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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3606 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) in proprio C.F._2 Parte_3 C.F._3
e nella qualità di esercenti la responsabilità sui minori Persona_1
CF. e CF , C.F._4 Parte_4 C.F._5 Pt_5
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._6 Parte_6
, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità sulla C.F._7 minore CF , nelle qualità in atti e tutti Persona_2 C.F._8 rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Francesca;
Appellanti
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._9 CP_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Palma e Pasquale C.F._10
Matera;
Appellati
pagina 1 di 20 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1254 emessa dal Tribunale di NT il
27/05/2021 e pubblicata il 14/06/2021, in materia di azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 21.2.2025 e dagli appellati CP_1
e in data 24.2.2025.
[...] CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
e citavano in giudizio, davanti alla Sezione Controparte_1 CP_2
Distaccata di Airola del Tribunale di NT, assumendone Persona_1
l'inadempimento in ordine ad un contratto per fornitura ed installazione di infissi in legno, stipulato in data 23.6.2001; essi chiedevano la condanna del predetto appaltatore alla restituzione delle somme versate ed al risarcimento del danno subito per le opere eseguite senza il rispetto della regola dell'arte.
Espletata la CTU e assunta la prova testimoniale, il giudice dichiarava l'interruzione della causa, in quanto il difensore di ne dichiarava il decesso;
Iuliucci Persona_1
e Pace riassumevano il giudizio nei confronti della moglie del de cuius e Parte_1 nei confronti di e (i figli) che esponevano di rivestire la Parte_2 Parte_5 mera qualità di chiamati alla eredità, ma che non avevano ancora provveduto né all'accettazione, né alla rinuncia alla stessa, per cui il giudice disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'eredità giacente di . Gli attori, previa Persona_1 procedura di nomina del curatore dell'eredità, a tanto provvedevano.
ed i figli e , rilevata la costituzione in Parte_1 Parte_2 Parte_5 giudizio del curatore dell'eredità giacente, dichiaravano di aver rinunciato alla eredità di , precisando che e , unitamente Parte_5 Parte_2 Parte_5 alle consorti, avevano accettato con beneficio di inventario quali genitori dei propri figli minori e chiedevano di essere estromessi dal giudizio in corso.
A causa della soppressione della Sezione Distaccata di Airola, la causa veniva trasferita presso la sede centrale del Tribunale di NT.
Con sentenza n. 2638/15, i rinunzianti all'eredità venivano estromessi dal giudizio, mentre l'eredità giacente di veniva condannata al pagamento, in Persona_1
pagina 2 di 20 favore degli attori e della somma di € 19.600,00 a titolo di restituzione CP_1 CP_2
e risarcimento, oltre interessi e spese di lite.
Gli attori apprendevano, dopo la notifica della suddetta sentenza al curatore dell'eredità giacente, che l'originario convenuto ed i convenuti Persona_1 costituitisi quali suoi chiamati all'eredità avevano stipulato in data 17.02.2011
“contratto di mantenimento vitalizio oneroso” a rogito del Notaio dott. Per_3 da NT (Rep. 38283 - Racc. 14054), con il quale era stata trasferita
[...] da parte di e ai figli e la Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_5 maggior parte del loro patrimonio immobiliare, per i propri diritti e per l'intero insieme alla moglie per un valore dichiarato, equivalente a quello degli obblighi assunti, di € 70.000,00.
Con atto di citazione, i coniugi e convenivano in Controparte_1 CP_2 giudizio , nonché i coniugi e , in proprio Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori ( e Persona_1 Pt_4
) ed i coniugi e , in proprio e nella qualità di
[...] Parte_5 CP_3 genitori esercenti la potestà sulla figlia minore ( ), al fine di ottenere Persona_2 pronuncia di revoca o inefficacia nei loro confronti della rinunzia all'eredità (R.G. n.
603/2015 – Cron. n. 978/2015 – Rep. n. 00001456) operata in data 14.5.2015 con atto registrato il 30.7.2015 al n. 2938 da , e Parte_1 Parte_2 Per_1 conseguente alla apertura della successione di , deceduto in
[...] Persona_1
TE (BN) in data 23.7.2012, con ordine al competente Conservatore dei
RR.II. di NT di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità; inoltre, chiedevano di accertare che il “contratto di mantenimento vitalizio oneroso” per Notaio dott. Per_3 da NT, del 17.2.2011 (Rep. 38283 – Racc. n. 14054), registrato il
[...]
16.3.2011 al n. 2245 serie 1T (Agenzia delle Entrate di NT) e trascritto il
24.2.2011 ai n.ri 2257/1616 (Agenzia del Territorio di NT), è nullo ed inefficace, in quanto frutto di accordi simulatori (simulazione assoluta/simulazione relativa) e preordinato alla potenziale lesione dei diritti di credito degli attori, annullandolo totalmente, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di
NT di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità.
pagina 3 di 20 A seguito di ordine del Giudice, gli attori precisavano e limitavano la domanda alla richiesta di pronunzia di declaratoria della nullità del contratto di mantenimento vitalizio oneroso, o quantomeno della sua inefficacia, in quanto frutto di accordi simulatori. Infine, gli attori chiedevano fosse pronunciata la revoca della rinuncia all'eredità (R.G. n. 603/2015 - Cron. n. 978/2015 - Rep. n. 00001456) operata in data 14.5.2015 con atto registrato il 30.7.2015 al n. 2938 da , Parte_1 Pt_2
e , ai sensi dell'art. 524 c.c.
[...] Persona_1
Si costituivano in giudizio , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_5
e , in proprio e nella indicata qualità, contestando ogni
[...] Parte_6 avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Parte convenuta sosteneva che non ricorressero, nella fattispecie, i presupposti normativi per la revoca dell'atto medesimo, sia sotto il profilo soggettivo, per la mancanza della scientia e del consilium fraudis, sia sotto il profilo oggettivo, perché
l'eredità giacente di è restata proprietaria di un terreno ubicato in Persona_1 agro di TE, utilmente aggredibile dai creditori per il loro soddisfacimento.
Con sentenza n. 1254/2021 qui gravata, il Tribunale di NT ha così provveduto: “1. Accoglie la domanda proposta da (CF: Controparte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...] e (CF: , nata a [...]_2 C.F._10
(BN) in data 23.12.1960 e residente in [...] nei confronti di , nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
ivi residente a[...], , C.F._1 Parte_2 nato il [...] a [...] (C.F. residente in C.F._2
ON (BN) alla Via Vitulanese, n. 34 e , nato il [...] Parte_5
a EA (AD) (C.F. residente a [...] C.F._6 alla Contrada Muraglione, n. 34, dichiarando ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti dei predetti attori l'atto stipulato in data 17.02.2011 denominato “contratto di mantenimento vitalizio oneroso” a rogito del Notaio dott. da Persona_3
NT - Rep. 38283 - Racc. 14054 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di NT in data 16 marzo 2011 al n. 2245 serie IT, trascritto presso l'Agenzia del Terri-torio di NT in data 24 febbraio 2011 ai numeri
2257/1616, autorizzando l'annotazione del presente provvedimento presso la
pagina 4 di 20 Conservatoria dei RR.II. di NT ai sensi dell'art. 2655 c.c.; 2. Autorizza
(CF: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._9
e residente in [...] e (CF: CP_2
, nata a [...] in data [...] e residente in C.F._10
BU alla via San Giovanni, 22 ad accettare in luogo dei rinuncianti Parte_7
, nata il [...] a [...] (C.F. ivi
[...] C.F._1 residente a[...], , nato il [...] a [...]
EA (AD) (C.F. residente in [...] e , nato il [...] a [...]_5
(AD) (C.F. residente a [...] alla Contrada C.F._6
Muraglione, n. 34 l'eredità di ( CF: ), nato a [...] C.F._11
Campoli del Monte Taburno in data 30 ottobre 1942 e deceduto in TE (BN) in data 23 luglio 2012 al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza del proprio credito accertato con sentenza n. 2638/15 del Tribunale di NT;
3.
Condanna , nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
ivi residente a[...], , C.F._1 Parte_2 nato il [...] a [...]-NADA) (C.F. residente in C.F._2
SA (BN) alla Via Vitulanese, n. 34 e , nato il [...] Parte_5
a EA (AD) (C.F. residente a [...] C.F._6 alla Contrada Muraglione, n. 34 alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
(CF: ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._9 residente in [...] e (CF: CP_2
, nata a [...] in data [...] e residente in C.F._10
BU alla via San Giovanni, 22, liqui-date in € 301,23 per esborsi ed € 4.835,00 per tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e contributo CNF se dovuti, con attribuzione ai difensori;
4. Compensa le spese di lite tra gli attori e le
IGg. re , (C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_6
”. C.F._7
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'atto di disposizione del bene fosse da considerarsi a titolo gratuito, richiamando la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione (ex multis : Cass. n. 7479 del 25.03.2013), la quale ha ribadito che se la cessione di un immobile, che ha come corrispettivo il mantenimento del cedente,
pagina 5 di 20 presenta una evidente sproporzione tra le due prestazioni, allora si presume che si tratti di donazione;
che nel caso di specie, tale sproporzione esiste, perché il cespite ceduto è di consistenza tale da apparire icto oculi di valore superiore a quello dichiarato nell'atto ( € 70.000,00 a fronte di un fabbricato urbano ceduto della consistenza di 15 vani e mezzo catastali oltre a 1.500 mq di corte e giardino ); implicando, peraltro, il rapporto di discendenza diretta tra cedenti e cessionari ( genitori – figli ), che sussistano già ex lege dei precisi doveri di assistenza tra di essi, richiamati nello stesso atto nel quale si prevede che i figli provvedano alla somministrazione ai genitori “anche oltre il contenuto degli obblighi legali di mantenimento”. Sotto il profilo soggettivo, poi, il giudice di prime cure ha ritenuto, che i germani e , escussi quali testi nel corso del Parte_2 Parte_5 giudizio conclusosi con l'accertamento del credito degli attuali attori, hanno affermato di aver collaborato con il defunto padre nell'installazione dei manufatti oggetto di quella causa, quindi è più che plausibile che fossero pienamente consapevoli dell'oggetto della domanda dei IGg. e In particolare, CP_1 CP_2 hanno presenziato alle operazioni peritali svoltesi in quel giudizio in epoca ampiamente antecedente alla stipula dell'atto oggi impugnato. Questi rilievi in fatto sostanziano la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'azione pauliana.
Ed ancora, secondo il giudice di prime cure, posta l'esistenza del credito per cui si agisce in revocatoria, che può essere anche eventuale, va accertata la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'azione, ovvero il c.d. “eventus damni”. Il suddetto si identifica nel pregiudizio arrecato – a mezzo dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore – alle ragioni del creditore stante l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale (Cass., Sez. I, 6 marzo 2018 n. 5269; Cass., Sez. III,
14 novembre 2011, n. 23743). L'eventus damni, infatti, si profila ogni qualvolta vi sia il pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'atto dispositivo da lui posto in essere renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, atteso che una eventuale azione esecutiva – intentata nei suoi confronti – potrebbe rivelarsi infruttuosa (Tribunale Arezzo, 4 dicembre 2018, n.1135; Tribunale
Mi-lano, 28 novembre 2017). A fronte della soddisfazione di tale onus probandi incombente sul creditore, il debitore, onde sottrarsi agli effetti dell'azione pagina 6 di 20 revocatoria, deve – sempre in virtù del suddetto art. 2697 c.c. – fornire prova di come il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare comunque e ampiamente le ragioni del creditore (ex pluris: Cass., Sez. I, 10 maggio 2016, n.9461). Nel caso di specie, i convenuti nulla hanno allegato in ordine al valore del terreno rientrante nell'eredità giacente di per cui anche sotto il profilo oggettivo, a Persona_1 parere del giudice di prime cure, sussistono i presupposti per la invocata inefficacia.
Appaiono, quindi, a parere del Tribunale, conclamati tutti i requisiti di legge ai fini della declaratoria di inopponibilità agli attori dell'atto notarile stipulato in data
17.02.2011 denominato “contratto di mantenimento vitalizio oneroso” a rogito del
Notaio dott. da NT (Reo. 38283 - Racc. 14054), in quanto Persona_3 volto a pregiudicare le ragioni creditorie dello stesso.
Infine, secondo lo stesso Tribunale, ai sensi dell'art. 524 c.c., non deve essere dichiarata la revoca della rinuncia all'eredità espressa dai convenuti , Parte_1
e , bensì gli attuali attori e Parte_2 Parte_5 Controparte_1 [...]
vanno autorizzati ad accettare in luogo dei rinunzianti allo scopo di CP_2 soddisfarsi sui beni ereditari sino a concorrenza del proprio credito.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità sui minori Parte_3
e , e , in Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità sulla minore , Persona_2 tutti accettanti l'eredità di con beneficio di inventario hanno Persona_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1254/2021, emessa dal Tribunale di
NT, in data 27.5.2021 che, decidendo sulla domanda proposta da CP_1
e contro e
[...] CP_2 Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_3 sui minori e , aveva accolto parzialmente la domanda proposta Persona_1 Pt_4 condannando essi convenuti al pagamento delle spese di lite.
Gli appellanti premettono che il Tribunale con sentenza n. 2638/2015 aveva estromesso , e dalla causa, riconoscendo Parte_1 Parte_2 Parte_5 la validità della loro rinuncia all'eredità di e l'assenza di accettazione Persona_1
pagina 7 di 20 tacita della stessa e aveva, pertanto, condannato l'eredità giacente di Persona_1
a pagare 19.600 euro ai coniugi , come risarcimento danni, più CP_4 interessi e spese;
che gli attuali appellati, non avevano impugnato la statuizione, con la conseguenza che era intervenuto un giudicato sulla specifica questione della pretesa accettazione tacita dell'eredità, già negata dal Tribunale e reintrodotta, inammissibilmente e illegittimamente nel procedimento che ci occupa.
Gli appellanti evidenziano, inoltre, che e i figli e Parte_1 Pt_2 Parte_5 non erano inizialmente parte del processo avviato nel 2004 e ne sono venuti a conoscenza solo dopo la morte del congiunto;
che il diritto di credito dei coniugi
è sorto solo con la sentenza del 2015, mentre l'atto di disposizione CP_4 immobiliare è del 2011 e quindi quattro anni prima dell'accertamento dell'esistenza del credito.
Gli appellanti censurano, inoltre, la decisione del giudice di prime cure, non essendoci nella stessa alcuna indicazione dei criteri di calcolo utilizzati dal giudicante per giustificare l'affermata superiorità dell'effettivo valore del bene rispetto a quello indicato nell'atto, senza tener conto che i cedenti si erano riservati il diritto di abitazione sul bene trasferito ai figli ancora minorenni, che essi avevano al momento della disposizione un'età avanzata (68 e 61 ), Persona_1 Parte_1 che il bene ceduto era un “vetusto” fabbricato sito in località di TE (BN) tutt'altro che appetibile, e che lo stesso fosse gravato da ipoteca per lire ottanta milioni in favore di un istituto bancario a garanzia di un mutuo di cinquanta milioni, tutti indici che riducono il valore effettivo del bene;
che dunque, sulla scorta del materiale probatorio, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto escludere la sproporzione tra il valore del bene ceduto e quello delle obbligazioni assunte dai cessionari, riferite alle prestazioni assistenziali in favore dei vitaliziati, non potendo negarsi, in assenza di sproporzione, la natura onerosa del contratto stipulato tra le parti.
Parte appellante tanto premesso anzitutto afferma l'erroneità della sentenza per non esservi stata dimostrazione alcuna nel giudizio di primo grado della sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarazione di inefficacia dell'atto, articolando un primo ampio motivo di appello chiedendo in via principale dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile e infondata ogni pretesa degli attuali appellati, rigettando tutte le domande dagli stessi proposti.
pagina 8 di 20 Articola poi parte appellante altri tre specifici motivi di gravame.
Ed invero, con un secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentato la erroneità e illegittimità della dichiarazione di inefficacia totale dell'atto di disposizione immobiliare oggetto di causa, sostenendo, gli appellanti, che era titolare di una Parte_1 quota pari alla metà dell'immobile ceduto e che non essendo debitrice, era quindi legittimata a disporre di detta quota.
Con terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 524 c.c., in quanto sono solo i creditori degli eredi (rectius chiamati alla successione) a potersi sostituire a questi ultimi nell'ipotesi in cui gli stessi non intendessero accettare l'eredità solo spettante e non i creditori del defunto. Il Tribunale, dunque, non poteva autorizzare gli appellati ad accettare l'eredità, che era stata già accettata da altri, con beneficio di inventario (dai coniugi nell'interesse dei figli Parte_8 minori e da nell'interesse della figlia minore). Parte_9
Infine, con un quarto motivo, gli appellanti deducono illegittimità ed erroneità della condanna alle spese di lite pronunziata nei confronti degli attuali appellanti, benché fosse stata rigettata la richiesta di revoca della rinuncia all'eredità, e quindi per non averle compensate integralmente fra le parti.
Pertanto, parte appellante rassegnano le seguenti conclusioni all'adita Corte di
Appello chiedendo che la stessa: - “accolga l'impugnazione proposta con il presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiari improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata ogni pretesa degli attuali appellati, rigettando tutte le domande dagli stessi proposte;
condanni gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi in favore del difensore anticipatorio;
in via gradata, dichiari la piena legittimità ed efficacia dell'atto di disposizione impugnato per la quota appartenente a Pt_1
; sempre in via ancora gradata, dichiari illegittima l'autorizzazione ad accettare
[...]
l'eredità disposta, ex art. 524 C.C., dal Tribunale di NT a favore degli appellati;
in via ulteriormente gradata, compensi integralmente le spese del primo grado di giudizio tra le parti, condannando gli appellati alla rifusione delle spese e dei compensi del secondo grado.”
pagina 9 di 20 Si sono costituiti in giudizio, i coniugi e con Controparte_1 CP_2 comparsa di costituzione, chiedendo alla Corte di dichiarare l'appello proposto inammissibile e/o improcedibile ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ovvero ex art. 345
c.p.c., nonché per carenza di interesse in capo agli appellanti, in particolare di e , in proprio, nonché degli appellanti nella Parte_3 Parte_6 dichiarata qualità di genitori esercenti la responsabilità sui figli minori;
nel merito, rigettare l'appello proposto siccome del tutto infondato, in fatto e in diritto, e confermare la gravata sentenza, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Sostengono gli appellati che la tempistica e le circostanze in cui è avvenuto il trasferimento immobiliare, nonché il suo collegamento teleologico con i successivi atti di rinunzia all'eredità e con le accettazioni beneficiate, sono chiaramente indicative che lo stesso, come quelli successivi, sono stati effettuati al fine di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori. Tali significativi dati di fatto, secondo gli appellati, unitamente all'evidenza che l'intera operazione è avvenuta a seguito dell'insorgere della grave patologia che aveva ridotto in maniera drastica le aspettative di vita di (tanto che ne ha poi determinato il rapido Persona_1 decesso) senza contare che lo stesso, anche per tale patologia, poteva comunque contare su di una pensione adeguata allo scopo dichiarato nel contratto nonché, in caso di peggioramento delle condizioni di salute, sull'assistenza obbligatoria per le cure a carico del SSN, riducendo anche in questo caso il rischio per il beneficiario dell'immobile, fanno dell'atto dispositivo in questione, ovvero la cessione dell'intero patrimonio immobiliare in cambio di un vitalizio, un contratto simulato per nascondere in realtà una donazione, anche perché le prestazioni non appaiono proporzionate al valore, pur volendo tener conto del rischio caratteristico insito nell'accordo. La stessa scelta del negozio traslativo posto in essere, a detta degli appellati, disvela la finalità illecita perseguita dalle parti e la loro perfetta mala fede, stante la previsione di una sostanziale liberalità a fronte di una controprestazione, inutilmente prevista e qualificata, “onerosa” operata al solo scopo di rendere più gravosa, anche in termini di onere della prova, l'eventuale azione revocatoria, ma che, soprattutto in funzione dei particolari vincoli di parentela tra le parti, mai dovrebbe connotarsi di tale caratteristica (onerosità): ciò costituisce un chiaro ed pagina 10 di 20 inequivocabile indice della sussistenza anche nel terzo della scientia fraudis, la cui prova, se invero è richiesta allorquando venga domandata la revoca di un atto a titolo oneroso, potrebbe non essere necessaria nel caso di specie, trattandosi di un atto formalmente oneroso ma nella sostanza configurandosi come donazione.
Anche il secondo motivo di appello, secondo parte appellata, è da rigettare atteso che nessuna prova circa la comproprietà del bene ovvero la titolarità della quota rivendicata dalla IG.ra è stata offerta ed essendo fornita invece la prova Parte_1 della partecipazione della moglie alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore che non poteva non conoscere la difficoltà economica del marito.
Ed ancora quanto all'applicabilità dell'art. 524 c.c., secondo parte appellata, sussiste carenza di interesse degli appellanti. La loro qualità di rinuncianti all'eredità di
, non gli conferisce legittimazione circa il proposto motivo di appello, Persona_1 nel senso che il suo esito non potrebbe loro in alcun modo giovare.
Anche il motivo di appello in ordine alle spese, appare infondato secondo parte appellata, stante l'esito finale del giudizio.
La Corte, con ordinanza del 16.12.2021, esaminata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza formulata dagli appellanti, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, quanto al capo relativo all'accoglimento della domanda revocatoria, rigettato la stessa quanto al capo di condanna al pagamento delle spese processuali, ha applicato a ciascuna delle parti appellanti la pena pecuniaria di € 300,00 ed ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11/7/2023, poi differita d'ufficio all'udienza del 25.2.2025.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante e degli appellati per l'udienza del 25.2.2025, le parti, rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 26.2.2025 riferita all'udienza del 25.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 27.2.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
pagina 11 di 20 Quanto al primo motivo di appello, relativo all'errato accoglimento della domanda per l'assenza dei presupposti legittimanti la pronunzia di inefficacia ex art 2901 c.c. lo stesso è infondato in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposte.
Invero, sul punto giova rammentare che l'azione revocatoria ordinaria o actio pauliana, rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e cioè: 1) la qualità di creditore del soggetto agente;
2) l'esistenza di un atto tipicamente dispositivo, di natura patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) la scientia fraudis e l'eventus damni.
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione- di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. N.
12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999).
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n.
7452/00; n. 2104/00).
Nell'ordine, pare opportuno chiarire, in primis, come il Tribunale di NT abbia chiarito correttamente l'esistenza del credito vantato da parte attrice in primo grado nei confronti dei convenuti, premettendo che e Controparte_1 CP_2 avviavano un giudizio (RG 6187/04) davanti alla Sezione Distaccata di Airola del
Tribunale di NT contro assumendone l'inadempimento in Persona_1 ordine ad un contratto per fornitura ed installazione di infissi in legno, stipulato in pagina 12 di 20 data 23.6.2001; che a causa della soppressione della Sezione Distaccata di Airola, la causa veniva trasferita presso la sede centrale del Tribunale di NT, assumendo il nuovo numero di RG 2006187/04; che la tormentata vicenda processuale si concludeva con la pronuncia della sentenza n. 2638/15 con la quale i rinunzianti all'eredità venivano estromessi dal giudizio, mentre l'eredità giacente di veniva condannata al pagamento, in favore degli attori e Persona_1 CP_1
Pace, della somma di € 19.600,00 a titolo di restituzione e risarcimento, oltre interessi e spese di lite;
che dopo la notifica della suddetta sentenza al curatore dell'eredità giacente, gli attori apprendevano che l'originario convenuto Per_1 ed i convenuti costituitisi quali suoi chiamati all'eredità avevano stipulato in
[...] data 17.02.2011 “contratto di mantenimento vitalizio oneroso” a rogito del Notaio dott. da NT (Rep. 38283 - Racc. 14054), con il quale era Persona_3 stata trasferita da parte di e ai figli e Persona_1 Parte_1 Parte_2
la maggior parte del loro patrimonio immobiliare, per i propri diritti e Parte_5 per l'intero insieme alla moglie per un valore dichiarato, equivalente a quello degli obblighi assunti, di € 70.000,00.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto, dunque, sussistente l'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 c.c..
Essendo risultato rogato, il contratto di mantenimento vitalizio oneroso, dopo l'insorgenza del credito (anche eventuale e sub iudice), può affermarsi che il debitore avesse conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie di parte attrice.
Correttamente, inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente dal punto di vista oggettivo, l'atto dispositivo.
Deve aggiungersi, inoltre, che è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione.
Nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dal contratto pagina 13 di 20 “contratto di mantenimento vitalizio oneroso” a rogito del Notaio dott. Per_3 da NT (Rep. 38283 - Racc. 14054) del 17.02.2011, con il quale era
[...] stata trasferita da parte di e ai figli e Persona_1 Parte_1 Parte_2
la maggior parte del loro patrimonio immobiliare, per i propri diritti e Parte_5 per l'intero insieme alla moglie per un valore dichiarato, equivalente a quello degli obblighi assunti, di € 70.000,00.
Il presupposto della scientia damni implica, infatti, la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza né l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr., Cass. civ.,
1.6.2000, n. 7262).
La prova della scientia damni, da parte del debitore, poi, può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui accertamento è devoluto al giudice di merito (cfr., in termini, cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; cass. civ., 17.8.2011, n. 17327).
Nel caso di specie, deve aggiungersi che, sottoscrivendo un contratto di mantenimento vitalizio a titolo oneroso dopo la notifica della suddetta sentenza al curatore dell'eredità giacente, l'originario convenuto e i convenuti Persona_1 costituitisi quali suoi chiamati all'eredità, non potevano che essere consapevoli del pregiudizio che il detto atto dispositivo, arrecava le ragioni creditorie della parte qui appellata, stante anche le considerazioni sopra effettuate in ordine al patrimonio residuo. Né parte convenuta, in primo grado pur onerata della relativa prova, ha dimostrato in alcun modo l'effettiva capienza del suo patrimonio ai fini del soddisfacimento, comunque, delle pretese creditorie della controparte, non avendo fornito una prova esaustiva in ordine all'esistenza di altri beni nel proprio patrimonio sui quali parte attrice avrebbe potuto utilmente soddisfarsi.
Quanto, infine, all'eventus damni, la giurisprudenza ha costantemente affermato che in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto pagina 14 di 20 che renda di fatto più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L'onere probatorio del creditore è limitato a dimostrare l'insorgere di una mera variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore è onerato dal provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e consistenza tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditizie (cfr., Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
Orbene, nella fattispecie in esame, non è parso in dubbio che il contratto di mantenimento vitalizio in questione, che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice va qualificato oneroso a fronte delle controprestazioni di entrambe le parti
(non potendo presumersi la natura gratuita dell'atto dalla sproporzione tra controprestazioni data dal valore solo presunto dell'immobile e dal rapporto di parentela esistente tra le parti), fosse di per sé idoneo a determinare una variazione in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, in quanto, nel caso in esame, la documentazione prodotta da parte convenuta in primo grado, non costituisce valido elemento di prova volto a dimostrare che il suo patrimonio, anche dopo il detto contratto di mantenimento vitalizio oneroso, sarebbe comunque in grado di garantire, senza difficoltà, il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Da tutte le considerazioni che precedono, consegue quindi che nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente anche l'eventus damni, il quale, insieme agli altri elementi sopra evidenziati, consente di affermare la sussistenza di tutti i presupposti fondanti la pronuncia ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Tuttavia, deve aggiungersi che essendo debitore soltanto la Persona_1 dichiarazione di inefficacia ex art 2901 c.c. avrebbe dovuto investire soltanto la quota di titolarità dello stesso sull'immobile oggetto del contratto di mantenimento vitalizio oneroso pari alla metà del valore dello stesso e non quella di cui era titolare
, non debitrice, atteso che l'immobile oggetto di cessione era in Parte_1 comunione legale pro indiviso e che entrambi i coniugi erano titolari di quote ideali uguali, per come risulta testualmente dal citato contratto di mantenimento vitalizio pagina 15 di 20 oneroso agli atti del procedimento di primo grado e riprodotto in tale sede da parte appellata.
Va, dunque, accolto il secondo motivo di appello relativo alla erroneità e illegittimità della dichiarazione di inefficacia totale dell'atto di disposizione immobiliare oggetto di causa.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del motivo di appello sul punto, va annullata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia totale ex art 2901 c.c. dell'atto di disposizione immobiliare di cui è causa e per l'effetto, accolta la domanda proposta in primo grado da CP_1
e nei confronti di
[...] CP_2 Parte_1 Pt_2
e , dichiarando ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei
[...] Parte_5 confronti degli attori in primo grado, odierni appellanti, l'atto stipulato in data
17.02.2011 denominato “contratto di mantenimento vitalizio oneroso” a rogito del
Notaio dott. da NT - Rep. 38283 - Racc. 14054 – registrato Persona_3 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di NT in data 16 marzo 2011 al n. 2245 serie IT, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di NT in data 24 febbraio 2011 ai numeri 2257/1616, limitatamente alla quota pari alla metà dello stesso in capo a autorizzando l'annotazione del presente Persona_1 provvedimento presso la Conservatoria dei RR.II. di NT ai sensi dell'art. 2655
c.c..
Anche il motivo di appello, relativo alla illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 524 c.c., essendo solo i creditori degli eredi (rectius chiamati alla successione) a potersi sostituire a questi ultimi nell'ipotesi in cui gli stessi non intendessero accettare l'eredità solo spettante e non i creditori del defunto, va accolto essendo fondato in fatto e in diritto.
Invero, l'art. 524 c.c. secondo cui“ se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare
l'eredità in nome e in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”, si riferisce ai beni ereditari e non può applicarsi nel caso in esame in cui il bene oggetto del contratto di mantenimento vitalizio oneroso è uscito dal patrimonio ereditario con il predetto atto inter vivos.
pagina 16 di 20 In relazione poi agli altri beni ereditari, deve osservarsi che non corretta appare l'applicazione dell'art. 524 c.c. al caso di specie attesi che l'azione ex art 524 c.c. spetta a creditori degli eredi ( o chiamati all'eredità) e non ai creditori del defunto.
Fondamento della previsione di legge è l'esigenza di assicurare idonea protezione ai creditori del chiamato all'eredità verso un atto potenzialmente lesivo delle loro ragioni, quale per l'appunto integra una rinunzia all'eredità al debitore devoluta, dal medesimo eseguita a fronte di un relictum di segno positivo.
Sul punto, si è espressa anche la giurisprudenza di Cassazione secondo cui, “in tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede” ( cfr. Cass.civ. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24524 del 10/09/2021).
In accoglimento del secondo motivo di appello, va dunque per le ragioni sopra esposte annullata la sentenza impugnata nella parte in cui ha autorizzato CP_1
e ad accettare in luogo dei rinuncianti
[...] CP_2 Pt_1
, e l'eredità di al solo fine
[...] Parte_2 Parte_5 Persona_1 di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza del proprio credito accertato con sentenza n. 2638/15 del Tribunale di NT.
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che questa Corte, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, e nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'appello e tenuto conto dell'oggettiva peculiarità della questione pagina 17 di 20 affrontata (concernente anche l'applicabilità al caso di specie dell'art 524 c.c.), risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. (anche come interpretato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n.77/2018), compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura di 2/3.
In particolare, i compensi professionali spettanti (nella misura di 1/3, in virtù della disposta compensazione parziale) agli appellati vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n.
12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2) quanto al primo grado e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000, in base al valore dichiarato e corrispondente al valore del credito per cui si agisce in revocatoria.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , Parte_1 Parte_2
(genitori esercenti la responsabilità sui minori e Parte_3 Persona_1
), e nei confronti di Pt_4 Parte_5 Parte_6 CP_1
e , avverso la sentenza n. 1254 emessa dal Tribunale
[...] CP_2
pagina 18 di 20 di NT il 27/05/2021 e pubblicata il 14/06/2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1 Pt_2
, (genitori esercenti la responsabilità sui minori
[...] Parte_3
e ), e e per l'effetto, Persona_1 Pt_4 Parte_5 Parte_6 in riforma della sentenza di primo grado, dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti degli attori in primo grado, odierni appellanti, l'atto stipulato in data 17.02.2011 denominato “contratto di mantenimento vitalizio oneroso” a rogito del Notaio dott. da NT - Rep. Persona_3
38283 - Racc. 14054 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di NT in data 16 marzo 2011 al n. 2245 serie IT, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di NT in data 24 febbraio 2011 ai numeri
2257/1616, limitatamente alla quota pari alla metà dello stesso in capo a
, autorizzando l'annotazione del presente provvedimento presso Persona_1 la Conservatoria dei RR.II. di NT ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
2) annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha autorizzato CP_1
(CF: ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._9 residente in [...] e (CF: CP_2
, nata a [...] in data [...] e residente in C.F._10
BU alla via San Giovanni, 22 ad accettare in luogo dei rinuncianti nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
ivi residente a[...], C.F._1 Pt_2
, nato il [...] a [...] (C.F.
[...]
residente in [...]
n. 34 e , nato il [...] a [...] (C.F. Parte_5
) residente a [...] alla Contrada C.F._6
Muraglione, n. 34 l'eredità di ( CF: ), nato Persona_1 C.F._11
a Campoli del Monte Taburno in data 30 ottobre 1942 e deceduto in
TE (BN) in data 23 luglio 2012 al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza del proprio credito accertato con sentenza n.
2638/15 del Tribunale di NT.
pagina 19 di 20 3) dichiara tenuto e condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, di 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, già in tale ridotta misura, in euro 1.692 per compensi professionali per il primo grado ed in euro 1.696,00 per compensi per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarandole compensate per la restante misura di 2/3.
Napoli, 4.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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