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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Cristina Ravera Consigliere rel.
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3364/2023 promossa in grado d'appello
DA in persona dell'amministratore unico, Dr. , Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Visconti di P.IVA_1
Modrone n. 21, presso lo studio dell'avv. Ettore Maria Negro, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Barbara Mignatti, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_2
Montenapoleone n. 8;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Pt_1 Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria:
- riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Milano comunicata in data 27 ottobre 2023 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare che ha diritto alla restituzione della Parte_1 somma di € 400.000,00 meno la Riserva dell'Emittente pari a € 2.295,60, per un totale di € 397.704,40, come previsto dall'art.
3.1 dal Contratto di cessione dei crediti;
- condannare a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
397.704,40, oltre interessi come per legge.
Con refusione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dell'imponibile, IVA e CPA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 26.10.2017, (di seguito anche “ ) ha ceduto ad Controparte_1 CP_1 un portafoglio di crediti pecuniari in blocco costituito da non Parte_1 performing loans, per il corrispettivo di Euro 1.900.000,00,
Nella stessa data, , e hanno CP_1 Parte_1 Controparte_2 concluso un contratto di sottoscrizione di titoli, con il quale le parti hanno stabilito che avrebbe emesso titoli di Classe A1 e Classe A2, che sarebbero stati Parte_1 sottoscritti per l'intero, rispettivamente, da e da Controparte_2 CP_1
(docc. 2A, 2B e 2C).
Contestualmente, e Summa Service S.p.A. hanno sottoscritto un Parte_1 contratto di corporate servicing (docc. 3A e 3B fasc. primo grado ) e Pt_1 Pt_1
, Summa Service S.p.A. e Recovery Credit Solutions Group S.r.l. (di seguito
[...] anche solo ”) hanno sottoscritto un contratto di servicing (docc. 4A, 4B e 4C CP fasc. primo grado ), in forza del quale Summa Service, in qualità di master Pt_1 servicer, delegava a , in qualità di special servicer, l'attività di riscossione dei CP crediti ceduti da e ad essa delegata da . CP_1 Parte_1
In data 14.10.2020, Summa Service ha revocato la nomina di RCSG dall'incarico di special servicer per grave inadempimento al contratto di servicing (doc. 5 fasc. primo grado ). Pt_1
Successivamente, Summa Service ha delegato a Cribis Credit Management S.r.l., quale special servicer, l'esercizio di taluni poteri e lo svolgimento di talune prestazioni ad essa demandate. In data 10.6.2022, Cribis Credit Management ha rimesso il mandato “in considerazione: Della elevata percentuale di assenza e incompletezza del corredo documentale afferente i portafogli di crediti finanziari e commerciali;
Della mancata consegna di quota dei fascicoli relativi al portafoglio di crediti finanziari più volte sollecitati dal Parte_3
Dell'elevato tasso di prescrizione del credito. E, pertanto, dell'impossibilità di far fronte alle aspettative del Business plan redatto in assenza di tutte le informazioni e carenze emerse e registrate in sede di due diligence nella fase di on boarding del portafoglio ritiene opportuno procedere alla riconsegna del mandato ai sensi e per gli effetti del contratto di Servicing sottoscritto tra le parti” (doc.6 fasc. primo grado ). Pt_1
2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro CP_1
397.704,40, a titolo di restituzione di una quota parte del prezzo della cessione di crediti, di cui al contratto del 26.10.2017 (doc. 1 A e 1 B fasc. primo grado ). Pt_1
Tale somma era determinata ai sensi dell'art.
3.1. di detto contratto, quale differenza fra Euro 400.000,00 e la riserva dell'emittente (ammontante a Euro 2.295,60), pari al
0,8% delle somme altrimenti distribuibili sui titoli.
pag. 2/7 In particolare, la ricorrente richiamava l'art.
3.1 del contratto di cessione dei crediti del 26.10.2017, secondo cui, qualora alla data del 31 dicembre 2022, gli incassi complessivamente provenienti dai crediti ceduti (cd. “Incassi Rilevanti”), al netto di commissioni di special servicing, spese di recupero e altre spese di gestione della cartolarizzazione, fossero stati inferiori a Euro 7.000.000,00, in qualità di CP_1 cedente era tenuta a restituire a una quota del prezzo corrisposto da Pt_1 quest'ultima per la cessione dei crediti, per un ammontare stabilito di Euro 400.000,00 meno la “Riserva dell'Emittente”, ossia la riserva che il cessionario avrebbe dovuto costituire, trattenendo a ogni data di pagamento lo 0,8% delle somme altrimenti distribuibili sui titoli, sino a quando gli “Incassi Rilevanti” non avessero superato Euro 5.000.000,00 e l'1% delle somme altrimenti distribuibili sui titoli. La ricorrente deduceva che, alla data del 31.12.2022, gli “Incassi Rilevanti” erano pari a Euro 653.361,05 e, dunque, di molto inferiori a Euro 7.000.000,00, ritenendo così integrata la previsione di cui all'art.
3.1 del contratto di cessione e il conseguente diritto alla restituzione della somma di Euro 397.704,40 (pari a Euro 400.000,00 meno la “Riserva dell'Emittente” pari a Euro 2.295,60).
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. CP_1
3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza pronunciata in data 27.10.2023, rigettava la domanda della ricorrente, ritenendo non dimostrato il fatto costituivo della pretesa della ricorrente.
In particolare, il Tribunale premetteva che, nelle definizioni riportate nel contratto, la
“Riserva dell'Emittente” era “la riserva che il cessionario costituirà trattenendo a ogni Data di Pagamento: (a) lo 0,8% delle somme altrimenti distribuibili sui titoli, sino a quando (nel corso del periodo di incasso immediatamente precedente) gli incassi rilevanti non abbiano superato gli Euro 5.000.000, e (b) il 1% delle somme altrimenti distribuibili sui Titoli (…), successivamente;
sino alla prima tra (a) la
Data Limite ovvero (b) la data in cui uno Special Servicer Rilevante cessi di agire quale “special servicer” dei Crediti, senza essere sostituito da un altro Special Servicer Rilevante e salvo ove tale cessazione dall'incarico: (i) avvenga nel corso del
2022 e in presenza di Incassi sui Crediti complessivamente inferiori al 30% rispetto agli Incassi previsti dal business plan in vigore;
ovvero comunque (ii) avvenga per (1) revoca dell'incarico per Evento dello , ovvero (2) Parte_4 recesso dall'incarico da parte dello senza giusta causa”; Parte_4
La clausola 3.2 prevedeva che le parti “concordano che ove uno Special Pt_4 rilevante cessasse di agire quale “special servicer” dei Crediti (senza essere sostituito da altro special servicer rilevante), la cedente non sarà tenuta a restituire la quota di euro 400.000 (quattrocentomila) (meno la riserva dell'emittente) di prezzo iniziale ove alla data limite gli incassi rilevanti siano inferiori a euro 7 milioni
(settemilioni) salvo che la cessazione di RCSG dall'incarico avvenga:
(i)nel corso del 2022 e in presenza di incassi sui crediti complessivamente inferiori al
30% rispetto agli incassi previsti dal business plan in vigore;
pag. 3/7 (ii)ovvero comunque (ii) avvenga per (1) revoca dell'incarico per Evento dello
Special , ovvero (2) recesso dall'incarico da parte dello Parte_4 [...]
senza giusta causa”. Parte_4
Secondo il Tribunale, l'applicazione della citata clausola 3.2 escludeva il diritto di alla restituzione di una quota parte del prezzo di cessione, in quanto la Parte_1 revoca dell'incarico a era avvenuta, come sostenuto dalla stessa ricorrente, CP
“esclusivamente” per grave inadempimento della stessa e, dunque, al di fuori CP_4 di una delle ipotesi di cessazione dall'incarico comportanti l'obbligo della cedente di restituire parte del prezzo di cessione nei termini previsti.
4. ha appellato l'ordinanza davanti a questa Corte, articolando un Parte_1 unico motivo di gravame: nullità per assenza di motivazione.
non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e CP_1 deve essere dichiarata contumace.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 9.4.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di appello, l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata per assenza di motivazione. L'appellante ha dedotto che il Tribunale, dopo aver rilevato che, secondo il contratto di cessione dei crediti del 26.10.2017, in presenza di revoca dell'incarico di CP per inadempimento, era tenuta a restituire la somma di Euro 400.000,00 e che la CP_1 revoca dell'incarico di era avvenuta per grave inadempimento della stessa CP
, ha erroneamente escluso il diritto di alla restituzione di una quota CP Pt_1 parte del prezzo di cessione, escludendo la ricorrenza, nel caso di specie, di alcuna delle ipotesi di cessazione dell'incarico di comportanti comunque l'obbligo di CP di restituzione di una parte del prezzo. CP_1
L'appellante ha rilevato che la revoca dell'incarico di per grave CP inadempimento rientrava, invero, in una delle ipotesi per le quali era previsto l'obbligo di di restituzione di una parte del prezzo. CP_1
In particolare, secondo l'appellante, la revoca dell'incarico di per CP inadempimento rientrava nell'ipotesi di “Evento dello ” Parte_4
(art.
3.2 lett. d), ii) n. 1), alla luce della definizione di “Evento dello Parte_4
” di cui all'art.
1.3 lett. d), quale “inadempimento dello
[...] Parte_4
a proprie obbligazioni in base al contratto di servicing o altri contratti
[...] conclusi nel contesto della Cartolarizzazione, con dolo o colpa grave comprovata da valutarsi ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c.” (cfr. all. 1A, pag. 4 fasc. primo grado). L'appellante ha evidenziato che il grave inadempimento di era provato dalla CP documentazione in atti (docc. 9, 10, 11 e 5 fasc. primo grado) e ha rappresentato – a dimostrazione della mala gestio di nell'attività di riscossione dei crediti – che, CP
pag. 4/7 in un giudizio instaurato da innanzi al Tribunale di Foggia per il recupero di CP un credito, aveva determinato, con la propria condotta, l'estinzione del CP giudizio e la condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., per avere ignorato, senza motivo, la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. (doc. 14 fasc. primo grado). Ha dedotto, infine, che Cribis Credit Management aveva rappresentato la carenza documentale dei crediti e l'elevato tasso di prescrizione degli stessi, aspetti tutti imputabili in via esclusiva all'operato di
. CP
Il motivo di gravame non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Ai sensi dell'art.
3.2 del contratto di cessione di crediti concluso in data 26.10.2017 fra e “ove uno cessasse di agire quale CP_1 Parte_1 Parte_4
“special servicer” dei crediti (senza essere sostituito da altro Parte_4
), la cedente non sarà tenuta a restituire la quota di Euro 400.000
[...]
(quattrocentomila) (meno la Riserva dell'Emittente) di prezzo iniziale ove alla Data
Limite gli incassi rilevanti siano inferiori a Euro 7.000.000 (sette milioni), salvo dove la cessazione di RCSG dell'incarico:
(i) avvenga nel corso del 2022 e in presenza di incassi su crediti complessivamente inferiori al 30% ovvero agli Incassi previsti dal business plan in vigore;
ovvero comunque
(ii) avvenga per (1) revoca dell'incarico per Evento dello rilevante,
Parte_4 ovvero (2) recesso dall'incarico da parte dello senza
Parte_4 giusta causa”. L'“Evento dello ” è indicato, all'art.
1.3 e, in particolare, ai
Parte_4 fini che qui rilevano, alla lettera d), quale “inadempimento dello
Parte_4
a proprie obbligazioni in base al contratto di servicing o altri contratti
[...] conclusi nel contesto della cartolarizzazione con dolo o colpa grave comprovata da valutarsi ai sensi dell'art 1176 secondo comma c.c.”. L'art. 10.1 del contratto di servicing concluso fra , Summa Service e , Pt_1 CP dispone, al comma 2 lett. b), che “il potrà (con il previo consenso Parte_3 scritto del Comitato) ovvero dovrà (ove ciò sia richiesto per iscritto dal Comitato) revocare per giusta causa la nomina dello al ricorrere di un Evento Parte_4 in relazione allo (docc. 4 A, 4 B e 4 C fasc. primo grado). Parte_4
Gli “Eventi” sono descritti alla successiva lett. e) dell'art. 10.1. e comprendono, in particolare, ai fini che qui rilevano “la mancata consegna di un Rapporto Mensile dello entro tre Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Rapporto Parte_4
Mensile dello (salvo ove il ritardo sia dovuto a caso fortuito, forza Parte_4 maggiore o disguido tecnico e venga sanato entro 3 Giorni Lavorativi dalla data in cui lo stesso venga meno)” (punto iv) e “il grave inadempimento per dolo o colpa grave (da valutarsi secondo il canone di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.) da parte del
o dello (a seconda dei casi) di propri obblighi ai Parte_3 Parte_4 sensi del presente Contratto o altri Documenti della Cartolarizzazione di cui siano
pag. 5/7 parte, salvo ove detto inadempimento: (1) sia suscettibile di sanatoria (a giudizio del
Comitato), e (2) sia sanato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi da richiesta scritta di adempimento da parte dell'Emittente” (punto v). Nel caso di specie, la revoca dell'incarico di “ a , nella Parte_4 CP comunicazione del 14.10.2020, è stata motivata in ragione di “persistenti e gravi scostamenti degli incassi realizzati rispetto a quanto previsto dal Business Plan per le posizioni creditorie in gestione” e de “l'ostacolo all'attività di monitoraggio e di audit al presso i vostri uffici, come previsto espressamente nel Parte_3 contratto di Servicing e dalla vigente normativa, nonostante le richieste di accesso inviate in data 10/09/2020, 18/9/2020 03/10/2020 rimaste senza alcun riscontro”
(doc. 5 fasc. primo grado ). Pt_1
Gli inadempimenti contestati a attengono, dunque, all'art. 10 lett. e), punti iv) CP
e v) del contratto di servicing.
Ciò posto, rileva la Corte che, a prescindere dalla valutazione della applicabilità, nel caso di specie, della previsione di cui all'art.
3.2 lett. d) del contratto di cessione crediti e, in particolare, della ricorrenza di un “Evento dello Parte_4 rilevante” di cui alla citata previsione contrattuale e della regolarità, sotto il profilo formale, della revoca dell'incarico a da parte di Summa Service S.p.A., in CP quanto effettuata con il previo consenso scritto del Comitato, come previsto dall'art. 10.1 lett. b) del contratto di servicing, consenso non emergente dalla documentazione versata in atti, la ricorrente si è limitata a indicare che “Riserva dell'Emittente” ammontava a Euro 2.295,00, senza offrire documentazione di supporto;
al contempo, non ha dedotto né tanto meno dimostrato la base di computo di tale riserva né ha indicato e dimostrato, mediante la produzione di documentazione di supporto, l'ammontare delle somme altrimenti distribuibili, costituenti la base di computo della
“Riserva dell'Emittente”, ai sensi del citato art.
3.1 del contratto di cessione dei crediti e, più in generale, l'ammontare degli incassi provenienti dai crediti ceduti. L'allegazione dell'entità delle somme altrimenti distribuibili, che rappresenta la base di computo della “Riserva dell'Emittente” da cui calcolare l'ammontare della somma spettante a a titolo di rimborso di una quota parte del prezzo di cessione dei Pt_1 crediti, costituisce un presupposto della domanda ed attiene al merito della decisione, la cui prova grava in capo all'attore, il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. a dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre in capo a chi si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere in giudizio (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 27.9.2024, n. 25860; Cass. Civ., Sez. VI, 4.10.2012, n. 16917; Cass. Civ.,
Sez. VI, 10.11.2010, n. 22862; v. anche Cass. Civ., Sez. Un., 16.2.2016, n. 2951).
Né a tale riguardo assume rilievo la condotta processuale di non contestazione della controparte, che è rimasta contumace. Come è noto, la contumacia integra un comportamento neutrale a cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta comunque pag. 6/7 onerata della relativa prova, fermo restando il potere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che in ordine ai medesimi siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche alle difese ed eccezioni in senso lato (Cass. Civ., Sez. III, 24.5.2023, n. 14372; Cass. Civ.,
Sez. II, 30.12.2021, n. 42035; Cass. Civ., Sez. Lav., 21.11.2014, n. 24885).
Dal che ne discende il rigetto della domanda di pagamento della somma di Euro
397.704,40 a titolo di rimborso di una quota parte del prezzo di cessione dei crediti, formulata dall'appellante nel giudizio di primo grado, per mancata dimostrazione del fatto costitutivo del credito azionato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
2. Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese di lite, stante l'assenza di attività difensiva della parte appellata, rimasta contumace. Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_5
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 27.10.2023, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Cristina Ravera Consigliere rel.
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3364/2023 promossa in grado d'appello
DA in persona dell'amministratore unico, Dr. , Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Visconti di P.IVA_1
Modrone n. 21, presso lo studio dell'avv. Ettore Maria Negro, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Barbara Mignatti, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_2
Montenapoleone n. 8;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Pt_1 Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria:
- riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Milano comunicata in data 27 ottobre 2023 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare che ha diritto alla restituzione della Parte_1 somma di € 400.000,00 meno la Riserva dell'Emittente pari a € 2.295,60, per un totale di € 397.704,40, come previsto dall'art.
3.1 dal Contratto di cessione dei crediti;
- condannare a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
397.704,40, oltre interessi come per legge.
Con refusione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dell'imponibile, IVA e CPA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 26.10.2017, (di seguito anche “ ) ha ceduto ad Controparte_1 CP_1 un portafoglio di crediti pecuniari in blocco costituito da non Parte_1 performing loans, per il corrispettivo di Euro 1.900.000,00,
Nella stessa data, , e hanno CP_1 Parte_1 Controparte_2 concluso un contratto di sottoscrizione di titoli, con il quale le parti hanno stabilito che avrebbe emesso titoli di Classe A1 e Classe A2, che sarebbero stati Parte_1 sottoscritti per l'intero, rispettivamente, da e da Controparte_2 CP_1
(docc. 2A, 2B e 2C).
Contestualmente, e Summa Service S.p.A. hanno sottoscritto un Parte_1 contratto di corporate servicing (docc. 3A e 3B fasc. primo grado ) e Pt_1 Pt_1
, Summa Service S.p.A. e Recovery Credit Solutions Group S.r.l. (di seguito
[...] anche solo ”) hanno sottoscritto un contratto di servicing (docc. 4A, 4B e 4C CP fasc. primo grado ), in forza del quale Summa Service, in qualità di master Pt_1 servicer, delegava a , in qualità di special servicer, l'attività di riscossione dei CP crediti ceduti da e ad essa delegata da . CP_1 Parte_1
In data 14.10.2020, Summa Service ha revocato la nomina di RCSG dall'incarico di special servicer per grave inadempimento al contratto di servicing (doc. 5 fasc. primo grado ). Pt_1
Successivamente, Summa Service ha delegato a Cribis Credit Management S.r.l., quale special servicer, l'esercizio di taluni poteri e lo svolgimento di talune prestazioni ad essa demandate. In data 10.6.2022, Cribis Credit Management ha rimesso il mandato “in considerazione: Della elevata percentuale di assenza e incompletezza del corredo documentale afferente i portafogli di crediti finanziari e commerciali;
Della mancata consegna di quota dei fascicoli relativi al portafoglio di crediti finanziari più volte sollecitati dal Parte_3
Dell'elevato tasso di prescrizione del credito. E, pertanto, dell'impossibilità di far fronte alle aspettative del Business plan redatto in assenza di tutte le informazioni e carenze emerse e registrate in sede di due diligence nella fase di on boarding del portafoglio ritiene opportuno procedere alla riconsegna del mandato ai sensi e per gli effetti del contratto di Servicing sottoscritto tra le parti” (doc.6 fasc. primo grado ). Pt_1
2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro CP_1
397.704,40, a titolo di restituzione di una quota parte del prezzo della cessione di crediti, di cui al contratto del 26.10.2017 (doc. 1 A e 1 B fasc. primo grado ). Pt_1
Tale somma era determinata ai sensi dell'art.
3.1. di detto contratto, quale differenza fra Euro 400.000,00 e la riserva dell'emittente (ammontante a Euro 2.295,60), pari al
0,8% delle somme altrimenti distribuibili sui titoli.
pag. 2/7 In particolare, la ricorrente richiamava l'art.
3.1 del contratto di cessione dei crediti del 26.10.2017, secondo cui, qualora alla data del 31 dicembre 2022, gli incassi complessivamente provenienti dai crediti ceduti (cd. “Incassi Rilevanti”), al netto di commissioni di special servicing, spese di recupero e altre spese di gestione della cartolarizzazione, fossero stati inferiori a Euro 7.000.000,00, in qualità di CP_1 cedente era tenuta a restituire a una quota del prezzo corrisposto da Pt_1 quest'ultima per la cessione dei crediti, per un ammontare stabilito di Euro 400.000,00 meno la “Riserva dell'Emittente”, ossia la riserva che il cessionario avrebbe dovuto costituire, trattenendo a ogni data di pagamento lo 0,8% delle somme altrimenti distribuibili sui titoli, sino a quando gli “Incassi Rilevanti” non avessero superato Euro 5.000.000,00 e l'1% delle somme altrimenti distribuibili sui titoli. La ricorrente deduceva che, alla data del 31.12.2022, gli “Incassi Rilevanti” erano pari a Euro 653.361,05 e, dunque, di molto inferiori a Euro 7.000.000,00, ritenendo così integrata la previsione di cui all'art.
3.1 del contratto di cessione e il conseguente diritto alla restituzione della somma di Euro 397.704,40 (pari a Euro 400.000,00 meno la “Riserva dell'Emittente” pari a Euro 2.295,60).
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. CP_1
3. Il Tribunale di Milano, con ordinanza pronunciata in data 27.10.2023, rigettava la domanda della ricorrente, ritenendo non dimostrato il fatto costituivo della pretesa della ricorrente.
In particolare, il Tribunale premetteva che, nelle definizioni riportate nel contratto, la
“Riserva dell'Emittente” era “la riserva che il cessionario costituirà trattenendo a ogni Data di Pagamento: (a) lo 0,8% delle somme altrimenti distribuibili sui titoli, sino a quando (nel corso del periodo di incasso immediatamente precedente) gli incassi rilevanti non abbiano superato gli Euro 5.000.000, e (b) il 1% delle somme altrimenti distribuibili sui Titoli (…), successivamente;
sino alla prima tra (a) la
Data Limite ovvero (b) la data in cui uno Special Servicer Rilevante cessi di agire quale “special servicer” dei Crediti, senza essere sostituito da un altro Special Servicer Rilevante e salvo ove tale cessazione dall'incarico: (i) avvenga nel corso del
2022 e in presenza di Incassi sui Crediti complessivamente inferiori al 30% rispetto agli Incassi previsti dal business plan in vigore;
ovvero comunque (ii) avvenga per (1) revoca dell'incarico per Evento dello , ovvero (2) Parte_4 recesso dall'incarico da parte dello senza giusta causa”; Parte_4
La clausola 3.2 prevedeva che le parti “concordano che ove uno Special Pt_4 rilevante cessasse di agire quale “special servicer” dei Crediti (senza essere sostituito da altro special servicer rilevante), la cedente non sarà tenuta a restituire la quota di euro 400.000 (quattrocentomila) (meno la riserva dell'emittente) di prezzo iniziale ove alla data limite gli incassi rilevanti siano inferiori a euro 7 milioni
(settemilioni) salvo che la cessazione di RCSG dall'incarico avvenga:
(i)nel corso del 2022 e in presenza di incassi sui crediti complessivamente inferiori al
30% rispetto agli incassi previsti dal business plan in vigore;
pag. 3/7 (ii)ovvero comunque (ii) avvenga per (1) revoca dell'incarico per Evento dello
Special , ovvero (2) recesso dall'incarico da parte dello Parte_4 [...]
senza giusta causa”. Parte_4
Secondo il Tribunale, l'applicazione della citata clausola 3.2 escludeva il diritto di alla restituzione di una quota parte del prezzo di cessione, in quanto la Parte_1 revoca dell'incarico a era avvenuta, come sostenuto dalla stessa ricorrente, CP
“esclusivamente” per grave inadempimento della stessa e, dunque, al di fuori CP_4 di una delle ipotesi di cessazione dall'incarico comportanti l'obbligo della cedente di restituire parte del prezzo di cessione nei termini previsti.
4. ha appellato l'ordinanza davanti a questa Corte, articolando un Parte_1 unico motivo di gravame: nullità per assenza di motivazione.
non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e CP_1 deve essere dichiarata contumace.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 9.4.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di appello, l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata per assenza di motivazione. L'appellante ha dedotto che il Tribunale, dopo aver rilevato che, secondo il contratto di cessione dei crediti del 26.10.2017, in presenza di revoca dell'incarico di CP per inadempimento, era tenuta a restituire la somma di Euro 400.000,00 e che la CP_1 revoca dell'incarico di era avvenuta per grave inadempimento della stessa CP
, ha erroneamente escluso il diritto di alla restituzione di una quota CP Pt_1 parte del prezzo di cessione, escludendo la ricorrenza, nel caso di specie, di alcuna delle ipotesi di cessazione dell'incarico di comportanti comunque l'obbligo di CP di restituzione di una parte del prezzo. CP_1
L'appellante ha rilevato che la revoca dell'incarico di per grave CP inadempimento rientrava, invero, in una delle ipotesi per le quali era previsto l'obbligo di di restituzione di una parte del prezzo. CP_1
In particolare, secondo l'appellante, la revoca dell'incarico di per CP inadempimento rientrava nell'ipotesi di “Evento dello ” Parte_4
(art.
3.2 lett. d), ii) n. 1), alla luce della definizione di “Evento dello Parte_4
” di cui all'art.
1.3 lett. d), quale “inadempimento dello
[...] Parte_4
a proprie obbligazioni in base al contratto di servicing o altri contratti
[...] conclusi nel contesto della Cartolarizzazione, con dolo o colpa grave comprovata da valutarsi ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c.” (cfr. all. 1A, pag. 4 fasc. primo grado). L'appellante ha evidenziato che il grave inadempimento di era provato dalla CP documentazione in atti (docc. 9, 10, 11 e 5 fasc. primo grado) e ha rappresentato – a dimostrazione della mala gestio di nell'attività di riscossione dei crediti – che, CP
pag. 4/7 in un giudizio instaurato da innanzi al Tribunale di Foggia per il recupero di CP un credito, aveva determinato, con la propria condotta, l'estinzione del CP giudizio e la condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., per avere ignorato, senza motivo, la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. (doc. 14 fasc. primo grado). Ha dedotto, infine, che Cribis Credit Management aveva rappresentato la carenza documentale dei crediti e l'elevato tasso di prescrizione degli stessi, aspetti tutti imputabili in via esclusiva all'operato di
. CP
Il motivo di gravame non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Ai sensi dell'art.
3.2 del contratto di cessione di crediti concluso in data 26.10.2017 fra e “ove uno cessasse di agire quale CP_1 Parte_1 Parte_4
“special servicer” dei crediti (senza essere sostituito da altro Parte_4
), la cedente non sarà tenuta a restituire la quota di Euro 400.000
[...]
(quattrocentomila) (meno la Riserva dell'Emittente) di prezzo iniziale ove alla Data
Limite gli incassi rilevanti siano inferiori a Euro 7.000.000 (sette milioni), salvo dove la cessazione di RCSG dell'incarico:
(i) avvenga nel corso del 2022 e in presenza di incassi su crediti complessivamente inferiori al 30% ovvero agli Incassi previsti dal business plan in vigore;
ovvero comunque
(ii) avvenga per (1) revoca dell'incarico per Evento dello rilevante,
Parte_4 ovvero (2) recesso dall'incarico da parte dello senza
Parte_4 giusta causa”. L'“Evento dello ” è indicato, all'art.
1.3 e, in particolare, ai
Parte_4 fini che qui rilevano, alla lettera d), quale “inadempimento dello
Parte_4
a proprie obbligazioni in base al contratto di servicing o altri contratti
[...] conclusi nel contesto della cartolarizzazione con dolo o colpa grave comprovata da valutarsi ai sensi dell'art 1176 secondo comma c.c.”. L'art. 10.1 del contratto di servicing concluso fra , Summa Service e , Pt_1 CP dispone, al comma 2 lett. b), che “il potrà (con il previo consenso Parte_3 scritto del Comitato) ovvero dovrà (ove ciò sia richiesto per iscritto dal Comitato) revocare per giusta causa la nomina dello al ricorrere di un Evento Parte_4 in relazione allo (docc. 4 A, 4 B e 4 C fasc. primo grado). Parte_4
Gli “Eventi” sono descritti alla successiva lett. e) dell'art. 10.1. e comprendono, in particolare, ai fini che qui rilevano “la mancata consegna di un Rapporto Mensile dello entro tre Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Rapporto Parte_4
Mensile dello (salvo ove il ritardo sia dovuto a caso fortuito, forza Parte_4 maggiore o disguido tecnico e venga sanato entro 3 Giorni Lavorativi dalla data in cui lo stesso venga meno)” (punto iv) e “il grave inadempimento per dolo o colpa grave (da valutarsi secondo il canone di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.) da parte del
o dello (a seconda dei casi) di propri obblighi ai Parte_3 Parte_4 sensi del presente Contratto o altri Documenti della Cartolarizzazione di cui siano
pag. 5/7 parte, salvo ove detto inadempimento: (1) sia suscettibile di sanatoria (a giudizio del
Comitato), e (2) sia sanato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi da richiesta scritta di adempimento da parte dell'Emittente” (punto v). Nel caso di specie, la revoca dell'incarico di “ a , nella Parte_4 CP comunicazione del 14.10.2020, è stata motivata in ragione di “persistenti e gravi scostamenti degli incassi realizzati rispetto a quanto previsto dal Business Plan per le posizioni creditorie in gestione” e de “l'ostacolo all'attività di monitoraggio e di audit al presso i vostri uffici, come previsto espressamente nel Parte_3 contratto di Servicing e dalla vigente normativa, nonostante le richieste di accesso inviate in data 10/09/2020, 18/9/2020 03/10/2020 rimaste senza alcun riscontro”
(doc. 5 fasc. primo grado ). Pt_1
Gli inadempimenti contestati a attengono, dunque, all'art. 10 lett. e), punti iv) CP
e v) del contratto di servicing.
Ciò posto, rileva la Corte che, a prescindere dalla valutazione della applicabilità, nel caso di specie, della previsione di cui all'art.
3.2 lett. d) del contratto di cessione crediti e, in particolare, della ricorrenza di un “Evento dello Parte_4 rilevante” di cui alla citata previsione contrattuale e della regolarità, sotto il profilo formale, della revoca dell'incarico a da parte di Summa Service S.p.A., in CP quanto effettuata con il previo consenso scritto del Comitato, come previsto dall'art. 10.1 lett. b) del contratto di servicing, consenso non emergente dalla documentazione versata in atti, la ricorrente si è limitata a indicare che “Riserva dell'Emittente” ammontava a Euro 2.295,00, senza offrire documentazione di supporto;
al contempo, non ha dedotto né tanto meno dimostrato la base di computo di tale riserva né ha indicato e dimostrato, mediante la produzione di documentazione di supporto, l'ammontare delle somme altrimenti distribuibili, costituenti la base di computo della
“Riserva dell'Emittente”, ai sensi del citato art.
3.1 del contratto di cessione dei crediti e, più in generale, l'ammontare degli incassi provenienti dai crediti ceduti. L'allegazione dell'entità delle somme altrimenti distribuibili, che rappresenta la base di computo della “Riserva dell'Emittente” da cui calcolare l'ammontare della somma spettante a a titolo di rimborso di una quota parte del prezzo di cessione dei Pt_1 crediti, costituisce un presupposto della domanda ed attiene al merito della decisione, la cui prova grava in capo all'attore, il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. a dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre in capo a chi si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere in giudizio (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 27.9.2024, n. 25860; Cass. Civ., Sez. VI, 4.10.2012, n. 16917; Cass. Civ.,
Sez. VI, 10.11.2010, n. 22862; v. anche Cass. Civ., Sez. Un., 16.2.2016, n. 2951).
Né a tale riguardo assume rilievo la condotta processuale di non contestazione della controparte, che è rimasta contumace. Come è noto, la contumacia integra un comportamento neutrale a cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta comunque pag. 6/7 onerata della relativa prova, fermo restando il potere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che in ordine ai medesimi siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche alle difese ed eccezioni in senso lato (Cass. Civ., Sez. III, 24.5.2023, n. 14372; Cass. Civ.,
Sez. II, 30.12.2021, n. 42035; Cass. Civ., Sez. Lav., 21.11.2014, n. 24885).
Dal che ne discende il rigetto della domanda di pagamento della somma di Euro
397.704,40 a titolo di rimborso di una quota parte del prezzo di cessione dei crediti, formulata dall'appellante nel giudizio di primo grado, per mancata dimostrazione del fatto costitutivo del credito azionato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
2. Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese di lite, stante l'assenza di attività difensiva della parte appellata, rimasta contumace. Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_5
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 27.10.2023, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
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