Sentenza 14 febbraio 1981
Massime • 1
L'apparenza del diritto puo essere invocata anche quando la situazione apparente non coincide con quella risultante dai pubblici registri, ove questa non venga in rilievo direttamente, ma solo come presupposto di una fattispecie complessa, rilevante autonomamente sul piano giuridico, per giustificare l'errore del terzo di buona fede. Ne consegue che la Rilevanza discriminante dell'errore deve essere accertata nel singolo caso con riferimento alla peculiarita della specie. (nella specie e stata ritenuta l'applicabilita del principio alla ipotesi di un amministratore condominiale che, senza il previo controllo dei pubblici registri, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali nei confronti di chi entrato nel condominio in forza di preliminare di acquisto di un appartamento, aveva continuato a comportarsi come condomino anche dopo la stipulazione del contratto definitivo da parte dei figli di lui).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/1981, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 1981 |
Testo completo
L'apparenza del diritto puo essere invocata anche quando la situazione apparente non coincide con quella risultante dai pubblici registri, ove questa non venga in rilievo direttamente, ma solo come presupposto di una fattispecie complessa, rilevante autonomamente sul piano giuridico, per giustificare l'errore del terzo di buona fede. Ne consegue che la Rilevanza discriminante dell'errore deve essere accertata nel singolo caso con riferimento alla peculiarita della specie. (nella specie e stata ritenuta l'applicabilita del principio alla ipotesi di un amministratore condominiale che, senza il previo controllo dei pubblici registri, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali nei confronti di chi entrato nel condominio in forza di preliminare di acquisto di un appartamento, aveva continuato a comportarsi come condomino anche dopo la stipulazione del contratto definitivo da parte dei figli di lui).*