Art. 3. 1. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 , le parole: «e' differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «e' differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150 ».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 , (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.) convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1 (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni). - 1 - 5 (Omissis).
6. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74 , nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150 . Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all' art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificato dall' art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908 . La disposizione dell' art. 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura. 7 - 12 (Omissis).».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 , (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.) convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1 (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni). - 1 - 5 (Omissis).
6. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74 , nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150 . Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all' art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificato dall' art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908 . La disposizione dell' art. 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura. 7 - 12 (Omissis).».