Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2021, proposto da Comune di Silvi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erika Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in SC, via V. Colonna 22;
contro
AS Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Maria Paola Diamanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
SC IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Stenio De Benedictis, Angelo De Benedictis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucio Stenio De Benedictis in SC, via Firenze n. 122;
per l’accertamento
dato atto della intervenuta scadenza in data 22.08.2010 della concessione del servizio di distribuzione del gas, del diritto del Comune di Silvi a percepire dal Gestore ITALGAS RETI SPA, quale concessionario attuale del servizio, a decorrere dal 2010, la remunerazione prodotta dal capitale netto investito di località e relativi ammortamenti e/o canone, sulla parte delle reti ed impianti divenuti di sua proprietà;
e con conseguente condanna
della società ITALGAS RETI SPA al pagamento in favore del Comune di Silvi di tutte le somme percepite e da percepire a titolo di remunerazione sul capitale netto investito sui cespiti di località e relativi ammortamenti, a far data dal 2010 (anno della intervenuta scadenza naturale della concessione) sulla parte di reti ed impianti di proprietà dell'Ente concedente, da determinarsi/quantificarsi in separata sede, con la rivalutazione e gli interessi, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AS Reti S.p.A. e di SC IA S.p.A. e di Comune dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. GI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Viene in decisione il ricorso in riassunzione con cui il Comune di Silvi chiede di accertare l’intervenuta scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas in favore della resistente AS a far data dal 22.08.2010, con conseguente condanna dell’attuale concessionario in proroga al pagamento, a far data dal momento della scadenza naturale della concessione, di tutte le somme percepite e da percepire a titolo di remunerazione sul capitale netto investito sui cespiti di località e relativi ammortamenti.
2. Nel dettaglio, con deliberazione del Commissario straordinario n. 180 del 03.04.1976 si stabiliva di istituire il servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio del Comune di Silvi e, contestualmente, di affidare la concessione per la costruzione e la gestione delle reti e degli impianti comunali alla “S.R.L. ALMA – GAS – IMPIANTI E DISTRIBUZIONE GAS METANO” successivamente divenuta AS Reti S.p.A., in virtù dell’atto di incorporazione del precedente concessionario debitamente accettata dal Comune di Silvi con deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 10.05.1990. Con contratto Rep. 279 del 01.07.1976 il Comune di Silvi procedeva quindi a sottoscrivere con la sopra menzionata società una convenzione per la costruzione e la gestione delle reti e degli impianti gas comunali, pattuendo una durata complessiva di 30 anni; successivamente, le parti contraenti procedevano, dapprima, in data 21.03.1986, alla stipula di un atto di adeguamento (Rep. 574/86) del contratto originario e quindi in data 11.06.2004 alla sottoscrizione di un secondo atto aggiuntivo e modificativo (Rep. 1979/04).
Secondo la tesi di parte ricorrente, in virtù dei richiamati atti negoziali, la concessione del servizio avrebbe raggiunto la sua scadenza naturale in data 22.08.2010 e ciò in forza del disposto di cui all’art. 12 del contratto originario del 1976 (non modificato, in tesi, dai successivi atti negoziali) il quale disponeva che “ la concessione avrà durata di anni trenta con inizio dal giorno in cui verrà effettuato il collaudo finale, collaudo che dovrà avvenire non oltre diciotto mesi dalla data del contratto SNAM di fornitura” e del fatto che il collaudo finale è avvenuto in data 22.08.1980 ; secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, le norme di legge sopravvenute successivamente al D.Lgs. n. 164/2000 (il quale individuava nel 31.12.2009 il termine di scadenza anticipata ex lege ) in termini di durata delle concessioni non troverebbero applicazione alla presente controversia sia perché afferenti fattispecie diverse rispetto a quella in esame sia perché, in ogni caso, la scadenza anticipata ex lege finirebbe per superare la scadenza naturale, in violazione di quanto disposto dall’art. 15 comma 5 del Dlgs 164/2000, con la conseguenza che nel presente caso dovrebbe operare il termine della scadenza originaria del 22.08.2010 perché successivo al termine di scadenza legale del 31.12.2009 stabilito dal citato D. Lgs. n. 164/2000.
La circostanza che il rapporto di concessione sia scaduto in data 22.08.2010 sarebbe stata inoltre riconosciuta anche dalla stessa AS, la quale, in occasione dei tavoli tecnici tenutisi il 31.05.2017 e 08.11.2017, avrebbe individuato espressamente come data di scadenza naturale della concessione appunto quella del 22.08.2010.
Sempre secondo la tesi attorea, una volta raggiunta la scadenza della concessione, le reti di primo impianto unitamente agli impianti realizzati sul territorio comunale con il finanziamento ex Legge 784/80 e con i contributi di cui alla Legge regionale 84/01 sarebbero divenuti di proprietà del Comune per effetto della devoluzione gratuita contrattualmente stabilita; sul punto, viene richiamato l’art. 12 del contratto di concessione Rep 279/76, il quale stabiliva che “ alla scadenza del contratto il Comune entrerà in possesso di tutti gli impianti, come da progetto approvato ed allegato alla presente concessione (... omissis), senza corresponsione alcuna a titolo di indennizzo o riscatto” , il punto 5 del Rep 574/86, il quale stabiliva che “ al termine della concessione o in caso di riscatto anticipato da parte del Comune (... omissis), le opere realizzate con detti contributi e come sopra individuati passeranno gratuitamente al Comune, mentre quelle realizzate dal concessionario saranno rilevati dal Comune e verranno valutati a stima industriale (... omissis)” e infine l’art. 2 lettera c) del Rep 1797/04 che prevedeva che “alla scadenza della concessione il Comune assumerà gratuitamente la proprietà dei beni costituenti l’impianto di distribuzione del gas, ancora esistenti, che risultino costruiti con contributi di cui alla L.R. 84/2001 per la quota parte effettivamente coperta dagli stessi contributi. La proprietà dei rimanenti beni, realizzati con i contributi di cui sopra, sarà trasferita al Comune a fronte del pagamento alla società di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale (... omissis).”
Che detti cespiti siano passati nella proprietà comunale sarebbe dimostrato inoltre dalla delibera del Commissario Straordinario n. 33/2017 (conosciuta da AS, ma mai impugnata dalla stessa) laddove i cespiti oggetto di devoluzione gratuita acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune risultano puntualmente individuati e descritti nel loro effettivo stato di consistenza e dalla successiva iscrizione nel patrimonio del Comune avvenuta in data 18.04.2018.
In conseguenza dell’avvenuta devoluzione dei suddetti cespiti alla proprietà comunale, AS sarebbe tenuta alla corresponsione, oltre che del canone annuo di € 155,00 + IVA stabilito dall’art. 3 dell’atto aggiuntivo n. 1797 di rep. del 11.06.2004 al solo fine di remunerare l’attività di svolgimento del servizio di distribuzione del gas, anche dei contributi pubblici indebitamente incassati dagli utilizzatori finali in base alle delibere di ARERA (Autorità di regolazione per IA Reti e Ambiente) nr. 159/2008 e nr. 367/2014 con cui, ai fini tariffari, è stata riconosciuta una remunerazione sul capitale investito nei cespiti di località e ne è stato determinato il relativo tasso; invero, tali contributi avrebbero dovuto essere versati non già a AS, bensì al Comune di Silvi, in qualità di soggetto proprietario delle reti, avendo quest’ultimo maturato il diritto al riconoscimento della remunerazione sulle reti di sua proprietà o comunque al pagamento di un canone da parte della resistente per l’utilizzo degli impianti divenuti di sua proprietà e ciò anche in forza dell’art. 8, comma 3, del D.M. 226/2011 ai sensi del quale “... Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità ...”.
A tal proposito, il Comune di Silvi ribadisce che il gestore uscente AS, il quale con l’aggiudicazione della gara d’ambito avrebbe dovuto retrocedere all’ente locale la quota di remunerazione del capitale netto investito riconducibile ai beni di proprietà comunale, ha invece indebitamente continuato ad introitarla e a non retrocederla, sostenendo che il citato art. 8, comma 3, del D.M. 226/2011 troverebbe applicazione solo a seguito dell’espletamento della gara d’ambito e in tal modo trasformando il ritardo nell’indizione della gara in una vera e propria rendita passiva. Il Comune di Silvi evidenzia altresì che il canone, ove determinato in misura corrispondente alla remunerazione della componente patrimoniale della tariffa relativa alla quota dei beni divenuti di proprietà dell’ente locale che il gestore uscente ha introitato e continua ad introitare (art. 8 comma 3, D.M. 226/2011), contribuirebbe a ricomporre l’equilibrio contrattuale alterato a vantaggio esclusivo di AS dal ritardo nell’aggiudicazione delle nuove gare. Al contrario, AS, in violazione di quanto sopra rappresentato, nel tempo avrebbe continuato e continuerebbe tuttora ad erogare il servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale - seppure limitatamente all’amministrazione ordinaria - percependone per l’intero da ARERA i rimborsi e/o pagamenti percepiti a titolo di remunerazione sul capitale netto investito sulle reti ed impianti di cui – viene ribadito – il Comune di Silvi avrebbe acquisito la proprietà sin dal 2010.
Il Comune di Silvi provvedeva pertanto ad inviare apposito atto di diffida alla resistente in data 31.05.2018 e veniva altresì avviata una procedura di mediazione al fine di ottenere bonariamente il pagamento della remunerazione ed ammortamenti maturati sulle reti di sua proprietà; in considerazione della mancata adesione di AS al tentativo di mediazione, il Comune di Silvi, in data 01.08.2019, con ricorso ex art. 702 c.p.c. adiva il Tribunale Civile di Teramo al fine di vedersi riconoscere il diritto a percepire da AS le somme dianzi descritte.
Con ordinanza del 01.03.2021 il giudice ordinario, accogliendo l’eccezione di rito formulata da AS nella comparsa di risposta, declinava la giurisdizione ritenendo che:
“Nel caso in esame il petitum della causa non è un'azione di condanna al pagamento di canoni dovuti a fronte di un contratto di concessione per l'erogazione di gas tra l’ ente locale e la società resistente dove la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sarebbe esclusa ai sensi l'art. 133 comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo, ma che investono direttamente la disciplina e il contenuto del rapporto concessorio intercorrente tra le parti, ancorché vertenti su questioni di natura patrimoniale. Come correttamente esposto nella comparsa di costituzione ai capoversi 18) e19), il fatto asseritamente incontestato dal ricorrente dell’automatico passaggio di proprietà della rete al concedente comune in conseguenza di una cosiddetta “devoluzione gratuita” non assurge a fatto costitutivo di un diritto posto che l’art. 7, co. 1,lett. a) del D.M. 226/201, nel disciplinare la «proprietà degli impianti», chiarisce che il passaggio di proprietà della rete sottoposta al regime di devoluzione gratuita si verifica alla data di «cessazione effettiva dell’affidamento» vale a dire con il subentro di un nuovo gestore ed il contestuale termine dello svolgimento del servizio affidato al precedente concessionario. A tal proposito va evidenziato il riferimento normativo rappresentato dall’art. 14, co. 7, del Decreto Letta per assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale rappresentato dalla gestione del servizio di distribuzione del gas che resta in regime di prorogatio non essendo, al momento dell’instaurazione del contenzioso, stata indetta alcuna gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas in concessione nell’ATEM SC al quale appartiene il territorio del comune qui ricorrente. (Cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per l’Abruzzo, parere n. 234/2016). Neppure per la domanda di accertamento volta alla statuizione del preteso diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto dalla resistente il corrispettivo risultante “dal capitale netto investito di località e relativi ammortamenti» rimane incardinata la giurisdizione del giudice adito poiché essa involge una cognizione sul rapporto giuridico in essere e una valutazione del rapporto concessorio sottostante vale a dire sul tenore originario dell’atto di concessione e dei patti aggiunti. Pertanto va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore di quella del Tribunale amministrativo regionale, territorialmente competente, in ottemperanza del principio della translatio iudicii, di cui all’art. 59 della I. n. 69/2009”.
Da ultimo, con il presente ricorso in riassunzione ritualmente notificato e depositato in data 31.05.2021 (e notificato anche a SC IA S.p.A., in qualità di soggetto che svolge la funzione di coordinamento dei Comuni dell’Ambito denominato “SC” delle attività preparatorie alla gara d’ATEM nonché il ruolo di Stazione Appaltante della procedura ad evidenza pubblica) parte ricorrente ha provveduto alla regolare trasposizione del giudizio, ribadendo le doglianze e le domande già formulate innanzi al giudice ordinario.
In particolare, il Comune di Silvi, ripercorsa la disciplina convenzionale e legale che, a sua opinione, sarebbe applicabile alla presente controversia per ciò che concerne la scadenza della concessione e il regime di devoluzione gratuita delle reti e degli impianti, ribadisce la domanda di vedersi riconosciute le somme percepite da AS a titolo di remunerazione sul capitale netto investito sui cespiti di località e relativi ammortamenti a far data dal 22.08.2010 e, in via subordinata, lamenta l’illegittimo arricchimento senza causa del gestore uscente in danno della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2041 c.c., dal momento che la percezione da parte di AS della componente patrimoniale della tariffa riconducibile a beni divenuti di proprietà del Comune integrerebbe un arricchimento senza giusta causa del gestore uscente e un conseguente impoverimento del Comune.
3. La resistente AS si costituiva in giudizio in data 21.06.2021.
4. SC IA S.p.A. si costituiva in giudizio in data 29.07.2021, depositando memorie con cui domandava l’accoglimento del ricorso presentato dal Comune di Silvi, evidenziando che il rapporto di concessione deve ritenersi scaduto in data 22.08.2010 o, perlomeno, in data 21.06.2012; da tale momento pertanto il Comune ricorrente avrebbe diritto alla remunerazione prodotta dal capitale netto investito di località e i relativi ammortamenti riconosciuti in tariffa sulla parte delle reti e degli impianti divenuti di sua proprietà.
5. In vista dell’udienza di smaltimento fissata per l’esame della causa, AS in data 30.01.2016 ha depositato documentazione.
6. Il Comune di Silvi in data 10.02.2026 ha depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo quanto già precedentemente esposto ed eccependo l’inammissibilità e comunque l’irrilevanza delle produzioni documentali effettuate da AS; invero, secondo la ricorrente, per effetto della translatio iudicii, le uniche produzioni integrative consentite sarebbero unicamente quelle relative a documenti sopravvenuti e dunque non originariamente nella disponibilità della parte purché attinenti alla causa, mentre, contravvenendo alle preclusioni normative in tema di riassunzione, la resistente avrebbe depositato 39 allegati in luogo dei soli 18 prodotti nell’originario giudizio innanzi al Tribunale ordinario.
Più nel dettaglio, è stata eccepita la inammissibilità per tardività degli allegati n. 21,22,23,24 in quanto trattasi di produzioni che essendo nella disponibilità della parte avrebbero dovuto essere depositate nel giudizio civile, la inammissibilità dell’allegato n. 26 in quanto trattasi di un prospetto in excel di cui non si conosce la provenienza e se ne contesta la validità ed efficacia e la irrilevanza degli allegati da 27 a 38 in quanto vertenti su elementi non contestati e degli allegati 19, 20 e 39 in quanto vertenti su circostanze e fatti estranei al presente giudizio.
7. Sempre in data 10.02.2026. AS ha depositato memorie con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nel dettaglio, la resistente, ha, in primo luogo, dedotto che, in relazione alla durata della concessione, l’atto aggiuntivo sottoscritto nel 2004 stabiliva che “ il rapporto concessorio in essere tra l’AS e il Comune proseguirà per espressa previsione di legge fino alla fine del periodo transitorio ”, avendo pertanto voluto le parti recepire le modifiche normative intervenute nel settore della distribuzione del gas con il D. Lgs. n. 164/2000, il cui art. 15, comma 10-bis, disponeva che “ gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza che supera il periodo transitorio proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso”.
Pertanto, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 15, comma 10-bis, del D. Lgs. n. 164/2000 e del D.L. n. 273 del 2005 (che ha prorogato fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti rientranti nel piano di metanizzazione del Mezzogiorno) la concessione sarebbe stata prorogata ex lege fino al 21.06.2012, trattandosi di una concessione rientrante nel piano di metanizzazione del Mezzogiorno. Da qui, l’irrilevanza della c.d. scadenza naturale originariamente pattuita dalle parti, la quale è stata superata dal legislatore sulla base delle previsioni della norma di legge richiamata.
In secondo luogo, AS ha rappresentato che, anche successivamente alla data di scadenza naturale della concessione del 21.06.2012, ha dovuto, in forza del disposto di cui all’art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 164/2000, in qualità di concessionario uscente, proseguire la gestione del servizio limitatamente all’ordinaria amministrazione, sostenendone i relativi costi e corrispondendo al Comune ricorrente il canone contrattualmente previsto di € 155,00; e ciò deve continuare a fare fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento che deve essere disposto da SC IA S.p.A. in qualità di stazione appaltante dell’ambito territoriale in questione (la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas in concessione infatti è stata indetta solamente in data 23.12.2025). Ha pertanto eccepito che non è la mera scadenza naturale del rapporto concessorio a determinare il trasferimento automatico all’ente concedente della proprietà sulla porzione di rete oggetto di causa, verificandosi invece l’effetto traslativo solamente nel momento della effettiva scadenza/cessazione dell’affidamento del servizio, di cui invece AS è tuttora affidataria sebbene in regime di prorogatio; l’art. 7, comma 1, del decreto dell’allora Ministero dello sviluppo Economico n. 226 del 11 novembre 2011 (adottato in attuazione dell’art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007, il cui l’art. 7, comma 1, disciplina la proprietà degli impianti) infatti prevede espressamente che, nei casi in cui l’atto di concessione preveda la devoluzione gratuita di una parte dell’impianto a fine affidamento, l’ente locale concedente acquisisce la proprietà se “ alla data di cessazione effettiva dell’affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto”, disposizione questa che deve essere interpretata nel senso che quando, così come nel caso di specie, c’è stata la scadenza naturale del contratto, la devoluzione gratuita può avvenire solamente dopo che si sia verificata la cessazione effettiva del servizio.
Né in senso opposto potrebbe attribuirsi rilevanza all’avvenuta iscrizione dei cespiti in questione nel patrimonio dell’ente comunale cui quest’ultimo ha provveduto unilateralmente, dal momento che, così come chiarito dalla giurisprudenza anche amministrativa, alcuna incidenza può attribuirsi all’operata trascrizione da parte dell’Amministrazione comunale, avendo la stessa mera efficacia dichiarativa.
D’altra parte, che non vi sia stato alcun effetto traslativo sarebbe stato riconosciuto dallo stesso Tribunale civile di Teramo che nell’ordinanza con cui ha declinato la giurisdizione ha esplicitamente affermato che “…il passaggio di proprietà della rete sottoposta al regime di devoluzione gratuita si verifica alla data di «cessazione effettiva dell’affidamento» vale a dire con il subentro di un nuovo gestore ed il contestuale termine dello svolgimento del servizio affidato al precedente concessionario”.
Per le ragioni esposte, AS conclude nel senso della insussistenza del credito vantato dal Comune di Silvi.
In ogni caso, secondo la tesi difensiva, anche a voler ritenere che l’effetto devolutivo si sia effettivamente prodotto allo scadere della scadenza del contratto (21.06.2012), la prosecuzione del servizio di distribuzione del gas naturale non potrebbe che avvenire alle condizioni pattuite tra le parti; conseguentemente, AS era tenuta, così come concretamente avvenuto, unicamente al pagamento del canone previsto dal contratto, non essendoci alcuna altra norma né avente fonte legale né avente fonte negoziale che prevedesse l’obbligo di corrispondere ulteriori somme di denaro. Diversamente ritenendo, infatti, AS subirebbe le conseguenze pregiudizievoli del ritardo nell’indizione della nuova gara di cui essa non può essere chiamata in alcun modo a rispondere e, inoltre, dovrebbe proseguire nella concessione in proroga del servizio sulla base di un trattamento oggettivamente deteriore rispetto a quello inizialmente pattuito, nonché la sua sottoposizione ad un onere economico in contrasto con la disciplina legale e negoziale applicabile, non prevedibile perché sprovvisto di base normativa, privo di causa se considerato separatamente dal rapporto concessorio e che dipenderebbe dalla volontà esclusiva dell’ente concedente; tale situazione di fatto, inoltre, si porrebbe in aperto contrasto con i principi di derivazione euro-unitaria di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e con l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale sancisce la libertà d’impresa, e con il Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza e con l’art. 3 TUE e determina anche una illegittima e ingiustificata compressione delle libertà fondamentali di stabilimento, di prestazione di servizi e di circolazione di capitali protette, rispettivamente, dagli artt. 49, 56 e 63 TFUE (sul punto, viene formulata domanda di rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE).
Da ultimo, AS rileva che:
i) il riferimento operato dal Comune di Silvi all’art. 8, comma 3, del Decreto 226/2011 è inconferente, in quanto tale disposizione non si applica al rapporto in essere tra le parti, avendo una portata precettiva limitata alle nuove concessioni che saranno aggiudicate all’esito delle gare d’ambito;
ii) anche ipotizzando avvenuta la devoluzione gratuita, in ogni caso, non potrebbe essere riconosciuto il diritto del Comune a percepire la remunerazione del c.d. capitale investito che, come lascia intendere il dato testuale, appartiene unicamente a chi ha effettivamente sostenuto i costi di realizzazione dell’impianto e ciò a prescindere dalla titolarità o meno di un diritto di proprietà sulla rete. Sul punto vengono richiamati i chiarimenti con cui ARERA, parlando appunto della componente tariffaria destinata a remunerare l’investimento effettuato dai gestori, ha statuito espressamente che la remunerazione in questione “può essere riconosciuta a chi ha effettivamente sostenuto i costi di realizzazione dell’impianto” e nella presente controversia l’unico soggetto che ha diritto a questa componente tariffaria è AS che ha concretamente sostenuto i costi di realizzazione dell’impianto, non risultando né allegato né tantomeno provato che il Comune di Silvi abbia mai sostenuto un effettivo esborso finanziario in tal senso;
iii) la domanda del ricorrente non potrebbe poi essere giustificata dal fatto che una porzione di rete è stata costruita con i contributi pubblici di cui alla legge n. 784/80 ed alla legge della Regione Abruzzo n. 84/2001 sia perché le tariffe dell’ARERA sono calcolate al netto dei contributi (i contributi, in altri termini, riducono la tariffa riconosciuta ai distributori e non generano alcuna forma di ricavo) sia perché i contributi pubblici di cui alla legge n. 784/80 gravano unicamente sul bilancio dello Stato, mentre quelli di cui alla L.R. n. 84/2001 sul bilancio regionale, non essendo pertanto possibile sostenere che il Comune di Silvi abbia sostenuto alcun tipo di esborso neppure considerando i contributi pubblici;
iv) in relazione alla domanda con cui il Comune chiede la remunerazione anche degli ammortamenti, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del DM 226/2011 e s.m.i e del contratto di servizio tipo vigente (approvato con DM 5 marzo 2013), il corrispettivo riconosciuto dai gestori per impianti di proprietà degli enti concedenti o di società patrimoniali delle reti è pari alla remunerazione del capitale, con il tasso di remunerazione previsto dall’AEEGSI nella regolazione tariffaria, esclusi gli ammortamenti;
v) da quanto detto, discende l’infondatezza anche della domanda formulata ai sensi dell’art. 2041 c.c., non potendo il ritardo nell’aggiudicazione delle nuove gare trasformarsi in un arricchimento senza causa sine die del gestore uscente.
8. In data 20.02.2026 le parti costituite hanno depositato memorie di replica.
In particolare, il Comune di Silvi evidenzia che:
i) il canone contrattuale dell’importo annuo di € 155,00 è un corrispettivo pattuito per l’affidamento del servizio, ma non remunera il capitale netto investito, oggetto del presente processo;
ii) la remunerazione tariffaria è un corrispettivo economico individuato da ARERA sugli investimenti realizzati e di cui attualmente gode il concessionario e la sua retrocessione in favore dell’amministrazione concedente non costituirebbe alcun “costo” per il gestore del servizio ma, per converso, garantirebbe il ripristino di quell’equilibrio sinallagmatico illegittimamente leso dalla disapplicazione degli accordi convenzionali a totale vantaggio del concessionario;
iii) l’affermazione avversaria secondo la quale il Comune non avrebbe sostenuto alcun esborso finanziario per la realizzazione degli impianti è falsa, avendo il Comune di Silvi beneficiato dei finanziamenti di cui alla Legge 784/80 (interamente versati ad AS per la posa delle opere destinate al servizio di distribuzione del gas naturale) e dei fondi di cui alla Legge 84/2011, al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione regionale. Tra l’altro, avendo scelto di affidare in concessione il completamento delle opere piuttosto che gestirle in appalto diretto, ha ricevuto una considerevole decurtazione del contribuito regionale sul progetto ammesso per l’intero a finanziamento, a condizione che a fine concessione le opere realizzate con tali somme, passassero gratuitamente all’Ente concedente;
iv) il rinvio all’art. 8 comma 3 del D.M. 226/2011 ha quale unico scopo quello di individuare la fonte normativa da prendere a riferimento per calcolare il valore economico da riconoscere al Comune per l’utilizzo dei propri cespiti secondo una logica che, seppur riferita ai concessionari d’Ambito, riflette puntualmente le condizioni previste dal legislatore per la sua applicazione;
v) la legittimazione dell’Ente concedente a richiedere un canone al concessionario sia a titolo di corrispettivo per il trasferimento della gestione di un servizio pubblico sia a titolo di corrispettivo per l’uso degli impianti di sua proprietà messi a disposizione del gestore stesso non è altro che l’espressione del principio consolidatosi nel tempo secondo cui la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è una gestione remunerativa.
SC IA S.p.A. deduce che, a suo dire, la scadenza del rapporto concessorio è avvenuta in data 21.06.2012.
AS ribadisce quanto esposto nelle precedenti memorie, evidenziando che:
i) l’unico obbligo di pagamento cui AS è tenuta nei confronti del Comune di Silvi, nella qualità di gestore del servizio di distribuzione del gas in prorogatio, ha ad oggetto unicamente il pagamento del canone concessorio previsto dalla Convenzione, come modificata dal Secondo Atto Aggiuntivo;
ii) in virtù del principio di inscindibilità tra la gestione del servizio e la rete, tale pagamento remunera anche l’utilizzo della rete di cui si serve il gestore per la fornitura del servizio di distribuzione del gas;
iii) l’obbligo di corrispondere un canone aggiuntivo per il mero utilizzo della porzione di rete oggetto di devoluzione gratuita, oltre a non essere previsto da alcuna disposizione di legge, sarebbe privo di causa (se considerato separatamente dal rapporto concessorio) e si porrebbe in contrasto con la disciplina di settore, con la Costituzione (artt. 3, 23 e 41 Cost.) e con l’assetto (e l’equilibrio) del rapporto in essere tra le parti;
iv) il riconoscimento della remunerazione del capitale investito spetta esclusivamente al soggetto che ha effettivamente sostenuto i costi di realizzazione dell’impianto, e dunque, solamente ad AS, non avendo invece il Comune sostenuto alcun esborso finanziario da remunerare;
v) l’eccezione della ricorrente secondo cui la produzione documentale del 30.01.2026 sarebbe inammissibile è destituita di fondamento posto che a seguito della translatio iudicii al giudizio riproposto avanti al giudice amministrativo si applicano i termini per il deposito di documenti, memorie e repliche previsti dall’art. 73 c.p.a., nessuna norma del c.p.a. vieta alle parti di depositare documenti che non erano stati prodotti innanzi al giudice che ha declinato la propria giurisdizione e, infine, ove il giudizio sia tempestivamente riproposto avanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate unicamente come argomenti di prova.
9. Da ultimo, all’udienza straordinaria di smaltimento del 13.03.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere scrutinata la posizione processuale di SC IA S.p.A., a cui il ricorso risulta essere stato notificato da parte ricorrente.
A tal proposito, posto che si verte in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, il Collegio ritiene che la posizione di SC IA S.p.A. possa essere ricondotta a quella dell’interventore su istanza di parte ai sensi dell’art. 106 c.p.c.; benché, infatti, il rapporto controverso intercorra unicamente tra il Comune di Silvi e AS, il Comune di Silvi ha ritenuto di notificare il ricorso anche a SC IA S.p.A., in quanto soggetto per il quale, in veste di stazione appaltante della gara d’ambito, la causa è comune.
A tal proposito, il Collegio ritiene corretta la chiamata in giudizio di tale soggetto perché sussiste una indubbia utilità che SC IA potrebbe trarre dall’eventuale accoglimento del ricorso.
2. Sempre in via preliminare, con riguardo alla dedotta inammissibilità della produzione documentale effettuata da AS in data 30.01.2026, il Collegio rileva che, così come correttamente eccepito da AS, “In tema di translatio iudicii si deve ritenere che le preclusioni relative alle attività che le parti svolgono all’interno del giudizio operino in base al rito dell’autorità munita di giurisdizione poiché, diversamente ragionando, una scelta - errata - della parte attorea in ordine al giudice adito comprimerebbe i poteri endoprocessuali della parte resistente attraverso limitazioni in realtà non previste dal sistema di tutela della posizione giuridica azionata. 2.2. Inoltre, si condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il rinvio esterno operato dall’art. 39 del c.p.a. non consente di trasporre in modo meccanico nel processo amministrativo il sistema di preclusioni e decadenze previsto dagli articoli 166 e 167 del c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3977/2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 1468/2013; TAR Veneto, sez. II, n. 1135/2024; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2697/2022; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 809/2021)” (cfr. TAR Lazio, Sez. III ter, 23 giugno 2025, n. 12220).
Conseguentemente, la produzione documentale del 30.01.2026 deve essere ritenuta ammissibile, in quanto tempestiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e rilevante in quanto riguardante circostanze di fatto collegate al presente giudizio; per completezza, si osserva che il prospetto excel di cui è stata contesta la provenienza e validità (allegato 27, erroneamente indicato come allegato 26) è un mero riepilogo dei dati desumibili dagli allegati da 28 a 35 (ossia le fatture per il periodo 2016-2023) e non introduce pertanto in giudizio alcun elemento di prova.
3. Passando al merito del ricorso, il Collegio ritiene che, ai fini della risoluzione della controversia, sia necessario innanzitutto accertare quando la concessione in essere tra le parti abbia raggiunto la scadenza e quindi da quale momento la resistente abbia continuato ad operare come concessionario in proroga.
A tal proposito, merita richiamare l’art. 12 del contratto originario del 1976 ai sensi del quale “ la concessione avrà durata di anni trenta con inizio dal giorno in cui verrà effettuato il collaudo finale, collaudo che dovrà avvenire non oltre diciotto mesi dalla data del contratto SNAM di fornitura ”; ebbene, parte ricorrente, sul presupposto pacifico che il collaudo sia avvenuto in data 22.08.1980, deduce che la scadenza si sia avverata in data 22.08.2010, ritenendo che tale pattuizione non sia stata modificata né dai successivi atti negoziali né da norme di legge o regolamentari.
Il Collegio, tuttavia, ritiene corretta la ricostruzione operata da AS: invero, il secondo atto aggiuntivo e modificativo del 11.06.2004 (Rep. 1979/04), richiamando espressamente l’art. 15, comma 5, D. Lgs. 164/2000, prevedeva che “il rapporto concessorio in essere tra l’AS e il Comune proseguirà per espressa previsione di legge fino alla fine del periodo transitorio” e, dal momento che successivamente è intervenuto l’art. 23, comma 4, del decreto legge n. 273 del 2005 ai sensi del quale “ I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento ” e che il citato D. Lgs. 164/2000 è entrato in vigore in data 21.06.2000, ne discende che la concessione è giunta a naturale scadenza in data 21.06.2012.
4. Ciò posto, il Collegio è chiamato ad accertare se dopo tale momento si sia verificata la devoluzione dei beni al Comune ovvero se, come sostenuto da AS, la devoluzione possa operare solamente alla cessazione effettiva del rapporto di concessione, circostanza questa che ancora non si è verificata nel caso di specie, risultando pacifico tra le parti che AS continua a svolgere il servizio in qualità di concessionario in proroga e che la gara d’ambito è stata bandita da SC IA S.p.A. solamente in data 23.12.2025.
Sul punto, parte ricorrente ritiene che la devoluzione gratuita dei beni debba operare in via automatica una volta che il rapporto di concessione è giunto alla sua naturale scadenza perché così sarebbe previsto dall’art. 12 dell’originario contratto di concessione (non modificato sul punto e anzi ribadito nel suo contenuto dai successivi art. 5 del Rep. 574/86 e art. 2, lettera c), del Rep. 1797/04) ai sensi del quale “Alla scadenza del contratto il Comune entrerà in possesso di tutti gli impianti […] senza corresponsione alcuna a titolo di indennizzo o di riscatto” ; inoltre, secondo la tesi attorea, che detti cespiti siano passati nella proprietà comunale sarebbe dimostrato dalla delibera del Commissario Straordinario n. 33/2017 (conosciuta da AS e ma mai impugnata dalla stessa) laddove i cespiti oggetto di devoluzione gratuita acquisiti al patrimonio comunale risultano puntualmente individuati e descritti nel loro effettivo stato di consistenza e dalla successiva iscrizione nel patrimonio del Comune avvenuta in data 18.04.2018.
Al contrario, AS ritiene innanzitutto che alcuna rilevanza può essere attribuita all’avvenuta iscrizione dei cespiti in questione nel patrimonio dell’ente comunale dal momento che detta iscrizione avrebbe una efficacia meramente dichiarativa e non, invece, costitutiva, non potendo pertanto produrre ex se un effetto non altrimenti prodottosi; inoltre, deduce che la mera scadenza naturale del rapporto concessorio non determina il trasferimento automatico all’ente concedente della proprietà sulla porzione di rete oggetto di causa, verificandosi invece l’effetto traslativo solamente nel momento della effettiva scadenza/cessazione dell’affidamento del servizio e ciò sulla base del disposto dell’art. 7, comma 1, del decreto dell’allora Ministero dello sviluppo Economico n. 226 del 11 novembre 2011 ai sensi del quale l’ente locale concedente acquisisce la proprietà se “ alla data di cessazione effettiva dell’affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto”.
Ebbene, il Collegio ritiene innanzitutto che, come correttamente osservato da AS, l’iscrizione dei cespiti controversi nel patrimonio del Comune ricorrente avvenuta in data 18.04.2018 (All. 7 al ricorso) non assume alcuna efficacia costitutiva, con la conseguenza che la resistente non era tenuta ad impugnare tale atto nel termine decadenziale di 60 giorni; il Collegio intende infatti aderire all’orientamento richiamato da AS secondo cui la trascrizione effettuata dall'Amministrazione comunale ha mera efficacia dichiarativa (Cass. civ. , sez. I, sent. n. 13240/2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 869/2015), non potendo di per sé produrre l’effetto traslativo.
Ciò posto, e passando all’esame del secondo profilo, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, D. Lgs. 164/2000 “alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell’ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all’ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio” . Pertanto, ai fini di accertare quando si verifica l’effetto del trasferimento dei beni bisogna porre attenzione sul momento di “scadenza del periodo di affidamento”: AS, come detto, pretende di interpretare tale sintagma alla luce dell’art. 7, comma 1, il quale stabilisce che “Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l’Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se: a. alla data di cessazione effettiva dell’affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto; b. o si è nelle condizioni previste nell’articolo 5, comma 14, lettera b), previo pagamento, da parte dell’Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, tuttavia, il richiamo a tale disposizione normativa deve ritenersi inconferente, perché l’interpretazione di AS confligge “con il significato letterale della disposizione regolamentare, in forza del quale l’ente locale acquista la proprietà a titolo gratuito della porzione di impianto convenuta a condizione che la scadenza della concessione si verifichi prima dell’effettivo subentro […] Sul punto, deve rilevarsi che gli artt. 5 e 7 del regolamento sono volti a dettare la disciplina per la sola ipotesi in cui, pur essendo stata convenzionalmente stabilita la devoluzione gratuita di una porzione dell’impianto alla scadenza natura del rapporto concessorio, tale termine finale non possa di fatto maturare per effetto della scadenza anticipata della concessione prevista, in via generalizzata, dal d.lgs. n. 164 del 2000. Evenienza che non si è realizzata nel caso di specie, posto che la scadenza naturale della concessione ora sub iudice, avvenuta il 31 dicembre 2015, è intervenuta prima della cessazione effettiva del servizio da parte del concessionario uscente” (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 15 maggio 2024, n. 1025, confermata in sede di appello da Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2025, n. 2617).
5. Accertato, quindi, che la devoluzione dei cespiti in questione è avvenuta alla scadenza naturale della concessione verificatasi in data 21.06.2012 e che, pertanto, da questo momento il Comune di Silvi deve ritenersi proprietario di tali beni in forza delle disposizioni convenzionali richiamate, resta da affrontare la questione se AS sia obbligata a corrispondere al Comune le somme asseritamente percepite a titolo di remunerazione sul capitale netto investito sui cespiti di località e sui relativi ammortamenti.
Secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, il Comune di Silvi avrebbe maturato, oltre al diritto al pagamento del canone di concessione stabilito dalla convenzione e fissato in € 155,00 annuali a titolo di remunerazione per lo svolgimento del servizio, il diritto al riconoscimento della remunerazione sulle reti di sua proprietà; più in particolare, secondo la ricorrente, a seguito dell’adozione delle delibere ARERA n. 159/2008 e n. 367/2014 e all’introduzione, ai fini tariffari, di una remunerazione sul capitale investito nei cespiti di località pari a circa il 6% del valore dell’investimento riconosciuto da ARERA, AS, in qualità di concessionario in proroga che ha materialmente introitato tale remunerazione, sarebbe tenuta a riversarla al Comune proprietario in forza del citato art. 8, comma 3, D.M. 226/2011, il quale prevede che “Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità”.
AS, al contrario, sostiene che alcuna somma sia dovuta al Comune di Silvi, anche assumendo che questi sia divenuto proprietario dei cespiti, poiché la prosecuzione del servizio di distribuzione del gas naturale non potrebbe che avvenire alle condizioni pattuite tra le parti, le quali prevedevano come unico onere in capo al concessionario il canone annuo per lo svolgimento del servizio; invero, un’ulteriore obbligazione a suo carico non avrebbe alcuna fonte né normativa né negoziale e sarebbe pertanto illegittima, anche perché, non avendo il Comune di Silvi sostenuto alcun costo di realizzazione degli investimenti, non si vede a quale titolo dovrebbe ottenere la remunerazione per lavori mai eseguiti.
A tal proposito, il Collegio evidenzia innanzitutto che il richiamo operato dal Comune di Silvi all’art. 8, comma 3, D.M. 226/2011 è inconferente poiché detta disposizione regolamentare si applica ai rapporti con i concessionari individuati con le gare d’ambito e non invece ai rapporti con i vecchi concessionari; né il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione effettuata da parte ricorrente in sede di memorie secondo cui il rinvio all’art. 8 comma 3 del D.M. 226/2011 avrebbe quale unico scopo quello di individuare la fonte normativa da prendere a riferimento per calcolare il valore economico da riconoscere al Comune per l’utilizzo dei propri cespiti; infatti, prima di valutare con quale criterio calcolare le somme a cui il Comune proprietario potrebbe avere diritto, è necessario accertare l’esistenza dell’obbligo di pagamento in capo al concessionario e a tal fine la disposizione in commento deve ritenersi inidonea, avendo per l’appunto un altro ambito di applicazione soggettivo.
Ciò posto, deve allora essere osservato che parte ricorrente non individua una valida fonte del rapporto obbligatorio. Invero, il dedotto diritto del Comune a percepire la remunerazione del c.d. capitale investito non trova un adeguato sostrato normativo dal momento che non risulta che il Comune di Silvi abbia mai sostenuto i costi per la realizzazione degli impianti, con la conseguenza che, in assenza di un valido titolo costitutivo, deve ritenersi che “ la prosecuzione del servizio di distribuzione del gas naturale, per la quale comunque l’impresa distributrice percepisce l’intera tariffa, in assenza di una diversa indicazione legislativa, non può che avvenire alle condizioni originarie della fonte del rapporto […]. Ciò vale, ovviamente, sia con riferimento agli affidamenti giunti a naturale scadenza, sia per quelli scaduti ope legis, non avendo il legislatore dettato una specifica disciplina della prosecuzione del servizio differenziata per le due soluzioni […] resta comunque nella disponibilità delle parti la pattuizione di una misura diversa del canone, in luogo di quella che altrimenti sarebbe dovuta dal distributore ” (cfr. chiarimenti ARERA del 04.08.2016).
Né la domanda attorea potrebbe essere accolta ritenendo che una porzione della rete è stata realizzata con i contributi pubblici di cui alla legge n. 784/80 ed alla legge della Regione Abruzzo n. 84/2001; e ciò in quanto, dalla documentazione agli atti, non risulta provato che il Comune di Silvi abbia effettivamente sostenuto tali oneri finanziari (la circostanza è invero negata da AS che ritiene che il costo per gli investimenti in questione abbia pesato sul bilancio statale e su quello regionale e non può ritenersi dirimente in senso opposto la generica asserzione di parte ricorrente in tal senso).
In altri termini, il Collegio intende aderire a quell’orientamento della giurisprudenza ordinaria richiamato da AS secondo cui, in assenza di una espressa pattuizione tra le parti, il rapporto concessorio dopo la scadenza naturale deve continuare alle medesime condizioni economiche originariamente concordate, con la conseguenza che l’unico onere che il concessionario è tenuto a corrispondere è costituito dal canone di concessione; si vedano sul punto la sentenza n. 2467/2023 della Corte d’Appello di Milano (secondo cui “la norma interpretativa sopra richiamata costituisce, ad avviso del collegio, espressione del principio secondo cui, in difetto di un diverso accordo (o di una diversa prescrizione normativa), la prosecuzione di un rapporto giuridico imposta dalla legge non può che avvenire sulla base dell'assetto contrattuale originario. Inoltre, non può farsi a meno di osservare che in data 10/1/2013, in un momento in cui sul concessionario già gravava l'obbligo di proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza di un nuovo affidamento in forza dell'art. 14, 7° comma D.Lgs n. 164/2000, il Comune ha incrementato il canone di concessione nella misura massima prevista dall'art. 46 bis d.l. n. 159/2007 per le concessioni ricomprese nelle nuove “gare d'ambito” (e, cioè, nella misura del 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione) e che in tale occasione la questione di un obbligo di remunerazione delle reti alla “scadenza naturale” della concessione non è stata neppure prospettata dalla concedente. Risulterebbe dunque priva di giustificazione l'imposizione al concessionario, obbligato per legge a proseguire la gestione del servizio per un periodo indeterminato, […] dell'obbligo di versare all'ente concedente, in forza di un titolo non precisato, somme ulteriori rispetto a quanto già convenuto quale canone concessorio, aumentato ai sensi di legge nell'importo massimo previsto per la fase successiva alla scadenza formale della concessione in attesa dell'espletamento delle nuove gare”) e la sentenza n. 765/2024 della Corte d’appello di Venezia (secondo cui “Va poi evidenziato che non vi è alcuna disposizione normativa o convenzionale che riconosca all'appellante, per il mero fatto della devoluzione gratuita al proprio patrimonio indisponibile di una parte dei beni facenti parte della rete di distribuzione del gas, il diritto di incassare la quota delle tariffe poste a carico degli utenti destinata funzionalmente alla remunerazione del capitale investito ed all'ammortamento degli impianti. Al riguardo va ricordato che le tariffe di distribuzione sono calcolate da ogni esercente, per ogni ambito territoriale di riferimento, sulla base di criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'esercizio della potestà normativa secondaria riconosciutale dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva di tale autorità, e sono dirette a remunerare gli operatori della distribuzione del gas per i servizi resi all'utente finale in ragione dei contratti di concessione locale di cui sono titolari. […] Nel caso di specie, però, è assolutamente pacifico che il Comune non ha mai effettuato alcun investimento per la realizzazione di quella parte dell'impianto che ha acquisito gratuitamente e non ha mai sostenuto alcun costo per il suo ammortamento; inoltre la concessione non contiene alcuna previsione al riguardo. Né l'assunto del trova conforto nella disciplina introdotta dall'art. 8 del D.M. Pt_1 12/11/2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46- bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) che, nel regolare gli oneri da riconoscere all'ente locale concedente e ai proprietari di impianti, stabilisce al comma 3 che “Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità”. Invero tale disposizione, che è dettata con riferimento ai gestori del servizio pubblico di distribuzione del gas individuati sulla base delle gare indette ai sensi del D. Lgs. n. 164/2000, postula, comunque, ai fini della sua applicabilità, che l'ente locale proprietario di una parte dell'impianto di distribuzione abbia effettuato investimenti di capitale per la sua realizzazione, riconoscendogli il diritto alla sua remunerazione, ipotesi che non ricorre nella fattispecie. Va, pertanto, ritenuta l'infondatezza della pretesa dedotta in giudizio”).
6. In definitiva, anche in ragione del fatto che il Comune di Silvi non ha provato di aver effettivamente sostenuto oneri finanziari per la realizzazione degli impianti di distribuzione del gas, deve essere ritenuta infondata la domanda volta ad ottenere il pagamento, a far data dal momento della scadenza naturale della concessione, di tutte le somme percepite da AS in qualità di concessionario in proroga, a titolo di remunerazione sul capitale netto investito sui cespiti di località e sui relativi ammortamenti; da quanto detto, discende l’infondatezza anche della domanda formulata in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c., non essendo stato provato il depauperamento del Comune e il contestuale arricchimento senza causa del concessionario.
7. Le spese di lite possono trovare integrale compensazione in ragione della complessità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti precisati in parte motiva, e per l’effetto accerta che il rapporto concessorio è scaduto in data 21.06.2012 e che da tale momento si è verificata la devoluzione gratuita dei beni a favore del Comune; respinge il ricorso nella parte in cui è stata domandata la condanna al pagamento di tutte le somme percepite e da percepire a titolo di remunerazione sul capitale netto investito sui cespiti di località e relativi ammortamenti.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
GI AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AM | AN NI |
IL SEGRETARIO