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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1181/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 10/05/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MORGILLO FILOMENA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
VIGLIOTTI PASQUALE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in ARIENZO (CE) in data 29/01/2011 dal quale sono nati tre figli: il 16/07/2010, il 07/01/2013 e Persona_1 Persona_2
il 21/09/2019; Persona_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 04/06/2025, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni ivi precisate da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
I. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. assegnare la casa coniugale, al Sig , in quanto dallo stesso abitata, essendo Parte_2 di proprietà della famiglia d'origine del Parte_2
III. nulla disporre in merito ai minori tenuto conto dei provvedimenti/procedura n. 484/2023
R.G.V.G. pendente innanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli, ad oggi pendente;
IV. i coniugi dichiarano di null'atro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altro, salvo quanto previsto nel presente accordo. Essi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
1 V. nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento per la atteso che, la stessa in Pt_1 tale sede rinuncia espressamente;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto di dover disporre solo in merito allo status dei coniugi giacché pende giudizio innanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli ove è stato previsto il collocamento in struttura di e e il collocamento presso la zia materna di;
Per_1 Per_2 Per_3 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 Parte_2
14/04/1980 in MADDALONI (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARIENZO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2011);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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