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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 3744/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
(p. iva , con sede legale in Cosenza al viale G. Parte_1 P.IVA_1
Mancini ang. Via Scopelliti, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Galluppi n. 60 Parte_2
presso lo studio dell'avv. Teresa M. Faillace, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al deposito telematico dell'atto di opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 comma 5 D.M. n. 44/2011
Attrice – Opponente CONTRO
(P.I. , con sede legale in Reggio Calabria, Controparte_1 P.IVA_2
Viale Laboccetta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, e residente in [...]
UNRR, VI, n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Priolo, del foro di Reggio
Calabria, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Reggio Calabria, Via
Spagnolio, 1/H, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta - Opposta pagina 1 di 8 OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.06.2025 l'avv. Pier Paolo Albanese, in sostituzione dell'avv.
Faillace Teresa M. per e l'Avv. Filomena Priolo per Parte_1 CP_3
precisavano le conclusioni riportandosi alle note conclusive scritte
[...]
depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 584/2022, emesso il 27.07.2022, notificato in data 20/10/2022, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, ingiungeva il pagamento della somma di € 19.406,77, oltre interessi e spese della procedura d'ingiunzione, in favore di per il mancato pagamento di canoni di Controparte_1
locazione relative al contratto di locazione intercorso con l'ingiunta, in atti.
Eccepiva al riguardo la mancanza di prova del credito e la non dovutezza delle somme ingiunte. In subordine chiedeva la riduzione del canone di locazione a causa della sopravvenuta mancanza di sinallagmaticità del contratto di locazione.
La società opposta costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con ordinanza del 12.11.2023 Il G.I: rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ammetteva la prova orale.
All'udienza del 03 07.2024 il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per discussione.
All'udienza del 06.06.2025 il OP , riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma riformato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in pagina 2 di 8 fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ingiungeva a Controparte_1 Parte_3
il pagamento della somma di €.19.406,77, per canoni di locazione scaduti fino al mese di aprile 2022, oltre interessi.
con l'atto introduttivo del giudizio deduceva la genericità delle Parte_1
somme richieste con il decreto, non supportate da prova documentale. Inoltre, eccepiva che l'immobile concesso in locazione era stato restituito nel mese di febbraio 2022 e che fino a tale data i canoni erano stati regolarmente pagati in parte attraverso bonifici bancari e in parte attraverso la compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'opposta. Specificava, inoltre, che i canoni di locazione, contrariamente a quanto originariamente pattuito nel contratto, con un accordo scritto, venivano fissati in € 1.500,00, ulteriormente ridotti in € 1.000,00 dal mese di maggio 2021. Rilevava, altresì, che, per gli effetti dovuti alla legislazione emergenziale, a partire dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19”, convertito con modificazioni in l. 5 marzo 2020, n. 13, il canone di locazione doveva essere ulteriormente ridotto nella misura del 70% per il periodo che decorreva da marzo a maggio 2020 e nella misura del 50% per tutti i periodi nei quali il Comune di Reggio Calabria rientrava nelle zone soggette a provvedimenti di contenimento.
La società , costituendosi in giudizio, affermava che il canone di Controparte_1
locazione intercorso con la società opponente prevedeva un canone di locazione di €
1.500,00 mensili per il primo anno e di € 2.000 dal secondo anno in poi, ma che, in forza di un accordo intercorso tra le parti, il canone era stato ridotto ad € 1.500,00 mensili, anche per gli anni successivi al primo e che, allo scopo di ridurre il credito vantato accettava un piano di rientro che prevedeva una riduzione dell'importo dovuto in forza della compensazione con altro credito vantato dall'opponente nei confronti dell'opposta. pagina 3 di 8 Contestava, inoltre, la pretesa riduzione del canone e rilevava la consegna informale dei locali oggetto di locazione, effettuata senza il dovuto preavviso.
Insisteva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Chiedeva altresì la condanna dell'opposta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c
Ciò posto, emerge dagli atti di causa che il contratto di locazione posto in essere tra Global Point S.r.l.s. e prevedeva che, a decorrere dal Controparte_1
03.07.2019, la conduttrice dovesse corrispondere alla locatrice un canone mensile di € 1.500,00 per il primo anno e di € 2.000,00 per gli anni successivi.
Detto canone, per ammissione esplicita della locatrice, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta (pag.3), veniva mantenuto in € 1500,00 anche per gli anni successivi al primo. Ciò emerge anche dalla scheda contabile e dalla copia dei bonifici depositati dall'opponente, non contestati, dai quali si evince che anche dopo il primo anno, il canone versato per la locazione era di € 1.500,00, fatto questo implicitamente confermato da controparte che, con lettera raccomandata del 19.04.2021 costituiva in mora la rivendicando solo Parte_1
l'importo di € 6.000,00 relativo a quattro mensilità, da gennaio ad aprile 2021.
Risulta provato anche che, con successivo accordo perfezionatosi tra le parti con l'accettazione contenuta nell' e-mail dell'Avv. Priolo del 28.04.201, la locatrice accettava il piano di rientro proposto dalla conduttrice, che prevedeva la compensazione del credito vantato dalla stessa, nascente dalle fatture n. 25 del
27.02.2021 per l'importo di € 448,25 e la fattura n. 42 del 31.03.2021 dell'importo di € 1041,79 e, per la restante somma di € 4.500,00 il pagamento rateale mensile di € 500,00. Tale accordo veniva rispettato solo in parte atteso che, dalle causali dei bonifici prodotti dall'opponente, anche questi non contestati, per la causale in questione (pagamento rateale canoni scaduti) risultano essere stati versati soltanto € 2.500,00.
Dall'esame degli ulteriori bonifici risulta infine che, con la causale canoni di locazione, dal 01.01.2021, al mese di febbraio 2022 risultano effettuati versamenti pagina 4 di 8 per ulteriori 11.000,00, cosicché la somma complessiva versata risulta essere di €
13.500,00.
Nessun altro accordo è stato provato con riferimento ad un ulteriore riduzione del canone, rispetto a quello convenuto in € 1500,00, non essendo emersi, neppure dalla prova testimoniale, elementi significativi al riguardo.
Invero, le dichiarazioni del teste si sono rilevate contradditorie, Testimone_1
lì dove afferma da un lato di essere a conoscenza della circostanza che in seguito all'accordo scritto, il canone di locazione corrisposto fino al rilascio dei locali era di
€ 1.500,00 “Confermo che c'è stato un accordo scritto sul canone perché, dopo il
Covid la ns azienda era in difficoltà e quindi non sarebbe stato sostenibile l'aumento previsto in contatto. In effetti fino a quando siamo andati via abbiamo pagato sempre 1.500,00”; salvo poi affermare che in seguito ad altro accordo il canone era stato ridotto a € 1.000,00 “so che c'è stato un altro accordo proposto dalla alla Cartaruga per l'ulteriore riduzione del canone a 1.000,00 euro e Pt_1 mi pare che sia stato un accordo scritto anche questo. Non ricordo però da quando avrebbe dovuto decorrere questa nuova previsione. Anzi, pensandoci meglio, mi pare che il canone a 1.000 euro abbiamo iniziato a pagarlo dal 2021 e fino a quando siamo andati via”.
In tema di locazione di immobile, affinché il conduttore – debitore possa opporre al locatore – creditore il minore importo del canone occorre specifica e puntuale prova dell'accordo di riduzione. Il silenzio del creditore non assume valore negoziale in quanto tale comportamento non può sempre intendersi come adesione alla volontà dell'altra; pertanto, se il creditore accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue a titolo di saldo del maggior importo dovuto, senza replicare alcunché, non perciò rinunzia al credito o rimette il debito.
Sulla riconsegna del locale il teste ha dichiarato “posso dire che Controparte_2
a giugno luglio del 2022 sono venuti a ritirare un tintometro e quindi noi non potevano entrare in possesso del locale perché non avevano consegnato le chiavi e c'era ancora del loro materiale dentro”. pagina 5 di 8 Risulta, pertanto, provato che alla data di proposizione del ricorso la consegna formale dei locali non era avvenuta, pertanto, quantomeno fino a tale data
(06.04.2022) il conduttore era tenuto a versare i canoni di locazione pattuiti.
Va disattesa, altresì, la richiesta di riduzione del canone per effetto della legislazione emergenziale, a partire dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, posto che dalla legislazione richiamata non discende un automatico diritto a ottenere la riduzione del canone di locazione.
Non sono stati prodotti in giudizio documenti che comprovino la contrazione dei ricavi, né risulta in alcun modo provato che le misure restrittive volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica abbiano inciso, rendendola più onerosa, la prestazione principale del conduttore che si sostanzia nel pagamento del concordato canone di locazione.
Ne discende che parte opponente non ha provato il suo assunto, cioè l'inesistenza del credito, o di altre cause estintive dell'obbligazione, pur incombendo su di lei l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto estintivo dell'obbligazione, mentre in base ai principi desumibili dall'art. 2697 c.c. unico onere dell'opposto è quello di provare il titolo sul quale fonda le proprie pretese.
Ciò posto, ritenuto che il canone di locazione è stato mantenuto ad € 1.500,00 mensili, anche a decorrere dal secondo anno (agosto 2020), l'importo dovuto per canoni dal 01.01.2021 alla data di proposizione del ricorso (06.04.2022) ammontava ad € 24.000 (1.500,00 x 16).
Dalla somma complessiva di € 24.000,00 va detratta la somma di 13.500,00 corrispondente ai versamenti effettuati dall'opponente in favore della locatrice fino al mese di febbraio 2022, di conseguenza al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (06.04.2022) la somma dovuta dall'opponente risultava essere di € 9.500,00.
Per i motivi sopra esposti, tenuto conto che la somma portata nel D.I. opposto è di
€.19.406,77, importo maggiore rispetto a quello accertato;
non resta che accogliere parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 584/2022 pagina 6 di 8 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 28.07.2022.
Ne consegue che la va condannata al pagamento in favore di Parte_3
dell'importo di € 9.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
soddisfo.
Nessuna altra richiesta può essere presa in considerazione atteso che l'opposta, costituendosi si è limitata a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo.
Va disattesa infine la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc, proposta dall'opposta per la temerarietà della lite, posto l'accoglimento, sia pur parziale dell'opposizione che giustifica l'iniziativa giudiziale espressa con l'atto di opposizione.
Le spese del giudizio, in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione vanno compensate nella misura di un terzo e per i restanti due terzi, vanno poste a carico di in favore di e liquidate, come da dispositivo, Parte_3 Controparte_1
in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dr.ssa Nella Lucia Rita
Ravenda, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3744/2022 del
R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto
Ingiuntivo n. 584/2022, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data il
27.07.2022.
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di € 9.500,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
- Compensa per un terzo le spese di lite e condanna in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei restanti due terzi in favore di che si liquidano in € 3.385,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.,
pagina 7 di 8 come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Filomena Priolo che ne ha chiesto la distrazione ex art. 93 c.p.c
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria il 09.07.2025
Il GOP
dr.ssa Ravenda Nella Lucia Rita
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Reggio Calabria in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Nella Lucia Rita Ravenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 3744/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
(p. iva , con sede legale in Cosenza al viale G. Parte_1 P.IVA_1
Mancini ang. Via Scopelliti, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , elettivamente domiciliata in Cosenza alla via Galluppi n. 60 Parte_2
presso lo studio dell'avv. Teresa M. Faillace, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al deposito telematico dell'atto di opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 comma 5 D.M. n. 44/2011
Attrice – Opponente CONTRO
(P.I. , con sede legale in Reggio Calabria, Controparte_1 P.IVA_2
Viale Laboccetta snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, e residente in [...]
UNRR, VI, n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Priolo, del foro di Reggio
Calabria, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Reggio Calabria, Via
Spagnolio, 1/H, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta - Opposta pagina 1 di 8 OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.06.2025 l'avv. Pier Paolo Albanese, in sostituzione dell'avv.
Faillace Teresa M. per e l'Avv. Filomena Priolo per Parte_1 CP_3
precisavano le conclusioni riportandosi alle note conclusive scritte
[...]
depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 584/2022, emesso il 27.07.2022, notificato in data 20/10/2022, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, ingiungeva il pagamento della somma di € 19.406,77, oltre interessi e spese della procedura d'ingiunzione, in favore di per il mancato pagamento di canoni di Controparte_1
locazione relative al contratto di locazione intercorso con l'ingiunta, in atti.
Eccepiva al riguardo la mancanza di prova del credito e la non dovutezza delle somme ingiunte. In subordine chiedeva la riduzione del canone di locazione a causa della sopravvenuta mancanza di sinallagmaticità del contratto di locazione.
La società opposta costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con ordinanza del 12.11.2023 Il G.I: rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ammetteva la prova orale.
All'udienza del 03 07.2024 il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per discussione.
All'udienza del 06.06.2025 il OP , riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma riformato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si precisa che la scrivente è subentrata nella titolarità del presente fascicolo solo in pagina 2 di 8 fase decisoria, essendo state le precedenti attività processuali condotte da altri magistrati.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ingiungeva a Controparte_1 Parte_3
il pagamento della somma di €.19.406,77, per canoni di locazione scaduti fino al mese di aprile 2022, oltre interessi.
con l'atto introduttivo del giudizio deduceva la genericità delle Parte_1
somme richieste con il decreto, non supportate da prova documentale. Inoltre, eccepiva che l'immobile concesso in locazione era stato restituito nel mese di febbraio 2022 e che fino a tale data i canoni erano stati regolarmente pagati in parte attraverso bonifici bancari e in parte attraverso la compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'opposta. Specificava, inoltre, che i canoni di locazione, contrariamente a quanto originariamente pattuito nel contratto, con un accordo scritto, venivano fissati in € 1.500,00, ulteriormente ridotti in € 1.000,00 dal mese di maggio 2021. Rilevava, altresì, che, per gli effetti dovuti alla legislazione emergenziale, a partire dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19”, convertito con modificazioni in l. 5 marzo 2020, n. 13, il canone di locazione doveva essere ulteriormente ridotto nella misura del 70% per il periodo che decorreva da marzo a maggio 2020 e nella misura del 50% per tutti i periodi nei quali il Comune di Reggio Calabria rientrava nelle zone soggette a provvedimenti di contenimento.
La società , costituendosi in giudizio, affermava che il canone di Controparte_1
locazione intercorso con la società opponente prevedeva un canone di locazione di €
1.500,00 mensili per il primo anno e di € 2.000 dal secondo anno in poi, ma che, in forza di un accordo intercorso tra le parti, il canone era stato ridotto ad € 1.500,00 mensili, anche per gli anni successivi al primo e che, allo scopo di ridurre il credito vantato accettava un piano di rientro che prevedeva una riduzione dell'importo dovuto in forza della compensazione con altro credito vantato dall'opponente nei confronti dell'opposta. pagina 3 di 8 Contestava, inoltre, la pretesa riduzione del canone e rilevava la consegna informale dei locali oggetto di locazione, effettuata senza il dovuto preavviso.
Insisteva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Chiedeva altresì la condanna dell'opposta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c
Ciò posto, emerge dagli atti di causa che il contratto di locazione posto in essere tra Global Point S.r.l.s. e prevedeva che, a decorrere dal Controparte_1
03.07.2019, la conduttrice dovesse corrispondere alla locatrice un canone mensile di € 1.500,00 per il primo anno e di € 2.000,00 per gli anni successivi.
Detto canone, per ammissione esplicita della locatrice, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta (pag.3), veniva mantenuto in € 1500,00 anche per gli anni successivi al primo. Ciò emerge anche dalla scheda contabile e dalla copia dei bonifici depositati dall'opponente, non contestati, dai quali si evince che anche dopo il primo anno, il canone versato per la locazione era di € 1.500,00, fatto questo implicitamente confermato da controparte che, con lettera raccomandata del 19.04.2021 costituiva in mora la rivendicando solo Parte_1
l'importo di € 6.000,00 relativo a quattro mensilità, da gennaio ad aprile 2021.
Risulta provato anche che, con successivo accordo perfezionatosi tra le parti con l'accettazione contenuta nell' e-mail dell'Avv. Priolo del 28.04.201, la locatrice accettava il piano di rientro proposto dalla conduttrice, che prevedeva la compensazione del credito vantato dalla stessa, nascente dalle fatture n. 25 del
27.02.2021 per l'importo di € 448,25 e la fattura n. 42 del 31.03.2021 dell'importo di € 1041,79 e, per la restante somma di € 4.500,00 il pagamento rateale mensile di € 500,00. Tale accordo veniva rispettato solo in parte atteso che, dalle causali dei bonifici prodotti dall'opponente, anche questi non contestati, per la causale in questione (pagamento rateale canoni scaduti) risultano essere stati versati soltanto € 2.500,00.
Dall'esame degli ulteriori bonifici risulta infine che, con la causale canoni di locazione, dal 01.01.2021, al mese di febbraio 2022 risultano effettuati versamenti pagina 4 di 8 per ulteriori 11.000,00, cosicché la somma complessiva versata risulta essere di €
13.500,00.
Nessun altro accordo è stato provato con riferimento ad un ulteriore riduzione del canone, rispetto a quello convenuto in € 1500,00, non essendo emersi, neppure dalla prova testimoniale, elementi significativi al riguardo.
Invero, le dichiarazioni del teste si sono rilevate contradditorie, Testimone_1
lì dove afferma da un lato di essere a conoscenza della circostanza che in seguito all'accordo scritto, il canone di locazione corrisposto fino al rilascio dei locali era di
€ 1.500,00 “Confermo che c'è stato un accordo scritto sul canone perché, dopo il
Covid la ns azienda era in difficoltà e quindi non sarebbe stato sostenibile l'aumento previsto in contatto. In effetti fino a quando siamo andati via abbiamo pagato sempre 1.500,00”; salvo poi affermare che in seguito ad altro accordo il canone era stato ridotto a € 1.000,00 “so che c'è stato un altro accordo proposto dalla alla Cartaruga per l'ulteriore riduzione del canone a 1.000,00 euro e Pt_1 mi pare che sia stato un accordo scritto anche questo. Non ricordo però da quando avrebbe dovuto decorrere questa nuova previsione. Anzi, pensandoci meglio, mi pare che il canone a 1.000 euro abbiamo iniziato a pagarlo dal 2021 e fino a quando siamo andati via”.
In tema di locazione di immobile, affinché il conduttore – debitore possa opporre al locatore – creditore il minore importo del canone occorre specifica e puntuale prova dell'accordo di riduzione. Il silenzio del creditore non assume valore negoziale in quanto tale comportamento non può sempre intendersi come adesione alla volontà dell'altra; pertanto, se il creditore accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue a titolo di saldo del maggior importo dovuto, senza replicare alcunché, non perciò rinunzia al credito o rimette il debito.
Sulla riconsegna del locale il teste ha dichiarato “posso dire che Controparte_2
a giugno luglio del 2022 sono venuti a ritirare un tintometro e quindi noi non potevano entrare in possesso del locale perché non avevano consegnato le chiavi e c'era ancora del loro materiale dentro”. pagina 5 di 8 Risulta, pertanto, provato che alla data di proposizione del ricorso la consegna formale dei locali non era avvenuta, pertanto, quantomeno fino a tale data
(06.04.2022) il conduttore era tenuto a versare i canoni di locazione pattuiti.
Va disattesa, altresì, la richiesta di riduzione del canone per effetto della legislazione emergenziale, a partire dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, posto che dalla legislazione richiamata non discende un automatico diritto a ottenere la riduzione del canone di locazione.
Non sono stati prodotti in giudizio documenti che comprovino la contrazione dei ricavi, né risulta in alcun modo provato che le misure restrittive volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica abbiano inciso, rendendola più onerosa, la prestazione principale del conduttore che si sostanzia nel pagamento del concordato canone di locazione.
Ne discende che parte opponente non ha provato il suo assunto, cioè l'inesistenza del credito, o di altre cause estintive dell'obbligazione, pur incombendo su di lei l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto estintivo dell'obbligazione, mentre in base ai principi desumibili dall'art. 2697 c.c. unico onere dell'opposto è quello di provare il titolo sul quale fonda le proprie pretese.
Ciò posto, ritenuto che il canone di locazione è stato mantenuto ad € 1.500,00 mensili, anche a decorrere dal secondo anno (agosto 2020), l'importo dovuto per canoni dal 01.01.2021 alla data di proposizione del ricorso (06.04.2022) ammontava ad € 24.000 (1.500,00 x 16).
Dalla somma complessiva di € 24.000,00 va detratta la somma di 13.500,00 corrispondente ai versamenti effettuati dall'opponente in favore della locatrice fino al mese di febbraio 2022, di conseguenza al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (06.04.2022) la somma dovuta dall'opponente risultava essere di € 9.500,00.
Per i motivi sopra esposti, tenuto conto che la somma portata nel D.I. opposto è di
€.19.406,77, importo maggiore rispetto a quello accertato;
non resta che accogliere parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 584/2022 pagina 6 di 8 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 28.07.2022.
Ne consegue che la va condannata al pagamento in favore di Parte_3
dell'importo di € 9.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
soddisfo.
Nessuna altra richiesta può essere presa in considerazione atteso che l'opposta, costituendosi si è limitata a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo.
Va disattesa infine la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc, proposta dall'opposta per la temerarietà della lite, posto l'accoglimento, sia pur parziale dell'opposizione che giustifica l'iniziativa giudiziale espressa con l'atto di opposizione.
Le spese del giudizio, in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione vanno compensate nella misura di un terzo e per i restanti due terzi, vanno poste a carico di in favore di e liquidate, come da dispositivo, Parte_3 Controparte_1
in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dr.ssa Nella Lucia Rita
Ravenda, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3744/2022 del
R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto
Ingiuntivo n. 584/2022, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data il
27.07.2022.
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di € 9.500,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
- Compensa per un terzo le spese di lite e condanna in Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei restanti due terzi in favore di che si liquidano in € 3.385,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.,
pagina 7 di 8 come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Filomena Priolo che ne ha chiesto la distrazione ex art. 93 c.p.c
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria il 09.07.2025
Il GOP
dr.ssa Ravenda Nella Lucia Rita
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