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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, in persona del giudice dr.ssa Laura Di Lauro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 33 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 avente ad OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione, ad uso abitativo, per inadempimento
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Biella, al Parte_1 C.F._1 viale Roma n. 2, presso lo studio dell'avv. GRAZIOLA MARCO, che la rappresenta e difense in virtù di procura in atti;
Ricorrente
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate il 05.3.2025.
Decisa fuori udienza in data 11.3.2025, con il deposito del dispositivo e della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver concesso in locazione, ad uso abitativo, a Parte_1 CP_1
l'immobile di sua proprietà, sito in Monfalcone, Località Julia Marina, alla
[...]
via delle Giarrette n. 81, con contratto stipulato in data 02.02.2021, regolarmente registrato, ha convenuto quest'ultimo in giudizio per la convalida dello sfratto per morosità, stante l'omesso pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di febbraio 2024. Disposto il mutamento del rito in speciale locatizio, con ordinanza del 14.1.2025, in ragione della ritenuta incompatibilità del procedimento per convalida di sfratto con la notifica dell'atto di intimazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., alla cui motivazione integralmente si rinvia, nella memoria integrativa depositata il 13.2.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per il perdurante inadempimento del conduttore e la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile, con la fissazione di un breve termine per l'esecuzione.
Orbene, in via preliminare va dichiarata la contumacia di parte resistente, regolarmente citata e non costituita nel presente giudizio (cfr. notifica ex art. 143 cpc con relativo certificato di residenza in atti).
Va, inoltre, rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata dalla ricorrente nella memoria integrativa, non potendo il capitolo essere ammesso in quanto documentale.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In tema di inadempimento, è noto che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio
1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli art. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva l. 9 dicembre 1998 n.
431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
Tali requisiti devono sicuramente sussistenti nel caso di specie.
La ricorrente ha, infatti, dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di febbraio 2024 all'attualità e il resistente, rimasto contumace, non ha dimostrato il pagamento di quanto richiesto.
Accertato, dunque l'inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra le parti, va dichiarato risolto per fatto e colpa del resistente, con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio del bene, libero e vuoto da persone e cose, in favore del locatore, e determinazione della data di rilascio ex art. 56 L.392/78 che, in considerazione della perdurante morosità del conduttore, comparata alle esigenze di quest'ultimo di reperire altro alloggio, viene fissata per l'11.4.2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), come da dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dal difensore e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie la domanda e dichiara risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa, con conseguente condanna di al rilascio del bene, sito in Monfalcone, in Località Julia Controparte_1
Marina, via delle Giarrette n. 81 (meglio descritto in citazione e nel contratto in atti), libero e vuoto da persone e cose in favore di parte ricorrente, fissando per l'esecuzione la data dell'11.4.2025;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle Controparte_1
spese di lite, liquidate complessivamente in € 152,93 per esborsi ed € 1.702,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, l'11/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Di Lauro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Civile, in persona del giudice dr.ssa Laura Di Lauro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 33 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 avente ad OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione, ad uso abitativo, per inadempimento
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Biella, al Parte_1 C.F._1 viale Roma n. 2, presso lo studio dell'avv. GRAZIOLA MARCO, che la rappresenta e difense in virtù di procura in atti;
Ricorrente
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate il 05.3.2025.
Decisa fuori udienza in data 11.3.2025, con il deposito del dispositivo e della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver concesso in locazione, ad uso abitativo, a Parte_1 CP_1
l'immobile di sua proprietà, sito in Monfalcone, Località Julia Marina, alla
[...]
via delle Giarrette n. 81, con contratto stipulato in data 02.02.2021, regolarmente registrato, ha convenuto quest'ultimo in giudizio per la convalida dello sfratto per morosità, stante l'omesso pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di febbraio 2024. Disposto il mutamento del rito in speciale locatizio, con ordinanza del 14.1.2025, in ragione della ritenuta incompatibilità del procedimento per convalida di sfratto con la notifica dell'atto di intimazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., alla cui motivazione integralmente si rinvia, nella memoria integrativa depositata il 13.2.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per il perdurante inadempimento del conduttore e la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile, con la fissazione di un breve termine per l'esecuzione.
Orbene, in via preliminare va dichiarata la contumacia di parte resistente, regolarmente citata e non costituita nel presente giudizio (cfr. notifica ex art. 143 cpc con relativo certificato di residenza in atti).
Va, inoltre, rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata dalla ricorrente nella memoria integrativa, non potendo il capitolo essere ammesso in quanto documentale.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In tema di inadempimento, è noto che, a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 luglio
1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli art. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva l. 9 dicembre 1998 n.
431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
Tali requisiti devono sicuramente sussistenti nel caso di specie.
La ricorrente ha, infatti, dedotto il mancato pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di febbraio 2024 all'attualità e il resistente, rimasto contumace, non ha dimostrato il pagamento di quanto richiesto.
Accertato, dunque l'inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra le parti, va dichiarato risolto per fatto e colpa del resistente, con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio del bene, libero e vuoto da persone e cose, in favore del locatore, e determinazione della data di rilascio ex art. 56 L.392/78 che, in considerazione della perdurante morosità del conduttore, comparata alle esigenze di quest'ultimo di reperire altro alloggio, viene fissata per l'11.4.2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), come da dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dal difensore e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie la domanda e dichiara risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa, con conseguente condanna di al rilascio del bene, sito in Monfalcone, in Località Julia Controparte_1
Marina, via delle Giarrette n. 81 (meglio descritto in citazione e nel contratto in atti), libero e vuoto da persone e cose in favore di parte ricorrente, fissando per l'esecuzione la data dell'11.4.2025;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle Controparte_1
spese di lite, liquidate complessivamente in € 152,93 per esborsi ed € 1.702,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, l'11/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Di Lauro