CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) - Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Presidente
2) – Dott.ssa Laura Scarlatelli - Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel. a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 9.6.2025 la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2946/23 R.G.
TRA
– rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Email_1
-appellante-
E
Controparte_1
- in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Stefania Rettore, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale angolo Via S. Lazzaro -appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto al Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
operatore tecnico di assistenza alle dipendenze dell' di
[...] Controparte_2
Benevento, ha esposto di aver contratto la “polmonite interstiziale da Sars Cov-2” e che l aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra l'evento denunciato in data CP_1
29.10.2020 e la lesione accertata. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare che le patologie lamentate erano state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo CP_1 indennizzo/rendita, con vittoria di spese. Si è costituito in giudizio l , contestando che l'infortunio da contagio era avvenuto a CP_1 causa dell'attività svolta in ospedale il giorno 27.10.2020 e chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. Con sentenza n. 590/2023 pubblicata il 31.5.2023, il giudice adito ha rigettato la domanda, per mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della stessa, evidenziando che dalla relazione sottoscritta dal datore di lavoro risulta dichiarato quanto riferito dal lavoratore circa il contatto avuto con la figlia, positiva al covid 19 e che nessun altro lavoratore del reparto era risultato positivo al covid. Con ricorso depositato presso questa Corte il 30.11.2023, ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza di primo grado, dolendosi: della erroneità della pronuncia per non aver riconosciuto l'esistenza del nesso causale tra l'infortunio denunciato e l'occasione del lavoro espletato presso l'ospedale in data 27.10.2020, non valutando adeguatamente il materiale probatorio a disposizione;
della mancata ammissione della prova testimoniale. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza. All'udienza odierna, la Corte, lette le note scritte, ha riservato la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appello non è fondato. L'art. 2 dpr 30 giugno 1965 n. 1124 (TU infortuni) statuisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi necessaria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro. E' stato precisato che “In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021, Rv. 662120 - 01); e che “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igiene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull'assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l'infezione contratta, laddove dal principio sopra enunciato discende l'irrilevanza di una specifica causa violenta)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6899 del 08/04/2004, Rv. 571954 – 01; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20941 del 28/10/2004, Rv. 577883 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005, Rv. 582782 – 01). La Suprema Corte ha poi chiarito che “l'occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio- economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015, Rv. 634074 - 01).
- L'art. 42, comma 2, del d.l 17 marzo 2020, n. 14 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi CP_1 delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi CP_1 accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti (dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019"). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.” La Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 precisa che le affezioni morbose da Coronavirus CP_1 avvenute “in occasione di lavoro” sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale. Con particolare riferimento alle strutture sanitarie, l chiarisce che per gli operatori CP_1 sanitari ed anche per il personale non sanitario operante negli ospedali ed a contatto con il pubblico o con l'utenza, il rischio di contagio, genericamente riguardante tutti i cittadini, è
“aggravato fino a diventare specifico”, con la conseguenza che per tali operatori vige una presunzione semplice di origine professionale:
“La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l tutela tali CP_1 affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . CP_1
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di CP_1 lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' CP_1
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa
CP_1
Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento, in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura, privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.
- Con il presente gravame parte appellante ribadisce, mediante le stesse argomentazioni proposte in primo grado, la erroneità della sentenza impugnata per non avere adeguatamente valutato i documenti prodotti, ed in particolare l'articolo del giornale locale
“ ” del 6.11.2020, da cui emergerebbe che il contagio del covid si sarebbe diffuso CP_3 all'interno del nosocomio, come dimostrato dalle positività di due medici, otto infermieri e tre operatori somministrati, che avrebbero contratto il virus Sars Cov 2 nello stesso periodo del ricorrente. Così pure l'articolo del giorno precedente (5.11.2020), a cui fa riferimento l'appellante, confermerebbe la circostanza riportata in ordine alla situazione di contagio nella struttura ospedaliera. Invero, proprio in virtù delle normative sopra richiamate, emanate per fronteggiare la grave crisi pandemica, e dei principi da esse derivanti, ritiene il Collegio che non vi sia prova che il abbia contratto il virus durante l'espletamento dell'attività lavorativa. Pt_1
Ai fini della decisione, deve essere infatti considerato che il ricorrente non ha fornito elementi di valutazione che, letti in maniera unitaria, consentano di escludere, sulla base di un giudizio di ragionevolezza, che il contagio possa essere avvenuto al di fuori dell'ambiente di lavoro. In effetti, non risulta dagli atti che tra i dipendenti dell'ospedale vi fossero delle persone contagiate (peraltro nemmeno identificate da parte appellante) – né gli articoli di giornale prodotti possono assurgere al rango di prova - ma in ogni caso, quand'anche fosse stata accertata la presenza di altri dipendenti affetti da covid nel nosocomio, il semplice fatto che taluni di essi – comunque non operanti nel reparto del ricorrente - abbiano contratto il virus nel medesimo periodo dell'appellante, non escluderebbe di per sè altre possibilità di contagio all'esterno dell'ospedale. Nel caso di specie, infatti, dalla denuncia di infortunio depositata si evince che il Pt_1 ha riferito “di avere avuto contatto con familiare, figlia, positivo al covid 19…nessun altro lavoratore dello stesso reparto è risultato positivo al covid 19”. Il fatto incontestato che il ricorrente, nello stesso periodo, abbia avuto contatto con la figlia, positiva al covid, e che nel medesimo reparto ove egli lavorava non vi fossero altri casi di positività, esclude, per le ragioni sin qui espresse, la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio denunciato e l'occasione di lavoro e ciò in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che consentano di ritenere più che probabile l'origine professionale del contagio. Con il secondo motivo è lamentata la mancata ammissione della prova testimoniala articolata. Deve rilevarsi che sul tema la Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare che "Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass n. 5654/2017; Cass. 11457/2007). Nel caso in esame, i capi di prova articolati, come giustamente osservato dal primo giudice, sono estremamente generici: “vero che ..presso il pronto soccorso dell'
[...] di Benevento affluivano molti pazienti affetti da covid 19”; “vero che in quel Controparte_2 periodo sono stati riscontrati, anche tra i dipendenti..molti casi di contagio da covid 19”;
“vero che in quel periodo vi erano scarse forniture di presidi di protezione individuale…”. In continuità con il principio della Corte di cassazione sopra richiamato, deve quindi ritenersi l'infondatezza del motivo dedotto, allorchè non evidenzia, anche sfiorando il limite della ammissibilità della censura, quali siano state le circostanze che, se provate, avrebbero, con certezza, determinato un esito differente della controversia. Per le ragioni suesposte, l'appello deve essere pertanto rigettato. Sono compensate le spese del grado, considerata la difficoltà probatoria nella controversia. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 9.6.2025 Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
- Dott. Paolo Barletta- - Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) - Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Presidente
2) – Dott.ssa Laura Scarlatelli - Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel. a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 9.6.2025 la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2946/23 R.G.
TRA
– rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Email_1
-appellante-
E
Controparte_1
- in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Stefania Rettore, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale angolo Via S. Lazzaro -appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto al Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
operatore tecnico di assistenza alle dipendenze dell' di
[...] Controparte_2
Benevento, ha esposto di aver contratto la “polmonite interstiziale da Sars Cov-2” e che l aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra l'evento denunciato in data CP_1
29.10.2020 e la lesione accertata. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare che le patologie lamentate erano state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo CP_1 indennizzo/rendita, con vittoria di spese. Si è costituito in giudizio l , contestando che l'infortunio da contagio era avvenuto a CP_1 causa dell'attività svolta in ospedale il giorno 27.10.2020 e chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. Con sentenza n. 590/2023 pubblicata il 31.5.2023, il giudice adito ha rigettato la domanda, per mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della stessa, evidenziando che dalla relazione sottoscritta dal datore di lavoro risulta dichiarato quanto riferito dal lavoratore circa il contatto avuto con la figlia, positiva al covid 19 e che nessun altro lavoratore del reparto era risultato positivo al covid. Con ricorso depositato presso questa Corte il 30.11.2023, ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza di primo grado, dolendosi: della erroneità della pronuncia per non aver riconosciuto l'esistenza del nesso causale tra l'infortunio denunciato e l'occasione del lavoro espletato presso l'ospedale in data 27.10.2020, non valutando adeguatamente il materiale probatorio a disposizione;
della mancata ammissione della prova testimoniale. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza. All'udienza odierna, la Corte, lette le note scritte, ha riservato la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appello non è fondato. L'art. 2 dpr 30 giugno 1965 n. 1124 (TU infortuni) statuisce che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi necessaria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro. E' stato precisato che “In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021, Rv. 662120 - 01); e che “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di una assicurata, già infermiera professionale presso un centro di igiene mentale, volta a farsi riconoscere la natura di infortunio sul lavoro della forma virale HBV HCV da cui era risultata affetta, sull'assunto che mancasse la prova del nesso di causalità tra eventuali lesioni, da puntura di siringa o altro, e l'infezione contratta, laddove dal principio sopra enunciato discende l'irrilevanza di una specifica causa violenta)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6899 del 08/04/2004, Rv. 571954 – 01; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20941 del 28/10/2004, Rv. 577883 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005, Rv. 582782 – 01). La Suprema Corte ha poi chiarito che “l'occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio- economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015, Rv. 634074 - 01).
- L'art. 42, comma 2, del d.l 17 marzo 2020, n. 14 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi CP_1 delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi CP_1 accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti (dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019"). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.” La Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 precisa che le affezioni morbose da Coronavirus CP_1 avvenute “in occasione di lavoro” sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale. Con particolare riferimento alle strutture sanitarie, l chiarisce che per gli operatori CP_1 sanitari ed anche per il personale non sanitario operante negli ospedali ed a contatto con il pubblico o con l'utenza, il rischio di contagio, genericamente riguardante tutti i cittadini, è
“aggravato fino a diventare specifico”, con la conseguenza che per tali operatori vige una presunzione semplice di origine professionale:
“La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l tutela tali CP_1 affezioni morbose inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . CP_1
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di CP_1 lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all' CP_1
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa
CP_1
Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento, in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura, privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.
- Con il presente gravame parte appellante ribadisce, mediante le stesse argomentazioni proposte in primo grado, la erroneità della sentenza impugnata per non avere adeguatamente valutato i documenti prodotti, ed in particolare l'articolo del giornale locale
“ ” del 6.11.2020, da cui emergerebbe che il contagio del covid si sarebbe diffuso CP_3 all'interno del nosocomio, come dimostrato dalle positività di due medici, otto infermieri e tre operatori somministrati, che avrebbero contratto il virus Sars Cov 2 nello stesso periodo del ricorrente. Così pure l'articolo del giorno precedente (5.11.2020), a cui fa riferimento l'appellante, confermerebbe la circostanza riportata in ordine alla situazione di contagio nella struttura ospedaliera. Invero, proprio in virtù delle normative sopra richiamate, emanate per fronteggiare la grave crisi pandemica, e dei principi da esse derivanti, ritiene il Collegio che non vi sia prova che il abbia contratto il virus durante l'espletamento dell'attività lavorativa. Pt_1
Ai fini della decisione, deve essere infatti considerato che il ricorrente non ha fornito elementi di valutazione che, letti in maniera unitaria, consentano di escludere, sulla base di un giudizio di ragionevolezza, che il contagio possa essere avvenuto al di fuori dell'ambiente di lavoro. In effetti, non risulta dagli atti che tra i dipendenti dell'ospedale vi fossero delle persone contagiate (peraltro nemmeno identificate da parte appellante) – né gli articoli di giornale prodotti possono assurgere al rango di prova - ma in ogni caso, quand'anche fosse stata accertata la presenza di altri dipendenti affetti da covid nel nosocomio, il semplice fatto che taluni di essi – comunque non operanti nel reparto del ricorrente - abbiano contratto il virus nel medesimo periodo dell'appellante, non escluderebbe di per sè altre possibilità di contagio all'esterno dell'ospedale. Nel caso di specie, infatti, dalla denuncia di infortunio depositata si evince che il Pt_1 ha riferito “di avere avuto contatto con familiare, figlia, positivo al covid 19…nessun altro lavoratore dello stesso reparto è risultato positivo al covid 19”. Il fatto incontestato che il ricorrente, nello stesso periodo, abbia avuto contatto con la figlia, positiva al covid, e che nel medesimo reparto ove egli lavorava non vi fossero altri casi di positività, esclude, per le ragioni sin qui espresse, la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio denunciato e l'occasione di lavoro e ciò in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che consentano di ritenere più che probabile l'origine professionale del contagio. Con il secondo motivo è lamentata la mancata ammissione della prova testimoniala articolata. Deve rilevarsi che sul tema la Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare che "Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass n. 5654/2017; Cass. 11457/2007). Nel caso in esame, i capi di prova articolati, come giustamente osservato dal primo giudice, sono estremamente generici: “vero che ..presso il pronto soccorso dell'
[...] di Benevento affluivano molti pazienti affetti da covid 19”; “vero che in quel Controparte_2 periodo sono stati riscontrati, anche tra i dipendenti..molti casi di contagio da covid 19”;
“vero che in quel periodo vi erano scarse forniture di presidi di protezione individuale…”. In continuità con il principio della Corte di cassazione sopra richiamato, deve quindi ritenersi l'infondatezza del motivo dedotto, allorchè non evidenzia, anche sfiorando il limite della ammissibilità della censura, quali siano state le circostanze che, se provate, avrebbero, con certezza, determinato un esito differente della controversia. Per le ragioni suesposte, l'appello deve essere pertanto rigettato. Sono compensate le spese del grado, considerata la difficoltà probatoria nella controversia. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 9.6.2025 Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
- Dott. Paolo Barletta- - Dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano-