Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 31.12.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 358 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Ernesto Mazzei Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Alessandro Paone CP_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Demansionamento e benefit aziendali. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 20.1.20 esponeva: Parte_1
a) di essere dipendente di dall'1.3.95; CP_1
b) che il 19.9.06 aveva sottoscritto con un contratto con cui, in deroga alle previsioni del CP_1
CCNL e del contratto di assunzione, si dava atto che il ricorrente svolgeva funzioni direttive di cui all'art. 3 R.D. 10/09/23 n. 1955 e gli si riconosceva il diritto a percepire, oltre che un superminimo assorbibile e una indennità di funzioni direttive, l'assegnazione di un telefono cellulare, di un'autovettura ed, infine, si disciplinavano le modalità di concessione di un ticket e dei rimborsi in caso di missioni o di trasferte;
c) che nel 2015 era stato nominato responsabile di produzione Calabria e nel biennio 2015/2017 aveva svolto le mansioni di responsabile di produzione in Sicilia;
“Personale Operativo” (sede di Feroleto). V'è di più. Oltre ad essere costretto alla riconsegna dell'autovettura aziendale, il lavoratore subiva un drastico ridimensionamento per ciò che concerne la disciplina delle condizioni di viaggio e delle missioni aziendali.
2) Denunciava che a partire dal febbraio 2019 l'azienda si era unilateralmente sottratta agli obblighi assunti con il contratto integrativo del 19.9.06, in particolare pretendendo la restituzione dell'autovettura e ridimensionando il trattamento fino a quel momento goduto dal lavoratore per ciò che concerne le condizioni di viaggio e le missioni aziendali.
3) Denunciava inoltre di aver subito un illegittimo demansionamento, tenuto conto del fatto che già nel 2006 svolgeva funzioni direttive, per poi essere riportato fra il “Personale non operativo/staff” e, subito dopo, all'interno del “Personale Operativo”.
4) Richiamato l'art. 2103 c.c., commi 2 e 3, sosteneva essere evidente come la fattispecie concreta manchi di un qualsivoglia punto di contatto con il campo di applicazione della nuova disciplina delle mansioni! Ciò in quanto, non solo lo “ius variandi” è stato esercitato senza che ricorressero le condizioni di contesto - “modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore” - richiamate dalla fonte normativa, ma anche perché nessuna comunicazione scritta è mai stata indirizzata all'interessato il quale, anzi, non ha neppure ottenuto risposta alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota del 16/07/19. Quest'ultima omissione, in particolare, rendeva nullo, ai sensi dell'art. 2103, comma 3, c.c. il provvedimento che aveva disposto il lamentato demansionamento
5) Evidenziava, infine, che la revoca dell'uso dell'autovettura aziendale non era stata neppure compensata con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva (Isa) corrisposta invece ai tanti dipendenti che si trovavano nella sua stessa condizione, mentre la modifica delle condizioni di viaggio e di trasferta aveva determinato il riconoscimento forfettario previsto per i dipendenti “operativi” e non, invece, quello riservato dalla società ai “non operativi” (rimborso a piè di lista).
6) Concludeva chiedendo di a) accertare e dichiarare, preliminarmente, il diritto del ricorrente ad essere utilizzato in mansioni coerenti con l'inquadramento (7° livello) posseduto; b) accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente ad ottenere il ripristino, a far data dal febbraio 2019, delle condizioni di cui al contratto integrativo sottoscritto il 19/09/06; 3) condannare, di conseguenza,
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al riconoscimento in favore del CP_1 dipendente, del “benefit” consistente nell'assegnazione di una autovettura e di quello (pasto meridiano e rimborsi spese di trasferta) di cui al punto 6) del richiamato contratto individuale.
7) Nella resistenza di , che eccepiva tra l'altro come il ricorso fosse totalmente privo di CP_1 allegazioni circa le previsioni del CCNL quanto alle mansioni svolte, con conseguente impossibilità di operare il procedimento valutativo trifasico, il tribunale di Lamezia Terme, assunte le prove orali, ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
7.1) quanto alla domanda relativa al denunciato demansionamento posto in essere da dal CP_1 febbraio 2019, il tribunale ha esaminato la declaratoria contrattuale del 7° livello in cui il ricorrente era inquadrato e l'ha comparata con la figura dell'assistente tecnico di manutenzione descritta nella job description aziendale. Ha quindi affermato che le mansioni dell'assistente tecnico di manutenzione erano conformi ai contenuti professionali del 7° livello di inquadramento, aggiungendo che il ricorrente non aveva nemmeno sostenuto che le mansioni attribuite e/o di fatto svolte nel periodo successivo al rientro in Calabria del febbraio 2019 non fossero riconducibili al 7° livello, né il ricorrente aveva allegato che le mansioni di responsabile di produzione svolte fino al febbraio 2019 appartenessero ad un livello superiore rispetto a quello di formale inquadramento. L'istruttoria svolta, inoltre, aveva smentito l'assunto attoreo, secondo cui il mutamento delle mansioni non sarebbe stato comunicato al ricorrente. Lo stesso sentito nel corso del suo interrogatorio formale, aveva Pt_1 ammesso di aver fatto richiesto di rientrare in Calabria, che la società gli aveva comunicato che il rientro in Calabria non gli avrebbe consentito di continuare a svolgere le mansioni di responsabile di produzione, ma solo quelle di assistente del responsabile di produzione, atteso che in Calabria dal 2018, come ammesso dallo stesso ricorrente, vi era solo un posto di responsabile di produzione che risultava ricoperto dal dipendente . Del resto, i testi e Persona_1 Persona_1 Testimone_1 avevano confermato che dal 2018 in Calabria era prevista una sola figura di responsabile di produzione, che il ricorrente era a conoscenza di tale circostanza e che non avrebbe potuto svolgere le mansioni di responsabile di produzione, ma che aveva comunque accettato di tornare in Calabria su sua richiesta per motivi di salute, che il ricorrente era stato dunque assegnato prima in posizione di staff del responsabile di produzione , poi nella posizione di assistente tecnico. Persona_1
7.2) quanto alla domanda di ripristino dei benefit aziendali costituiti dall'uso dell'autovettura aziendale e del particolare trattamento economico per le spese di trasferta e missione, di cui al contratto integrativo individuale del 19.9.06, in tale contratto era espressamente previsto che i migliori trattamenti di cui al contratto del 2006 potevano essere aggiornati, modificati o sostituiti e che essi erano strettamente collegati al ruolo precedentemente svolto dallo La conseguenza Pt_1 era che, venuto meno il ruolo di responsabile di produzione, la società aveva legittimamente revocato i benefit di cui al contratto del 19.9.06, facendo applicazione della clausola contenuta nella parte finale del contratto. I testi, inoltre, avevano riferito che anche ad altri dipendenti, che avevano perso il ruolo di responsabile di produzione, era stata revocata l'auto aziendale e che comunque il ricorrente aveva continuato ad averne la disponibilità per esigenze lavorative.
8) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
8.1) l'errore del tribunale per aver escluso il denunciato demansionamento, comparando la declaratoria contrattuale del 7° livello con un documento, la job description, unilaterale di provenienza datoriale che non poteva essere utilizzato in un giudizio relativo alle mansioni svolte che doveva trovare fondamento solo nella contrattazione collettiva;
8.2) che, in ogni caso, emergeva una distanza irriducibile tra la figura appartenente alla 7 categoria del CCNL (il lavoratore "... preposto ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali") e quella che, in base alla job description, esegue, su input del capogruppo o del project manager, i compiti prima richiamati. La comparazione dei due testi non sembrerebbe capace di dar luogo a complicate questioni ermeneutiche;
8.3) l'erronea applicazione dell'art. 2103 c.c. ad opera del tribunale, dal momento che tale norma, pur ammettendo l'assegnazione a mansioni inferiori, precisa comunque che tanto deve avvenire "nella medesima categoria legale". Il giudice di primo grado aveva trascurato che, per come risultava dal contratto individuale integrativo del 2006, già in tale anno il ricorrente era ricompreso tra gli impiegati con funzioni direttive, ai sensi dell'art. 3 R.D. 1955/23, dunque, tra quelli "preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e cioè gli institori, i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto... ". Era dunque evidente che non vi era alcun punto di contatto tra la categoria legale degli impiegati direttivi e quella che comprende gli assistenti tecnici, come tali posti in posizione subordinata al responsabile di produzione. Il demansionamento subito dal ricorrente emergeva dalle stesse dichiarazioni del teste secondo cui “Una volta rientrato a Lamezia Terme, il Tes_1 ricorrente è stato inserito in posizione di staff al collega che occupava il ruolo di responsabile di produzione. Per qualche mese, il ricorrente svolse questa attività di staff. Successivamente il ricorrente ha espletato le mansioni di assistente tecnico...”.
8.4) l'errore del tribunale nel ritenere che l'istruttoria aveva smentito l'assunto secondo cui il mutamento delle mansioni non fosse stato comunicato al ricorrente, dal momento che l'art. 2103, comma 3, c.c. espressamente prevede che il mutamento di mansioni in ragione di modifiche degli assetti organizzativi aziendali debba essere comunicato al lavoratore con atto scritto a pena di nullità.
Se era vero che nell'interrogatorio formale il ricorrente aveva ammesso di essere venuto a conoscenza di una intervenuta riorganizzazione che aveva comportato la riduzione del numero dei responsabili di produzione in Calabria, mai aveva ammesso di esserne venuto a conoscenza per atto scritto. Né il tribunale aveva valorizzato il fatto che il ricorrente aveva subito un duplice demansionamento, dal momento che, rientrato in Calabria, era stato prima collocato in posizione di staff al responsabile di produzione e, poi, quale assistente tecnico. A ciò doveva aggiungersi che il ricorrente aveva svolto il ruolo di responsabile di produzione in Sicilia, non in forza di un trasferimento, ma di un'assegnazione provvisoria, con la duplice conseguenza della temporaneità dell'incarico e della conservazione, da parte della risorsa impegnata nel movimento, della titolarità della sede di provenienza e del ruolo che in essa disimpegnava. Le versioni delle parti divergevano solo su un punto, che però non appare decisivo: nel mentre il ricorrente aveva sostenuto che la richiesta di rientro in Calabria scaturiva dalla eccessiva durata (ben due anni!) di un'assegnazione sorta come temporanea, la resistente aveva ricondotto la stessa richiesta a motivi di salute - insussistenti e solo genericamente evocati, anche dai testi escussi - del richiedente. Ebbene, in disparte l'inciso appena ricordato, la domanda è: ferme le necessità organizzative dell'azienda e le conseguenti scelte che hanno condotto alla riduzione del numero dei responsabili di produzione (un solo posto in Calabria), perché la datrice non ha tenuto conto, per l'assegnazione di quelle funzioni, dell'odierno concludente il quale, oltre ad essere ancora titolare di quel ruolo, poteva contare, a differenza di altri colleghi, su una posizione di privilegio che gli derivava dall'essere parte di un accordo integrativo individuale che, oltre dieci anni prima, gli aveva riconosciuto funzioni direttive e condizioni di miglior favore? Ed, ancora, in base a quali criteri di scelta, quell'unico posto rimasto disponibile è stato assegnato ad altri? E, poi, perché non venne prospettata, all'interessato, la possibilità di mantenere il ruolo di Responsabile di produzione, sia pure attraverso il trasferimento ad altre Regione? Ed, infine, non è forse vero che le motivazioni sottese alle scelte operate avrebbero dovuto, a maggior ragione, essere specificate e comunicate - per iscritto, peraltro – a colui che, nel frattempo, si era sacrificato prestandosi a coprire una carenza in Sicilia? Si è ipotizzato, nell'atto introduttivo, che l'assegnazione in Sicilia dell'odierno appellante avesse intenti strumentali, legati proprio alla ristrutturazione organizzativa che la datrice si apprestava ad operare.
