TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di SI
(ex Tribunale di Montepulciano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SI (ex Tribunale di Montepulciano), composto dai magistrati:
- Dott.sa Marianna Serrao Presidente;
- Dott.sa Giulia Capannoli giudice;
- Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli giudice o,p. estensore
Riunito nella camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 598/13 R.G.A.C., Oggetto: scioglimento di matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Goti ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso e nel suo studio in OR di SI (SI), via del Poggiolo 4, per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Cesaroni ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Chianciano Terme, via Sabatini,
59, per procura a margine della comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento volontario di
1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Monja Salvadori e domiciliata Controparte_2
presso il di lei studio in OR di SI (SI) Via del Poggiolo 4 come da procura allegata all'atto di intervento
INTERVENUTA VOLONTARIA
e di
rappresentata e difesa dall'Avv. Monja Salvadori e domiciliata Controparte_3
presso il di lei studio in OR di SI (SI) Via del Poggiolo 4 come da procura allegata all'atto di intervento
INTERVENUTA VOLONTARIA
NONCHE' LA PARTECIPASSIONE NECESSARIA DI
Pubblico ministero
Conclusioni:
le parti nel corso del giudizio hanno rassegnato le seguenti CONCLUSIONI
CONGIUNTE ““Voglia il Tribunale adito, previa revoca dei provvedimenti in
ordine al mantenimento delle figlie di cui alla sentenza provvisoria, disporre quanto
segue: 1) Ognuno degli ex coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) Il signor
dovrà corrispondere al coniuge ricorrente signora le CP_1 Parte_1
somme a titolo di mantenimento non corrisposte pari ad €. 14.500,00 di cui €.
1.500,00 per spese straordinarie in quota del 70% a lui spettante. 3) Ogni altra
domanda proposta in giudizio dalle parti viene abbandonata con la firma delle presenti conclusioni congiunte;
Spese di lite interamente compensate.”.”
Il P.M.: nulla osservava
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per quanto in ragione e merita pertanto accoglimento.
2 Deve darsi atto che con sentenza parziale sullo status in data 17.09.2014 è stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 30.06.1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN NICOLA LA
STRADA dell'anno 1999 al numero 7 parte I tra l'odierna parte ricorrente Pt_1
e l'odierna parte resistente disponendo che i
[...] Controparte_1
competenti Ufficiali dello stato civile annotassero la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR
396/2000. Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per le questioni patrimoniali e la relativa istruttoria. Nel corso del procedimento le parti raggiungevano un accordo ed in data 28.05.2023 depositavano le conclusioni congiunte sopra riportate.
Va anche rilevato che nelle more del giudizio le figlie e CP_3 Controparte_2
sono divenute maggiorenni ed intervenute nel giudizio autorizzando espressamente la madre a rinunciare al mantenimento disposto in loro favore con i provvedimenti presidenziali provvisori, dando atto che entrambi i genitori provvedevano in CP_2
maniera paritaria al suo mantenimento con l'erogazione di circa €. 800,00 cadauno direttamente versati alla medesima, studente fuori sede, mentre precisava CP_3
di aver trovato e di essere autonoma economicamente.
Ritiene pertanto il Collegio in ordine ai capi della domanda relativi ai provvedimenti accessori che, a fronte delle conclusioni congiunte raggiunte e confermate in atti, non vi siano elementi ostativi all'accoglimento. In ordine alla richiesta revoca del contributo al mantenimento in favore delle figlie, disposto con i provvedimenti presidenziali provvisori non appaiono emergere elementi ostativi, ancor più alla luce dell'assenso espresso da parte delle beneficiarie ormai maggiorenni. Ritiene, quindi il Collegio che a fronte della raggiunta indipendenza economica di e della CP_3
3 contribuzione diretta e paritaria ad opera di entrambi i genitori in favore di CP_2
vi siano i presupposti per revocare il contributo al mantenimento pari ad €. 450,00 mensili all'epoca disposto in favore delle figlie ed a carico del padre con provvedimento provvisorio del Presidente F.F. Dott. Bernardini emesso in data
21.01.2014, che, pertanto, viene revocato.
Va a questo punto rilevato che i coniugi hanno concordato condizioni personali che non pregiudicano gli interessi morali e materiali dei coniugi né contrastano con diritti indisponibili, mentre hanno espressamente rinunciato alle ulteriori domande formulate negli atti introduttivi su cui il Collegio non deve pronunciarsi.
Poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione
Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti come da accordi intercorsi. Vista, poi, la richiesta di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio avanzata dall'Avv. Goti, dispone a cura della parte interessata e per essa dell'Avvocato Goti il deposito in causa dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate
attestante la permanenza alla data odierna dei presupposti reddituali e patrimoniali ai fini del beneficio richiesto, riservando all'esito ogni provvedimento sul punto
P.Q.M.
Il Tribunale di SI ex Tribunale di Montepulciano, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- Revoca il contributo al mantenimento pari ad €. 450,00 mensili posto a carico di;
Controparte_1
- Dispone che ognuno degli ex coniugi provveda al proprio mantenimento;
- Pone a carico di corrisponda alla ricorrente signora Controparte_1
4 le somme a titolo di mantenimento non corrisposte sino al Parte_1
31/08/2021 e pari ad €. 14.500,00 di cui €. 1.500,00 per spese straordinarie in quota del 70% a lui spettante;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio;
- riserva all'esito della produzione disposta nella parte motiva ogni provvedimento in ordine alla liquidazione ai fini del gratuito patrocinio;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati
Così deciso in SI nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il giudice o.p. estensore Il Presidente
Chiara Flavia Scarselli Dott.sa Marianna Serrao
T
5
(ex Tribunale di Montepulciano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SI (ex Tribunale di Montepulciano), composto dai magistrati:
- Dott.sa Marianna Serrao Presidente;
- Dott.sa Giulia Capannoli giudice;
- Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli giudice o,p. estensore
Riunito nella camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 598/13 R.G.A.C., Oggetto: scioglimento di matrimonio
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Goti ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso e nel suo studio in OR di SI (SI), via del Poggiolo 4, per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Cesaroni ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Chianciano Terme, via Sabatini,
59, per procura a margine della comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento volontario di
1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Monja Salvadori e domiciliata Controparte_2
presso il di lei studio in OR di SI (SI) Via del Poggiolo 4 come da procura allegata all'atto di intervento
INTERVENUTA VOLONTARIA
e di
rappresentata e difesa dall'Avv. Monja Salvadori e domiciliata Controparte_3
presso il di lei studio in OR di SI (SI) Via del Poggiolo 4 come da procura allegata all'atto di intervento
INTERVENUTA VOLONTARIA
NONCHE' LA PARTECIPASSIONE NECESSARIA DI
Pubblico ministero
Conclusioni:
le parti nel corso del giudizio hanno rassegnato le seguenti CONCLUSIONI
CONGIUNTE ““Voglia il Tribunale adito, previa revoca dei provvedimenti in
ordine al mantenimento delle figlie di cui alla sentenza provvisoria, disporre quanto
segue: 1) Ognuno degli ex coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) Il signor
dovrà corrispondere al coniuge ricorrente signora le CP_1 Parte_1
somme a titolo di mantenimento non corrisposte pari ad €. 14.500,00 di cui €.
1.500,00 per spese straordinarie in quota del 70% a lui spettante. 3) Ogni altra
domanda proposta in giudizio dalle parti viene abbandonata con la firma delle presenti conclusioni congiunte;
Spese di lite interamente compensate.”.”
Il P.M.: nulla osservava
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per quanto in ragione e merita pertanto accoglimento.
2 Deve darsi atto che con sentenza parziale sullo status in data 17.09.2014 è stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 30.06.1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN NICOLA LA
STRADA dell'anno 1999 al numero 7 parte I tra l'odierna parte ricorrente Pt_1
e l'odierna parte resistente disponendo che i
[...] Controparte_1
competenti Ufficiali dello stato civile annotassero la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR
396/2000. Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per le questioni patrimoniali e la relativa istruttoria. Nel corso del procedimento le parti raggiungevano un accordo ed in data 28.05.2023 depositavano le conclusioni congiunte sopra riportate.
Va anche rilevato che nelle more del giudizio le figlie e CP_3 Controparte_2
sono divenute maggiorenni ed intervenute nel giudizio autorizzando espressamente la madre a rinunciare al mantenimento disposto in loro favore con i provvedimenti presidenziali provvisori, dando atto che entrambi i genitori provvedevano in CP_2
maniera paritaria al suo mantenimento con l'erogazione di circa €. 800,00 cadauno direttamente versati alla medesima, studente fuori sede, mentre precisava CP_3
di aver trovato e di essere autonoma economicamente.
Ritiene pertanto il Collegio in ordine ai capi della domanda relativi ai provvedimenti accessori che, a fronte delle conclusioni congiunte raggiunte e confermate in atti, non vi siano elementi ostativi all'accoglimento. In ordine alla richiesta revoca del contributo al mantenimento in favore delle figlie, disposto con i provvedimenti presidenziali provvisori non appaiono emergere elementi ostativi, ancor più alla luce dell'assenso espresso da parte delle beneficiarie ormai maggiorenni. Ritiene, quindi il Collegio che a fronte della raggiunta indipendenza economica di e della CP_3
3 contribuzione diretta e paritaria ad opera di entrambi i genitori in favore di CP_2
vi siano i presupposti per revocare il contributo al mantenimento pari ad €. 450,00 mensili all'epoca disposto in favore delle figlie ed a carico del padre con provvedimento provvisorio del Presidente F.F. Dott. Bernardini emesso in data
21.01.2014, che, pertanto, viene revocato.
Va a questo punto rilevato che i coniugi hanno concordato condizioni personali che non pregiudicano gli interessi morali e materiali dei coniugi né contrastano con diritti indisponibili, mentre hanno espressamente rinunciato alle ulteriori domande formulate negli atti introduttivi su cui il Collegio non deve pronunciarsi.
Poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione
Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti come da accordi intercorsi. Vista, poi, la richiesta di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio avanzata dall'Avv. Goti, dispone a cura della parte interessata e per essa dell'Avvocato Goti il deposito in causa dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate
attestante la permanenza alla data odierna dei presupposti reddituali e patrimoniali ai fini del beneficio richiesto, riservando all'esito ogni provvedimento sul punto
P.Q.M.
Il Tribunale di SI ex Tribunale di Montepulciano, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- Revoca il contributo al mantenimento pari ad €. 450,00 mensili posto a carico di;
Controparte_1
- Dispone che ognuno degli ex coniugi provveda al proprio mantenimento;
- Pone a carico di corrisponda alla ricorrente signora Controparte_1
4 le somme a titolo di mantenimento non corrisposte sino al Parte_1
31/08/2021 e pari ad €. 14.500,00 di cui €. 1.500,00 per spese straordinarie in quota del 70% a lui spettante;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio;
- riserva all'esito della produzione disposta nella parte motiva ogni provvedimento in ordine alla liquidazione ai fini del gratuito patrocinio;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati
Così deciso in SI nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il giudice o.p. estensore Il Presidente
Chiara Flavia Scarselli Dott.sa Marianna Serrao
T
5