TRIB
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/05/2024, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 207/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 207/2022 r.g. tra le parti:
Impresa individuale , c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
personale del titolare , c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina Clementi, elettivamente domiciliata in Prato, via Traversa Fiorentina n. 10 presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._2
Taiti, elettivamente domiciliato in Prato, via Modigliani, n. 7 presso lo studio del difensore;
APPELLATO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Decisa a Prato in data 29/05/2024 sulle seguenti conclusioni:
Appellante: (…) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 352/21 emessa dal Giudice di Pace di Prato, nella persona del Dr. in data 18.06.2021 depositata in Cancelleria in Per_1
data 22.06.2021, per i motivi di appello suesposti, così provvedere: a) in via principale, nel merito: accertata la validità ed efficacia della clausola contrattuale (art. 3) che prevede la tacita rinnovazione del contratto di abbonamento per il quale è causa, condannare il sig. Pt_1 pagina 1 di 8 al pagamento della somma di euro 1.047,00 a titolo di pagamento di numero tre canoni Pt_1
non corrisposti, oltre interessi convenzionali (pari al tasso legale maggiorato di 3 punti) dalle singole scadenze al saldo;
b) conseguentemente: condannare il sig. al rimborso Parte_1
delle spese del procedimento monitorio, già liquidate dal Giudice di Pace di Prato in complessivi euro 876,00, oltre accessori per competenze ed euro 76,00, con il decreto ingiuntivo n.
1094/2020 del 01.06.2020, oltre spese di registrazione;
c) in ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con conseguente nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado.
Appellato: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto da , quale titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. n. 352/2021 emessa dal Giudice di Pace di Controparte_1
Prato in data 18.06.2021 e depositata in Cancelleria in pari data per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: ), con citazione recante conclusioni Controparte_1 CP_1
analoghe a quelle sopra trascritte, ha proposto appello avverso la sentenza n. 352/2021 del
18/06/2021 con cui il Giudice di Pace di Prato, accogliendo parzialmente l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. 450/2020 del 1°/06/2020, ha revocato tale decreto e ha Parte_1 condannato l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 131,47, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e alle spese processuali della fase di opposizione.
Nel ricorso per ingiunzione, aveva allegato di essere subentrata nei diritti e nei CP_1
contratti di con cui , il 2/12/2004, aveva stipulato Organizzazione_1 Parte_1
un contratto di abbonamento pay-tv per adulti che, all'art. 1, prevedeva il pagamento di una penale di € 100,00 per la mancata o ritardata restituzione della card entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, all'art. 3 il tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta, da comunicarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata, e all'art. 9 la previsione di un tasso d'interesse convenzionale sulle somme non pagate pari al tasso legale aumentato di tre punti;
che il sig. non aveva comunicato la disdetta, talché il Pt_1
contratto si era tacitamente rinnovato per tre annualità (2005, 2006, 2007), e non aveva restituito la card;
di essere pertanto creditrice di della somma di € 1.820,82, di cui € Parte_1
1.047,00 per tre anni di canone di abbonamento, € 100,00 a titolo di penale per la mancata restituzione della card ed € 655,80 a titoli di interessi convenzionali dalle singole scadenze.
pagina 2 di 8 A fondamento dell'opposizione, aveva eccepito: a) l'incompetenza territoriale Parte_1
del Giudice di Pace di Prato in quanto nel contratto era previsto il foro esclusivo di Padova;
b) la prescrizione quinquennale del credito, in quanto relativo a una prestazione periodica;
c) la mancanza di prova scritta del credito e la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso;
d) la mancata conclusione del contratto di abbonamento e l'inefficacia delle clausole vessatorie in esso contenute, non oggetto di specifica approvazione per iscritto sia a causa del farraginoso meccanismo dell'esclusione tramite depennamento sia perché l'elenco di clausole comprende tutti gli articoli del contratto, ivi comprese clausole non vessatorie;
e) il deprecabile atteggiamento assunto da per sollecitare l'adempimento in via CP_1
stragiudiziale, a tratti intimidatorio.
