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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12627 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 12627 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. ANDREA PORRETTA
da C.F. CP_1 C.F._2
avv. ANDREA PORRETTA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25, depositate in data 04.09.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) L'affidamento della figlia sarà condiviso tra Persona_1 la IG.ra ed il IG. conformemente all'allegato piano genitoriale (doc. Parte_1 CP_1
43), con paritario collocamento della medesima presso la dimora di entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior rilievo e interesse, attinenti la sua cura, educazione, istruzione e assistenza morale, assecondando prioritariamente le sue capacità, le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni, con impegno a coltivare e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata anche separatamente tra i coniugi. 3) La figlia continuerà ad abitare paritariamente presso le dimore di entrambi i genitori, quella materna attualmente sita in Roma, Via Filippo Tolli n. 2, quella paterna attualmente sita in
Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 119, compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e sociali, nonché con le esigenze di vita personale e professionale dei coniugi, trascorrendo inparticolare: a. i giorni di lunedì e giovedì con il padre, i giorni di martedì e mercoledì con la madre, alternando settimanalmente la permanenza presso i due genitori nei giorni consecutivi di venerdì, sabato e domenica, b. una settimana consecutiva con ciascun genitore durante le festività Natalizie, che ad anni alterni decorrerà dal 24 dicembre al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
con riguardo alle prossime festività natalizie del 2024 e di inizio anno del 2025, rimarrà con Per_1 il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre, e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio, invertendo tali turni a decorrere dall'anno successivo, c. un giorno di festività Pasquali con ciascun genitore, alternando i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
con riguardo all'anno 2025, rimarrà con il Per_1 padre durante il giorno di Pasqua e con la madre durante il giorno di Pasquetta, invertendo tali turni a decorrere dall'anno successivo, d. due settimane consecutive con ciascun genitore in occasione delle vacanze estive, da programmare entro la fine del mese di aprile di ogni anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali della figlia, e con le esigenze personali e professionali di entrambi i coniugi, e. tutte le rimanenti festività nazionali, locali, familiari od occasionali a giorni alterni tra i due genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi. Ferme restando le previsioni programmatiche di cui sopra, nell'intento di favorire al massimo i rapporti personali e familiari tra la figlia ed entrambi i genitori, i coniugi IG.ri e potranno vedere e Parte_1 CP_1 tenere con sé in ogni momento, sia unitamente, sia separatamente tra loro, compatibilmente Per_1 con le esigenze scolastiche e sociali della figlia, e con gli impegni personali e professionali dell'altro coniuge, fornendo a quest'ultimo un preavviso minimo, benché informale, di almeno 24 ore. Previo accordo tra i coniugi, tutti i giorni di turno di coabitazione che non saranno fruiti a causa di sopravvenute esigenze di qualsiasi natura, potranno essere sempre recuperati nel corso della prima occasione utile. 4) Al fine di realizzare il principio di proporzionalità nel mantenimento dei figli, di cui all'art. 337-ter comma 4 c.c., i coniugi concorreranno in maniera diretta e paritaria tra loro al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della minore , facendo fronte a tutte Per_1 le sue esigenze di vita ordinarie e straordinarie, nessuna esclusa, senza corrispondersi a vicenda alcun assegno in tal senso, salva la periodica effettuazione di conguagli, ove occorrenti per il bilanciamento di eventuali disequilibri. A tal fine, ciascun genitore, durante la permanenza della figlia con sé, sopporterà direttamente ed in via esclusiva ogni esborso economico che si renderà necessario per soddisfare le sue ordinarie esigenze di vita, garantendo all'altro coniuge la propria compartecipazione paritaria ad ogni esigenza o necessità o spesa di natura straordinaria che dovesse eventualmente insorgere. In particolare, pur in assenza di corresponsione all'altro coniuge di assegni di mantenimento della propria prole, richiamando le indicazioni fornite dal Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014, i ricorrenti considereranno ordinarie – e se ne faranno quindi direttamente carico in via esclusiva in occasione della permanenza della figlia con sé – tutte le prevedibili spese correnti della famiglia, quali vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista). I coniugi condivideranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie relative alla figlia, siano esse subordinate al consenso di entrambi i coniugi o non subordinate ad alcuna concertazione tra gli stessi, nonché ogni ulteriore esborso occorrente ed attualmente non previsto, relativo a finalità istruttive, sportive, mediche, o comunque eccedente le ordinarie necessità di vita, con esplicito richiamo, anche in tal caso, del contenuto del citato Protocollo di intesa del 17.12.2014.
Saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori le spese straordinarie appartenenti alle seguenti categorie: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter, se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Non saranno subordinate ad alcuna previa concertazione tra i coniugi, e si intenderanno dunque obbligatorie, le spese straordinarie appartenenti alle seguenti categorie: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche, sia private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, entro il termine massimo di 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato. In difetto, il silenzio sarà inteso come tacito consenso alla richiesta. La cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia non avverrà con il raggiungimento della sua maggiore età, ma solo con la sua sopraggiunta indipendenza economica ex art. 337-septies c.c., purché la stessa non si sottragga volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa, compatibile con le competenze conoscitive e le professionalità acquisite. 5) I coniugi, mantenendo gli accordi già in essere, continueranno a percepire nella misura del 50% ciascuno l'assegno unico e universale erogato dall' in favore CP_2 delle famiglie con figli a carico, ed ogni altro eventuale sussidio di natura affine. 6) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, in ragione della quale ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza l'obbligo di corrispondere all'altro alcun assegno neppure in tal senso. Quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolari Agenzia delle Entrate 27/E del 21.06.2012 e n. 2/E del 21.02.2014), e in virtù ed esecuzione di quanto concordato in sede di separazione consensuale, in data 09.05.2024 i coniugi hanno già stipulato presso il Notaio in Roma, con atto Rep. 21668, registrato in Persona_2 data 17.05.2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n. 13353 Serie 1T, trascritto in data
17.05.2024 presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 con Reg. Gen. 59584, Reg. Part. 45364, un atto di compravendita a mezzo del quale il marito, IG. , ha ceduto a titolo oneroso alla CP_1 moglie IG.ra la propria quota di 1/2 di proprietà vantata sulle predette porzioni Parte_1 immobiliari site in Roma, Via Filippo Tolli n. 2, distinte al N.C.E.U. al foglio 842, particella 36, sub
549 (l'appartamento) e sub 550 (la cantina), al prezzo complessivo di € 37.500,00 (doc. 42). Per
l'effetto di quanto sopra, pertanto, la moglie, IG.ra pur in assenza di liberatoria Parte_1 del mutuatario IG. da parte della mutuante Banca Popolare Etica S.c.p.a., si impegna CP_1
a saldare tutto il residuo debito e tutti i residui interessi, spese ed oneri di ogni sosta e natura derivanti dal mutuo ipotecario n. 10008224 contratto con Banca Popolare Etica S.c.p.a., che la
Banca erogatrice in data 01.10.2024 ha attestatoammontare ad € 67.530,68 per sorte capitale, oltre interessi e spese di gestione del finanziamento (doc. 08), con ciò garantendo e manlevando il IG.
in ogni sede, sia stragiudiziale, sia giudiziale, da ogni responsabilità in tal senso, così CP_1 obbligandosi a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa patrimoniale dovesse essere avanzata da qualsiasi soggetto nei suoi confronti. 7) Il marito, essendosi già allontanato dalla casa coniugale per accordo con la moglie, ed avendo già asportato tutti i propri beni, valori ed effetti personali, ha stabilito altrove la propria residenza anagrafica e l'ha comunicata tempestivamente alla moglie, che l'ha recepita e ne ha preso atto. Ciascuno dei coniugi sarà obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di giorni 30, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, a pena degli obblighi risarcitori di cui all'art. 337-sexies c.c., causati dalla difficoltà di reperimento del soggetto trasferito. 8) I coniugi hanno già provveduto alla concorde ripartizione e suddivisione dei beni mobili e mobili registrati, fossero essi di proprietà esclusiva di taluno, o comune a qualsiasi titolo, dichiarando sin d'ora di non avere più nulla da regolare, né da ottenere in restituzione o in pagamento dall'altro, al netto di quanto decritto nel presente ricorso. 9) I coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti per l'espatrio della minore , Per_1 ed all'eventuale iscrizione della stessa sul proprio passaporto, ove in futuro si rendesse necessario.
10) Le spese e i compensi professionali del presente giudizio si intendono integralmente compensati fra le parti. 11) Con ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di curare ogni conseguente adempimento anagrafico ed amministrativo”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 01.10.2011 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00632, parte 2, serie A07, anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio, di cui il Tribunale prende atto;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge. Così deciso in Roma il 09/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 12627 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. ANDREA PORRETTA
da C.F. CP_1 C.F._2
avv. ANDREA PORRETTA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25, depositate in data 04.09.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) L'affidamento della figlia sarà condiviso tra Persona_1 la IG.ra ed il IG. conformemente all'allegato piano genitoriale (doc. Parte_1 CP_1
43), con paritario collocamento della medesima presso la dimora di entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior rilievo e interesse, attinenti la sua cura, educazione, istruzione e assistenza morale, assecondando prioritariamente le sue capacità, le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni, con impegno a coltivare e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata anche separatamente tra i coniugi. 3) La figlia continuerà ad abitare paritariamente presso le dimore di entrambi i genitori, quella materna attualmente sita in Roma, Via Filippo Tolli n. 2, quella paterna attualmente sita in
Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 119, compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e sociali, nonché con le esigenze di vita personale e professionale dei coniugi, trascorrendo inparticolare: a. i giorni di lunedì e giovedì con il padre, i giorni di martedì e mercoledì con la madre, alternando settimanalmente la permanenza presso i due genitori nei giorni consecutivi di venerdì, sabato e domenica, b. una settimana consecutiva con ciascun genitore durante le festività Natalizie, che ad anni alterni decorrerà dal 24 dicembre al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
con riguardo alle prossime festività natalizie del 2024 e di inizio anno del 2025, rimarrà con Per_1 il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre, e con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio, invertendo tali turni a decorrere dall'anno successivo, c. un giorno di festività Pasquali con ciascun genitore, alternando i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
con riguardo all'anno 2025, rimarrà con il Per_1 padre durante il giorno di Pasqua e con la madre durante il giorno di Pasquetta, invertendo tali turni a decorrere dall'anno successivo, d. due settimane consecutive con ciascun genitore in occasione delle vacanze estive, da programmare entro la fine del mese di aprile di ogni anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali della figlia, e con le esigenze personali e professionali di entrambi i coniugi, e. tutte le rimanenti festività nazionali, locali, familiari od occasionali a giorni alterni tra i due genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi. Ferme restando le previsioni programmatiche di cui sopra, nell'intento di favorire al massimo i rapporti personali e familiari tra la figlia ed entrambi i genitori, i coniugi IG.ri e potranno vedere e Parte_1 CP_1 tenere con sé in ogni momento, sia unitamente, sia separatamente tra loro, compatibilmente Per_1 con le esigenze scolastiche e sociali della figlia, e con gli impegni personali e professionali dell'altro coniuge, fornendo a quest'ultimo un preavviso minimo, benché informale, di almeno 24 ore. Previo accordo tra i coniugi, tutti i giorni di turno di coabitazione che non saranno fruiti a causa di sopravvenute esigenze di qualsiasi natura, potranno essere sempre recuperati nel corso della prima occasione utile. 4) Al fine di realizzare il principio di proporzionalità nel mantenimento dei figli, di cui all'art. 337-ter comma 4 c.c., i coniugi concorreranno in maniera diretta e paritaria tra loro al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della minore , facendo fronte a tutte Per_1 le sue esigenze di vita ordinarie e straordinarie, nessuna esclusa, senza corrispondersi a vicenda alcun assegno in tal senso, salva la periodica effettuazione di conguagli, ove occorrenti per il bilanciamento di eventuali disequilibri. A tal fine, ciascun genitore, durante la permanenza della figlia con sé, sopporterà direttamente ed in via esclusiva ogni esborso economico che si renderà necessario per soddisfare le sue ordinarie esigenze di vita, garantendo all'altro coniuge la propria compartecipazione paritaria ad ogni esigenza o necessità o spesa di natura straordinaria che dovesse eventualmente insorgere. In particolare, pur in assenza di corresponsione all'altro coniuge di assegni di mantenimento della propria prole, richiamando le indicazioni fornite dal Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014, i ricorrenti considereranno ordinarie – e se ne faranno quindi direttamente carico in via esclusiva in occasione della permanenza della figlia con sé – tutte le prevedibili spese correnti della famiglia, quali vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista). I coniugi condivideranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie relative alla figlia, siano esse subordinate al consenso di entrambi i coniugi o non subordinate ad alcuna concertazione tra gli stessi, nonché ogni ulteriore esborso occorrente ed attualmente non previsto, relativo a finalità istruttive, sportive, mediche, o comunque eccedente le ordinarie necessità di vita, con esplicito richiamo, anche in tal caso, del contenuto del citato Protocollo di intesa del 17.12.2014.
Saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori le spese straordinarie appartenenti alle seguenti categorie: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter, se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Non saranno subordinate ad alcuna previa concertazione tra i coniugi, e si intenderanno dunque obbligatorie, le spese straordinarie appartenenti alle seguenti categorie: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche, sia private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, entro il termine massimo di 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato. In difetto, il silenzio sarà inteso come tacito consenso alla richiesta. La cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia non avverrà con il raggiungimento della sua maggiore età, ma solo con la sua sopraggiunta indipendenza economica ex art. 337-septies c.c., purché la stessa non si sottragga volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa, compatibile con le competenze conoscitive e le professionalità acquisite. 5) I coniugi, mantenendo gli accordi già in essere, continueranno a percepire nella misura del 50% ciascuno l'assegno unico e universale erogato dall' in favore CP_2 delle famiglie con figli a carico, ed ogni altro eventuale sussidio di natura affine. 6) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, in ragione della quale ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza l'obbligo di corrispondere all'altro alcun assegno neppure in tal senso. Quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolari Agenzia delle Entrate 27/E del 21.06.2012 e n. 2/E del 21.02.2014), e in virtù ed esecuzione di quanto concordato in sede di separazione consensuale, in data 09.05.2024 i coniugi hanno già stipulato presso il Notaio in Roma, con atto Rep. 21668, registrato in Persona_2 data 17.05.2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n. 13353 Serie 1T, trascritto in data
17.05.2024 presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 con Reg. Gen. 59584, Reg. Part. 45364, un atto di compravendita a mezzo del quale il marito, IG. , ha ceduto a titolo oneroso alla CP_1 moglie IG.ra la propria quota di 1/2 di proprietà vantata sulle predette porzioni Parte_1 immobiliari site in Roma, Via Filippo Tolli n. 2, distinte al N.C.E.U. al foglio 842, particella 36, sub
549 (l'appartamento) e sub 550 (la cantina), al prezzo complessivo di € 37.500,00 (doc. 42). Per
l'effetto di quanto sopra, pertanto, la moglie, IG.ra pur in assenza di liberatoria Parte_1 del mutuatario IG. da parte della mutuante Banca Popolare Etica S.c.p.a., si impegna CP_1
a saldare tutto il residuo debito e tutti i residui interessi, spese ed oneri di ogni sosta e natura derivanti dal mutuo ipotecario n. 10008224 contratto con Banca Popolare Etica S.c.p.a., che la
Banca erogatrice in data 01.10.2024 ha attestatoammontare ad € 67.530,68 per sorte capitale, oltre interessi e spese di gestione del finanziamento (doc. 08), con ciò garantendo e manlevando il IG.
in ogni sede, sia stragiudiziale, sia giudiziale, da ogni responsabilità in tal senso, così CP_1 obbligandosi a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa patrimoniale dovesse essere avanzata da qualsiasi soggetto nei suoi confronti. 7) Il marito, essendosi già allontanato dalla casa coniugale per accordo con la moglie, ed avendo già asportato tutti i propri beni, valori ed effetti personali, ha stabilito altrove la propria residenza anagrafica e l'ha comunicata tempestivamente alla moglie, che l'ha recepita e ne ha preso atto. Ciascuno dei coniugi sarà obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di giorni 30, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, a pena degli obblighi risarcitori di cui all'art. 337-sexies c.c., causati dalla difficoltà di reperimento del soggetto trasferito. 8) I coniugi hanno già provveduto alla concorde ripartizione e suddivisione dei beni mobili e mobili registrati, fossero essi di proprietà esclusiva di taluno, o comune a qualsiasi titolo, dichiarando sin d'ora di non avere più nulla da regolare, né da ottenere in restituzione o in pagamento dall'altro, al netto di quanto decritto nel presente ricorso. 9) I coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti per l'espatrio della minore , Per_1 ed all'eventuale iscrizione della stessa sul proprio passaporto, ove in futuro si rendesse necessario.
10) Le spese e i compensi professionali del presente giudizio si intendono integralmente compensati fra le parti. 11) Con ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di curare ogni conseguente adempimento anagrafico ed amministrativo”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 01.10.2011 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00632, parte 2, serie A07, anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio, di cui il Tribunale prende atto;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge. Così deciso in Roma il 09/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi