Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1131/2020 R.G. lavoro vertente
TRA
– in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Gennaro de Chiara e Iolanda D'Alterio, presso il cui studio in Napoli alla via Scarlatti n.
188 sono elettivamente domiciliati -appellante-
E
Controparte_1
- in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avvocato dello Stato Amedeo Speranza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 è domiciliato ex lege
-appellato-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ingiungeva, in danno della il pagamento di euro 1.500,00 per carenza di Parte_1
etichettatura della merce in deposito.
La società ingiunta ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Napoli, X sezione civile, eccependo la carenza di motivazione, l'errata applicazione dell'art. 18 L. n. 689/1981 e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione.
Il Tribunale adìto, con sentenza n. 8257 del 19.9.2019, ha rigettato la opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese.
Con ricorso depositato in data 16.3.2020 ha proposto appello la censurando Parte_1
l'impugnata sentenza in ordine alla carenza di motivazione del provvedimento ingiuntivo, alla illegittimità dell'ordinanza per la mancata audizione dell'opponente e nel merito, per la mancata prova dei fatti contestati nel verbale di accertamento della , affermando in Controparte_1
particolare che il prodotto ittico oggetto di accertamento era in giacenza per la successiva lavorazione/trasformazione e non era, come ritenuto dall'impugnata sentenza, destinato alla vendita.
Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - Capitaneria di Porto
di Napoli, confutando gli avversi motivi e chiedendo il rigetto del gravame.
Lette le note scritte, alla udienza del 27.3.2025 la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Parte appellante deduce la illegittimità della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, sulla base dell'omesso esame da parte della , della documentazione a Controparte_1
corredo della memoria difensiva, che la avrebbe inviato via pec, a mezzo del Parte_1
proprio legale di fiducia, nonostante, unitamente alla stessa, venisse trasmessa procura alle liti debitamente sottoscritta dal l.r.p.t. della appellante, Sig. autenticata Controparte_2 dall'avv. Iolanda D'Alterio. Sostiene la società appellante che l'Amministrazione opposta avrebbe ignorato detti scritti difensivi, motivando in proposito nella ordinanza “che la nota difensiva avverso l'accertamento, pervenuta in data 22.1.2018 è da considerarsi irricevibile in quanto presentata da soggetto carente di legittimazione passiva nel rapporto contravvenzionale”.
Premesso che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il mancato esame delle deduzioni difensive da parte dell'autorità amministrativa non rileva in sé come causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma può incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni propongano fondate questioni di diritto ovvero prospettino elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata considerazione potrà viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione (Cassazione civile sez. I, 21/07/2006
n.16802).
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte della autorità intimante rilevare sotto il profilo dell'omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. 22 novembre 2004
n. 21954 e Cass. 27 marzo 2004 n. 5891).
Nel caso di specie, eventuali omesse valutazioni degli scritti difensivi della società appellante non assumono alcun rilievo ai fini della illegittimità del provvedimento sanzionatorio, poiché
non inficiano la validità sostanziale dello stesso, che potrà comunque essere successivamente esaminata con riguardo ai fatti decisivi della controversia, essendo l'oggetto dell'opposizione il rapporto e non l'atto.
Riguardo alla lamentata mancata audizione del ricorrente da parte dell'autorità amministrativa, basta richiamare la copiosa giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento,
in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità
amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta. Basta riflettere sul fatto che l'audizione è preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.
Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto (cfr. Cass. SS.UU. n. 1786/2010, Cass. n. 9251/2010 e più recentemente Cass. n. 11300/2018, Cass. n.
12503/2018, Cass. n. 21146/2019).
Pertanto, il presente motivo di opposizione deve essere rigettato, non avendo la ricorrente indicato ragioni che consentano di superare il superiore principio costantemente confermato dalla Suprema
Corte.
Passando all'esame del merito della controversia, i fatti oggetto di causa scaturiscono dal verbale di accertamento della n. 75/2017 del 23.5.2013, in cui venivano Controparte_1 riscontrati all'interno dei locali della ricorrente n. 460 kg. di mitili (cozze), conservati in 23 sacchi da 20 kg. cadauno, privi di etichetta.
Tali prodotti sono risultati essere illegittimamente detenuti, poiché non rintracciabili, senza che se ne potesse individuare la provenienza ed in assenza della prescritta obbligatoria documentazione, in particolare del documento di trasporto relativo ai prodotti della pesca, che si estende a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'obbligo di tenuta del documento di trasporto relativo ai prodotti della pesca non è limitato alla sola fase riguardante la c.d. "prima vendita", avente luogo dal peschereccio al primo operatore, atteso che l'ambito oggettivo del controllo sulla filiera ittica prefigurato dalla normativa europea e, segnatamente, dal regolamento (CE) n.
1224 del 2009, si estende a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (cfr. Cassazione civile sez. II - 16/11/2020, n. 25939).
L'etichettatura del prodotto ittico ha quindi la funzione di garantire la tracciabilità dello stesso in ogni sua fase della lavorazione e, nel caso di specie, dal verbale di accertamento, facente fede fino a querela di falso, emerge la mancanza di tale etichettatura.
Invero, la si limita a negare la destinazione ad uso commerciale dei prodotti ittici privi Parte_1
di etichettatura e riporta una serie di circostanze del tutto irrilevanti e poco credibili, oltre che non provate, quali l'intento di restituire detti prodotti alla società venditrice, tale Blue Marine soc. coop.
a causa di una irregolarità meramente formale o ancora, come si evince dal verbale di accertamento citato, con riferimento a 4 sacchi da 1 kg. circa cadauno, lo stesso n.q. di l.r. Controparte_2
della opponente, ha dichiarato: “Il prodotto ittico risale al D.D.T. N. 30 del 18/12/2017 della Soc.
Coop. Blue Marine e la mancanza di etichette sui n° 4 sacchi è per un malfunzionamento della punzonatrice”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, si impone il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna la al pagamento delle spese del grado, in favore del appellato, Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27.3.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente