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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1413 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
12/06/2025, vertente
TRA
- ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Golino come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Paolo Berruti come da procura in atti;
APPELLATO
- ( ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Febbo come da procura in atti;
APPELLATA
E
1 - ( , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Stefano Maranella come da procura in atti;
APPELLATA
E
- ( ), Viale Fra Daniele n. 26- Controparte_4 C.F._3
Cerignola (FG) e ( ), Via Controparte_5 C.F._4
Sardegna n. 15- Cologne (BS);
APPELLATI CONTUMACI
Con l'intervento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'appello di Roma.
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 1511 del
22/1/2021, pubblicata il 27/1/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1511/2021, pronunciata dal Tribunale di Roma in data, pubblicata in data 22/01/2021, nel procedimento già pendente presso il Tribunale di Roma, contrassegnato dal n. di RGC 82744 9164 del 2017, notificata in data 28/01/2021, accogliere il presente appello e per l'effetto, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma accertare e dichiarare la falsità, nel testo e nella sottoscrizione, delle seguenti scritture private sulle quali risulta apposta la falsa sottoscrizione della SI.ra e precisamente: 1) Contratto di Parte_1 apertura di conto corrente Banco Posta n. 38987830 datato 29.01.2003; 2) Cartellino firme delle persone autorizzate a disposizione del rapporto di conto corrente n. 38987830; scritture private prodotte in copia nel giudizio NRG 75558/2009 dinnanzi al Tribunale Civile di Roma da e Controparte_2 contrassegnate con il documento n. 1) nell'indice datato aprile 2010 degli atti e documenti depositati da 3) Assegno tratto sul conto Banco Controparte_2
Posta n. 38987830 del 07.03.2003 di €. 30.000,00 emesso all'ordine dell'Avv.
riportante la apparente sottoscrizione della SI.ra , prodotto CP_1 Parte_1 in copia e contrassegnato con il n. 3) nell'indice, datato aprile 2010, degli atti e documenti depositati da nel giudizio NRG 75558/2009 Controparte_2 dinnanzi al Tribunale Civile di Roma;
4) firma di girata della SI.ra Pt_1
apperentemente apposta a tergo dell'assegno Monte Paschi di Siena n.
[...]
2 0654609577-11 del 18.07.2003 di €. 44.000,00, prodotto in copia e contrasegnato con il n. 15) dell'indice dei documenti depositati dall'Avv. nel CP_1 giudizio sopra indicato con la memoria ex art. 183, co 6, n. 2, cpc.. In via istruttoria si formulano le seguenti richieste come già proposte nel giudizio di primo grado) e si reiterano le seguenti richieste istruttorie: - ammettersi CTU grafologica per l'accertamento della falsità delle scritture impugnate. Si indicano sin d'ora quali scritture comparative, quelle indicate sotto gli allegati 12, 13,14,15,16, 17 e 20 dell'indice foliario. Ove ritenuto necessario, si chiede che il Tribunale ordini l'esibizione a dell'originale dei documenti impugnati di falso indicati CP_2 ai nn. 1, 2 e 3 delle conclusioni dell'atto di citazione e a e CP_2 [...]
dell'assegno bancario, in originale, indicato al n. 4 delle Controparte_6 predette conclusioni;
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli n.1, 2, 3, 4, ed interrogatorio formale del legale rappresentante di sui seguenti CP_2 capitoli n. 3 e 4 preceduti da "Vero che”: 1)“La SI.ra per tutto il Parte_1 corso del mese di gennaio 2003 è sempre rimasta presso la propria dimora in Saviano (NA)”; 2) “La SI.ra nel mese di gennaio del 2003 mai si è Parte_1 recata presso l'Ufficio Postale di Cerignola Centro per sottoscrivere il contratto di apertura del conto corrente n. 38987830”; 3)”La firma della SI.ra Parte_1 sul contratto di apertura e sul cartellino firme relativo al conto corrente postale n. 38987830, che si rammostrano, è stata apposta da altri”; 4) “ , CP_2 mediante indagine interna, ha accertato la falsità della firma della SI.ra Pt_1
apposta sul contratto di apertura e sul cartellino firme relativo al conto
[...] corrente postale n. 38987830, che si rammostrano.” Indica a testi i
[...]
e , domiciliati presso la Stazione Carabinieri di Testimone_1 Testimone_2
Saviano (NA), ed il SI. Direttore dell'Ufficio Postale di Testimone_3
Cerignola Centro, residente in [...]. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in CP_1 via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello per tutti i motivi di cui in premessa;
nel merito dichiarare manifestamento infondato l'atto di appello per tutti i motivi esposti. Con condanna della SI.ra al Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria, si chiede il rigetto delle richieste istruttorie formulate in quanto tese a provare fatti non idonei a dimostrare la falsità dei documenti impugnati”.
Per l'appellata “In via principale, dichiarare l'appello Controparte_2 proposto dalla sig.ra inammissibile per i motivi esposti in narrativa Parte_2
e per l'effetto accertare e dichiarare che la sentenza impugnata è passata in giudicato;
In via pregiudiziale, dichiarare la carenza della legittimazione passiva di nel presente giudizio per le causali esposte in narrativa. Nel merito, CP_2 dichiarare infondato l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto Parte_2 confermare la sentenza n. 1511/2021 del Tribunale Civile di Roma. Con vittoria di
3 spese, diritti ed onorari di lite”.
Per l'appellata “Piaccia All'Ecc.ma Controparte_7
Corte d'Appello, contrariis reiectis, 1) In via pregiudiziale – accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della Controparte_7 in persona del suo l.r.p.t. e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento;
– accertarsi e dichiararsi la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello alla in persona del Controparte_7 suo l.r.p.t. e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento;
2) Nel merito accertarsi e dichiararsi che l'appello è totalmente infondato sia in punto di fatto che di diritto, se ne chiede, pertanto, il rigetto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
L'attrice in epigrafe ha impugnato la sentenza di rigetto della querela di falso, dalla medesima proposta in via principale in ordine alle scritture private precisate in atti (1- “contratto di apertura di conto corrente Banco Posta n. 38987830 del
29.01.2003”, 2- “cartellino firme delle persone autorizzate a disposizione del rapporto di conto corrente n. 38987830”, 3- “assegno tratto sul conto Banco Posta
n. 38987830 del 07.03.2003 di €. 30.000,00 emesso all'ordine dell'Avv. CP_1 riportante la apparente sottoscrizione della SI.ra , 4- “firma di Parte_1 girata della SI.ra apparentemente apposta a tergo dell'assegno Parte_1
Monte Paschi di Siena n. 0654609577-11 del 18.07.2003 di €. 44.000,00”).
La firma apposta su tali scritture non era stata tempestivamente disconosciuta nel giudizio dalla stessa promosso a carico di Fata Assicurazioni Parte_1
S.p.a., e per il pagamento di euro 436.000,00; la CP_1 Controparte_2 vicenda processuale è così riassunta dal giudice di primo grado: “deduceva parte attrice che –in data 14/10/2001 era rimasta vittima di un grave incidente stradale, riportando un danno biologico nella misura del 100%; la pratica di risarcimento danni era stata affidata all'avv. su sollecito della figlia Controparte_4 Per_1
; il nominato avvocato le aveva consegnato, nel marzo 2003, un assegno di
[...] euro 44.000,00 emesso dal Monte Paschi di Siena e firmato dalla figlia _5
, in acconto delle somme spettanti;
dopo un congruo lasso di tempo, non
[...] riuscendo a rintracciare l'avv. aveva contattato la CP_4 Parte_1
4 compagnia di assicurazione FATA che riferiva di aver provveduto al pagamento della somma di euro 480.000,00, a titolo di risarcimento dell'intero danno, mediante accredito con bonifico bancario su conto corrente postale come indicatogli dall'avv. ; , lamentando di non aver mai CP_1 Parte_1 percepito tale somma, aveva sporto formale denuncia-querela; con il patrocinio dell'avv. , aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, CP_8 con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2009, Fata Assicurazioni Spa,
e l'avv. , richiedendo la condanna dei medesimi, Controparte_2 CP_1 in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 436.000,000 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in particolare, nel predetto atto di citazione Pt_1 aveva dedotto che l'indicata somma di euro 490.000,00 non era stata da lei incamerata;
che non aveva mai conferito all'avv. la procura per la CP_1 definizione del sinistro e per l'incasso della somma dovuta;
che non aveva mai quietanziato le eventuali somme erogate;
che non aveva mai aperto un conto corrente presso le;
che aveva disconosciuto ai sensi dell'art. 214 cpc CP_2 formalmente la firma apposta in calce alla quietanza prodotta;
a fronte della costituzione dei convenuti e delle relative produzioni documentali, tardivamente disconosciute dal precedente difensore, le scritture prodotte avrebbero dovuto considerarsi tacitamente riconosciute e, pertanto, suscettibile di essere oggetto del procedimento di querela di falso;
dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183 cpc, il Giudice, con ordinanza resa in data 4 dicembre 2012 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 novembre 2012, dato atto della pendenza del procedimento penale dinanzi al Tribunale penale di Foggia (n. 10993/08 rgnr, stralcio del procedimento penale 11808/05 e n. 1053/08) aveva disposto la sospensione del giudizio, ex art. 75, comma 3, cpp, fino alla irrevocabilità del giudizio;
a seguito dell'irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Foggia, aveva provveduto alla riassunzione del giudizio. Tanto premesso, Pt_1 deduceva che le scritture in premessa specificate non erano provenienti né nel testo né nella sottoscrizione da ”. Parte_1
Il Tribunale ha dato atto dell'impossibilità di espletare la CTU grafologica in
5 difetto degli originali delle scritture ma ha comunque deciso la querela di falso richiamando il principio secondo cui non sussiste alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, dovendo essere valutato ogni elemento di prova obiettivamente conferente;
ha quindi rilevato l'incompatibilità della contestazione di falsità rispetto alla circostanza ammessa dall'attrice medesima, di aver ricevuto l'assegno di euro 44.000,00 (di cui alla querela) che è stato versato sul conto corrente (pure oggetto della vertenza): “(…) la stessa parte attrice–querelante ammetteva di aver ricevuto un assegno di € 44.000,00 emesso da sua figlia e “sebbene nel presente giudizio sia contestata l'autenticità Controparte_5 della firma girata”, ella “non nega sostanzialmente di avere ricevuto tale assegno e di aver beneficiato della somma, che risulta versato preso il conto corrente dell'ufficio postale di Cerignola”; tale circostanza “si pone in evidente contraddizione con tutto l'assunto attoreo, relativo all'apertura di conto corrente presso l'ufficio postale di Cerignola a sua insaputa e tramite l'apposizione della sua firma falsa sulla pertinente documentazione”; in conclusione, “le risultanze esaminate assumono una valenza oggettiva, che non potrebbero essere smentite da una CTU grafologica, la quale si configura quale mero elemento di prova che necessita di ulteriori conferme” (v. sentenza impugnata).
Con l'unico motivo di doglianza, l'attrice lamenta che la decisione è errata
“nel ritenere che l'appellante abbia utilizzato il conto corrente accesso (dalla figlia, con firma falsa, a nome della madre e cointestato con presso Controparte_4
l'ufficio postale di Cerignola e versato sullo stesso l'assegno n. 0654609577-11 del
18.07.2003, tratto sul Monte dei Paschi di Siena dell'importo di € 44.000,00 a firma della figlia in quanto, come peraltro emerge dalle dichiarazioni del Direttore dell' , SI. rese dinanzi all'Autorità Giudiziaria Parte_3 Testimone_3
Penale (cf. Memorie Istruttorie 183, co 6, n. 1 c.p.c. di parte attorea) la SI.ra odierna appellante, non ha mai sottoscritto alcun contratto di Parte_1 aperura di c.c. né ha mai firmato alcunché relativo a detto contratto, né è mai stata personalmente presso il predetto Ufficio Postale” (v. atto di appello).
Gli appellati e hanno entrambi eccepito CP_1 Controparte_2
6 l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., altrimenti resistendo nel merito.
La compagnia assicurativa ha ribadito il proprio difetto di legittimazione ai fini dell'estromissione dal giudizio.
Nella contumacia degli altri appellati (previa rinnovazione della notifica nei confronti del , è stata disposta la comunicazione degli atti al P.M. (che ha CP_4 espresso parere favorevole alla richiesta di CTU); disattesa ogni diversa istanza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi -giunta alla cognizione dello scrivente relatore- è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, l'eccezione preliminare va disattesa: appare sufficiente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, sia pure nei limiti e nei termini che seguono.
Previa ricostruzione dell'interpretazione delle norme in questione, il motivo di appello si esaurisce (di fatto) nella censura sopra già riportata: essa è riconducibile alla critica in ordine alla valutazione degli elementi indiziari, agli effetti di cui all'art. 2729 c.c., e dell'esercizio del “prudente apprezzamento della prova” di cui all'art. 116 c.p.c.. (a fronte di altra risultanza di segno contrario).
Tuttavia, il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto (mentre quello della
“concordanza”, è richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, cfr.
Cass. n. 9054/2022); la motivazione della sentenza impugnata, pertanto, risulta congrua e conforme a tali principi, avendo il giudice dato conto del fatto che “la suddetta pacifica circostanza di aver beneficiato del detto importo induce a ritenere, sulla base di un ragionamento presuntivo fondato su un alto grado di probabilità, che la stessa fosse a conoscenza dell'apertura del conto corrente a suo nome e dell'intermediazione –a prescindere dalla fonte della sua legittimazione, che in questa sede non rileva– di sua figlia nella vicenda relativa alla pratica risarcitoria.
D'altra parte, non si comprende per quale ragione non vi siano state reazioni ed iniziative contrarie alla circostanza che fosse la figlia, pur non essendone
7 legittimata, a versare la somma di € 44.000,00 (emetteva dal suo conto corrente del
Monte dei Pachi di Siena)”.
Per altro verso, il giudizio è espressione del “prudente apprezzamento”, non assumendo valore dirimente né la prova orale articolata (pur a voler prescindere dalla sua generica formulazione), né le (eventuali) dichiarazioni del direttore delle poste (non documentate ma richiamate nella comparsa di costituzione del , CP_1 nel giudizio promosso a suo carico dall'attrice): la prospettazione dell'appellante è oggettivamente ed intrinsecamente incoerente, poiché “da una parte, dichiara di non avere mai aperto alcun conto corrente presso l'Ufficio Postale di Cerignola e,
d'altra parte, dichiara di aver ricevuto la somma di €. 44.000,00 a mezzo di un assegno emesso dalla figlia e negoziato presso l'Ufficio Postale di Cerignola mediante versamento proprio sul conto corrente in questione, riconoscendo di fatto di essere titolare di un conto corrente presso quell'Ufficio Postale di Cerignola, in mancanza di qual conto non si comprende come possa essere avvenuta la negoziazione dell'assegno di altra banca (Monte dei Pachi)” (v. sentenza impugnata).
Come osservato dalle controparti, d'altro canto, non è offerta alcuna giustificazione che possa “sanare” tale intrinseca contraddizione, mentre risulta generico (e tardivo) il richiamo, nella comparsa conclusionale, al fatto che “tale somma le è stata versata sul conto per farla stare buona in quanto verosimilmente aveva già forti dubbi sulla bontà del presunto avvocato e della figlia”.
Né rilevano le ulteriori circostanze, parimenti allegate soltanto nelle difese conclusive del presente giudizio: le presunte modalità di incasso dell'assegno (per mano, in tesi, del cointestatario non escludono che le somme siano state CP_4 messe a disposizione ed utilizzate di sul conto corrente in questione. Parte_1
Sempre (e soltanto) nelle difese conclusive, l'appellante si duole anche dell'“errore” nella valutazione della sentenza penale richiamata nella motivazione: diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado (“occorre premettere che l'intera vicenda relativa alla pratica risarcitoria in favore di è Parte_1 stata oggetto di un procedimento penale nel cui ambito la Procura della Repubblica
8 di Foggia ha posto in dubbio la reale verificazione del sinistro (cfr. capi di imputazione n. 6 e 7 riportati nella sentenza del Tribunale di Foggia n. 20786/2016 depositata in data 11/5/2016”), tale pronuncia non riguarda affatto le imputazioni per truffa (alle assicurazioni) relative al sinistro dell'attrice (invece costituitasi parte civile), quali capi che sono stati stralciati ed oggetto di archiviazione. La circostanza
è però irrilevante poiché il richiamo alla sentenza del Tribunale di Foggia si risolve nella mera enunciazione, nelle premesse, del rigore nella valutazione delle prove
(“in un siffatto contesto, sebbene il processo che ne è scaturito non si sia concluso con un accertamento nel merito, essendosi estinto per intervenuta prescrizione, la vicenda richiede un esame particolarmente rigoroso e attento di tutte le risultanze istruttorie”), senza che il procedimento penale (che, del resto, non contiene
“accertamenti di merito”) assuma alcuna specifica valenza probatoria.
Risulta vano, infine, il richiamo (soltanto nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c.) alla “macroscopica diversità” delle sottoscrizioni, che è stata invece motivatamente esclusa dal giudice di primo grado, poiché “difficilmente comparabili tra di loro, in quanto tra di loro caratterizzate da evidenti difformità”, sebbene rilasciate da persona pienamente capace di apporre la propria firma.
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Resta assorbita ogni altra questione, salvo che la manifesta e pacifica carenza di legittimazione della compagnia assicurativa (chiamata in giudizio, pur non essendo stata parte nel primo grado).
Le spese restano a carico dell'appellante (anche nel rapporto con quest'ultima, secondo il principio di causalità) e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014 (valore indeterminabile), che tiene conto della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello contro la sentenza del
Tribunale di Roma n. 1511/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 CP_1
9 , e che liquida, CP_1 Controparte_2 Controparte_7 per ciascuno, in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 11/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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