CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 779/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi L'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione L'udienza collegiale del 04.06.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.06.1977, (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Inferiore il 26.12.1978 e (P. IVA/C.F.: Controparte_1
), con sede legale in Nocera Inferiore alla via Villanova n. P.IVA_1
101, in persona del suo amministratore , rappresentati e Parte_1 difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti
Antonio D'Auria (C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3
e (C.F.: , C.F._4 Parte_4 C.F._5 con i quali elettivamente domiciliano in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio L'avv. Pasquale Mellone ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente pro tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso ritualmente notificato il 26.10.2020 e rinotificato, ai sensi L'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 14.02.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la Controparte_2 affinché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione L'VE avvenuta in data Controparte_3
29.10.2015, venisse condannata al risarcimento in loro favore dei danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che e sono comproprietari del Parte_1 Parte_2 fabbricato sito in Nocera Inferiore alla via Giovanni Pascoli n. 34, riportato in catasto al foglio 8 particella n. 607;
- che conduceva il proprio terreno sito in Nocera Controparte_1
Inferiore alla via F. Roco, riportato in catasto al foglio 8 particella n.
112 di mq 1.870 e in virtù di contratto di affitto il terreno sito in
Nocera Inferiore alla via F. Roco, riportato in catasto al foglio 8 particella n. 493 di mq 1.869 nonché il terreno sito in Nocera Inferiore alla via Galileo Galilei, riportato in catasto al foglio 7 particella n. 2307
(ex 289) di mq 1.740;
- che, a causa L'esondazione L'VE , avvenuta Controparte_3 il 29.10.2015, i predetti beni immobili invasi da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma;
- che, con ordinanza n. 84 del 30/10/2015, il sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni, provocando la distruzione delle coltivazioni in atto e il deposito di sostanze nocive sui terreni;
- che, in particolare: “LAL , ubicato nel bacino Controparte_3 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'VE colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina 3 del ricorso); - che la responsabilità L'evento è da attribuirsi alla CP_2
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria L'VE.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto: “Voglia l'On.le
Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della nel verificarsi L'evento per cui è Controparte_2 causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T. –
a pagare al ricorrente i danni subiti come si seguito:
Per i ricorrenti e i danni al fabbricato, così Parte_1 Parte_2 come descritti nella CTP a firma del Dott. Agr. , Persona_1 versata in atti;
Per la ricorrente i danni per la perdita delle Controparte_1 colture di cipolle danneggiate nonché per il danni al terreno,
Per tutti nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP Dott. Persona_2
nei suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed
[...] interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data L'allagamento (29 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, Pt_3
e , antistatari, all'uopo l'avv. Antonio D'Auria
[...] Parte_4 dichiara di rinunciare alla propria quota di attribuzione in favore degli avvocati e , ai quali, pertanto, potrà essere Pt_3 Parte_4 attribuito l'intero in misura di ½ ciascuno".
…
Alla prima udienza di comparizione L'8.06.2021, rilevata la mancata costituzione in giudizio della , il giudice designato Controparte_2 ha autorizzato parte ricorrente a rinnovare la notifica del ricorso ai sensi L'art. 176 del R.D. 1775/1933 e ha rinviato all'udienza L'1.03.2022. Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 06.02.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi L'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione L'udienza collegiale del 04.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , Controparte_2 la quale, pur ritualmente citata con ricorso notificato in data
26.10.2020 e rinotificato, ai sensi L'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 14.02.2022, non si è costituita in giudizio.
La legittimazione attiva dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2 risulta provata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte.
La legittimazione attiva di è provata, invece, dal Controparte_1 contratto di affitto stipulato tra e i coniugi Controparte_1 [...]
e in data 1.03.2010, allegato alla perizia, e, CP_4 Controparte_5 per il terreno di sua proprietà, dalle visure catastali.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi e Testimone_1 Testimone_2 il perito ) hanno confermato che in data Persona_1
29.10.2015 l'VE è esondato, andando ad invadere Controparte_3 tutti i fondi e i fabbricati circostanti, compresi quelli dei ricorrenti.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_2 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_2 custodia del corso d'acqua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'VE non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_3
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_2
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque L'intero comprensorio.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_2 responsabile dei danni, atteso che ai sensi L'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque, di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito L'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi L'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e L'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_2 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri L'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Risulta, invece, accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
In particolare, interrogato sul relativo capo di domanda, il teste ha riferito che "l'VE Comune era sporco Testimone_1 CP_3
e si vedevano piante e rifiuti di ogni genere".
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova L'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
In particolare, in relazione al fabbricato di e Parte_1 [...]
, il teste ha affermato che “il fabbricato è stato Pt_2 Testimone_2 molto danneggiato. Abbiamo impiegato tre giorni per rimuovere l'acqua e il fango trasportati dal fiume”, aggiungendo che “le saracinesche erano sfondate, l'impianto elettrico non funzionava più così come l'ascensore”, e, in relazione ai terreni coltivati dalla società
il teste ha dichiarato che “tutti i terreni erano coltivati Controparte_1
a cipolle e sono stati sommersi da acqua, fango e detriti”.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte agr.
[...]
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. Per_1
A tal fine, si rileva che il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti in € 34.450,00 in favore di e Controparte_1 in € 26.223,56 in favore di e , indicando le Parte_1 Parte_2 seguenti voci di danno:
A) in favore di Controparte_1
- € 13.250,00 per la perdita delle colture preesistenti di cipolla;
- € 5.750,00 per mancata coltura succedanea;
- € 8.100,00 per ripulitura detriti;
- € 4.200,00 per ripristino quote superficiali;
- € 3.150,00 per ripristino fertilità;
B) in favore di e Parte_1 Parte_2
- € 1.054,56 per demolizione intonaci parenti interne;
- € 3.827,20 per deumidificazione pareti interne;
- € 6.352,32 per intonaco;
- € 524,16 per preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione isolante;
- € 1.304,16 per tinteggiature pareti interne:
- € 291,20 per demolizioni di pavimenti, rivestimenti e sottofondi;
- € 1.580,80 per rivestimenti battiscopa in gres;
- € 230,00 per impianto elettrico per edificio civile;
- € 4.940,00 per sostituzione n. 5 serrande zincate, marca Cerrato;
- € 765,00 per automazione asservita alle serrande;
- € 1.500,00 per impiantistica elettrica asservita all'immobile, con tubazione esterna per n. 6 unità-garage, oltre che all'area comune con annesse illuminazioni e protezione di zona, lampade di emergenza;
- € 750,00 per impiantistica elettrica asservita all'ascensore:
Rifacimento Impianto elettrico fisso (fissato al muro con quadro comandi) e mobile (installato in ascensore) con sostituzione quadro dei comandi marca MOVILIFT;
- € 300,00 per impiantistica di sollevamento cabina ascensore: ripristino impianto di tubazione ad olio per sollevamento cabina ascensore, con sostituzione centralina tipologia marca MORIS;
- € 1.500,00 per lavori di ripulitura generale da melma, acqua e detriti.
Riguardo ai danni alle colture subiti da si osserva che Controparte_1 il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dalla società ricorrente per la perdita della coltura di cipolle utilizzando il prezzo medio mensile rilevato dalla CCIAA di Salerno presso i mercati all'ingrosso della stessa provincia (cfr. pag. 12 della perizia).
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi, in quanto il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che la società ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei suoi prodotti.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento L'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la società agricola ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi L'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento L'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma L'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni L'identità e L'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa della misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
In relazione poi alla voce di danno della mancata coltivazione succedanea, si rileva che né la società ricorrente né il perito di parte hanno specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
Di guisa che tali danni non sono dovuti.
Inoltre, con riguardo ai danni ai terreni, va rilevato che il perito ha calcolato il costo delle operazioni di ripulitura dai detriti, di ripristino delle quote superficiali e della fertilità applicando il Prezziario OOPP della L'anno 2015 ma, al contempo, la società Controparte_2 ricorrente non ha depositato documentazione contabile attestante gli esborsi sostenuti per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere. Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 60%.
Per quanto concerne i danni al fabbricato di proprietà dei ricorrenti e , va preliminarmente osservato che i Parte_1 Parte_2 calcoli del perito risultano parzialmente inesatti poiché dall'esame del computo metrico allegato alla perizia (cfr. all. n. 3 a pag. 67 della perizia) emerge che la somma di tutte le voci di danno ricomprese sotto la categoria “opere murarie” è pari ad € 14.934,40 e non ad €
16.238,56, come calcolato erroneamente dal perito.
Come specificato sia in ricorso che in perizia, il fabbricato de qua si compone di sei garage, un vano comune e un vano scala, per un'estensione di circa mq 200.
Dalla documentazione fotografica allegata alla perizia emergono l'allagamento dei garage e il danneggiamento delle saracinesche, tuttavia, in linea generale, si rileva che la perizia è sfornita di qualsiasi supporto circa l'effettiva entità dei danni subiti dai ricorrenti, non essendo, peraltro, la valutazione del perito di parte supportata da documenti che attestino le spese sostenute per riparare gli asseriti danni.
Inoltre, va osservato che i ricorrenti non hanno prodotto in giudizio alcuna documentazione fotografica relativa allo stato preesistente dei garage, per cui non risulta possibile accertare in quali condizioni di manutenzione i medesimi si trovassero prima L'evento esondativo del 29.10.2015 né l'eventuale stato di obsolescenza delle saracinesche e delle componenti elettriche e meccaniche L'ascensore.
Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni dei testi escussi, le quali, sebbene riferiscano L'allagamento del fabbricato e delle successive attività di ripulitura dello stesso dall'acqua e dalla melma, sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dai ricorrenti. Pertanto, in considerazione di tutto quanto esposto, per i residui danni al fabbricato dei ricorrenti appare equo ridurre gli importi indicati in perizia nella misura del 60% ma tenuto conto che nulla può essere riconosciuto, infine, per le voci di danno relative a "demolizioni di pavimenti, rivestimenti e sottofondi" e "rivestimenti zoccolino battiscopa in gres ceramico", in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato che l'allagamento abbia effettivamente causato la distruzione dei battiscopa, né comunque il loro trasporto in discarica e smaltimento nonché per la voce "impianto elettrico per edificio civile", la quale è da ritenersi già ricompresa nella voce "impiantistica elettrica asservita all'immobile".
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap (es. sent. n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Trap Milano in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso L'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità L'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento in favore di la somma di € Parte_1
4.563,47 e in favore di quella di € 4.563,47 (per Parte_2 complessivi € 9.126,95, (risultante dalla somma di € 421,82 per demolizione intonaci parenti interne, € 1.530,88 per deumidificazione pareti interne, € 2.540,92 per intonaco, € 209,66 per preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione isolante, € 521,66 per tinteggiature pareti interne, € 1.976,00 per sostituzione serrande,
€ 306,00 per automazione asservita alle serrande, € 600,00 per impiantistica elettrica asservita all'immobile, € 300,00 per impiantistica elettrica asservita all'ascensore, € 120,00 per impiantistica di sollevamento cabina ascensore ed € 600,00 per lavori di ripulitura, tutti importi ridotti del 60% rispetto a quanto indicato dal ctp e nulla per demolizione e rivestimenti e per impianto elettrico edificio civile) nonché in favore di la somma di € 11.480,00 Controparte_1 risultante dalla somma di € 5.300,00 per la perdita della coltura di cipolla + € 3.240,00 per ripulitura detriti + € 1.680,00 per ripristino quote + € 1.260,00 per ripristino fertilità e nulla per mancata coltivazione succedanea, tutti importi ridotti del 60% rispetto a quanto indicato dal ctp) per tutti i danni materiali subiti a fronte L'esondazione L'VE Comune avvenuta il 29.10.2015. CP_3
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(04.04.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore degli avvocati e Pt_3 Pt_4
, stante la dichiarazione da parte di Antonio D'Auria di
[...] rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e nei Parte_1 Parte_2 Controparte_1 confronti della disattesa ogni ulteriore Controparte_2 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_2
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, condanna la , in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, al risarcimento dei danni determinati nella somma di €
4.563,47 in favore di , in € 4.563,47 in favore di Parte_2 [...]
e di € 11.480,00 in favore di oltre Pt_1 Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (04.04.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 272,00 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e nella misura della metà Parte_3 Parte_4 ciascuno;
dichiara compensata la residua metà;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 779/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi L'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione L'udienza collegiale del 04.06.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.06.1977, (C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Inferiore il 26.12.1978 e (P. IVA/C.F.: Controparte_1
), con sede legale in Nocera Inferiore alla via Villanova n. P.IVA_1
101, in persona del suo amministratore , rappresentati e Parte_1 difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti
Antonio D'Auria (C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3
e (C.F.: , C.F._4 Parte_4 C.F._5 con i quali elettivamente domiciliano in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio L'avv. Pasquale Mellone ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente pro tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso ritualmente notificato il 26.10.2020 e rinotificato, ai sensi L'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 14.02.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la Controparte_2 affinché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione L'VE avvenuta in data Controparte_3
29.10.2015, venisse condannata al risarcimento in loro favore dei danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che e sono comproprietari del Parte_1 Parte_2 fabbricato sito in Nocera Inferiore alla via Giovanni Pascoli n. 34, riportato in catasto al foglio 8 particella n. 607;
- che conduceva il proprio terreno sito in Nocera Controparte_1
Inferiore alla via F. Roco, riportato in catasto al foglio 8 particella n.
112 di mq 1.870 e in virtù di contratto di affitto il terreno sito in
Nocera Inferiore alla via F. Roco, riportato in catasto al foglio 8 particella n. 493 di mq 1.869 nonché il terreno sito in Nocera Inferiore alla via Galileo Galilei, riportato in catasto al foglio 7 particella n. 2307
(ex 289) di mq 1.740;
- che, a causa L'esondazione L'VE , avvenuta Controparte_3 il 29.10.2015, i predetti beni immobili invasi da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma;
- che, con ordinanza n. 84 del 30/10/2015, il sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni, provocando la distruzione delle coltivazioni in atto e il deposito di sostanze nocive sui terreni;
- che, in particolare: “LAL , ubicato nel bacino Controparte_3 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'VE colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina 3 del ricorso); - che la responsabilità L'evento è da attribuirsi alla CP_2
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria L'VE.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto: “Voglia l'On.le
Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della nel verificarsi L'evento per cui è Controparte_2 causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T. –
a pagare al ricorrente i danni subiti come si seguito:
Per i ricorrenti e i danni al fabbricato, così Parte_1 Parte_2 come descritti nella CTP a firma del Dott. Agr. , Persona_1 versata in atti;
Per la ricorrente i danni per la perdita delle Controparte_1 colture di cipolle danneggiate nonché per il danni al terreno,
Per tutti nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP Dott. Persona_2
nei suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed
[...] interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data L'allagamento (29 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, Pt_3
e , antistatari, all'uopo l'avv. Antonio D'Auria
[...] Parte_4 dichiara di rinunciare alla propria quota di attribuzione in favore degli avvocati e , ai quali, pertanto, potrà essere Pt_3 Parte_4 attribuito l'intero in misura di ½ ciascuno".
…
Alla prima udienza di comparizione L'8.06.2021, rilevata la mancata costituzione in giudizio della , il giudice designato Controparte_2 ha autorizzato parte ricorrente a rinnovare la notifica del ricorso ai sensi L'art. 176 del R.D. 1775/1933 e ha rinviato all'udienza L'1.03.2022. Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 06.02.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi L'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione L'udienza collegiale del 04.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , Controparte_2 la quale, pur ritualmente citata con ricorso notificato in data
26.10.2020 e rinotificato, ai sensi L'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 14.02.2022, non si è costituita in giudizio.
La legittimazione attiva dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2 risulta provata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalle visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte.
La legittimazione attiva di è provata, invece, dal Controparte_1 contratto di affitto stipulato tra e i coniugi Controparte_1 [...]
e in data 1.03.2010, allegato alla perizia, e, CP_4 Controparte_5 per il terreno di sua proprietà, dalle visure catastali.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi e Testimone_1 Testimone_2 il perito ) hanno confermato che in data Persona_1
29.10.2015 l'VE è esondato, andando ad invadere Controparte_3 tutti i fondi e i fabbricati circostanti, compresi quelli dei ricorrenti.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_2 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_2 custodia del corso d'acqua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'VE non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_3
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_2
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque L'intero comprensorio.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_2 responsabile dei danni, atteso che ai sensi L'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque, di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito L'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi L'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e L'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_2 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri L'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Risulta, invece, accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
In particolare, interrogato sul relativo capo di domanda, il teste ha riferito che "l'VE Comune era sporco Testimone_1 CP_3
e si vedevano piante e rifiuti di ogni genere".
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova L'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
In particolare, in relazione al fabbricato di e Parte_1 [...]
, il teste ha affermato che “il fabbricato è stato Pt_2 Testimone_2 molto danneggiato. Abbiamo impiegato tre giorni per rimuovere l'acqua e il fango trasportati dal fiume”, aggiungendo che “le saracinesche erano sfondate, l'impianto elettrico non funzionava più così come l'ascensore”, e, in relazione ai terreni coltivati dalla società
il teste ha dichiarato che “tutti i terreni erano coltivati Controparte_1
a cipolle e sono stati sommersi da acqua, fango e detriti”.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte agr.
[...]
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. Per_1
A tal fine, si rileva che il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti in € 34.450,00 in favore di e Controparte_1 in € 26.223,56 in favore di e , indicando le Parte_1 Parte_2 seguenti voci di danno:
A) in favore di Controparte_1
- € 13.250,00 per la perdita delle colture preesistenti di cipolla;
- € 5.750,00 per mancata coltura succedanea;
- € 8.100,00 per ripulitura detriti;
- € 4.200,00 per ripristino quote superficiali;
- € 3.150,00 per ripristino fertilità;
B) in favore di e Parte_1 Parte_2
- € 1.054,56 per demolizione intonaci parenti interne;
- € 3.827,20 per deumidificazione pareti interne;
- € 6.352,32 per intonaco;
- € 524,16 per preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione isolante;
- € 1.304,16 per tinteggiature pareti interne:
- € 291,20 per demolizioni di pavimenti, rivestimenti e sottofondi;
- € 1.580,80 per rivestimenti battiscopa in gres;
- € 230,00 per impianto elettrico per edificio civile;
- € 4.940,00 per sostituzione n. 5 serrande zincate, marca Cerrato;
- € 765,00 per automazione asservita alle serrande;
- € 1.500,00 per impiantistica elettrica asservita all'immobile, con tubazione esterna per n. 6 unità-garage, oltre che all'area comune con annesse illuminazioni e protezione di zona, lampade di emergenza;
- € 750,00 per impiantistica elettrica asservita all'ascensore:
Rifacimento Impianto elettrico fisso (fissato al muro con quadro comandi) e mobile (installato in ascensore) con sostituzione quadro dei comandi marca MOVILIFT;
- € 300,00 per impiantistica di sollevamento cabina ascensore: ripristino impianto di tubazione ad olio per sollevamento cabina ascensore, con sostituzione centralina tipologia marca MORIS;
- € 1.500,00 per lavori di ripulitura generale da melma, acqua e detriti.
Riguardo ai danni alle colture subiti da si osserva che Controparte_1 il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dalla società ricorrente per la perdita della coltura di cipolle utilizzando il prezzo medio mensile rilevato dalla CCIAA di Salerno presso i mercati all'ingrosso della stessa provincia (cfr. pag. 12 della perizia).
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi, in quanto il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che la società ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei suoi prodotti.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento L'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la società agricola ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi L'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento L'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma L'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni L'identità e L'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa della misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
In relazione poi alla voce di danno della mancata coltivazione succedanea, si rileva che né la società ricorrente né il perito di parte hanno specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
Di guisa che tali danni non sono dovuti.
Inoltre, con riguardo ai danni ai terreni, va rilevato che il perito ha calcolato il costo delle operazioni di ripulitura dai detriti, di ripristino delle quote superficiali e della fertilità applicando il Prezziario OOPP della L'anno 2015 ma, al contempo, la società Controparte_2 ricorrente non ha depositato documentazione contabile attestante gli esborsi sostenuti per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere. Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 60%.
Per quanto concerne i danni al fabbricato di proprietà dei ricorrenti e , va preliminarmente osservato che i Parte_1 Parte_2 calcoli del perito risultano parzialmente inesatti poiché dall'esame del computo metrico allegato alla perizia (cfr. all. n. 3 a pag. 67 della perizia) emerge che la somma di tutte le voci di danno ricomprese sotto la categoria “opere murarie” è pari ad € 14.934,40 e non ad €
16.238,56, come calcolato erroneamente dal perito.
