Articolo 3 della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
Articolo 2
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9 marzo 2022
Art. 3. 1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all' articolo 9 della Costituzione , come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti. Note all'art. 3: Per il testo dell' articolo 9 della Costituzione , come modificato dalla presente legge, si veda nella nota all'articolo 1.
Entrata in vigore il 9 marzo 2022
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