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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 104/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MASSARA ICONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
e ETTORE TRIOLO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
439 2017 00007666 57 000 relativo al mancato versamento dei contributi per il periodo dal 01/2012 al 12/2012, notificato a mezzo del servizio postale e ricevuto in data 21.12.2017, con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 20.281,10, a titolo di contributi IVS sul reddito, eccedenti il minimale accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti. Tale avviso deriva dall'accertamento dell'Agenzia n. TD 9010201012. A sostegno della CP_2 domanda a) contesta la legittimità dell'atto impugnato;
b) di aver già impugnato l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo
Valentia; c) la violazione dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, che preclude l'iscrizione a ruolo in presenza di una contestazione in giudizio della pretesa
1 erariale, prima di una pronuncia definitiva del Giudice Tributario. Nelle more del giudizio parte ricorrente depositava la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale n. 707/19 pronunciata il 22.6.2018 con la quale detta Commissione annullava l'avviso di accertamento n. TD 9010201012.
2. L' , costituitosi in giudizio, resiste all'opposizione, chiedendone il rigetto CP_1 della domanda. In particolare, l'ente sottolinea la correttezza dell'importo richiesto, giustificato dalla discrepanza tra quanto dichiarato e l'effettivo imponibile accertato.
3. L'udienza di discussione, originariamente fissata per l'11.2.2025, è stata sostituita con la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
4. L'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 46/1999 prevede che l'ente previdenziale non possa iscrivere a ruolo contributi previdenziali derivanti da un avviso di accertamento impugnato, prima che il Giudice Tributario si sia pronunciato. Tale interpretazione è ormai consolidata in giurisprudenza (Cass. n. 9596/2020).
5. Tuttavia, la nullità dell'avviso di addebito non esclude la possibilità per il Giudice di accertare la sussistenza dell'obbligazione previdenziale nel merito e di condannare il debitore al pagamento del dovuto, anche in assenza di una domanda riconvenzionale dell' (Cass. n. 17858/2018, Cass. n. 14963/2012, Cass. n. CP_1
11515/2017).
6. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, anche se l'iscrizione a ruolo
è illegittima per assenza di una pronuncia definitiva del Giudice Tributario, il
Giudice dell'opposizione deve comunque verificare l'effettiva esistenza del credito contributivo vantato dall' (Cass. n. 17858/2018). CP_1
7. Si rileva inoltre che avendo la CTP con sentenza del 22.6.2018 n. 707/2019 annullato l'accertamento che ha dato origine all'emissione dell'avviso di addebito impugnato. Il credito riportato nell'avviso d'addebito impugnato risulta anch'esso annullato
8. Per tale ragione, occorre dichiarare la nullità dell'avviso di addebito impugnato.
9. La controvertibilità fattuale depone, a ogni modo, per la compensazione integrale delle spese processuali, fra le parti.
p.q.m.
2 All'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...]
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara non dovuta la somma riportata nell'avviso di addebito impugnato;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso 12.2.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 104/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MASSARA ICONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
e ETTORE TRIOLO resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
439 2017 00007666 57 000 relativo al mancato versamento dei contributi per il periodo dal 01/2012 al 12/2012, notificato a mezzo del servizio postale e ricevuto in data 21.12.2017, con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 20.281,10, a titolo di contributi IVS sul reddito, eccedenti il minimale accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti. Tale avviso deriva dall'accertamento dell'Agenzia n. TD 9010201012. A sostegno della CP_2 domanda a) contesta la legittimità dell'atto impugnato;
b) di aver già impugnato l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo
Valentia; c) la violazione dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, che preclude l'iscrizione a ruolo in presenza di una contestazione in giudizio della pretesa
1 erariale, prima di una pronuncia definitiva del Giudice Tributario. Nelle more del giudizio parte ricorrente depositava la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale n. 707/19 pronunciata il 22.6.2018 con la quale detta Commissione annullava l'avviso di accertamento n. TD 9010201012.
2. L' , costituitosi in giudizio, resiste all'opposizione, chiedendone il rigetto CP_1 della domanda. In particolare, l'ente sottolinea la correttezza dell'importo richiesto, giustificato dalla discrepanza tra quanto dichiarato e l'effettivo imponibile accertato.
3. L'udienza di discussione, originariamente fissata per l'11.2.2025, è stata sostituita con la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
4. L'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 46/1999 prevede che l'ente previdenziale non possa iscrivere a ruolo contributi previdenziali derivanti da un avviso di accertamento impugnato, prima che il Giudice Tributario si sia pronunciato. Tale interpretazione è ormai consolidata in giurisprudenza (Cass. n. 9596/2020).
5. Tuttavia, la nullità dell'avviso di addebito non esclude la possibilità per il Giudice di accertare la sussistenza dell'obbligazione previdenziale nel merito e di condannare il debitore al pagamento del dovuto, anche in assenza di una domanda riconvenzionale dell' (Cass. n. 17858/2018, Cass. n. 14963/2012, Cass. n. CP_1
11515/2017).
6. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, anche se l'iscrizione a ruolo
è illegittima per assenza di una pronuncia definitiva del Giudice Tributario, il
Giudice dell'opposizione deve comunque verificare l'effettiva esistenza del credito contributivo vantato dall' (Cass. n. 17858/2018). CP_1
7. Si rileva inoltre che avendo la CTP con sentenza del 22.6.2018 n. 707/2019 annullato l'accertamento che ha dato origine all'emissione dell'avviso di addebito impugnato. Il credito riportato nell'avviso d'addebito impugnato risulta anch'esso annullato
8. Per tale ragione, occorre dichiarare la nullità dell'avviso di addebito impugnato.
9. La controvertibilità fattuale depone, a ogni modo, per la compensazione integrale delle spese processuali, fra le parti.
p.q.m.
2 All'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...]
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara non dovuta la somma riportata nell'avviso di addebito impugnato;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso 12.2.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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