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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00941/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2025, proposto da
NI OB, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Brindisi, Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 772/2024, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fasano (Br) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Brindisi, Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Lofoco, Gianfranco Torino per delega dell'avv. Ottavio Carparelli e l'avvocato dello Stato Monica De Vergori;
L’ordinanza appellata ha correttamente premesso che l’ambito di trattazione del ricorso è costituito unicamente dall’impugnazione della diffida al rilascio dell’immobile demaniale entro il termine di giorni trenta, con espressa riserva di delibazione di ogni altra domanda in sede di decisione nel merito.
Infatti la questione relativa alla debenza delle somme dovute in relazione ai canoni non corrisposti appare devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi della lettera b del primo comma dell’art. 133 del cod. del proc. amm. (concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi).
D’altro canto trattasi, con riferimento a tale seconda questione, di pregiudizio meramente patrimoniale e dunque ristorabile, in astratta ipotesi, nella trattazione del merito in primo grado.
Per il resto parte appellante non sembra avere smentito che la concessione sia scaduta alla data del 31 dicembre 2020 e non sia stata prorogata.
Restano salvi i necessari approfondimenti nel merito in primo grado.
L’appello cautelare deve pertanto essere respinto.
Le spese dell’appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello (Ricorso numero: 1006/2025).
Spese dell’appello compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO