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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17659 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico EL FU riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 57455/2020 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA (C.F. ), con sede in Roma, alla Via Melibeo n. 65, in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1 del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Pietro Golisano
- opponente-
E
, con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, c.f. Controparte_1
(“RC”), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore signor P.IVA_2
rappresentato e difeso dall' Avv. UN TA Controparte_2
opposta – con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini 44, c.f. società nella quale, Controparte_3 P.IVA_3 giusta atto di fusione ai rogiti del notaio del giorno 26.7.2022, Rep. N.ro Persona_1
111.389/31.091, registrato ad Albano Laziale il 28.7.2022 al N.ro 14738/1 e successivamente iscritto nel registro delle imprese il 1°.8.2022, è stata fusa per incorporazione con Controparte_1 sede in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, c.f. , rappresentata e difesa dall' Avv. P.IVA_2
UN TA
-Intervenuta- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
1. unipersonale con ricorso per decreto ingiuntivo allegava: di avere, Controparte_1 con scrittura privata del 20 settembre 2011 autenticata dal notaio , rep. n. 100216, Persona_1 racc. n. 25244, preso in affitto da COS 91 s.p.a. l'azienda corrente in Roma, via di Torrespaccata n. 110 e di avere, con scrittura privata autenticata dal notaio di Ariccia il 20 Persona_1 settembre 2011, affidato a la gestione del “EP” della suddetta azienda a essa affittata Parte_1 da COS 91 s.p.a.; che per effetto del contratto si era obbligata a sostenere i costi relativi a tutte Pt_1 le utenze attive nella porzione immobiliare contribuendo in base alla superficie del EP al pagamento degli oneri accessori inerenti l'uso dell'immobile ove esso è ubicato, compresi quelli pagina 1 di 8 afferenti a tutte le aree comuni, sia interne che esterne, non di stretta e esclusiva pertinenza del proprietario dell'immobile ove il EP era ubicato;
che era rimasta inadempiente a tali Pt_1 obblighi di contribuzione sostenuti invece dalla società ingiungente.
2.Emesso e notificato il decreto ingiuntivo n. 14685/2020 richiesto per tali motivi da
[...] in data 23 settembre 2020 per il pagamento di Euro 268.873,52, di cui € 250.310,29 per CP_1 energia elettrica ed € 18.563,52 per spese “condominiali” e manutenzione degli “spazi comuni”,
[...] ha proposto opposizione sostenendo che non è vero che abbia omesso di rimborsare le Pt_1 Pt_1 spese di energia elettrica maturate tra il 2014 ed il 2015 e che il bar, di pertinenza del EP di Pt_1 Contr sia allacciato all'utenza di senza che abbia corrisposto nulla dal 2014. Pt_1
In realtà la ripartizione dei costi “condominiali” e dei consumi elettrici è stato oggetto di lunghe discussioni tra le parti e di mediazione. Per questo incaricava un tecnico per la verifica dei contatori e sulla base delle risultanze di cui Pt_1 Contr alla perizia redatta dal medesimo, evidenziava che sino al 2015, aveva corrisposto a un Pt_1 importo eccedente il dovuto pari ad € 46.438,26 oltre Iva. In data 17.02.2016 con scrittura privata di “Modifica dei Patti” le parti emendavano talune previsioni del contratto di Affido di EP individuando nello specifico i millesimi di competenza di ciascuna società operante nel centro. Sino a tale momento, infatti, non esisteva una tabella millesimale che consentisse di individuare un Contr criterio di ripartizione delle spese comuni che, del tutto arbitrariamente venivano richieste da a in quanto nell'originario contratto di affido di reparto si prevedeva esclusivamente che Pt_1 Pt_1 avrebbe dovuto contribuire al pagamento degli oneri accessori “in base ai millesimi corrispondenti al rapporto della superficie oggetto di contratto” (Cfr. Art. 13 contratto di affido di EP) omettendo del tutto di individuare con specificità i millesimi di competenza di ciascuno. Sino alla adozione della scrittura di modifica dei patti sopra citata, il ribaltamento dei costi mediante le Contr fattura emesse da isultava, quindi, arbitrario e senza alcun riferimento ai criteri di ripartizione. Ed invero, posto che la superficie del EP è pari a circa 2.500 mq., evidenziava – tra l'altro - Pt_1 Contr come l'entità della contribuzione richiesta da ed effettuata da eccedesse nettamente la Pt_1 misura dovuta sulla base della superficie . Sostiene, quindi, l'opponente che difetta la prova dell'insorgenza del presupposto impositivo, astrattamente costituito dall'adozione di una delibera di approvazione delle spese comuni sia l'indicazione del criterio utilizzato per la ripartizione delle spese. Contr Nonostante le ripetute contestazioni, a sempre omesso di fornire i sottesi giustificativi ed i criteri di ripartizione. La società opponente ha, quindi, chiesto: “Nel merito in via preliminare:
- rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta;
In via principale
- dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 14685/2020 – R.G.N. 42581/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in persona del Giudice, Dott. Renato Castaldo, in data 18 settembre 2020, e notificato alla società in data Parte_1
23.09.2020, accertando e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta, con condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese di lite;
In via subordinata: pagina 2 di 8 dichiarare il credito di cui al decreto ingiuntivo, parzialmente compensato ad effetto del controcredito opposto da per € 46.438, 26 oltre IVA;
Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale della presente causa, oltre ad IVA, CPA come per legge e spese generali di studio del 15,00%.
3. Si è costituita unipersonale sostenendo che, al contrario di quanto Controparte_1 sostenuto dall'opponente, vi è prova documentale che il bar è stato allacciato alla utenza di RC fino al 28.6.2016, inizialmente attraverso il contatore delle parti comuni, dal 9.1.2014 mediante un autonomo contatore a EF . Esiste di un regolamento condominiale menzionato nel contratto di affido di reparto (doc. 02 fasc. monitorio, art. 13), del cui deposito le parti si davano reciprocamente atto indicando il notaio che lo aveva ricevuto e gli estremi dell'atto. Detto regolamento, era materialmente allegato al contratto di affitto di azienda concluso fra Cos 91 e RC (doc. 01 fasc. monitorio, a partire dalla pag. 33 del file). E Contr a pag. 2 del contratto di affido di reparto fra si dà atto che quest'ultima ha ricevuto dalla Pt_1 prima il contratto di affitto “con tutti i suoi allegati” . Il regolamento di condominio contiene la tabella millesimale, allegatavi sotto la lettera “A” e reperibile alla pag. 39 del file depositato come doc. 01 del fasc. monitorio. Con l'art. 13.1 del contratto di affido di reparto, (il “ST”) si è obbligata a contribuire in base Pt_1 ai millesimi corrispondenti al rapporto della superficie oggetto di contratto rispetto a quella complessiva dell'immobile e al pagamento di tutte le spese e gli oneri accessori inerenti il godimento e l'uso dell'immobile” . La clausola, attesta che le parti non intendevano affatto riferirsi a una tabella millesimale di futura compilazione, ma solo prevedere che i millesimi già determinati nel regolamento condominiale esistente sarebbero stati imputati a ciascuna di esse mediante una semplice operazione aritmetica: il rapporto tra la superficie oggetto del contratto di affido e quella complessiva dell'immobile. Contr A tal proposito la superficie del reparto affidato da a non è affatto di 2.500 mq., , ma di Pt_1
4.000 mq. Il reparto di si estende su circa 4.000 mq., 2.500 dei quali sono destinati alla vendita e Pt_1
i rimanenti 1.500 impiegati per altri usi compatibili con la destinazione catastale. È dunque a 4.000 mq. e non a 2.500 che deve essere commisurata la sua quota di partecipazione agli oneri condominiali. In attesa che si dotasse di utenze elettriche proprie per il reparto affidatole e per il bar, erano stati Pt_1 installati dei contatori cc.dd. a EF per misurare i consumi delle singole aree dell'immobile. In tale contesto: la stessa eseguiva, di mese in mese, la lettura dei contatori, comunicandone gli esiti a Pt_1
RC riferiti a ciascuna area del punto vendita;
sulla base dei dati forniti da RC redigeva con la
Pt_1 stessa periodicità un prospetto dei costi e della relativa ripartizione fra RC e in base al contratto
Pt_1 Contr di affido di reparto;
rasmetteva a il prospetto stesso, corredato dalle fatture del fornitore di
Pt_1 energia (ENEL e altri) recanti i costi da ripartire, ai fini della preventiva approvazione;
ottenuto il Contr benestare di metteva e inviava alla stessa la relativa fattura.
Pt_1
Pt_1
La società opponente contesta tutti gli accertamenti tecnici menzionati nelle perizie depositate dall'opponente come all. 2 perchè eseguiti soltanto da tecnici di fiducia di senza contraddittorio, Pt_1 mediante strumentazione della quale non è stato possibile accertare il corretto funzionamento, in circostanze di tempo arbitrariamente prescelte da e dai suoi incaricati, con una metodologia e in Pt_1 base a criteri unilateralmente prescelti . RC disconosce, quindi, l'esistenza di prova dei pretesi pagamenti non dovuti per € 46.438,26 oltre i.v.a., e il credito che afferma di vantare a tale titolo. Pt_1 pagina 3 di 8 In conclusione l'opposta sostiene che la quota di spettanza di degli oneri condominiali è stata
Pt_1 determinata e fatturata applicando alla lettera le pattuizioni contenute nel contratto di affido di reparto come integrate dal regolamento condominiale in esso menzionato. Dette pattuizioni sono in tutto e per tutto equivalenti a quelle poi esplicitate nella scrittura modificativa, giacché la ripartizione dei millesimi contenuta in tale ultimo documento riflette esattamente la proporzione tra la superficie del Contr reparto affidato a (4.000 mq. al piano terra) e quella rimasta in capo a 5.000 mq. al primo
Pt_1 piano); a sono state sempre trasmesse, insieme alle fatture di RC per oneri condominiali, quelle
Pt_1 aventi la medesima causale emesse da Cos 91 a carico di RC (doc. 09); a sono state pure
Pt_1 trasmesse, insieme alle fatture relative ai consumi energetici, quelle dell'ENEL e degli altri fornitori di elettricità (ancora doc. 09). la ripartizione dei costi per l'elettricità è stata sempre fatta sulla base delle risultanze dei contatori a EF installati in attesa che attivasse la propria utenza. L'installazione
Pt_1 Contr fu fatta da tecnici di fiducia dell'opponente da essa stessa segnalati a e fino a questo momento l'erroneità dei dati che ne sono stati rilevati non è stata dimostrata da controparte, mentre l'invarianza dei consumi di RC prima e dopo l'attivazione delle utenze autonome per il reparto affidato a e
Pt_1 per il bar conferma la correttezza delle misurazioni precedenti.
3. Respinta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto opposto , è Contr intervenuta in giudizio la premettendo che ha incorporato iusta atto di Controparte_3 CP_3 fusione ai rogiti del notaio del giorno 26 luglio 2022, Rep. N.ro Persona_1
111.389/31.091, registrato ad Albano Laziale il 28 luglio 2022 al N.ro 14738/1, e successivamente iscritto nel registro delle imprese e che, quindi , la società incorporante ha inteso proseguire il giudizio Contr intrapreso dalla società incorporata facendo propri tutti le difese di concludendo chiedendo “ 1) in via principale, respingere l'opposizione; 2) in subordine, determinare l'ammontare dovuto da Pt_1 Cont a ora a titolo di rimborso (i) dei costi di energia elettrica per il EP, per il bar e CP_3 per i servizi comuni e (ii) delle spese per le parti comuni e condannare al pagamento del relativo Pt_1 importo;
3) in via ulteriormente gradata, per l'eventualità che la domanda di rimborso dei costi di energia elettrica non fosse accolta per carenza di prova dei consumi effettivi o per contrasto di alcuna delle pattuizioni sopra richiamate (nella memoria ex art. 426 c.p.c. di RC) con la disciplina della rivendita di energia elettrica, accertato l'inadempimento di alle obbligazioni di cooperare in Pt_1 buona fede all'esecuzione del contratto e di dotarsi di autonome utenze;
accertati, inoltre, il danno Cont sofferto da (ora consistente nel mancato recupero dei costi anticipati e la sua CP_3 derivazione causale dall'inadempimento di dichiarare tenuta al risarcimento del danno, Pt_1 Pt_1 determinandone l'ammontare in € 250.000,00 o nella diversa somma che sarà accertata in esito Cont all'istruttoria e condannare a pagare a (ora l'importo così quantificato;
4) in Pt_1 CP_3 ogni caso, condannare al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e al pagamento Pt_1 delle spese e dei compensi di lite”
4. La domanda proposta dalla società ingiungente è fondata nei limiti di cui appresso. Va preliminarmente dato atto degli esiti della c.t.u. disposta in corso di causa . Al c.t.u. dott. è stato chiesto: «Stabilisca il CTU, presa visione degli atti, dei documenti e dei Per_2 luoghi di causa e, in particolare, delle “fatture elettriche” versate in atti dalla e Controparte_1 relative così allo specifico POD in Via di Torre Spaccata n. 110 come ai periodi in contestazione (rispettivamente, 1.11.2014 - 17.4.2015, per il EP/Ramo d'azienda affidato in gestione;
1.11.2014
- 28.6.2016, per il bar, e 1.11.2014 - data del ricorso monitorio (26/08/2020), per i servizi comuni), se è possibile calcolare correttamente (anche in considerazione delle caratteristiche dell'impianto elettrico pagina 4 di 8 installato) la quota di spettanza della in proporzione, ex contractu, alla superficie Parte_1 commerciale (tra area di vendita e altra area a uso strumentale) già oggetto di complessivo affidamento a quest'ultima società e in comparazione con quella di maggiore consistenza (rispettivamente, 4.000 mq. contro 5.000 mq.) già acquisita e conservata, invece, in godimento, in forza del contratto principale con la COS 91, dalla concedente/subaffittante (e dalle successive sue aventi causa)». In sintesi le risposte del c.t.u. sono così riassumibili . Il c.t.u. premette che con la scrittura privata del 20 settembre 2011 autenticata Controparte_1 dal notaio , sopra richiamata ha preso in affitto da COS 91 S.p.A. Persona_1
l'azienda corrente in Roma, loc. Torre Spaccata, via di Torre Spaccata n. 110.
con scrittura privata autenticata dal notaio di Controparte_1 Persona_1
Ariccia sempre il 20 settembre 2011, rep. n. 100218, racc. n. 24245, ha affidato a la Parte_1 gestione del “EP” della suddetta azienda a essa affittata da COS 91 S.p.A. . E' stata poi sottoscritta Scrittura privata di modifica dei patti tra COS 91 S.p.A., e Controparte_1 Parte_1 autenticata dal notaio di Ariccia il 17 febbraio 2016, rep. n. 105375, racc. n. Persona_1
27762. Nel “Contratto di affido di reparto” del 20/09/2011 all'art 2 punto 2.6 si prevedeva in particolare: “Il ST ( sosterrà tutti i costi relativi alle utenze attive nella porzione immobiliare presso Parte_1 la quale è collocato il EP (a titolo esemplificativo energia elettrica, acqua, gas ecc.) e si impegna ad attivare autonome utenze intestate al ST medesimo.” All'Art.13 ONERI ACCESSORI si prevedeva: “13.1 Il ST, che se ne assume fin d'ora l'onere, si obbliga a contribuire in base ai millesimi corrispondenti al rapporto della superficie oggetto di contratto rispetto a quella complessiva dell'immobile, al pagamento di tutte le spese e gli oneri accessori inerenti il godimento e l'uso dell'immobile principale nel quale è esercitato il EP d'Azienda oggetto di contratto ivi comprese quelle afferenti tutte le aree comuni, interne ed esterne (parcheggi e similari) e più precisamente , le spese accessorie che, per legge o consuetudine, sono a carico del conduttore (quali in via esplicativa e non esaustiva: pulizia parti comuni, riscaldamento, luce, raccolta rifiuti, derattizzazione e deblattizzazione, acqua, autoclave, ecc.). Le Parti si danno reciprocamente atto che l'immobile presso il quale è corrente l'Azienda èparte di un Condominio. La cui gestione è disciplinata dal “Regolamento del complesso edilizio commerciale sito in Roma, Via Torre Spaccata e V.le Cimarra” depositato con atto a rogito del Notaio del Per_3
1.08.2000, rep. 3604, racc. 1828. Rimane altresì inteso che fanno carico pro quota al ST le spese relative alle tasse comunali sui rifiuti, sulle acque reflue e, comunque, qualsiasi altra imposta e/o tassa che non sia di stretta ed esclusiva pertinenza della proprietà dell'immobile. Nella “Scrittura modificativa” sopra indicata all'art. 6.1, per quanto riguarda i millesimi imputati a Contr
a si prevedeva che come già previsto all'art. 13 del Contratto di affido di EP le Pt_1 spese saranno divise in base ai millesimi corrispondenti al rapporto della superficie di immobile rispettivamente occupata. Tab 1 mm. 251,393 Tab 2 mm. 234,006 (calcolati con la superficie virtuale) CP_1
NOVA Tab 1 mm. 201.115 Tab 2 mm. 187,204 (calcolati con la superficie reale) La proporzione tra i millesimi attribuiti in base alle Tab 1 e 2 a ciascuna parte nella scrittura privata è la stessa nella quale si trovano le superfici dell'immobile risultanti dalla pag. 2 del Contratto di affido di reparto:
4.000 mq. a pari al 44.444% e 5.000 mq. pari al 55,556% a RC. Pt_1
pagina 5 di 8 Si riscontra, quindi, rispondenza, secondo il c.t.u., fra il criterio di ripartizione dei costi di cui all'art. 13.1 del contratto di affido di reparto e la individuazione dei millesimi di cui all'art.
6.1 della scrittura modificativa. Il c.t.u. indica con apposita tabella le fatture relative al riaddebito delle utenze dell'energia elettrica versate in atti dalla per il periodo dal 15 novembre 2014 al 4 giugno 2020 Controparte_1 per un totale comprensivo di Iva di Euro 219.039,24 Tali fatture si riferiscono al riaddebito da parte della a elle Controparte_1 Parte_1 fatture emesse da ENEL, HERA e BFD alla stessa ed alle sue controllate Controparte_1
( e anch'esse riepilogate in apposita tabella per un totale comprensivo di Parte_3 Controparte_3 iva pari ad Euro 1.305.850,67 Applicando le tabelle millesimali previste come criterio di ripartizione sia nel “Contratto di affido di reparto” che nella “Scrittura modificativa” del 22/02/2016, 4.000 mq. a pari Pt_1 Contr al 44.444% e 5.000 mq. pari al 55,556% a si ottiene l'ulteriore tabella di riaddebito delle utenze suddivisa tra i vari reparti nei periodi oggetto del quesito posto dal G.I. che porta ad un debito di Pt_1 anche per il consumo relativo al bar e ai servizi comuni di totali Euro 208.120,90. Il c.t.u. rappresenta ancora che la ripartizione in % tra i vari “reparti” del punto vendita del 44.444% ricavato dalle tabelle millesimali, tiene conto della media delle rilevazioni dei contatori a EF che Contr gli incaricati di comunicavano a ei vari periodi con le quali venivano redatti i prospetti di Pt_1 Contr costo e la relativa ripartizione. Tali conteggi venivano trasmessi da per una preventiva Pt_1 approvazione prima dell'emissione della relativa fattura, come da mail in atti per complessive 114 pagine, relative al periodo da maggio 2012 fino a maggio 2015, allegato n.
1. Quanto alle osservazioni del perito di parte ing. , il c.t.u. ha precisato che i Parte_1 Persona_4 conteggi indicati da sono basati esclusivamente su quanto riportato nella Relazione Tecnica del Pt_1
20/01/2015 redatta da secondo le rilevazioni dei consumi elettrici dei vari Parte_4 reparti effettuate in soli 3 giorni per un totale di circa 21 ore complessive e sono quindi ritenute dal c.t.u. episodiche e insufficienti per una valutazione e verifica complessiva dei consumi di elettricità relativi a tutti i periodi in contestazione .Tali consumi sono meglio riscontrabili in base all'esame della dettagliata documentazione in atti, comprendente le fatture elettriche dei periodi in contestazione e le Contr letture dei contatori comunicate da a Pt_1
Ha concluso, pertanto, il c.t.u. nei seguenti termini “In base a quanto riscontrato sulle caratteristiche dell'impianto elettrico installato nell'attento e completo sopralluogo effettuato il 20/04/2023, durante il quale il C.T.U. ed i C.T.P. avevano condiviso i criteri di ripartizione dei consumi dei vari reparti, ed all'esame della documentazione in atti si può affermare che l'importo dovuto da a Parte_1 nel periodo oggetto del quesito per riaddebito delle utenze dell'energia Controparte_1 elettrica è pari complessivamente ad € 208.120,90 invece dell'importo di € 219.039,24 come indicato nel totale delle fatture emesse” Tanto premesso, il Tribunale preliminarmente dà atto che a fronte dell'atto di scissione stipulato in data 18.12.2023, a cura del Notaio Dott.ssa , rep. n. 59119, racc. n. 8821, registrato Persona_5 in data 03.01.2024 al n. 157/1T (Cfr. Doc. 1 note del 14.01.2025) la ha Controparte_1 dato esecuzione alla scissione parziale della stessa, trasferendo in capo alla società Controparte_3 unipersonale intervenuta in giudizio tutti i rapporti attivi/passivi, contrattuali e processuali previsti nel suddetto atto e nel relativo allegato, tra cui quello di affido di reparto stipulato con la in Parte_1
pagina 6 di 8 data 20.09.2011, oggetto del presente giudizio, risultando, quindi, oggi la unica destinataria CP_3 degli effetti della presente decisione . Ciò posto la domanda avanzata originariamente dalla società ingiungente deve essere accolta nei limiti indicati dal c.t.u. . Come documentato e condivisibilmente evidenziato dal c.t.u., il credito odierno della società intervenuta è fondato, oltre che sulle fatture azionate, in base alle previsioni del contratto di affidamento di reparto intercorso tra le parti del 20/09/2011 che prevedeva all'art 2 punto 2.6 che il gestore ( avrebbe sostenuto tutti i costi relativi alle utenze attive nella porzione Parte_1 immobiliare presso la quale era collocato il EP . All'art. 13 dello stesso contratto si prevedeva come già più sopra ricordato : “ Il ST, che se ne assume fin d'ora l'onere, si obbliga a contribuire in base ai millesimi corrispondenti al rapporto della superficie oggetto di contratto rispetto a quella complessiva dell'immobile, al pagamento di tutte le spese e gli oneri accessori inerenti il godimento e l'uso dell'immobile principale nel quale è esercitato il EP d'Azienda oggetto di contratto ivi comprese quelle afferenti tutte le aree comuni, interne ed esterne (parcheggi e similari) e più precisamente , le spese accessorie che, per legge o consuetudine, sono a carico del conduttore (quali in via esplicativa e non esaustiva: pulizia parti comuni, riscaldamento, luce, raccolta rifiuti, derattizzazione e deblattizzazione, acqua, autoclave, ecc.). Contr Nella “Scrittura modificativa” all'art.
6.1per quanto riguarda i millesimi imputati a a si Pt_1 prevedeva che come già previsto all'art. 13 del Contratto di affido di EP le spese sarebbero state divise in base ai millesimi corrispondenti al rapporto della superficie di immobile rispettivamente occupata indicati nelle tabelle 1 e 2 e la proporzione tra i millesimi attribuiti in base alle Tab 1 e 2 a ciascuna parte nella scrittura privata è la stessa nella quale si trovano le superfici dell'immobile risultanti dalla pag. 2 del Contratto di affido di reparto:
4.000 mq. a pari al 44.444% e 5.000 Pt_1 Contr mq. pari al 55,556% a Sulla base dei documenti prodotti e degli accertamenti effettuati dal c.t.u. non appare , pertanto, fondato il motivo di opposizione secondo cui assume la mancata prova del credito azionato essendo, al Pt_1 Contr contrario, chiara la fonte negoziale della pretesa di e determinato l'importo dovuto in ragione della prova degli oneri anticipati in pagamento delle fatture emesse alla stessa Controparte_1 ed alle sue controllate e corretto il criterio di ripartizione a percentuale di tali oneri.
[...]
Né, d'altra parte, valgono a smentire il metodo di indagine seguito dal c.t.u. e a provare il preteso credito di le consulenze tecniche depositate dalla società opponente aventi diverso oggetto e Pt_1 provenienti dalla sola società opponente senza che siano state in alcun modo sottoposte al vaglio del contraddittorio con la controparte. In comparsa conclusionale e nella memoria di replica ha rappresentato di avere depositato Parte_1 presso il Tribunale di Roma, domanda prenotativa di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 e 41 CC.II.. Le misure di protezione concesse a nell'ambito della procedura, sono state oggetto di espressa Pt_1 richiesta di proroga ed è evidente, secondo la società, che l'odierna domanda, avente ad oggetto la condanna della al pagamento di una somma di denaro, non può comunque essere proseguita . Pt_1
A prescindere dal mancato riscontro in atti circa la circostanza che le misure protettive invocate siano state effettivamente prorogate e siano ancora in vigore , dalla lettura del decreto del giudice in sede fallimentare in cui si legge “letti gli articoli 54 co. 2 e 55 co. 3 del codice della crisi, accoglie la domanda di conferma delle misure protettive presentata dal e, per l'effetto:
1. conferma Pt_1 pagina 7 di 8 che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa né possono proseguire le azioni per rilascio di ramo di azienda e di immobile (punto vendita di Bracciano e punto vendita di Termini di Nova) intraprese rispettivamente da e da nei confronti della proponente né CP_5 Controparte_6 possono essere proseguite le azioni stragiudiziali ovvero intraprese le azioni giudiziali per ottenere la risoluzione dei contratti di affitto di azienda e la disponibilità dei locali di cui ai punti vendita , Pt_5
San CC e preannunciate rispettivamente da da CP_7 Controparte_8 [...]
e da CP_9 Controparte_10
” appare evidente come l'eccezione sia infondata. Dall'improcedibilità sono escluse- ed infatti non
[...] sono menzionate nel provvedimento- le azioni di cognizione, qualunque sia la natura della domanda, e la conseguente sottrazione di tali giudizi dal divieto di iniziare e/o proseguire le azioni esecutive individuali o cautelari. D'altra parte nel concordato preventivo, non vi è lo spossessamento del debitore, né vi è un giudizio di accertamento dei crediti. Pertanto nulla impedisce al creditore di agire in via di cognizione ordinaria – anche monitoria - per l'accertamento del suo credito , fermo restando che, una volta ottenuto il titolo giudiziale, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non potrà essere portato in esecuzione in presenza delle richiamate misure protettive . In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va condannata al pagamento a Parte_1
succeduta a della somma di € 208.120,90 oltre interessi Controparte_3 Controparte_1 legali dalla domanda al saldo effettivo . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento a succeduta Parte_1 Controparte_3
a della somma di € 208.120,90 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1 saldo effettivo;
- condanna l'opponente alla rifusione all'intervenuta succeduta a Controparte_3 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 14.000,00 oltre Iva, cap e rimborso
[...] forfettario spese generali Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Giudice
EL FU
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