Rigetto
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/06/2025, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05496/2025REG.PROV.COLL.
N. 04726/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4726 del 2022, proposto da ZI LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cesena, via Pacchioni n.92;
contro
Comune di Cesenatico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zavatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna (Sezione Seconda) n. 00950/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesenatico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , CPA;
Relatore all'udienza straordinaria di definizione dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Pres. Marco Lipari;
Viste le conclusioni delle parti e udito l’Avvocato Andrea Zavatta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento dell'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi prot. n. 20322, adottata in data 6.6.2016 dal competente dirigente del Settore Sviluppo del Territorio - Edilizia Privata del Comune di Cesenatico.
2. L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR, criticando la pronuncia impugnata, mentre il comune resiste al gravame.
3. L’appello è infondato.
In modo del tutto persuasivo, infatti, la pronuncia di primo grado ha rilevato l’infondatezza delle censure articolate dall’interessato, ora riproposte in sede di appello.
4. Anzitutto, va escluso il carattere pertinenziale delle opere oggetto del provvedimento comunale di demolizione, in ragione delle sue rilevanti dimensioni e delle sue caratteristiche strutturali, come accuratamente sottolineato dall’impugnata pronuncia del TAR, che, alla luce della documentazione in atti descrive correttamente le opere: realizzazione, in aderenza all’edificio e nell’area cortiliva in proprietà, di una veranda di mt.12,10 x 3,55 per una superfice complessiva di mq.43 e con copertura ad una falda alta al colmo mt.2,83 e al punto basso m.2,50, con struttura portante in legno e copertura realizzata in assito e guaina bituminosa, con gronda e pluviale, con tamponamento laterale eseguito con infitti in PVC e vetro.
La natura pertinenziale dell’opera, poi, va certamente esclusa, in ragione della la sua autonomia funzionale e strutturale e per la sua rilevanza dimensionale rispetto al monolocale di proprietà dell’appellante (avente superfice di soli mq.21,40).
All’evidenza, dunque, si tratta di una rilevante modifica edilizia, che avrebbe dovuto conseguire il preventivo idoneo titolo abilitativo.
In senso contrario non potrebbe rilevare la circostanza, allegata dall’appellante, secondo cui i nuovi volumi realizzati sarebbero astrattamente assentibili, perché compresi, a suo dire, negli indici edilizi applicabili all’area.
Tale dato, se effettivamente comprovato, infatti, non sarebbe comunque idoneo a rendere superfluo il titolo del permesso edilizio, in luogo della SCIA, come sostenuto dall’appellante.
A tutto concedere, la circostanza allegata dall’appellante potrebbe costituire il presupposto per l’avvio di procedure di sanatoria edilizia.
5. In secondo luogo, è priva di fondamento la prospettata censura procedimentale, riguardante l’asserita non cumulabilità, in capo alla stessa unità organizzativa e alla stessa persona fisica, delle funzioni riguardanti l’avvio del procedimento sanzionatorio e l’adozione del provvedimento finale, recante l’ordine di demolizione.
L’articolo 5 della legge n. 241/1990, infatti, prevede la facoltà, ma non l’obbligo di dissociare, soggettivamente, le funzioni istruttorie da quelle decisorie.
Non vi è ragione di dubitare, quindi, della legittimità di provvedimenti conclusivi adottati dalla stessa unità organizzativa e dalla stessa persona fisica cui è imputato l’avvio del procedimento.
In punto di fatto, poi, risulta che, nella presente vicenda contenziosa, la persona fisica autrice del provvedimento impugnato sia diversa da quella che ha sottoscritto l’atto di avvio del procedimento.
A ciò va aggiunto il rilievo espresso dalla sentenza di primo grado, secondo cui nella vicenda in esame, il carattere vincolato dell’ordinanza di demolizione rende difficile ipotizzare la lamentata incidenza sulla imparzialità della decisione adottata.
6. Né potrebbe applicarsi, in questo particolare caso, l’indirizzo espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui nei procedimenti sanzionatori dovrebbe sempre distinguersi, anche soggettivamente, la funzione accusatoria da quella decisoria.
L’ordine demolitorio in ambito edilizio, infatti, seppure presenta anche una connotazione sanzionatoria in senso lato, costituisce, nella sostanza un atto destinato a realizzare, coattivamente e oggettivamente, il ripristino della violazione edilizia.
7. Infine, non sussiste nemmeno l’asserito vizio di motivazione, poiché in materia di sanzioni edilizie, il riferimento all’abusività delle opere, tanto più se queste risultano realizzate dallo stesso destinatario dell’ordine di demolizione, è idoneo a supportare la decisione vincolata dell’amministrazione, senza necessità di assegnare rilievo dirimente all’eventuale affidamento del privato, correlato all’intervallo temporale tra la violazione edilizia e il suo accertamento.
8. In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto, attesa l’infondatezza delle censure riproposte in questa fase processuale dal ricorrente e non emergendo ragioni per discostarsi dall’argomentata decisione di rigetto adottata dal TAR.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rimborsare al comune appellato le spese del grado, liquidandole in euro 4.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Lipari |
IL SEGRETARIO