TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16295/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CATTAPAN MARIA CRISTINA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BONTEMPI EMANUELA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 04/09/2024, con cui e unitisi Parte_1 CP_1 in matrimonio a in data 3.10.1992 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune CP_2 di al numero 13 parte II serie A dell'anno 1992), hanno chiesto: “Separazione consensuale”; CP_2
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 6.9.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che il signor contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Parte_1 Per_1 madre, entro il giorno I° di ogni mese, la somma di €250,00 (duecentocinquanta/00) sino a quando ella sarà economicamente indipendente e, comunque, sino all'inizio della Scuola di Specializzazione Medica della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia medesima. Le spese rimborsabili separatamente
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
dall'assegno di mantenimento sono specificate secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
3) Le spese indicate al punto n. 2 dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro un mese dall'esibizione della documentazione complessiva afferente dette spese da parte del genitore che vi abbia provveduto. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a cui perviene la richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso Nei soli casi di spese che richiedano il preventivo consenso, il genitore più diligente potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, della percentuale dovuta con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Le pezze giustificative idonee a costituire valida esibizione sono: ricevuta o fattura di pagamento, prescrizione medica con scontrino farmacia o rivenditore medicinali da banco e ove il medicinale non richieda ricetta medica è sufficiente la diagnosi medica con lo scontrino della farmacia.
4) Assegnare alla signora nell'interesse della figlia maggiorenne ma attualmente non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, la casa familiare sita in Rudiano (BS), Via Tartaglia n. 5/A, con tutti i mobili che l'arredano (lasciatile in uso); dando atto che il sig. ha rilasciato l'immobile destinato ad abitazione Parte_1 familiare nel mese di aprile 2024, asportando i propri beni ed effetti personali. Saranno a carico dell'assegnataria della casa le spese, gli oneri relativi alla custodia e manutenzione ordinaria dell'immobile. Le spese straordinarie graveranno in capo ai comproprietari in ragione del 50%, compreso il premio assicurativo per la responsabilità verso terzi e le spese inerenti la riparazione/sostituzione del marmo a rivestimento della cucina. Alla sottoscrizione delle presenti condizioni, il sig. consegnerà alla sig.ra le chiavi della casa familiare. Parte_1 CP_1
5) Dare atto che il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno I° del mese, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00). L'assegno per il mantenimento della moglie verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra per la durata di 12 (dodici) mesi dal Parte_1 CP_1 mese di settembre 2024.
6) I coniugi concordano che il sig. potrà accedere alla ex casa famigliare, previo accordo con la sig.ra Parte_1
ogni qual volta ciò si rendesse opportuno per verificare la necessità di eseguire manutenzioni straordinarie CP_1 all'immobile.
7) Dare atto che la sig.ra provvederà a volturare, a proprio nome, le utenze domestiche. CP_1
8) I ricorrenti concordano che il conto corrente a loro cointestato in essere presso la Banca BTL f.le di Rudiano verrà estinto, che il saldo attivo verrà diviso pro quota e che ciascun coniuge ha già provveduto all'apertura di un conto corrente personale.
Pag. 2 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
9) I signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano, pertanto, a CP_1 Parte_1 qualsiasi reciproca richiesta relativa al loro mantenimento.
10) I coniugi concordano che le spese legali relative al presente procedimento saranno compensate.
11) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, i signori e dichiarano di CP_1 Parte_1 aver definito ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per ogni ragione o titolo, anche con riferimento alla casa coniugale.
12) I signori e dichiarano di prestare entrambi la loro piena e totale acquiescenza alla CP_1 Parte_1 emananda sentenza di separazione personale dei coniugi nel presente procedimento che recepisca le pattuizioni concordate dagli stessi coniugi, di cui al ricorso congiunto per la separazione in via congiunta e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
Pag. 3 di 3