TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/07/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 794/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 1 luglio 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 794/2022 R.G.
T R A elettivamente domiciliato in Enna via Donna Nuova n.11 presso lo studio Parte_1
dell'avv.to L. Di Salvo, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv.
I. Costa;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10.06.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo negli anni 2017 e 2018 (per i periodi che in ricorso specificava) per un totale di
120 gg lavorative per ciascun anno, alle dipendenze della ditta di titolarità di Lo IO EB
LA; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione. Lamentava che l' dapprima accoglieva la CP_1
domanda, di poi, in sede di riesame la rigettava.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola nonché delle indennità di malattia ed assegni per il nucleo familiare.
Vinte e distratte le spese di lite. L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Eccepiva la decadenza.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
Nel merito la domanda è fondata.
A fronte della prodotta documentazione (buste paga, Unilav, modelli DMAG e cud 2015 relativi all'anno in questione), e della prova orale esperita che ha confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per la ditta indicata (LO MAGLIO DEBORA LAURA)
secondo le modalità dettagliatamente indicate in ricorso e confermate dai testi, del rapporto di lavoro in oggetto risulta invero immotivato il comportamento dell' che ha in buona sostanza escluso la CP_1
fondatezza della pretesa della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Va infatti, ribadito che se in tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'onere della prova dei requisiti essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio incombe su colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione, è
pur vero che in mancanza di elementi dai quali desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro presupposto della richiesta iscrizione e delle conseguenti prestazioni, deve concludersi nel senso del positivo accertamento di quanto dalla parte istante prospettato.
Né a confutazione della prospettazione avversaria può ritenersi rilevante la generica contestazione dell' resistente, tenuto conto che l'unico documento prodotto è il verbale ispettivo. Si osserva CP_2
CP_ infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono
esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti,
dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
Ebbene nel caso in oggetto la tesi attorea dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa
CP_ alle dipendenze della in oggetto, nei periodi indicati in ricorso e secondo le modalità temporali ivi specificate, risulta comprovata sul piano documentale dalle buste paga versate in atti nonchè dagli
UNILAV, CUD ed estratti contributivi e confermato dai testi ( e ) escussi in Tes_1 Tes_2
giudizio della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, giacchè il primo non ha un legame di parentela (suscettibile di rilevare) con la titolare della ditta Lo IO ed il secondo non ha intentato un analoga causa contro l' . CP_1
Per contro l' si è limitato a produrre il verbale ispettivo, e le dichiarazioni acquisite dai CP_1
verbalizzanti e segnatamente le dichiarazioni “acquisite a campione” di coloro che vengono indicati dai verbalizzanti come “ alcuni soggetti denunciati quali braccianti agricoli dalla società in accertamento” le cui dichiarazioni sono state ritenute non attendibili e tra i quali non figura l'odierno ricorrente.
Tenuto conto dunque da un lato, del limitato valore probatorio del suddetto verbale ed in assenza di altri validi elementi a dimostrazione della asserita fittizietà dello specifico rapporto lavorativo in questione, e dall'altro degli elementi a supporto della tesi attorea che confermano univocamente le risultanze documentali, non può che ritenersi comprovata la prospettazione attorea circa lo svolgimento di attività di bracciante agricolo secondo le modalità temporali indicate nell'atto introduttivo del giudizio
(per gli anni 2017 e 2018 alle dipendenze della ditta Lo IO EB LA per 42 giornate di lavoro per ogni anno).
Ed invero il fatto che il volume d'affari dichiarato dalle aziende sia stato ritenuto incompatibile con la riscontrata situazione aziendale ed esorbitante rispetto alle reali strutture gestionali, amministrative ed economiche della stessa società, o che le modalità di gestione finanziaria (per la grave sproporzione tra i costi ed i ricavi a favore dei primi) siano risultate contrarie al principio di economicità, non esclude che la stessa ditta abbia comunque intrattenuto dei rapporti di lavoro (sia pure in misura notevolmente inferiore a quella denunciata) con alcuni soggetti, non potendo il solo verbale ispettivo,
per le ragioni anzidette assurgere a prova della inesistenza del rapporto lavorativo svolto dallo
. Parte_2
Al ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione.
Va disposto pertanto, l'annullamento degli avvisi di addebito opposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo per l'anno 2017 e
2018 per 42 gg per ciascun anno e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e gli eventuali diritti di maternità e/o malattia e assegno per il
CP_ nucleo familiare per gli anni in questione, condannando per l'effetto l' al pagamento in sua favore dell'indennità di disoccupazione agricola e degli eventuali diritti di maternità e/o malattia e assegno per il nucleo familiare per l'anno 201e 2018 o al mantenimento di tali diritti qualora le somme non
CP_ siano state recuperate dall' nonché, qualora sia stato cancellato, riscriverlo negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
annulla gli avvisi di addebito opposti.
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in € CP_1
1195,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. I. Costa
antistatario
Enna, 01.07.2025.
Il Giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 1 luglio 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 794/2022 R.G.
T R A elettivamente domiciliato in Enna via Donna Nuova n.11 presso lo studio Parte_1
dell'avv.to L. Di Salvo, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv.
I. Costa;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10.06.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo negli anni 2017 e 2018 (per i periodi che in ricorso specificava) per un totale di
120 gg lavorative per ciascun anno, alle dipendenze della ditta di titolarità di Lo IO EB
LA; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione. Lamentava che l' dapprima accoglieva la CP_1
domanda, di poi, in sede di riesame la rigettava.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola nonché delle indennità di malattia ed assegni per il nucleo familiare.
Vinte e distratte le spese di lite. L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Eccepiva la decadenza.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
Nel merito la domanda è fondata.
A fronte della prodotta documentazione (buste paga, Unilav, modelli DMAG e cud 2015 relativi all'anno in questione), e della prova orale esperita che ha confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per la ditta indicata (LO MAGLIO DEBORA LAURA)
secondo le modalità dettagliatamente indicate in ricorso e confermate dai testi, del rapporto di lavoro in oggetto risulta invero immotivato il comportamento dell' che ha in buona sostanza escluso la CP_1
fondatezza della pretesa della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Va infatti, ribadito che se in tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'onere della prova dei requisiti essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio incombe su colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione, è
pur vero che in mancanza di elementi dai quali desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro presupposto della richiesta iscrizione e delle conseguenti prestazioni, deve concludersi nel senso del positivo accertamento di quanto dalla parte istante prospettato.
Né a confutazione della prospettazione avversaria può ritenersi rilevante la generica contestazione dell' resistente, tenuto conto che l'unico documento prodotto è il verbale ispettivo. Si osserva CP_2
CP_ infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono
esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti,
dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
Ebbene nel caso in oggetto la tesi attorea dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa
CP_ alle dipendenze della in oggetto, nei periodi indicati in ricorso e secondo le modalità temporali ivi specificate, risulta comprovata sul piano documentale dalle buste paga versate in atti nonchè dagli
UNILAV, CUD ed estratti contributivi e confermato dai testi ( e ) escussi in Tes_1 Tes_2
giudizio della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, giacchè il primo non ha un legame di parentela (suscettibile di rilevare) con la titolare della ditta Lo IO ed il secondo non ha intentato un analoga causa contro l' . CP_1
Per contro l' si è limitato a produrre il verbale ispettivo, e le dichiarazioni acquisite dai CP_1
verbalizzanti e segnatamente le dichiarazioni “acquisite a campione” di coloro che vengono indicati dai verbalizzanti come “ alcuni soggetti denunciati quali braccianti agricoli dalla società in accertamento” le cui dichiarazioni sono state ritenute non attendibili e tra i quali non figura l'odierno ricorrente.
Tenuto conto dunque da un lato, del limitato valore probatorio del suddetto verbale ed in assenza di altri validi elementi a dimostrazione della asserita fittizietà dello specifico rapporto lavorativo in questione, e dall'altro degli elementi a supporto della tesi attorea che confermano univocamente le risultanze documentali, non può che ritenersi comprovata la prospettazione attorea circa lo svolgimento di attività di bracciante agricolo secondo le modalità temporali indicate nell'atto introduttivo del giudizio
(per gli anni 2017 e 2018 alle dipendenze della ditta Lo IO EB LA per 42 giornate di lavoro per ogni anno).
Ed invero il fatto che il volume d'affari dichiarato dalle aziende sia stato ritenuto incompatibile con la riscontrata situazione aziendale ed esorbitante rispetto alle reali strutture gestionali, amministrative ed economiche della stessa società, o che le modalità di gestione finanziaria (per la grave sproporzione tra i costi ed i ricavi a favore dei primi) siano risultate contrarie al principio di economicità, non esclude che la stessa ditta abbia comunque intrattenuto dei rapporti di lavoro (sia pure in misura notevolmente inferiore a quella denunciata) con alcuni soggetti, non potendo il solo verbale ispettivo,
per le ragioni anzidette assurgere a prova della inesistenza del rapporto lavorativo svolto dallo
. Parte_2
Al ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione.
Va disposto pertanto, l'annullamento degli avvisi di addebito opposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo per l'anno 2017 e
2018 per 42 gg per ciascun anno e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e gli eventuali diritti di maternità e/o malattia e assegno per il
CP_ nucleo familiare per gli anni in questione, condannando per l'effetto l' al pagamento in sua favore dell'indennità di disoccupazione agricola e degli eventuali diritti di maternità e/o malattia e assegno per il nucleo familiare per l'anno 201e 2018 o al mantenimento di tali diritti qualora le somme non
CP_ siano state recuperate dall' nonché, qualora sia stato cancellato, riscriverlo negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
annulla gli avvisi di addebito opposti.
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in € CP_1
1195,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. I. Costa
antistatario
Enna, 01.07.2025.
Il Giudice del lavoro