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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Nicola Latour - Giudice rel.
3) Elena Piccinni - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2077/2024 avente ad oggetto Cessazione
degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...], Sant'Angelo Parte_1
in Campo, via di Bozzo n. 479/L, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sveva Guidi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Lucca alla via F. Geminiani n. 65;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Tazzerino n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sveva
Guidi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Lucca alla via F.
Geminiani n. 65;
Resistente
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 30.10.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Pistoia il 10.9.1988 con e che CP_1
dalla loro unione nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
20.7.2000), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 1201/2015, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca del contributo da lui dovuto per la figlia stante Per_2
la sua autosufficienza economica.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.2.2025, si costituiva in giudizio la quale rappresentava di avere raggiunto CP_1
un accordo con il ricorrente nei termini che seguono:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pistoia (PT), il 10/09/1988, tra il Sig.
[...]
nato a [...], il [...], c.f. e Pt_1 C.F._1
residente in [...]L e la
Sig.ra nata a [...], il [...] e residente in [...], CP_1
Via del Tazzerino, 7, C.F. dando disposizione C.F._2
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, ai seguenti patti e condizioni:
1) I coniugi vivranno liberi e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza, domicilio o dimora dove vorrà;
2) Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso all'espatrio, al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
3) Il figlio di anni 32, è economicamente autosufficiente dall'anno Per_1
2015 e non convive più con i genitori;
4) La figlia , al momento convivente con la madre, gestirà in proprio Per_2
direttamente con il padre il proprio rapporto interpersonale con lo stesso, stante la sua maggiore età;
5) Nessun mantenimento, sia per le spese ordinarie che straordinarie, sarà dovuto con effetto dal mese di Marzo 2025 per la figlia avendo Persona_3
2 la stessa ormai raggiunto l'autosufficienza economica;
6) La già casa coniugale sita in Pistoia, Via del Tazzerino, 7, di esclusiva proprietà della Sig.ra resterà nella sua esclusiva disponibilità CP_1
unitamente a quanto la arreda e la compone anch'esso di sua esclusiva proprietà;
7) I coniugi, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciando perciò reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento o alimentare da versare l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di avere consensualmente risolto ogni loro questione di carattere economico e patrimoniale;
8) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti.
Il Giudice, all'udienza del 20.2.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Deve essere accolta la domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia per la separazione giudiziale.
Conseguentemente, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piteglio il 8.9.2002.
Il Tribunale ritiene equo il raggiunto accordo e, pertanto, recepisce le trascritte conclusioni.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pistoia il 10.9.1988 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva;
[...]
2) compensa le spese di lite;
3 3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 253, P. II, serie A, Anno 1988).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Nicola Latour - Giudice rel.
3) Elena Piccinni - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2077/2024 avente ad oggetto Cessazione
degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...], Sant'Angelo Parte_1
in Campo, via di Bozzo n. 479/L, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sveva Guidi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Lucca alla via F. Geminiani n. 65;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Tazzerino n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sveva
Guidi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Lucca alla via F.
Geminiani n. 65;
Resistente
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 30.10.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Pistoia il 10.9.1988 con e che CP_1
dalla loro unione nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
20.7.2000), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 1201/2015, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente richiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca del contributo da lui dovuto per la figlia stante Per_2
la sua autosufficienza economica.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.2.2025, si costituiva in giudizio la quale rappresentava di avere raggiunto CP_1
un accordo con il ricorrente nei termini che seguono:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pistoia (PT), il 10/09/1988, tra il Sig.
[...]
nato a [...], il [...], c.f. e Pt_1 C.F._1
residente in [...]L e la
Sig.ra nata a [...], il [...] e residente in [...], CP_1
Via del Tazzerino, 7, C.F. dando disposizione C.F._2
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, ai seguenti patti e condizioni:
1) I coniugi vivranno liberi e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza, domicilio o dimora dove vorrà;
2) Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso all'espatrio, al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
3) Il figlio di anni 32, è economicamente autosufficiente dall'anno Per_1
2015 e non convive più con i genitori;
4) La figlia , al momento convivente con la madre, gestirà in proprio Per_2
direttamente con il padre il proprio rapporto interpersonale con lo stesso, stante la sua maggiore età;
5) Nessun mantenimento, sia per le spese ordinarie che straordinarie, sarà dovuto con effetto dal mese di Marzo 2025 per la figlia avendo Persona_3
2 la stessa ormai raggiunto l'autosufficienza economica;
6) La già casa coniugale sita in Pistoia, Via del Tazzerino, 7, di esclusiva proprietà della Sig.ra resterà nella sua esclusiva disponibilità CP_1
unitamente a quanto la arreda e la compone anch'esso di sua esclusiva proprietà;
7) I coniugi, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, rinunciando perciò reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento o alimentare da versare l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di avere consensualmente risolto ogni loro questione di carattere economico e patrimoniale;
8) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti.
Il Giudice, all'udienza del 20.2.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Deve essere accolta la domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia per la separazione giudiziale.
Conseguentemente, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piteglio il 8.9.2002.
Il Tribunale ritiene equo il raggiunto accordo e, pertanto, recepisce le trascritte conclusioni.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pistoia il 10.9.1988 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva;
[...]
2) compensa le spese di lite;
3 3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 253, P. II, serie A, Anno 1988).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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