Come specificato sia in ricorso che in perizia, il fabbricato de qua si compone di sei garage, un vano comune e un vano scala, per un'estensione di circa mq 200.
Dalla documentazione fotografica allegata alla perizia emergono l'allagamento dei garage e il danneggiamento delle saracinesche, tuttavia, in linea generale, si rileva che la perizia è sfornita di qualsiasi supporto circa l'effettiva entità dei danni subiti dai ricorrenti, non essendo, peraltro, la valutazione del perito di parte supportata da documenti che attestino le spese sostenute per riparare gli asseriti danni.
Inoltre, va osservato che i ricorrenti non hanno prodotto in giudizio alcuna documentazione fotografica relativa allo stato preesistente dei garage, per cui non risulta possibile accertare in quali condizioni di manutenzione i medesimi si trovassero prima L'evento esondativo del 29.10.2015 né l'eventuale stato di obsolescenza delle saracinesche e delle componenti elettriche e meccaniche L'ascensore.
Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni dei testi escussi, le quali, sebbene riferiscano L'allagamento del fabbricato e delle successive attività di ripulitura dello stesso dall'acqua e dalla melma, sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dai ricorrenti. Pertanto, in considerazione di tutto quanto esposto, per i residui danni al fabbricato dei ricorrenti appare equo ridurre gli importi indicati in perizia nella misura del 60% ma tenuto conto che nulla può essere riconosciuto, infine, per le voci di danno relative a "demolizioni di pavimenti, rivestimenti e sottofondi" e "rivestimenti zoccolino battiscopa in gres ceramico", in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato che l'allagamento abbia effettivamente causato la distruzione dei battiscopa, né comunque il loro trasporto in discarica e smaltimento nonché per la voce "impianto elettrico per edificio civile", la quale è da ritenersi già ricompresa nella voce "impiantistica elettrica asservita all'immobile".
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap (es. sent. n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Trap Milano in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso L'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità L'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento in favore di la somma di € Parte_1
4.563,47 e in favore di quella di € 4.563,47 (per Parte_2 complessivi € 9.126,95, (risultante dalla somma di € 421,82 per demolizione intonaci parenti interne, € 1.530,88 per deumidificazione pareti interne, € 2.540,92 per intonaco, € 209,66 per preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione isolante, € 521,66 per tinteggiature pareti interne, € 1.976,00 per sostituzione serrande,
€ 306,00 per automazione asservita alle serrande, € 600,00 per impiantistica elettrica asservita all'immobile, € 300,00 per impiantistica elettrica asservita all'ascensore, € 120,00 per impiantistica di sollevamento cabina ascensore ed € 600,00 per lavori di ripulitura, tutti importi ridotti del 60% rispetto a quanto indicato dal ctp e nulla per demolizione e rivestimenti e per impianto elettrico edificio civile) nonché in favore di la somma di € 11.480,00 Controparte_1 risultante dalla somma di € 5.300,00 per la perdita della coltura di cipolla + € 3.240,00 per ripulitura detriti + € 1.680,00 per ripristino quote + € 1.260,00 per ripristino fertilità e nulla per mancata coltivazione succedanea, tutti importi ridotti del 60% rispetto a quanto indicato dal ctp) per tutti i danni materiali subiti a fronte L'esondazione L'VE Comune avvenuta il 29.10.2015. CP_3
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(04.04.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore degli avvocati e Pt_3 Pt_4
, stante la dichiarazione da parte di Antonio D'Auria di
[...] rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e nei Parte_1 Parte_2 Controparte_1 confronti della disattesa ogni ulteriore Controparte_2 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_2
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, condanna la , in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, al risarcimento dei danni determinati nella somma di €
4.563,47 in favore di , in € 4.563,47 in favore di Parte_2 [...]
e di € 11.480,00 in favore di oltre Pt_1 Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (04.04.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 272,00 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e nella misura della metà Parte_3 Parte_4 ciascuno;
dichiara compensata la residua metà;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo