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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2512 dell'anno 2021 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa
Termine, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Melcarne, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del
16.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato l'11.5.2021, la cooperativa ha quivi Parte_1
convenuto la deducendo quanto segue. Controparte_1
Esercita attività di impresa agricola alla contrada Tafuri in Andria.
Per le esigenze di tale attività, il 10.4.2020 ha stipulato con la contratto di somministrazione di energia elettrica Controparte_2
all'utenza contraddistinta dal POD IT001E89144374, a cui l'energia è
fornita dalla Il giorno 8.9.2020 è accaduto che Controparte_1
l'elettropompa costituente parte dell'impianto di irrigazione dei terreni dell'azienda agricola improvvisamente smetteva di funzionare.
I tecnici della , immediatamente intervenuti in loco a CP_1
seguito di segnalazione del problema da parte della , Parte_2
rilevavano <>, risolto il quale, tuttavia,
l'elettropompa non riprendeva a funzionare. La Cooperativa richiedeva allora l'intervento della impresa specializzata in CP_3
materia, i cui tecnici, parimenti intervenuti lo stesso giorno,
<
componenti alla stessa collegate, al punto da imporne l'immediata sostituzione, ravvisandone la causa in un calo di tensione>>. Per la sostituzione della elettropompa così deterioratasi e degli accessori allo stesso modo divenuti ugualmente inutilizzabili, a cui il personale della procedeva seduta stante, la ha pagato CP_3 Parte_2
in corrispettivo, mediante bonifico del 14.9.2020, la complessiva somma di € 16.165,00, di cui alla fattura della n. 224 del CP_3
9.9.2020. L ha diritto a conseguire dalla Parte_1
2 , quale soggetto distributore dell'energia elettrica Controparte_1
che approvvigiona la sua utenza, il risarcimento del danno costituito dal predetto esborso, ingiustamente impostole dal disservizio occorso alla rete, del quale il distributore risponde ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. Nessun
esito hanno avuto le plurime richieste a tal fine previamente indirizzate alla società convenuta in via stragiudiziale.
L'attrice chiede qui pertanto condannarsi la al Controparte_1
pagamento in suo favore della predetta somma di € 16.165,00 o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
monetaria ed interessi dalla costituzione in mora>>.
La si è costituita in giudizio con comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 16.9.2021, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti nell'atto di citazione, nella specie fissata al 1°.10.2021, sul piano dell'an, negando che nella data del preteso guasto si sia verificata alcuna anomalia di erogazione dell'energia elettrica al punto di approvvigionamento dell'utenza intestata alla Cooperativa presso la sede della sua azienda in Andria
alla contrada Tafuri e altresì contestando l'effettivo prodursi dei danni lamentati dall'attrice e comunque la loro riconducibilità a responsabilità della convenuta, dovendo essi semmai ascriversi a responsabilità della stessa per avere Parte_1
incautamente utilizzato apparecchiature sprovviste dei dispositivi di protezione contro gli sbalzi di tensione comunemente in uso, e, sul piano del quantum, contestando la consistenza della spesa chiesta rimborso e la carenza di valore probatorio dei documenti prodotti a sua dimostrazione.
3 Nella specie è richiesto risarcimento del danno emergente, ovvero, ex art. 1223 c.c., richiamato nella materia della responsabilità
extracontrattuale di cui qui si tratta dall'art. 2056, co. 1, c.c.,
della perdita che il patrimonio della danneggiata è venuto a subire in conseguenza dell'evento lesivo occorso.
A mente dell'art. 2058 c.c., la restitutio in integrum del patrimonio del danneggiato depauperato dal danno emergente può avvenire o in forma specifica o per equivalente.
Nell'ipotesi che qui ricorre, del deterioramento di una cosa,
costituisce risarcimento in forma specifica il risarcimento commisurato alla spesa occorsa o occorrente per la riparazione della cosa deteriorata, costituisce invece risarcimento per equivalente il risarcimento spettante per il caso di radicale sostituzione della cosa deteriorata, nel qual caso, poiché il ristoro del danneggiato non può
comunque eccedere la perdita subita dal suo patrimonio, altrimenti trasmodando in un suo indebito arricchimento, il risarcimento è
commisurato, non già alla spesa occorsa o occorrente per la sostituzione, così come è qui richiesto dalla bensì Parte_2
<
ante sinistro) e quello del bene danneggiato>> (Cass. 20.4.2023 n.
10686 fra le più recenti).
L'attrice quivi deduce che è stato necessario sostituire l'elettropompa e i relativi accessori con essa irrimediabilmente deterioratisi nelle circostanze prospettate e pertanto non suscettibili di riparazione.
Di modo che, dovendosi nella specie escludere la praticabilità di un risarcimento in forma specifica, il ristoro del danno non può che avvenire per equivalente, facendo dunque applicazione del suddetto
4 parametro della <… e quello del bene danneggiato>>.
Questo suppone che la sulla quale incombe l'onere, ex Parte_2
art. 2697, co. 1, c.c., di fornire la prova, come dell'an del credito risarcitorio azionato, anche del quantum del danno chiesto a risarcimento, era a tal fine gravata dall'onere di dare la possibilità
al giudice di determinare detta differenza di valore.
Senonché l non ha offerto il benché minimo Parte_1
elemento, neppure meramente assertivo, atto a consentire una siffatta valutazione.
Consegue che, in disparte ogni considerazione in ordine alla sussistenza della responsabilità risarcitoria invocata in capo alla convenuta, pure a voler senz'altro ammettere la fondatezza della pretesa azionata sotto il profilo dell'an, comunque la domanda attorea non può trovare accoglimento, per essere del tutto destituita di prova in ordine al quantum.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'attrice, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante por tempore, Parte_1
nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa in favore della convenuta, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per
5 compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 28.2.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2512 dell'anno 2021 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa
Termine, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Melcarne, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del
16.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato l'11.5.2021, la cooperativa ha quivi Parte_1
convenuto la deducendo quanto segue. Controparte_1
Esercita attività di impresa agricola alla contrada Tafuri in Andria.
Per le esigenze di tale attività, il 10.4.2020 ha stipulato con la contratto di somministrazione di energia elettrica Controparte_2
all'utenza contraddistinta dal POD IT001E89144374, a cui l'energia è
fornita dalla Il giorno 8.9.2020 è accaduto che Controparte_1
l'elettropompa costituente parte dell'impianto di irrigazione dei terreni dell'azienda agricola improvvisamente smetteva di funzionare.
I tecnici della , immediatamente intervenuti in loco a CP_1
seguito di segnalazione del problema da parte della , Parte_2
rilevavano <>, risolto il quale, tuttavia,
l'elettropompa non riprendeva a funzionare. La Cooperativa richiedeva allora l'intervento della impresa specializzata in CP_3
materia, i cui tecnici, parimenti intervenuti lo stesso giorno,
<
componenti alla stessa collegate, al punto da imporne l'immediata sostituzione, ravvisandone la causa in un calo di tensione>>. Per la sostituzione della elettropompa così deterioratasi e degli accessori allo stesso modo divenuti ugualmente inutilizzabili, a cui il personale della procedeva seduta stante, la ha pagato CP_3 Parte_2
in corrispettivo, mediante bonifico del 14.9.2020, la complessiva somma di € 16.165,00, di cui alla fattura della n. 224 del CP_3
9.9.2020. L ha diritto a conseguire dalla Parte_1
2 , quale soggetto distributore dell'energia elettrica Controparte_1
che approvvigiona la sua utenza, il risarcimento del danno costituito dal predetto esborso, ingiustamente impostole dal disservizio occorso alla rete, del quale il distributore risponde ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. Nessun
esito hanno avuto le plurime richieste a tal fine previamente indirizzate alla società convenuta in via stragiudiziale.
L'attrice chiede qui pertanto condannarsi la al Controparte_1
pagamento in suo favore della predetta somma di € 16.165,00 o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
monetaria ed interessi dalla costituzione in mora>>.
La si è costituita in giudizio con comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 16.9.2021, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti nell'atto di citazione, nella specie fissata al 1°.10.2021, sul piano dell'an, negando che nella data del preteso guasto si sia verificata alcuna anomalia di erogazione dell'energia elettrica al punto di approvvigionamento dell'utenza intestata alla Cooperativa presso la sede della sua azienda in Andria
alla contrada Tafuri e altresì contestando l'effettivo prodursi dei danni lamentati dall'attrice e comunque la loro riconducibilità a responsabilità della convenuta, dovendo essi semmai ascriversi a responsabilità della stessa per avere Parte_1
incautamente utilizzato apparecchiature sprovviste dei dispositivi di protezione contro gli sbalzi di tensione comunemente in uso, e, sul piano del quantum, contestando la consistenza della spesa chiesta rimborso e la carenza di valore probatorio dei documenti prodotti a sua dimostrazione.
3 Nella specie è richiesto risarcimento del danno emergente, ovvero, ex art. 1223 c.c., richiamato nella materia della responsabilità
extracontrattuale di cui qui si tratta dall'art. 2056, co. 1, c.c.,
della perdita che il patrimonio della danneggiata è venuto a subire in conseguenza dell'evento lesivo occorso.
A mente dell'art. 2058 c.c., la restitutio in integrum del patrimonio del danneggiato depauperato dal danno emergente può avvenire o in forma specifica o per equivalente.
Nell'ipotesi che qui ricorre, del deterioramento di una cosa,
costituisce risarcimento in forma specifica il risarcimento commisurato alla spesa occorsa o occorrente per la riparazione della cosa deteriorata, costituisce invece risarcimento per equivalente il risarcimento spettante per il caso di radicale sostituzione della cosa deteriorata, nel qual caso, poiché il ristoro del danneggiato non può
comunque eccedere la perdita subita dal suo patrimonio, altrimenti trasmodando in un suo indebito arricchimento, il risarcimento è
commisurato, non già alla spesa occorsa o occorrente per la sostituzione, così come è qui richiesto dalla bensì Parte_2
<
ante sinistro) e quello del bene danneggiato>> (Cass. 20.4.2023 n.
10686 fra le più recenti).
L'attrice quivi deduce che è stato necessario sostituire l'elettropompa e i relativi accessori con essa irrimediabilmente deterioratisi nelle circostanze prospettate e pertanto non suscettibili di riparazione.
Di modo che, dovendosi nella specie escludere la praticabilità di un risarcimento in forma specifica, il ristoro del danno non può che avvenire per equivalente, facendo dunque applicazione del suddetto
4 parametro della <… e quello del bene danneggiato>>.
Questo suppone che la sulla quale incombe l'onere, ex Parte_2
art. 2697, co. 1, c.c., di fornire la prova, come dell'an del credito risarcitorio azionato, anche del quantum del danno chiesto a risarcimento, era a tal fine gravata dall'onere di dare la possibilità
al giudice di determinare detta differenza di valore.
Senonché l non ha offerto il benché minimo Parte_1
elemento, neppure meramente assertivo, atto a consentire una siffatta valutazione.
Consegue che, in disparte ogni considerazione in ordine alla sussistenza della responsabilità risarcitoria invocata in capo alla convenuta, pure a voler senz'altro ammettere la fondatezza della pretesa azionata sotto il profilo dell'an, comunque la domanda attorea non può trovare accoglimento, per essere del tutto destituita di prova in ordine al quantum.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'attrice, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante por tempore, Parte_1
nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa in favore della convenuta, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per
5 compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 28.2.2025
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