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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/04/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9804 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giancarlo Perrone, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Bellini, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 10 marzo 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.12.2022, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con l 20.4.1999 in Bad Vilbel (DE), in regime economico Controparte_1 di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati quattro figli e, cioè, il 7.6.1999, il Per_1 Per_2
19.11.2000, il 25.7.2005 e il 2.1.2007; che i coniugi avevano stabilito la residenza CP_2 CP_3 coniugale in Copertino, in un'abitazione di proprietà del convenuto;
che ella era andata a vivere, quindi, insieme ai figli, in un'altra abitazione sita in Copertino, condotta in locazione;
che il convenuto, viceversa, aveva abbandonato il domicilio coniugale e aveva fatto rientro in Germania, dove lavorava come imprenditore edile;
che il matrimonio era entrato in crisi a causa delle condotte dannose del marito, contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, come più dettagliatamente descritto in atti;
che le condizioni economico – patrimoniali delle parti erano quelle specificate in ricorso e che ella aveva sacrificato le sue aspirazioni personali per dedicarsi, per esplicito accordo tra i coniugi, alla cura del nucleo familiare;
che sussistevano, pertanto, anche per le ulteriori ragioni esplicitate in atti, i presupposti per il riconoscimento di un contributo per il suo mantenimento;
che erano stati vani i tentativi di giungere ad una separazione di tipo consensuale.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, con addebito al marito per le ragioni esposte in ricorso, affidamento condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso di sé, calendario di incontri padre-figli come specificato in atti, assegno mensile a carico del convenuto di euro
400,00 quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli minori, oltre rivalutazione annuale
ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé pari a euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e con tutte le ulteriori condizioni specificate in ricorso.
i è costituito, con comparsa depositata il 22.1.2024 (all'esito di alcuni rinvii Controparte_1 disposti per rinotificare al convenuto il ricorso introduttivo), non opponendosi alla richiesta di separazione, ma contestando fermamente le deduzioni della ricorrente in ordine alle cause della crisi coniugale. Ha dedotto, quindi: che il matrimonio era entrato in crisi a causa del mancato assolvimento dei doveri coniugali da parte della ricorrente, la quale da diverso tempo non era più presente nella vita quotidiana della famiglia;
che aveva promosso ricorso ex artt. 333-336 c.c. innanzi al T.M. di Lecce e che il relativo procedimento, recante il numero 271/2020 R.G.V.G., si era concluso, in data 11.2.2021, con l'affidamento dei figli minori e ai Servizi Sociali di Copertino, stante Persona_3 CP_3 la rilevata situazione di disagio e il basso rendimento scolastico, e con la nomina, quale curatore speciale dei minori, dell'avv. Viviana Patrocinio;
che il matrimonio era entrato in crisi, inoltre, per il contegno irascibile e violento della ricorrente, come più ampiamente esposto in memoria, a causa del quale aveva chiesto in diverse occasioni l'intervento dele Forze dell'Ordine; che la ricorrente aveva, inoltre, in più occasioni, abbandonato la casa coniugale e aveva intrapreso diverse relazioni affettive in costanza di matrimonio;
che anche dopo la definizione del giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Lecce si erano verificati episodi pregiudizievoli nei confronti del convenuto e dei figli, come più dettagliatamente riportato in atti, e che la ricorrente non si era neppure presentata ai colloqui promossi dai Servizi Sociali in ottemperanza a quanto disposto dal T.M. di Lecce;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella riportata in memoria e che egli soltanto provvedeva alle eIGenze dei figli, sicché non vi erano i presupposti per l'accoglimento delle richieste economiche avanzate dalla ricorrente;
che, in considerazione della fragilità psicologica della moglie, vi erano, altresì, i presupposti per l'affidamento e il collocamento dei figli (nata il [...] e diventata nel frattempo maggiorenne) e CP_2 CP_3 presso il padre in Copertino, insieme alle due figlie maggiorenni e . Ha chiesto, pertanto, la Per_1 Per_2 declaratoria di separazione personale, con addebito alla ricorrente, l'affido esclusivo del figlio ancora minorenne con collocamento prevalente di e presso di sé presso la casa CP_3 CP_2 CP_3 familiare sita in Copertino, l'obbligo, a carico della madre, di contribuire al mantenimento dei figli nella misura specificata in memoria, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie,
l'esclusione di qualsiasi contributo da versare, a titolo di mantenimento, in favore della ricorrente, per le ragioni indicate in atti, la condanna della ricorrente al risarcimento in suo favore del resistente in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale.
All'udienza di comparizione 25.1.2024 è stata ascoltata la sola ricorrente, comparsa personalmente, mentre il difensore di parte resistente ha fatto presente che il suo assistito non era potuto comparire per motivi di lavoro, depositando copia di un contratto di lavoro tedesco e chiedendo un rinvio per consentirne la comparizione. All'esito della stessa udienza del 25.1.2024 la Presidente Delegata ha richiesto al T.M. di Lecce i provvedimenti eventualmente adottati in relazione ai figli minori delle parti dopo l'1.2.2021 e tutte le relazioni inviate al T.M. di Lecce dai Servizi delegati nel corso nel corso del procedimento n. 271/2020 V.G. (documentazione poi acquisita in data 8-9.2.2024).
Nel corso della successiva udienza di comparizione del 22.2.2024 è stato ascoltato il resistente, mentre il difensore della ricorrente, già ascoltata nella precedente udienza, ha fatto presente di aver richiesto ai CC di Copertino copia della pregressa denuncia e remissione di querela;
all'esito, quindi, la
Presidente delegata, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza, in data 21.5.2024, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
e incontri tra padre e figlio liberamente concordati tra gli interessati;
b) pone a carico di 'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a decorrere da marzo Controparte_1
2024, l'importo di euro 900,00 per i titoli indicati in motivazione, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per i figli e a carico di entrambi i genitori in pari CP_2 CP_3 misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
d) invita entrambe le parti a depositare, almeno 20 giorni prima della prossima udienza, le dichiarazioni dei redditi, comprensive della documentazione relativa a benefici previdenziali eventualmente percepiti, e gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni, nonché la documentazione relativa alla titolarità di beni immobili e diritti reali su beni immobili (anche mediante estratto catastale).”.
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
Con memoria depositata il 10.10.2024 si costituiva, per la ricorrente, un nuovo difensore.
Dopo il deposito delle memorie integrative e delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. (all'udienza del
18.12.2024 le parti hanno dato atto che non era stato possibile concordare le condizioni della separazione), con atto in data 11.2.2025 il difensore della ricorrente ha depositato l'accordo raggiunto tra le parti sulle condizioni della separazione, sottoscritto il 20.1.2025 dalle stesse e dai rispettivi difensori, nei seguenti termini:
“
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la IG.ra e il IG. rinunziano alle rispettive domande di addebito Parte_1 Controparte_1
e risarcimento danni formulate in sede di separazione nei rispettivi scritti difensivi;
3. in relazione al figlio convivente con la madre, le parti concordano che gli incontri tra padre Persona_4
e figlio siano liberamente concordati tra gli interessati in ragione della circostanza che il figlio, nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne;
4. le parti concordano che il IG. con decorrenza gennaio 2025, sarà tenuto a corrispondere Controparte_1 alla IG.ra , l'importo mensile di euro 750,00, somma da rivalutarsi annualmente sulla Parte_1 base degli indici ISTAT, di cui € 500,00 quale contributo di mantenimento per i figli e conviventi CP_3 CP_2 con la madre, ed € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della coniuge separata. Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 15 di ogni mese.
5. il IG. si impegna a farsi carico del 60% delle spese straordinarie documentate sostenute per i Controparte_1 figli e concordate secondo la regolamentazione di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
CP_2 CP_3
6. le parti dichiarano che, in ragione del presente accordo e degli impegni lavorativi ivi assunti, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.”.
All'udienza del 10.3.2025, infine, le parti hanno precisato le loro conclusioni, richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra i coniugi, con rinuncia ai termini per le memorie conclusionali, e la causa è stata riservata per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per il suo rituale intervento.
