Art. 3. 1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all' articolo 9 della Costituzione , come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti. Note all'art. 3: Per il testo dell' articolo 9 della Costituzione , come modificato dalla presente legge, si veda nella nota all'articolo 1.
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9 marzo 2022
9 marzo 2022
Giurisprudenza • 19
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 13/11/2025, n. 432Provvedimento: Pubblicato il 13/11/2025 N. 00432/2025 REG.PROV.COLL. N. 00034/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 34 del 2025, proposto dal prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e …Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- oscuramento dati personali·
- punteggio posizione funzionale·
- violazione principi imparzialità e trasparenza·
- selezione pubblica·
- valutazione commissione giudicatrice·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- annullamento decreto direttore generale·
- art. 105 c.p.a.