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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa DI OV, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 8549/2024 promossa da:
nata a Niteroi RJ (Brasile) il [...] in [...] e Persona_1 unitamente a quali esercenti la responsabilità genitoriale nell'interesse Controparte_1 del figlio nato a [...] il Persona_2
20.06.2019; nata a [...] il Controparte_2
14.06.1950; nata a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...], tutti Parte_2 rappresentati e difesi dall' avv. Jacopo Mauri
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo venga riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_3 discendenti diretti di nato a [...] il Persona_3
03.09.1866.
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
All'esito della prima udienza, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre 2025
e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
*
1. Sull'interesse ad agire
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presupponga ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile
2 Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
2. Sul merito
Ciò premesso, si deve osservare che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, Persona_3
nato a [...] il [...] (doc. 2), poiché tale avo avrebbe
[...] trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia nata in [...] il Persona_4
28.05.1898 che, a sua volta, l'avrebbe trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registra in realtà un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a , nata il [...] in [...], Persona_5 talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente
o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, come da albergo genealogico qui sotto riprodotto.
3 È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle
4 liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr.
Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa, peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018), ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via
5 amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso e DICHIARA i ricorrenti come indicati in epigrafe cittadini italiani iure sanguinis;
2. per l'effetto, ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
3. CONDANNA il al pagamento delle spese processuali che si liquidano Controparte_3 in € 1.450,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 21 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa DI OV
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa DI OV, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 8549/2024 promossa da:
nata a Niteroi RJ (Brasile) il [...] in [...] e Persona_1 unitamente a quali esercenti la responsabilità genitoriale nell'interesse Controparte_1 del figlio nato a [...] il Persona_2
20.06.2019; nata a [...] il Controparte_2
14.06.1950; nata a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...], tutti Parte_2 rappresentati e difesi dall' avv. Jacopo Mauri
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1 RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo venga riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_3 discendenti diretti di nato a [...] il Persona_3
03.09.1866.
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
All'esito della prima udienza, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre 2025
e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
*
1. Sull'interesse ad agire
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presupponga ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile
2 Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
2. Sul merito
Ciò premesso, si deve osservare che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, Persona_3
nato a [...] il [...] (doc. 2), poiché tale avo avrebbe
[...] trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia nata in [...] il Persona_4
28.05.1898 che, a sua volta, l'avrebbe trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registra in realtà un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a , nata il [...] in [...], Persona_5 talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente
o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, come da albergo genealogico qui sotto riprodotto.
3 È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022).
Né può predicarsi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. grande naturalizzazione brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle
4 liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr.
Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa, peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018), ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via
5 amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ACCOGLIE il ricorso e DICHIARA i ricorrenti come indicati in epigrafe cittadini italiani iure sanguinis;
2. per l'effetto, ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
3. CONDANNA il al pagamento delle spese processuali che si liquidano Controparte_3 in € 1.450,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 21 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa DI OV
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