Articolo 73 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 72Articolo 74
Versione
20 settembre 1975
Art. 73.
L' articolo 194 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 194 - Divisione dei beni della comunione. - La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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