CASS
Ordinanza 8 marzo 2023
Ordinanza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/03/2023, n. 6969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6969 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
INGIUNTIVO IE MA Presidente Marco DELL’UTRI Consigliere Augusto TATANGELO Consigliere Marco ET Consigliere Ud. 12/01/2023 CC Cron. R.G.N. 12307/2022 OL SP Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12307/2022 R.G., proposto da EG TO IOPPOLO;
rappresentato e difeso dall’Avv. GI Condipodero Marchetta ( ), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di D.M. RO s.p.a. (incorporante per fusione la NR LI MEDICINALI s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall’Avv. LU Piccione ( ), in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 498/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINA, depositata il 2 novembre 2021; Civile Ord. Sez. 3 Num. 6969 Anno 2023 Presidente: MA ANTONIETTA Relatore: SP PAOLO Data pubblicazione: 08/03/2023 C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 2 OL AZ est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, OL SP. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Messina rigettò l’opposizione proposta da IE NT OP, titolare della farmacia omonima, al decreto con cui la CO LI DI s.p.a. gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 274.516.63, oltre interessi moratori, a titolo di corrispettivo per forniture di prodotti farmaceutici rimaste impagate. Il debitore propose appello, contestando il quantum della condanna e deducendo il proprio parziale adempimento mediante quattro assegni (dell’importo di Euro 7.953,83, di Euro 12.576,08, di Euro 10.226,63 e di Euro 10.022,21) che sarebbero stati incassati dalla società opposta. L’impugnazione è stata parzialmente accolta dalla Corte di appello di Messina, che ha ritenuto fondata l’eccezione di parziale adempimento relativamente ai pagamenti effettuati con due dei predetti titoli (quello dell’importo di Euro 10.226,63 e quello dell’importo di Euro 10.022,21), non anche in ordine ai pagamenti asseritamente eseguiti mediante gli altri due assegni. Secondo la Corte territoriale, infatti, solo i primi due pagamenti, risultati effettuati in data 4 agosto 2009, si riferivano alle partite contabili indicate negli estratti conto della società creditrice allegate al ricorso monitorio. Ritenuto, pertanto, che la riduzione della condanna emessa in primo grado doveva effettuarsi mediante detrazione degli importi portati dai due predetti titoli (per la somma complessiva di Euro 20.248,84) – ed espletata consulenza tecnica contabile ai fini della rideterminazione dell’importo complessivo dovuto dal OP mediante imputazione della somma detraenda dapprima agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell’art.1194, secondo comma, c.c. – la C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 3 OL AZ est. Corte territoriale ha revocato il decreto opposto e condannato il debitore al pagamento della somma complessiva di Euro 254.267,79, compensando le spese processuali del grado nella misura di 1/3 e ponendo i restanti 2/3 (liquidati nell’importo di Euro 9.090,00, avuto riguardo alle varie fasi) a carico dell’appellante. Propone ricorso per cassazione IE NT OP sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la società D.M. Barone s.p.a. (incorporante per fusione la società CO LI DI s.p.a.). La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art.91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5, comma primo, del d.m. n. 55 del 2014. Il motivo si articola in due distinte doglianze. 1.a. Con la prima, il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe liquidato le spese del grado omettendo di fare applicazione del criterio del disputatum (in base al quale avrebbe dovuto tenere conto della somma che aveva formato oggetto di impugnazione: Euro 40.778,75, pari alla sommatoria dei quattro assegni) ed applicando, invece, il criterio del decisum (in base al quale aveva tenuto indebitamente conto della somma oggetto della condanna, pari ad Euro 254.267,79). In tal modo aveva indebitamente liquidato i compensi sullo scaglione da Euro 52.001 ad Euro 260.000, anziché su quello da Euro 26.001 ad Euro 52.000, la cui applicazione avrebbe comportato una quantificazione complessiva media di Euro 9.515,00, diminuita, con la C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 4 OL AZ est. riduzione di un terzo per la disposta compensazione parziale, ad Euro 6.343,00. 1.b. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta che, non ostante il parziale accoglimento dell’appello e la riforma in senso a lui favorevole della condanna di primo grado, la Corte abbia lasciato immodificata la statuizione sulle relative spese, omettendo di fare applicazione del principio della soccombenza reciproca, che avrebbe imposto, anche con riferimento al primo giudizio, la parziale compensazione delle stesse. Soggiunge che, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado, si era determinata una modifica dello scaglione di riferimento, sicché le spese del primo grado avrebbero dovuto essere rideterminate anche tenendo conto del più basso scaglione a cui doveva essere parametrato il valore della causa. 1.1. La prima doglianza è fondata per quanto di ragione nei limiti che si vanno a specificare, mentre la seconda è infondata. 1.1.a. Questa Corte ha affermato (e al principio deve darsi continuità) che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del “disputatum”, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza (Cass. 23/11/2017, n. 27871; Cass. 12/01/2011, n. 536). Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 5 OL AZ est. rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto (in termini, Cass. 30/11/2022, n. 35195). Il criterio che limita il valore della causa alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, ovviamente, deve valere, con riguardo al giudizio di secondo grado, oltre che per l’ipotesi in cui sia rigettato l’appello volto ad ottenere una somma maggiore, anche per quella (corrispondente alla fattispecie in esame) in cui sia accolto l’appello volto a ridurre la condanna di tale somma. Pertanto, nel caso di specie, il valore della causa dinanzi alla Corte di appello di Messina era pari alla somma di Euro 40.778,75, corrispondente alla sommatoria dei quattro titoli posti a fondamento della deduzione di parziale adempimento formulata con l’impugnazione. La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto calcolare le spese sullo scaglione da Euro 26.001 ad Euro 52.000, in relazione al quale il compenso medio (tenuto conto delle fasi di studio, di introduzione, di istruzione/trattazione e di decisione) sarebbe stato pari a Euro 9,515,00 che, ridotto di un terzo per l’operata compensazione parziale, avrebbe comportato la liquidazione della somma di Euro 6.343,00, anziché di quella maggiore di Euro 9.090,00, effettivamente liquidata. In tali termini, la prima doglianza proposta da IE NT OP con il primo motivo va accolta. 1.1.b. Quanto alla seconda – la quale, a sua volta, si articola in due profili – essa, come si è già anticipato, è infondata. C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 6 OL AZ est. Invero, in tema di giudizio di impugnazione, mentre, in caso di conferma della decisione impugnata, la statuizione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione, nella diversa ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, il potere del giudice di appello di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali sussiste d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite (Cass. 29/10/2019, n. 27606; Cass. 26/05/2020, n. 9695, non mass.). Con riguardo a quest’ultima ipotesi, va peraltro tenuto conto, da un lato, che la statuizione di compensazione delle spese di lite costituisce oggetto dell’esercizio di un potere discrezionale del giudice, il quale soggiace al solo limite che le spese non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa (tra le molte, Cass. 26/11/2020, n. 26912); dall’altro lato, che, ai fini della liquidazione delle stesse, il valore della causa, per il primo grado di giudizio, è pari alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta. Dunque, nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente con il primo profilo della seconda doglianza formulata con il primo motivo di ricorso per cassazione, la Corte territoriale, avuto riguardo alla circostanza che la domanda della società creditrice era comunque risultata in massima parte fondata, non era tenuta a disporre la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado. Invece, conformemente a quanto evidenziato dal ricorrente con il secondo profilo della medesima doglianza, essa, in astratto, sarebbe C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 7 OL AZ est. stata tenuta a riliquidare le spese, in ragione del mutato valore della causa determinatosi in base alla riduzione della somma accordata da Euro 274.516,63 ad Euro 254.267,79, che aveva comportato la necessità di far riferimento ad uno scaglione inferiore (da Euro 52.001 ad Euro 260.000). Tuttavia, poiché nel ricorso si evidenzia che il giudice di primo grado aveva liquidato i compensi di avvocato in misura pari ad Euro 2.300,00, il dovere di riliquidazione da parte della Corte di appello non sussisteva in concreto, in quanto questa somma era già riferibile allo scaglione da Euro 52.0001 a 260.000, risultando anzi sensibilmente inferiore persino al valore minimo delle spese relative a tale scaglione. La seconda doglianza formulata con il primo motivo va dunque ritenuta infondata con riguardo ad entrambi i profili in cui si articola. 2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato, «se non con motivazione incongrua e insufficiente», i due assegni (dell’importo di Euro 7.953,83 e di Euro 12.576,08), ai fini dell’ulteriore riduzione della somma dovuta. 2.1. Il motivo è inammissibile. Premesso che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n. 4 c.p.c., la cui violazione – C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 8 OL AZ est. deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090), è evidente, in ogni caso, che la doglianza in esame critica, inammissibilmente, la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuati dal giudice del merito, che restano insindacabili in sede di legittimità. 3. In definitiva, va accolto, per quanto di ragione e nei limiti precisati, il primo motivo (con riguardo alla prima delle due distinte doglianze con esso proposte) e dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, liquidando l’importo (pari a due terzi delle spese processuali del secondo grado di giudizio, ferma la compensazione di un terzo) posto a carico di IE NT OP, nella somma di Euro 6.343,00. La peculiarità della questione, anche di natura processuale, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in Euro 6.343,00 la somma dovuta da IE NT OP alla D.M. Barone s.p.a. a titolo di rimborso dei due terzi delle spese processuali C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 9 OL AZ est. relative al giudizio di appello, ferma restando la disposta compensazione di un terzo delle medesime. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile
rappresentato e difeso dall’Avv. GI Condipodero Marchetta ( ), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di D.M. RO s.p.a. (incorporante per fusione la NR LI MEDICINALI s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall’Avv. LU Piccione ( ), in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 498/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINA, depositata il 2 novembre 2021; Civile Ord. Sez. 3 Num. 6969 Anno 2023 Presidente: MA ANTONIETTA Relatore: SP PAOLO Data pubblicazione: 08/03/2023 C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 2 OL AZ est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, OL SP. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Messina rigettò l’opposizione proposta da IE NT OP, titolare della farmacia omonima, al decreto con cui la CO LI DI s.p.a. gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 274.516.63, oltre interessi moratori, a titolo di corrispettivo per forniture di prodotti farmaceutici rimaste impagate. Il debitore propose appello, contestando il quantum della condanna e deducendo il proprio parziale adempimento mediante quattro assegni (dell’importo di Euro 7.953,83, di Euro 12.576,08, di Euro 10.226,63 e di Euro 10.022,21) che sarebbero stati incassati dalla società opposta. L’impugnazione è stata parzialmente accolta dalla Corte di appello di Messina, che ha ritenuto fondata l’eccezione di parziale adempimento relativamente ai pagamenti effettuati con due dei predetti titoli (quello dell’importo di Euro 10.226,63 e quello dell’importo di Euro 10.022,21), non anche in ordine ai pagamenti asseritamente eseguiti mediante gli altri due assegni. Secondo la Corte territoriale, infatti, solo i primi due pagamenti, risultati effettuati in data 4 agosto 2009, si riferivano alle partite contabili indicate negli estratti conto della società creditrice allegate al ricorso monitorio. Ritenuto, pertanto, che la riduzione della condanna emessa in primo grado doveva effettuarsi mediante detrazione degli importi portati dai due predetti titoli (per la somma complessiva di Euro 20.248,84) – ed espletata consulenza tecnica contabile ai fini della rideterminazione dell’importo complessivo dovuto dal OP mediante imputazione della somma detraenda dapprima agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell’art.1194, secondo comma, c.c. – la C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 3 OL AZ est. Corte territoriale ha revocato il decreto opposto e condannato il debitore al pagamento della somma complessiva di Euro 254.267,79, compensando le spese processuali del grado nella misura di 1/3 e ponendo i restanti 2/3 (liquidati nell’importo di Euro 9.090,00, avuto riguardo alle varie fasi) a carico dell’appellante. Propone ricorso per cassazione IE NT OP sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la società D.M. Barone s.p.a. (incorporante per fusione la società CO LI DI s.p.a.). La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art.91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5, comma primo, del d.m. n. 55 del 2014. Il motivo si articola in due distinte doglianze. 1.a. Con la prima, il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe liquidato le spese del grado omettendo di fare applicazione del criterio del disputatum (in base al quale avrebbe dovuto tenere conto della somma che aveva formato oggetto di impugnazione: Euro 40.778,75, pari alla sommatoria dei quattro assegni) ed applicando, invece, il criterio del decisum (in base al quale aveva tenuto indebitamente conto della somma oggetto della condanna, pari ad Euro 254.267,79). In tal modo aveva indebitamente liquidato i compensi sullo scaglione da Euro 52.001 ad Euro 260.000, anziché su quello da Euro 26.001 ad Euro 52.000, la cui applicazione avrebbe comportato una quantificazione complessiva media di Euro 9.515,00, diminuita, con la C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 4 OL AZ est. riduzione di un terzo per la disposta compensazione parziale, ad Euro 6.343,00. 1.b. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta che, non ostante il parziale accoglimento dell’appello e la riforma in senso a lui favorevole della condanna di primo grado, la Corte abbia lasciato immodificata la statuizione sulle relative spese, omettendo di fare applicazione del principio della soccombenza reciproca, che avrebbe imposto, anche con riferimento al primo giudizio, la parziale compensazione delle stesse. Soggiunge che, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado, si era determinata una modifica dello scaglione di riferimento, sicché le spese del primo grado avrebbero dovuto essere rideterminate anche tenendo conto del più basso scaglione a cui doveva essere parametrato il valore della causa. 1.1. La prima doglianza è fondata per quanto di ragione nei limiti che si vanno a specificare, mentre la seconda è infondata. 1.1.a. Questa Corte ha affermato (e al principio deve darsi continuità) che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del “disputatum”, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza (Cass. 23/11/2017, n. 27871; Cass. 12/01/2011, n. 536). Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 5 OL AZ est. rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto (in termini, Cass. 30/11/2022, n. 35195). Il criterio che limita il valore della causa alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, ovviamente, deve valere, con riguardo al giudizio di secondo grado, oltre che per l’ipotesi in cui sia rigettato l’appello volto ad ottenere una somma maggiore, anche per quella (corrispondente alla fattispecie in esame) in cui sia accolto l’appello volto a ridurre la condanna di tale somma. Pertanto, nel caso di specie, il valore della causa dinanzi alla Corte di appello di Messina era pari alla somma di Euro 40.778,75, corrispondente alla sommatoria dei quattro titoli posti a fondamento della deduzione di parziale adempimento formulata con l’impugnazione. La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto calcolare le spese sullo scaglione da Euro 26.001 ad Euro 52.000, in relazione al quale il compenso medio (tenuto conto delle fasi di studio, di introduzione, di istruzione/trattazione e di decisione) sarebbe stato pari a Euro 9,515,00 che, ridotto di un terzo per l’operata compensazione parziale, avrebbe comportato la liquidazione della somma di Euro 6.343,00, anziché di quella maggiore di Euro 9.090,00, effettivamente liquidata. In tali termini, la prima doglianza proposta da IE NT OP con il primo motivo va accolta. 1.1.b. Quanto alla seconda – la quale, a sua volta, si articola in due profili – essa, come si è già anticipato, è infondata. C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 6 OL AZ est. Invero, in tema di giudizio di impugnazione, mentre, in caso di conferma della decisione impugnata, la statuizione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione, nella diversa ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, il potere del giudice di appello di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali sussiste d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite (Cass. 29/10/2019, n. 27606; Cass. 26/05/2020, n. 9695, non mass.). Con riguardo a quest’ultima ipotesi, va peraltro tenuto conto, da un lato, che la statuizione di compensazione delle spese di lite costituisce oggetto dell’esercizio di un potere discrezionale del giudice, il quale soggiace al solo limite che le spese non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa (tra le molte, Cass. 26/11/2020, n. 26912); dall’altro lato, che, ai fini della liquidazione delle stesse, il valore della causa, per il primo grado di giudizio, è pari alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta. Dunque, nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente con il primo profilo della seconda doglianza formulata con il primo motivo di ricorso per cassazione, la Corte territoriale, avuto riguardo alla circostanza che la domanda della società creditrice era comunque risultata in massima parte fondata, non era tenuta a disporre la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado. Invece, conformemente a quanto evidenziato dal ricorrente con il secondo profilo della medesima doglianza, essa, in astratto, sarebbe C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 7 OL AZ est. stata tenuta a riliquidare le spese, in ragione del mutato valore della causa determinatosi in base alla riduzione della somma accordata da Euro 274.516,63 ad Euro 254.267,79, che aveva comportato la necessità di far riferimento ad uno scaglione inferiore (da Euro 52.001 ad Euro 260.000). Tuttavia, poiché nel ricorso si evidenzia che il giudice di primo grado aveva liquidato i compensi di avvocato in misura pari ad Euro 2.300,00, il dovere di riliquidazione da parte della Corte di appello non sussisteva in concreto, in quanto questa somma era già riferibile allo scaglione da Euro 52.0001 a 260.000, risultando anzi sensibilmente inferiore persino al valore minimo delle spese relative a tale scaglione. La seconda doglianza formulata con il primo motivo va dunque ritenuta infondata con riguardo ad entrambi i profili in cui si articola. 2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto la Corte di appello non avrebbe considerato, «se non con motivazione incongrua e insufficiente», i due assegni (dell’importo di Euro 7.953,83 e di Euro 12.576,08), ai fini dell’ulteriore riduzione della somma dovuta. 2.1. Il motivo è inammissibile. Premesso che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n. 4 c.p.c., la cui violazione – C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 8 OL AZ est. deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090), è evidente, in ogni caso, che la doglianza in esame critica, inammissibilmente, la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie effettuati dal giudice del merito, che restano insindacabili in sede di legittimità. 3. In definitiva, va accolto, per quanto di ragione e nei limiti precisati, il primo motivo (con riguardo alla prima delle due distinte doglianze con esso proposte) e dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, liquidando l’importo (pari a due terzi delle spese processuali del secondo grado di giudizio, ferma la compensazione di un terzo) posto a carico di IE NT OP, nella somma di Euro 6.343,00. La peculiarità della questione, anche di natura processuale, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in Euro 6.343,00 la somma dovuta da IE NT OP alla D.M. Barone s.p.a. a titolo di rimborso dei due terzi delle spese processuali C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. AZ 9 OL AZ est. relative al giudizio di appello, ferma restando la disposta compensazione di un terzo delle medesime. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile