Sentenza breve 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 08/03/2023, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 00711/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2023, proposto dall’Impresa L.E.S. Lavori Edili Stradali di DR EN & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone e DR Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Grimaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consip S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
Impresa Individuale SA Seidita, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di esclusione dalla gara recato dal Verbale Commissione di Gara del 30.1.2023;
- della proposta di aggiudicazione della gara in favore della impresa controinteressata recata dal medesimo verbale commissione di gara del 30.1.2023;
- del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della impresa controinteressata;
- della comunicazione del 31.1.2023 nella parte in cui è pretesa addurre la non attribuibilità alla stazione appaltante dell'eventuale malfunzionamento del sistema informatico;
- della determinazione comune di Mazara del Vallo prot. n. 9396 del 3.2.2023 di reiezione dell’istanza di riesame presentata dalla ricorrente;
ove correr possa:
- dell’art. 18 comma 2 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e di ogni altra analoga eventuale previsione ivi contenuta;
- della clausola di cui al punto 12 del bando di gara - rubricata “disposizioni finali;
- della clausola di cui al punto 6 del bando di gara - rubricata “soccorso istruttorio”;
- di ogni altro atto connesso presupposto e conseguenziale;
nonché per la declaratoria di inefficacia ex artt. 121 e segg. C.P.A. del relativo contratto d'appalto, che, nelle more, fosse per essere stato stipulato tra il Comune di Mazara del Vallo e la controinteressata Impresa Individuale SA Seidita, con correlato diritto ricorrente, che ne avanza specifica domanda e si rende al riguardo disponibile, di conseguire l'aggiudicazione ed il contratto, subentrando nello stesso;
nonché per la condanna in subordine, della resistente Amministrazione al risarcimento in favore della IMPRESA L.E.S. Lavori Edili Stradali di DR EN & C. S.N.C. del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mazara del Vallo e della Consip S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e l’espresso avviso dato dal Presidente alle parti costituite, come da verbale;
Considerato che, con memoria del 17 febbraio 2023, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che:
- con provvedimento recato dal Verbale del 16.2.2023, il Comune di Mazzara del Vallo ha revocato il gravato provvedimento di esclusione della ricorrente, rinnovando la proposta di aggiudicazione della gara in favore della stessa ricorrente;
- solo a seguito ed in dipendenza della proposizione dell’odierno ricorso, la stazione appaltante si è adoperata presso Consip S.p.A. al fine di accertare che il documento “Offerta Economica” era stato caricato sul Portale Telematico già digitalmente firmato;
Considerato che alla odierna camera di consiglio parte ricorrente ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo per le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale;
Ritenuto di dover pronunciare in conformità alla richiesta e alla documentazione prodotta la cessazione della materia del contendere, con imputazione delle spese di lite in danno del Comune resistente nella misura di cui al seguente dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Mazara del Vallo al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) oltre accessori e refusione del contributo unificato, così come per legge; le compensa nei confronti di Consip S.p.a..
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite nei confronti dell’impresa controinteressata in quanto non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO