Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/03/2023, n. 6969
CASS
Ordinanza 8 marzo 2023

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Paolo Spaziani, in data 12 gennaio 2023. Le parti in causa sono un ricorrente, titolare di una farmacia, e una società fornitrice di prodotti farmaceutici. Il ricorrente ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Messina, contestando la liquidazione delle spese processuali e sostenendo di aver parzialmente adempiuto al pagamento di un debito di oltre 274.000 euro, attraverso assegni di importo variabile. La Corte d'Appello aveva accolto parzialmente l'appello, riducendo l'importo dovuto, ma il ricorrente lamentava che le spese fossero state calcolate in modo errato, applicando un criterio non conforme al valore della controversia.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente applicato il criterio del "decisum" anziché quello del "disputatum" per la liquidazione delle spese, determinando così un importo maggiore rispetto a quanto dovuto. Tuttavia, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo alla valutazione di ulteriori assegni non considerati. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, liquidando le spese processuali in euro 6.343,00, e ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, giustificando tale decisione con la peculiarità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/03/2023, n. 6969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6969
    Data del deposito : 8 marzo 2023

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