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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. IC ET Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. NU LL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2586/2023, promossa in grado di appello
DA
quale mandataria di (C.F. ), elettivamente Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 domiciliata in Milano, via San Maurilio n. 3, presso lo studio dell'avv. Riccardo Rusconi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Sirtori n. Controparte_1 P.IVA_2
5, presso lo studio dell'avv. IC Antonio Morano, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari pagina 1 di 27 Sulle seguenti conclusioni
PER Parte_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta e previe le declaratorie del caso, in riforma della sentenza n. 5167/2023 emessa dal Tribunale di
Milano, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., in data 22.06.2023 nel giudizio R.G.
n. 10942/2023 e notificata a mezzo pec all'esponente difesa in data 31.08.2023:
A) ACCOGLIERE il presente appello e così:
1) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1292/2023 (Ruolo n. 45465/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 13-16.01.2023 e notificato in data 16-20.02.2023 munito di formula esecutiva apposta in data 07.02.2023, è stato validamente ed efficacemente pronunciato;
2) accertare e dichiarare che non sussiste continenza fra la presente causa, già iscritta al n. R.G.
n. 10942/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Milano, e la causa
olim iscritta al n. 1681/2019 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di
SO; causa nel frattempo definita con sentenza n. 286/2023 del medesimo Tribunale di SO
(prodotta dall'esponente difesa in data 18.01.2024 sub doc. 7); successivamente proseguita con l'impugnazione d'appello di tale sentenza da parte di iscritta al n. 3247/2023 R.G. CP_1
di questa ecc.ma Corte di Appello di Milano;
definita poi con sentenza d'appello n. 2171/2024 di questa medesima ecc.ma Corte, qui prodotta, ed attualmente di sorte e sede ignote;
B) conseguentemente, RIGETTARE l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto:
1) confermare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 1292/2023 (Ruolo n. 45465/2022)
emesso dal Tribunale di Milano in data 13-16.01.2023 e notificato in data 16-20.02.2023 munito di formula esecutiva apposta in data 07.02.2023;
2) e/o comunque, in ogni caso, nel merito condannare l'attore opponente a pagare a
[...]
e per essa a la somma di € 7.415.976,34, oltre agli ulteriori interessi di Parte_2 Parte_1 mora al tasso contrattualmente previsto dall'08.04.2017 al saldo, ovvero, in subordine ed in ogni caso, le diverse somme, per capitale e interessi, di cui l'attore opponente dovesse risultare debitore nei confronti della nel corso del presente giudizio per i titoli e le causali Parte_2 dedotte, anche a titolo di ripetizione dell'indebito o illecito arricchimento.
pagina 2 di 27 IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
a) “Vero che in data 10.01.2023, ore 9,30, l'avv. Riccardo Rusconi ha conferito con il Giudice del Tribunale di Milano dr.ssa Maria Laura Amato in punto rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo depositato da contro ”; Pt_1 CP_1
b) “Vero che, in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente, il Magistrato dr.ssa Amato ha affermato che l'esame della busta telematica relativa al ricorso per ingiunzione di
contro
Pt_1
la era stato delegato ad una sua collaboratrice pro tempore applicata in CP_1
Tribunale”;
c) “Vero che, in occasione dell'incontro di cui ai capitoli precedenti, il Magistrato dr.ssa Amato ha affermato che il provvedimento di rigetto è stato assunto erroneamente e che l'intenzione del
Magistrato era quella di sospendere il ricorso ex art. 640 1 c. c.p.c. e di chiedere integrazione documentale”;d) “Vero che, in occasione dell'incontro di cui ai capitoli precedenti, il Magistrato dr.ssa Amato ha invitato l'avv. Rusconi a formulare istanza di revoca del provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo a valere come “nota a integrazione del ricorso a seguito sospensione”.
Si indica come teste l'avv. iscritta all'Ordine Avvocati di Milano. Testimone_1
NELLE SPESE
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge per entrambi i gradi di giudizio e per l'anteriore fase monitoria, oltre I.V.A. e C.P.A. 4%.”.
PER Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma ogni contraria o diversa istanza ed eccezione, essere disattesa e respinta, premesse le declaratorie del caso
- rigettare con ogni miglior formula l'appello proposto da quale mandataria di Parte_1
(cessionaria del ) avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_2
5167/2023 del Tribunale di Milano, per i motivi tutti di cui in narrativa e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza;
pagina 3 di 27 - riproposizione delle domande/eccezioni/contestazioni ex art. 346 cpc valevoli ove occorrenti anche come appello incidentale condizionato:
(a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o della situazione giuridica soggettiva attiva della quale mandataria di (cessionaria del Parte_1 Parte_2
), per le ragioni tutte di cui in narrativa;
conseguentemente Controparte_2
revocare il decreto ingiuntivo n. 1292/2023 e dichiarare che nulla deve la Controparte_1
alla quale mandataria di (cessionaria del
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
); Controparte_2
nel merito: con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto in data 30/10/2006 –
n. conto corrente 1569
(b) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contrattuali che hanno regolamentato l'applicazione degli interessi corrispettivi e moratori, per l'indeterminatezza delle stesse, per la violazione delle norme antitrust e per i motivi tutti di cui in narrativa;
conseguentemente, accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi dalla Controparte_1
in favore del quale mandataria di (cessionaria del
[...] Parte_1 Parte_2
); conseguentemente, previa ricostruzione del rapporto Controparte_2 dare/avere tra le parti determini l'effettivo eventuale credito dovuto in favore di controparte;
(c) accertare e dichiarare che quale mandataria di (cessionaria Parte_1 Parte_2
del ), ha applicato in esecuzione del contratto in oggetto Controparte_2
interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, per i motivi tutti di cui in narrativa;
(d) accertare e dichiarare che quale mandataria di (cessionaria Parte_1 Parte_2
del ), ha applicato una Commissione di Fido accordato non Controparte_2
concordata con la , per i motivi tutti di cui in narrativa;
Controparte_1
(e) conseguentemente, accertare e dichiarare che quale mandataria di Parte_1 Parte_2
(cessionaria del ), ha addebitato, in costanza del rapporto
[...] Controparte_2 contrattuale in oggetto, illegittimamente l'importo di € 1.361.073,21 o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa o comunque ritenuto equo anche ai sensi dell'art. 1226 cc;
conseguentemente previa ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti determini l'effettivo eventuale credito dovuto in favore di controparte;
pagina 4 di 27 (f) in ogni caso, disporre la compensazione tra le parti in ragione delle reciproche spettanze dare/avere accertate in causa;
con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto in data 30/07/2009 –
n. conto corrente 2004;
(g) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contrattuali che hanno regolamentato l'applicazione degli interessi corrispettivi e moratori, per l'indeterminatezza delle stesse, per la violazione delle norme antitrust e per i motivi tutti di cui in narrativa;
conseguentemente, accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi dalla Controparte_1
in favore di quale mandataria di (cessionaria del
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
); conseguentemente, previa ricostruzione del rapporto dare/avere tra le Controparte_2 parti determini l'effettivo eventuale credito dovuto in favore di controparte;
(h) accertare e dichiarare che quale mandataria di (cessionaria Parte_1 Parte_2
del ), ha applicato in esecuzione del contratto in oggetto Controparte_2
interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, per i motivi tutti di cui in narrativa;
(i) accertare e dichiarare che quale mandataria di (cessionaria Parte_1 Parte_2
del ), ha applicato una Commissione di MO RT e/o Controparte_2
una Commissione di Fido accordato non concordata con la e/o Controparte_1
comunque non dovuta, per i motivi tutti di cui in narrativa;
(j) conseguentemente, accertare e dichiarare che quale mandataria di Parte_1 Parte_2
(cessionaria del ) ha addebitato, in costanza del rapporto
[...] Controparte_2
contrattuale in oggetto, illegittimamente l'importo di € 136.598,95 o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa o comunque ritenuto equo anche ai sensi dell'art. 1226 cc;
conseguentemente previa ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti determini l'effettivo eventuale credito dovuto in favore di controparte;
(k) in ogni caso, disporre la compensazione tra le parti in ragione delle reciproche spettanze dare/avere accertate in causa;
conseguentemente condannare quale mandataria di Parte_1
(cessionaria del ), al pagamento in favore Parte_2 Controparte_2 della della differenza risultante all'esito della compensazione, oltre Controparte_1
interessi dal dovuto al saldo e oltre la rivalutazione monetaria.
pagina 5 di 27 Con il favore delle spese e competenze del giudizio da liquidare in favore dell'avv. IC
Morano procuratore antistatario.
ISTANZE ISTRUTTORIE. Si chiede che venga ammessa CTU volta a
• accertare il tasso di interessi effettivamente applicato da controparte in relazione a tutti i contratti per cui è causa;
• accertare le spese, gli oneri e le commissioni tutte applicate da controparte in relazione a tutti i contratti per cui è causa;
• ricostruire gli addebiti eseguiti da controparte e la loro corrispondenza rispetto alle pattuizioni contrattuali;
• ricostruire il rapporto dare/avere tra le parti in relazione a tutti i contratti per cui è causa.
Si chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per l'interrogatorio formale di controparte e per testi:
Sul contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569)
1. Vero che in data 14/09/2006 MM CZ e il sottoscrivevano le condizioni Controparte_2 contrattuali per il contratto di conto corrente di corrispondenza con garanzia ipotecaria e servizi connessi e si procedeva così all'apertura del conto corrente n. 1569 (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
2. Vero che le condizioni contrattuali di cui al capitolo che precede venivano poi integralmente trasfuse all'interno del contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente, sottoscritto tra le parti il successivo 30/10/2016 (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
3. Vero che per il contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) il tasso di interesse cd. corrispettivo riconosciuto in favore dell'istituto di credito era determinato, come da art. 5 del richiamato contratto, nella misura del 4,471% su base annua e che le parti altresì specificavano che detto tasso sarebbe stato oggetto di revisione il 31/12 – 31/03 – 30/06 e 30/09 di ogni anno e a partire dal 31/12/2006 (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
4. Vero che sempre in detto contratto altresì previsto che per ciascun trimestre successivo al primo, il tasso sarebbe stato determinato nella misura del 1,15% EU a tre mesi, pubblicato sul Il Sole 24 e relativo alla media del mese precedente ogni trimestre (dicembre per il primo trimestre, marzo per il secondo trimestre, giugno per il terzo trimestre e settembre per il quarto trimestre) (doc. 03 e doc. 05 che si ramomstrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
5. Vero che nel contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente o nel documento di sintesi rubricato
“Allegato A” è specificato se il tasso di riferimento sia l'EU 3 mesi 360, oppure il tasso EU 3 mesi 365 (doc.
03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta pagina 6 di 27 6. Vero che dalla lettura delle condizioni contrattuali riportate e nel contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente e nel documento di sintesi rubricato “Allegato A” è possibile conoscere il tasso di interesse corrispettivo previsto dallo stesso contratto (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
7. Vero che l'art. 6 del contratto di apertura di credito, poi, prevede l'applicazione di un tasso di mora pari alla maggiorazione di 2 punti percentuali, rispetto al tasso di interessi corrispettivi di cui al precedente articolo 5 (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
8. Vero che dalla lettura delle condizioni contrattuali riportate e nel contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente e nel documento di sintesi rubricato “Allegato A” è possibile conoscere il tasso di interesse di mora previsto dallo stesso contratto (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
9. Vero che per il contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569), è comunque esclusa la capitalizzazione periodica (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
10. Vero che tra i documenti contrattuali relativi al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) è previsto che, per le somme addebitate in contro oltre il fido concesso (sconfino), il tasso applicato al finanziamento debba essere aumentato di n. 2 punti percentuali (doc. 03, doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
11. Vero che nel corso del rapporto contrattuale anche il tasso oltre il fido è stato oggetto di capitalizzazione trimestrale, dovendosi quindi escludere che per tali importi sia stato applicato il tasso di mora (doc. 03, doc. 04 e doc.
05 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
12. Vero che in costanza del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) il ha inviato alla Controparte_2
le comunicazioni di modifica unilaterale del contratto e che comprendesse il giustificato motivo CP_1 per l'esercizio di tale diritto;
13. Vero che negli ultimi anni di vigenza del rapporto in questione (chiusosi nell'aprile 2017), pur in presenza sul mercato dei capitali di tassi di interesse calanti, il ha applicato alla Controparte_2 CP_1 tassi debitori crescenti e, quindi, condizioni sempre più sfavorevoli per la (doc. 04 e doc. 05 che CP_1 si rammostrano al teste); Per
14. Vero che a partire dal terzo trimestre 2009, il rapporto è stato gravato dalla Commissione di Accordato
(CFA), ammontante nel terzo trimestre 2009 a Euro 5.545,21 (doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
pagina 7 di 27 Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
15. Vero che la Commissione di Fido Accordato (CFA) è prevista nel contratto di apertura di credito in conto corrente
– redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) (doc. 03, doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
16. Vero che nel rendiconto trimestrale fornito dal – e relativo al terzo trimestre 2009 – Controparte_2 risultano i seguenti dati:
IMPORTO ADEBITATO SUL CONTO CORRENTE 5.545,21
(doc. 04 pag. 61 che si rammostra al teste)
17. Vero che con riferimento al terzo trimestre 2009 il ha applicato una Commissione Controparte_2 sul Fido Accordato nella misura dello 0,40% (doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
18. Vero che in costanza del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) – il ha applicato la Controparte_2
Commissione sul Fido Accordato sino al primo trimestre del 2016 (doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
19. Vero che il contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) – prevede al suo interno l'applicazione della Commissione sul (doc. 03 che si Persona_2 rammostra al teste);
20. Vero che per tutta la durata del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) – il ha addebitato, e la Controparte_2
ha corrisposto, l'importo di Euro 201.382,89 per Commissione per il fido accordato (CFA) (doc. CP_1
04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
21. Vero che, come da analisi giurimetrica che si rammostra, il , con riferimento al Controparte_2 contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n.
1569) –, ha applicato tassi di interesse superiori rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti, con picco massimo riscontratosi nel quarto trimestre 2013 ove è stato applicato un tasso di interesse di 4,850% superiore rispetto al pattuito (doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
22. Vero che alla conclusione del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) –, come da analisi giurimetrica che si rammostra, il ha percepito dalla l'importo di Euro 1.361.073,21, derivante Controparte_2 CP_1 dall'applicazione di un tasso di interessi superiore rispetto al dovuto e della Commissione di Fido Accordato non prevista dal contratto (doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
23. Vero che il parametro EU utilizzato dal per la determinazione del tasso di Controparte_2 interessi corrispettivo – e di riflesso del tasso di mora – si pone in contrasto con la normativa Antitrust così come pagina 8 di 27 accertato dalla Commissione Antitrust Europa nella decisione C(2013) 8512/1 del 04/12/2013 (doc. 05 che si rammostra al teste);
Sul contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004)
24. Vero che in data 30/07/2009 l'allora Credito Artigiano (oggi ) e la Controparte_2 CP_1
[... hanno sottoscritto un ulteriore contratto di apertura di credito in conto corrente, per il quale è stata pattuita un'apertura di credito di Euro 900.000,00 (doc. 07 che si rammostra al teste);
25. Vero che come da contratto che si rammostra, con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – il tasso degli interessi corrispettivi è stato previsto nella misura del 3,243% utilizzando quale parametro di riferimento l'EU 3 mesi 360 – estratto da “Il Sole
24 Ore” – aumentato di n. 2 punti perentuali (doc. 07 e doc. 09 che si rammostrano al teste);
26. Vero che nel mese di giugno 2009, come da estratto de “Il Sole 24 Ore” che si rammostra, il tasso EU 3 mesi
360 era pari al 1,2279 % (doc. 09 e vedi pag. 35 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che si rammostrano al teste);
27. Vero che incrementando di n. 2 punti percentuali il tasso estratto da “Il Sole 24 Ore” – e relativo all'EU 3 mesi 360 (pari al 1,2279 %) si ottiene un tasso pari al 3,2279 % (doc. 09 che si rammostra al teste);
28. Vero che nel contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – il tasso di interessi di mora è determinato incrementando di ulteriori n. 2 punti percentuali il tasso degli interessi corrispettivi (doc. 07 e doc. 09 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
29. Vero che in costanza di vigenza del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – la ha ricevuto comunicazioni CP_1 di modifica unilaterale del contratto da parte del;
Controparte_2
30. Vero che nel terzo trimestre 2009, con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – il ha applicato una Controparte_2
Commissione di MO RT (CMS) di Euro 2.250,00 nonché una Commissione sul Fido accordato (CFA) per
Euro 604,64 (doc. 09 che si rammostra la teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
31. Vero che il contratto di di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – prevede al suo interno l'applicazione della Commissione di MO RT (CMS) (doc.
07 che si rammostra al teste);
32. Vero che la Commissione sul Fido Accordato è stata applicata dal alla Controparte_2
– e con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data CP_1
30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – anche successivamente al biennio iniziale di durata del pagina 9 di 27 richiamato contratto, ossia quando il contratto si è convertito a tempo indeterminato (doc. 07, doc. 08 e doc. 09 che si rammostrano al teste);
33. Vero che nel terzo trimestre 2012, con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – il ha applicato alla Controparte_2
una Commissione sul Fido Accordato pari allo 0,62% dell'importo affidato (doc. 09 che si CP_1 rammostra al teste);
34. Vero che in costanza del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – il ha percepito dalla Controparte_2 Per
un importo pari ad Euro 30.075,24 a titolo di Commissioni per il accordato, superiore CP_1 rispetto a quanto spettante (doc. 07, doc. 08 e doc. 09 che si rammostra al teste);
35. Vero che, come da analisi giurimetrica che si rammostra, il , con riferimento al Controparte_2 contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n.
2004) –, ha applicato tassi di interesse superiori rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti, con picco massimo riscontratosi nel quarto trimestre 2012 ove è stato applicato un tasso di interessi del 279,9 % maggiore rispetto a quello pattuito(doc. 07, doc. 08 e doc. 09 che si rammostrano al teste);
36. Vero che alla chiusura del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) –, il ha percepito dalla Controparte_2
un importo pari ad Euro 163.598,95 per interessi superiori rispetto al pattuito e per commissioni CP_1 non dovute (doc. 07, doc. 08 edoc. 09 che si rammostrano al teste);
37. Vero che il parametro EU utilizzato dal per la determinazione del tasso di Controparte_2 interessi corrispettivo – e di riflesso del tasso di mora – si pone in contrasto con la normativa Antitrust così come accertato dalla Commissione Antitrust Europa nella decisione C(2013) 8512/1 del 04/12/2013 (doc. 09 che si rammostra al teste).
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
1 dott. , Via Vittorio Emanuele II, 115 – Como, Testimone_2
2 sig.ra , presso in Via Zambeletti, 4 – 20021 - Baranzate -Mi”. Testimone_3 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1292/2023 emesso Controparte_1
provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Milano in data 13-16.01.2023 su richiesta di con il quale veniva ingiunta al pagamento di complessivi euro 7.415.976,34, oltre Parte_1
interessi convenzionali di mora e spese di procedura:
a) quanto ad euro 6.669.530,29, in relazione al contratto di apertura di credito ipotecaria sottoscritto il 30.10.2006 e regolato in c/c n. 1569; pagina 10 di 27 b) quanto ad euro 774.446,05, in relazione ad altro contratto di apertura di credito ipotecaria sottoscritto il 30.07.2009 e regolato in c/c n. 2004.
2. articolava le seguenti principali difese: Controparte_1
(i) innanzi tutto, la litispendenza o la continenza fra il presente giudizio e quello già pendente avanti al Tribunale di SO (iscritto al R.G. n. 1681/2019) e promosso dalla stessa in opposizione ad altro decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 [...]
per il pagamento dei canoni del contratto di leasing scaduti e non Controparte_2 corrisposti: in quel giudizio, l'opponente aveva domandato, in via riconvenzionale,
l'accertamento del contro credito derivante da indebite annotazioni relativamente ai rapporti bancari azionati (anche) nel presente giudizio;
(ii) la nullità del decreto ingiuntivo, perché il giudice del monitorio, dapprima, emetteva un
“decreto di rigetto” e, poi, dopo che l'ingiungente depositava altra documentazione, emetteva il decreto ingiuntivo che veniva opposto, pur avendo già consumato il relativo
“potere”;
(iii) la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
(iv) nel merito, in relazione a tali rapporti, la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi e moratori, perché indeterminata e per la violazione della disciplina antitrust in relazione al “tasso EU”; l'applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli concordati;
l'applicazione di c.m.s. o di commissione sul fido accordato non pattuite;
la variazione unilaterale in corso di rapporto degli interessi, senza la previa comunicazione al correntista e in assenza dei presupposti di legge;
la prescrizione quinquennale degli interessi.
3. Su tali basi, l'opponente concludeva, previo accertamento degli indebiti, per la compensazione delle reciproche ragioni di credito e di debito e per la condanna di Parte_1
al pagamento delle maggiori somme accertate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4. La cessionaria del credito si costituiva nel primo grado di giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5167/2023 pubblicata il 22 giugno 2023, così disponeva: pagina 11 di 27 “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
quale mandataria di dichiara nullo e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1292/2023 emesso dal Tribunale di Milano, dichiara la continenza fra la presente causa e il
giudizio preventivamente instaurato avanti il Tribunale di SO, N.R.G. 1681/2019, assegnando alle parti termine sino a tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza per la riassunzione della
causa avanti il giudice preventivamente adito;
- condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.370,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.500,00 per spese generali ed euro 870,00 per rimborso spese”.
6. Il Tribunale ravvisava:
(i) la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il Giudice del monitorio, dopo aver emesso il
“decreto di rigetto”, quale provvedimento non suscettibile di essere revocato, emetteva il decreto di accoglimento del ricorso;
(ii) ulteriormente, la continenza fra il giudizio previamente instaurato avanti al Tribunale di
SO e quello successivamente proposto a Milano, in quanto già nel primo giudizio erano state prospettate le stesse questioni, in relazione alle aperture di credito in conto
corrente e con conseguente potenziale contrasto fra giudicati.
7. quale mandataria di ha proposto appello, avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 5167/2023 di cui ha chiesto la riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Violazione dell'art. 183, comma 6° e comunque dell'art. 101, comma 1°, c.p.c. per avere il giudice di primo grado negato la concessione delle memorie istruttorie”;
II^ motivo “Violazione dell'art. 640 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto abnorme il decreto ingiuntivo per consumazione del potere di ius dicere”;
III^ motivo “Violazione dell'art. 39, comma 2°, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la continenza di cause”.
pagina 12 di 27 8. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
9. Celebrata la prima udienza in data 31 gennaio 2024, la causa veniva avviata all'udienza del
30 aprile 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la rimessione in decisione.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, prospetta la violazione dell'art. 183 c.p.c., da Parte_1
parte del primo Giudice, per non avere assegnato i termini per il deposito delle memorie previste dal VI° comma della disposizione indicata.
La Corte ritiene che la censura in esame sia infondata, richiamandosi, sul punto, il principio di diritto espresso da Cass. Civ., III, con ordinanza 23 novembre 2023, n. 32577, a mente del quale:
“In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non
preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette,
comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una
decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.”.
Nel caso di specie, il primo Giudice non assegnava i termini richiesti, avendo ravvisato i presupposti per la declaratoria di continenza fra dette cause, ai sensi dell'art. 39, 2° comma, c.p.c.; pertanto, in base al principio dinanzi ricordato, la censura in esame appare da respingere.
2. Con il secondo motivo, si duole della statuizione di primo grado per avere la Parte_1 sentenza impugnata ritenuto “abnorme” il decreto ingiuntivo, in quanto emesso dopo che il
Giudice del monitorio aveva già consumato il relativo potere.
Si premette che, sul punto, il Tribunale di Milano ha così motivato (pg. 11):
pagina 13 di 27 “Come attestato nello stesso provvedimento monitorio oggetto di opposizione, il giudice adito ha dapprima pronunciato un decreto di rigetto del ricorso per ingiunzione, salvo poi, a seguito del deposito di una nota difensiva da parte del ricorrente, con la produzione di documentazione
aggiuntiva, revocare il proprio precedente decreto di rigetto ed emettere il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Sennonché deve rilevarsi come il giudice del monitorio, una volta pronunciato il decreto di rigetto
del ricorso, aveva esaurito il proprio potere decisorio sullo stesso, con un provvedimento non suscettibile di essere successivamente revocato.
Ricordato come il decreto di rigetto di un ricorso per ingiunzione non assuma l'effetto preclusivo
proprio della cosa giudicata, non ostando al ricorrente la possibilità di presentare un nuovo
ricorso suffragato da diverse prove documentali, piuttosto che introdurre un giudizio in forma ordinaria;
in ogni caso, una volta che il giudice abbia provveduto sullo stesso, adottando un decreto di rigetto, ha esaurito il proprio potere decisorio, con l'effetto che il successivo
provvedimento di revoca del rigetto deve qualificarsi come abnorme, al pari del decreto ingiuntivo
poi emesso in difetto di un potere di ius dicere ormai esauritosi.
Tali constatazioni, pertanto, impongono la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo oggi opposto, il quale, pertanto, deve essere revocato”.
Premesso quanto sopra, l'appellante ritiene che per “mero errore” il giudice della fase monitoria abbia emesso il “decreto di rigetto” in data 6.12.2022, avendo successivamente emesso il decreto ingiuntivo, una volta che depositava documentazione integrativa. Parte_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza sia fondata, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
II.A. Si osserva come il principio generale affermato da parte del primo Giudice sia corretto, nel senso che il decreto di rigetto, emesso dal Giudice della fase monitoria ai sensi dell'art. 640, 2° comma, c.p.c., non ha attitudine di cosa giudicata e non è equiparabile ad una “sentenza di rigetto”
(tanto che si ritiene non impugnabile avanti alla Corte di Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111
Cost.1). 1 In tale senso, SS.UU. Civili, ordinanza n. 9216 del 19 aprile 2010: pagina 14 di 27 Corollario di tale principio appare essere la revocabilità del decreto laddove il giudice del monitorio ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'emanazione dello stesso, alla luce della documentazione integrativa depositata dallo stesso ricorrente.
In alternativa, così come previsto dal codice di rito, il ricorrente potrà depositare nuovo ricorso, avanti all'Ufficio Giudiziario, ovvero avviare un giudizio ordinario per l'accertamento del credito.
Nel caso di specie, l'allora ricorrente, a distanza di pochi giorni dal decreto di rigetto del
6.12.2022, depositava, in data 10 gennaio 2023, ulteriore istanza, allegando documentazione integrativa – di cui il Giudice del monitorio dava atto specificamente al momento di emanazione del decreto ingiuntivo – così portando alla revoca del decreto di rigetto ed all'emanazione dell'ingiunzione di pagamento in data 16 gennaio 2023 (d.i. n. 1292/2023).
III. Con il terzo motivo, l'appellante deduce che, erroneamente, il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza dei presupposti per dichiarare la continenza fra le cause in precedenza indicate,
sebbene:
- il Tribunale di SO non fosse competente anche per la causa introdotta a Milano (quale verifica che si assume non essere stata fatta dal primo Giudice), in quanto le parti hanno tutt'ora sede legale in Milano e la cessione del credito si è perfezionata sempre a Milano;
- i soggetti delle due cause non fossero “identici”, perché a SO era in causa la sola cedente ( ) e non la cessionaria;
Controparte_2
- la causa petendi fosse diversa, in quanto, nella causa proposta a SO, il titolo azionato da era un contratto di leasing, mentre, in questo giudizio, si discute Controparte_2
in ordine a due contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria;
- inoltre, allorquando veniva pronunciata la continenza, il giudizio pendente a SO fosse già “in decisione”.
III.A. Ciò presso, questa Corte rileva come - dagli atti di causa - risulti che, nelle more, il giudizio avviato a SO sia stato deciso, con il rigetto dell'opposizione, con sentenza n. 286/2023 pubblicata in data 10.10.2023 e che tale sentenza sia stata confermata dalla Corte di Appello di
“Il decreto con il quale il giudice respinge il ricorso per decreto ingiuntivo non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell'art. 640 cod. proc. civ. consente la riproposizione della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto non suscettibile di passare in cosa giudicata”; pagina 15 di 27 Milano, con sentenza n. 2171/2024 pubblicata il 22.7.2024 (come da doc. n. 8 prodotto da Pt_1
in appello).
[...]
Tale sentenza – per quanto allegato da parte appellata – è stata impugnata avanti alla Suprema
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile e il giudizio risulta iscritto al R.G. n. 22392/2024.
Per tale ragione, questa Corte ritiene che sia venuto meno l'interesse dell'appellante a proporre tale motivo di impugnazione, in quanto i due giudizi pendono, oggi, in gradi diversi e, dunque, non si può, comunque, dare luogo alla loro trattazione congiunta.
III.B. Oltre a ciò, questa Corte rileva come sia noto il principio generale in base al quale, laddove la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c. non possa operare, per ragioni di ordine processuale il Giudice possa disporre la sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.) o facoltativa (art. 337 c.p.c.) del processo
“dipendente”, onde garantire le esigenze di coordinamento ed evitare il contrasto fra giudicati.
Peraltro, si ritiene che, nel caso concreto, non sussistano i presupposti per disporre la sospensione,
ai sensi delle discipline indicate.
Innanzi tutto, si ricorda che: “La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato
tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche,
mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti” (Cass. Civ., 6-3, ordinanza n. 17623 del 25 agosto 2020).
Nel caso di specie, stante la carenza della coincidenza soggettiva, si escludono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Oltre a ciò, si osserva come non risultino prodotti gli atti del giudizio pendente avanti alla Corte di
Cassazione, onde valutare l'opportunità (art. 337 c.p.c.) della sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello proposto in sede di legittimità.
pagina 16 di 27 Si rammenta, invero, che – nel caso di sospensione facoltativa del giudizio – il Giudice della causa dipendente debba (anche) esprimere la sua valutazione sulla “controvertibilità effettiva della decisione impugnata” ed escludere “l'inconsistenza” dell'impugnazione.2
Per tali ragioni, si ritiene che non si abbiano elementi per poter valutare positivamente i presupposti per la sospensione (facoltativa) del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione.
IV. Dato atto di quanto sopra, devono essere affrontate le questioni di merito, non vagliate dal primo giudice, in ragione della pronuncia di rito assunta ex art. 39 c.p.c., questioni dalle parti riproposte in appello ex art. 346 c.p.c.
(i) Innanzi tutto, ripropone la questione di improcedibilità del giudizio per non Parte_1
essere stata esperita la mediazione obbligatoria in primo grado.
La Corte ritiene che la doglianza in esame non sia fondata.
Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e successive modifiche: “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Nel caso in esame, il convenuto (per tale intendendosi l'attore – opponente, quale “convenuto in senso sostanziale”, poiché è la parte che ha interesse a dolersi del difetto di procedibilità della domanda) non risulta avere proposto tale eccezione, né con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, né alla prima udienza di comparizione che si teneva in data 13 giugno 2023.
Né, infine, risulta che la questione sia mai stata rilevata d'ufficio dal primo Giudice.
(ii) Ulteriormente, ribadisce il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 Pt_1
avendo quest'ultima prodotto la sola pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale
[...]
della cessione del credito da parte di e non avendo dato prova Controparte_2 dell'inclusione dei rapporti controversi.
La questione in esame è infondata, per i seguenti principali motivi.
In particolare, risultano documentati, da parte di Parte_1
- la citata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 49 del 27.04.2017 (doc. n. 10);
- il fatto che il rapporto oggetto del presente giudizio sia identificato con il “N.D.G.”
2.486.928 e che tale “N.D.G.” risulti specificamente indicato, sia in G.U. (cfr. pg.4), sia nel contratto di cessione concluso, in data 7.4.2017, fra e Controparte_2
a pg. 25 (cfr. doc. n. 11); Parte_2
- il “NDG 2486928” è riportato anche nell'intestazione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB da e prodotto in fase monitoria (doc. n. 12 Controparte_2
monitorio), oltre che nella comunicazione di cessione trasmessa da , al Parte_2
debitore, in data 22.5.2017 (doc. n. 8).
Tenuto conto di quanto sopra, la Corte ritiene adeguatamente provata la cessione del credito e l'inclusione, fra i crediti ceduti, di quello oggetto di controversia.
(iii) Ulteriormente, ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale Controparte_1 degli interessi, richiesti in pagamento dal creditore, ex art. 2948 n.4) c.c.
La Corte osserva che il credito oggetto di controversia deriva dai saldi di due aperture di credito in conto corrente con garanzie ipotecarie, che, in quanto “finanziamenti”, rappresentano un debito unitario e non frazionato, così da non trovare applicazione la disposizione indicata - (richiamandosi, sul punto, Cass. Civ. 10.02.2023, n. 4232 che, in tema di “mutuo”, ha evidenziato l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei “il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”).
pagina 18 di 27 Invero, la disamina dei contratti prodotti in giudizio (cfr. docc. nn. 7 e 9 fasc. monitorio) evidenzia come gli stessi siano qualificati, dalle stesse parti, in termini di “finanziamenti”, con precisa indicazione della durata, degli importi e delle condizioni economiche ivi previste.
La doglianza in esame appare, pertanto, da respingere.
(iv) Nel merito, richiama gli esiti della CTU svolta nel giudizio già celebrato Parte_1
avanti al Tribunale di SO (R.G. n. 1681/2019), tra le parti: Controparte_3
– (doc. n. 12 – e, oggi, pendente avanti alla Corte di
[...] Parte_1
Cassazione.
Risulta che, in quel giudizio, al CTU, venisse assegnato il seguente incarico:
“Provveda il CTU ad:
- accertare il tasso di interessi effettivamente applicato da parte convenuta opposta in relazione a tutti i contratti per cui è causa (leasing n 0051313 e rapporti di conto corrente n. 1569 e n. 2004) e
la sua conformità con la normativa pro tempore vigente in materia di usura;
- accertare le spese, gli oneri e le commissioni tutte applicate al correntista/utilizzatore in relazione a tutti i contratti per cui è causa, verificando la loro corrispondenza rispetto alle
pattuizioni contrattuali e verificando altresì che le eventuali variazioni successive alla stipula dei medesimi siano assunte in conformità (alla – ndr) normativa pro tempore vigente (TUB);
- ricostruire, conseguentemente alle verifiche di cui ai punti precedenti, il rapporto dare/avere tra le parti in relazione a tutti i contratti per cui è causa;
- accertare infine il momento in cui l'esecuzione del contratto di leasing è entrato in una fase patologica;
- formulare alle parti per iscritto una proposta concreta di conciliazione;
”
Ritiene questa Corte che l'accertamento peritale ivi espletato risulti utile e rilevante ai fini della presente decisione (eccezion fatta per la valutazione delle questioni in tema di leasing, in quanto non proposte in questa sede), essendo stati analizzati i due contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, del 30.10.2006 e del 30.07.2009, rispettivamente, a valere sui detti conti correnti nn. 1569 e 2004; oltre che la correttezza delle poste annotate da parte della sino alla revoca degli affidamenti, avvenuta nel mese di marzo dell'anno 2017. CP_4
pagina 19 di 27 I risultati di quella CTU contabile appaiono corretti e meritevoli di condivisione, rendendo non necessario l'espletamento di altro accertamento peritale, per le seguenti principali ragioni.
Per quanto di interesse, ai fini della presente causa, si osserva che le principali condizioni economiche dei due contratti indicati, così come pattuite fra le parti, fossero le seguenti:
I contratti, così come gli allegati e i documenti di sintesi – tutti prodotti in giudizio – risultano essere stati sottoscritti dalle parti.
Il CTU ha accertato che:
“I tassi debitori applicati correlati con l'operatività del conto e con gli affidamenti fondiari risultano, in entrambi i rapporti ed alla data della stipula, previsti e fissati (pur in misura
indicizzata euribor+spread – ndr) in misura determinabile e chiara ed idonea a poter estrapolare nel corso dell'operatività del conto il carico finanziario del debito” – (pg. 47 CTU).
pagina 20 di 27 Di conseguenza, il CTU ha evidenziato la “determinabilità” dei tassi di interesse, in base alle previsioni contrattuali.
Quanto alle “commissioni di massimo RT” e alla “commissione sul fido accordato”
(C.F.A.), il Ctu ha accertato che:
- la c.m.s. risulta applicata in un solo trimestre e sul solo conto corrente n. 2004;
- la C.F.A. risulta indicata nel “documento di sintesi” allegato al contratto di apertura di credito fondiario del 2009 regolata in c/c n. 20043; non era invece presente (perché non era ancora entrata in vigore la relativa previsione) nel contratto di apertura di credito del 2006,
essendo, a tale epoca, prevista la sola c.m.s., regolata dal contratto di conto corrente n.
1569;
- quanto alle C.F.A., negli scalari periodici risultano presenti “rendicontazioni” di dettaglio, rilevandosi che “La CFA è stata inoltre prevista in una misura inferiore al limite di legge e sempre applicata, anche nei periodi di maggiore esposizione debitoria, al di sotto del limite di legge”;
- si è, dunque, concluso, che “L'analisi delle condizioni pattuite, anche in relazione a commissioni e tassi ed alla loro quantificazione e quantificabilità, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza” – (pg. 49 CTU).
