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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2877 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato in data 8 ottobre
2024.
Da
(C.F. ), nata a [...], il 7 Parte_1 C.F._1 gennaio 1979, residente in [...], e Pt_2
(C.F. ), nato a [...], il [...],
[...] C.F._2 residente in [...], nella propria qualità di genitori esercenti la responsabilità e potestà genitoriale sul figlio minore (C.F. Parte_3
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
(MB), Via Santa Maria n. 48, elettivamente domiciliati in AD DU (MI), P.zza pagina 1 di 9 Addolorata n. 5, presso lo studio dell'Abogado (Avvocato stabilito) Valentina Orti, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
APPELLANTI
Contro
(C.F. ) con sede in Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Arese 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 Controparte_3 elettivamente domiciliato in Monza, Piazza Carrobiolo n. 5, presso lo studio dell'avv.
Michele Colombo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1126/2024 del Tribunale di Monza, resa nella causa n. 7531/2022
R.G., pubblicata in data 8 aprile 2024 e non notificata.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come precisate all'udienza del 4 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2022 e Parte_1 Pt_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] [...]
convenivano in giudizio il chiedendo il Pt_3 Controparte_1 risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2051 c.c., derivati dalla caduta occorsa al proprio figlio in data 21 giugno 2018, alle ore 9.30 circa, mentre era intento a camminare assieme al padre in Via Dante, all'altezza del civico 5. Gli attori affermavano, in particolare, che il bambino era inciampato “in un avvallamento presente sul manto stradale” il quale “non era in alcun modo delimitato e tantomeno visibile e segnalato, costituendo pertanto insidia e/o trabocchetto”.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda attorea in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e ritenuta superflua ogni attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni, concedendo termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1126/2024, pubblicata in data 8 aprile 2024, il Tribunale rigettava la domanda attorea per difetto di allegazione e prova circa la dinamica del sinistro, nonché per assenza di prova del nesso causale tra la res in custodia e il danno lamentato.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i Sigg. e Pt_2 Pt_1 lamentando in particolare:
1. L'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che gli attori non avrebbero prodotto alcuna fotografia dello stato dei luoghi, mentre una riproduzione fotografica risulta inclusa nella relazione medica di parte;
2. L'erroneità della sentenza con riguardo alla mancata ammissione della prova per testi;
3. La violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e ss. c.p.c., stante l'erronea condanna alla rifusione delle spese di lite.
Circa il profilo del quantum debeatur, gli appellanti hanno ribadito le considerazioni già svolte in primo rado, riportandosi alla propria perizia medica di parte.
I Sig. e hanno proposto altresì istanza di sospensione Pt_1 Pt_2 dell'esecuzione della sentenza di primo grado, rilevando, quanto al fumus boni iuris, la manifesta fondatezza dell'appello e, in punto di periculum in mora, il pregiudizio che deriverebbe agli stessi dall'erogazione delle spese di lite (pari ad euro 5.260,50 oltre accessori), stante il fatto che lo stipendio della Sig.ra costituisce attualmente Pt_1
l'unica fonte di reddito della famiglia.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il , Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di chiarezza, sintesi e specificità, oltreché per mancata individuazione pagina 3 di 9 dei punti della sentenza oggetto di censura, nonché la manifesta infondatezza del medesimo ex art. 348 bis. Nel merito, l'appellato ha contestato tutti i motivi formulati ex adverso in quanto integralmente infondati in fatto e in diritto.
Il appellato ha contestato inoltre l'istanza di sospensiva (qualificata da CP_1 controparte come sospensione dell'esecuzione, quando nessuna esecuzione è stata al momento intrapresa dal vittorioso in primo grado), in quanto sarebbero del tutto CP_1 insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Alla prima udienza del 4 marzo 2025, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensiva e la Corte ha rinviato la causa, ex art. 350 bis, all'udienza del 8 aprile 2025, assegnando termine per note conclusionali al 15 marzo 2025.
Entrambe le difese hanno presentato tempestivamente note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellato , deve ritenersi Controparte_1 superata dalla rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., disposta all'udienza del 4 marzo 2025.
Quanto all'inammissibilità dello stesso per difetto dei canoni di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., si osserva che, anche dopo le modifiche apportate alla norma dal D.Lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, resta intatto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (ex multis, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 2320 del 25 gennaio 2023).
pagina 4 di 9 Non vi è dubbio che, nel caso di specie, gli appellanti abbiano individuato in modo inequivoco i capi della pronuncia oggetto di censura e abbiano indicato, con dovizia argomentazioni, i relativi profili di erroneità.
L'eccezione, pertanto, non merita accoglimento.
Nel merito, ritiene la Corte che la decisione impugnata si sottragga alle censure mosse dall'odierno appellante con i primi due motivi di gravame, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi sul piano logico e giuridico.
Ed invero, venendo ai citati motivi, che nella sostanza investono l'intero iter motivazionale della sentenza impugnata e pertanto vanno trattati congiuntamente, perché tra loro interdipendenti, si osserva che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto l'infondatezza della domanda attorea per avere e omesso Parte_1 Parte_2 di fornire la prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata.
Al riguardo occorre premettere che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità del tutto oggettivo, che prescinde da qualunque connotato di colpa (v.
Cass. civ. S.U., Ord. 30 giugno 2022 n. 20943).
Ciò comporta che, ai fini dell'affermazione della responsabilità per danni da cose in custodia, non vi è per il danneggiato l'onere di provare la colpa del custode, o l'omessa vigilanza sulla res, incombendo sul medesimo esclusivamente la prova del nesso causale fra la cosa e il danno patito.
Sul punto va ulteriormente precisato che l'onere della prova a carico del danneggiato si fa più pregnante laddove, come nel caso di specie, si tratti di una cosa inerte, priva di intrinseco dinamismo. É infatti orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è pagina 5 di 9 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 12663 del 9 maggio 2024).
Quanto all'ampiezza dell'onere probatorio incombente sul danneggiato, si è recentemente espressa, in termini ancor più netti ed inequivoci, la Suprema Corte affermando che, “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass civ., Sez. III, sent. 9 Maggio 2024, n 12760)
Nel caso in esame tale prova, specie in punto di puntuale ricostruzione delle modalità e della dinamica del sinistro, non risulta raggiunta, essendosi gli appellanti limitati alla mera affermazione che la caduta del figlio si sarebbe verificata a causa di Parte_3
“un avvallamento presente sul manto stradale [che] non era in alcun modo delimitato e tantomeno visibile
e segnalato, costituendo pertanto insidia e/o trabocchetto”.
Come evidenziato dal primo giudicante, difetta in modo assoluto una precisa rappresentazione dello stato dei luoghi nel punto in cui la caduta si sarebbe verificata, ed in specie delle caratteristiche dell'avvallamento, a sua volta descritto da parte attrice in modo del tutto generico nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Circostanze, queste ultime, indefettibili al fine di consentire la valutazione dell'allegata imprevedibilità e invisibilità della alterazione del manto stradale con l'ordinaria diligenza.
Al riguardo non può non sottolinearsi che le riproduzioni fotografiche del luogo, di cui i Sig. e lamentano l'omessa valutazione da parte del primo giudice, Pt_2 Pt_1 risultano del tutto inidonee allo scopo in quanto, anche a tacere della loro singolare collocazione all'interno di una perizia medica di parte, sono completamente oscure ed pagina 6 di 9 inintelligibili, al pari di quelle relative alle ferite sul volto del bambino e ai radiogrammi endorali. Da tali fotografie - peraltro del tutto incerte quanto a data e provenienza nonché carenti di ogni preciso riferimento topografico, - non è possibile neppure indovinare forme, volumi, profondità, collocazione degli oggetti.
Ma assolutamente incerte sono, a monte, le allegazioni stesse degli appellanti circa il posizionamento della buca rispetto alla carreggiata e alla direzione di marcia del minore.
Inoltre si aggiunge che non solo non vi è prova, ma neppure richiesta di prova circa le ragioni per le i quali la presunta “insidia”, rappresentata dall'avvallamento, sarebbe stata non visibile né evitabile da un passante ordinariamente attento, tenuto conto della circostanza che il sinistro si è verificato nelle prime ore di una mattinata estiva (21 giugno
2018, alle ore 9.30 circa).
A fronte di tali emergenze processuali, correttamente il primo giudicante ha ritenuto irrilevante la prova orale articolata, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., da
[...]
e atteso che la stessa risulta inidonea ad assolvere l'onere Pt_1 Parte_2 probatorio sugli stessi gravante. In particolare, i capitoli di prova nn. 1, 3 e 4 - tra l'altro così indicati dal giudice di primo grado, in quanto parte attrice non aveva provveduto a contrassegnarli con numeri progressivi – (“vero che è proprietaria della ”; Controparte_4
“vero che, il minore entrava con il padre preso la Torrefazione per essere ivi soccorso?”; “vero che intervenivano sul posto i sanitari a mezzo di autoambulanza?”) vertono su circostanze del tutto irrilevanti ai fini dell'accertamento per cui è causa.
Quanto al capitolo n. 2, “vero che, in data 21/06/2018 alle ore 9,30 circa, dalla vetrina della vedeva cadere il minore in un avvallamento/buca presente sul manto stradale CP_4 Parte_3 all'altezza della di Sua proprietà?”, si osserva che lo stesso, oltre ad essere Controparte_4 generico, appare valutativo, perché diretto a provocare un giudizio del teste anziché a rappresentare un mero fatto.
In conclusione, mancando del tutto la prova dell'esatta dinamica del sinistro e in particolare del nesso causale fra la res in custodia e il danno subito da Parte_3 entrambi i motivi d'appello vanno parimenti respinti.
pagina 7 di 9 Con specifico riferimento al terzo motivo di appello, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. ss., è sufficiente rilevare che la condanna alle spese è mera conseguenza del rigetto della domanda attorea e della soccombenza degli odierni appellanti.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, gli appellanti e Parte_1
soccombenti, devono essere condannati a rimborsare al Parte_2 [...]
le spese del giudizio d'appello da quest'ultimo anticipate, liquidate in CP_1 dispositivo nei valori minimi, in base al D.M. n. 144 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa (pari ad euro 38.511,64 in linea capitale) e della ridotta complessità della vertenza.
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022
n. 115, art. 13 co. 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte degli appellanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dagli stessi proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955, Rv.
630550).
PQM
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così dispone:
• Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 1126/2024 del Tribunale di Monza, resa nella causa n. 7531/2022
R.G., pubblicata in data 8 aprile 2024;
• Conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna e in solido fra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 3.473,00 (di cui 1.029,00 euro per la fase di studio;
709,00 per la fase introduttiva;
1.735,00 euro per la fase decisionale), oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 8 di 9 • Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
[...]
e Pt_1 Parte_2
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 8 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2877 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato in data 8 ottobre
2024.
Da
(C.F. ), nata a [...], il 7 Parte_1 C.F._1 gennaio 1979, residente in [...], e Pt_2
(C.F. ), nato a [...], il [...],
[...] C.F._2 residente in [...], nella propria qualità di genitori esercenti la responsabilità e potestà genitoriale sul figlio minore (C.F. Parte_3
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
(MB), Via Santa Maria n. 48, elettivamente domiciliati in AD DU (MI), P.zza pagina 1 di 9 Addolorata n. 5, presso lo studio dell'Abogado (Avvocato stabilito) Valentina Orti, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
APPELLANTI
Contro
(C.F. ) con sede in Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Arese 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 Controparte_3 elettivamente domiciliato in Monza, Piazza Carrobiolo n. 5, presso lo studio dell'avv.
Michele Colombo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1126/2024 del Tribunale di Monza, resa nella causa n. 7531/2022
R.G., pubblicata in data 8 aprile 2024 e non notificata.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come precisate all'udienza del 4 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2022 e Parte_1 Pt_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] [...]
convenivano in giudizio il chiedendo il Pt_3 Controparte_1 risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2051 c.c., derivati dalla caduta occorsa al proprio figlio in data 21 giugno 2018, alle ore 9.30 circa, mentre era intento a camminare assieme al padre in Via Dante, all'altezza del civico 5. Gli attori affermavano, in particolare, che il bambino era inciampato “in un avvallamento presente sul manto stradale” il quale “non era in alcun modo delimitato e tantomeno visibile e segnalato, costituendo pertanto insidia e/o trabocchetto”.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda attorea in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e ritenuta superflua ogni attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni, concedendo termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1126/2024, pubblicata in data 8 aprile 2024, il Tribunale rigettava la domanda attorea per difetto di allegazione e prova circa la dinamica del sinistro, nonché per assenza di prova del nesso causale tra la res in custodia e il danno lamentato.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i Sigg. e Pt_2 Pt_1 lamentando in particolare:
1. L'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che gli attori non avrebbero prodotto alcuna fotografia dello stato dei luoghi, mentre una riproduzione fotografica risulta inclusa nella relazione medica di parte;
2. L'erroneità della sentenza con riguardo alla mancata ammissione della prova per testi;
3. La violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e ss. c.p.c., stante l'erronea condanna alla rifusione delle spese di lite.
Circa il profilo del quantum debeatur, gli appellanti hanno ribadito le considerazioni già svolte in primo rado, riportandosi alla propria perizia medica di parte.
I Sig. e hanno proposto altresì istanza di sospensione Pt_1 Pt_2 dell'esecuzione della sentenza di primo grado, rilevando, quanto al fumus boni iuris, la manifesta fondatezza dell'appello e, in punto di periculum in mora, il pregiudizio che deriverebbe agli stessi dall'erogazione delle spese di lite (pari ad euro 5.260,50 oltre accessori), stante il fatto che lo stipendio della Sig.ra costituisce attualmente Pt_1
l'unica fonte di reddito della famiglia.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il , Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di chiarezza, sintesi e specificità, oltreché per mancata individuazione pagina 3 di 9 dei punti della sentenza oggetto di censura, nonché la manifesta infondatezza del medesimo ex art. 348 bis. Nel merito, l'appellato ha contestato tutti i motivi formulati ex adverso in quanto integralmente infondati in fatto e in diritto.
Il appellato ha contestato inoltre l'istanza di sospensiva (qualificata da CP_1 controparte come sospensione dell'esecuzione, quando nessuna esecuzione è stata al momento intrapresa dal vittorioso in primo grado), in quanto sarebbero del tutto CP_1 insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Alla prima udienza del 4 marzo 2025, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensiva e la Corte ha rinviato la causa, ex art. 350 bis, all'udienza del 8 aprile 2025, assegnando termine per note conclusionali al 15 marzo 2025.
Entrambe le difese hanno presentato tempestivamente note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellato , deve ritenersi Controparte_1 superata dalla rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., disposta all'udienza del 4 marzo 2025.
Quanto all'inammissibilità dello stesso per difetto dei canoni di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., si osserva che, anche dopo le modifiche apportate alla norma dal D.Lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, resta intatto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (ex multis, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 2320 del 25 gennaio 2023).
pagina 4 di 9 Non vi è dubbio che, nel caso di specie, gli appellanti abbiano individuato in modo inequivoco i capi della pronuncia oggetto di censura e abbiano indicato, con dovizia argomentazioni, i relativi profili di erroneità.
L'eccezione, pertanto, non merita accoglimento.
Nel merito, ritiene la Corte che la decisione impugnata si sottragga alle censure mosse dall'odierno appellante con i primi due motivi di gravame, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi sul piano logico e giuridico.
Ed invero, venendo ai citati motivi, che nella sostanza investono l'intero iter motivazionale della sentenza impugnata e pertanto vanno trattati congiuntamente, perché tra loro interdipendenti, si osserva che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto l'infondatezza della domanda attorea per avere e omesso Parte_1 Parte_2 di fornire la prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata.
Al riguardo occorre premettere che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità del tutto oggettivo, che prescinde da qualunque connotato di colpa (v.
Cass. civ. S.U., Ord. 30 giugno 2022 n. 20943).
Ciò comporta che, ai fini dell'affermazione della responsabilità per danni da cose in custodia, non vi è per il danneggiato l'onere di provare la colpa del custode, o l'omessa vigilanza sulla res, incombendo sul medesimo esclusivamente la prova del nesso causale fra la cosa e il danno patito.
Sul punto va ulteriormente precisato che l'onere della prova a carico del danneggiato si fa più pregnante laddove, come nel caso di specie, si tratti di una cosa inerte, priva di intrinseco dinamismo. É infatti orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è pagina 5 di 9 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 12663 del 9 maggio 2024).
Quanto all'ampiezza dell'onere probatorio incombente sul danneggiato, si è recentemente espressa, in termini ancor più netti ed inequivoci, la Suprema Corte affermando che, “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass civ., Sez. III, sent. 9 Maggio 2024, n 12760)
Nel caso in esame tale prova, specie in punto di puntuale ricostruzione delle modalità e della dinamica del sinistro, non risulta raggiunta, essendosi gli appellanti limitati alla mera affermazione che la caduta del figlio si sarebbe verificata a causa di Parte_3
“un avvallamento presente sul manto stradale [che] non era in alcun modo delimitato e tantomeno visibile
e segnalato, costituendo pertanto insidia e/o trabocchetto”.
Come evidenziato dal primo giudicante, difetta in modo assoluto una precisa rappresentazione dello stato dei luoghi nel punto in cui la caduta si sarebbe verificata, ed in specie delle caratteristiche dell'avvallamento, a sua volta descritto da parte attrice in modo del tutto generico nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Circostanze, queste ultime, indefettibili al fine di consentire la valutazione dell'allegata imprevedibilità e invisibilità della alterazione del manto stradale con l'ordinaria diligenza.
Al riguardo non può non sottolinearsi che le riproduzioni fotografiche del luogo, di cui i Sig. e lamentano l'omessa valutazione da parte del primo giudice, Pt_2 Pt_1 risultano del tutto inidonee allo scopo in quanto, anche a tacere della loro singolare collocazione all'interno di una perizia medica di parte, sono completamente oscure ed pagina 6 di 9 inintelligibili, al pari di quelle relative alle ferite sul volto del bambino e ai radiogrammi endorali. Da tali fotografie - peraltro del tutto incerte quanto a data e provenienza nonché carenti di ogni preciso riferimento topografico, - non è possibile neppure indovinare forme, volumi, profondità, collocazione degli oggetti.
Ma assolutamente incerte sono, a monte, le allegazioni stesse degli appellanti circa il posizionamento della buca rispetto alla carreggiata e alla direzione di marcia del minore.
Inoltre si aggiunge che non solo non vi è prova, ma neppure richiesta di prova circa le ragioni per le i quali la presunta “insidia”, rappresentata dall'avvallamento, sarebbe stata non visibile né evitabile da un passante ordinariamente attento, tenuto conto della circostanza che il sinistro si è verificato nelle prime ore di una mattinata estiva (21 giugno
2018, alle ore 9.30 circa).
A fronte di tali emergenze processuali, correttamente il primo giudicante ha ritenuto irrilevante la prova orale articolata, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., da
[...]
e atteso che la stessa risulta inidonea ad assolvere l'onere Pt_1 Parte_2 probatorio sugli stessi gravante. In particolare, i capitoli di prova nn. 1, 3 e 4 - tra l'altro così indicati dal giudice di primo grado, in quanto parte attrice non aveva provveduto a contrassegnarli con numeri progressivi – (“vero che è proprietaria della ”; Controparte_4
“vero che, il minore entrava con il padre preso la Torrefazione per essere ivi soccorso?”; “vero che intervenivano sul posto i sanitari a mezzo di autoambulanza?”) vertono su circostanze del tutto irrilevanti ai fini dell'accertamento per cui è causa.
Quanto al capitolo n. 2, “vero che, in data 21/06/2018 alle ore 9,30 circa, dalla vetrina della vedeva cadere il minore in un avvallamento/buca presente sul manto stradale CP_4 Parte_3 all'altezza della di Sua proprietà?”, si osserva che lo stesso, oltre ad essere Controparte_4 generico, appare valutativo, perché diretto a provocare un giudizio del teste anziché a rappresentare un mero fatto.
In conclusione, mancando del tutto la prova dell'esatta dinamica del sinistro e in particolare del nesso causale fra la res in custodia e il danno subito da Parte_3 entrambi i motivi d'appello vanno parimenti respinti.
pagina 7 di 9 Con specifico riferimento al terzo motivo di appello, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. ss., è sufficiente rilevare che la condanna alle spese è mera conseguenza del rigetto della domanda attorea e della soccombenza degli odierni appellanti.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, gli appellanti e Parte_1
soccombenti, devono essere condannati a rimborsare al Parte_2 [...]
le spese del giudizio d'appello da quest'ultimo anticipate, liquidate in CP_1 dispositivo nei valori minimi, in base al D.M. n. 144 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa (pari ad euro 38.511,64 in linea capitale) e della ridotta complessità della vertenza.
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022
n. 115, art. 13 co. 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte degli appellanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dagli stessi proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955, Rv.
630550).
PQM
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così dispone:
• Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 1126/2024 del Tribunale di Monza, resa nella causa n. 7531/2022
R.G., pubblicata in data 8 aprile 2024;
• Conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna e in solido fra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 3.473,00 (di cui 1.029,00 euro per la fase di studio;
709,00 per la fase introduttiva;
1.735,00 euro per la fase decisionale), oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 8 di 9 • Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
[...]
e Pt_1 Parte_2
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 8 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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