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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12125/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12125/2022 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. ADOLFO LANDI, C.F. , ed elettivamente C.F._1
domiciliata in via G. Puccini n. 32, Catania;
attore contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
convenuta - contumace avente ad oggetto: contratto di compravendita – azione di risoluzione – inadempimento – diffida ad adempiere – ripetizione di indebito – risarcimento dei danni.
All'odierna udienza del 09.06.2025 parte attrice, unica costituita, ha precisato le conclusioni e discusso il procedimento come da verbale che precede;
la presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto la domanda di volta a ottenere la risoluzione per Parte_1
inadempimento del contratto di compravendita concluso con in data 07.04.2020, Controparte_1 con le conseguenti statuizioni relative al diritto della società attrice alla restituzione dell'importo di euro 23.180,00, corrisposto quale anticipo, e al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
2.700,00.
1. Svolgimento del processo e conclusioni di parte attrice ha esposto di aver ricevuto un'offerta da con mail del 06.04.2020, Parte_1 Controparte_1 per una fornitura di n. 10.000 mascherine modello FPP2/KN95 senza valvola, al prezzo unitario di euro 3,30, previo versamento di un anticipo del 50% del prezzo totale, pari a euro 23.180,00, e con previsione della seguente clausola: “l'ordine partirà al momento della ricevuta del bonifico – arrivo merce nei vostri magazzini entro 6/7 giorni”. ha accettato la proposta mediante mail del Parte_1
07.04.2020, in allegato alla quale ha inviato l'ordine n. 425, contenente la precisazione secondo cui la “consegna (è) prevista entro il 21/04/2020. Come da accordi presi con vs. spettabile società
è previsto un termine massimo di ritardo di consegna entro e non oltre il Controparte_1
30.04.2020, pena la restituzione dell'intero importo dell'ordine”; ha altresì allegato la distinta del bonifico di euro 23.180,00, versati in acconto sul prezzo totale (in relazione a tale anticipo
[...]
ha successivamente emesso fattura). Con email di pari data, la società attrice ha altresì CP_1 precisato quanto segue: “le evidenziamo l'importanza di ricevere la merce entro e non oltre il
21.04.2020 e di anticipare la consegna, se possibile, anche di qualche giorno. La merce deve essere consegnata presso via Alfredo agosta 123, c.da Torre Allegra- Zona Industriale Catania”. Parte_1
Malgrado i ripetuti solleciti e uno scambio di mail e messaggi via whatsapp, la merce non è stata consegnata e ha notificato a mezzo pec alla società convenuta, in data 24.09.2020, Parte_1
diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici. Con successiva pec del 24.02.2020 è stato notificato l'invito alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita. ha, dunque, agito in giudizio e ha chiesto emettersi pronuncia costitutiva di Parte_1 risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c., nonché la condanna di parte convenuta alla ripetizione dell'importo di euro 23.180,00, versato in acconto e indebitamente trattenuto dalla controparte, e l'ulteriore condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 2.700,00, derivante dal maggior esborso effettuato per l'acquisto di n.
5.000 mascherine (al prezzo unitario di euro 3,60) e successive n.
2.000 mascherine (al prezzo unitario di euro 3,90), rispetto al prezzo unitario di euro 3,30 concordato con l'odierna convenuta.
Le conclusioni sono state formulate da parte attrice nei seguenti termini:
“Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che è risultata Controparte_1 inadempiente agli obblighi assunti a seguito dell'accettazione, da parte della della Parte_1
proposta commerciale del 06.04.2020, avendo omesso la consegna della merce promessa in vendita;
Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che l'inadempimento di Controparte_1 agli obblighi assunti a seguito dell'accettazione, da parte della della proposta Parte_1
commerciale del 06.04.2020, è definitivo e di non scarsa importanza;
Conseguentemente, ritenere e dichiarare l'intervenuta risoluzione per inadempimento, con efficacia retroattiva, del contratto intercorso tra e Controparte_1 Parte_1 Conseguentemente alla pronunciata risoluzione contrattuale, ritenere e dichiarare che il pagamento effettuato dalla con bonifico bancario del 07.04.2020 é privo di idonea causa Parte_1 giustificativa, per l'effetto condannando alla immediata restituzione dell'importo di Controparte_1
euro 23.180,00 indebitamente trattenuto, oltre ai frutti e agli interessi ex art. 2033 c.c.;
Condannare, altresì, al risarcimento del danno cagionato a a Controparte_1 Parte_1
causa e in conseguenza della sua illegittima reiterata condotta, danno quantificato in misura pari al maggior costo sostenuto per l'acquisto, in via d'urgenza, di una quota parte (nr.
7.000 mascherine) dell'ordine originario, danno quantificato in euro 2.700,00”.
All'udienza del 20.03.2023 è stata dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_1
non costituita malgrado regolare notifica via pec in data 19.09.2023.
Con ordinanza emessa in data 11.03.2025 sono state rigettate le richieste istruttorie di parte attrice.
2. L'inadempimento e la risoluzione del contratto.
Così ricostruiti i fatti, le domande formulate da parte attrice e lo svolgimento del procedimento, le domande attoree vanno accolte nei seguenti termini.
Va premesso che, in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca (per l'adempimento o la risoluzione) deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è, invece, il debitore a essere gravato dell'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito
(per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
La società attrice ha assolto all'onere probatorio fornendo la prova della fonte negoziale del suo Cont diritto, mediante la produzione della seguente documentazione: offerta commerciale di CP_1
effettuata con mail del 06.04.2020; accettazione a mezzo mail e trasmissione di ordine di
[...] acquisto del 07.04.2020; distinta del bonifico relativo all'anticipo versato;
fattura emessa dalla società convenuta il 19.05.2020 sull'acconto, nella quale è precisato quale oggetto “acconto su forniture di mascherine” (la società attrice ha altresì allegato lo scambio di mail e messaggi con la convenuta, la diffida ad adempiere e l'invito a negoziazione assistita).
Una volta provato il titolo negoziale ed allegato l'inadempimento di sarebbe Controparte_1
spettato alla stessa dimostrare il proprio adempimento o il carattere non imputabile dell'inadempimento.
Si precisa che la mancata costituzione della parte convenuta e il conseguenziale difetto di contestazione non esime il giudice dalla valutazione dell'intero quadro probatorio;
anzi, esso deve essere valutato dal decidente “secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte” (in questi termini Cass. civ., Sez. II, n. 42035/2021).
Ritenuto, dunque, provato l'inadempimento, al fine di accertare i presupposti della risoluzione contrattuale si deve, altresì, verificare in concreto che tale inadempimento non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, dunque, va valutata l'effettiva incidenza del medesimo sul sinallagma contrattuale. Emerge dalle prove documentali offerte l'interesse della società attrice a ricevere la consegna delle mascherine in breve tempo, come confermato dal fatto che la stessa ha indicato come data di consegna il 21.04.2020, secondo quanto precisato nella mail di accettazione del 07.04.2020 (“Le evidenziamo l'importanza di ricevere la merce entro e non oltre il 21/04/2020
e di anticipare la consegna, se possibile, anche di qualche giorno”) e riportato nell'ordine di acquisto n. 425 del 07.04.2020 (“è previsto un termine massimo di ritardo di consegna entro e non oltre il 30.4.2020”); d'altronde, ad una consegna in breve termine si era impegnato lo stesso venditore (come da doc. n. 4, mail del 06.04.2020).
Sul punto, si osserva che l'aver ribadito più volte l'importanza della consegna in breve tempo non è di per sé sufficiente a qualificare il termine indicato quale termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., considerato che il termine è tale quando alla sua scadenza la prestazione dovuta dal debitore diventa inutile per il creditore. A tale riguardo, secondo la costante giurisprudenza della
Suprema Corte, il carattere essenziale del termine non può infatti desumersi dalla mera locuzione
“consegna prevista (con l'indicazione della data)” contenuta nel contratto (o da analoga locuzione del tipo “entro il”), perché tale indicazione vale di per sé soltanto a fissare una data e non è significativa dell'improrogabilità di detto termine, la quale va accertata, invece, alla stregua di specifiche ed inequivoche espressioni contenute nel contratto, la cui utilità economica perseguita dalle parti andrebbe perduta a causa dell'inutile decorso del termine pattuito (in questo senso Cass. civ., nn. 6086/1999, 5509/2002, 16096/2003, 20867/2004 e 10353/2020).
Nel caso di specie, ha indicato due termini (consegna entro il 21.04.2020 e possibilità Parte_1
di proroga non oltre il 30.04.2020), circostanza incompatibile con il carattere essenziale del termine e, in ogni caso, anche dopo le date inizialmente indicate quale termine per l'adempimento, la società ha continuato a chiedere informazioni su quando la merce sarebbe stata consegnata (come ammesso dalla stessa parte attrice nell'atto di citazione e come si evince dalle schermate whatsapp allegate).
In altri termini, non è stata fornita prova del carattere essenziale del termine, in quanto la data inserita con la formula di stile “consegna prevista (entro il)”, non appare sufficiente a qualificarlo come perentorio, né la natura o l'oggetto del contratto sono tali da attribuire valore determinante alla consegna del bene entro il termine pattuito.
Tanto chiarito, il termine di consegna inserito nel contratto indica comunque un limite temporale vincolante fra le parti;
di conseguenza, una consegna fuori termine, sebbene non integri la violazione di un termine essenziale (e, dunque, non costituisca presupposto per la risoluzione di diritto del contratto), costituisce comunque un inesatto adempimento da parte della società venditrice, la cui importanza o gravità ai fini di una pronuncia costitutiva di risoluzione deve essere valutata.
Sul punto, può richiamarsi il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la possibilità di risolvere il contratto, a norma dell'art. 1453
c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 04.03.2016, n. 4314).
Alla luce di tali principi, va dunque accertato se il ritardo maturato rispetto al termine fissato per la consegna dei beni compravenduti, valutato alla luce dell'oggetto contratto, della volontà manifestata dalle parti e dal comportamento tenuto dalle stesse, assuma un livello di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto contrattuale.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che la mancata consegna tempestiva consegna delle mascherine sia tale da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento, sotto il profilo della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Nel valutare la gravità dell'inadempimento il giudice di merito deve verificare in concreto che l'inadempimento incida in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile;
all'accertamento del requisito oggettivo si aggiunge l'apprezzamento dei profili soggettivi che consiste nella valutazione al comportamento tenuto dalle parti, la loro buona o la malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto, secondo i criteri elaborati dalla Suprema Corte in tema di valutazione della gravità dell'inadempimento: “Lo scioglimento del contratto per inadempimento – salvo che la risoluzione operi di diritto – consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006,
Rv. 588671; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014, Rv. 633068; cfr. anche Cass. Sez.
2, Sentenza n. 1773 del 07/02/2001, Rv. 543714 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 29/01/2003,
Rv. 560103)” (Cass. civ., Sez. II, 09.07.2021, n. 19579).
Nel caso di specie, l'inadempimento di è valutabile di “non scarsa Controparte_1 importanza”, sia per il manifestato interesse dell'altro contraente alla consegna della merce in breve tempo, anche in considerazione dell'attività svolta dagli operatori di (servizi di igiene Parte_1
urbana, servizi speciali, bonifiche e rimozioni amianto, etc.), sia, sotto il profilo soggettivo, per la condotta non collaborativa della parte inadempiente, a fronte di un'iniziale tolleranza dell'inadempimento da parte dell'attrice.
Si osserva, tuttavia, che con atto inviato da ad a mezzo pec del Parte_1 Controparte_1
24.09.2020 quest'ultima è stata diffidata ad adempiere alla prestazione nel termine (da ritenersi congruo tenuto conto della natura della prestazione) di quindici giorni dal ricevimento, con l'avvertimento che, in mancanza, il contratto si sarebbe ritenuto risolto di diritto;
pertanto, non essendo seguito alla diffida l'adempimento da parte della venditrice, il contratto in esame deve ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. La pronuncia odierna ha dunque natura dichiarativa, rispetto ad uno scioglimento del rapporto contrattuale già verificatosi decorsi quindici giorni dalla trasmissione di diffida a mezzo pec in data 24.09.2020, ovverosia in data 09.10.2020.
Sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., in linea generale, non è implicita la domanda per risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere;
infatti, secondo la Suprema Corte, in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto;
ciò, tuttavia, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo. Nell'ipotesi in esame, la società attrice ha invocato l'inadempimento, la diffida e un proprio diritto potestativo (così, esplicitamente, a p. 6 dell'atto di citazione), con la conseguenza che la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto deve ritenersi implicita e la pronuncia viene emessa in tali termini (in questo senso Cass. civ.,
Sez. VI, 23.10.2020, n. 23193 e Sez. I, 23.05.2014, n. 11493).
3. Effetti della risoluzione: restituzione e risarcimento
La risoluzione ha effetti reali tra le parti ex tunc e obbliga la parte inadempiente a restituire quanto ricevuto, che, altrimenti, configurerebbe un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo venuta meno la causa giustificatrice del pagamento. Con riferimento al contratto di compravendita, l'art. 1493 c.c. prevede specificamente che, in caso di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti sostenuti per l'acquisto.
Nel caso di specie, ha provato di aver corrisposto ad l'importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di euro 23.180,00, in relazione ai quali quest'ultima ha emesso fattura n. 22/A, e, malgrado le reiterate richieste e l'atto di diffida e messa in mora, tale importo non è mai stato restituito (docc. 3 e 5 allegati all'atto di citazione); va dunque dichiarato il diritto di alla Parte_1
restituzione delle somme corrisposte in relazione al contratto che è stato dichiarato risolto, oltre gli interessi decorrenti, in assenza di prova della mala fede, dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (data di notifica dell'atto di citazione, 19.09.2023).
La società attrice ha altresì formulato a domanda di risarcimento per i danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta ex art. 1218 c.c.
Va fatta applicazione dell'art. 1223 c.c., ai sensi del quale il risarcimento del danno per l'inadempimento della prestazione comprende la perdita subita dal creditore che ne sia
“conseguenza immediata e diretta”. Nel caso in esame, parte attrice a causa del ritardo della consegna della fornitura di mascherine ha dovuto procurarsi beni analoghi ad un prezzo superiore;
in particolare, rispetto ad una fornitura richiesta di 10.000 mascherine, ne ha acquistate 7.000 da altro venditore;
il danno emergente deve essere quantificato in euro 2.700,00, derivante dal maggior esborso effettuato per l'acquisto di n.
5.000 mascherine al prezzo unitario di euro 3,60 e successive n.
2.000 mascherine al prezzo unitario di euro 3,90, rispetto al prezzo unitario di euro 3,30 concordato con l'odierna convenuta (dunque il danno deriva da 5.000 x 0,30, cui va aggiunto l'importo di 2.000 x 0,60). Non rileva, a tale riguardo, la circostanza per cui il contratto non era ancora risolto al momento dell'effettuazione dei due ordini, essendo comunque il pregiudizio patrimoniale causalmente riconducibile al ritardo nell'esecuzione della prestazione di consegna da parte della società venditrice odierna convenuta. Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, a decorrere dalla data della domanda (19.09.2023, data di notifica dell'atto di citazione).
4. Statuizioni di condanna e spese di lite
In conclusione, sulla base delle superiori argomentazioni, va accertato che il contratto di compravendita concluso in data 07.04.2020 tra e avente ad oggetto la Parte_1 Controparte_1
fornitura di n. 10.000,00 mascherine FFP2 si è risolto, nei termini esposti, in data 09.10.2020.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., deve essere condannata alla restituzione di euro Controparte_1
23.180,00, dalla stessa incassati quale anticipo sul prezzo della fornitura, oltre interessi al tasso legale dal 19.09.2023. Ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. deve altresì essere Controparte_1
condannata al risarcimento del danno a favore di quantificato in euro 2.700,00, oltre Parte_1
interessi nei suddetti termini.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della domanda, della limitata attività processuale compiuta, del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate, della natura documentale del procedimento, delle modalità di adozione della decisione e della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12125/2022, così decide:
- accerta che il contratto di compravendita concluso in data 07.04.2020 tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto la fornitura di n. 10.000,00 mascherine FFP2, si è risolto in CP_1
data 09.10.2020.
- condanna a restituire a euro 23.180,00 e a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
medesima, a titolo di risarcimento del danno, euro 2.700,00, oltre interessi al tasso legale dal
19.09.2023 su entrambi gli importi;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
quantificate in euro 2.540,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12125/2022 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. ADOLFO LANDI, C.F. , ed elettivamente C.F._1
domiciliata in via G. Puccini n. 32, Catania;
attore contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_2
convenuta - contumace avente ad oggetto: contratto di compravendita – azione di risoluzione – inadempimento – diffida ad adempiere – ripetizione di indebito – risarcimento dei danni.
All'odierna udienza del 09.06.2025 parte attrice, unica costituita, ha precisato le conclusioni e discusso il procedimento come da verbale che precede;
la presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto la domanda di volta a ottenere la risoluzione per Parte_1
inadempimento del contratto di compravendita concluso con in data 07.04.2020, Controparte_1 con le conseguenti statuizioni relative al diritto della società attrice alla restituzione dell'importo di euro 23.180,00, corrisposto quale anticipo, e al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
2.700,00.
1. Svolgimento del processo e conclusioni di parte attrice ha esposto di aver ricevuto un'offerta da con mail del 06.04.2020, Parte_1 Controparte_1 per una fornitura di n. 10.000 mascherine modello FPP2/KN95 senza valvola, al prezzo unitario di euro 3,30, previo versamento di un anticipo del 50% del prezzo totale, pari a euro 23.180,00, e con previsione della seguente clausola: “l'ordine partirà al momento della ricevuta del bonifico – arrivo merce nei vostri magazzini entro 6/7 giorni”. ha accettato la proposta mediante mail del Parte_1
07.04.2020, in allegato alla quale ha inviato l'ordine n. 425, contenente la precisazione secondo cui la “consegna (è) prevista entro il 21/04/2020. Come da accordi presi con vs. spettabile società
è previsto un termine massimo di ritardo di consegna entro e non oltre il Controparte_1
30.04.2020, pena la restituzione dell'intero importo dell'ordine”; ha altresì allegato la distinta del bonifico di euro 23.180,00, versati in acconto sul prezzo totale (in relazione a tale anticipo
[...]
ha successivamente emesso fattura). Con email di pari data, la società attrice ha altresì CP_1 precisato quanto segue: “le evidenziamo l'importanza di ricevere la merce entro e non oltre il
21.04.2020 e di anticipare la consegna, se possibile, anche di qualche giorno. La merce deve essere consegnata presso via Alfredo agosta 123, c.da Torre Allegra- Zona Industriale Catania”. Parte_1
Malgrado i ripetuti solleciti e uno scambio di mail e messaggi via whatsapp, la merce non è stata consegnata e ha notificato a mezzo pec alla società convenuta, in data 24.09.2020, Parte_1
diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici. Con successiva pec del 24.02.2020 è stato notificato l'invito alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita. ha, dunque, agito in giudizio e ha chiesto emettersi pronuncia costitutiva di Parte_1 risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c., nonché la condanna di parte convenuta alla ripetizione dell'importo di euro 23.180,00, versato in acconto e indebitamente trattenuto dalla controparte, e l'ulteriore condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 2.700,00, derivante dal maggior esborso effettuato per l'acquisto di n.
5.000 mascherine (al prezzo unitario di euro 3,60) e successive n.
2.000 mascherine (al prezzo unitario di euro 3,90), rispetto al prezzo unitario di euro 3,30 concordato con l'odierna convenuta.
Le conclusioni sono state formulate da parte attrice nei seguenti termini:
“Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che è risultata Controparte_1 inadempiente agli obblighi assunti a seguito dell'accettazione, da parte della della Parte_1
proposta commerciale del 06.04.2020, avendo omesso la consegna della merce promessa in vendita;
Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che l'inadempimento di Controparte_1 agli obblighi assunti a seguito dell'accettazione, da parte della della proposta Parte_1
commerciale del 06.04.2020, è definitivo e di non scarsa importanza;
Conseguentemente, ritenere e dichiarare l'intervenuta risoluzione per inadempimento, con efficacia retroattiva, del contratto intercorso tra e Controparte_1 Parte_1 Conseguentemente alla pronunciata risoluzione contrattuale, ritenere e dichiarare che il pagamento effettuato dalla con bonifico bancario del 07.04.2020 é privo di idonea causa Parte_1 giustificativa, per l'effetto condannando alla immediata restituzione dell'importo di Controparte_1
euro 23.180,00 indebitamente trattenuto, oltre ai frutti e agli interessi ex art. 2033 c.c.;
Condannare, altresì, al risarcimento del danno cagionato a a Controparte_1 Parte_1
causa e in conseguenza della sua illegittima reiterata condotta, danno quantificato in misura pari al maggior costo sostenuto per l'acquisto, in via d'urgenza, di una quota parte (nr.
7.000 mascherine) dell'ordine originario, danno quantificato in euro 2.700,00”.
All'udienza del 20.03.2023 è stata dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_1
non costituita malgrado regolare notifica via pec in data 19.09.2023.
Con ordinanza emessa in data 11.03.2025 sono state rigettate le richieste istruttorie di parte attrice.
2. L'inadempimento e la risoluzione del contratto.
Così ricostruiti i fatti, le domande formulate da parte attrice e lo svolgimento del procedimento, le domande attoree vanno accolte nei seguenti termini.
Va premesso che, in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca (per l'adempimento o la risoluzione) deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è, invece, il debitore a essere gravato dell'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito
(per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
La società attrice ha assolto all'onere probatorio fornendo la prova della fonte negoziale del suo Cont diritto, mediante la produzione della seguente documentazione: offerta commerciale di CP_1
effettuata con mail del 06.04.2020; accettazione a mezzo mail e trasmissione di ordine di
[...] acquisto del 07.04.2020; distinta del bonifico relativo all'anticipo versato;
fattura emessa dalla società convenuta il 19.05.2020 sull'acconto, nella quale è precisato quale oggetto “acconto su forniture di mascherine” (la società attrice ha altresì allegato lo scambio di mail e messaggi con la convenuta, la diffida ad adempiere e l'invito a negoziazione assistita).
Una volta provato il titolo negoziale ed allegato l'inadempimento di sarebbe Controparte_1
spettato alla stessa dimostrare il proprio adempimento o il carattere non imputabile dell'inadempimento.
Si precisa che la mancata costituzione della parte convenuta e il conseguenziale difetto di contestazione non esime il giudice dalla valutazione dell'intero quadro probatorio;
anzi, esso deve essere valutato dal decidente “secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte” (in questi termini Cass. civ., Sez. II, n. 42035/2021).
Ritenuto, dunque, provato l'inadempimento, al fine di accertare i presupposti della risoluzione contrattuale si deve, altresì, verificare in concreto che tale inadempimento non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, dunque, va valutata l'effettiva incidenza del medesimo sul sinallagma contrattuale. Emerge dalle prove documentali offerte l'interesse della società attrice a ricevere la consegna delle mascherine in breve tempo, come confermato dal fatto che la stessa ha indicato come data di consegna il 21.04.2020, secondo quanto precisato nella mail di accettazione del 07.04.2020 (“Le evidenziamo l'importanza di ricevere la merce entro e non oltre il 21/04/2020
e di anticipare la consegna, se possibile, anche di qualche giorno”) e riportato nell'ordine di acquisto n. 425 del 07.04.2020 (“è previsto un termine massimo di ritardo di consegna entro e non oltre il 30.4.2020”); d'altronde, ad una consegna in breve termine si era impegnato lo stesso venditore (come da doc. n. 4, mail del 06.04.2020).
Sul punto, si osserva che l'aver ribadito più volte l'importanza della consegna in breve tempo non è di per sé sufficiente a qualificare il termine indicato quale termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., considerato che il termine è tale quando alla sua scadenza la prestazione dovuta dal debitore diventa inutile per il creditore. A tale riguardo, secondo la costante giurisprudenza della
Suprema Corte, il carattere essenziale del termine non può infatti desumersi dalla mera locuzione
“consegna prevista (con l'indicazione della data)” contenuta nel contratto (o da analoga locuzione del tipo “entro il”), perché tale indicazione vale di per sé soltanto a fissare una data e non è significativa dell'improrogabilità di detto termine, la quale va accertata, invece, alla stregua di specifiche ed inequivoche espressioni contenute nel contratto, la cui utilità economica perseguita dalle parti andrebbe perduta a causa dell'inutile decorso del termine pattuito (in questo senso Cass. civ., nn. 6086/1999, 5509/2002, 16096/2003, 20867/2004 e 10353/2020).
Nel caso di specie, ha indicato due termini (consegna entro il 21.04.2020 e possibilità Parte_1
di proroga non oltre il 30.04.2020), circostanza incompatibile con il carattere essenziale del termine e, in ogni caso, anche dopo le date inizialmente indicate quale termine per l'adempimento, la società ha continuato a chiedere informazioni su quando la merce sarebbe stata consegnata (come ammesso dalla stessa parte attrice nell'atto di citazione e come si evince dalle schermate whatsapp allegate).
In altri termini, non è stata fornita prova del carattere essenziale del termine, in quanto la data inserita con la formula di stile “consegna prevista (entro il)”, non appare sufficiente a qualificarlo come perentorio, né la natura o l'oggetto del contratto sono tali da attribuire valore determinante alla consegna del bene entro il termine pattuito.
Tanto chiarito, il termine di consegna inserito nel contratto indica comunque un limite temporale vincolante fra le parti;
di conseguenza, una consegna fuori termine, sebbene non integri la violazione di un termine essenziale (e, dunque, non costituisca presupposto per la risoluzione di diritto del contratto), costituisce comunque un inesatto adempimento da parte della società venditrice, la cui importanza o gravità ai fini di una pronuncia costitutiva di risoluzione deve essere valutata.
Sul punto, può richiamarsi il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la possibilità di risolvere il contratto, a norma dell'art. 1453
c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 04.03.2016, n. 4314).
Alla luce di tali principi, va dunque accertato se il ritardo maturato rispetto al termine fissato per la consegna dei beni compravenduti, valutato alla luce dell'oggetto contratto, della volontà manifestata dalle parti e dal comportamento tenuto dalle stesse, assuma un livello di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto contrattuale.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che la mancata consegna tempestiva consegna delle mascherine sia tale da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento, sotto il profilo della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Nel valutare la gravità dell'inadempimento il giudice di merito deve verificare in concreto che l'inadempimento incida in modo significativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile;
all'accertamento del requisito oggettivo si aggiunge l'apprezzamento dei profili soggettivi che consiste nella valutazione al comportamento tenuto dalle parti, la loro buona o la malafede, la tolleranza dell'inadempimento dell'altra parte, l'eventuale condotta di agevolazione dell'adempimento del contratto, secondo i criteri elaborati dalla Suprema Corte in tema di valutazione della gravità dell'inadempimento: “Lo scioglimento del contratto per inadempimento – salvo che la risoluzione operi di diritto – consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006,
Rv. 588671; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014, Rv. 633068; cfr. anche Cass. Sez.
2, Sentenza n. 1773 del 07/02/2001, Rv. 543714 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 29/01/2003,
Rv. 560103)” (Cass. civ., Sez. II, 09.07.2021, n. 19579).
Nel caso di specie, l'inadempimento di è valutabile di “non scarsa Controparte_1 importanza”, sia per il manifestato interesse dell'altro contraente alla consegna della merce in breve tempo, anche in considerazione dell'attività svolta dagli operatori di (servizi di igiene Parte_1
urbana, servizi speciali, bonifiche e rimozioni amianto, etc.), sia, sotto il profilo soggettivo, per la condotta non collaborativa della parte inadempiente, a fronte di un'iniziale tolleranza dell'inadempimento da parte dell'attrice.
Si osserva, tuttavia, che con atto inviato da ad a mezzo pec del Parte_1 Controparte_1
24.09.2020 quest'ultima è stata diffidata ad adempiere alla prestazione nel termine (da ritenersi congruo tenuto conto della natura della prestazione) di quindici giorni dal ricevimento, con l'avvertimento che, in mancanza, il contratto si sarebbe ritenuto risolto di diritto;
pertanto, non essendo seguito alla diffida l'adempimento da parte della venditrice, il contratto in esame deve ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. La pronuncia odierna ha dunque natura dichiarativa, rispetto ad uno scioglimento del rapporto contrattuale già verificatosi decorsi quindici giorni dalla trasmissione di diffida a mezzo pec in data 24.09.2020, ovverosia in data 09.10.2020.
Sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., in linea generale, non è implicita la domanda per risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere;
infatti, secondo la Suprema Corte, in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto;
ciò, tuttavia, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo. Nell'ipotesi in esame, la società attrice ha invocato l'inadempimento, la diffida e un proprio diritto potestativo (così, esplicitamente, a p. 6 dell'atto di citazione), con la conseguenza che la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto deve ritenersi implicita e la pronuncia viene emessa in tali termini (in questo senso Cass. civ.,
Sez. VI, 23.10.2020, n. 23193 e Sez. I, 23.05.2014, n. 11493).
3. Effetti della risoluzione: restituzione e risarcimento
La risoluzione ha effetti reali tra le parti ex tunc e obbliga la parte inadempiente a restituire quanto ricevuto, che, altrimenti, configurerebbe un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo venuta meno la causa giustificatrice del pagamento. Con riferimento al contratto di compravendita, l'art. 1493 c.c. prevede specificamente che, in caso di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti sostenuti per l'acquisto.
Nel caso di specie, ha provato di aver corrisposto ad l'importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di euro 23.180,00, in relazione ai quali quest'ultima ha emesso fattura n. 22/A, e, malgrado le reiterate richieste e l'atto di diffida e messa in mora, tale importo non è mai stato restituito (docc. 3 e 5 allegati all'atto di citazione); va dunque dichiarato il diritto di alla Parte_1
restituzione delle somme corrisposte in relazione al contratto che è stato dichiarato risolto, oltre gli interessi decorrenti, in assenza di prova della mala fede, dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (data di notifica dell'atto di citazione, 19.09.2023).
La società attrice ha altresì formulato a domanda di risarcimento per i danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta ex art. 1218 c.c.
Va fatta applicazione dell'art. 1223 c.c., ai sensi del quale il risarcimento del danno per l'inadempimento della prestazione comprende la perdita subita dal creditore che ne sia
“conseguenza immediata e diretta”. Nel caso in esame, parte attrice a causa del ritardo della consegna della fornitura di mascherine ha dovuto procurarsi beni analoghi ad un prezzo superiore;
in particolare, rispetto ad una fornitura richiesta di 10.000 mascherine, ne ha acquistate 7.000 da altro venditore;
il danno emergente deve essere quantificato in euro 2.700,00, derivante dal maggior esborso effettuato per l'acquisto di n.
5.000 mascherine al prezzo unitario di euro 3,60 e successive n.
2.000 mascherine al prezzo unitario di euro 3,90, rispetto al prezzo unitario di euro 3,30 concordato con l'odierna convenuta (dunque il danno deriva da 5.000 x 0,30, cui va aggiunto l'importo di 2.000 x 0,60). Non rileva, a tale riguardo, la circostanza per cui il contratto non era ancora risolto al momento dell'effettuazione dei due ordini, essendo comunque il pregiudizio patrimoniale causalmente riconducibile al ritardo nell'esecuzione della prestazione di consegna da parte della società venditrice odierna convenuta. Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, a decorrere dalla data della domanda (19.09.2023, data di notifica dell'atto di citazione).
4. Statuizioni di condanna e spese di lite
In conclusione, sulla base delle superiori argomentazioni, va accertato che il contratto di compravendita concluso in data 07.04.2020 tra e avente ad oggetto la Parte_1 Controparte_1
fornitura di n. 10.000,00 mascherine FFP2 si è risolto, nei termini esposti, in data 09.10.2020.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., deve essere condannata alla restituzione di euro Controparte_1
23.180,00, dalla stessa incassati quale anticipo sul prezzo della fornitura, oltre interessi al tasso legale dal 19.09.2023. Ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. deve altresì essere Controparte_1
condannata al risarcimento del danno a favore di quantificato in euro 2.700,00, oltre Parte_1
interessi nei suddetti termini.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della domanda, della limitata attività processuale compiuta, del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate, della natura documentale del procedimento, delle modalità di adozione della decisione e della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 12125/2022, così decide:
- accerta che il contratto di compravendita concluso in data 07.04.2020 tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto la fornitura di n. 10.000,00 mascherine FFP2, si è risolto in CP_1
data 09.10.2020.
- condanna a restituire a euro 23.180,00 e a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
medesima, a titolo di risarcimento del danno, euro 2.700,00, oltre interessi al tasso legale dal
19.09.2023 su entrambi gli importi;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
quantificate in euro 2.540,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone