Trib. Pistoia, sentenza 06/03/2025, n. 171
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Sentenza 6 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, presieduto dal Giudice Nicola Latour. Le parti in causa hanno richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 1988, evidenziando che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti e che i figli erano maggiorenni. Il ricorrente ha chiesto anche la revoca del contributo per la figlia, in quanto quest'ultima aveva raggiunto l'autosufficienza economica. La resistente ha confermato l'accordo raggiunto con il ricorrente, accettando le condizioni proposte.

Il Giudice ha accolto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo che si fosse realizzata la fattispecie prevista dalla legge, dato il decorso di oltre dodici mesi dalla separazione. Ha considerato equo l'accordo tra le parti, che includeva la rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento e la compensazione delle spese legali. La sentenza ha quindi disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'annotazione presso l'Ufficiale di Stato Civile, confermando la volontà delle parti di risolvere consensualmente le questioni patrimoniali e personali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 06/03/2025, n. 171
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 171
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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