Si era costituita in giudizio la parte opposta chiedendo che l'opposizione fosse rigettata.
Il Giudice di Pace, disattesa l'eccezione d'incompetenza e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopo l'istruzione unicamente documentale della causa, ha così motivato la decisione: a) l'eccezione d'incompetenza territoriale è infondata in quanto l'opponente non ha dimostrato la non vessatorietà della clausola relativa al foro convenzionale, derogatoria del foro del consumatore, che quindi è inefficace ai sensi degli artt. 1469-bis, comma
3, n. 18 e 1469-quinquies c.c., ratione temporis applicabili;
la competenza appartiene pertanto al giudice adito quale foro della residenza di , che ha concluso il contratto in Parte_1
qualità di consumatore con la società venditrice in qualità di professionista;
b) la clausola 3 delle condizioni generali di contratto, che ne prevede la rinnovazione tacita per la medesima durata iniziale di dodici mesi, salvo disdetta da far pervenire alla fornitrice almeno sessanta giorni prima della scadenza, è vessatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341, comma 2, e
1342, comma 2, c.c.; il modulo contrattuale non si conforma alla previsione di legge di specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie perché, delle due sottoscrizioni previste, nessuna è diretta specificamente all'approvazione delle sole clausole vessatorie;
in particolare, non è chiara la scelta di porre lo spazio per le firme non in calce, ma a margine del testo da approvare, che rende non intuitiva la riferibilità della sottoscrizione al testo stesso;
in secondo luogo, mentre con la prima firma è chiesto al contraente debole di approvare tutte, cumulativamente e indistintamente, le condizioni generali, con la seconda firma il contraente, presa nuovamente visione dell'articolato, ha la possibilità di escludere le clausole non gradite;
tuttavia le condizioni generali di abbonamento comprendono, allo stesso tempo, clausole vessatorie e non e al contraente non viene mai sottoposto un testo da sottoscrivere nel quale siano espressamente indicate soltanto le clausole vessatorie e questa tecnica redazionale impedisce alla parte pagina 3 di 8 contrattuale di individuare e distinguere, all'interno dell'articolato, le condizioni per lui particolarmente gravose e averne quindi una precisa conoscenza;
sotto questo profilo, è irrilevante l'adozione del sistema dell'esclusione delle clausole non gradite perché sottopone al vaglio del contraente debole tutte le condizioni, non consentendo al soggetto particolarmente vulnerabile di individuare quelle che necessitano di specifica approvazione;
la clausola 3 è quindi inefficace ed è infondata la domanda azionata in via monitoria di pagamento dei canoni di abbonamento degli anni successivi al primo, con assorbimento delle altre questioni;
c) è invece fondata la domanda di pagamento della penale prevista dalla clausola 1) delle condizioni generali perché, dal tenore del contratto, risulta che all'opponente fossero stati consegnati sia la cam che la smart card e che lo stesso non le abbia mai restituite dopo avere fruito per un anno del servizio di televisione e pagamento;
d) poiché la penale non è manifestamente eccessiva, la clausola non è vessatoria ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 3, n. 6) e non è pertanto inefficace;
gli interessi sulla somma sono però dovuti nella misura legale e non con la maggiorazione di tre punti prevista dalla clausola 9) delle condizioni generali perché, posto che la penale ha lo scopo di limitare il risarcimento del danno da inadempimento, la misura ultralegale del tasso d'interesse costituisce un'inammissibile ulteriore forma di risarcimento, una sorta di penale della penale;
e) spetta alla parte opposta anche il rimborso delle spese sostenute per raccomandate e certificazioni anagrafiche, documentate e non contestate dall'opponente; f) le spese processuali della fase monitoria, stante la revoca del decreto ingiuntivo, restano a carico di , CP_1
mentre quelle della fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione dei compensi professionali in considerazione della minor somma riconosciuta, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.
ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha CP_1 ritenuto che il modulo contrattuale predisposto da non consenta l'approvazione OR
specifica per iscritto della clausole vessatorie, rilevando come tale statuizione contrasti con l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui non esiste un principio di diritto per cui l'approvazione in blocco di clausole contrattuali, vessatorie e non, sia da ritenersi inidonea ad assolvere al dettato dell'art. 1341, comma 2, c.c.: tale specifica approvazione scritta, secondo la S.C., s'intende infatti garantita alla sola condizione che il predisponente rediga il contratto in modo tale da permettere al contraente più debole di avere piena conoscenza e consapevolezza delle clausole più sfavorevoli e, a tale riguardo, nulla rileva il fatto che queste siano state approvate con altre clausole non vessatorie;
infatti, l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. è certamente soddisfatta anche attraverso la pagina 4 di 8 sottoscrizione, distinta da quella di approvazione delle condizioni generali di contratto, apposta dopo il richiamo – che può essere espresso nella forma numerica o titolo – alla clausola in parola, in quanto esso permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto e non fa dubitare che la clausola sia stata sottoposta al suo esame, a nulla valendo il riferimento ad altre clausole
(vessatorie e non) indicate separatamente attraverso elementi analoghi. Nel caso di specie – osserva l'appellante - la specifica previsione nel contratto di abbonamento della facoltà del contraente di non accettare una o più clausole mediante sbarramento di quella o di quelle non gradite integra una tecnica redazionale senz'altro idonea a suscitare in maniera incisiva l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate, giacché lo pone nella condizione di dover prendere visione singolarmente di ognuna delle predette clausole al fine di accettarle o rifiutarle, a tutta conferma dell'avvenuta contrattazione delle stesse. Inoltre, secondo l'appellante, è frutto del personale e non motivato convincimento del primo giudice l'assunto per cui l'apposizione della firma a margine delle clausole da approvare (e non in calce) determinerebbe «una non immediatamente intuitiva riferibilità alle medesime»: al contrario, proprio la sottoscrizione a margine permette la diretta riferibilità, anche visiva, alle condizioni da sottoscrivere o escludere.
ha quindi concluso che la clausola sulla rinnovazione tacita del contratto è efficace, CP_1
con conseguente fondatezza della pretesa creditoria sulla stessa fondata.
Si è costituito in questo grado , chiedendo che l'appello sia dichiarato Parte_1
inammissibile o comunque sia rigettato, argomentando in ordine alla legittimità della decisione impugnata.
***
1. Preliminarmente si rileva che non ha proposto appello incidentale né sulla Parte_1
questione pregiudiziale di rito disattesa dal primo giudice con il rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio (Cass., n. 20315 del 15/07/2021) né contro il capo della sentenza che lo condanna al pagamento della penale;
non ha inoltre specificamente riproposto ex art. 346
c.p.c. le altre eccezioni assorbite (Cass., Sez. Unite, n. 7940 del 21/03/2019). , dal CP_1 canto suo, non ha esteso l'appello alla statuizione relativa alla misura degli interessi sulla somma dovuta a titolo di penale. Su tali domande ed eccezioni si è quindi formato il giudicato, che le sottrae all'effetto devolutivo del gravame.
2. Nel merito, l'appello di è infondato e dev'essere rigettato, sebbene la CP_1
motivazione della sentenza impugnata debba essere parzialmente corretta nei termini di seguito indicati.
pagina 5 di 8 Costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (ovvero non sia prevista dalla legge la forma scritta ad substantiam; cfr. da ultimo Cass., n. 4126 del 14/02/2024 la quale ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo"; nello stesso senso, tra le altre, si vedano Cass, n. 17939 del 09/07/2018 e Cass., n. 22984 del 11/11/2015).
Nel caso di specie, il testo del modulo recante il contratto di abbonamento tra e OR
, in cui sono richiamati gli artt. 1341 e 1342 c.c. (prima pagina, secondo Parte_1
paragrafo scritto in piccolo nella parte sottostante «luogo e data») e che dovrebbe soddisfare l'obbligo di specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, contiene un richiamo cumulativo a tutte le dieci condizioni generali di contratto riportate sul retro (non ritrascritte), sia vessatorie che non, con l'indicazione, ancorché sommaria, del contenuto di ciascuna - nella specie, per la clausola in discussione, che prevede il rinnovo tacito del contratto alla scadenza salvo disdetta, viene riportata la rubrica dell'articolo 3 delle condizioni generali d'abbonamento
«canone di abbonamento e durata del contratto» -, oltre che del numero delle clausole, con una tecnica redazionale che astrattamente sarebbe in linea con il principio di diritto sopra richiamato.
Tuttavia, il sistema di approvazione previsto nel modulo contrattuale predisposto da OR contrasta con il parametro normativo di cui all'art. 1341 c.c. perché ciò che si chiede al contraente debole di approvare con la seconda firma non è la clausola vessatoria, come appunto richiesto dalla norma, ma l'esclusione delle clausole non accettate [«Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 e 1469-ter del codice civile dichiaro che, dopo aver letto attentamente tutte le clausole e condizioni retro e fronte indicate, non sono di mio gradimento e non accetto le clausole (contrassegnare con una x il numero della/e clausole non accettate)
(…)»], dopo l'approvazione generalizzata di tutte le condizioni generali per effetto della prima sottoscrizione, con un ribaltamento del sistema richiesto dal codice civile.
Ferma la suesposta considerazione sul piano teorico e in diritto, in punto di fatto, si osserva che tale tecnica redazionale, inversa rispetto al modello legale, è altresì in concreto inidonea a focalizzare l'attenzione del contraente per adesione sul contenuto e sul significato delle clausole pagina 6 di 8 a lui sfavorevoli perché, con il testo scritto unilateralmente predisposto, non gli si chiede di approvare ed accettare una per una le clausole vessatorie, in modo specifico, ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 c.c..
A ciò si aggiunga, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, che la predisposizione dello spazio per la sottoscrizione a margine del testo recante il richiamo alle condizioni generali di contratto, anziché in calce a quest'ultimo, non garantisce l'univoca riferibilità della firma alle dichiarazioni prestampate a fianco e quindi non assicura che il contraente debole, nell'apporre la propria sottoscrizione, abbia inteso prestare il consenso alle condizioni generali di contratto: per come è graficamente strutturata la prima pagina del modulo contrattuale di , infatti, la firma in questione potrebbe anche essere collegata, anziché OR
al testo a fianco sulla sinistra, ai testi sovrastanti.
Dev'essere pertanto confermata la conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice e cioè che la clausola n. 3 relativa alla tacita rinnovazione del contratto non è stata approvata per iscritto in modo specifico da ed è quindi inefficace nei suoi confronti. Parte_1
La domanda di condanna al pagamento dei canoni di abbonamento per gli anni successivi al primo, azionata da in via monitoria, è quindi infondata. CP_1
3. Le spese processuali di questo grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n.
2 allegata al d.m. n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione fino a € 1.100,00) e alla sua complessità, in misura ridotta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto decreto (€ 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed € 150,00 per la fase decisionale) considerato l'unico motivo di appello proposto con una sola questione trattata, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
4. Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 affinché
l'appellante sia tenuto a versare allo Stato un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
352/2021 del 22/06/2021 del Giudice di Pace di Prato e per l'effetto conferma la sentenza impugnata con la parziale correzione della sua motivazione nei termini indicati in parte motiva;
pagina 7 di 8 2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in € 350,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002 affinché l'appellante sia tenuto a versare allo Stato un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Prato, 29/05/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 207/2022 r.g. tra le parti:
Impresa individuale , c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
personale del titolare , c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina Clementi, elettivamente domiciliata in Prato, via Traversa Fiorentina n. 10 presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._2
Taiti, elettivamente domiciliato in Prato, via Modigliani, n. 7 presso lo studio del difensore;
APPELLATO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Decisa a Prato in data 29/05/2024 sulle seguenti conclusioni:
Appellante: (…) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 352/21 emessa dal Giudice di Pace di Prato, nella persona del Dr. in data 18.06.2021 depositata in Cancelleria in Per_1
data 22.06.2021, per i motivi di appello suesposti, così provvedere: a) in via principale, nel merito: accertata la validità ed efficacia della clausola contrattuale (art. 3) che prevede la tacita rinnovazione del contratto di abbonamento per il quale è causa, condannare il sig. Pt_1 pagina 1 di 8 al pagamento della somma di euro 1.047,00 a titolo di pagamento di numero tre canoni Pt_1
non corrisposti, oltre interessi convenzionali (pari al tasso legale maggiorato di 3 punti) dalle singole scadenze al saldo;
b) conseguentemente: condannare il sig. al rimborso Parte_1
delle spese del procedimento monitorio, già liquidate dal Giudice di Pace di Prato in complessivi euro 876,00, oltre accessori per competenze ed euro 76,00, con il decreto ingiuntivo n.
1094/2020 del 01.06.2020, oltre spese di registrazione;
c) in ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con conseguente nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado.
Appellato: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto da , quale titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. n. 352/2021 emessa dal Giudice di Pace di Controparte_1
Prato in data 18.06.2021 e depositata in Cancelleria in pari data per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: ), con citazione recante conclusioni Controparte_1 CP_1
analoghe a quelle sopra trascritte, ha proposto appello avverso la sentenza n. 352/2021 del
18/06/2021 con cui il Giudice di Pace di Prato, accogliendo parzialmente l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. 450/2020 del 1°/06/2020, ha revocato tale decreto e ha Parte_1 condannato l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 131,47, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e alle spese processuali della fase di opposizione.
Nel ricorso per ingiunzione, aveva allegato di essere subentrata nei diritti e nei CP_1
contratti di con cui , il 2/12/2004, aveva stipulato Organizzazione_1 Parte_1
un contratto di abbonamento pay-tv per adulti che, all'art. 1, prevedeva il pagamento di una penale di € 100,00 per la mancata o ritardata restituzione della card entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, all'art. 3 il tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta, da comunicarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata, e all'art. 9 la previsione di un tasso d'interesse convenzionale sulle somme non pagate pari al tasso legale aumentato di tre punti;
che il sig. non aveva comunicato la disdetta, talché il Pt_1
contratto si era tacitamente rinnovato per tre annualità (2005, 2006, 2007), e non aveva restituito la card;
di essere pertanto creditrice di della somma di € 1.820,82, di cui € Parte_1
1.047,00 per tre anni di canone di abbonamento, € 100,00 a titolo di penale per la mancata restituzione della card ed € 655,80 a titoli di interessi convenzionali dalle singole scadenze.
pagina 2 di 8 A fondamento dell'opposizione, aveva eccepito: a) l'incompetenza territoriale Parte_1
del Giudice di Pace di Prato in quanto nel contratto era previsto il foro esclusivo di Padova;
b) la prescrizione quinquennale del credito, in quanto relativo a una prestazione periodica;
c) la mancanza di prova scritta del credito e la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso;
d) la mancata conclusione del contratto di abbonamento e l'inefficacia delle clausole vessatorie in esso contenute, non oggetto di specifica approvazione per iscritto sia a causa del farraginoso meccanismo dell'esclusione tramite depennamento sia perché l'elenco di clausole comprende tutti gli articoli del contratto, ivi comprese clausole non vessatorie;
e) il deprecabile atteggiamento assunto da per sollecitare l'adempimento in via CP_1
stragiudiziale, a tratti intimidatorio.
Si era costituita in giudizio la parte opposta chiedendo che l'opposizione fosse rigettata.
Il Giudice di Pace, disattesa l'eccezione d'incompetenza e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopo l'istruzione unicamente documentale della causa, ha così motivato la decisione: a) l'eccezione d'incompetenza territoriale è infondata in quanto l'opponente non ha dimostrato la non vessatorietà della clausola relativa al foro convenzionale, derogatoria del foro del consumatore, che quindi è inefficace ai sensi degli artt. 1469-bis, comma
3, n. 18 e 1469-quinquies c.c., ratione temporis applicabili;
la competenza appartiene pertanto al giudice adito quale foro della residenza di , che ha concluso il contratto in Parte_1
qualità di consumatore con la società venditrice in qualità di professionista;
b) la clausola 3 delle condizioni generali di contratto, che ne prevede la rinnovazione tacita per la medesima durata iniziale di dodici mesi, salvo disdetta da far pervenire alla fornitrice almeno sessanta giorni prima della scadenza, è vessatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341, comma 2, e
1342, comma 2, c.c.; il modulo contrattuale non si conforma alla previsione di legge di specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie perché, delle due sottoscrizioni previste, nessuna è diretta specificamente all'approvazione delle sole clausole vessatorie;
in particolare, non è chiara la scelta di porre lo spazio per le firme non in calce, ma a margine del testo da approvare, che rende non intuitiva la riferibilità della sottoscrizione al testo stesso;
in secondo luogo, mentre con la prima firma è chiesto al contraente debole di approvare tutte, cumulativamente e indistintamente, le condizioni generali, con la seconda firma il contraente, presa nuovamente visione dell'articolato, ha la possibilità di escludere le clausole non gradite;
tuttavia le condizioni generali di abbonamento comprendono, allo stesso tempo, clausole vessatorie e non e al contraente non viene mai sottoposto un testo da sottoscrivere nel quale siano espressamente indicate soltanto le clausole vessatorie e questa tecnica redazionale impedisce alla parte pagina 3 di 8 contrattuale di individuare e distinguere, all'interno dell'articolato, le condizioni per lui particolarmente gravose e averne quindi una precisa conoscenza;
sotto questo profilo, è irrilevante l'adozione del sistema dell'esclusione delle clausole non gradite perché sottopone al vaglio del contraente debole tutte le condizioni, non consentendo al soggetto particolarmente vulnerabile di individuare quelle che necessitano di specifica approvazione;
la clausola 3 è quindi inefficace ed è infondata la domanda azionata in via monitoria di pagamento dei canoni di abbonamento degli anni successivi al primo, con assorbimento delle altre questioni;
c) è invece fondata la domanda di pagamento della penale prevista dalla clausola 1) delle condizioni generali perché, dal tenore del contratto, risulta che all'opponente fossero stati consegnati sia la cam che la smart card e che lo stesso non le abbia mai restituite dopo avere fruito per un anno del servizio di televisione e pagamento;
d) poiché la penale non è manifestamente eccessiva, la clausola non è vessatoria ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 3, n. 6) e non è pertanto inefficace;
gli interessi sulla somma sono però dovuti nella misura legale e non con la maggiorazione di tre punti prevista dalla clausola 9) delle condizioni generali perché, posto che la penale ha lo scopo di limitare il risarcimento del danno da inadempimento, la misura ultralegale del tasso d'interesse costituisce un'inammissibile ulteriore forma di risarcimento, una sorta di penale della penale;
e) spetta alla parte opposta anche il rimborso delle spese sostenute per raccomandate e certificazioni anagrafiche, documentate e non contestate dall'opponente; f) le spese processuali della fase monitoria, stante la revoca del decreto ingiuntivo, restano a carico di , CP_1
mentre quelle della fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione dei compensi professionali in considerazione della minor somma riconosciuta, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.
ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha CP_1 ritenuto che il modulo contrattuale predisposto da non consenta l'approvazione OR
specifica per iscritto della clausole vessatorie, rilevando come tale statuizione contrasti con l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui non esiste un principio di diritto per cui l'approvazione in blocco di clausole contrattuali, vessatorie e non, sia da ritenersi inidonea ad assolvere al dettato dell'art. 1341, comma 2, c.c.: tale specifica approvazione scritta, secondo la S.C., s'intende infatti garantita alla sola condizione che il predisponente rediga il contratto in modo tale da permettere al contraente più debole di avere piena conoscenza e consapevolezza delle clausole più sfavorevoli e, a tale riguardo, nulla rileva il fatto che queste siano state approvate con altre clausole non vessatorie;
infatti, l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. è certamente soddisfatta anche attraverso la pagina 4 di 8 sottoscrizione, distinta da quella di approvazione delle condizioni generali di contratto, apposta dopo il richiamo – che può essere espresso nella forma numerica o titolo – alla clausola in parola, in quanto esso permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto e non fa dubitare che la clausola sia stata sottoposta al suo esame, a nulla valendo il riferimento ad altre clausole
(vessatorie e non) indicate separatamente attraverso elementi analoghi. Nel caso di specie – osserva l'appellante - la specifica previsione nel contratto di abbonamento della facoltà del contraente di non accettare una o più clausole mediante sbarramento di quella o di quelle non gradite integra una tecnica redazionale senz'altro idonea a suscitare in maniera incisiva l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate, giacché lo pone nella condizione di dover prendere visione singolarmente di ognuna delle predette clausole al fine di accettarle o rifiutarle, a tutta conferma dell'avvenuta contrattazione delle stesse. Inoltre, secondo l'appellante, è frutto del personale e non motivato convincimento del primo giudice l'assunto per cui l'apposizione della firma a margine delle clausole da approvare (e non in calce) determinerebbe «una non immediatamente intuitiva riferibilità alle medesime»: al contrario, proprio la sottoscrizione a margine permette la diretta riferibilità, anche visiva, alle condizioni da sottoscrivere o escludere.
ha quindi concluso che la clausola sulla rinnovazione tacita del contratto è efficace, CP_1
con conseguente fondatezza della pretesa creditoria sulla stessa fondata.
Si è costituito in questo grado , chiedendo che l'appello sia dichiarato Parte_1
inammissibile o comunque sia rigettato, argomentando in ordine alla legittimità della decisione impugnata.
***
1. Preliminarmente si rileva che non ha proposto appello incidentale né sulla Parte_1
questione pregiudiziale di rito disattesa dal primo giudice con il rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio (Cass., n. 20315 del 15/07/2021) né contro il capo della sentenza che lo condanna al pagamento della penale;
non ha inoltre specificamente riproposto ex art. 346
c.p.c. le altre eccezioni assorbite (Cass., Sez. Unite, n. 7940 del 21/03/2019). , dal CP_1 canto suo, non ha esteso l'appello alla statuizione relativa alla misura degli interessi sulla somma dovuta a titolo di penale. Su tali domande ed eccezioni si è quindi formato il giudicato, che le sottrae all'effetto devolutivo del gravame.
2. Nel merito, l'appello di è infondato e dev'essere rigettato, sebbene la CP_1
motivazione della sentenza impugnata debba essere parzialmente corretta nei termini di seguito indicati.
pagina 5 di 8 Costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto (ovvero non sia prevista dalla legge la forma scritta ad substantiam; cfr. da ultimo Cass., n. 4126 del 14/02/2024 la quale ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo"; nello stesso senso, tra le altre, si vedano Cass, n. 17939 del 09/07/2018 e Cass., n. 22984 del 11/11/2015).
Nel caso di specie, il testo del modulo recante il contratto di abbonamento tra e OR
, in cui sono richiamati gli artt. 1341 e 1342 c.c. (prima pagina, secondo Parte_1
paragrafo scritto in piccolo nella parte sottostante «luogo e data») e che dovrebbe soddisfare l'obbligo di specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, contiene un richiamo cumulativo a tutte le dieci condizioni generali di contratto riportate sul retro (non ritrascritte), sia vessatorie che non, con l'indicazione, ancorché sommaria, del contenuto di ciascuna - nella specie, per la clausola in discussione, che prevede il rinnovo tacito del contratto alla scadenza salvo disdetta, viene riportata la rubrica dell'articolo 3 delle condizioni generali d'abbonamento
«canone di abbonamento e durata del contratto» -, oltre che del numero delle clausole, con una tecnica redazionale che astrattamente sarebbe in linea con il principio di diritto sopra richiamato.
Tuttavia, il sistema di approvazione previsto nel modulo contrattuale predisposto da OR contrasta con il parametro normativo di cui all'art. 1341 c.c. perché ciò che si chiede al contraente debole di approvare con la seconda firma non è la clausola vessatoria, come appunto richiesto dalla norma, ma l'esclusione delle clausole non accettate [«Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 e 1469-ter del codice civile dichiaro che, dopo aver letto attentamente tutte le clausole e condizioni retro e fronte indicate, non sono di mio gradimento e non accetto le clausole (contrassegnare con una x il numero della/e clausole non accettate)
(…)»], dopo l'approvazione generalizzata di tutte le condizioni generali per effetto della prima sottoscrizione, con un ribaltamento del sistema richiesto dal codice civile.
Ferma la suesposta considerazione sul piano teorico e in diritto, in punto di fatto, si osserva che tale tecnica redazionale, inversa rispetto al modello legale, è altresì in concreto inidonea a focalizzare l'attenzione del contraente per adesione sul contenuto e sul significato delle clausole pagina 6 di 8 a lui sfavorevoli perché, con il testo scritto unilateralmente predisposto, non gli si chiede di approvare ed accettare una per una le clausole vessatorie, in modo specifico, ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 c.c..
A ciò si aggiunga, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, che la predisposizione dello spazio per la sottoscrizione a margine del testo recante il richiamo alle condizioni generali di contratto, anziché in calce a quest'ultimo, non garantisce l'univoca riferibilità della firma alle dichiarazioni prestampate a fianco e quindi non assicura che il contraente debole, nell'apporre la propria sottoscrizione, abbia inteso prestare il consenso alle condizioni generali di contratto: per come è graficamente strutturata la prima pagina del modulo contrattuale di , infatti, la firma in questione potrebbe anche essere collegata, anziché OR
al testo a fianco sulla sinistra, ai testi sovrastanti.
Dev'essere pertanto confermata la conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice e cioè che la clausola n. 3 relativa alla tacita rinnovazione del contratto non è stata approvata per iscritto in modo specifico da ed è quindi inefficace nei suoi confronti. Parte_1
La domanda di condanna al pagamento dei canoni di abbonamento per gli anni successivi al primo, azionata da in via monitoria, è quindi infondata. CP_1
3. Le spese processuali di questo grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n.
2 allegata al d.m. n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione fino a € 1.100,00) e alla sua complessità, in misura ridotta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto decreto (€ 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed € 150,00 per la fase decisionale) considerato l'unico motivo di appello proposto con una sola questione trattata, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
4. Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 affinché
l'appellante sia tenuto a versare allo Stato un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
352/2021 del 22/06/2021 del Giudice di Pace di Prato e per l'effetto conferma la sentenza impugnata con la parziale correzione della sua motivazione nei termini indicati in parte motiva;
pagina 7 di 8 2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in € 350,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002 affinché l'appellante sia tenuto a versare allo Stato un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Prato, 29/05/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 8 di 8