Le richieste formulate congiuntamente delle parti meritano accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, avendo le parti espressamente rinunciato alle domande di addebito reciprocamente formulate.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole minorenne (il figlio , infatti, nato il [...], è Persona_4 divenuto maggiorenne nel corso del procedimento). La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 22.12.2022 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Bad Vilbel (DE) il 20.4.1999 (trascritto Controparte_1 nei registri di matrimonio del Comune di Copertino (LE) dell'anno 2004 n. 31 P. II S. C), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9804 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giancarlo Perrone, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Bellini, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 10 marzo 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.12.2022, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con l 20.4.1999 in Bad Vilbel (DE), in regime economico Controparte_1 di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati quattro figli e, cioè, il 7.6.1999, il Per_1 Per_2
19.11.2000, il 25.7.2005 e il 2.1.2007; che i coniugi avevano stabilito la residenza CP_2 CP_3 coniugale in Copertino, in un'abitazione di proprietà del convenuto;
che ella era andata a vivere, quindi, insieme ai figli, in un'altra abitazione sita in Copertino, condotta in locazione;
che il convenuto, viceversa, aveva abbandonato il domicilio coniugale e aveva fatto rientro in Germania, dove lavorava come imprenditore edile;
che il matrimonio era entrato in crisi a causa delle condotte dannose del marito, contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, come più dettagliatamente descritto in atti;
che le condizioni economico – patrimoniali delle parti erano quelle specificate in ricorso e che ella aveva sacrificato le sue aspirazioni personali per dedicarsi, per esplicito accordo tra i coniugi, alla cura del nucleo familiare;
che sussistevano, pertanto, anche per le ulteriori ragioni esplicitate in atti, i presupposti per il riconoscimento di un contributo per il suo mantenimento;
che erano stati vani i tentativi di giungere ad una separazione di tipo consensuale.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, con addebito al marito per le ragioni esposte in ricorso, affidamento condiviso dei figli minori e collocamento prevalente presso di sé, calendario di incontri padre-figli come specificato in atti, assegno mensile a carico del convenuto di euro
400,00 quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli minori, oltre rivalutazione annuale
ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé pari a euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e con tutte le ulteriori condizioni specificate in ricorso.
i è costituito, con comparsa depositata il 22.1.2024 (all'esito di alcuni rinvii Controparte_1 disposti per rinotificare al convenuto il ricorso introduttivo), non opponendosi alla richiesta di separazione, ma contestando fermamente le deduzioni della ricorrente in ordine alle cause della crisi coniugale. Ha dedotto, quindi: che il matrimonio era entrato in crisi a causa del mancato assolvimento dei doveri coniugali da parte della ricorrente, la quale da diverso tempo non era più presente nella vita quotidiana della famiglia;
che aveva promosso ricorso ex artt. 333-336 c.c. innanzi al T.M. di Lecce e che il relativo procedimento, recante il numero 271/2020 R.G.V.G., si era concluso, in data 11.2.2021, con l'affidamento dei figli minori e ai Servizi Sociali di Copertino, stante Persona_3 CP_3 la rilevata situazione di disagio e il basso rendimento scolastico, e con la nomina, quale curatore speciale dei minori, dell'avv. Viviana Patrocinio;
che il matrimonio era entrato in crisi, inoltre, per il contegno irascibile e violento della ricorrente, come più ampiamente esposto in memoria, a causa del quale aveva chiesto in diverse occasioni l'intervento dele Forze dell'Ordine; che la ricorrente aveva, inoltre, in più occasioni, abbandonato la casa coniugale e aveva intrapreso diverse relazioni affettive in costanza di matrimonio;
che anche dopo la definizione del giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Lecce si erano verificati episodi pregiudizievoli nei confronti del convenuto e dei figli, come più dettagliatamente riportato in atti, e che la ricorrente non si era neppure presentata ai colloqui promossi dai Servizi Sociali in ottemperanza a quanto disposto dal T.M. di Lecce;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella riportata in memoria e che egli soltanto provvedeva alle eIGenze dei figli, sicché non vi erano i presupposti per l'accoglimento delle richieste economiche avanzate dalla ricorrente;
che, in considerazione della fragilità psicologica della moglie, vi erano, altresì, i presupposti per l'affidamento e il collocamento dei figli (nata il [...] e diventata nel frattempo maggiorenne) e CP_2 CP_3 presso il padre in Copertino, insieme alle due figlie maggiorenni e . Ha chiesto, pertanto, la Per_1 Per_2 declaratoria di separazione personale, con addebito alla ricorrente, l'affido esclusivo del figlio ancora minorenne con collocamento prevalente di e presso di sé presso la casa CP_3 CP_2 CP_3 familiare sita in Copertino, l'obbligo, a carico della madre, di contribuire al mantenimento dei figli nella misura specificata in memoria, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie,
l'esclusione di qualsiasi contributo da versare, a titolo di mantenimento, in favore della ricorrente, per le ragioni indicate in atti, la condanna della ricorrente al risarcimento in suo favore del resistente in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale.
All'udienza di comparizione 25.1.2024 è stata ascoltata la sola ricorrente, comparsa personalmente, mentre il difensore di parte resistente ha fatto presente che il suo assistito non era potuto comparire per motivi di lavoro, depositando copia di un contratto di lavoro tedesco e chiedendo un rinvio per consentirne la comparizione. All'esito della stessa udienza del 25.1.2024 la Presidente Delegata ha richiesto al T.M. di Lecce i provvedimenti eventualmente adottati in relazione ai figli minori delle parti dopo l'1.2.2021 e tutte le relazioni inviate al T.M. di Lecce dai Servizi delegati nel corso nel corso del procedimento n. 271/2020 V.G. (documentazione poi acquisita in data 8-9.2.2024).
Nel corso della successiva udienza di comparizione del 22.2.2024 è stato ascoltato il resistente, mentre il difensore della ricorrente, già ascoltata nella precedente udienza, ha fatto presente di aver richiesto ai CC di Copertino copia della pregressa denuncia e remissione di querela;
all'esito, quindi, la
Presidente delegata, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza, in data 21.5.2024, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
e incontri tra padre e figlio liberamente concordati tra gli interessati;
b) pone a carico di 'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a decorrere da marzo Controparte_1
2024, l'importo di euro 900,00 per i titoli indicati in motivazione, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per i figli e a carico di entrambi i genitori in pari CP_2 CP_3 misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
d) invita entrambe le parti a depositare, almeno 20 giorni prima della prossima udienza, le dichiarazioni dei redditi, comprensive della documentazione relativa a benefici previdenziali eventualmente percepiti, e gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni, nonché la documentazione relativa alla titolarità di beni immobili e diritti reali su beni immobili (anche mediante estratto catastale).”.
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
Con memoria depositata il 10.10.2024 si costituiva, per la ricorrente, un nuovo difensore.
Dopo il deposito delle memorie integrative e delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. (all'udienza del
18.12.2024 le parti hanno dato atto che non era stato possibile concordare le condizioni della separazione), con atto in data 11.2.2025 il difensore della ricorrente ha depositato l'accordo raggiunto tra le parti sulle condizioni della separazione, sottoscritto il 20.1.2025 dalle stesse e dai rispettivi difensori, nei seguenti termini:
“
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la IG.ra e il IG. rinunziano alle rispettive domande di addebito Parte_1 Controparte_1
e risarcimento danni formulate in sede di separazione nei rispettivi scritti difensivi;
3. in relazione al figlio convivente con la madre, le parti concordano che gli incontri tra padre Persona_4
e figlio siano liberamente concordati tra gli interessati in ragione della circostanza che il figlio, nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne;
4. le parti concordano che il IG. con decorrenza gennaio 2025, sarà tenuto a corrispondere Controparte_1 alla IG.ra , l'importo mensile di euro 750,00, somma da rivalutarsi annualmente sulla Parte_1 base degli indici ISTAT, di cui € 500,00 quale contributo di mantenimento per i figli e conviventi CP_3 CP_2 con la madre, ed € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della coniuge separata. Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 15 di ogni mese.
5. il IG. si impegna a farsi carico del 60% delle spese straordinarie documentate sostenute per i Controparte_1 figli e concordate secondo la regolamentazione di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
CP_2 CP_3
6. le parti dichiarano che, in ragione del presente accordo e degli impegni lavorativi ivi assunti, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.”.
All'udienza del 10.3.2025, infine, le parti hanno precisato le loro conclusioni, richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra i coniugi, con rinuncia ai termini per le memorie conclusionali, e la causa è stata riservata per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per il suo rituale intervento.
Le richieste formulate congiuntamente delle parti meritano accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, avendo le parti espressamente rinunciato alle domande di addebito reciprocamente formulate.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole minorenne (il figlio , infatti, nato il [...], è Persona_4 divenuto maggiorenne nel corso del procedimento). La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 22.12.2022 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Bad Vilbel (DE) il 20.4.1999 (trascritto Controparte_1 nei registri di matrimonio del Comune di Copertino (LE) dell'anno 2004 n. 31 P. II S. C), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore