare l'inammissibilità Controparte_1
e/o l'improcedibilità dell'istanza di inibitoria per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In subordine, nel merito, previo rigetto dell'istanza cautelare, rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto e non provata. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari”.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 21/10/2024 la ha proposto Parte_1
“Opposizione all'esecuzione”, contestando due distinti pignoramenti ex art. 72 bis D.P.R. 602/72 (terzi pignorati: e ) ad istanza di Controparte_6 Controparte_7
e convenendo in giudizio quest'ultima e l' Controparte_1 [...]
. La società attrice ha chiesto la “sospensione dell'esecuzione ai sensi CP_1 dell'art. 615 c.p.c., in quanto l'atto esecutivo risulta illegittimo e causa danni irreparabili” e ciò sulla scorta di fatto di un solo motivo di opposizione, ovvero la mancata notifica dell'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/72, sebbene nel corpo dell'atto introduttivo- invero composto essenzialmente da un elenco di “pratiche specifiche” di recupero crediti- si faccia genericamente riferimento anche a delle istanze di definizione agevolata “parzialmente” adempiute e a possibili compensazioni derivanti da sentenze vittoriose per la stessa opponente. Assegnato il presente fascicolo al Decidente, si provvedeva in ordine alla richiesta di sospensione con fissazione di udienza anticipata rispetto a quella di citazione. Con il decreto del 16/11/2024 di fissazione dell'udienza per l'inibitoria si rilevava, d'ufficio, l'inammissibilità del presente giudizio stante il salto della fase cautelare e dunque per violazione della cd. struttura bifasica necessaria delle opposizioni esecutive. Alla detta udienza, nessuna delle parti compariva per cui sull'istanza di sospensione veniva dichiarato non luogo a provvedere. Con decreto del 7/4/2025, in sede di verifiche preliminari, questo Giudice si riportava a quanto già rilevato con il decreto del 16/11/2024 in questi termini:
“rilevato che la società opponente ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615
pagina 2 di 7 c.p.c. innanzi al Giudice del merito, saltando la fase cautelare innanzi al Giudice dell'esecuzione; rilevato che, secondo la sentenza della Suprema Corte Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25170 “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, 2˚ co., 617, 2˚ co., e 618, nonché 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, con il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (cfr, da ultimo, anche Cass. Civ. 6892/2024); rilevato che la stessa Cassazione nella richiamata decisione individua una serie di ipotesi nelle quali è stata erroneamente omessa la fase cautelare;
rilevato che, sempre la stessa decisione, afferma che “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, 2˚ co., 617, 2˚ co., e 618, nonche´ 619 c.p.c.) che eventualmente si discosti dal modello legale il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente”; rilevato che nessun meccanismo di sanatoria può essere attuato, in quanto – come risulta dalla comparsa di la procedura esecutiva si è conclusa, CP_8 stante il decorso del termine di giorni 60 dalla notifica del pignoramento;
rilevato che, stante l'inammissibilità in rito, appare superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 secondo cui
“Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia "prima facie" infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività
pagina 3 di 7 processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità”); ritenuto che non va adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171bis, comma 1 c.p.c.;” Si costituiva nel presente giudizio dando atto Controparte_5 che, nel termine di 60 giorni dalle rispettive notifiche dei pignoramenti, entrambi i terzi pignorati non avevano effettuato alcun pagamento, per cui le procedure dovevano considerarsi concluse per sopravvenuta inefficacia degli atti esecutivi. Nel merito contestava, comunque, le doglianze della chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione. La società attrice, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante il sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell'intervenuta inefficacia dei pignoramenti, con compensazione delle spese. Quanto alla questione di inammissibilità, sollevata d'ufficio, deduceva che “La società opponente ha introdotto il giudizio mediante un atto di citazione in opposizione all'esecuzione, notificato tuttavia in forma di ricorso ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione (come si evince dall'intestazione dell'atto: “Ricorso in opposizione con istanza di sospensione”). Questa modalità, dettata verosimilmente dall'urgenza di ottenere una tutela cautelare immediata, si discosta dallo schema ordinario previsto per le opposizioni all'esecuzione iniziate post pignoramento, che richiederebbero la forma della citazione (art. 615, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis). In dottrina e giurisprudenza si riconosce che l'uso del ricorso in luogo della citazione può integrare un'irregolarità formale dell'atto introduttivo. Tuttavia, ai sensi degli artt. 156 e 164 c.p.c., tale vizio è sanabile ove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè portare a conoscenza della controparte l'instaurazione del giudizio e metterla in grado di difendersi. Nel caso in esame, le amministrazioni opposte si sono costituite regolarmente nel merito, depositando memoria difensiva senza eccepire tempestivamente nullità dell'atto introduttivo. Ne discende che qualsiasi vizio di forma dell'introduzione del giudizio deve ritenersi sanato, non avendo le parti resistenti subito alcun pregiudizio nei loro diritti di difesa. Del resto, il procedimento ha seguito il suo corso con la fissazione dell'udienza (anche ai fini della domanda cautelare) e lo scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c., sicché la finalità dell'atto introduttivo è stata pienamente conseguita. In definitiva, la questione della forma dell'atto introduttivo riveste carattere meramente teorico in questa fase: non incide né sulla valida instaurazione del contraddittorio (comunque avvenuta) né tantomeno sulla risoluzione della lite, che – come più volte ribadito – può fondarsi su ragioni di rito indipendenti da tale aspetto. Si segnala la circostanza per scrupolo di completezza, ma si confida che essa non ostacolerà in alcun modo la decisione rapida e pagina 4 di 7 sul punto di diritto dirimente (cioè la sopravvenuta mancanza di interesse all'azione esecutiva).” All'udienza del 10 giugno 2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva posta in decisione. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' , la quale, Controparte_1 pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Sempre in via preliminare va nuovamente precisato che, stante la palese inammissibilità del giudizio, non si è proceduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati non citati in giudizio, sebbene litisconsorti necessari (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 5476 del 22 febbraio 2023) e ciò in conformità ai principi espressi dalla stessa Suprema Corte per esigenze di economia processuale (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 secondo cui “Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia "prima facie" infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità”). L'opposizione proposta dalla è inammissibile, per le ragioni già Parte_1 oggetto dell'eccezione sollevata d'ufficio. Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25170), infatti,
“La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, 2˚ co., 617, 2˚ co., e 618, nonché 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, con il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”. Come detto, la stessa sentenza individua una serie di ipotesi nelle quali è stata erroneamente omessa la fase cautelare, affermando che “L'atto introduttivo pagina 5 di 7 dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, 2˚ co., 617, 2˚ co., e 618, nonche´ 619 c.p.c.) che eventualmente si discosti dal modello legale il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente”. Nella specie, tuttavia, l'operatività del meccanismo di sanatoria (che solitamente viene attuato da questo Tribunale) non era più possibile al momento dell'emissione del decreto del 9 aprile 2025 (verifiche preliminari), depositato nei termini di legge, in quanto a detta data era già ampiamente decorso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 72 bis D.P.R. 602/73 per cui le procedure dovevano considerarsi concluse, come peraltro chiaramente evidenziato anche da Controparte_5 con la comparsa di costituzione. Non era, dunque, più possibile individuare un Giudice dell'esecuzione, cui trasmettere l'atto per lo svolgimento della fase cautelare. Sotto tale profilo, è appena il caso di evidenziare che non corrisponde al vero quanto affermato dalla società attrice ovvero che “La società opponente ha introdotto il giudizio mediante un atto di citazione in opposizione all'esecuzione, notificato tuttavia in forma di ricorso ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione (come si evince dall'intestazione dell'atto: “Ricorso in opposizione con istanza di sospensione”).” L'atto è chiaramente una citazione e ciò si evince dall'epigrafe oltre che dal contenuto, mentre del tutto irrilevante è il nome del file allegato alla pec di notifica alle controparti. La circostanza che si sia costituita non Controparte_1 ha comportato alcuna “sanatoria” perché nella specie la non si è Parte_1 limitata ad errare nella scelta della forma dell'atto introduttivo (citazione anziché ricorso) ma si è rivolta al Giudice della cognizione, anziché al Giudice dell'esecuzione che sarebbe stato l'unico, del resto, a poter decidere in ordine ad una eventuale sospensione dell'esecuzione stessa. La società attrice non coglie nel segno laddove insiste su una valida instaurazione del contraddittorio poiché il profilo rilevato d'ufficio non attiene a ciò ma ad una questione di rito, ovvero il salto della fase necessaria che avrebbe dovuto svolgersi innanzi al Giudice dell'esecuzione e che invece è stata del tutto omessa, essendosi la rivoltasi in via diretta al Parte_1
Giudice del merito. Il principio deve ritenersi ormai pacifico in giurisprudenza (da recente, cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 secondo cui pagina 6 di 7 “L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito.” ). L'opposizione, direttamente iscritta nel merito in violazione del principio della cd.
“bifasicità necessaria” va, dunque, dichiarata inammissibile, per i principi sopra richiamati. L'inammissibilità in rito risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, ivi compresa la carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione dell'opposizione stante l'inefficacia dei pignoramenti opposti. Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse vanno poste a carico dell'opponente stante la soccombenza integrale e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento (valore fino ad € 1.000.000). I valori medi vengono ridotti della metà stante la modesta attività difensiva svolta ed in considerazione della decisione solo in rito. Nulla sulle spese con riguardo all' , rimasta Controparte_1 contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10867/2024 RG. così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore;
2) condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.598,00 oltre
[...] spese generali, CPA e IVA come per legge. Nulla sulle spese nei confronti dell'
[...]
contumace. CP_1
Catania, 17/6/2025 Il Giudice Laura Messina
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