Quanto allo ius variandi, il CTU ha verificato che era stata prevista contrattualmente la facoltà della banca di modificare in corso di rapporto le condizioni economiche e le clausole contrattuali, in presenza di un “giustificato motivo”, “rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista prescrizioni di cui all'art. 118 del… (TUB – ndr). In tali casi – si legge – verrà effettuata apposita comunicazione scritta al cliente c.d. “proposta di modifica unilaterale del contratto” con la quale sarà concessa …… preavviso non inferiore 30 giorni prima della decorrenza della modifica, nonché la facoltà di recedere… entro sessanta giorni dal ricevimento
pagina 21 di 27 della predetta comunicazione” (così, art. 20 contratto del 30.07.2009 e, con previsione analoga, art. 19 condizioni generali allegate al contratto 30.10.2006).
Ciò premesso, nel presente giudizio, non risultano allegate le specifiche modifiche peggiorative e di cui l'appellata intende dolersi, tale che la genericità dell'allegazione preclude ogni eventuale approfondimento istruttorio.4
Si rileva, inoltre, come il Ctu – all'esito degli accertamenti effettuati – abbia concluso per la conferma del credito azionato dalla banca in relazione ai contratti oggetto di verifica.
Si osserva come la disamina ivi effettuata appaia completa e corretta dal punto di vista metodologico, in quanto – così come evidenziato alle pgg. 58 e ss. della relazione – si è proceduto sulla base dei titoli (i contratti citati) e degli estratti di conto corrente prodotti in giudizio e con la precisazione che la mancanza di taluni estratti conto, relativi a pochi trimestri, non abbia inciso, in modo sostanziale, sulle conclusioni raggiunte.
Infine, in ordine alla dedotta “indeterminatezza del parametro EU”, in quanto – in base alle prospettazioni dell'appellata – non sarebbe stato adeguatamente indicato il riferimento a “EU
360” o “EU 365” nel contratto a valere sul conto corrente n. 1569, si osserva che tale rilievo è infondato.
Si riportano le osservazioni del CTU – sviluppate, nel giudizio celebrato a SO, in sede di osservazioni ai rilievi del Ctp di (pg. 62) – laddove, con chiarezza e con Controparte_1
argomentazioni condivisibili, il medesimo rilevava quanto segue:
“Relativamente al c.c. n. 1569 la specificazione che il tasso applicato sia euribor 365 o 360 effettivamente manca come peraltro evidente dal relativo prospetto degli elementi principali del
conto in esame (capitolo terzo – ndr). Tale notazione si riferisce al divisore utilizzato per il calcolo
del tasso di riferimento Euro Interbank Offered Rate (EU). Di tale mancanza lo scrivente ha tenuto conto nell'esame della documentazione proprio perché tale appunto era già chiaro e presente sia nell'elaborato di parte sia nell'atto di comparsa di costituzione;
documenti i quali, superfluo ribadirlo, sono stati esaminati con molta attenzione dallo scrivente. Nessun rilievo è
pagina 22 di 27 stato tuttavia mosso in quanto, pur nella oggettiva difficoltà di monitorare l'evoluzione del tasso
negli anni (dello spread in prima istanza), considerata la già più volte citata mancanza agli atti delle comunicazioni al cliente, sembra innanzitutto essere stato applicato, pur in difetto di una esplicita precisazione iniziale, l'EU 360 (come da prassi dell'istituto - vedasi peraltro il successivo contratto fondiario n. 2004 del 2009); tasso il quale, pur nella marginale differenza con
il tasso 365 (pochi decimali), risulta essere più favorevole al correntista. Ad avviso dello scrivente
CTU e questa pare la considerazione essenziale al di là della presenza di eventuali imprecisioni ed incongruenze contrattuali tra atto notarile ed allegati, il contratto in commento è parso possedere senz'altro il crisma della determinabilità in quanto sia il parametro di riferimento sia il criterio di determinazione del tasso di interesse sono:
- ricostruibili con sufficiente precisione – indicazione del tasso euribor 3 mesi - pur senza specificazione del divisore e indicazione dello spread inziale applicato;
- non dipendenti da “arbitraria” decisione della banca – continuità nell'applicazione del tasso euribor 360;
- soggetti chiaramente e contrattualmente alla riserva di variazione successiva da parte dell'istituto sia in favore che in sfavore”.
Conclusivamente, per tali principali ragioni, si conclude per la correttezza del credito azionato dalla banca e, di conseguenza, per la sua integrale conferma.
(v) Né – infine – appare fondata l'ulteriore questione ribadita da appellata e con la quale prospetta la “nullità del tasso EU” per violazione della disciplina antitrust, in conseguenza a quanto accertato dalla Commissione Europea, con la decisione C (2013)
8512/1 del 4.12.2013, in ordine all'esistenza di un accordo illecito volto a influenzare la sua determinazione.
Rileva l'appellante che, poiché il finanziamento concluso in data 30.10.2006 rientra, dal punto di vista temporale, nel periodo in cui è stato accertato l'accordo vietato, la clausola di determinazione degli interessi è da ritenersi “nulla”, sicché risultano dovuti i soli interessi nella misura legale.
Ciò premesso, questa Corte – così come in altre pronunce dalle quali non intende discostarsi – ritiene che la doglianza sia infondata, per i seguenti principali motivi.
pagina 23 di 27 a. La Commissione Europea, con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 –
“decisioni vincolanti” per il Giudice nazionale, ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento
(CE) n. 1/20035 – ha stabilito che, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, alcune banche avevano preso parte a una pratica illecita, avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza (art. 101 TFUE) nel settore dei “tassi di interesse dei derivati dell'euro” connessi all'EU (Euro Interbank offered rate) e/o all'NI (Euro Over –
Night Index Average) – (cc.dd. EIRD).
La Commissione Europea – dopo aver definito l'EU quale “indice” del “tasso al quale depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca all'altra all'interno dell'euro zona”, che si calcola tenendo conto “delle quote individuali dei tassi alle quali le banche di riferimento ritengono che una banca ipotetica concederebbe fondi ad una seconda banca”6 – ha accertato l'esistenza di tale pratica anticoncorrenziale, orientata a ridurre anticipatamente il fattore di incertezza relativo al comportamento futuro di altri competitors, nonché i flussi di cassa che i 5 Trattasi del “REGOLAMENTO (CE) N. 1/2003 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato” che, all'art. 16 - “Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza” - prevede quanto segue:
1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato.
2. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione”; 6 In particolare, si è evidenziato che l'EU è calcolato sulla base delle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti ogni giorno di negoziazione, tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters,
l'agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. L'EU è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11.00, ora di Bruxelles (10.00 ora di Londra).
pagina 24 di 27 partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo di “EIRD” o aumentare quelli che avrebbero ricevuto sempre a tale titolo.
b. Fatta tale premessa, si ritiene – (aderendo all'indirizzo interpretativo indicato dalla Corte di
Cassazione, Sez. I, con ordinanza interlocutoria 19.07.2024, n. 19900) – che non ogni contratto bancario che determina il tasso convenzionale mediante riferimento all'indice
EU, così come il finanziamento per cui è causa, possa considerarsi “contratto a valle” della pratica illecita “a monte” accertata in sede europea.
In particolare, si osserva che un contratto può dirsi “a valle” di un'intesa illecita nella misura in cui realizzi concretamente gli effetti distorsivi della concorrenza cui la stessa era orientata.
Nel caso in esame, il contratto a tasso variabile oggetto di giudizio appare diverso, quanto al suo
ambito di applicazione, rispetto alle contrattazioni interbancarie e inerenti al mercato dei derivati, oggetto della decisione della Commissione Europea;
inoltre, dal punto di vista soggettivo, la Banca
mutuante non è risultata neppure partecipe alla pratica anticoncorrenziale indicata7.
Né – si osserva – appare applicabile, in via analogica, quell'orientamento affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994 del 30.12.2021, in tema di fideiussioni
omnibus, ove – tra l'altro – ha ritenuto che le clausole riproduttive dello schema ABI e dichiarate nulle, per violazione del diritto alla concorrenza, da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005, comportano la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione a valle nella misura in cui riproducono
“quello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”.
La fattispecie decisa con tale pronuncia appare differente rispetto a quella oggi in esame.
pagina 25 di 27 In tale caso, infatti, lo stesso schema ABI, sanzionato con la nullità da parte dell'Autorità di
Vigilanza, veniva riprodotto – dalle stesse Banche aderenti all'Associazione di categoria – nelle fideiussioni omnibus a valle.
Vi era dunque - diversamente che nel caso in esame - una coincidenza, oggettiva e soggettiva, dello schema contrattuale sanzionato e delle Banche che consapevolmente ne facevano utilizzo, tale che le fideiussioni “a valle” concretizzavano l'effettiva realizzazione delle intese a monte.
Per tali principali considerazioni, si ritiene di escludere che la decisione della Commissione
Europea sia “vincolante” per questo Giudice nazionale, in base all'art. 16 Reg. (CE) 1/2003 cit. e, di conseguenza, la nullità della clausola contrattuale oggetto di controversia.
c. Per completezza, questa Corte osserva che – in disparte le considerazioni già svolte relativamente alle ricadute sul contratto della violazione antitrust – resterebbe da valutare se – secondo i principi generali del codice civile di rito – detta clausola possa dirsi “nulla”.
Sul punto, si rileva come – in generale – l'illecito del terzo non sia causa di nullità del contratto, ma – eventualmente e sussistendone tutti i presupposti – può assurgere a causa di annullabilità dello stesso ai sensi dell'art. 1439 c.c., fermo restando che il dolo del terzo deve essere noto al contraente che ne ha tratto vantaggio;
ovvero, in alternativa, di risarcimento del danno ex art. 2043
c.c. nei (soli) confronti di chi l'illecito lo ha commesso o ha concorso a realizzarlo.
Trattasi, peraltro, di fattispecie diverse da quella dedotta da parte appellante, sia in termini di allegazioni, sia di domanda, risultando così estranea al thema decidendum.
V. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto da quale mandataria di Parte_1
è tenuta al pagamento di complessivi euro 7.415.976,34, oltre Parte_2 Controparte_1
interessi convenzionali di mora, al tasso contrattuale, dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono poste a carico di ivi comprese le spese della fase monitoria. Controparte_1
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che esclude la fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio e la fase decisionale per il primo grado).
pagina 26 di 27
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da quale mandataria di e in riforma Parte_1 Parte_2
della sentenza n. 5167/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 22 giugno 2023, condanna al pagamento di euro 7.415.976,34, oltre interessi convenzionali di Controparte_1
mora, al tasso contrattuale, dal dovuto al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di quale mandataria di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida in complessivi Parte_2
euro 67.366,00, di cui euro 63.967,00 per compensi (euro 6.500,00 per la fase monitoria, euro 16.799,00 per il primo grado ed euro 40.668,00 per l'appello) ed euro 3.399,00 per esborsi (euro 870,00 per la fase monitoria ed euro 2.529,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU LL IC ET
pagina 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tale senso, Cass. Civ., 6-3, ordinanza n. 14738 del 29.05.2019:
“Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c.,
è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata
l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici”.
Nello stesso senso, tra molte, Cass. Civ., III, ordinanza n. 30106 del 21.11.2024 ove, in relazione al rapporto fra l'azione revocatoria ordinaria e la causa di accertamento del credito litigioso, pur escludendo un'ipotesi di sospensione necessaria, ha affermato che il possa essere disposta la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. in attesa della definizione dell'impugnazione, con obbligo di motivazione “sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata”. pagina 17 di 27 3 Cfr. pg. 17 ove si prevedeva “Commissione sul fido accordato: 0,25% trimestrale. Corrispettivo omnicomprensivo calcolato in proporzione alla durata e all'ammontare del fido accordato, che verrà addebitato in occasione di ciascuna liquidazione periodica”; 4 Nello stesso senso: C.A. Milano, sentenza n. 2171/2024 cit., di conferma della sentenza resa dal Tribunale di
SO nel giudizio parallelo (così, pg. 24); 7 Invero, con la decisione 13.12.2013, sono stare sanzionate: , , CP_5 Controparte_6 [...]
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , .
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_12
La decisione 7.12.2016 ha sanzionato: “ e Controparte_13 Controparte_14
(collettivamente « »); — e (collettivamente CP_13 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_1 « »); — e Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
(collettivamente « )”;
[...] CP_18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. IC ET Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. NU LL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2586/2023, promossa in grado di appello
DA
quale mandataria di (C.F. ), elettivamente Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 domiciliata in Milano, via San Maurilio n. 3, presso lo studio dell'avv. Riccardo Rusconi, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Sirtori n. Controparte_1 P.IVA_2
5, presso lo studio dell'avv. IC Antonio Morano, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari pagina 1 di 27 Sulle seguenti conclusioni
PER Parte_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta e previe le declaratorie del caso, in riforma della sentenza n. 5167/2023 emessa dal Tribunale di
Milano, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., in data 22.06.2023 nel giudizio R.G.
n. 10942/2023 e notificata a mezzo pec all'esponente difesa in data 31.08.2023:
A) ACCOGLIERE il presente appello e così:
1) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1292/2023 (Ruolo n. 45465/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 13-16.01.2023 e notificato in data 16-20.02.2023 munito di formula esecutiva apposta in data 07.02.2023, è stato validamente ed efficacemente pronunciato;
2) accertare e dichiarare che non sussiste continenza fra la presente causa, già iscritta al n. R.G.
n. 10942/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Milano, e la causa
olim iscritta al n. 1681/2019 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di
SO; causa nel frattempo definita con sentenza n. 286/2023 del medesimo Tribunale di SO
(prodotta dall'esponente difesa in data 18.01.2024 sub doc. 7); successivamente proseguita con l'impugnazione d'appello di tale sentenza da parte di iscritta al n. 3247/2023 R.G. CP_1
di questa ecc.ma Corte di Appello di Milano;
definita poi con sentenza d'appello n. 2171/2024 di questa medesima ecc.ma Corte, qui prodotta, ed attualmente di sorte e sede ignote;
B) conseguentemente, RIGETTARE l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto:
1) confermare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 1292/2023 (Ruolo n. 45465/2022)
emesso dal Tribunale di Milano in data 13-16.01.2023 e notificato in data 16-20.02.2023 munito di formula esecutiva apposta in data 07.02.2023;
2) e/o comunque, in ogni caso, nel merito condannare l'attore opponente a pagare a
[...]
e per essa a la somma di € 7.415.976,34, oltre agli ulteriori interessi di Parte_2 Parte_1 mora al tasso contrattualmente previsto dall'08.04.2017 al saldo, ovvero, in subordine ed in ogni caso, le diverse somme, per capitale e interessi, di cui l'attore opponente dovesse risultare debitore nei confronti della nel corso del presente giudizio per i titoli e le causali Parte_2 dedotte, anche a titolo di ripetizione dell'indebito o illecito arricchimento.
pagina 2 di 27 IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
a) “Vero che in data 10.01.2023, ore 9,30, l'avv. Riccardo Rusconi ha conferito con il Giudice del Tribunale di Milano dr.ssa Maria Laura Amato in punto rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo depositato da contro ”; Pt_1 CP_1
b) “Vero che, in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente, il Magistrato dr.ssa Amato ha affermato che l'esame della busta telematica relativa al ricorso per ingiunzione di
contro
Pt_1
la era stato delegato ad una sua collaboratrice pro tempore applicata in CP_1
Tribunale”;
c) “Vero che, in occasione dell'incontro di cui ai capitoli precedenti, il Magistrato dr.ssa Amato ha affermato che il provvedimento di rigetto è stato assunto erroneamente e che l'intenzione del
Magistrato era quella di sospendere il ricorso ex art. 640 1 c. c.p.c. e di chiedere integrazione documentale”;d) “Vero che, in occasione dell'incontro di cui ai capitoli precedenti, il Magistrato dr.ssa Amato ha invitato l'avv. Rusconi a formulare istanza di revoca del provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo a valere come “nota a integrazione del ricorso a seguito sospensione”.
Si indica come teste l'avv. iscritta all'Ordine Avvocati di Milano. Testimone_1
NELLE SPESE
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge per entrambi i gradi di giudizio e per l'anteriore fase monitoria, oltre I.V.A. e C.P.A. 4%.”.
PER Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma ogni contraria o diversa istanza ed eccezione, essere disattesa e respinta, premesse le declaratorie del caso
- rigettare con ogni miglior formula l'appello proposto da quale mandataria di Parte_1
(cessionaria del ) avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_2
5167/2023 del Tribunale di Milano, per i motivi tutti di cui in narrativa e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza;
pagina 3 di 27 - riproposizione delle domande/eccezioni/contestazioni ex art. 346 cpc valevoli ove occorrenti anche come appello incidentale condizionato:
(a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o della situazione giuridica soggettiva attiva della quale mandataria di (cessionaria del Parte_1 Parte_2
), per le ragioni tutte di cui in narrativa;
conseguentemente Controparte_2
revocare il decreto ingiuntivo n. 1292/2023 e dichiarare che nulla deve la Controparte_1
alla quale mandataria di (cessionaria del
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
); Controparte_2
nel merito: con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto in data 30/10/2006 –
n. conto corrente 1569
(b) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contrattuali che hanno regolamentato l'applicazione degli interessi corrispettivi e moratori, per l'indeterminatezza delle stesse, per la violazione delle norme antitrust e per i motivi tutti di cui in narrativa;
conseguentemente, accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi dalla Controparte_1
in favore del quale mandataria di (cessionaria del
[...] Parte_1 Parte_2
); conseguentemente, previa ricostruzione del rapporto Controparte_2 dare/avere tra le parti determini l'effettivo eventuale credito dovuto in favore di controparte;
(c) accertare e dichiarare che quale mandataria di (cessionaria Parte_1 Parte_2
del ), ha applicato in esecuzione del contratto in oggetto Controparte_2
interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, per i motivi tutti di cui in narrativa;
(d) accertare e dichiarare che quale mandataria di (cessionaria Parte_1 Parte_2
del ), ha applicato una Commissione di Fido accordato non Controparte_2
concordata con la , per i motivi tutti di cui in narrativa;
Controparte_1
(e) conseguentemente, accertare e dichiarare che quale mandataria di Parte_1 Parte_2
(cessionaria del ), ha addebitato, in costanza del rapporto
[...] Controparte_2 contrattuale in oggetto, illegittimamente l'importo di € 1.361.073,21 o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa o comunque ritenuto equo anche ai sensi dell'art. 1226 cc;
conseguentemente previa ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti determini l'effettivo eventuale credito dovuto in favore di controparte;
pagina 4 di 27 (f) in ogni caso, disporre la compensazione tra le parti in ragione delle reciproche spettanze dare/avere accertate in causa;
con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto in data 30/07/2009 –
n. conto corrente 2004;
(g) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contrattuali che hanno regolamentato l'applicazione degli interessi corrispettivi e moratori, per l'indeterminatezza delle stesse, per la violazione delle norme antitrust e per i motivi tutti di cui in narrativa;
conseguentemente, accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi dalla Controparte_1
in favore di quale mandataria di (cessionaria del
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
); conseguentemente, previa ricostruzione del rapporto dare/avere tra le Controparte_2 parti determini l'effettivo eventuale credito dovuto in favore di controparte;
(h) accertare e dichiarare che quale mandataria di (cessionaria Parte_1 Parte_2
del ), ha applicato in esecuzione del contratto in oggetto Controparte_2
interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, per i motivi tutti di cui in narrativa;
(i) accertare e dichiarare che quale mandataria di (cessionaria Parte_1 Parte_2
del ), ha applicato una Commissione di MO RT e/o Controparte_2
una Commissione di Fido accordato non concordata con la e/o Controparte_1
comunque non dovuta, per i motivi tutti di cui in narrativa;
(j) conseguentemente, accertare e dichiarare che quale mandataria di Parte_1 Parte_2
(cessionaria del ) ha addebitato, in costanza del rapporto
[...] Controparte_2
contrattuale in oggetto, illegittimamente l'importo di € 136.598,95 o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa o comunque ritenuto equo anche ai sensi dell'art. 1226 cc;
conseguentemente previa ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti determini l'effettivo eventuale credito dovuto in favore di controparte;
(k) in ogni caso, disporre la compensazione tra le parti in ragione delle reciproche spettanze dare/avere accertate in causa;
conseguentemente condannare quale mandataria di Parte_1
(cessionaria del ), al pagamento in favore Parte_2 Controparte_2 della della differenza risultante all'esito della compensazione, oltre Controparte_1
interessi dal dovuto al saldo e oltre la rivalutazione monetaria.
pagina 5 di 27 Con il favore delle spese e competenze del giudizio da liquidare in favore dell'avv. IC
Morano procuratore antistatario.
ISTANZE ISTRUTTORIE. Si chiede che venga ammessa CTU volta a
• accertare il tasso di interessi effettivamente applicato da controparte in relazione a tutti i contratti per cui è causa;
• accertare le spese, gli oneri e le commissioni tutte applicate da controparte in relazione a tutti i contratti per cui è causa;
• ricostruire gli addebiti eseguiti da controparte e la loro corrispondenza rispetto alle pattuizioni contrattuali;
• ricostruire il rapporto dare/avere tra le parti in relazione a tutti i contratti per cui è causa.
Si chiede inoltre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per l'interrogatorio formale di controparte e per testi:
Sul contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569)
1. Vero che in data 14/09/2006 MM CZ e il sottoscrivevano le condizioni Controparte_2 contrattuali per il contratto di conto corrente di corrispondenza con garanzia ipotecaria e servizi connessi e si procedeva così all'apertura del conto corrente n. 1569 (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
2. Vero che le condizioni contrattuali di cui al capitolo che precede venivano poi integralmente trasfuse all'interno del contratto di apertura di credito ipotecaria in conto corrente, sottoscritto tra le parti il successivo 30/10/2016 (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
3. Vero che per il contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) il tasso di interesse cd. corrispettivo riconosciuto in favore dell'istituto di credito era determinato, come da art. 5 del richiamato contratto, nella misura del 4,471% su base annua e che le parti altresì specificavano che detto tasso sarebbe stato oggetto di revisione il 31/12 – 31/03 – 30/06 e 30/09 di ogni anno e a partire dal 31/12/2006 (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
4. Vero che sempre in detto contratto altresì previsto che per ciascun trimestre successivo al primo, il tasso sarebbe stato determinato nella misura del 1,15% EU a tre mesi, pubblicato sul Il Sole 24 e relativo alla media del mese precedente ogni trimestre (dicembre per il primo trimestre, marzo per il secondo trimestre, giugno per il terzo trimestre e settembre per il quarto trimestre) (doc. 03 e doc. 05 che si ramomstrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
5. Vero che nel contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente o nel documento di sintesi rubricato
“Allegato A” è specificato se il tasso di riferimento sia l'EU 3 mesi 360, oppure il tasso EU 3 mesi 365 (doc.
03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta pagina 6 di 27 6. Vero che dalla lettura delle condizioni contrattuali riportate e nel contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente e nel documento di sintesi rubricato “Allegato A” è possibile conoscere il tasso di interesse corrispettivo previsto dallo stesso contratto (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
7. Vero che l'art. 6 del contratto di apertura di credito, poi, prevede l'applicazione di un tasso di mora pari alla maggiorazione di 2 punti percentuali, rispetto al tasso di interessi corrispettivi di cui al precedente articolo 5 (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
8. Vero che dalla lettura delle condizioni contrattuali riportate e nel contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente e nel documento di sintesi rubricato “Allegato A” è possibile conoscere il tasso di interesse di mora previsto dallo stesso contratto (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
9. Vero che per il contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569), è comunque esclusa la capitalizzazione periodica (doc. 03 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
10. Vero che tra i documenti contrattuali relativi al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) è previsto che, per le somme addebitate in contro oltre il fido concesso (sconfino), il tasso applicato al finanziamento debba essere aumentato di n. 2 punti percentuali (doc. 03, doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
11. Vero che nel corso del rapporto contrattuale anche il tasso oltre il fido è stato oggetto di capitalizzazione trimestrale, dovendosi quindi escludere che per tali importi sia stato applicato il tasso di mora (doc. 03, doc. 04 e doc.
