Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
nel procedimento R.G. 357 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTERGIANI GIOVANNI
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BARTOLINI SONIA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 29/01/2025 e Parte_1 [...]
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla CP_1
quale sono nati i figli in data 20/03/2013 e in data 06/11/2018 , Per_1 Per_2
riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 6
“AFFIDAMENTO 1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai Persona_3 Persona_4 genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si obbligano reciprocamente, nell'esclusivo interesse dei minori, a consultarsi per ogni scelta e decisione riguardanti i figli ed a collaborare affinché l'istruzione e la crescita degli stessi avvengano nel modo più sereno possibile. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i IGg. e Parte_1 CP_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente e ciascuno di
[...] loro assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana dei figli;
COLLOCAZIONE E CALENDARIO
2) I IGg. e concordemente stabiliscono che i figli minori Parte_1 Controparte_1
e vengano collocati in maniera stabile e prevalente presso la madre ove Per_1 Per_2 manterranno la loro residenza;
3) I IGg. e stabiliscono di regolare la permanenza dei Parte_1 Controparte_1 minori con il padre nel modo seguente: nel rispetto degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei bambini, il padre potrà tenere con sé e : il Per_1 Per_2 mercoledì dalle h. 16,00, con possibilità di prelievo anche da parte dei nonni paterni, alle h. 21,00 (compatibilmente ai turni di lavoro del padre e, nel caso di sua impossibilità, dandone avviso alla madre almeno una settimana prima e recuperando il medesimo periodo/orario in altro giorno della stessa settimana, da concordare;
con possibilità di pernotto, da concordare); a fine settimana alternati, dalle h. 10,00 del sabato (o dall'uscita da scuola durante l'anno scolastico) fino alla domenica, riaccompagnandolo presso la madre entro le ore 21,00. Resta
pagina 2 di 6 inteso che qualora il padre, previo accordo con la madre e con un preavviso di almeno una settimana, volesse vedere i figli il venerdì del fine settimana di sua competenza, potrà prelevarli nel pomeriggio per tenerli con lui sino alle ore 21.00 salvo riaccompagnarli presso la residenza materna. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a prestarsi massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nella ordinaria conduzione di vita dei figli, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro, acconsentendo, previo accordo, alla rimodulazione del suddetto programma qualora vi fossero permanenti e/o radicali cambiamenti di orario delle rispettive giornate lavorative. Durante la permanenza dei minori presso uno dei genitori, l'altro avrà diritto di avere almeno due colloqui telefonici con i minori. Entrambi i genitori riconoscono quale fondamentale e IGnificativo per i figli e il rapporto con gli Per_1 Per_2 ascendenti di ciascun ramo genitoriale pertanto si impegnano a preservare ogni diritto di frequentazione con i nonni materni e i nonni paterni che potranno frequentare ogni qual volta i nonni lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, nonché degli impegni, anche non lavorativi, dei genitori.
FESTIVITA' E VACANZE ESTIVE
4) In occasione delle vacanze natalizie, pasquali, e di qualunque altra festività infrannuale e precettate, i genitori si accorderanno di volta in volta e di anno in anno, garantendosi ed assicurandosi sin da ora la massima collaborazione e disponibilità l'uno nei confronti dell'altro, in modo tale che tali festività possano essere trascorse dai figli minori nel modo più sereno possibile, anche tenendo conto delle volontà e dei desideri di questi ultimi. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni e con alternanza del giorno di Natale e Pasqua, dal 24 al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre all'1 gennaio. Durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure quello del lunedì dell'Angelo, salva la facoltà di accordarsi diversamente di volta in volta sempre nel rispetto delle eIGenze dei minori;
5) Entrambi i genitori avranno il diritto di trascorrere, nell'arco dell'anno, con i figli, due settimane di vacanza, anche non consecutive. Tali periodi di vacanza pagina 3 di 6 dovranno essere concordati ed autorizzati da entrambi i genitori con congruo anticipo e precisamente per le vacanze estive entro il 30 aprile di ciascun anno, e per le vacanze invernali entro il 30 ottobre di ciascun anno, comunicando entro tali date anche il luogo, recapiti telefonici a cui contattare i minori ed eventuali accompagnatori terzi;
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO – ASSEGNO UNICO E SPESE
STRAORDINARIE
6) i ricorrenti concordano espressamente sin da ora che il IG. Controparte_1 corrisponderà alla IG.ra a titolo di mantenimento dei figli e sino a che lo Parte_1 stesso non raggiungerà l'indipendenza economica, la somma complessiva di € 500,00
(euro duecentocinquanta//00 per ciascun figlio) mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: [...]. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione
ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito del decreto di omologa che ratifica il presente accordo. L'assegno unico per il nucleo familiare, già percepito in busta paga dalla IG.ra , dell'importo attuale di € 467,00 (per l'anno 2024) Parte_1 continuerà ad essere da lei percepito al 100% e conseguentemente il IG. si CP_1 obbliga ad espletare tutte le formalità che dovessero rendersi necessarie per tale finalità.
I genitori si obbligato altresì a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore e che comprendono: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
pagina 4 di 6 e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il conguaglio di tali spese straordinarie dovrà avvenire mensilmente;
FREQUENTAZIONE NUOVI PARTNER
7) I genitori si danno reciproca autorizzazione a frequentare altre persone/partner, col solo limite che ciò avvenga con gradualità e che non danneggi il rapporto tra il minore e l'altro genitore;
ESPATRIO
pagina 5 di 6 8) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
ASPETTI PATRIMONIALI
9) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando di avere definitivo ogni rapporto patrimoniale pregresso e di nulla piu' avere l'uno dall'altro al qualsivoglia titolo.
10) Le spese legali si intendono compensate tra le parti nel senso che ognuno pagherà il legale prescelto. “
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di conIGlio della Sezione Prima Civile in data 09/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
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