8.5) l'errore del tribunale anche con riguardo alla domanda relativa al ripristino dei benefit aziendali, atteso che il giudice non aveva considerato che il contratto integrativo che li aveva previsti risaliva al
2006, quando cioè il ricorrente non svolgeva le mansioni di responsabile di produzione, sicché era del tutto irrilevante, al fine di valutare la successiva revoca dei benefit aziendali, la circostanza che dal 2019 il ricorrente non svolgeva più le funzioni di responsabile di produzione. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il contratto del 2006 non prevedeva la possibilità di una revoca dei benefit aziendali, ma solo che gli stessi potevano essere in futuro aggiornati, modificati
o sostituiti e, comunque, solo con l'accordo delle parti.
8.6) il piglio eccessivamente punitivo della condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Emerge dalle censure poste che le ragioni fatte valere dal ricorrente hanno spessore e consistenza fattuale e giuridica. Se non si può escludere l'ipotesi che esse vengano sottovalutate o male interpretate, risulta difficile accettare che vengano trattate come se avessero un'impronta temeraria!
Nella denegata ipotesi in cui i motivi di appello non dovessero convincere la Corte adita, sarebbe legittimo attendersi, quantomeno, un intervento correttivo e riparatorio sul piano della ripartizione delle spese.
9) si è costituita preliminarmente eccependo il suo difetto di legittimazione passiva perché CP_1 a decorrere dall'1.10.22 l'appellante era passato alle dipendenze di a Controparte_2 seguito di cessione di ramo di azienda. Nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
10) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
11) Preliminarmente si osserva che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da per intervenuta cessione di ramo di azienda dell'1.10.22 in favore di CP_1 [...]
. La cessione di ramo d'azienda costituisce una ipotesi di cessione a titolo Controparte_2 particolare nel diritto controverso (tra le altre, Cass. 9298/12), con la conseguenza che nel caso di specie il processo prosegue tra le parti originarie (art. 111, comma 1, c.p.c.) e che la sentenza produce comunque effetti nei confronti del successore a titolo particolare (art. 111, comma 4, c.p.c.). A ciò va aggiunto che il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non determina alcuna estinzione del cedente, il quale conserva, per espressa disposizione di legge, con l'interesse ad agire
e la veste di sostituto processuale dell'acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo, fino a quanto l'avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento, e il potere di impugnazione, fino a quando tale potere non sia stato esercitato dallo stesso avente causa (Cass.
n° 23936/07). Infine, si osserva che il cessionario non si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'art. 111, comma 3, c.p.c., di intervenire nel presente processo e che la sua chiamata in giudizio è solo facoltativa, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 3331/24), atteso che l'art. 111 c.p.c. è norma che attiene non tanto all'integrità del contraddittorio, quanto all'opponibilità della sentenza (Cass. n° 78/13).
12) Ciò detto, l'appello è infondato.
13) Quanto ai primi quattro motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente essendo tutti riferiti al presunto demansionamento, va da subito chiarito che il ricorso introduttivo, come tempestivamente eccepito dal datore di lavoro resistente in assenza di adeguati riscontri da parte del tribunale, introduceva un'ipotesi di demansionamento avvenuto a partire da “febbraio 2019” caratterizzata da notevoli lacune in ordine alle mansioni concretamente svolte prima e dopo il febbraio 2019, all'inquadramento contrattuale del ricorrente (che veniva richiamato solo nelle conclusioni del ricorso), alla declaratoria contenuta nel contratto collettivo, alle concrete e specifiche ragioni per cui doveva ritenersi, sulla base delle previsioni contrattuali, che le mansioni svolte dopo il febbraio 2019 non potevano essere ricondotte al 7° livello di formale inquadramento, ma al 6° livello o inferiori.
14) La domanda di demansionamento, infatti, si fondava sul mero richiamo a incarichi svolti, quale quello di responsabile di produzione, e a mere categorie di personale, quali quelle di “Personale non operativo/staff” e di “Personale Operativo”, in mancanza di allegazioni volte a chiarire perché il ruolo di responsabile di produzione dovesse necessariamente coincidere con il 7° livello e perché il personale di staff e operativo dovesse necessariamente ricomprendersi in livelli inferiori della declaratoria del CCNL Metalmeccanica, che era sì prodotto in giudizio, ma nemmeno citato in ricorso se non per un fugace riferimento ad una deroga alle previsioni di cui al CCNL. 15) Sta di fatto che il tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di nullità della domanda di demansionamento, che ha invece esaminato nel merito attraverso una comparazione della declaratoria contrattuale per il 7° livello di formale inquadramento, da un lato, e la descrizione dell'assistente tecnico contenuta nella job description aziendale, dall'altro. Ha quindi concluso nel senso della piena compatibilità delle mansioni dell'assistente tecnico con la declaratoria contrattuale del 7° livello.
16) Ora, può anche convenirsi con l'appellante quando denuncia che il giudizio riferito al demansionamento non poteva avere ad oggetto, quale termine di paragone, le previsioni di una job description di esclusiva provenienza datoriale, ma rimane il fatto che anche in appello, così come nel ricorso introduttivo del giudizio e, soprattutto, all'esito dell'istruttoria svolta, non si evince alcun demansionamento di cui il ricorrente sarebbe rimasto vittima a partire dal febbraio 2019 allorquando non ha più svolto le mansioni di responsabile di produzione, per essere assegnato, una volta tornato in Calabria, prima a mansioni di staff e, poi, a mansioni di assistente tecnico.
17) Sotto tale decisivo profilo, solo nell'atto di appello si fa un riferimento, sia pur generico, alla declaratoria contrattuale del 7° livello, per poi affermare l'esistenza di un demansionamento, finendo per comparare la declaratoria del 7° livello con la figura dell'assistente tecnico di cui alla Job description, dunque con operazione identica a quella che poco prima nello stesso atto di appello si denuncia come erroneamente svolta dal tribunale.
18) Ciò che però continua a difettare nel presente giudizio, anche all'esito dell'istruttoria svolta, sono le ragioni per cui il ruolo del personale di staff, operativo o di assistente tecnico non potrebbero essere ricondotti al 7° livello di formale inquadramento e dovrebbero necessariamente rientrare nella declaratoria del 6° livello o in altro inferiore. Valutazione che, come lo stesso appellante afferma, deve essere operata con riferimento alla declaratoria contrattuale in atti.
19) L'appellante insiste sul fatto che le mansioni svolte prima del febbraio 2019, come documentato anche dal contratto individuale integrativo del 19.9.06, erano quelle degli “impiegati con funzioni direttive” e che non vi sarebbe alcun contatto tra tali mansioni e quelle degli “assistenti tecnici”.
20) Senonché, nel rilevare che continua a non chiarirsi cosa dovrebbe intendersi con i concetti di mansioni degli impiegati con funzioni direttive e di mansioni degli assistenti tecnici secondo le declaratorie contrattuali, si osserva che secondo la declaratoria del CCNL in atti appartengono comunque alla 6^ categoria i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione o capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive solo generali loro impartite.
21) Come si vede, le funzioni direttive su cui l'appellante insiste sono proprie anche della 6^ categoria, non appannaggio esclusivo della 7^ categoria (il CCNL fa riferimento alle categorie, non ai livelli). Sotto altro profilo, la necessaria coincidenza della figura del responsabile di produzione con la 7^ categoria è smentita dal fatto, mai contestato dal ricorrente, che egli assunse tale qualifica sin dal 1.1.14, quando era ancora inquadrato nella 6^ categoria, dal momento che il passaggio alla 7^ CP_ avvenne solo in data 1.11.16 (all. 12 f.lo .
22) Ma soprattutto, tenuto conto delle mancate allegazioni e prove in merito agli effettivi e concreti compiti disimpegnati dal ricorrente quale responsabile di produzione e quale personale di staff, nonché assistente tecnico, non vi sono elementi per sostenere che l'assistente tecnico non possa rientrare nella 7^ categoria, circostanza che, invece, l'azienda afferma sin dal primo grado, tenuto conto che in essa sono comunque ricompresi lavoratori che, oltre a possedere le caratteristiche della
6^ categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni (a tal proposito il ricorrente aveva nel 2019 ben 24 anni di anzianità di servizio), svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
23) L'impossibilità di apprezzare un demansionamento nei lacunosi termini dedotti in giudizio emerge anche dal fatto che la declaratoria contrattuale non prevede le figure di responsabile di produzione e di assistente tecnico nemmeno come profili esemplificativi, sicché anche per tale via non si riescono a tratte elementi utili nei sensi voluti dall'appellante.
24) Questi, poi, insiste ripetutamente sul fatto che le figure di responsabile di produzione, da un lato,
e quelle di personale di staff e di assistente tecnico, dall'altro, apparterrebbero a differenti categorie legali ex art. 2103 c.c. Senonché sul punto si osserva che il ricorrente anche in tal caso non spiega perché le categoria legali sarebbero diverse, ma l'affermazione è anche smentita dalla declaratoria contrattuale in atti, da cui emerge che solo ai dipendenti inquadrati nella 8^ categoria era attribuita la qualifica di quadro ai sensi della Legge 190/85 e tanto impone di escludere una differente categoria legale tra i dipendenti inquadrati nella 7^ categoria, come l'odierno ricorrente, e quelli inquadrati nella 6^.
25) Per quanto detto deve essere escluso il dedotto demansionamento e tanto risulta assorbente di ogni altra questione sollevata dall'appellante, tra cui quella riferita ad una pretesa violazione dell'art. 2103 c.c., che il ricorrente continua a sostenere per il fatto di non aver ricevuto una comunicazione scritta relativa ad un demansionamento non ravvisabile.
26) Quanto ai benefits costituiti dall'uso promiscuo di autovettura aziendale e al ticket per ogni giornata di lavoro superiore a 4 ore con rimborso a piè di lista per la durata di eventuali missioni, si rileva che con l'accordo del 19.9.06 i succitati benefits erano ancorati allo svolgimento di funzioni direttive che, però, non erano quelle richiamate dal CCNL di categoria a quella data comunque in vigore, ma quelle, espressamente richiamate nello stesso contratto del 2006, di cui all'art. 3 RD n°
1955 del 1923.
27) Secondo l'art.
3.2 RD n° 1955 del 1923 si considera «personale direttivo» quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e cioè: gli institori, i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale, esclusi i commessi di negozio e gli altri impiegati di grado comune di cui al n. 3 dell'art. 3 del decreto-legge
9 febbraio 1919, n. 112, e coloro che, pur essendo adibiti alla direzione tecnica di una lavorazione, concorrono, con prestazione d'opera manuale, alla esecuzione di essa.
28) Ciò detto, essendo pacifico tra le parti che dal febbraio 2019 il ricorrente non ha più svolto le funzioni di responsabile di produzione, ma quelle di staff e di assistente tecnico, deve ritenersi condivisibile quanto affermato dall'azienda e confermato dal tribunale, secondo cui i succitati benefits aziendali competevano solo al responsabile di produzione e ciò a prescindere dal fatto che tale ruolo nel 2006 il ricorrente non ricopriva.
29) Ad integrazione di quanto statuito in sentenza, deve rilevarsi che in effetti solo la figura del responsabile di produzione, secondo la descrizione contenuta nella job description aziendale (nella ribadita mancanza di riferimenti nel CCNL a tale figura), si attaglia alla definizione del personale direttivo di cui all'art.
3.2 RD 1955/23 al quale, solo, le parti fecero riferimento per l'assegnazione dei benefits aziendali. 30) Solo il responsabile di produzione, infatti, assicura la realizzazione delle opere e dei lavori nel rispetto di quanto pattuito con il cliente ed è responsabile del risultato operativo delle attività di competenza, con descrizione che si attaglia a quella dell'art.
3.2 RD 1955/23 cui i benefits erano condizionati e in cui si prevede la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi. Tanto, al contrario, non può dirsi per l'assistente tecnico che non ha una responsabilità della realizzazione delle opere e dei lavori, ma più limitate funzioni di pianificazione e programmazione dei lavori.
31) In altre parole, se è vero che nel 2006, quando venne stipulato il contratto riferito ai benefits aziendali, il ricorrente non svolgeva funzioni di responsabile di produzione, è altrettanto vero che nel
2019, secondo quanto chiarito, egli non ha più svolto le funzioni direttive ex art.
3.2. RD 1955/23 e poiché i benefits aziendali erano strettamente collegati alla definizione di funzioni direttive contenuta in tale ultima norma, si rivela corretta la revoca dei benefits di cui si discute.
32) A ciò deve aggiungersi: a) che i testi e hanno confermato che i benefits erano Per_1 Tes_1 previsti solo per il responsabile di produzione, che comunque il ricorrente aveva fatto uso dell'autovettura aziendale anche dopo il febbraio 2019 e che anche altri dipendenti , che CP_1 avevano perso il posto di responsabile di produzione, avevano dovuto restituire l'autovettura aziendale;
b) che il persistente utilizzo dell'autovettura aziendale anche dopo il febbraio 2019 è stato confermato dallo stesso ricorrente nel corso del suo interrogatorio del 28.10.21.
33) Per mera completezza di motivazione, inoltre, si rileva che nemmeno il ricorrente deduce che tali benefits costituivano parte della retribuzione, per cui deve ritenersi che essi fossero stati stabiliti nell'esclusivo interesse dell'azienda. Tale ultima conclusione è confermata dal fatto che nel contratto individuale del 19.9.06 si conveniva che il canone di locazione standard dell'autovettura aziendale fosse a carico dell'azienda e dalla circostanza che il trattamento retributivo complessivo del ricorrente, risultante dai passaggi nella 6^ e 7^ categoria del ricorrente, avvenuti nel 2014 e nel 2016, non conteneva alcun riferimento a tali benefits. Conseguenza di ciò è la libera recedibilità del datore di lavoro dall'assegnazione dei benefits in precedenza accordati (Cass. 11538/19).
34) Quanto, infine, alla statuizione di condanna alle spese di lite, essa deve essere senz'altro confermata. In primo luogo, non costituisce valida censura della stessa il fatto che, nella prospettiva del ricorrente, le sue domande dovevano essere accolte nei termini di cui all'atto di appello. Per il resto il tribunale si è limitato a fare uso dell'ordinario principio della soccombenza senza in alcun modo accennare ad una condotta temeraria del ricorrente. Infine, premesso che nemmeno l'appellante denuncia un erroneo importo nella liquidazione delle spese, si rivela che l'importo determinato in sentenza si pone certamente all'interno dei limiti previsti dal DM 55/14 per le cause di valore fino ad euro 26.000 indicato dallo stesso ricorrente.
35) Anche le spese di questo grado di giudizio devono seguire la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia fino a 26.000 euro, come dichiarato dall'appellante, e della complessità delle questioni trattate.
36) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n° 431/22, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 10.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale