TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/07/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7227/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MANNINO SIMONA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CALAMATTA 1 CATANIA, presso il difensore avv. MANNINO
SIMONA
ATTORE
contro
:
C.F. , Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 4 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
pagina 1 di 6 Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e chiedeva al Tribunale adito di : “Accertare e dichiarare Controparte_1 la sussistenza tra la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_1
, ed il Sig. , titolare di omonima Ditta Individuale, di n. 4 Parte_2 Controparte_1 contratti di compravendita aventi ad oggetto i veicoli: - Automezzo usato Fiat targato EK253EZ, prezzo di vendita € 1.000,00 con passaggio di proprietà del 25/02/2023; - Automezzo usato Fiat targato GE275EF, prezzo di vendita € 15.000,00 con passaggio di proprietà del 25/02/2023; -
Automezzo usato Fiat targato GE147EF, prezzo di vendita € 15.000,00 con passaggio di proprietà del
15/12/2022; - Autocarro usato Mercedes targato FO659750, prezzo di vendita € 3.000,00 con passaggio di proprietà del 07/02/2023. - Conseguentemente, accertare e dichiarare, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale gravante sull'acquirente Sig. , titolare di Controparte_1 omonima Ditta Individuale, dato dal mancato pagamento del prezzo pattuito per ciascun mezzo come in narrativa specificato;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di vendita dei sopracitati autoveicoli e per l'effetto, accertare e dichiarare
l'illegittima proprietà/intestazione degli autoveicoli: Automezzo usato Fiat targato EK253EZ,
Automezzo usato Fiat targato GE275EF, Automezzo usato Fiat targato GE147EF, Autocarro usato
Mercedes targato FO659750, in capo al convenuto e, conseguentemente ordinare l'annullamento e revoca dei detti passaggi di proprietà e conseguente restituzione in capo alla società attrice della titolarità e proprietà dei sopracitati autoveicoli, ordinando al Pubblico Registro Automobilistico
(P.R.A) di Catania, di trascrivere la emananda sentenza, esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità. - Condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali da quantificarsi in €
42.700,00 - oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo - e non patrimoniali nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Il convenuto, sebbene citato nelle forme di legge, non si costituiva in giudizio.
Il GI , con decreto ex art. 171 bis cpc del 15 ottobre 2024, dichiarava quindi la contumacia del convenuto, differiva l'udienza di comparizione al 22 gennaio 2025 e contestualmente assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 4 giugno 2025.
Indi all'udienza del 4 giugno 2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni rinunziando alla domanda di risarcimento del danno e insistendo nella domanda di risoluzione. pagina 2 di 6 Dopo la discussione orale, sulle conclusioni come sopra precisate, il GI riservava di emettere la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Giova premettere che , come rappresentato dalla difesa di parte attrice, la vicenda muove dalla rottura dei rapporti lavorativi e di fiducia, tra la in persona del legale Parte_1 rappresentante, e , Parte_2 Controparte_1 [...]
. Controparte_2
In particolare era accaduto che , in data 30.04.2023 l'odierna società attrice emetteva fattura n. 4/23, in ordine alla vendita di automezzi trasferiti formalmente a , titolare di Controparte_1 omonima ditta individuale (All.1_ fattura vendita mezzi e All.2_passaggi di proprietà): - Automezzo usato Fiat targato EK253EZ, prezzo di vendita € 1.000,00, passaggio di proprietà del 25/02/2023; -
Automezzo usato Fiat targato GE275EF, prezzo di vendita € 15.000,00, passaggio di proprietà del
25/02/2023; - Automezzo usato Fiat targato GE147EF, prezzo di vendita € 15.000,00, passaggio di proprietà del 15/12/2022; - Autocarro usato Mercedes targato FO659750, prezzo di vendita € 3.000,00, passaggio di proprietà del 07/02/2023.
I superiori passaggi di proprietà erano stati effettuati dalla società attrice senza la ricezione contestuale del corrispettivo dei prezzi, stante i rapporti lavorativi e di fiducia intercorrenti con la controparte;
invero, , titolare di omonima ditta individuale, non avrebbe potuto Controparte_1 svolgere la propria attività lavorativa di “padroncino”, senza mezzi di trasporto merci, posto che la legge prescrive che i mezzi di trasporto merce devono essere intestati alla ditta che svolge l'attività di padroncino.
Dalla documentazione prodotta si evince che i mezzi di proprietà esclusiva della Parte_1 sono stati trasferiti in proprietà a , titolare di omonima ditta Controparte_1 individuale, solo tra il mese di dicembre 2022 e di febbraio 2023, stante l'impossibilità del CP_1 nell'iniziare e quindi proseguire l'attività lavorativa senza l'intestazione di mezzi a sua disposizione e stante il ricevimento da parte della quale intestataria dei mezzi, di una moltitudine Parte_1 di multe per violazione del Codice della Strada elevate a seguito di infrazioni commesse dal o CP_1 dai collaboratori di quest'ultimo, durante l'utilizzo dei mezzi medesimi .
Da qui, l'accordo tra le parti di procedere al celere passaggio di proprietà dei veicoli medesimi, dietro il pagamento del relativo corrispettivo.
Tuttavia, il convenuto, nonostante i rapporti di fiducia al tempo intercorrenti con l'odierna attrice, a passaggio di proprietà avvenuto, si rifiutava di pagare i sopracitati importi di vendita, pari ad €.
42.700,00 (comprensivi di iva), importi concordati tra le parti come risulta dalla dichiarazione di vendita nel retro dei relativi Certificati di Proprietà e dalla relativa fattura di vendita, versati in atti. pagina 3 di 6 Pertanto, con nota del 22/05/2023, la società attrice, per mezzo del proprio legale di fiducia, riscontrava la diffida pervenutagli nei primi giorni di maggio 2023, dalla procuratrice di Controparte_1
titolare di omonima ditta individuale, ivi energicamente contestando le lagnanze rappresentate
[...] dal convenuto, palesemente del tutto infondate in fatto ed in diritto, diffidando e mettendo in mora quest'ultimo in merito al pagamento dell'importo di vendita dei citati automezzi (All.3_ pec di riscontro datata 22.5.2023).
In data 10.05.2023 il procedeva a sporgere denuncia/querela e in data 10/07/2023 a rendere CP_1 sommarie informazioni richieste dal PM.
Veniva instaurato il Proc. Pen. n. 6449/2023 R.G.N.R. Mod. 21, per il reato contestato di appropriazione indebita nei confronti di anche nella qualità di legale rapp.te della Parte_2 [...]
che si concludeva con richiesta da parte del Pubblico Ministero, di archiviazione per Parte_1 infondatezza della notizia di reato.
A seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, veniva emessa ordinanza di archiviazione del 12.03.2024.
Ciò premesso la società attrice agisce in questa sede per ottenere la risoluzione dei contratti e il risarcimento dei danni, atteso che per :
1. Automezzo usato Fiat targato EK253EZ, il prezzo di vendita
€ 1.000,00 non è ancora corrisposto dal passaggio di proprietà del 25/02/2023; (cfr. all.) 2. CP_1
Automezzo usato Fiat targato GE275EF, il prezzo di vendita € 15.000,00 non ancora corrisposto dal passaggio di proprietà del 25/02/2023; (cfr. all.) 3. Automezzo usato Fiat targato GE147EF, CP_1 prezzo di vendita € 15.000,00 non ancora corrisposto dal passaggio di proprietà del 15/12/2022; CP_1
(cfr. all.) 4. Autocarro usato Mercedes targato FO659750, prezzo di vendita € 3.000,00 non ancora corrisposto dal passaggio di proprietà del 07/02/2023; (cfr. all.) 5. il debitore non ha eseguito i CP_1 versamenti dei corrispettivi delle vendite;
6. i solleciti di pagamento inviati al debitore, non hanno avuto alcun riscontro.
Ciò premesso va detto che è pacifica è la natura contrattuale della responsabilità dell'acquirente dei superiori autoveicoli.
Infatti il trasferimento di proprietà di un'auto può avere luogo anche verbalmente, con la semplice manifestazione del consenso tra i due soggetti interessati: il consenso del venditore e quello del compratore: “è pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato”.
Orbene, nel caso che ci occupa la vendita degli autoveicoli è stata cristallizzata nei passaggi di proprietà e successiva trascrizione al P.R.A., contenenti anche gli importi di vendita. pagina 4 di 6 La risoluzione per inadempimento è applicabile al caso di specie stante la natura onerosa della prestazione rimasta inadempiuta dall'odierno convenuto, che risulta oggettivamente rilevante nell'assetto del contrapposto interesse della al pagamento del prezzo stante l'avvenuto Parte_1 passaggio di proprietà.
Alla luce di tale preliminare inquadramento, appare applicabile alla fattispecie l'orientamento che in tema di responsabilità contrattuale impone all'attore non inadempiente un semplice onere deduttivo, mentre incombe sulla controparte contrattuale, la dimostrazione di aver correttamente adempiuto (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite 6 aprile – 30 ottobre 2001, che ha affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
La domanda attorea di risoluzione dei contratti per inadempimento dell'acquirente, ai sensi dell'articolo
1453 del codice civile per mancato pagamento del corrispettivo pattuito, deve conseguentemente essere accolta.
Invero appare evidente che l'inadempimento sia grave ed imputabile unicamente al convenuto.
E' incontestabile l'entità oggettiva dell'inadempimento della parte convenuta, all'uopo, tenendo in considerazione dell'interesse che la parte creditrice, odierna attrice, intendeva realizzare con il passaggio di proprietà degli autoveicoli in parola, tale da generare, in concreto, un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia dei contratti di vendita (C. 4022/2018; C. 12417/2015; C.
22346/2014; C. 15363/2010; C. 1773/2001; C. 15167/2000). La non scarsa importanza è in re ipsa attenendo l'inadempimento ad obbligazioni primarie ed essenziali dei citati contratti (C. 5658/1995; C.
2616/1990).
Gli effetti della risoluzione per inadempimento, disciplinati dall'articolo 1458 del codice civile, comportano il venir meno retroattivo del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni eventualmente eseguite e ripristino della situazione giuridica preesistente.
Nel caso di compravendita di autoveicolo, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente determina l'annullamento del passaggio di proprietà già registrato presso il Pubblico
Registro Automobilistico e la reintestazione del bene al venditore originario.
Gli autoveicoli essendo ancora intestati all'odierno convenuto dovranno, conseguentemente, essere da questi trasferiti nella titolarità della società attrice.
pagina 5 di 6 Pertanto va dichiarata la risoluzione dei contratti di vendita dei sopracitati autoveicoli e per l'effetto, va dichiarata l'illegittima proprietà/intestazione degli autoveicoli: Automezzo usato Fiat targato
EK253EZ, Automezzo usato Fiat targato GE275EF, Automezzo usato Fiat targato GE147EF,
Autocarro usato Mercedes targato FO659750, in capo al convenuto.
Conseguentemente va ordinato la revoca dei detti passaggi di proprietà e la restituzione in capo alla società attrice della titolarità e proprietà dei sopracitati autoveicoli, ordinando al Pubblico Registro
Automobilistico (P.R.A) di Catania, di trascrivere la sentenza, esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità
Nulla sulla domanda di risarcimento dei danni, avendo la parte rinunziato alla suddetta domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente svolta, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7227/2024, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-Dichiarare la risoluzione dei contratti di vendita dei seguenti autoveicoli: Automezzo usato Fiat targato EK253EZ, Automezzo usato Fiat targato GE275EF, Automezzo usato Fiat targato GE147EF,
Autocarro usato Mercedes targato FO659750, e per l'effetto, dichiara l'illegittima proprietà/intestazione in capo al convenuto.
Ordina la revoca dei detti passaggi di proprietà e la restituzione in capo alla società attrice della titolarità e proprietà dei sopracitati autoveicoli, ordinando al Pubblico Registro Automobilistico
(P.R.A) di Catania, di trascrivere la presente sentenza, esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Condanna altresì il convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese e € 2.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc
Così deciso in data 25/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. il Giudice
Dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7227/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MANNINO SIMONA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CALAMATTA 1 CATANIA, presso il difensore avv. MANNINO
SIMONA
ATTORE
contro
:
C.F. , Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 4 giugno 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
pagina 1 di 6 Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale e chiedeva al Tribunale adito di : “Accertare e dichiarare Controparte_1 la sussistenza tra la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_1
, ed il Sig. , titolare di omonima Ditta Individuale, di n. 4 Parte_2 Controparte_1 contratti di compravendita aventi ad oggetto i veicoli: - Automezzo usato Fiat targato EK253EZ, prezzo di vendita € 1.000,00 con passaggio di proprietà del 25/02/2023; - Automezzo usato Fiat targato GE275EF, prezzo di vendita € 15.000,00 con passaggio di proprietà del 25/02/2023; -
Automezzo usato Fiat targato GE147EF, prezzo di vendita € 15.000,00 con passaggio di proprietà del
15/12/2022; - Autocarro usato Mercedes targato FO659750, prezzo di vendita € 3.000,00 con passaggio di proprietà del 07/02/2023. - Conseguentemente, accertare e dichiarare, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale gravante sull'acquirente Sig. , titolare di Controparte_1 omonima Ditta Individuale, dato dal mancato pagamento del prezzo pattuito per ciascun mezzo come in narrativa specificato;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva, accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di vendita dei sopracitati autoveicoli e per l'effetto, accertare e dichiarare
l'illegittima proprietà/intestazione degli autoveicoli: Automezzo usato Fiat targato EK253EZ,
Automezzo usato Fiat targato GE275EF, Automezzo usato Fiat targato GE147EF, Autocarro usato
Mercedes targato FO659750, in capo al convenuto e, conseguentemente ordinare l'annullamento e revoca dei detti passaggi di proprietà e conseguente restituzione in capo alla società attrice della titolarità e proprietà dei sopracitati autoveicoli, ordinando al Pubblico Registro Automobilistico
(P.R.A) di Catania, di trascrivere la emananda sentenza, esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità. - Condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali da quantificarsi in €
42.700,00 - oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo - e non patrimoniali nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Il convenuto, sebbene citato nelle forme di legge, non si costituiva in giudizio.
Il GI , con decreto ex art. 171 bis cpc del 15 ottobre 2024, dichiarava quindi la contumacia del convenuto, differiva l'udienza di comparizione al 22 gennaio 2025 e contestualmente assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 4 giugno 2025.
Indi all'udienza del 4 giugno 2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni rinunziando alla domanda di risarcimento del danno e insistendo nella domanda di risoluzione. pagina 2 di 6 Dopo la discussione orale, sulle conclusioni come sopra precisate, il GI riservava di emettere la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Giova premettere che , come rappresentato dalla difesa di parte attrice, la vicenda muove dalla rottura dei rapporti lavorativi e di fiducia, tra la in persona del legale Parte_1 rappresentante, e , Parte_2 Controparte_1 [...]
. Controparte_2
In particolare era accaduto che , in data 30.04.2023 l'odierna società attrice emetteva fattura n. 4/23, in ordine alla vendita di automezzi trasferiti formalmente a , titolare di Controparte_1 omonima ditta individuale (All.1_ fattura vendita mezzi e All.2_passaggi di proprietà): - Automezzo usato Fiat targato EK253EZ, prezzo di vendita € 1.000,00, passaggio di proprietà del 25/02/2023; -
Automezzo usato Fiat targato GE275EF, prezzo di vendita € 15.000,00, passaggio di proprietà del
25/02/2023; - Automezzo usato Fiat targato GE147EF, prezzo di vendita € 15.000,00, passaggio di proprietà del 15/12/2022; - Autocarro usato Mercedes targato FO659750, prezzo di vendita € 3.000,00, passaggio di proprietà del 07/02/2023.
I superiori passaggi di proprietà erano stati effettuati dalla società attrice senza la ricezione contestuale del corrispettivo dei prezzi, stante i rapporti lavorativi e di fiducia intercorrenti con la controparte;
invero, , titolare di omonima ditta individuale, non avrebbe potuto Controparte_1 svolgere la propria attività lavorativa di “padroncino”, senza mezzi di trasporto merci, posto che la legge prescrive che i mezzi di trasporto merce devono essere intestati alla ditta che svolge l'attività di padroncino.
Dalla documentazione prodotta si evince che i mezzi di proprietà esclusiva della Parte_1 sono stati trasferiti in proprietà a , titolare di omonima ditta Controparte_1 individuale, solo tra il mese di dicembre 2022 e di febbraio 2023, stante l'impossibilità del CP_1 nell'iniziare e quindi proseguire l'attività lavorativa senza l'intestazione di mezzi a sua disposizione e stante il ricevimento da parte della quale intestataria dei mezzi, di una moltitudine Parte_1 di multe per violazione del Codice della Strada elevate a seguito di infrazioni commesse dal o CP_1 dai collaboratori di quest'ultimo, durante l'utilizzo dei mezzi medesimi .
Da qui, l'accordo tra le parti di procedere al celere passaggio di proprietà dei veicoli medesimi, dietro il pagamento del relativo corrispettivo.
Tuttavia, il convenuto, nonostante i rapporti di fiducia al tempo intercorrenti con l'odierna attrice, a passaggio di proprietà avvenuto, si rifiutava di pagare i sopracitati importi di vendita, pari ad €.
42.700,00 (comprensivi di iva), importi concordati tra le parti come risulta dalla dichiarazione di vendita nel retro dei relativi Certificati di Proprietà e dalla relativa fattura di vendita, versati in atti. pagina 3 di 6 Pertanto, con nota del 22/05/2023, la società attrice, per mezzo del proprio legale di fiducia, riscontrava la diffida pervenutagli nei primi giorni di maggio 2023, dalla procuratrice di Controparte_1
titolare di omonima ditta individuale, ivi energicamente contestando le lagnanze rappresentate
[...] dal convenuto, palesemente del tutto infondate in fatto ed in diritto, diffidando e mettendo in mora quest'ultimo in merito al pagamento dell'importo di vendita dei citati automezzi (All.3_ pec di riscontro datata 22.5.2023).
In data 10.05.2023 il procedeva a sporgere denuncia/querela e in data 10/07/2023 a rendere CP_1 sommarie informazioni richieste dal PM.
Veniva instaurato il Proc. Pen. n. 6449/2023 R.G.N.R. Mod. 21, per il reato contestato di appropriazione indebita nei confronti di anche nella qualità di legale rapp.te della Parte_2 [...]
che si concludeva con richiesta da parte del Pubblico Ministero, di archiviazione per Parte_1 infondatezza della notizia di reato.
A seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, veniva emessa ordinanza di archiviazione del 12.03.2024.
Ciò premesso la società attrice agisce in questa sede per ottenere la risoluzione dei contratti e il risarcimento dei danni, atteso che per :
1. Automezzo usato Fiat targato EK253EZ, il prezzo di vendita
€ 1.000,00 non è ancora corrisposto dal passaggio di proprietà del 25/02/2023; (cfr. all.) 2. CP_1
Automezzo usato Fiat targato GE275EF, il prezzo di vendita € 15.000,00 non ancora corrisposto dal passaggio di proprietà del 25/02/2023; (cfr. all.) 3. Automezzo usato Fiat targato GE147EF, CP_1 prezzo di vendita € 15.000,00 non ancora corrisposto dal passaggio di proprietà del 15/12/2022; CP_1
(cfr. all.) 4. Autocarro usato Mercedes targato FO659750, prezzo di vendita € 3.000,00 non ancora corrisposto dal passaggio di proprietà del 07/02/2023; (cfr. all.) 5. il debitore non ha eseguito i CP_1 versamenti dei corrispettivi delle vendite;
6. i solleciti di pagamento inviati al debitore, non hanno avuto alcun riscontro.
Ciò premesso va detto che è pacifica è la natura contrattuale della responsabilità dell'acquirente dei superiori autoveicoli.
Infatti il trasferimento di proprietà di un'auto può avere luogo anche verbalmente, con la semplice manifestazione del consenso tra i due soggetti interessati: il consenso del venditore e quello del compratore: “è pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato”.
Orbene, nel caso che ci occupa la vendita degli autoveicoli è stata cristallizzata nei passaggi di proprietà e successiva trascrizione al P.R.A., contenenti anche gli importi di vendita. pagina 4 di 6 La risoluzione per inadempimento è applicabile al caso di specie stante la natura onerosa della prestazione rimasta inadempiuta dall'odierno convenuto, che risulta oggettivamente rilevante nell'assetto del contrapposto interesse della al pagamento del prezzo stante l'avvenuto Parte_1 passaggio di proprietà.
Alla luce di tale preliminare inquadramento, appare applicabile alla fattispecie l'orientamento che in tema di responsabilità contrattuale impone all'attore non inadempiente un semplice onere deduttivo, mentre incombe sulla controparte contrattuale, la dimostrazione di aver correttamente adempiuto (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite 6 aprile – 30 ottobre 2001, che ha affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
La domanda attorea di risoluzione dei contratti per inadempimento dell'acquirente, ai sensi dell'articolo
1453 del codice civile per mancato pagamento del corrispettivo pattuito, deve conseguentemente essere accolta.
Invero appare evidente che l'inadempimento sia grave ed imputabile unicamente al convenuto.
E' incontestabile l'entità oggettiva dell'inadempimento della parte convenuta, all'uopo, tenendo in considerazione dell'interesse che la parte creditrice, odierna attrice, intendeva realizzare con il passaggio di proprietà degli autoveicoli in parola, tale da generare, in concreto, un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia dei contratti di vendita (C. 4022/2018; C. 12417/2015; C.
22346/2014; C. 15363/2010; C. 1773/2001; C. 15167/2000). La non scarsa importanza è in re ipsa attenendo l'inadempimento ad obbligazioni primarie ed essenziali dei citati contratti (C. 5658/1995; C.
2616/1990).
Gli effetti della risoluzione per inadempimento, disciplinati dall'articolo 1458 del codice civile, comportano il venir meno retroattivo del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni eventualmente eseguite e ripristino della situazione giuridica preesistente.
Nel caso di compravendita di autoveicolo, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente determina l'annullamento del passaggio di proprietà già registrato presso il Pubblico
Registro Automobilistico e la reintestazione del bene al venditore originario.
Gli autoveicoli essendo ancora intestati all'odierno convenuto dovranno, conseguentemente, essere da questi trasferiti nella titolarità della società attrice.
pagina 5 di 6 Pertanto va dichiarata la risoluzione dei contratti di vendita dei sopracitati autoveicoli e per l'effetto, va dichiarata l'illegittima proprietà/intestazione degli autoveicoli: Automezzo usato Fiat targato
EK253EZ, Automezzo usato Fiat targato GE275EF, Automezzo usato Fiat targato GE147EF,
Autocarro usato Mercedes targato FO659750, in capo al convenuto.
Conseguentemente va ordinato la revoca dei detti passaggi di proprietà e la restituzione in capo alla società attrice della titolarità e proprietà dei sopracitati autoveicoli, ordinando al Pubblico Registro
Automobilistico (P.R.A) di Catania, di trascrivere la sentenza, esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità
Nulla sulla domanda di risarcimento dei danni, avendo la parte rinunziato alla suddetta domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente svolta, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7227/2024, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-Dichiarare la risoluzione dei contratti di vendita dei seguenti autoveicoli: Automezzo usato Fiat targato EK253EZ, Automezzo usato Fiat targato GE275EF, Automezzo usato Fiat targato GE147EF,
Autocarro usato Mercedes targato FO659750, e per l'effetto, dichiara l'illegittima proprietà/intestazione in capo al convenuto.
Ordina la revoca dei detti passaggi di proprietà e la restituzione in capo alla società attrice della titolarità e proprietà dei sopracitati autoveicoli, ordinando al Pubblico Registro Automobilistico
(P.R.A) di Catania, di trascrivere la presente sentenza, esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Condanna altresì il convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese e € 2.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc
Così deciso in data 25/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. il Giudice
Dott. Vera Marletta
pagina 6 di 6