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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Serena Licia Calendino Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 13 Parte_1 P.IVA_1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DI MASI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA ( ) C.F._1
CORSO ITALIA, 13 20123 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. MORENI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MATTAVELLI FEDERICO;
C.F._3
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale:
- riformare la sentenza impugnata e rigettare le domande avversarie in quanto infondate per i motivi di cui in narrativa;
- condannare l'avv. a restituire all'esponente l'importo di € 66.749,11 versato in Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero la diversa somma che dovesse risultare essere stata
pagina 1 di 9 versata in eccedenza al dovuto all'esito della emananda sentenza, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data di notifica del presente atto di citazione al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 L.P.F., competenze ed onorari di entrambi i giudizi di merito, oltre I.V.A.e C.P.A”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, accertati i fatti esposti ed esaminati i documenti prodotti, respinta ogni contraria istanza e domanda, ed a conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano:
- nel merito, rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto ed in diritto e Parte_1 confermare pertanto integralmente la sentenza n. 824 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il
23 gennaio 2024 R.G. 18430/22
- rigettare per l'effetto la domanda restitutoria di nei confronti dell'Avv. in relazione Parte_1 CP_1 all'importo spontaneamente pagato (€ 66.749,11) tra la pubblicazione della sentenza e la notifica dell'atto di appello.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 824/2024 pubblicata il 23/1/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 18430/2022 promossa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e ha così deciso:
[...] Controparte_2
1) accoglie le domande di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2) rigetta le domande di svolte nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
3) condanna a corrispondere in favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
55.559,24, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra e . Controparte_1 Controparte_2
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
è conduttore di un appartamento, al terzo piano, scala sinistra, del Condominio di Via Passione n. CP_1
11 in Milano, presso il quale abita con la moglie ed i figli e . CP_3 Per_1 Per_2 A far data dal 1° ottobre 2019, il Condominio ha concluso un contratto avente ad oggetto “servizio di portierato” con la società di vigilanza privata . Parte_1 Il 26 dicembre 2020 si è verificato un furto presso l'abitazione del il quale, pur in assenza di segni di CP_1 effrazione, facendovi rientro ha rilevato immediatamente l'intrusione di sconosciuti nel proprio appartamento, nonché la sottrazione di numerosi beni di rilevante valore. Al momento del furto il dipendente addetto al servizio di portierato era tale . Pt_2 Dalle immagini della telecamera condominiale è emerso che: (i) alle ore 11:30 del 26 dicembre 2020 circa è sopraggiunto il per prendere servizio, posizionandosi presso la guardiola di fronte al portone di Pt_2 ingresso del Condominio;
(ii) alle ore 12 circa il e la sua famiglia sono usciti dall'edificio; (iii) pochi CP_1 Par minuti sono entrate nel Condominio persone, una delle quali si era precedentemente introdotta per un presumibile sopralluogo;
il non ha interloquito con tali soggetti;
(iv) dopo circa 45 minuti i due Pt_2 soggetti sono usciti dal Condominio con due borse sportive voluminose, senza alcun intervento del . Pt_2
pagina 2 di 9 Il ha dunque denunciato al Commissariato di Polizia l'accaduto, ivi indicando analiticamente i beni CP_1 sottratti dalla sua abitazione. Parte attrice lamenta l'inadempimento della clausola contrattuale n.
1.3 lett. b) del contratto, secondo la quale tra le mansioni dell'operatore rientra quella di: “controllo ed abilitazione all'accesso di persone chiedendo nominativo”. Il furto si sarebbe così consumato ad opera di ladri introdottisi nel condominio indisturbati, non avendo il
controllato l'accesso dei malviventi. Pt_2 I beni sottratti sono indicati in citazione:
- argenteria di famiglia di rilevante pregio, per un valore di € 24.300,00; parte attrice produce atto di donazione del notaio di Milano e una perizia estimativa della gioielleria AV di Milano Per_3 (cfr. docc. nn. 12-13);
- borse di alta moda, dall'elevato valore commerciale, stimate in € 22.070,00;
- gioielli ed oggetti preziosi;
segnatamente due orologi (Breitling modello New Pluton ed Hublot modello Calssic) per un valore commerciale complessivo di € 2.500,00 e penne dal valore di € 2.700,00;
- apparecchiatura elettronica ed altri oggetti di “uso quotidiano”. Parte attrice lamenta altresì la sottrazione dei seguenti beni, pari ad un valore complessivo stimato in € 2.385,00:
- un paio di mocassini marca CP_4
- un golf di cachemire Drumhore;
- un apple Ipad Pro;
- due borse da viaggio, marca Salomon e North AC (sottratte dai ladri, come appare nel video);
- una Nintendo Switch con un gioco (fifa 2020) all'interno della consolle;
- una bottiglia Magnum di spumante Altemasi. A dimostrazione della presenza dei suddetti beni presso l'abitazione, l'attore ha prodotto la lista nozze, alcune fatture di acquisto e l'estratto conto inerente il pagamento della Nintendo Switch. In conclusione, i danni complessivamente subiti da parte attrice ammonterebbero ad € 53.955,00. Si è costituita contestando la pretesa avversaria ed eccependo che: Parte_1
- il portiere non sarebbe stato un “addetto alla sicurezza”, la cui funzione non sarebbe stata “quella di offrire ai condomini un servizio di vigilanza armata nella prospettiva di garantire l'assenza di furti” (così testualmente si legge nella comparsa di costituzione);
- il portiere non avrebbe potuto conoscere tutte le persone che abitano nei due Condomini che accedono alla portineria;
- il Condominio committente avrebbe dovuto fornire un registro contenente, per ciascun appartamento dei due Condomini, l'elenco delle persone abilitate all'accesso; i malviventi hanno aperto il portone di ingresso facendo uso di un mazzo di chiavi, così da indurre il portiere a ritenere inutile qualsivoglia approfondimento sulla loro legittimazione ad entrare, sulla presunzione che, chi è in possesso delle chiavi di ingresso, o è un condomino o è stato da questi legittimato ad entrare.
Inoltre, la convenuta eccepisce la carenza di legittimazione attiva del quanto meno per il 50% circa della CP_1 merce asseritamente sottratta di proprietà della moglie dell'attore, riferendosi in particolare alle borse di alta moda, nonché quanto alla Nintendo switch con il gioco Fifa dei figli.
Da ultimo, RI eccepisce che parte attrice non avrebbe offerto adeguata prova del valore dei beni e della loro presenza presso l'abitazione al momento del furto. Si è costituita la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per essere Parte_4 stata convenuta in giudizio senza alcun motivo e nonostante la sua estraneità ai fatti di causa. Infine, è intervenuta nel giudizio la moglie del , a fronte della eccezione di carenza di CP_1 CP_3Pt_ legittimazione attiva sollevata da L'intervenuta ha dedotto che le borse le sono state regalate dal marito nel corso degli anni ed in occasione di ricorrenze speciali, cedendo in favore del qualsivoglia credito risarcitorio”. CP_1
pagina 3 di 9 Pt_ Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo provata la responsabilità di in violazione del contratto stipulato del condominio in forza del quale mansione principale del portiere era il controllo e l'abilitazione all'accesso al palazzo e altresì provata per presunzioni la presenza dei beni presso l'appartamento di confermata dalle dichiarazioni rese in sede penale dai malviventi. CP_1
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste per la riforma della Parte_1 sentenza impugnata con condanna di a restituire la somma di €66.749,11 versata in CP_1 esecuzione della sentenza di I grado, o della somma che dovesse risultare versata in eccedenza rispetto al dovuto.
Si è costituito insistendo per il rigetto dell'appello CP_1
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 23/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il tribunale:
-addebita a un inadempimento contrattuale per non avere, il portiere, verificato l'identità dei Pt_1 malviventi omettendo di considerare che gli stessi si erano introdotti prima dell'inizio del suo turno;
-qualifica l'omesso controllo del portiere come inadempimento rispetto alle prestazioni previste nel contratto all'articolo 1.3;
-omette di considerare che il titolo delle domande di era rappresentato da una responsabilità CP_1 aquiliana che pertanto una responsabilità risarcitoria in capo a avrebbe presupposto quantomeno Pt_1 la sussistenza di un comportamento colposo;
-omette totalmente di considerare che i ladri sono entrati nell'appartamento con le chiavi smarrite un mese prima dalla famiglia al fine di escludere il nesso di causa in ogni caso per diminuire il CP_1 risarcimento per fatto colposo del creditore ex Art 1227 co 1 cc.
I motivi devono essere respinti.
Assume innanzitutto l'appellante che nessun inadempimento può essere addebitato ad poiché Pt_1 risulta dalle riprese delle videocamere prodotte in giudizio che i malviventi avrebbero compiuto due accessi nello stabile, il primo alle ore 11,33 e il secondo alle ore 11,56 mentre il servizio di portierato sarebbe iniziato solo alle ore 12,00 come risulta dalla relazione richiesta dalla stessa appellante e depositata in atti (doc.21).
Osserva la Corte che il documento richiamato dall'appellante è una relazione contenente una prima possibile ricostruzione degli eventi, eseguita da incaricati della stessa Pt_1
Dalla relazione non emerge in modo chiaro e preciso che il servizio di portierato aveva inizio alle ore 12.00 ma solo che “La gpg la Croce comunica che in questo condominio il servizio di portierato svolto da ns operatore è dalle 12:00 alle 18:00”, riferendosi quindi ad una dichiarazione presumibilmente rilasciata da personale di che si riferisce al portiere come “ns operatore”. Alcun dato certo quindi Pt_1 può essere tratto da tale dichiarazione né dalla relazione stessa posto che è stata redatta prima ancora di vedere i filmati delle telecamere di sorveglianza. Ciononostante il perito si spinge ad affermare che dalla dinamica contestata “si evince forse una superficialità dell'operatore nel nn fermare le persone in uscita”.
pagina 4 di 9 Tuttavia, dalle immagini dei video depositati in atti, è ben evidente che il portiere già alle 11,39 era nel condominio compiendo il suo giro ispettivo, e che l'ingresso dei malviventi nell'androne è avvenuto alle 11,56 allorquando il portiere aveva già preso posto nella guardiola come evincibile dai video suddetti.
Ciò dunque significa che il portiere ha omesso di controllare l'ingresso del portone, in violazione di quanto stabilito nel contratto di appalto dell' 1/10/2019 in essere con il condominio, che prevedeva l'esecuzione del servizio di portierato “espletato da idoneo personale” espressamente contemplando, fra le sue obbligatorie mansioni, il “controllo ed abilitazione all'accesso di persone chiedendo nominativo”.
Sul punto l'appellante insiste ad affermare che si tratta di un mero servizio di portierato e non di vigilanza in favore del condominio.
Invero osserva la Corte che normalmente l'obbligo di vigilanza imposto al portiere va inteso come attenta sorveglianza dello stabile, impedendo l'ingresso di terzi estranei o, peggio, di malintenzionati controllando altresì che gli abitanti dello stabile non lo danneggino.
Dal sito di si ricava agevolmente che il servizio di portierato offerto “è un'attività prevalente di Pt_1 controllo accessi di mezzi e/o persone svolta presso una proprietà (immobile o altro) svolta in modo continuativo. Il servizio di portierato può prevedere anche un'attività di sorveglianza passiva che deve concludersi con l'attivazione di procedure di sicurezza che non vedano il coinvolgimento diretto del portiere fiduciario…”
Dunque il servizio di portierato è un servizio di sorveglianza, ciò vuol dire che la mansione principale del portiere è quella di vigilare lo stabile. Ciò certamente include osservare e controllare le persone che hanno accesso al condominio, e tenere lontani i malintenzionati. Di solito, tale funzione non richiede il possesso di titoli o autorizzazioni specifiche. Nella fattispecie però, il condominio ha cercato una maggiore tutela, richiedendo un servizio di portierato maggiormente strutturato, rivolgendosi pertanto ad un istituto di vigilanza privata, che potesse garantire un servizio di portierato svolto da “idoneo personale” – come affermato in contratto - che assicurasse un controllo più capillare.
Quanto poi al mancato elenco delle persone abilitate all'ingresso la Corte rileva che, indipendentemente dalla mancanza o meno di tale elenco, per contratto il portiere aveva l'obbligo di controllare e abilitare all'accesso chiunque accedesse nel portone chiedendo il nominativo, soprattutto in un giorno festivo e nonostante le forti restrizioni previste per il Natale 2020.
Ad ogni modo, correttamente il Tribunale ha ritenuto che sarebbe stato onere di chiedere al Pt_1 condominio un registro delle persone abilitate, avendo dichiarato nel contratto “… di essere edotto in tutte le circostanze di fatto e di luogo per cui non potrà sollevare obiezioni per qualsiasi difficoltà dovesse sorgere nell'esecuzione del contratto;
di essere in possesso dei mezzi e delle attrezzature idonee per la l'adempimento degli obblighi assunti…”. Avendo assunto l'obbligo di controllare e, soprattutto, abilitare all'accesso, garantendo di avere i mezzi per far fronte all'obbligo assunto, avrebbe avuto tutto l'interesse a richiedere l'elenco così da rispettare gli obblighi posti a suo carico.
L'affermazione poi dell'appellante che ritiene che i due ladri avrebbero aperto il portone d'ingresso del palazzo facendo uso di un mazzo di chiavi probabilmente dimenticate nella toppa della porta di ingresso dell'appartamento dei dalla loro cameriera, è altresì non provata e comunque CP_1 contraddittoria. L'appellante assume che ciò risulterebbe dalle immagini dei video depositati in atti e dagli interrogatori, avvenuti in sede penale, dei malviventi. L'utilizzo delle chiavi di accesso al pagina 5 di 9 fabbricato, avrebbe fatto ritenere al portiere che, essendo in possesso delle chiavi d'ingresso, i due delinquenti fossero condomini del palazzo o persone legittimate all'accesso.
Tuttavia tale deduzione non è sorretta da alcuna prova. La Corte osserva infatti che dai filmati depositati in atti, contrariamente a quanto ritenuto da non è in alcun modo evincibile la modalità Pt_1 di ingresso nell'androne dei malviventi. Le telecamere infatti sono posizionate all'interno dello stabile e dunque non vi è modo di stabilire con certezze come i due ladri abbiano aperto il portone, se con chiavi, con un passepartout, o magari avendo trovato il portone di ingresso solo accostato e non chiuso.
Insiste quindi l'appellante ad affermare che il tribunale non avrebbe considerato che l'unica ragione per cui malviventi sono riusciti ad entrare nell'appartamento del risiede nel fatto che gli stessi erano CP_1 in possesso delle chiavi d'ingresso, chiavi che erano state smarrite un mese prima dalla cameriera del come riportato dal Gip nell'ordinanza applicativa di misura cautelare. Nonostante lo CP_1 smarrimento delle chiavi, l'appellato non avrebbe mai provveduto a sostituire la serratura d'ingresso assumendo una condotta imprudente, che non è stata alcun modo valutata dal tribunale nell'esaminare il profilo causale. I malviventi senza chiavi di ingresso, per loro stessa ammissione, non avrebbero potuto compiere il furto.
Anche la descritta doglianza però non coglie nel segno.
Il Gip, nell'ordinanza richiamata dall'appellante, nel ricostruire i fatti criminosi scrive che il “ CP_1 riferiva lo smarrimento del mazzo di chiavi dall'abitazione da parte della collaboratrice domestica tale
avvenuta circa un mese prima dei fatti…” Da tale ricostruzione l'appellante fa Persona_4 discendere una responsabilità del che non avrebbe sostituito la serratura, affermando quindi che i CP_1 ladri fossero entrati con quelle chiavi nell'appartamento.
Rileva la Corte, in primis, che dall'ordinanza richiamata dall'appellante, non si evince un riferimento preciso a dove e come il abbia fatto la dichiarazione circa lo smarrimento delle chiavi, avvenuto CP_1 un mese prima del furto, da parte della loro collaboratrice domestica, essendo necessaria la contestualizzazione della dichiarazione poiché il potrebbe aver precisato ulteriori elementi (quali CP_1 l'eventuale ritrovamento delle chiavi o la sostituzione della serratura).
Quello che si ricava con certezza dall'ordinanza, è che il giudice penale riporta tale dichiarazione senza però trarne alcuna conseguenza in ordine ad una eventuale concorso di responsabilità da parte di CP_1
Si tratta dunque di una dichiarazione assolutamente incidenter tantum non rilevante nel processo penale che può certamente rientrare nel processo civile, sempre fermo restando la separazione fra i due tipi di processo.
Tuttavia, anche fosse effettivamente avvenuto lo smarrimento delle chiavi un mese prima del furto, non è assolutamente detto che la perdita delle chiavi abbia contribuito all'evento furto, non rinvenendosi alcun riscontro sul come, dove e quando i malviventi le avessero rinvenute, soprattutto in ragione del fatto che le chiavi, una volta smarrite, avevano perso ogni riferibilità all'appartamento del CP_1
La tesi appellante presupporrebbe che nelle chiavi perdute ci fossero elementi tali – quali targhette con nome e indirizzo - da ricondurle all'appartamento violato dai ladri, ma in atti non vi è alcun elemento che possa far ritenere plausibile tale evenienza.
Non vi è dunque prova, così come in sede penale, che quelle chiavi perse un mese prima, siano finite nelle mani dei malfattori, entrati nel palazzo un mese dopo lo smarrimento, apparendo assolutamente pagina 6 di 9 inverosimile un collegamento causale con l'evento furto, non suffragato neppure dalle dichiarazioni dei ladri.
La conseguenza è che la perdita delle chiavi è un elemento che non può essere ricollegato ad alcuna responsabilità civile del proprietario in quel particolare evento non essendoci, nella fattispecie, alcun collegamento fra l'evento furto e lo smarrimento.
Quanto poi alla doglianza circa la ritenuta terzierà di rispetto al contratto di appalto stipulato dal CP_1 condominio di via Passione, la Corte osserva che il condominio si configura come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, così che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale è l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei propri diritti.
Con il sesto motivo impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che Pt_1 l'intervento volontario in causa della moglie dell'avvocato fosse idoneo a sanare il difetto di CP_1 legittimazione dello stesso in relazione ai beni trafugati di proprietà di quest'ultima
Assume l'appellante di avere da subito contestato che il 50% della merce trafugata era di proprietà della moglie del mentre altri oggetti erano di proprietà dei figli, contestando quindi la
CP_1 legittimazione attiva dell'appellato. A fronte dell'eccezione, interveniva volontariamente nel giudizio la moglie del avvallando la tesi del marito. Secondo IVRI l'intervento non era idoneo a sanare la
CP_1 legittimazione del in relazione ai beni trafugati che non gli appartenevano (le borse firmate)
CP_1 poiché l'intervento, per come svolto, non rientrava in alcuna delle figure di intervento volontario previste dal nostro ordinamento. Nessun dubbio quindi può sorgere in merito al difetto di legittimazione attiva dell'avvocato in relazione ai beni che appartenevano ad altri componenti nel
CP_1 nucleo familiare, ovvero la moglie e i figli, così come relativamente all'inammissibilità dell'intervento volontario della moglie
La censura deve essere disattesa
Osserva la Corte che l'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 36639 del 25 novembre 2021).
Nella fattispecie la moglie dell'appellato si è costituita aderendo alle difese del marito e precisando che le borse sottratte dai malviventi le erano tutte state regalate dal marito nel corso degli anni di matrimonio, ritenendo quindi il diritto risarcitorio di esclusiva pertinenza dell'appellato, e manifestando in atti la cessione del credito risarcitorio in favore del marito.
E' bene precisare che nel prevedere la cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore ceduto
- salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione - l'art. 1260 c.c., pone il principio della libera cessione del credito. Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è infatti normalmente necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario (v. Cass., 13/11/1973, n. 3004), che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra di essi (v. Cass., 20/10/2004, n. 210548; Cass. 10/01/2012, n.51).
Nella fattispecie, la cessione del credito risarcitorio relativo a beni regalati dal coniuge, non necessita di particolari forme ed è divenuta efficace nei confronti del debitore ceduto all'esito della comunicazione (art. 1264 c.c.) contenuta nell'atto di costituzione della moglie dell'appellato. pagina 7 di 9 Quanto invece al furto dei beni appartenenti ai figli minori di rileva l'assenza di capacità CP_1 giuridica degli stessi, restando i beni nella piena proprietà dei genitori e gravando su di essi la legittimazione ad agire per il richiesto risarcimento.
Con il con il settimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata nel quantum la domanda di risarcimento
Assume l'appellante che la sentenza è erronea laddove ha ritenuto fondata la domanda di in CP_1 assenza totale di prova dei beni che effettivamente sono stati sottratti e del loro relativo valore. Secondo la tesi, gli stessi malviventi durante l'interrogatorio avvenuto in sede penale, avevano negato di aver rubato le borse firmate e orologi di lusso e quindi merce per un valore di € 45.000,00. Dalla documentazione prodotta, si evince che riguarda prevalentemente pezzi di argenteria, cristalleria e accessori per la tavola, quindi non per tutti i beni reclamati dal è stata fornita adeguata prova non CP_1 essendo sufficienti le fotografie delle borse e degli orologi estratte da Internet. Così come erroneamente il primo giudice ha ritenuto mancante la tempestiva contestazione da parte di che Pt_1 invece ha sin da subito analiticamente contestato il fatto che le borse e gli orologi sottratti fossero effettivamente beni di rilevante valore.
La doglianza deve essere solo parzialmente accolta
Osserva preliminarmente la Corte che la preesistenza di parte dei beni può essere affermata sulla base della documentazione prodotta dall'appellato (donazione, lista nozze e perizia di stima), comunque confermata altresì dai malviventi in sede di interrogatorio che peraltro, nel fuggire dopo il furto, hanno anche perduto qualche pezzo del servizio di posate sul quale il ha poi fatto fare la perizia di CP_1 stima. In virtù della suddetta documentazione si stima un valore complessivo di € 32.213,00.
Così come pure può ritenersi confermata la preesistenza degli orologi, confermata dal certificato di autenticità e dalle dichiarazioni dei ladri, per un valore di € 2.500,00.
Quanto invece al reclamato furto delle borse, e degli altri oggetti segnalati (nintendo, penne etc), contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, rileva questa Corte che non ha fornito CP_1 alcuna prova della preesistenza degli stessi, dello stato di conservazione, del valore attuale e della spesa sostenuta, non fornendo inoltre alcun elemento utile al fine di procede ad una determinazione del risarcimento.
Per tale motivo la Corte, sulla base della documentazione prodotta e delle prove fornite, ritiene congruo, quantificare il danno subito da in € 34.713,00. Applicando gli interessi legali e la CP_1 rivalutazione monetaria, come correttamente statuito dal primo giudice, a far data dal 26/12/2020 al saldo, la somma dovuta da ad oggi è pari ad € 44.645,24 oltre interessi ex art. 1284 c.c dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza al saldo, dovendosi prevedere il rimborso, da parte di delle somme CP_1 ricevute in eccedenza.
L'appello deve quindi solo parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza n. 824/2024 resa in data 23/01/2024 dal Tribunale di Milano. L'esito complessivo della lite comporta la condanna alle spese di perché sostanzialmente soccombente anche se in misura minore. Poiché il Pt_1 giudizio di I grado era corretto quanto al decisum, si conferma la condanna inflitta in I grade e per il II grado si liquida in base al decisum. La Corte condanna l'appellante a rifondere le Parte_1 spese di lite a come da liquidazione operata in dispositivo, applicando lo scaglione Controparte_1
26.001/52.000euro.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 824/2024 resa in data 23/01/2024 dal Tribunale di Milano, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: in parziale riforma della sentenza 824/2024 1.condanna a corrispondere in favore di la somma di € 44.645,24 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza di I grado al saldo;
2. condanna a rimborsare a la somma ricevuta in eccedenza oltre Controparte_1 Parte_1 interessi dalla data dell'avvenuta ricezione della maggior somma liquidata in primo grado fino al saldo effettivo;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. condanna , a rifondere a le spese del grado che liquida in € Parte_1 Controparte_1
6.946,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
Così deciso in Milano il 6 febbraio 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Vinicia Serena Licia Calendino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Serena Licia Calendino Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 13 Parte_1 P.IVA_1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DI MASI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA ( ) C.F._1
CORSO ITALIA, 13 20123 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. MORENI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MATTAVELLI FEDERICO;
C.F._3
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale:
- riformare la sentenza impugnata e rigettare le domande avversarie in quanto infondate per i motivi di cui in narrativa;
- condannare l'avv. a restituire all'esponente l'importo di € 66.749,11 versato in Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero la diversa somma che dovesse risultare essere stata
pagina 1 di 9 versata in eccedenza al dovuto all'esito della emananda sentenza, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data di notifica del presente atto di citazione al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 L.P.F., competenze ed onorari di entrambi i giudizi di merito, oltre I.V.A.e C.P.A”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, accertati i fatti esposti ed esaminati i documenti prodotti, respinta ogni contraria istanza e domanda, ed a conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano:
- nel merito, rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto ed in diritto e Parte_1 confermare pertanto integralmente la sentenza n. 824 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il
23 gennaio 2024 R.G. 18430/22
- rigettare per l'effetto la domanda restitutoria di nei confronti dell'Avv. in relazione Parte_1 CP_1 all'importo spontaneamente pagato (€ 66.749,11) tra la pubblicazione della sentenza e la notifica dell'atto di appello.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 824/2024 pubblicata il 23/1/2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 18430/2022 promossa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e ha così deciso:
[...] Controparte_2
1) accoglie le domande di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
2) rigetta le domande di svolte nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
3) condanna a corrispondere in favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
55.559,24, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra e . Controparte_1 Controparte_2
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
è conduttore di un appartamento, al terzo piano, scala sinistra, del Condominio di Via Passione n. CP_1
11 in Milano, presso il quale abita con la moglie ed i figli e . CP_3 Per_1 Per_2 A far data dal 1° ottobre 2019, il Condominio ha concluso un contratto avente ad oggetto “servizio di portierato” con la società di vigilanza privata . Parte_1 Il 26 dicembre 2020 si è verificato un furto presso l'abitazione del il quale, pur in assenza di segni di CP_1 effrazione, facendovi rientro ha rilevato immediatamente l'intrusione di sconosciuti nel proprio appartamento, nonché la sottrazione di numerosi beni di rilevante valore. Al momento del furto il dipendente addetto al servizio di portierato era tale . Pt_2 Dalle immagini della telecamera condominiale è emerso che: (i) alle ore 11:30 del 26 dicembre 2020 circa è sopraggiunto il per prendere servizio, posizionandosi presso la guardiola di fronte al portone di Pt_2 ingresso del Condominio;
(ii) alle ore 12 circa il e la sua famiglia sono usciti dall'edificio; (iii) pochi CP_1 Par minuti sono entrate nel Condominio persone, una delle quali si era precedentemente introdotta per un presumibile sopralluogo;
il non ha interloquito con tali soggetti;
(iv) dopo circa 45 minuti i due Pt_2 soggetti sono usciti dal Condominio con due borse sportive voluminose, senza alcun intervento del . Pt_2
pagina 2 di 9 Il ha dunque denunciato al Commissariato di Polizia l'accaduto, ivi indicando analiticamente i beni CP_1 sottratti dalla sua abitazione. Parte attrice lamenta l'inadempimento della clausola contrattuale n.
1.3 lett. b) del contratto, secondo la quale tra le mansioni dell'operatore rientra quella di: “controllo ed abilitazione all'accesso di persone chiedendo nominativo”. Il furto si sarebbe così consumato ad opera di ladri introdottisi nel condominio indisturbati, non avendo il
controllato l'accesso dei malviventi. Pt_2 I beni sottratti sono indicati in citazione:
- argenteria di famiglia di rilevante pregio, per un valore di € 24.300,00; parte attrice produce atto di donazione del notaio di Milano e una perizia estimativa della gioielleria AV di Milano Per_3 (cfr. docc. nn. 12-13);
- borse di alta moda, dall'elevato valore commerciale, stimate in € 22.070,00;
- gioielli ed oggetti preziosi;
segnatamente due orologi (Breitling modello New Pluton ed Hublot modello Calssic) per un valore commerciale complessivo di € 2.500,00 e penne dal valore di € 2.700,00;
- apparecchiatura elettronica ed altri oggetti di “uso quotidiano”. Parte attrice lamenta altresì la sottrazione dei seguenti beni, pari ad un valore complessivo stimato in € 2.385,00:
- un paio di mocassini marca CP_4
- un golf di cachemire Drumhore;
- un apple Ipad Pro;
- due borse da viaggio, marca Salomon e North AC (sottratte dai ladri, come appare nel video);
- una Nintendo Switch con un gioco (fifa 2020) all'interno della consolle;
- una bottiglia Magnum di spumante Altemasi. A dimostrazione della presenza dei suddetti beni presso l'abitazione, l'attore ha prodotto la lista nozze, alcune fatture di acquisto e l'estratto conto inerente il pagamento della Nintendo Switch. In conclusione, i danni complessivamente subiti da parte attrice ammonterebbero ad € 53.955,00. Si è costituita contestando la pretesa avversaria ed eccependo che: Parte_1
- il portiere non sarebbe stato un “addetto alla sicurezza”, la cui funzione non sarebbe stata “quella di offrire ai condomini un servizio di vigilanza armata nella prospettiva di garantire l'assenza di furti” (così testualmente si legge nella comparsa di costituzione);
- il portiere non avrebbe potuto conoscere tutte le persone che abitano nei due Condomini che accedono alla portineria;
- il Condominio committente avrebbe dovuto fornire un registro contenente, per ciascun appartamento dei due Condomini, l'elenco delle persone abilitate all'accesso; i malviventi hanno aperto il portone di ingresso facendo uso di un mazzo di chiavi, così da indurre il portiere a ritenere inutile qualsivoglia approfondimento sulla loro legittimazione ad entrare, sulla presunzione che, chi è in possesso delle chiavi di ingresso, o è un condomino o è stato da questi legittimato ad entrare.
Inoltre, la convenuta eccepisce la carenza di legittimazione attiva del quanto meno per il 50% circa della CP_1 merce asseritamente sottratta di proprietà della moglie dell'attore, riferendosi in particolare alle borse di alta moda, nonché quanto alla Nintendo switch con il gioco Fifa dei figli.
Da ultimo, RI eccepisce che parte attrice non avrebbe offerto adeguata prova del valore dei beni e della loro presenza presso l'abitazione al momento del furto. Si è costituita la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per essere Parte_4 stata convenuta in giudizio senza alcun motivo e nonostante la sua estraneità ai fatti di causa. Infine, è intervenuta nel giudizio la moglie del , a fronte della eccezione di carenza di CP_1 CP_3Pt_ legittimazione attiva sollevata da L'intervenuta ha dedotto che le borse le sono state regalate dal marito nel corso degli anni ed in occasione di ricorrenze speciali, cedendo in favore del qualsivoglia credito risarcitorio”. CP_1
pagina 3 di 9 Pt_ Il Tribunale di Milano ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo provata la responsabilità di in violazione del contratto stipulato del condominio in forza del quale mansione principale del portiere era il controllo e l'abilitazione all'accesso al palazzo e altresì provata per presunzioni la presenza dei beni presso l'appartamento di confermata dalle dichiarazioni rese in sede penale dai malviventi. CP_1
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste per la riforma della Parte_1 sentenza impugnata con condanna di a restituire la somma di €66.749,11 versata in CP_1 esecuzione della sentenza di I grado, o della somma che dovesse risultare versata in eccedenza rispetto al dovuto.
Si è costituito insistendo per il rigetto dell'appello CP_1
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 23/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il tribunale:
-addebita a un inadempimento contrattuale per non avere, il portiere, verificato l'identità dei Pt_1 malviventi omettendo di considerare che gli stessi si erano introdotti prima dell'inizio del suo turno;
-qualifica l'omesso controllo del portiere come inadempimento rispetto alle prestazioni previste nel contratto all'articolo 1.3;
-omette di considerare che il titolo delle domande di era rappresentato da una responsabilità CP_1 aquiliana che pertanto una responsabilità risarcitoria in capo a avrebbe presupposto quantomeno Pt_1 la sussistenza di un comportamento colposo;
-omette totalmente di considerare che i ladri sono entrati nell'appartamento con le chiavi smarrite un mese prima dalla famiglia al fine di escludere il nesso di causa in ogni caso per diminuire il CP_1 risarcimento per fatto colposo del creditore ex Art 1227 co 1 cc.
I motivi devono essere respinti.
Assume innanzitutto l'appellante che nessun inadempimento può essere addebitato ad poiché Pt_1 risulta dalle riprese delle videocamere prodotte in giudizio che i malviventi avrebbero compiuto due accessi nello stabile, il primo alle ore 11,33 e il secondo alle ore 11,56 mentre il servizio di portierato sarebbe iniziato solo alle ore 12,00 come risulta dalla relazione richiesta dalla stessa appellante e depositata in atti (doc.21).
Osserva la Corte che il documento richiamato dall'appellante è una relazione contenente una prima possibile ricostruzione degli eventi, eseguita da incaricati della stessa Pt_1
Dalla relazione non emerge in modo chiaro e preciso che il servizio di portierato aveva inizio alle ore 12.00 ma solo che “La gpg la Croce comunica che in questo condominio il servizio di portierato svolto da ns operatore è dalle 12:00 alle 18:00”, riferendosi quindi ad una dichiarazione presumibilmente rilasciata da personale di che si riferisce al portiere come “ns operatore”. Alcun dato certo quindi Pt_1 può essere tratto da tale dichiarazione né dalla relazione stessa posto che è stata redatta prima ancora di vedere i filmati delle telecamere di sorveglianza. Ciononostante il perito si spinge ad affermare che dalla dinamica contestata “si evince forse una superficialità dell'operatore nel nn fermare le persone in uscita”.
pagina 4 di 9 Tuttavia, dalle immagini dei video depositati in atti, è ben evidente che il portiere già alle 11,39 era nel condominio compiendo il suo giro ispettivo, e che l'ingresso dei malviventi nell'androne è avvenuto alle 11,56 allorquando il portiere aveva già preso posto nella guardiola come evincibile dai video suddetti.
Ciò dunque significa che il portiere ha omesso di controllare l'ingresso del portone, in violazione di quanto stabilito nel contratto di appalto dell' 1/10/2019 in essere con il condominio, che prevedeva l'esecuzione del servizio di portierato “espletato da idoneo personale” espressamente contemplando, fra le sue obbligatorie mansioni, il “controllo ed abilitazione all'accesso di persone chiedendo nominativo”.
Sul punto l'appellante insiste ad affermare che si tratta di un mero servizio di portierato e non di vigilanza in favore del condominio.
Invero osserva la Corte che normalmente l'obbligo di vigilanza imposto al portiere va inteso come attenta sorveglianza dello stabile, impedendo l'ingresso di terzi estranei o, peggio, di malintenzionati controllando altresì che gli abitanti dello stabile non lo danneggino.
Dal sito di si ricava agevolmente che il servizio di portierato offerto “è un'attività prevalente di Pt_1 controllo accessi di mezzi e/o persone svolta presso una proprietà (immobile o altro) svolta in modo continuativo. Il servizio di portierato può prevedere anche un'attività di sorveglianza passiva che deve concludersi con l'attivazione di procedure di sicurezza che non vedano il coinvolgimento diretto del portiere fiduciario…”
Dunque il servizio di portierato è un servizio di sorveglianza, ciò vuol dire che la mansione principale del portiere è quella di vigilare lo stabile. Ciò certamente include osservare e controllare le persone che hanno accesso al condominio, e tenere lontani i malintenzionati. Di solito, tale funzione non richiede il possesso di titoli o autorizzazioni specifiche. Nella fattispecie però, il condominio ha cercato una maggiore tutela, richiedendo un servizio di portierato maggiormente strutturato, rivolgendosi pertanto ad un istituto di vigilanza privata, che potesse garantire un servizio di portierato svolto da “idoneo personale” – come affermato in contratto - che assicurasse un controllo più capillare.
Quanto poi al mancato elenco delle persone abilitate all'ingresso la Corte rileva che, indipendentemente dalla mancanza o meno di tale elenco, per contratto il portiere aveva l'obbligo di controllare e abilitare all'accesso chiunque accedesse nel portone chiedendo il nominativo, soprattutto in un giorno festivo e nonostante le forti restrizioni previste per il Natale 2020.
Ad ogni modo, correttamente il Tribunale ha ritenuto che sarebbe stato onere di chiedere al Pt_1 condominio un registro delle persone abilitate, avendo dichiarato nel contratto “… di essere edotto in tutte le circostanze di fatto e di luogo per cui non potrà sollevare obiezioni per qualsiasi difficoltà dovesse sorgere nell'esecuzione del contratto;
di essere in possesso dei mezzi e delle attrezzature idonee per la l'adempimento degli obblighi assunti…”. Avendo assunto l'obbligo di controllare e, soprattutto, abilitare all'accesso, garantendo di avere i mezzi per far fronte all'obbligo assunto, avrebbe avuto tutto l'interesse a richiedere l'elenco così da rispettare gli obblighi posti a suo carico.
L'affermazione poi dell'appellante che ritiene che i due ladri avrebbero aperto il portone d'ingresso del palazzo facendo uso di un mazzo di chiavi probabilmente dimenticate nella toppa della porta di ingresso dell'appartamento dei dalla loro cameriera, è altresì non provata e comunque CP_1 contraddittoria. L'appellante assume che ciò risulterebbe dalle immagini dei video depositati in atti e dagli interrogatori, avvenuti in sede penale, dei malviventi. L'utilizzo delle chiavi di accesso al pagina 5 di 9 fabbricato, avrebbe fatto ritenere al portiere che, essendo in possesso delle chiavi d'ingresso, i due delinquenti fossero condomini del palazzo o persone legittimate all'accesso.
Tuttavia tale deduzione non è sorretta da alcuna prova. La Corte osserva infatti che dai filmati depositati in atti, contrariamente a quanto ritenuto da non è in alcun modo evincibile la modalità Pt_1 di ingresso nell'androne dei malviventi. Le telecamere infatti sono posizionate all'interno dello stabile e dunque non vi è modo di stabilire con certezze come i due ladri abbiano aperto il portone, se con chiavi, con un passepartout, o magari avendo trovato il portone di ingresso solo accostato e non chiuso.
Insiste quindi l'appellante ad affermare che il tribunale non avrebbe considerato che l'unica ragione per cui malviventi sono riusciti ad entrare nell'appartamento del risiede nel fatto che gli stessi erano CP_1 in possesso delle chiavi d'ingresso, chiavi che erano state smarrite un mese prima dalla cameriera del come riportato dal Gip nell'ordinanza applicativa di misura cautelare. Nonostante lo CP_1 smarrimento delle chiavi, l'appellato non avrebbe mai provveduto a sostituire la serratura d'ingresso assumendo una condotta imprudente, che non è stata alcun modo valutata dal tribunale nell'esaminare il profilo causale. I malviventi senza chiavi di ingresso, per loro stessa ammissione, non avrebbero potuto compiere il furto.
Anche la descritta doglianza però non coglie nel segno.
Il Gip, nell'ordinanza richiamata dall'appellante, nel ricostruire i fatti criminosi scrive che il “ CP_1 riferiva lo smarrimento del mazzo di chiavi dall'abitazione da parte della collaboratrice domestica tale
avvenuta circa un mese prima dei fatti…” Da tale ricostruzione l'appellante fa Persona_4 discendere una responsabilità del che non avrebbe sostituito la serratura, affermando quindi che i CP_1 ladri fossero entrati con quelle chiavi nell'appartamento.
Rileva la Corte, in primis, che dall'ordinanza richiamata dall'appellante, non si evince un riferimento preciso a dove e come il abbia fatto la dichiarazione circa lo smarrimento delle chiavi, avvenuto CP_1 un mese prima del furto, da parte della loro collaboratrice domestica, essendo necessaria la contestualizzazione della dichiarazione poiché il potrebbe aver precisato ulteriori elementi (quali CP_1 l'eventuale ritrovamento delle chiavi o la sostituzione della serratura).
Quello che si ricava con certezza dall'ordinanza, è che il giudice penale riporta tale dichiarazione senza però trarne alcuna conseguenza in ordine ad una eventuale concorso di responsabilità da parte di CP_1
Si tratta dunque di una dichiarazione assolutamente incidenter tantum non rilevante nel processo penale che può certamente rientrare nel processo civile, sempre fermo restando la separazione fra i due tipi di processo.
Tuttavia, anche fosse effettivamente avvenuto lo smarrimento delle chiavi un mese prima del furto, non è assolutamente detto che la perdita delle chiavi abbia contribuito all'evento furto, non rinvenendosi alcun riscontro sul come, dove e quando i malviventi le avessero rinvenute, soprattutto in ragione del fatto che le chiavi, una volta smarrite, avevano perso ogni riferibilità all'appartamento del CP_1
La tesi appellante presupporrebbe che nelle chiavi perdute ci fossero elementi tali – quali targhette con nome e indirizzo - da ricondurle all'appartamento violato dai ladri, ma in atti non vi è alcun elemento che possa far ritenere plausibile tale evenienza.
Non vi è dunque prova, così come in sede penale, che quelle chiavi perse un mese prima, siano finite nelle mani dei malfattori, entrati nel palazzo un mese dopo lo smarrimento, apparendo assolutamente pagina 6 di 9 inverosimile un collegamento causale con l'evento furto, non suffragato neppure dalle dichiarazioni dei ladri.
La conseguenza è che la perdita delle chiavi è un elemento che non può essere ricollegato ad alcuna responsabilità civile del proprietario in quel particolare evento non essendoci, nella fattispecie, alcun collegamento fra l'evento furto e lo smarrimento.
Quanto poi alla doglianza circa la ritenuta terzierà di rispetto al contratto di appalto stipulato dal CP_1 condominio di via Passione, la Corte osserva che il condominio si configura come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, così che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale è l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei propri diritti.
Con il sesto motivo impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che Pt_1 l'intervento volontario in causa della moglie dell'avvocato fosse idoneo a sanare il difetto di CP_1 legittimazione dello stesso in relazione ai beni trafugati di proprietà di quest'ultima
Assume l'appellante di avere da subito contestato che il 50% della merce trafugata era di proprietà della moglie del mentre altri oggetti erano di proprietà dei figli, contestando quindi la
CP_1 legittimazione attiva dell'appellato. A fronte dell'eccezione, interveniva volontariamente nel giudizio la moglie del avvallando la tesi del marito. Secondo IVRI l'intervento non era idoneo a sanare la
CP_1 legittimazione del in relazione ai beni trafugati che non gli appartenevano (le borse firmate)
CP_1 poiché l'intervento, per come svolto, non rientrava in alcuna delle figure di intervento volontario previste dal nostro ordinamento. Nessun dubbio quindi può sorgere in merito al difetto di legittimazione attiva dell'avvocato in relazione ai beni che appartenevano ad altri componenti nel
CP_1 nucleo familiare, ovvero la moglie e i figli, così come relativamente all'inammissibilità dell'intervento volontario della moglie
La censura deve essere disattesa
Osserva la Corte che l'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti di queste ultime. (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 36639 del 25 novembre 2021).
Nella fattispecie la moglie dell'appellato si è costituita aderendo alle difese del marito e precisando che le borse sottratte dai malviventi le erano tutte state regalate dal marito nel corso degli anni di matrimonio, ritenendo quindi il diritto risarcitorio di esclusiva pertinenza dell'appellato, e manifestando in atti la cessione del credito risarcitorio in favore del marito.
E' bene precisare che nel prevedere la cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore ceduto
- salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione - l'art. 1260 c.c., pone il principio della libera cessione del credito. Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è infatti normalmente necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario (v. Cass., 13/11/1973, n. 3004), che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra di essi (v. Cass., 20/10/2004, n. 210548; Cass. 10/01/2012, n.51).
Nella fattispecie, la cessione del credito risarcitorio relativo a beni regalati dal coniuge, non necessita di particolari forme ed è divenuta efficace nei confronti del debitore ceduto all'esito della comunicazione (art. 1264 c.c.) contenuta nell'atto di costituzione della moglie dell'appellato. pagina 7 di 9 Quanto invece al furto dei beni appartenenti ai figli minori di rileva l'assenza di capacità CP_1 giuridica degli stessi, restando i beni nella piena proprietà dei genitori e gravando su di essi la legittimazione ad agire per il richiesto risarcimento.
Con il con il settimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata nel quantum la domanda di risarcimento
Assume l'appellante che la sentenza è erronea laddove ha ritenuto fondata la domanda di in CP_1 assenza totale di prova dei beni che effettivamente sono stati sottratti e del loro relativo valore. Secondo la tesi, gli stessi malviventi durante l'interrogatorio avvenuto in sede penale, avevano negato di aver rubato le borse firmate e orologi di lusso e quindi merce per un valore di € 45.000,00. Dalla documentazione prodotta, si evince che riguarda prevalentemente pezzi di argenteria, cristalleria e accessori per la tavola, quindi non per tutti i beni reclamati dal è stata fornita adeguata prova non CP_1 essendo sufficienti le fotografie delle borse e degli orologi estratte da Internet. Così come erroneamente il primo giudice ha ritenuto mancante la tempestiva contestazione da parte di che Pt_1 invece ha sin da subito analiticamente contestato il fatto che le borse e gli orologi sottratti fossero effettivamente beni di rilevante valore.
La doglianza deve essere solo parzialmente accolta
Osserva preliminarmente la Corte che la preesistenza di parte dei beni può essere affermata sulla base della documentazione prodotta dall'appellato (donazione, lista nozze e perizia di stima), comunque confermata altresì dai malviventi in sede di interrogatorio che peraltro, nel fuggire dopo il furto, hanno anche perduto qualche pezzo del servizio di posate sul quale il ha poi fatto fare la perizia di CP_1 stima. In virtù della suddetta documentazione si stima un valore complessivo di € 32.213,00.
Così come pure può ritenersi confermata la preesistenza degli orologi, confermata dal certificato di autenticità e dalle dichiarazioni dei ladri, per un valore di € 2.500,00.
Quanto invece al reclamato furto delle borse, e degli altri oggetti segnalati (nintendo, penne etc), contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, rileva questa Corte che non ha fornito CP_1 alcuna prova della preesistenza degli stessi, dello stato di conservazione, del valore attuale e della spesa sostenuta, non fornendo inoltre alcun elemento utile al fine di procede ad una determinazione del risarcimento.
Per tale motivo la Corte, sulla base della documentazione prodotta e delle prove fornite, ritiene congruo, quantificare il danno subito da in € 34.713,00. Applicando gli interessi legali e la CP_1 rivalutazione monetaria, come correttamente statuito dal primo giudice, a far data dal 26/12/2020 al saldo, la somma dovuta da ad oggi è pari ad € 44.645,24 oltre interessi ex art. 1284 c.c dalla Pt_1 pubblicazione della sentenza al saldo, dovendosi prevedere il rimborso, da parte di delle somme CP_1 ricevute in eccedenza.
L'appello deve quindi solo parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza n. 824/2024 resa in data 23/01/2024 dal Tribunale di Milano. L'esito complessivo della lite comporta la condanna alle spese di perché sostanzialmente soccombente anche se in misura minore. Poiché il Pt_1 giudizio di I grado era corretto quanto al decisum, si conferma la condanna inflitta in I grade e per il II grado si liquida in base al decisum. La Corte condanna l'appellante a rifondere le Parte_1 spese di lite a come da liquidazione operata in dispositivo, applicando lo scaglione Controparte_1
26.001/52.000euro.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 824/2024 resa in data 23/01/2024 dal Tribunale di Milano, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: in parziale riforma della sentenza 824/2024 1.condanna a corrispondere in favore di la somma di € 44.645,24 Parte_1 Controparte_1 oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza di I grado al saldo;
2. condanna a rimborsare a la somma ricevuta in eccedenza oltre Controparte_1 Parte_1 interessi dalla data dell'avvenuta ricezione della maggior somma liquidata in primo grado fino al saldo effettivo;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. condanna , a rifondere a le spese del grado che liquida in € Parte_1 Controparte_1
6.946,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
Così deciso in Milano il 6 febbraio 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Vinicia Serena Licia Calendino
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