TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/08/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4728/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CAVAIUOLO ANTONELLA, elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo telematico contro
, con il patrocinio dell'avv. ZUCCHETTI ANGELA DANIELA, dell'avv. FINAZZI CP_1
OB e dell'avv. BONI MARIAPAOLA, elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA, 3
MILANO
Oggetto: illegittimita' apprendistato, inquadramento superiore e pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 16-4-
25, ha convenuto in giudizio la per sentir accertare l'illegittimita' del Parte_1 CP_1 contratto di apprendistato stipulato in data 25-5-20 e per l'effetto riqualificare il rapporto sin dall'origine come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al 4° livello del c.c.n.l. DMO fino ad agosto 2020 e al 3° livello da settembre 2020, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive nella misura di € 20.198,75, di cui € 1.610,36 a titolo di incidenza sul t.f.r., oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel
3° livello del c.c.n.l. DMO da settembre 2020, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive tra il 4° ed il 3° livello, oltre interessi e rivalutazione;
in pagina 1 di 12 via ulteriormente subordinata il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel 4° livello fin dall'origine del rapporto, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, pari ad € 7.665,79, di cui € 1.252,31 a titolo di t.f.r., oltre interessi e rivalutazione.
Premesso di aver frequentato, dall'agosto 2019 al febbraio 2020, il tirocinio “scuola di macelleria” organizzato dalla convenuta, il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in data 25-5-20 con contratto di apprendistato professionalizzante, contratto trasformato a tempo indeterminato in data 9-5-23; ha aggiunto di essere stato inquadrato inizialmente nel 6° livello, da dicembre 2021 nel 5° livello e da giugno 2023 nel 4° livello, ma di aver svolto sin dall'assunzione mansioni di macellaio specializzato provetto.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti, il
Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.Innanzi tutto deve essere dichiarata l'illegittimita' del contratto di apprendistato e la sussistenza, tra le parti, di un ordinario rapporto di lavoro tra le parti dal 25-5-20.
Il ricorrente sostiene l'assenza dell'elemento formativo essenziale e sottolinea di aver frequentato, prima dell'apprendistato, un corso professionalizzante di sei mesi organizzato dalla stessa convenuta, durante il quale aveva appreso in modo sistematico e completo la professione di macellaio specializzato.
La societa' convenuta non ha offerto adeguata prova di aver ottemperato agli obblighi imperativi e connaturati alla fattispecie dell'apprendistato, in particolare di aver impartito al ricorrente il necessario addestramento pratico ed i necessari insegnamenti.
Innanzi tutto la convenuta non ha prodotto copia del piano informativo individuale, con l'indicazione del tutor aziendale.
Inoltre la memoria di costituzione si limita ad affermare genericamente che al ricorrente, presso il punto vendita di Cinisello, ha ricevuto dal responsabile di mercato “le nozioni in pagina 2 di 12 tema di struttura e funzionamento del punto vendita in generale” e gli sono state illustrate, quanto al reparto macelleria, “le modalita' di rifornimento dei banchi, di segnalazione dello scoperto, le procedure di rotazione dei prodotti, le caratteristiche della merceologia, le modalita' di lavorazione e di servizio alla clientela”.
Infine deve trovare accoglimento la domanda di inquadramento, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, nel livello 4° c.c.n.l. applicato, livello da conseguire alla scadenza del contratto di apprendistato.
Nel caso di specie, il c.c.n.l. applicato prevede che l'apprendista venga inquadrato in due livelli inferiori a quello in cui e' inquadrata la mansione professionale per cui e' svolto l'apprendistato nella prima meta' del periodo di apprendistato e in un livello inferiore successivamente: da cio' deriva che le mansioni svolte dal ricorrente dal 25-2-20 rientrano nel
4° livello.
La convenuta ha contestato il diritto del ricorrente alle differenze retributive derivanti da tale inquadramento solo sulla base della ritenuta legittimita' del contratto di apprendistato e comunque le mansioni di fatto svolte dal ricorrente rientrano pienamente nella declaratoria contrattuale dell'inquadramento richiesto, come piu' volte ribadito nella stessa memoria di costituzione.
La societa' convenuta, in via subordinata, sottolinea altresi' che le parti sociali hanno previsto, per la qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita -qualifica per la quale il ricorrente e' stato assunto- l'inquadramento nel 5° livello per i primi 18 mesi di servizio.
Dalla lettura delle declaratorie contrattuali si ricava, peraltro, che tale inquadramento iniziale e' previsto per la diversa figura dell'aiutante commesso.
2. Non puo', invece, trovare accoglimento la domanda di inquadramento nel superiore 3° livello.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante “nel procedimento logico - giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non puo' prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e cioe' dell'accertamento di fatto dell'attivita' lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini”.
A fondamento della pretesa di un superiore inquadramento il lavoratore deve quindi allegare e provare non solo le mansioni effettivamente svolte, ma anche la disposizione contrattuale pagina 3 di 12 invocata, la non corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento contrattuale riconosciuto e la corrispondenza all'inquadramento contrattuale richiesto.
Nel caso di specie il ricorrente ha esposto di aver sempre svolto le seguenti attivita':
“- in totale autonomia operativa si occupa della lavorazione della carne ovvero del taglio anatomico (sia su animali interi polli, pollastroni, agnelloni, pecore, capretti suddividendoli in parti che su grossi porzioni di animali, es. mezzena, quarti anteriori e posteriori del bovino e del maiale etc.), della disossatura (es. disossa il lombo, la spalla, il reale, i geretti del bovino adulto e del vitello, i pollastroni, il maiale), sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
- effettua la preparazione del reparto montando le macchine tritacarne, affettatrice e segaossa, che la sera prima smonta per la sanificazione;
- posiziona i ceppi di carne sui banchetti di lavoro, che la sera precedente ripone nelle celle frigorifere;
- appena arrivato in reparto, quando in turno da solo o in assenza del capo reparto, effettua il controllo della temperature dei banchi frigo (prodotti già confezionati) e delle celle
(polleria-maiale e carne, due celle distinte) con termometro e scrive le temperature: se c'è qualche anomalia deve farlo presente alla ditta di manutenzione;
- il rapportino delle temperature viene redatto giornalmente e riposto in raccoglitore per verifica eventuali controlli;
- si occupa della corretta esposizione e del giusto mantenimento secondo normative HACCP degli alimenti e del corretto utilizzo degli strumenti quando in turno da solo o in assenza del capo reparto;
- effettua la compilazione del modulo buone pratiche di lavorazione;
- effettua il controllo operativo giornaliero e settimanale del funzionamento delle celle e dei banchi, redigendo il rapporto nel manuale di autocontrollo;
- dispone il ritiro dalla vendita di merce scaduta o non vendibile;
- procede, quando in turno da solo o in assenza del capo reparto, all'apertura di una segnalazione di “non conformità” nel caso di temperatura anomala del banco;
- si occupa, quando in turno da solo o in assenza del capo reparto, dell'approvvigionamento dei prodotti del reparto (carne e pollame etc.) utilizzando il PDA: segue la guida ordini, ma è comunque lui a decidere quanti pezzi ordinare;
- gestisce la procedura di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti presenti nel reparto e della merce appena consegnata;
pagina 4 di 12 - organizza le vendite promozionali dei prodotti disposte dalla convenuta posizionando i prodotti a banco;
- redige l'inventario mensile;
- si occupa della procedura di smaltimento del grasso e delle ossa custodendo presso il reparto le bolle di avvenuto ritiro;
- archivia i documenti nel libro di reparto;
- si occupa della vendita del prodotto al cliente;
- a fine turno smonta e pulisce le macchine di lavorazione, ivi compresi ceppi, coltelli e altri attrezzi nonché si occupa della sanificazione di tutto il reparto e dell'ambiente di lavorazione”.
La convenuta ha evidenziato, in particolare, la presenza, nelle filiali in cui ha operato CP_2 il ricorrente, di capi reparto macelleria e/o di macellai specializzati provetti e quindi di figure preposte alla gestione del reparto e delle relative merceologie.
3. Al 4° livello appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonche' i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacita' tecnico-pratiche comunque acquisite”; nei profili relativi alla declaratoria contrattuale rientrano il cassiere comune, il commesso alla vendita al pubblico, l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione elle confezioni, di prezzature, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
lo specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita.
Al 3° livello appartengono ““i lavoratori che svolgono lavori di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita”
Nei profili relativi alla declaratoria contrattuale rientrano il commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: “personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalita' derivante da esperienza acquisita in azienda al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere pagina 5 di 12 congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori” e il macellaio specializzato provetto: “e' il lavoratore con specifiche ed adeguate capacita' professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, amano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Nella sentenza n. 9750/16, in relazione ad una fattispecie analoga alla presente, la
Cassazione ha affermato: “Nella specie, quindi, la specifica definizione di macellaio specializzato provetto deve essere interpretata alla luce della più generale definizione di appartenenza al 3° livello, nonché in ragione della definizione di specialista di macelleria e di appartenenza al 4° livello.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il carattere di lavoratore specializzato provetto inquadrato nel terzo livello non può sussistere se non in presenza di specifica e adeguata capacità professionale, conseguente ad approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, con autonomia operativa. Dunque, si richiede un elevato livello di competenze acquisite attraverso un approfondito percorso di formazione teorico-pratica, che si traduca in specifica e congrua capacità professionale che, proprio perché elevata, consenta di svolgere con autonomia operativa le mansioni proprie del livello professionale. Tali requisiti sono poi confermati e specificati rispetto alle mansioni di macellaio specializzato provetto, il quale con perizia, in autonomia operativa, esegue tutte le previste fasi di lavoro, dal taglio anatomico alla preparazione del prodotto per la vendita al banco.
Diversamente, l'inquadramento nel 4° livello richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, e a tale livello appartiene lo specialista di macelleria, anche con funzioni di vendita. Come affermato anche dalla Corte d'Appello, ciò che caratterizza il macellaio specialista provetto non è l'adibizione a tutte le fasi di lavoro per la preparazione della carne per la vendita al banco, quanto l'adibizione, a compiti che richiedono, per lo svolgimento, per la loro natura, una specifica preparazione professionale pagina 6 di 12 teorico-pratica e specifica capacità professionale;
e proprio tale preparazione inveratasi nella capacità professionale, consente di operare in autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni”.
Pertanto, al fine di valutare la corrispondenza delle mansioni del ricorrente al superiore inquadramento richiesto, e' necessario considerare la declaratoria contrattuale relativa a tale livello nella sua interezza, e non solo per quanto riguarda la figura del macellaio specializzato provetto.
4. Poste queste premesse, interrogato liberamente dal giudice il ricorrente ha dichiarato:
“Confermo quanto esposto in ricorso.
A Cinisello, presso il reparto macelleria, era presente l'addetta ; Persona_1 Per_2
era presente solo a volte, quando non c'era la . Era inoltre presente lo
[...] Per_1 specialista . Quando c'era, io operavo sotto le sue indicazioni, svolgendo le Persona_3 atttivita' indicate al punto 13 della memoria.
Quando era in ferie o in malattia io lo sostituivo in tutto.
Quando sono andato a Bresso, ero in sostituzione per il periodo estivo ed ero da solo.
Effettivamente, presso il punto vendita di via V. Monti, il capo reparto opera la mattina e lo ed io ci alterniamo con turni settimanali mattina/pomeriggio. Parte_2
Confermo i punti 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34.
Gestisco io la procedura di non conformita', in assenza del capo reparto, sig o se lui CP_3 me lo chiede: ad es. se c'e' un prodotto non idoneo, lo ritiro dal banco, prendo il palmare, segno sul palmare la non conformita', dalla stampante esce un modulo, lo firmo e lo consegno alla direttrice, perche' il prodotto venga tracciato.
Confermo i punti 36, 38, 39, precisando che l'ordine non viene sottoposto al responsabile di mercato.
Non e' mai successo che ci fossero ordini sbagliati.
Io , lo e il decidiamo l'assortimento della merce. Parte_2 CP_3
I prezzi e le variazioni di prezzo vengono decise dalla sede: controlliamo i prezzi tutti i giorni, perche' potrebbero essere modificati.
Gli inventari sono circa uno alla fine di ogni mese.
Io , lo e il siamo responsabili dell'inventario. Parte_2 CP_3
Al mattino, quando arriva la merce, effettuo la conta della merce presente.
pagina 7 di 12 In caso di anomalie faccio la recme: prendo il numero della bolla, lo inserisco a sistema, dove compare un apposito modulo, e invio il modulo con una e.mail al fornitore.
Il giorno dopo la direttrice ci informa se la recme e' stata accettata o no.
Confermo il punto 49, precisando che il capo reparto si consulta con me e lo Parte_2
Se abbiamo una grossa quantita' di merce, chiediamo al responsabile della carne nazionale,
se possiamo metterla in promozione. Testimone_1
Confermo il punto 50, precisando che non solo il capo reparto stampa la cartellonistica.
Confermo il punto 52.
Confermo di aver seguito i corsi di formazione di cui agli attestati prodotti come doc. 10 di parte ricorrente.
Periodicamente seguo corsi di aggiornamento sulla sicurezza.
Durante la rilettura delle dichiarazioni il ricorrente precisa che e agnelloni arrivano Parte_3 interi”.
Le dichiarazioni del ricorrente hanno, quindi, in parte ridimensionato le allegazioni del ricorso.
Innanzi tutto e' emerso che a Cinisello Balsamo, dove il ricorrente ha lavorato dall'assunzione al maggio 2021, il ricorrente operava seguendo le istruzioni di uno specialista, che sostituiva solo in caso di ferie o malattia.
Nessun rilievo puo', inoltre, assumere il dedotto svolgimento di attivita' in altri punti vendita, in sostituzione di personale in ferie, per un periodo di circa un mese e mezzo.
Quanto precede vale ad escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto il 3° livello fin dall'assunzione.
Inoltre nella sentenza n. 310/2023, prodotta dal ricorrente, la Corte d'Appello di Milano ha affermato: “A tal proposito, per definire la figura di un lavoratore di macelleria di terzo livello, quella declaratoria della fonte collettiva, particolari accenti li ha posti : (a) sull'autonomia operativa di cui in linea di principio deve godere la figura professionale in questione;
(b) sulla, come dice la disposizione della fonte, “capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita e, non ultima se non per collocazione all'interno del periodo impiegato nella declaratoria senza particolari implicazioni logiche se non quella di ordine consequenziale esplicativo, (c) l'attitudine, così come lo svolgimento pratico di compiti, implicanti, per quel che riguarda il trattamento delle carni animali destinate alla vendita, il mettere in atto forme di “taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”, una congerie di operazioni pagina 8 di 12 pratiche quindi da espletare, come puntualizza la previsione di Contratto, con 'perizia', quale dato che, oltre all'esplicazione delle forme di preparazione menzionate nel punto precedente della declaratoria, è sempre concettualmente supportato dal presupposto (verificabile) dell'esperienza pratico/operativa. Per altro verso, si può notare che dallo svolgimento del servizio demandato al …, sempre secondo le versioni rese dai testimoni, non sfuggiva neanche, insieme al resto che era preponderante, l'esercizio di compiti di concetto di cui tratta la prima parte della definizione sul prestatore di III livello riferendosi a “mansioni di concetto” o prevalentemente tali. Al proposito si considerino, infatti, le non marginali conferme rese da più testi in maniera concordante circa il fatto che l'odierno appellante, all'interno del suo reparto, si occupava -correlativamente- di svariati atti di gestione del rapporto di lavoro dell'altro personale, dando anche direttive specie di ordine esecutivo, dell'archiviazione di documenti di reparto, di ordinativi nonché della gestione di merci e rilievi sui prodotti effettuati autonomamente (in linea quindi con l'attribuzione di cui alla declaratoria cit.) e così pure della redazione dell'inventario pur pianificato da altri (teste quando poi la maggior parte degli altri informatori compreso quest'ultimo ha dato conto di quelle incombenze, indubbiamente dotate di risvolti concettuali, che si sono sinora dette.
Il fatto stesso che i compiti del non fossero soltanto di tipo esecutivo/manuale per quel che atteneva la lavorazione delle carni ma comprendessero anche incombenze schiettamente di concetto, sia pure collegate in vario modo ai primi, rappresenta un sintomo che, ad avviso della Corte, concorre ulteriormente a giustificare l'appartenenza al livello di inquadramento individuato dal primo Giudice, dato che la relativa declaratoria ne tratta solo per quel livello anche se ai fini dell'inclusione in esso di prestatori cui siano prevalentemente demandate attività implicanti delle valutazioni di concettuali nel senso proprio di quel genere di prerogativa intellettuale (limitata alla nozione di 'concetto').”.
Nel caso di specie risulta pressoche' assente l'esercizio di mansioni di concetto, in aggiunta alle mansioni di trattamento delle carni.
Il ricorrente stesso, infatti, quanto alla filiale di via V. Monti a Milano, alla quale egli e' adibito dal 13-7-21, ha confermato la presenza del capo reparto al mattino e ha confermato di osservare, a settimane alterne, il turno del mattino, con conseguente compresenza del capo reparto.
Il ricorrente ha inoltre chiarito che il lay out del punto vendita, cioe' la collocazione della merce su banchi, e' decisa dalla competente funzione di sede, che la gestione della corretta pagina 9 di 12 esposizione della merce sul banco e' in capo al capo reparto e, in sua assenza, allo specialista o al responsabile di mercato.
Il ricorrente ha dichiarato altresi' di effettuare la misurazione della temperatura dei banchi e di riportarla in un apposito registro che viene supervisionato e firmato dal capo reparto, che a sua volta consegna a fine mese tutti i moduli al responsabile di mercato, che li archivia e ne e' responsabile: in caso di rilevata anomalia nella temperatura dei banchi o di malfunzionamento, il ricorrente si limita a segnalare la circostanza al capo reparto o allo specialista o al responsabile di mercato, che provvedono di conseguenza: lo stesso vale in caso di riscontrata anomalia nei prodotti.
Quanto alla procedura di “non conformita” il ricorrente ha chiarito di provvedere alla relativa gestione solo in caso di assenza del capo reparto o su incarico dello stesso.
Peraltro il ricorrente ha dichiarato di limitarsi, in caso di presenza di prodotto non idoneo, a ritirarlo dal banco e a segnare sul palmare la non conformita', dopo di che dalla stampante esce un modulo ed egli lo consegna alla direttrice, affinche' il prodotto venga tracciato: si tratta, ancora una volta, di una semplice segnalazione, senza la predisposizione di eventuali interventi.
Anche in caso di anomalie della merce che arriva al mattino il ricorrente si limita a inserire il numero della bolla a sistema e a inviare il modulo che compare al fornitore.
In sede di interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato altresi' che della tracciabilita' del prodotto si occupa il capo reparto, il quale effettua anche gli ordini per l'approvvigionamento dei prodotti;
tali ordini vengono effettuati al mattino, quando e' appunto presente il capo reparto, ed in assenza del capo reparto dallo specialista;
solo quando entrambi sono assenti vi provvede uno degli addetti.
Dall'interrogatorio libero del ricorrente si ricava che i prezzi e le variazioni dei prezzi sono decisi dalla sede ed il ricorrente si limita a sostituire le etichette dei prodotti.
Inoltre, contrariamente a quanto indicato il ricorso, non e' solo il ricorrente che redige l'inventario mensile, ma anche il capo reparto e lo specialista.
Quanto alle promozioni, esse sono proposte e determinate dalla sede centrale e, come esposto in ricorso, il ricorrente si limita a posizionare i prodotti sul banco.
Contrariamente a quanto esposto in ricorso, il ricorrente non si occupa dello smaltimento di grasso e ossa e della custodia delle relative bolle di ritiro.
pagina 10 di 12 Infine il ricorrente ha confermato che la carne arriva in pezzi gia' lavorati e consegnati in sottovuoto e tali pezzi vengono tagliati, confezionati ed esposti in vendita;
solo pollastroni e agnelloni arrivano interi.
Nella sentenza n. 9750/16 sopra citata la S.C. ha specificato: “Pertanto, il giudice di secondo grado osservava che non doveva procedersi al taglio anatomico della carne bovina (e tale attività non veniva posta in essere dal ricorrente, come risultava dalla prova per testi) - a cui non poteva equipararsi la preparazione della carne ovina, sia per la ridotta struttura dell'animale sia perché i tagli sono assai meno numerosi - compito che richiede piena conoscenza della struttura dei tipi di animali, della loro struttura e del loro peso. Il taglio anatomico, che implica una capacità di autonoma gestione della preparazione della carne che arrivi in quarti, e non a pezzi in pacchi sottovuoto con etichetta esplicativa dei contenuto, concorreva a caratterizzare significativamente il 3° livello per l'attribuzione del quale, pertanto, non senza ragione occorreva una specifica ed approfondita formazione, che nella specie non era risultata erogata dalla datrice di lavoro, né, comunque, acquisita”.
Da quanto sin qui esposto emerge, pertanto, l'assenza della “autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa”, che caratterizzano il 3° livello.
Anche se in un settore lavorativo diverso, la Cassazione, nella sentenza n. 14576/2916 ha infine affermato: “…per autonomia esecutiva doveva intendersi un livello di autonomia limitato all'esecuzione dell'attività affidata all'agente, ossia alla scelta delle concrete modalità con cui realizzare una determinata operazione, sia essa tecnica o amministrativa o di altro tipo, nel rispetto delle direttive impartite e delle regole stabilite;
per autonomia operativa, invece, era da intendersi un livello di autonomia di più ampio respiro, riguardante anche scelte di merito e di opportunità, con riflessi suscettibili di superare il singolo segmento del processo produttivo, andando ad incidere sul funzionamento di strutture connesse, con le quali occorreva coordinarsi. Concetti, dunque, ben distinti tra loro, risolvendosi l'autonomia operativa nella scelta di "che cosa fare", e l'autonomia esecutiva, invece, nella scelta del "come fare".”.
Il ricorrente godeva e gode solo di autonomia esecutiva e di limitata iniziativa, in quanto le sue attivita' (lavorazione del prodotto, consistente nelle operazioni di taglio, sfesatura e rimondatura, operazioni di pesatura, prezzatura, confezionamento, taratura delle bilance, aggiornamento dei prezzi trasmessi dalla sede, allestimento del banco, con controllo e rotazione del prodotto, con ritiro dalla vendita dei prodotti non idonei, pulizia e sanificazione, controllo delle temperature e segnalazione di eventuali anomalie) non comportano un pagina 11 di 12 particolare intervento propositivo e non comportano la gestione integrale delle procedure e la relativa responsabilita'.
La domanda di inquadramento nel 3° livello risulta quindi infondata.
5. A titolo di differenze retributive spetta al ricorrente il complessivo importo lordo di €
6.413,48, non contestato dalla convenuta nelle sue difese.
Su tale importo sono dovuti altresì' gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
Il ricorrente ha inoltre diritto all'accantonamento del complessivo importo di € 1.252,31 a titolo di t.f.r.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il contratto di apprendistato stipulato tra le parti;
accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. applicato con decorrenza dall'inizio del rapporto;
condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di €
6.413,48, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo e ad accantonare € 1.252,31
a titolo di t.f.r.; rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.100,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 23/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4728/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CAVAIUOLO ANTONELLA, elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo telematico contro
, con il patrocinio dell'avv. ZUCCHETTI ANGELA DANIELA, dell'avv. FINAZZI CP_1
OB e dell'avv. BONI MARIAPAOLA, elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA, 3
MILANO
Oggetto: illegittimita' apprendistato, inquadramento superiore e pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 16-4-
25, ha convenuto in giudizio la per sentir accertare l'illegittimita' del Parte_1 CP_1 contratto di apprendistato stipulato in data 25-5-20 e per l'effetto riqualificare il rapporto sin dall'origine come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al 4° livello del c.c.n.l. DMO fino ad agosto 2020 e al 3° livello da settembre 2020, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive nella misura di € 20.198,75, di cui € 1.610,36 a titolo di incidenza sul t.f.r., oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel
3° livello del c.c.n.l. DMO da settembre 2020, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive tra il 4° ed il 3° livello, oltre interessi e rivalutazione;
in pagina 1 di 12 via ulteriormente subordinata il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel 4° livello fin dall'origine del rapporto, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, pari ad € 7.665,79, di cui € 1.252,31 a titolo di t.f.r., oltre interessi e rivalutazione.
Premesso di aver frequentato, dall'agosto 2019 al febbraio 2020, il tirocinio “scuola di macelleria” organizzato dalla convenuta, il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in data 25-5-20 con contratto di apprendistato professionalizzante, contratto trasformato a tempo indeterminato in data 9-5-23; ha aggiunto di essere stato inquadrato inizialmente nel 6° livello, da dicembre 2021 nel 5° livello e da giugno 2023 nel 4° livello, ma di aver svolto sin dall'assunzione mansioni di macellaio specializzato provetto.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti, il
Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.Innanzi tutto deve essere dichiarata l'illegittimita' del contratto di apprendistato e la sussistenza, tra le parti, di un ordinario rapporto di lavoro tra le parti dal 25-5-20.
Il ricorrente sostiene l'assenza dell'elemento formativo essenziale e sottolinea di aver frequentato, prima dell'apprendistato, un corso professionalizzante di sei mesi organizzato dalla stessa convenuta, durante il quale aveva appreso in modo sistematico e completo la professione di macellaio specializzato.
La societa' convenuta non ha offerto adeguata prova di aver ottemperato agli obblighi imperativi e connaturati alla fattispecie dell'apprendistato, in particolare di aver impartito al ricorrente il necessario addestramento pratico ed i necessari insegnamenti.
Innanzi tutto la convenuta non ha prodotto copia del piano informativo individuale, con l'indicazione del tutor aziendale.
Inoltre la memoria di costituzione si limita ad affermare genericamente che al ricorrente, presso il punto vendita di Cinisello, ha ricevuto dal responsabile di mercato “le nozioni in pagina 2 di 12 tema di struttura e funzionamento del punto vendita in generale” e gli sono state illustrate, quanto al reparto macelleria, “le modalita' di rifornimento dei banchi, di segnalazione dello scoperto, le procedure di rotazione dei prodotti, le caratteristiche della merceologia, le modalita' di lavorazione e di servizio alla clientela”.
Infine deve trovare accoglimento la domanda di inquadramento, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, nel livello 4° c.c.n.l. applicato, livello da conseguire alla scadenza del contratto di apprendistato.
Nel caso di specie, il c.c.n.l. applicato prevede che l'apprendista venga inquadrato in due livelli inferiori a quello in cui e' inquadrata la mansione professionale per cui e' svolto l'apprendistato nella prima meta' del periodo di apprendistato e in un livello inferiore successivamente: da cio' deriva che le mansioni svolte dal ricorrente dal 25-2-20 rientrano nel
4° livello.
La convenuta ha contestato il diritto del ricorrente alle differenze retributive derivanti da tale inquadramento solo sulla base della ritenuta legittimita' del contratto di apprendistato e comunque le mansioni di fatto svolte dal ricorrente rientrano pienamente nella declaratoria contrattuale dell'inquadramento richiesto, come piu' volte ribadito nella stessa memoria di costituzione.
La societa' convenuta, in via subordinata, sottolinea altresi' che le parti sociali hanno previsto, per la qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita -qualifica per la quale il ricorrente e' stato assunto- l'inquadramento nel 5° livello per i primi 18 mesi di servizio.
Dalla lettura delle declaratorie contrattuali si ricava, peraltro, che tale inquadramento iniziale e' previsto per la diversa figura dell'aiutante commesso.
2. Non puo', invece, trovare accoglimento la domanda di inquadramento nel superiore 3° livello.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante “nel procedimento logico - giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non puo' prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e cioe' dell'accertamento di fatto dell'attivita' lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini”.
A fondamento della pretesa di un superiore inquadramento il lavoratore deve quindi allegare e provare non solo le mansioni effettivamente svolte, ma anche la disposizione contrattuale pagina 3 di 12 invocata, la non corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento contrattuale riconosciuto e la corrispondenza all'inquadramento contrattuale richiesto.
Nel caso di specie il ricorrente ha esposto di aver sempre svolto le seguenti attivita':
“- in totale autonomia operativa si occupa della lavorazione della carne ovvero del taglio anatomico (sia su animali interi polli, pollastroni, agnelloni, pecore, capretti suddividendoli in parti che su grossi porzioni di animali, es. mezzena, quarti anteriori e posteriori del bovino e del maiale etc.), della disossatura (es. disossa il lombo, la spalla, il reale, i geretti del bovino adulto e del vitello, i pollastroni, il maiale), sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
- effettua la preparazione del reparto montando le macchine tritacarne, affettatrice e segaossa, che la sera prima smonta per la sanificazione;
- posiziona i ceppi di carne sui banchetti di lavoro, che la sera precedente ripone nelle celle frigorifere;
- appena arrivato in reparto, quando in turno da solo o in assenza del capo reparto, effettua il controllo della temperature dei banchi frigo (prodotti già confezionati) e delle celle
(polleria-maiale e carne, due celle distinte) con termometro e scrive le temperature: se c'è qualche anomalia deve farlo presente alla ditta di manutenzione;
- il rapportino delle temperature viene redatto giornalmente e riposto in raccoglitore per verifica eventuali controlli;
- si occupa della corretta esposizione e del giusto mantenimento secondo normative HACCP degli alimenti e del corretto utilizzo degli strumenti quando in turno da solo o in assenza del capo reparto;
- effettua la compilazione del modulo buone pratiche di lavorazione;
- effettua il controllo operativo giornaliero e settimanale del funzionamento delle celle e dei banchi, redigendo il rapporto nel manuale di autocontrollo;
- dispone il ritiro dalla vendita di merce scaduta o non vendibile;
- procede, quando in turno da solo o in assenza del capo reparto, all'apertura di una segnalazione di “non conformità” nel caso di temperatura anomala del banco;
- si occupa, quando in turno da solo o in assenza del capo reparto, dell'approvvigionamento dei prodotti del reparto (carne e pollame etc.) utilizzando il PDA: segue la guida ordini, ma è comunque lui a decidere quanti pezzi ordinare;
- gestisce la procedura di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti presenti nel reparto e della merce appena consegnata;
pagina 4 di 12 - organizza le vendite promozionali dei prodotti disposte dalla convenuta posizionando i prodotti a banco;
- redige l'inventario mensile;
- si occupa della procedura di smaltimento del grasso e delle ossa custodendo presso il reparto le bolle di avvenuto ritiro;
- archivia i documenti nel libro di reparto;
- si occupa della vendita del prodotto al cliente;
- a fine turno smonta e pulisce le macchine di lavorazione, ivi compresi ceppi, coltelli e altri attrezzi nonché si occupa della sanificazione di tutto il reparto e dell'ambiente di lavorazione”.
La convenuta ha evidenziato, in particolare, la presenza, nelle filiali in cui ha operato CP_2 il ricorrente, di capi reparto macelleria e/o di macellai specializzati provetti e quindi di figure preposte alla gestione del reparto e delle relative merceologie.
3. Al 4° livello appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonche' i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacita' tecnico-pratiche comunque acquisite”; nei profili relativi alla declaratoria contrattuale rientrano il cassiere comune, il commesso alla vendita al pubblico, l'addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione elle confezioni, di prezzature, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
lo specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita.
Al 3° livello appartengono ““i lavoratori che svolgono lavori di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita”
Nei profili relativi alla declaratoria contrattuale rientrano il commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: “personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalita' derivante da esperienza acquisita in azienda al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere pagina 5 di 12 congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori” e il macellaio specializzato provetto: “e' il lavoratore con specifiche ed adeguate capacita' professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, amano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Nella sentenza n. 9750/16, in relazione ad una fattispecie analoga alla presente, la
Cassazione ha affermato: “Nella specie, quindi, la specifica definizione di macellaio specializzato provetto deve essere interpretata alla luce della più generale definizione di appartenenza al 3° livello, nonché in ragione della definizione di specialista di macelleria e di appartenenza al 4° livello.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il carattere di lavoratore specializzato provetto inquadrato nel terzo livello non può sussistere se non in presenza di specifica e adeguata capacità professionale, conseguente ad approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, con autonomia operativa. Dunque, si richiede un elevato livello di competenze acquisite attraverso un approfondito percorso di formazione teorico-pratica, che si traduca in specifica e congrua capacità professionale che, proprio perché elevata, consenta di svolgere con autonomia operativa le mansioni proprie del livello professionale. Tali requisiti sono poi confermati e specificati rispetto alle mansioni di macellaio specializzato provetto, il quale con perizia, in autonomia operativa, esegue tutte le previste fasi di lavoro, dal taglio anatomico alla preparazione del prodotto per la vendita al banco.
Diversamente, l'inquadramento nel 4° livello richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, e a tale livello appartiene lo specialista di macelleria, anche con funzioni di vendita. Come affermato anche dalla Corte d'Appello, ciò che caratterizza il macellaio specialista provetto non è l'adibizione a tutte le fasi di lavoro per la preparazione della carne per la vendita al banco, quanto l'adibizione, a compiti che richiedono, per lo svolgimento, per la loro natura, una specifica preparazione professionale pagina 6 di 12 teorico-pratica e specifica capacità professionale;
e proprio tale preparazione inveratasi nella capacità professionale, consente di operare in autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni”.
Pertanto, al fine di valutare la corrispondenza delle mansioni del ricorrente al superiore inquadramento richiesto, e' necessario considerare la declaratoria contrattuale relativa a tale livello nella sua interezza, e non solo per quanto riguarda la figura del macellaio specializzato provetto.
4. Poste queste premesse, interrogato liberamente dal giudice il ricorrente ha dichiarato:
“Confermo quanto esposto in ricorso.
A Cinisello, presso il reparto macelleria, era presente l'addetta ; Persona_1 Per_2
era presente solo a volte, quando non c'era la . Era inoltre presente lo
[...] Per_1 specialista . Quando c'era, io operavo sotto le sue indicazioni, svolgendo le Persona_3 atttivita' indicate al punto 13 della memoria.
Quando era in ferie o in malattia io lo sostituivo in tutto.
Quando sono andato a Bresso, ero in sostituzione per il periodo estivo ed ero da solo.
Effettivamente, presso il punto vendita di via V. Monti, il capo reparto opera la mattina e lo ed io ci alterniamo con turni settimanali mattina/pomeriggio. Parte_2
Confermo i punti 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34.
Gestisco io la procedura di non conformita', in assenza del capo reparto, sig o se lui CP_3 me lo chiede: ad es. se c'e' un prodotto non idoneo, lo ritiro dal banco, prendo il palmare, segno sul palmare la non conformita', dalla stampante esce un modulo, lo firmo e lo consegno alla direttrice, perche' il prodotto venga tracciato.
Confermo i punti 36, 38, 39, precisando che l'ordine non viene sottoposto al responsabile di mercato.
Non e' mai successo che ci fossero ordini sbagliati.
Io , lo e il decidiamo l'assortimento della merce. Parte_2 CP_3
I prezzi e le variazioni di prezzo vengono decise dalla sede: controlliamo i prezzi tutti i giorni, perche' potrebbero essere modificati.
Gli inventari sono circa uno alla fine di ogni mese.
Io , lo e il siamo responsabili dell'inventario. Parte_2 CP_3
Al mattino, quando arriva la merce, effettuo la conta della merce presente.
pagina 7 di 12 In caso di anomalie faccio la recme: prendo il numero della bolla, lo inserisco a sistema, dove compare un apposito modulo, e invio il modulo con una e.mail al fornitore.
Il giorno dopo la direttrice ci informa se la recme e' stata accettata o no.
Confermo il punto 49, precisando che il capo reparto si consulta con me e lo Parte_2
Se abbiamo una grossa quantita' di merce, chiediamo al responsabile della carne nazionale,
se possiamo metterla in promozione. Testimone_1
Confermo il punto 50, precisando che non solo il capo reparto stampa la cartellonistica.
Confermo il punto 52.
Confermo di aver seguito i corsi di formazione di cui agli attestati prodotti come doc. 10 di parte ricorrente.
Periodicamente seguo corsi di aggiornamento sulla sicurezza.
Durante la rilettura delle dichiarazioni il ricorrente precisa che e agnelloni arrivano Parte_3 interi”.
Le dichiarazioni del ricorrente hanno, quindi, in parte ridimensionato le allegazioni del ricorso.
Innanzi tutto e' emerso che a Cinisello Balsamo, dove il ricorrente ha lavorato dall'assunzione al maggio 2021, il ricorrente operava seguendo le istruzioni di uno specialista, che sostituiva solo in caso di ferie o malattia.
Nessun rilievo puo', inoltre, assumere il dedotto svolgimento di attivita' in altri punti vendita, in sostituzione di personale in ferie, per un periodo di circa un mese e mezzo.
Quanto precede vale ad escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto il 3° livello fin dall'assunzione.
Inoltre nella sentenza n. 310/2023, prodotta dal ricorrente, la Corte d'Appello di Milano ha affermato: “A tal proposito, per definire la figura di un lavoratore di macelleria di terzo livello, quella declaratoria della fonte collettiva, particolari accenti li ha posti : (a) sull'autonomia operativa di cui in linea di principio deve godere la figura professionale in questione;
(b) sulla, come dice la disposizione della fonte, “capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita e, non ultima se non per collocazione all'interno del periodo impiegato nella declaratoria senza particolari implicazioni logiche se non quella di ordine consequenziale esplicativo, (c) l'attitudine, così come lo svolgimento pratico di compiti, implicanti, per quel che riguarda il trattamento delle carni animali destinate alla vendita, il mettere in atto forme di “taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”, una congerie di operazioni pagina 8 di 12 pratiche quindi da espletare, come puntualizza la previsione di Contratto, con 'perizia', quale dato che, oltre all'esplicazione delle forme di preparazione menzionate nel punto precedente della declaratoria, è sempre concettualmente supportato dal presupposto (verificabile) dell'esperienza pratico/operativa. Per altro verso, si può notare che dallo svolgimento del servizio demandato al …, sempre secondo le versioni rese dai testimoni, non sfuggiva neanche, insieme al resto che era preponderante, l'esercizio di compiti di concetto di cui tratta la prima parte della definizione sul prestatore di III livello riferendosi a “mansioni di concetto” o prevalentemente tali. Al proposito si considerino, infatti, le non marginali conferme rese da più testi in maniera concordante circa il fatto che l'odierno appellante, all'interno del suo reparto, si occupava -correlativamente- di svariati atti di gestione del rapporto di lavoro dell'altro personale, dando anche direttive specie di ordine esecutivo, dell'archiviazione di documenti di reparto, di ordinativi nonché della gestione di merci e rilievi sui prodotti effettuati autonomamente (in linea quindi con l'attribuzione di cui alla declaratoria cit.) e così pure della redazione dell'inventario pur pianificato da altri (teste quando poi la maggior parte degli altri informatori compreso quest'ultimo ha dato conto di quelle incombenze, indubbiamente dotate di risvolti concettuali, che si sono sinora dette.
Il fatto stesso che i compiti del non fossero soltanto di tipo esecutivo/manuale per quel che atteneva la lavorazione delle carni ma comprendessero anche incombenze schiettamente di concetto, sia pure collegate in vario modo ai primi, rappresenta un sintomo che, ad avviso della Corte, concorre ulteriormente a giustificare l'appartenenza al livello di inquadramento individuato dal primo Giudice, dato che la relativa declaratoria ne tratta solo per quel livello anche se ai fini dell'inclusione in esso di prestatori cui siano prevalentemente demandate attività implicanti delle valutazioni di concettuali nel senso proprio di quel genere di prerogativa intellettuale (limitata alla nozione di 'concetto').”.
Nel caso di specie risulta pressoche' assente l'esercizio di mansioni di concetto, in aggiunta alle mansioni di trattamento delle carni.
Il ricorrente stesso, infatti, quanto alla filiale di via V. Monti a Milano, alla quale egli e' adibito dal 13-7-21, ha confermato la presenza del capo reparto al mattino e ha confermato di osservare, a settimane alterne, il turno del mattino, con conseguente compresenza del capo reparto.
Il ricorrente ha inoltre chiarito che il lay out del punto vendita, cioe' la collocazione della merce su banchi, e' decisa dalla competente funzione di sede, che la gestione della corretta pagina 9 di 12 esposizione della merce sul banco e' in capo al capo reparto e, in sua assenza, allo specialista o al responsabile di mercato.
Il ricorrente ha dichiarato altresi' di effettuare la misurazione della temperatura dei banchi e di riportarla in un apposito registro che viene supervisionato e firmato dal capo reparto, che a sua volta consegna a fine mese tutti i moduli al responsabile di mercato, che li archivia e ne e' responsabile: in caso di rilevata anomalia nella temperatura dei banchi o di malfunzionamento, il ricorrente si limita a segnalare la circostanza al capo reparto o allo specialista o al responsabile di mercato, che provvedono di conseguenza: lo stesso vale in caso di riscontrata anomalia nei prodotti.
Quanto alla procedura di “non conformita” il ricorrente ha chiarito di provvedere alla relativa gestione solo in caso di assenza del capo reparto o su incarico dello stesso.
Peraltro il ricorrente ha dichiarato di limitarsi, in caso di presenza di prodotto non idoneo, a ritirarlo dal banco e a segnare sul palmare la non conformita', dopo di che dalla stampante esce un modulo ed egli lo consegna alla direttrice, affinche' il prodotto venga tracciato: si tratta, ancora una volta, di una semplice segnalazione, senza la predisposizione di eventuali interventi.
Anche in caso di anomalie della merce che arriva al mattino il ricorrente si limita a inserire il numero della bolla a sistema e a inviare il modulo che compare al fornitore.
In sede di interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato altresi' che della tracciabilita' del prodotto si occupa il capo reparto, il quale effettua anche gli ordini per l'approvvigionamento dei prodotti;
tali ordini vengono effettuati al mattino, quando e' appunto presente il capo reparto, ed in assenza del capo reparto dallo specialista;
solo quando entrambi sono assenti vi provvede uno degli addetti.
Dall'interrogatorio libero del ricorrente si ricava che i prezzi e le variazioni dei prezzi sono decisi dalla sede ed il ricorrente si limita a sostituire le etichette dei prodotti.
Inoltre, contrariamente a quanto indicato il ricorso, non e' solo il ricorrente che redige l'inventario mensile, ma anche il capo reparto e lo specialista.
Quanto alle promozioni, esse sono proposte e determinate dalla sede centrale e, come esposto in ricorso, il ricorrente si limita a posizionare i prodotti sul banco.
Contrariamente a quanto esposto in ricorso, il ricorrente non si occupa dello smaltimento di grasso e ossa e della custodia delle relative bolle di ritiro.
pagina 10 di 12 Infine il ricorrente ha confermato che la carne arriva in pezzi gia' lavorati e consegnati in sottovuoto e tali pezzi vengono tagliati, confezionati ed esposti in vendita;
solo pollastroni e agnelloni arrivano interi.
Nella sentenza n. 9750/16 sopra citata la S.C. ha specificato: “Pertanto, il giudice di secondo grado osservava che non doveva procedersi al taglio anatomico della carne bovina (e tale attività non veniva posta in essere dal ricorrente, come risultava dalla prova per testi) - a cui non poteva equipararsi la preparazione della carne ovina, sia per la ridotta struttura dell'animale sia perché i tagli sono assai meno numerosi - compito che richiede piena conoscenza della struttura dei tipi di animali, della loro struttura e del loro peso. Il taglio anatomico, che implica una capacità di autonoma gestione della preparazione della carne che arrivi in quarti, e non a pezzi in pacchi sottovuoto con etichetta esplicativa dei contenuto, concorreva a caratterizzare significativamente il 3° livello per l'attribuzione del quale, pertanto, non senza ragione occorreva una specifica ed approfondita formazione, che nella specie non era risultata erogata dalla datrice di lavoro, né, comunque, acquisita”.
Da quanto sin qui esposto emerge, pertanto, l'assenza della “autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa”, che caratterizzano il 3° livello.
Anche se in un settore lavorativo diverso, la Cassazione, nella sentenza n. 14576/2916 ha infine affermato: “…per autonomia esecutiva doveva intendersi un livello di autonomia limitato all'esecuzione dell'attività affidata all'agente, ossia alla scelta delle concrete modalità con cui realizzare una determinata operazione, sia essa tecnica o amministrativa o di altro tipo, nel rispetto delle direttive impartite e delle regole stabilite;
per autonomia operativa, invece, era da intendersi un livello di autonomia di più ampio respiro, riguardante anche scelte di merito e di opportunità, con riflessi suscettibili di superare il singolo segmento del processo produttivo, andando ad incidere sul funzionamento di strutture connesse, con le quali occorreva coordinarsi. Concetti, dunque, ben distinti tra loro, risolvendosi l'autonomia operativa nella scelta di "che cosa fare", e l'autonomia esecutiva, invece, nella scelta del "come fare".”.
Il ricorrente godeva e gode solo di autonomia esecutiva e di limitata iniziativa, in quanto le sue attivita' (lavorazione del prodotto, consistente nelle operazioni di taglio, sfesatura e rimondatura, operazioni di pesatura, prezzatura, confezionamento, taratura delle bilance, aggiornamento dei prezzi trasmessi dalla sede, allestimento del banco, con controllo e rotazione del prodotto, con ritiro dalla vendita dei prodotti non idonei, pulizia e sanificazione, controllo delle temperature e segnalazione di eventuali anomalie) non comportano un pagina 11 di 12 particolare intervento propositivo e non comportano la gestione integrale delle procedure e la relativa responsabilita'.
La domanda di inquadramento nel 3° livello risulta quindi infondata.
5. A titolo di differenze retributive spetta al ricorrente il complessivo importo lordo di €
6.413,48, non contestato dalla convenuta nelle sue difese.
Su tale importo sono dovuti altresì' gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
Il ricorrente ha inoltre diritto all'accantonamento del complessivo importo di € 1.252,31 a titolo di t.f.r.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il contratto di apprendistato stipulato tra le parti;
accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. applicato con decorrenza dall'inizio del rapporto;
condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di €
6.413,48, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo e ad accantonare € 1.252,31
a titolo di t.f.r.; rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.100,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 23/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 12 di 12