05 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
12. Vero che in costanza del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) il ha inviato alla Controparte_2
le comunicazioni di modifica unilaterale del contratto e che comprendesse il giustificato motivo CP_1 per l'esercizio di tale diritto;
13. Vero che negli ultimi anni di vigenza del rapporto in questione (chiusosi nell'aprile 2017), pur in presenza sul mercato dei capitali di tassi di interesse calanti, il ha applicato alla Controparte_2 CP_1 tassi debitori crescenti e, quindi, condizioni sempre più sfavorevoli per la (doc. 04 e doc. 05 che CP_1 si rammostrano al teste); Per
14. Vero che a partire dal terzo trimestre 2009, il rapporto è stato gravato dalla Commissione di Accordato
(CFA), ammontante nel terzo trimestre 2009 a Euro 5.545,21 (doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
pagina 7 di 27 Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
15. Vero che la Commissione di Fido Accordato (CFA) è prevista nel contratto di apertura di credito in conto corrente
– redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) (doc. 03, doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
16. Vero che nel rendiconto trimestrale fornito dal – e relativo al terzo trimestre 2009 – Controparte_2 risultano i seguenti dati:
IMPORTO ADEBITATO SUL CONTO CORRENTE 5.545,21
(doc. 04 pag. 61 che si rammostra al teste)
17. Vero che con riferimento al terzo trimestre 2009 il ha applicato una Commissione Controparte_2 sul Fido Accordato nella misura dello 0,40% (doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
18. Vero che in costanza del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) – il ha applicato la Controparte_2
Commissione sul Fido Accordato sino al primo trimestre del 2016 (doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
19. Vero che il contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) – prevede al suo interno l'applicazione della Commissione sul (doc. 03 che si Persona_2 rammostra al teste);
20. Vero che per tutta la durata del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) – il ha addebitato, e la Controparte_2
ha corrisposto, l'importo di Euro 201.382,89 per Commissione per il fido accordato (CFA) (doc. CP_1
04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
21. Vero che, come da analisi giurimetrica che si rammostra, il , con riferimento al Controparte_2 contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n.
1569) –, ha applicato tassi di interesse superiori rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti, con picco massimo riscontratosi nel quarto trimestre 2013 ove è stato applicato un tasso di interesse di 4,850% superiore rispetto al pattuito (doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
22. Vero che alla conclusione del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/10/2006 (e di cui al contratto di conto corrente n. 1569) –, come da analisi giurimetrica che si rammostra, il ha percepito dalla l'importo di Euro 1.361.073,21, derivante Controparte_2 CP_1 dall'applicazione di un tasso di interessi superiore rispetto al dovuto e della Commissione di Fido Accordato non prevista dal contratto (doc. 04 e doc. 05 che si rammostrano al teste);
23. Vero che il parametro EU utilizzato dal per la determinazione del tasso di Controparte_2 interessi corrispettivo – e di riflesso del tasso di mora – si pone in contrasto con la normativa Antitrust così come pagina 8 di 27 accertato dalla Commissione Antitrust Europa nella decisione C(2013) 8512/1 del 04/12/2013 (doc. 05 che si rammostra al teste);
Sul contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004)
24. Vero che in data 30/07/2009 l'allora Credito Artigiano (oggi ) e la Controparte_2 CP_1
[... hanno sottoscritto un ulteriore contratto di apertura di credito in conto corrente, per il quale è stata pattuita un'apertura di credito di Euro 900.000,00 (doc. 07 che si rammostra al teste);
25. Vero che come da contratto che si rammostra, con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – il tasso degli interessi corrispettivi è stato previsto nella misura del 3,243% utilizzando quale parametro di riferimento l'EU 3 mesi 360 – estratto da “Il Sole
24 Ore” – aumentato di n. 2 punti perentuali (doc. 07 e doc. 09 che si rammostrano al teste);
26. Vero che nel mese di giugno 2009, come da estratto de “Il Sole 24 Ore” che si rammostra, il tasso EU 3 mesi
360 era pari al 1,2279 % (doc. 09 e vedi pag. 35 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che si rammostrano al teste);
27. Vero che incrementando di n. 2 punti percentuali il tasso estratto da “Il Sole 24 Ore” – e relativo all'EU 3 mesi 360 (pari al 1,2279 %) si ottiene un tasso pari al 3,2279 % (doc. 09 che si rammostra al teste);
28. Vero che nel contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – il tasso di interessi di mora è determinato incrementando di ulteriori n. 2 punti percentuali il tasso degli interessi corrispettivi (doc. 07 e doc. 09 che si rammostrano al teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
29. Vero che in costanza di vigenza del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – la ha ricevuto comunicazioni CP_1 di modifica unilaterale del contratto da parte del;
Controparte_2
30. Vero che nel terzo trimestre 2009, con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – il ha applicato una Controparte_2
Commissione di MO RT (CMS) di Euro 2.250,00 nonché una Commissione sul Fido accordato (CFA) per
Euro 604,64 (doc. 09 che si rammostra la teste);
Il seguente capitolo di prova viene formulato positivamente al solo fine di evitare la possibile declaratoria di inammissibilità ove formulato negativamente, senza che ciò possa costituire ammissione della circostanza dedotta
31. Vero che il contratto di di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – prevede al suo interno l'applicazione della Commissione di MO RT (CMS) (doc.
07 che si rammostra al teste);
32. Vero che la Commissione sul Fido Accordato è stata applicata dal alla Controparte_2
– e con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data CP_1
30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – anche successivamente al biennio iniziale di durata del pagina 9 di 27 richiamato contratto, ossia quando il contratto si è convertito a tempo indeterminato (doc. 07, doc. 08 e doc. 09 che si rammostrano al teste);
33. Vero che nel terzo trimestre 2012, con riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – il ha applicato alla Controparte_2
una Commissione sul Fido Accordato pari allo 0,62% dell'importo affidato (doc. 09 che si CP_1 rammostra al teste);
34. Vero che in costanza del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) – il ha percepito dalla Controparte_2 Per
un importo pari ad Euro 30.075,24 a titolo di Commissioni per il accordato, superiore CP_1 rispetto a quanto spettante (doc. 07, doc. 08 e doc. 09 che si rammostra al teste);
35. Vero che, come da analisi giurimetrica che si rammostra, il , con riferimento al Controparte_2 contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data 30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n.
2004) –, ha applicato tassi di interesse superiori rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti, con picco massimo riscontratosi nel quarto trimestre 2012 ove è stato applicato un tasso di interessi del 279,9 % maggiore rispetto a quello pattuito(doc. 07, doc. 08 e doc. 09 che si rammostrano al teste);
36. Vero che alla chiusura del rapporto di cui al contratto di apertura di credito in conto corrente – redatto in data
30/07/2009 (e di cui al contratto di conto corrente n. 2004) –, il ha percepito dalla Controparte_2
un importo pari ad Euro 163.598,95 per interessi superiori rispetto al pattuito e per commissioni CP_1 non dovute (doc. 07, doc. 08 edoc. 09 che si rammostrano al teste);
37. Vero che il parametro EU utilizzato dal per la determinazione del tasso di Controparte_2 interessi corrispettivo – e di riflesso del tasso di mora – si pone in contrasto con la normativa Antitrust così come accertato dalla Commissione Antitrust Europa nella decisione C(2013) 8512/1 del 04/12/2013 (doc. 09 che si rammostra al teste).
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
1 dott. , Via Vittorio Emanuele II, 115 – Como, Testimone_2
2 sig.ra , presso in Via Zambeletti, 4 – 20021 - Baranzate -Mi”. Testimone_3 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1292/2023 emesso Controparte_1
provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Milano in data 13-16.01.2023 su richiesta di con il quale veniva ingiunta al pagamento di complessivi euro 7.415.976,34, oltre Parte_1
interessi convenzionali di mora e spese di procedura:
a) quanto ad euro 6.669.530,29, in relazione al contratto di apertura di credito ipotecaria sottoscritto il 30.10.2006 e regolato in c/c n. 1569; pagina 10 di 27 b) quanto ad euro 774.446,05, in relazione ad altro contratto di apertura di credito ipotecaria sottoscritto il 30.07.2009 e regolato in c/c n. 2004.
2. articolava le seguenti principali difese: Controparte_1
(i) innanzi tutto, la litispendenza o la continenza fra il presente giudizio e quello già pendente avanti al Tribunale di SO (iscritto al R.G. n. 1681/2019) e promosso dalla stessa in opposizione ad altro decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 [...]
per il pagamento dei canoni del contratto di leasing scaduti e non Controparte_2 corrisposti: in quel giudizio, l'opponente aveva domandato, in via riconvenzionale,
l'accertamento del contro credito derivante da indebite annotazioni relativamente ai rapporti bancari azionati (anche) nel presente giudizio;
(ii) la nullità del decreto ingiuntivo, perché il giudice del monitorio, dapprima, emetteva un
“decreto di rigetto” e, poi, dopo che l'ingiungente depositava altra documentazione, emetteva il decreto ingiuntivo che veniva opposto, pur avendo già consumato il relativo
“potere”;
(iii) la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
(iv) nel merito, in relazione a tali rapporti, la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi e moratori, perché indeterminata e per la violazione della disciplina antitrust in relazione al “tasso EU”; l'applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli concordati;
l'applicazione di c.m.s. o di commissione sul fido accordato non pattuite;
la variazione unilaterale in corso di rapporto degli interessi, senza la previa comunicazione al correntista e in assenza dei presupposti di legge;
la prescrizione quinquennale degli interessi.
3. Su tali basi, l'opponente concludeva, previo accertamento degli indebiti, per la compensazione delle reciproche ragioni di credito e di debito e per la condanna di Parte_1
al pagamento delle maggiori somme accertate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4. La cessionaria del credito si costituiva nel primo grado di giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5167/2023 pubblicata il 22 giugno 2023, così disponeva: pagina 11 di 27 “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
quale mandataria di dichiara nullo e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2
1292/2023 emesso dal Tribunale di Milano, dichiara la continenza fra la presente causa e il
giudizio preventivamente instaurato avanti il Tribunale di SO, N.R.G. 1681/2019, assegnando alle parti termine sino a tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza per la riassunzione della
causa avanti il giudice preventivamente adito;
- condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.370,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.500,00 per spese generali ed euro 870,00 per rimborso spese”.
6. Il Tribunale ravvisava:
(i) la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il Giudice del monitorio, dopo aver emesso il
“decreto di rigetto”, quale provvedimento non suscettibile di essere revocato, emetteva il decreto di accoglimento del ricorso;
(ii) ulteriormente, la continenza fra il giudizio previamente instaurato avanti al Tribunale di
SO e quello successivamente proposto a Milano, in quanto già nel primo giudizio erano state prospettate le stesse questioni, in relazione alle aperture di credito in conto
corrente e con conseguente potenziale contrasto fra giudicati.
7. quale mandataria di ha proposto appello, avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 5167/2023 di cui ha chiesto la riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Violazione dell'art. 183, comma 6° e comunque dell'art. 101, comma 1°, c.p.c. per avere il giudice di primo grado negato la concessione delle memorie istruttorie”;
II^ motivo “Violazione dell'art. 640 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto abnorme il decreto ingiuntivo per consumazione del potere di ius dicere”;
III^ motivo “Violazione dell'art. 39, comma 2°, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la continenza di cause”.
pagina 12 di 27 8. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
9. Celebrata la prima udienza in data 31 gennaio 2024, la causa veniva avviata all'udienza del
30 aprile 2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la rimessione in decisione.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, prospetta la violazione dell'art. 183 c.p.c., da Parte_1
parte del primo Giudice, per non avere assegnato i termini per il deposito delle memorie previste dal VI° comma della disposizione indicata.
La Corte ritiene che la censura in esame sia infondata, richiamandosi, sul punto, il principio di diritto espresso da Cass. Civ., III, con ordinanza 23 novembre 2023, n. 32577, a mente del quale:
“In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non
preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette,
comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una
decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.”.
Nel caso di specie, il primo Giudice non assegnava i termini richiesti, avendo ravvisato i presupposti per la declaratoria di continenza fra dette cause, ai sensi dell'art. 39, 2° comma, c.p.c.; pertanto, in base al principio dinanzi ricordato, la censura in esame appare da respingere.
2. Con il secondo motivo, si duole della statuizione di primo grado per avere la Parte_1 sentenza impugnata ritenuto “abnorme” il decreto ingiuntivo, in quanto emesso dopo che il
Giudice del monitorio aveva già consumato il relativo potere.
Si premette che, sul punto, il Tribunale di Milano ha così motivato (pg. 11):
pagina 13 di 27 “Come attestato nello stesso provvedimento monitorio oggetto di opposizione, il giudice adito ha dapprima pronunciato un decreto di rigetto del ricorso per ingiunzione, salvo poi, a seguito del deposito di una nota difensiva da parte del ricorrente, con la produzione di documentazione
aggiuntiva, revocare il proprio precedente decreto di rigetto ed emettere il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Sennonché deve rilevarsi come il giudice del monitorio, una volta pronunciato il decreto di rigetto
del ricorso, aveva esaurito il proprio potere decisorio sullo stesso, con un provvedimento non suscettibile di essere successivamente revocato.
Ricordato come il decreto di rigetto di un ricorso per ingiunzione non assuma l'effetto preclusivo
proprio della cosa giudicata, non ostando al ricorrente la possibilità di presentare un nuovo
ricorso suffragato da diverse prove documentali, piuttosto che introdurre un giudizio in forma ordinaria;
in ogni caso, una volta che il giudice abbia provveduto sullo stesso, adottando un decreto di rigetto, ha esaurito il proprio potere decisorio, con l'effetto che il successivo
provvedimento di revoca del rigetto deve qualificarsi come abnorme, al pari del decreto ingiuntivo
poi emesso in difetto di un potere di ius dicere ormai esauritosi.
Tali constatazioni, pertanto, impongono la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo oggi opposto, il quale, pertanto, deve essere revocato”.
Premesso quanto sopra, l'appellante ritiene che per “mero errore” il giudice della fase monitoria abbia emesso il “decreto di rigetto” in data 6.12.2022, avendo successivamente emesso il decreto ingiuntivo, una volta che depositava documentazione integrativa. Parte_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza sia fondata, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
II.A. Si osserva come il principio generale affermato da parte del primo Giudice sia corretto, nel senso che il decreto di rigetto, emesso dal Giudice della fase monitoria ai sensi dell'art. 640, 2° comma, c.p.c., non ha attitudine di cosa giudicata e non è equiparabile ad una “sentenza di rigetto”
(tanto che si ritiene non impugnabile avanti alla Corte di Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111
Cost.1). 1 In tale senso, SS.UU. Civili, ordinanza n. 9216 del 19 aprile 2010: pagina 14 di 27 Corollario di tale principio appare essere la revocabilità del decreto laddove il giudice del monitorio ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'emanazione dello stesso, alla luce della documentazione integrativa depositata dallo stesso ricorrente.
In alternativa, così come previsto dal codice di rito, il ricorrente potrà depositare nuovo ricorso, avanti all'Ufficio Giudiziario, ovvero avviare un giudizio ordinario per l'accertamento del credito.
Nel caso di specie, l'allora ricorrente, a distanza di pochi giorni dal decreto di rigetto del
6.12.2022, depositava, in data 10 gennaio 2023, ulteriore istanza, allegando documentazione integrativa – di cui il Giudice del monitorio dava atto specificamente al momento di emanazione del decreto ingiuntivo – così portando alla revoca del decreto di rigetto ed all'emanazione dell'ingiunzione di pagamento in data 16 gennaio 2023 (d.i. n. 1292/2023).
III. Con il terzo motivo, l'appellante deduce che, erroneamente, il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza dei presupposti per dichiarare la continenza fra le cause in precedenza indicate,
sebbene:
- il Tribunale di SO non fosse competente anche per la causa introdotta a Milano (quale verifica che si assume non essere stata fatta dal primo Giudice), in quanto le parti hanno tutt'ora sede legale in Milano e la cessione del credito si è perfezionata sempre a Milano;
- i soggetti delle due cause non fossero “identici”, perché a SO era in causa la sola cedente ( ) e non la cessionaria;
Controparte_2
- la causa petendi fosse diversa, in quanto, nella causa proposta a SO, il titolo azionato da era un contratto di leasing, mentre, in questo giudizio, si discute Controparte_2
in ordine a due contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria;
- inoltre, allorquando veniva pronunciata la continenza, il giudizio pendente a SO fosse già “in decisione”.
III.A. Ciò presso, questa Corte rileva come - dagli atti di causa - risulti che, nelle more, il giudizio avviato a SO sia stato deciso, con il rigetto dell'opposizione, con sentenza n. 286/2023 pubblicata in data 10.10.2023 e che tale sentenza sia stata confermata dalla Corte di Appello di
“Il decreto con il quale il giudice respinge il ricorso per decreto ingiuntivo non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell'art. 640 cod. proc. civ. consente la riproposizione della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto non suscettibile di passare in cosa giudicata”; pagina 15 di 27 Milano, con sentenza n. 2171/2024 pubblicata il 22.7.2024 (come da doc. n. 8 prodotto da Pt_1
in appello).
[...]
Tale sentenza – per quanto allegato da parte appellata – è stata impugnata avanti alla Suprema
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile e il giudizio risulta iscritto al R.G. n. 22392/2024.
Per tale ragione, questa Corte ritiene che sia venuto meno l'interesse dell'appellante a proporre tale motivo di impugnazione, in quanto i due giudizi pendono, oggi, in gradi diversi e, dunque, non si può, comunque, dare luogo alla loro trattazione congiunta.
III.B. Oltre a ciò, questa Corte rileva come sia noto il principio generale in base al quale, laddove la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c. non possa operare, per ragioni di ordine processuale il Giudice possa disporre la sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.) o facoltativa (art. 337 c.p.c.) del processo
“dipendente”, onde garantire le esigenze di coordinamento ed evitare il contrasto fra giudicati.
Peraltro, si ritiene che, nel caso concreto, non sussistano i presupposti per disporre la sospensione,
ai sensi delle discipline indicate.
Innanzi tutto, si ricorda che: “La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato
tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche,
mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti” (Cass. Civ., 6-3, ordinanza n. 17623 del 25 agosto 2020).
Nel caso di specie, stante la carenza della coincidenza soggettiva, si escludono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Oltre a ciò, si osserva come non risultino prodotti gli atti del giudizio pendente avanti alla Corte di
Cassazione, onde valutare l'opportunità (art. 337 c.p.c.) della sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello proposto in sede di legittimità.
pagina 16 di 27 Si rammenta, invero, che – nel caso di sospensione facoltativa del giudizio – il Giudice della causa dipendente debba (anche) esprimere la sua valutazione sulla “controvertibilità effettiva della decisione impugnata” ed escludere “l'inconsistenza” dell'impugnazione.2
Per tali ragioni, si ritiene che non si abbiano elementi per poter valutare positivamente i presupposti per la sospensione (facoltativa) del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione.
IV. Dato atto di quanto sopra, devono essere affrontate le questioni di merito, non vagliate dal primo giudice, in ragione della pronuncia di rito assunta ex art. 39 c.p.c., questioni dalle parti riproposte in appello ex art. 346 c.p.c.
(i) Innanzi tutto, ripropone la questione di improcedibilità del giudizio per non Parte_1
essere stata esperita la mediazione obbligatoria in primo grado.
La Corte ritiene che la doglianza in esame non sia fondata.
Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e successive modifiche: “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Nel caso in esame, il convenuto (per tale intendendosi l'attore – opponente, quale “convenuto in senso sostanziale”, poiché è la parte che ha interesse a dolersi del difetto di procedibilità della domanda) non risulta avere proposto tale eccezione, né con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, né alla prima udienza di comparizione che si teneva in data 13 giugno 2023.
Né, infine, risulta che la questione sia mai stata rilevata d'ufficio dal primo Giudice.
(ii) Ulteriormente, ribadisce il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 Pt_1
avendo quest'ultima prodotto la sola pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale
[...]
della cessione del credito da parte di e non avendo dato prova Controparte_2 dell'inclusione dei rapporti controversi.
La questione in esame è infondata, per i seguenti principali motivi.
In particolare, risultano documentati, da parte di Parte_1
- la citata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 49 del 27.04.2017 (doc. n. 10);
- il fatto che il rapporto oggetto del presente giudizio sia identificato con il “N.D.G.”
2.486.928 e che tale “N.D.G.” risulti specificamente indicato, sia in G.U. (cfr. pg.4), sia nel contratto di cessione concluso, in data 7.4.2017, fra e Controparte_2
a pg. 25 (cfr. doc. n. 11); Parte_2
- il “NDG 2486928” è riportato anche nell'intestazione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB da e prodotto in fase monitoria (doc. n. 12 Controparte_2
monitorio), oltre che nella comunicazione di cessione trasmessa da , al Parte_2
debitore, in data 22.5.2017 (doc. n. 8).
Tenuto conto di quanto sopra, la Corte ritiene adeguatamente provata la cessione del credito e l'inclusione, fra i crediti ceduti, di quello oggetto di controversia.
(iii) Ulteriormente, ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale Controparte_1 degli interessi, richiesti in pagamento dal creditore, ex art. 2948 n.4) c.c.
La Corte osserva che il credito oggetto di controversia deriva dai saldi di due aperture di credito in conto corrente con garanzie ipotecarie, che, in quanto “finanziamenti”, rappresentano un debito unitario e non frazionato, così da non trovare applicazione la disposizione indicata - (richiamandosi, sul punto, Cass. Civ. 10.02.2023, n. 4232 che, in tema di “mutuo”, ha evidenziato l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei “il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”).
pagina 18 di 27 Invero, la disamina dei contratti prodotti in giudizio (cfr. docc. nn. 7 e 9 fasc. monitorio) evidenzia come gli stessi siano qualificati, dalle stesse parti, in termini di “finanziamenti”, con precisa indicazione della durata, degli importi e delle condizioni economiche ivi previste.
La doglianza in esame appare, pertanto, da respingere.
(iv) Nel merito, richiama gli esiti della CTU svolta nel giudizio già celebrato Parte_1
avanti al Tribunale di SO (R.G. n. 1681/2019), tra le parti: Controparte_3
– (doc. n. 12 – e, oggi, pendente avanti alla Corte di
[...] Parte_1
Cassazione.
Risulta che, in quel giudizio, al CTU, venisse assegnato il seguente incarico:
“Provveda il CTU ad:
- accertare il tasso di interessi effettivamente applicato da parte convenuta opposta in relazione a tutti i contratti per cui è causa (leasing n 0051313 e rapporti di conto corrente n. 1569 e n. 2004) e
la sua conformità con la normativa pro tempore vigente in materia di usura;
- accertare le spese, gli oneri e le commissioni tutte applicate al correntista/utilizzatore in relazione a tutti i contratti per cui è causa, verificando la loro corrispondenza rispetto alle
pattuizioni contrattuali e verificando altresì che le eventuali variazioni successive alla stipula dei medesimi siano assunte in conformità (alla – ndr) normativa pro tempore vigente (TUB);
- ricostruire, conseguentemente alle verifiche di cui ai punti precedenti, il rapporto dare/avere tra le parti in relazione a tutti i contratti per cui è causa;
- accertare infine il momento in cui l'esecuzione del contratto di leasing è entrato in una fase patologica;
- formulare alle parti per iscritto una proposta concreta di conciliazione;
”
Ritiene questa Corte che l'accertamento peritale ivi espletato risulti utile e rilevante ai fini della presente decisione (eccezion fatta per la valutazione delle questioni in tema di leasing, in quanto non proposte in questa sede), essendo stati analizzati i due contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, del 30.10.2006 e del 30.07.2009, rispettivamente, a valere sui detti conti correnti nn. 1569 e 2004; oltre che la correttezza delle poste annotate da parte della sino alla revoca degli affidamenti, avvenuta nel mese di marzo dell'anno 2017. CP_4
pagina 19 di 27 I risultati di quella CTU contabile appaiono corretti e meritevoli di condivisione, rendendo non necessario l'espletamento di altro accertamento peritale, per le seguenti principali ragioni.
Per quanto di interesse, ai fini della presente causa, si osserva che le principali condizioni economiche dei due contratti indicati, così come pattuite fra le parti, fossero le seguenti:
I contratti, così come gli allegati e i documenti di sintesi – tutti prodotti in giudizio – risultano essere stati sottoscritti dalle parti.
Il CTU ha accertato che:
“I tassi debitori applicati correlati con l'operatività del conto e con gli affidamenti fondiari risultano, in entrambi i rapporti ed alla data della stipula, previsti e fissati (pur in misura
indicizzata euribor+spread – ndr) in misura determinabile e chiara ed idonea a poter estrapolare nel corso dell'operatività del conto il carico finanziario del debito” – (pg. 47 CTU).
pagina 20 di 27 Di conseguenza, il CTU ha evidenziato la “determinabilità” dei tassi di interesse, in base alle previsioni contrattuali.
Quanto alle “commissioni di massimo RT” e alla “commissione sul fido accordato”
(C.F.A.), il Ctu ha accertato che:
- la c.m.s. risulta applicata in un solo trimestre e sul solo conto corrente n. 2004;
- la C.F.A. risulta indicata nel “documento di sintesi” allegato al contratto di apertura di credito fondiario del 2009 regolata in c/c n. 20043; non era invece presente (perché non era ancora entrata in vigore la relativa previsione) nel contratto di apertura di credito del 2006,
essendo, a tale epoca, prevista la sola c.m.s., regolata dal contratto di conto corrente n.
1569;
- quanto alle C.F.A., negli scalari periodici risultano presenti “rendicontazioni” di dettaglio, rilevandosi che “La CFA è stata inoltre prevista in una misura inferiore al limite di legge e sempre applicata, anche nei periodi di maggiore esposizione debitoria, al di sotto del limite di legge”;
- si è, dunque, concluso, che “L'analisi delle condizioni pattuite, anche in relazione a commissioni e tassi ed alla loro quantificazione e quantificabilità, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza” – (pg. 49 CTU).
Quanto allo ius variandi, il CTU ha verificato che era stata prevista contrattualmente la facoltà della banca di modificare in corso di rapporto le condizioni economiche e le clausole contrattuali, in presenza di un “giustificato motivo”, “rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista prescrizioni di cui all'art. 118 del… (TUB – ndr). In tali casi – si legge – verrà effettuata apposita comunicazione scritta al cliente c.d. “proposta di modifica unilaterale del contratto” con la quale sarà concessa …… preavviso non inferiore 30 giorni prima della decorrenza della modifica, nonché la facoltà di recedere… entro sessanta giorni dal ricevimento
pagina 21 di 27 della predetta comunicazione” (così, art. 20 contratto del 30.07.2009 e, con previsione analoga, art. 19 condizioni generali allegate al contratto 30.10.2006).
Ciò premesso, nel presente giudizio, non risultano allegate le specifiche modifiche peggiorative e di cui l'appellata intende dolersi, tale che la genericità dell'allegazione preclude ogni eventuale approfondimento istruttorio.4
Si rileva, inoltre, come il Ctu – all'esito degli accertamenti effettuati – abbia concluso per la conferma del credito azionato dalla banca in relazione ai contratti oggetto di verifica.
Si osserva come la disamina ivi effettuata appaia completa e corretta dal punto di vista metodologico, in quanto – così come evidenziato alle pgg. 58 e ss. della relazione – si è proceduto sulla base dei titoli (i contratti citati) e degli estratti di conto corrente prodotti in giudizio e con la precisazione che la mancanza di taluni estratti conto, relativi a pochi trimestri, non abbia inciso, in modo sostanziale, sulle conclusioni raggiunte.
Infine, in ordine alla dedotta “indeterminatezza del parametro EU”, in quanto – in base alle prospettazioni dell'appellata – non sarebbe stato adeguatamente indicato il riferimento a “EU
360” o “EU 365” nel contratto a valere sul conto corrente n. 1569, si osserva che tale rilievo è infondato.
Si riportano le osservazioni del CTU – sviluppate, nel giudizio celebrato a SO, in sede di osservazioni ai rilievi del Ctp di (pg. 62) – laddove, con chiarezza e con Controparte_1
argomentazioni condivisibili, il medesimo rilevava quanto segue:
“Relativamente al c.c. n. 1569 la specificazione che il tasso applicato sia euribor 365 o 360 effettivamente manca come peraltro evidente dal relativo prospetto degli elementi principali del
conto in esame (capitolo terzo – ndr). Tale notazione si riferisce al divisore utilizzato per il calcolo
del tasso di riferimento Euro Interbank Offered Rate (EU). Di tale mancanza lo scrivente ha tenuto conto nell'esame della documentazione proprio perché tale appunto era già chiaro e presente sia nell'elaborato di parte sia nell'atto di comparsa di costituzione;
documenti i quali, superfluo ribadirlo, sono stati esaminati con molta attenzione dallo scrivente. Nessun rilievo è
pagina 22 di 27 stato tuttavia mosso in quanto, pur nella oggettiva difficoltà di monitorare l'evoluzione del tasso
negli anni (dello spread in prima istanza), considerata la già più volte citata mancanza agli atti delle comunicazioni al cliente, sembra innanzitutto essere stato applicato, pur in difetto di una esplicita precisazione iniziale, l'EU 360 (come da prassi dell'istituto - vedasi peraltro il successivo contratto fondiario n. 2004 del 2009); tasso il quale, pur nella marginale differenza con
il tasso 365 (pochi decimali), risulta essere più favorevole al correntista. Ad avviso dello scrivente
CTU e questa pare la considerazione essenziale al di là della presenza di eventuali imprecisioni ed incongruenze contrattuali tra atto notarile ed allegati, il contratto in commento è parso possedere senz'altro il crisma della determinabilità in quanto sia il parametro di riferimento sia il criterio di determinazione del tasso di interesse sono:
- ricostruibili con sufficiente precisione – indicazione del tasso euribor 3 mesi - pur senza specificazione del divisore e indicazione dello spread inziale applicato;
- non dipendenti da “arbitraria” decisione della banca – continuità nell'applicazione del tasso euribor 360;
- soggetti chiaramente e contrattualmente alla riserva di variazione successiva da parte dell'istituto sia in favore che in sfavore”.
Conclusivamente, per tali principali ragioni, si conclude per la correttezza del credito azionato dalla banca e, di conseguenza, per la sua integrale conferma.
(v) Né – infine – appare fondata l'ulteriore questione ribadita da appellata e con la quale prospetta la “nullità del tasso EU” per violazione della disciplina antitrust, in conseguenza a quanto accertato dalla Commissione Europea, con la decisione C (2013)
8512/1 del 4.12.2013, in ordine all'esistenza di un accordo illecito volto a influenzare la sua determinazione.
Rileva l'appellante che, poiché il finanziamento concluso in data 30.10.2006 rientra, dal punto di vista temporale, nel periodo in cui è stato accertato l'accordo vietato, la clausola di determinazione degli interessi è da ritenersi “nulla”, sicché risultano dovuti i soli interessi nella misura legale.
Ciò premesso, questa Corte – così come in altre pronunce dalle quali non intende discostarsi – ritiene che la doglianza sia infondata, per i seguenti principali motivi.
pagina 23 di 27 a. La Commissione Europea, con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 –
“decisioni vincolanti” per il Giudice nazionale, ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento
(CE) n. 1/20035 – ha stabilito che, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, alcune banche avevano preso parte a una pratica illecita, avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza (art. 101 TFUE) nel settore dei “tassi di interesse dei derivati dell'euro” connessi all'EU (Euro Interbank offered rate) e/o all'NI (Euro Over –
Night Index Average) – (cc.dd. EIRD).
La Commissione Europea – dopo aver definito l'EU quale “indice” del “tasso al quale depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca all'altra all'interno dell'euro zona”, che si calcola tenendo conto “delle quote individuali dei tassi alle quali le banche di riferimento ritengono che una banca ipotetica concederebbe fondi ad una seconda banca”6 – ha accertato l'esistenza di tale pratica anticoncorrenziale, orientata a ridurre anticipatamente il fattore di incertezza relativo al comportamento futuro di altri competitors, nonché i flussi di cassa che i 5 Trattasi del “REGOLAMENTO (CE) N. 1/2003 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato” che, all'art. 16 - “Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza” - prevede quanto segue:
1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato.
2. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione”; 6 In particolare, si è evidenziato che l'EU è calcolato sulla base delle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti ogni giorno di negoziazione, tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters,
l'agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. L'EU è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11.00, ora di Bruxelles (10.00 ora di Londra).
pagina 24 di 27 partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo di “EIRD” o aumentare quelli che avrebbero ricevuto sempre a tale titolo.
b. Fatta tale premessa, si ritiene – (aderendo all'indirizzo interpretativo indicato dalla Corte di
Cassazione, Sez. I, con ordinanza interlocutoria 19.07.2024, n. 19900) – che non ogni contratto bancario che determina il tasso convenzionale mediante riferimento all'indice
EU, così come il finanziamento per cui è causa, possa considerarsi “contratto a valle” della pratica illecita “a monte” accertata in sede europea.
In particolare, si osserva che un contratto può dirsi “a valle” di un'intesa illecita nella misura in cui realizzi concretamente gli effetti distorsivi della concorrenza cui la stessa era orientata.
Nel caso in esame, il contratto a tasso variabile oggetto di giudizio appare diverso, quanto al suo
ambito di applicazione, rispetto alle contrattazioni interbancarie e inerenti al mercato dei derivati, oggetto della decisione della Commissione Europea;
inoltre, dal punto di vista soggettivo, la Banca
mutuante non è risultata neppure partecipe alla pratica anticoncorrenziale indicata7.
Né – si osserva – appare applicabile, in via analogica, quell'orientamento affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994 del 30.12.2021, in tema di fideiussioni
omnibus, ove – tra l'altro – ha ritenuto che le clausole riproduttive dello schema ABI e dichiarate nulle, per violazione del diritto alla concorrenza, da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005, comportano la nullità (parziale) dei contratti di fideiussione a valle nella misura in cui riproducono
“quello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”.
La fattispecie decisa con tale pronuncia appare differente rispetto a quella oggi in esame.
pagina 25 di 27 In tale caso, infatti, lo stesso schema ABI, sanzionato con la nullità da parte dell'Autorità di
Vigilanza, veniva riprodotto – dalle stesse Banche aderenti all'Associazione di categoria – nelle fideiussioni omnibus a valle.
Vi era dunque - diversamente che nel caso in esame - una coincidenza, oggettiva e soggettiva, dello schema contrattuale sanzionato e delle Banche che consapevolmente ne facevano utilizzo, tale che le fideiussioni “a valle” concretizzavano l'effettiva realizzazione delle intese a monte.
Per tali principali considerazioni, si ritiene di escludere che la decisione della Commissione
Europea sia “vincolante” per questo Giudice nazionale, in base all'art. 16 Reg. (CE) 1/2003 cit. e, di conseguenza, la nullità della clausola contrattuale oggetto di controversia.
c. Per completezza, questa Corte osserva che – in disparte le considerazioni già svolte relativamente alle ricadute sul contratto della violazione antitrust – resterebbe da valutare se – secondo i principi generali del codice civile di rito – detta clausola possa dirsi “nulla”.
Sul punto, si rileva come – in generale – l'illecito del terzo non sia causa di nullità del contratto, ma – eventualmente e sussistendone tutti i presupposti – può assurgere a causa di annullabilità dello stesso ai sensi dell'art. 1439 c.c., fermo restando che il dolo del terzo deve essere noto al contraente che ne ha tratto vantaggio;
ovvero, in alternativa, di risarcimento del danno ex art. 2043
c.c. nei (soli) confronti di chi l'illecito lo ha commesso o ha concorso a realizzarlo.
Trattasi, peraltro, di fattispecie diverse da quella dedotta da parte appellante, sia in termini di allegazioni, sia di domanda, risultando così estranea al thema decidendum.
V. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto da quale mandataria di Parte_1
è tenuta al pagamento di complessivi euro 7.415.976,34, oltre Parte_2 Controparte_1
interessi convenzionali di mora, al tasso contrattuale, dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono poste a carico di ivi comprese le spese della fase monitoria. Controparte_1
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che esclude la fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio e la fase decisionale per il primo grado).
pagina 26 di 27
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da quale mandataria di e in riforma Parte_1 Parte_2
della sentenza n. 5167/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 22 giugno 2023, condanna al pagamento di euro 7.415.976,34, oltre interessi convenzionali di Controparte_1
mora, al tasso contrattuale, dal dovuto al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di quale mandataria di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida in complessivi Parte_2
euro 67.366,00, di cui euro 63.967,00 per compensi (euro 6.500,00 per la fase monitoria, euro 16.799,00 per il primo grado ed euro 40.668,00 per l'appello) ed euro 3.399,00 per esborsi (euro 870,00 per la fase monitoria ed euro 2.529,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU LL IC ET
pagina 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tale senso, Cass. Civ., 6-3, ordinanza n. 14738 del 29.05.2019:
“Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c.,
è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata
l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici”.
Nello stesso senso, tra molte, Cass. Civ., III, ordinanza n. 30106 del 21.11.2024 ove, in relazione al rapporto fra l'azione revocatoria ordinaria e la causa di accertamento del credito litigioso, pur escludendo un'ipotesi di sospensione necessaria, ha affermato che il possa essere disposta la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. in attesa della definizione dell'impugnazione, con obbligo di motivazione “sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata”. pagina 17 di 27 3 Cfr. pg. 17 ove si prevedeva “Commissione sul fido accordato: 0,25% trimestrale. Corrispettivo omnicomprensivo calcolato in proporzione alla durata e all'ammontare del fido accordato, che verrà addebitato in occasione di ciascuna liquidazione periodica”; 4 Nello stesso senso: C.A. Milano, sentenza n. 2171/2024 cit., di conferma della sentenza resa dal Tribunale di
SO nel giudizio parallelo (così, pg. 24); 7 Invero, con la decisione 13.12.2013, sono stare sanzionate: , , CP_5 Controparte_6 [...]
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , .
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_12
La decisione 7.12.2016 ha sanzionato: “ e Controparte_13 Controparte_14
(collettivamente « »); — e (collettivamente CP_13 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_1 « »); — e Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
(collettivamente « )”;
[...] CP_18