CASS
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Massime • 1
Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni - le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 29305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29305 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 29035-2021 proposto da: RI ON, RI RO, RI SA, RI UC, RI EL e RI TO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RI DIONIGI n. 43, nello studio dell’avv. CRISTINA MANCINI, rappresentati e difesi dall’avv. MICHELE FINO
- ricorrenti -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29305 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 13/11/2024 2 contro ST ES, ST RI e DI UN AN CATERINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO PASSAGLIA n. 11, nello studio dell’avv. AMALIA RE, rappresentati e difesi dall’avv. ANTONIETTA IURLARO
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 644/2021 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona della dott.ssa SA MARIA DELL’ERBA uditi i difensori delle parti FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 15.3.2010 RI ZO e TA NT evocavano in giudizio ST AL, ST RI e Di NZ NN NA innanzi il Tribunale di Brindisi, invocando l’accertamento della loro proprietà esclusiva di una striscia di terreno, illegittimamente inglobata nella proprietà dei convenuti, e la condanna di questi ultimi a demolire il muro di confine e le altre opere realizzate sull’area controversa e a risarcire il danno da occupazione abusiva. Chiedevano inoltre accertarsi l’inesistenza di qualsiasi diritto di servitù, a favore del fondo dei convenuti, sulla proprietà degli attori, e la condanna dei primi ad eliminare alcuni alberi posti a distanza illegale dal confine tra le proprietà. Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale invocavano l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in loro favore, della proprietà dell’area controversa, il Tribunale, con sentenza n. 1019/2016, riteneva inammissibile la domanda principale, poiché gli attori vi avrebbero rinunciato con scrittura privata del 2.1.2000, ed 3 accoglieva invece la riconvenzionale, riconoscendo ai convenuti la proprietà della fascia contesa, acquisita per usucapione. Con la sentenza impugnata, n. 644/2021, la Corte di Appello di Lecce riformava parzialmente la decisione di prime cure, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione. Riteneva in particolare, la Corte distrettuale, infondati i motivi di gravame con i quali gli odierni ricorrenti avevano impugnato il rigetto delle domande da loro svolte in via principale, confermando, sul punto, la decisione del Tribunale. E riteneva invece, per contro, fondata la censura concernente l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, sulla base del fatto che la C.T.U. aveva riscontrato che le piante poste a dimora dagli appellati, odierni controricorrenti, avevano una età di circa dieci anni, e che detto tempo non fosse sufficiente ai fini della prova del ventennio di signoria di fatto sul bene, richiesto dalla legge ai fini dell’usucapione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione RI ZO, RI TR, RI RO, RI LU, RI EL e RI ER, affidandosi ad un unico, articolato, motivo. Resistono con controricorso ST AL, ST RI e Di NZ NN NA. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 21.4.2022 dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte e, all’esito della relativa camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 16990/2022, affinché fosse trattato in pubblica udienza. In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta ed ambo le parti hanno depositato memoria. 4 Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G. RO AR Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, l’avv. Gianluca Bambara, in sostituzione dell’avv. Michele Fino, per la parte ricorrente, che ha insistito anch’egli per l’accoglimento, e l’avv. IA Re, anche in sostituzione dell’avv. NT Iurlaro, per quella controricorrente, la quale ha invocato invece il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rigettata l’istanza di rinnovazione della notificazione del controricorso presentata dalla parte controricorrente. Quest’ultima infatti, dopo aver tentato vanamente la notificazione del controricorso, non ha riattivato il procedimento notificatorio nel termine previsto da Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441. Di conseguenza, il controricorso non risulta notificato e va considerato tamquam non esset ai fini delle spese. Con l’unico motivo del ricorso, la parte ricorrente denuncia una pluralità di vizi. In particolare, con il primo profilo, viene dedotta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la domanda di restituzione del terreno sarebbe stata rigettata dalla Corte di Appello in base ad una valutazione erronea delle risultanze istruttorie, frutto del travisamento della prova e di un errore percettivo sul suo contenuto. In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che la scrittura privata del 2.1.2000 sarebbe stata erroneamente interpretata dal giudice di merito;
essa infatti prevedeva l’impegno a non contestare il confine ovest, ma non anche quello sud, ergo avrebbe avuto ad oggetto un confine diverso da quello al quale si riferiva la domanda oggetto di causa. 5 Con il secondo profilo, invece, la parte ricorrente contesta identica violazione in riferimento al rigetto della domanda di accertamento negativo della servitù di passaggio sull’area della quale i convenuti si sarebbero appropriati inglobandola nella loro proprietà, poiché il giudice di merito avrebbe erroneamente riconosciuto l’esistenza di detto ius in re aliena per usucapione, anche se dello stesso non vi era traccia nei titoli di proprietà acquisiti agli atti del giudizio e valutati dal C.T.U., fondando il proprio convincimento soltanto sulle deposizioni dei testimoni indicati da parte convenuta, senza valutare quelle, di segno opposto, dei testi indicati da parte attrice, ritenuti (questi ultimi) inattendibili sulla base del mero rilievo dell’esistenza del loro rapporto di parentela e affinità con le persone degli attori, appellanti e odierni ricorrenti. Con il terzo profilo, i ricorrenti deducono l’inesistenza del diritto di servitù di passaggio, poiché non menzionata in alcuno degli atti dai quali i convenuti traggono il loro titolo. La sola servitù esistente sarebbe, a loro avviso, quella prevista dall’atto del 24.1.1953 a carico del fondo di IA AR Della Croce, e a vantaggio del solo fondo di IA IM, lungo il confine ovest del fondo servente;
il diritto di passaggio di cui si fa menzione nel successivo rogito del 26.1.1969 sarebbe dunque soltanto quello costituito nel 1953 a favore di IA IM e non anche a favore del diverso fondo di proprietà di IA AR AR. Con il successivo rogito del 27.3.1974 IA AR AR avrebbe dunque ceduto la sua proprietà (priva della servitù attiva) a RD IM e AC AR Fontana. Con l’atto del 23.11.1976 questi ultimi avrebbero a loro volta ceduto parte del loro terreno a RI ZO e TA NT, costituendo una particella 179 destinata a strada di accesso e cedendo la stessa agli acquirenti senza costituirvi alcuna 6 servitù di passaggio a favore del loro residuo fondo, che in seguito, con atto dell’8.5.1987, avrebbero ceduto a ST EL e Di NZ NN NA. Questi ultimi, dunque, avrebbero acquistato un fondo intercluso senza alcun diritto di servitù di passaggio attivo. Infine, nel 1993-1994, i coniugi ST e Di NZ avrebbero recintato la loro proprietà aprendo un accesso sulla strada di cui alla particella 179, senza averne diritto. Non sarebbe possibile neppure ipotizzare un acquisto per usucapione del diritto di transito, poiché si tratterebbe di servitù non apparente, in assenza di opere visibili a servizio del diritto. Con il quarto profilo, i ricorrenti lamentano il mancato accoglimento della domanda di estirpazione dei cipressi da loro proposta, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la distanza di un metro dal confine, prevista dall’art. 892, secondo comma, c.c., sul presupposto che le essenze integrassero una siepe, in presenza di esplicita disposizione normativa che, per i cipressi e le essenze di alto fusto, impone il rispetto della maggior distanza di tre metri (cfr. art. 892, primo comma, c.c.). Infine, con il quinto profilo, i ricorrenti contestano il governo delle spese, che la Corte di Appello ha posto a loro carico per intero, pur riconoscendo la parziale fondatezza del motivo di gravame relativo agli alberi piantati a distanza irregolare dal confine. Il primo motivo è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto che con la scrittura del 2.1.2000 le parti avessero inteso regolare l’intero assetto del confine tra le loro proprietà, ma che esso non potesse comprendere anche l’attuale cancello di ingresso al fondo ST – Di NZ, in quanto lo stesso presupponeva l’esercizio di una servitù di passaggio a carico della particella 179 e a vantaggio del fondo ST – Di NZ, non 7 prevista in detta pattuizione (cfr. pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata). A tale interpretazione, non implausibile, del dato negoziale, la parte ricorrente contrappone una differente ed alternativa lettura dello stesso, senza indicare i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dalla Corte distrettuale e dunque senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585). Nel caso di specie, inoltre, non sussiste violazione dell’art. 2697 c.c. perché essa “… si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni 8 mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022, Rv. 666484). Neppure si configura alcun profilo di violazione dell’art. 116 c.p.c., poiché va ribadito, al riguardo, che “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360). 9 Nel caso specifico, infatti, la Corte di Appello ha interpretato il contenuto della scrittura del 2.1.2000 nel rispetto dei limiti del sindacato affidato al giudice di merito, fondando il proprio libero convincimento sull’apprezzamento della prova acquisita agli atti del giudizio, suscettibile di essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021, Rv. 662803 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679). La censura in esame, senza sollevare alcuno dei profili appena evidenziati, si risolve nella prospettazione di una ricostruzione del contenuto della scrittura del 2.1.2000 alternativa a quella prescelta dalla Corte distrettuale, ed è quindi inammissibile, essendo precluso nel giudizio di legittimità “… pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, … un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Rv. 670888). Per le medesime considerazioni è inammissibile anche il terzo profilo, con il quale la parte ricorrente contesta l’apprezzamento delle risultanze dei titoli di provenienza allegati dalle parti, sotto il profilo della mancata previsione, in essi, del diritto di servitù oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli odierni controricorrenti. Anche in questo caso, infatti, la censura si esaurisce nella prospettazione di una lettura alternativa del dato negoziale, per cui valgono gli argomenti sin qui esposti in relazione allo scrutinio della prima parte della doglianza proposta dai RI. Il secondo profilo è invece fondato, nella parte in cui esso si dirige avverso la statuizione con la quale la Corte di Appello, dopo aver riportato le risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio 10 di merito (cfr. pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata), ha ritenuto di valorizzare soltanto le deposizioni dei testimoni non legati da rapporti di parentela o affinità con gli odierni ricorrenti, ritenendo invece le dichiarazioni di questi ultimi “… compromesse, nella loro credibilità, dagli stretti rapporti di parentela o affinità con i RI – TA” (cfr. pag. 10 della sentenza). Sul punto, premesso che il ricorso riporta, ai fini della specificità della censura, le dichiarazioni dei testimoni ritenuti inattendibili dal giudice di merito (cfr. pag. 24 del ricorso), va ribadito il principio secondo cui “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015, Rv. 638123; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 20/01/2006, Rv. 586543; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12365 del 24/05/2006, Rv. 590839; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011, Rv. 616850; nonché, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023, Rv. 667002). Il quarto profilo, concernente il rigetto della domanda di arretramento degli alberi posti a distanza irregolare dal confine, è invece infondato. Pur trattandosi, infatti, di cipressi, ovverosia di essenze che il primo comma dell’art. 892 c.c. considera comprese nell’ambito degli alberi di alto fusto, va evidenziato che la Corte di Appello ha dato atto che esse costituiscono una siepe, peraltro “recentemente ridotta in altezza” (cfr. pag. 11 della sentenza). La 11 Corte distrettuale, dunque, ha ritenuto applicabile alla fattispecie non già la distanza di tre metri di cui al primo comma dell’art. 892 c.c., bensì quella di un metro, appunto prevista per le siepi dal terzo comma della disposizione da ultimo richiamata. Trattasi di statuizione coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto – purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni– le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6765 del 19/03/2018, Rv. 647959; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2830 del 25/03/1999, Rv. 524545; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9368 del 10/11/1994, Rv. 488495; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7896 del 06/08/1990, Rv. 468592). Di conseguenza, “Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell'art. 892 secondo comma, cod. civ., anche se non appartengano –come i cipressi– a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza;
in tal caso sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 29/01/2015, Rv. 634921; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13640 del 30/05/2017, Rv. 644466, che ammette la possibilità di usucapire il diritto di mantenere una siepe costituita da essenze di bouganville a distanza irregolare dal confine). Il quinto ed ultimo profilo, concernente il governo delle spese, è evidentemente assorbito dall’accoglimento del secondo. 12 Il giudice del rinvio, in definitiva, dovrà procedere ad un rinnovato scrutinio della domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù proposta dagli odierni controricorrenti, valutando le risultanze della prova orale complessivamente acquisita ed apprezzando liberamente l’attendibilità delle dichiarazioni dei singoli testimoni non già sulla base di una aprioristica considerazione circa i loro rapporti di parentela o affinità con una delle parti in causa, bensì con riguardo al contenuto della loro deposizione ed al raffronto della stessa con le dichiarazioni degli altri testi e con le eventuali risultanze documentali. All’esito di tale nuovo esame, il giudice del rinvio si pronuncerà sull’accoglimento, o sul rigetto, della ridetta domanda riconvenzionale, e regolerà le spese alla luce del complessivo esito del giudizio. Nel governo delle spese del presente giudizio di legittimità, il giudice del rinvio terrà anche conto dell’inammissibilità del controricorso, per difetto di notifica dello stesso. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il primo ed il terzo profilo dell’unico motivo di ricorso e va rigettato il quarto profilo. Va invece accolto il secondo profilo, nei limiti di cui in motivazione, e dichiarato assorbito il quinto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione al profilo di censura accolto, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il primo ed il terzo profilo dell’unico motivo del ricorso, rigetta il quarto profilo, accoglie il secondo profilo, nei limiti di cui in motivazione, e dichiara assorbito il quinto profilo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al profilo di censura accolto, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce, in 13 differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29305 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 13/11/2024 2 contro ST ES, ST RI e DI UN AN CATERINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO PASSAGLIA n. 11, nello studio dell’avv. AMALIA RE, rappresentati e difesi dall’avv. ANTONIETTA IURLARO
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 644/2021 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 24/05/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona della dott.ssa SA MARIA DELL’ERBA uditi i difensori delle parti FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 15.3.2010 RI ZO e TA NT evocavano in giudizio ST AL, ST RI e Di NZ NN NA innanzi il Tribunale di Brindisi, invocando l’accertamento della loro proprietà esclusiva di una striscia di terreno, illegittimamente inglobata nella proprietà dei convenuti, e la condanna di questi ultimi a demolire il muro di confine e le altre opere realizzate sull’area controversa e a risarcire il danno da occupazione abusiva. Chiedevano inoltre accertarsi l’inesistenza di qualsiasi diritto di servitù, a favore del fondo dei convenuti, sulla proprietà degli attori, e la condanna dei primi ad eliminare alcuni alberi posti a distanza illegale dal confine tra le proprietà. Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale invocavano l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in loro favore, della proprietà dell’area controversa, il Tribunale, con sentenza n. 1019/2016, riteneva inammissibile la domanda principale, poiché gli attori vi avrebbero rinunciato con scrittura privata del 2.1.2000, ed 3 accoglieva invece la riconvenzionale, riconoscendo ai convenuti la proprietà della fascia contesa, acquisita per usucapione. Con la sentenza impugnata, n. 644/2021, la Corte di Appello di Lecce riformava parzialmente la decisione di prime cure, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione. Riteneva in particolare, la Corte distrettuale, infondati i motivi di gravame con i quali gli odierni ricorrenti avevano impugnato il rigetto delle domande da loro svolte in via principale, confermando, sul punto, la decisione del Tribunale. E riteneva invece, per contro, fondata la censura concernente l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, sulla base del fatto che la C.T.U. aveva riscontrato che le piante poste a dimora dagli appellati, odierni controricorrenti, avevano una età di circa dieci anni, e che detto tempo non fosse sufficiente ai fini della prova del ventennio di signoria di fatto sul bene, richiesto dalla legge ai fini dell’usucapione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione RI ZO, RI TR, RI RO, RI LU, RI EL e RI ER, affidandosi ad un unico, articolato, motivo. Resistono con controricorso ST AL, ST RI e Di NZ NN NA. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 21.4.2022 dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte e, all’esito della relativa camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 16990/2022, affinché fosse trattato in pubblica udienza. In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta ed ambo le parti hanno depositato memoria. 4 Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G. RO AR Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, l’avv. Gianluca Bambara, in sostituzione dell’avv. Michele Fino, per la parte ricorrente, che ha insistito anch’egli per l’accoglimento, e l’avv. IA Re, anche in sostituzione dell’avv. NT Iurlaro, per quella controricorrente, la quale ha invocato invece il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rigettata l’istanza di rinnovazione della notificazione del controricorso presentata dalla parte controricorrente. Quest’ultima infatti, dopo aver tentato vanamente la notificazione del controricorso, non ha riattivato il procedimento notificatorio nel termine previsto da Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441. Di conseguenza, il controricorso non risulta notificato e va considerato tamquam non esset ai fini delle spese. Con l’unico motivo del ricorso, la parte ricorrente denuncia una pluralità di vizi. In particolare, con il primo profilo, viene dedotta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la domanda di restituzione del terreno sarebbe stata rigettata dalla Corte di Appello in base ad una valutazione erronea delle risultanze istruttorie, frutto del travisamento della prova e di un errore percettivo sul suo contenuto. In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che la scrittura privata del 2.1.2000 sarebbe stata erroneamente interpretata dal giudice di merito;
essa infatti prevedeva l’impegno a non contestare il confine ovest, ma non anche quello sud, ergo avrebbe avuto ad oggetto un confine diverso da quello al quale si riferiva la domanda oggetto di causa. 5 Con il secondo profilo, invece, la parte ricorrente contesta identica violazione in riferimento al rigetto della domanda di accertamento negativo della servitù di passaggio sull’area della quale i convenuti si sarebbero appropriati inglobandola nella loro proprietà, poiché il giudice di merito avrebbe erroneamente riconosciuto l’esistenza di detto ius in re aliena per usucapione, anche se dello stesso non vi era traccia nei titoli di proprietà acquisiti agli atti del giudizio e valutati dal C.T.U., fondando il proprio convincimento soltanto sulle deposizioni dei testimoni indicati da parte convenuta, senza valutare quelle, di segno opposto, dei testi indicati da parte attrice, ritenuti (questi ultimi) inattendibili sulla base del mero rilievo dell’esistenza del loro rapporto di parentela e affinità con le persone degli attori, appellanti e odierni ricorrenti. Con il terzo profilo, i ricorrenti deducono l’inesistenza del diritto di servitù di passaggio, poiché non menzionata in alcuno degli atti dai quali i convenuti traggono il loro titolo. La sola servitù esistente sarebbe, a loro avviso, quella prevista dall’atto del 24.1.1953 a carico del fondo di IA AR Della Croce, e a vantaggio del solo fondo di IA IM, lungo il confine ovest del fondo servente;
il diritto di passaggio di cui si fa menzione nel successivo rogito del 26.1.1969 sarebbe dunque soltanto quello costituito nel 1953 a favore di IA IM e non anche a favore del diverso fondo di proprietà di IA AR AR. Con il successivo rogito del 27.3.1974 IA AR AR avrebbe dunque ceduto la sua proprietà (priva della servitù attiva) a RD IM e AC AR Fontana. Con l’atto del 23.11.1976 questi ultimi avrebbero a loro volta ceduto parte del loro terreno a RI ZO e TA NT, costituendo una particella 179 destinata a strada di accesso e cedendo la stessa agli acquirenti senza costituirvi alcuna 6 servitù di passaggio a favore del loro residuo fondo, che in seguito, con atto dell’8.5.1987, avrebbero ceduto a ST EL e Di NZ NN NA. Questi ultimi, dunque, avrebbero acquistato un fondo intercluso senza alcun diritto di servitù di passaggio attivo. Infine, nel 1993-1994, i coniugi ST e Di NZ avrebbero recintato la loro proprietà aprendo un accesso sulla strada di cui alla particella 179, senza averne diritto. Non sarebbe possibile neppure ipotizzare un acquisto per usucapione del diritto di transito, poiché si tratterebbe di servitù non apparente, in assenza di opere visibili a servizio del diritto. Con il quarto profilo, i ricorrenti lamentano il mancato accoglimento della domanda di estirpazione dei cipressi da loro proposta, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la distanza di un metro dal confine, prevista dall’art. 892, secondo comma, c.c., sul presupposto che le essenze integrassero una siepe, in presenza di esplicita disposizione normativa che, per i cipressi e le essenze di alto fusto, impone il rispetto della maggior distanza di tre metri (cfr. art. 892, primo comma, c.c.). Infine, con il quinto profilo, i ricorrenti contestano il governo delle spese, che la Corte di Appello ha posto a loro carico per intero, pur riconoscendo la parziale fondatezza del motivo di gravame relativo agli alberi piantati a distanza irregolare dal confine. Il primo motivo è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto che con la scrittura del 2.1.2000 le parti avessero inteso regolare l’intero assetto del confine tra le loro proprietà, ma che esso non potesse comprendere anche l’attuale cancello di ingresso al fondo ST – Di NZ, in quanto lo stesso presupponeva l’esercizio di una servitù di passaggio a carico della particella 179 e a vantaggio del fondo ST – Di NZ, non 7 prevista in detta pattuizione (cfr. pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata). A tale interpretazione, non implausibile, del dato negoziale, la parte ricorrente contrappone una differente ed alternativa lettura dello stesso, senza indicare i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dalla Corte distrettuale e dunque senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585). Nel caso di specie, inoltre, non sussiste violazione dell’art. 2697 c.c. perché essa “… si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni 8 mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022, Rv. 666484). Neppure si configura alcun profilo di violazione dell’art. 116 c.p.c., poiché va ribadito, al riguardo, che “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360). 9 Nel caso specifico, infatti, la Corte di Appello ha interpretato il contenuto della scrittura del 2.1.2000 nel rispetto dei limiti del sindacato affidato al giudice di merito, fondando il proprio libero convincimento sull’apprezzamento della prova acquisita agli atti del giudizio, suscettibile di essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021, Rv. 662803 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679). La censura in esame, senza sollevare alcuno dei profili appena evidenziati, si risolve nella prospettazione di una ricostruzione del contenuto della scrittura del 2.1.2000 alternativa a quella prescelta dalla Corte distrettuale, ed è quindi inammissibile, essendo precluso nel giudizio di legittimità “… pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, … un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Rv. 670888). Per le medesime considerazioni è inammissibile anche il terzo profilo, con il quale la parte ricorrente contesta l’apprezzamento delle risultanze dei titoli di provenienza allegati dalle parti, sotto il profilo della mancata previsione, in essi, del diritto di servitù oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli odierni controricorrenti. Anche in questo caso, infatti, la censura si esaurisce nella prospettazione di una lettura alternativa del dato negoziale, per cui valgono gli argomenti sin qui esposti in relazione allo scrutinio della prima parte della doglianza proposta dai RI. Il secondo profilo è invece fondato, nella parte in cui esso si dirige avverso la statuizione con la quale la Corte di Appello, dopo aver riportato le risultanze della prova orale espletata nel corso del giudizio 10 di merito (cfr. pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata), ha ritenuto di valorizzare soltanto le deposizioni dei testimoni non legati da rapporti di parentela o affinità con gli odierni ricorrenti, ritenendo invece le dichiarazioni di questi ultimi “… compromesse, nella loro credibilità, dagli stretti rapporti di parentela o affinità con i RI – TA” (cfr. pag. 10 della sentenza). Sul punto, premesso che il ricorso riporta, ai fini della specificità della censura, le dichiarazioni dei testimoni ritenuti inattendibili dal giudice di merito (cfr. pag. 24 del ricorso), va ribadito il principio secondo cui “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25358 del 17/12/2015, Rv. 638123; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 20/01/2006, Rv. 586543; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12365 del 24/05/2006, Rv. 590839; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011, Rv. 616850; nonché, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023, Rv. 667002). Il quarto profilo, concernente il rigetto della domanda di arretramento degli alberi posti a distanza irregolare dal confine, è invece infondato. Pur trattandosi, infatti, di cipressi, ovverosia di essenze che il primo comma dell’art. 892 c.c. considera comprese nell’ambito degli alberi di alto fusto, va evidenziato che la Corte di Appello ha dato atto che esse costituiscono una siepe, peraltro “recentemente ridotta in altezza” (cfr. pag. 11 della sentenza). La 11 Corte distrettuale, dunque, ha ritenuto applicabile alla fattispecie non già la distanza di tre metri di cui al primo comma dell’art. 892 c.c., bensì quella di un metro, appunto prevista per le siepi dal terzo comma della disposizione da ultimo richiamata. Trattasi di statuizione coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto – purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni– le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6765 del 19/03/2018, Rv. 647959; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2830 del 25/03/1999, Rv. 524545; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9368 del 10/11/1994, Rv. 488495; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7896 del 06/08/1990, Rv. 468592). Di conseguenza, “Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell'art. 892 secondo comma, cod. civ., anche se non appartengano –come i cipressi– a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza;
in tal caso sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 29/01/2015, Rv. 634921; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13640 del 30/05/2017, Rv. 644466, che ammette la possibilità di usucapire il diritto di mantenere una siepe costituita da essenze di bouganville a distanza irregolare dal confine). Il quinto ed ultimo profilo, concernente il governo delle spese, è evidentemente assorbito dall’accoglimento del secondo. 12 Il giudice del rinvio, in definitiva, dovrà procedere ad un rinnovato scrutinio della domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di servitù proposta dagli odierni controricorrenti, valutando le risultanze della prova orale complessivamente acquisita ed apprezzando liberamente l’attendibilità delle dichiarazioni dei singoli testimoni non già sulla base di una aprioristica considerazione circa i loro rapporti di parentela o affinità con una delle parti in causa, bensì con riguardo al contenuto della loro deposizione ed al raffronto della stessa con le dichiarazioni degli altri testi e con le eventuali risultanze documentali. All’esito di tale nuovo esame, il giudice del rinvio si pronuncerà sull’accoglimento, o sul rigetto, della ridetta domanda riconvenzionale, e regolerà le spese alla luce del complessivo esito del giudizio. Nel governo delle spese del presente giudizio di legittimità, il giudice del rinvio terrà anche conto dell’inammissibilità del controricorso, per difetto di notifica dello stesso. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il primo ed il terzo profilo dell’unico motivo di ricorso e va rigettato il quarto profilo. Va invece accolto il secondo profilo, nei limiti di cui in motivazione, e dichiarato assorbito il quinto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione al profilo di censura accolto, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il primo ed il terzo profilo dell’unico motivo del ricorso, rigetta il quarto profilo, accoglie il secondo profilo, nei limiti di cui in motivazione, e dichiara assorbito il quinto profilo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al profilo di censura accolto, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce, in 13 differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda