Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 496/2022 R.G. + n. 505/2022 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 496/2022 R.G.A.C.C.
tra e rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Parte_1 Parte_2
Mariella Leone
- Appellanti -
nonché
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Massimo de Gennaro Parte_3
- Altro Appellante -
e
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Pt_4
e gli ultimi tre nella qualità di eredi di rappresentati
[...] Parte_5 Persona_1
e difesi come in atti dagli avv.ti Antonio Coppola e Sandro Coppola
1
nonché
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Bonasia e Fabio Fiore Controparte_4
- Appellata nel procedimento n. 496/2022 RG -
e
Controparte_5
- Contumaci -
al quale è stato riunito il procedimento iscritto al n. 505/2022 R.G.A.C.C., instaurato dall'appellante nei confronti delle altre parti sopra indicate;
Controparte_4
**********
OGGETTO: Distanze tra costruzioni.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 17.12.2024 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con sentenza n. 192/2012, depositata il 30.8.2012, il giudice del Tribunale di Bari-
Sezione Distaccata di Bitonto, definendo il giudizio iscritto al n. 150/2006 R.G., instaurato da e rispettivamente proprietari degli Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
appartamenti ubicati al terzo, al secondo e al primo piano dell'edificio condominiale sito a
NA in via Sottoten. Magrone n. 9, ha condannato e Parte_1 CP_5
(quest'ultima rimasta contumace) alla rimozione delle parti del Controparte_4
fronteggiante edificio avente accesso da via Ten. Jacobellis n. 28 (ossia il balcone chiuso dell'appartamento al primo piano realizzato nel 2002 da , il solaio di copertura e il Parte_1
parapetto della terrazza a livello dell'appartamento al secondo piano edificati nel 2004 da CP_5
e la sopraelevazione al terzo piano del vano scala condominiale eseguita nel 1997 da
[...] [...]
in quanto poste a distanza inferiore a quella legale di dieci metri tra pareti CP_4
2 finestrate prevista dall'art. 9 co. 1 n. 2) Dm LL.PP.
2.4.1968 n. 1444, sulla scorta della relazione di ctu redatta dall'ing. , nonché al risarcimento dei danni e al pagamento delle Parte_6
spese di lite.
2. – Avverso la sentenza ha proposto appello, denunciando – in Controparte_4
riferimento alla statuizione condannatoria relativa alla sopraelevazione del vano scala
– la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti di tutti CP_6
i comproprietari di detto manufatto.
2.1. – L'adita Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1371/2016 ha accertato il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di proprietario dell'appartamento Parte_2
situato al primo piano della palazzina;
pertanto, ha dichiarato la nullità ex art. 354 cpc della pronunzia emessa relativamente al vano scala (capi nn. 1, 2 e 7 del dispositivo); ha compensato fra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
ha assegnato il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di prime cure.
3. – Con ricorso depositato il 31.5.2017 gli attori hanno riassunto l'originario giudizio n.
150/2006 R.G. nei confronti di tutte le parti avversarie, fra cui anche il quale il Parte_3
21.2.2013 ha acquistato l'immobile di proprietà di I ricorrenti in riassunzione Parte_2
hanno chiesto di estendere i già emanati provvedimenti ripristinatori e risarcitori nei confronti di e di , nonché di condannare tutti i convenuti a ristorare gli Controparte_4 Parte_3
ulteriori pregiudizi patrimoniali in favore di ed (non anche di Controparte_2 Persona_1
in quanto costui aveva venduto il proprio appartamento). Controparte_1
4. – Tutti i resistenti in riassunzione hanno contrastato la domanda. Inoltre, Parte_3
ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa, a fini di garanzia, del suo dante causa Parte_2
mentre ha proposto domanda riconvenzionale, con la quale ha
[...] Controparte_4
chiesto la condanna di alla demolizione della veranda, in parte in muratura e in Controparte_1
parte in struttura vetrata con intelaiatura in alluminio, che sarebbe stata realizzata abusivamente nel chiedendo di estendere gli effetti giuridici di detta controdomanda a avente causa Controparte_7
di di cui il giudicante, tuttavia, non ha autorizzato la chiamata nel processo. CP_1
5. – In via istruttoria, il Tribunale di Bari ha disposto un supplemento consulenziale a mezzo del medesimo Ctu ing. . Parte_6
6. – Con sentenza n. 113/2022, pubblicata in data 11.1.2022, il giudice monocratico del
Tribunale di Bari ha (1) accolto la domanda principale e condannato Parte_1 CP_5
e (in qualità di acquirente dell'appartamento già in
[...] Controparte_4 Parte_3
proprietà di ), in solido fra loro, all'arretramento della sopraelevazione del torrino Parte_2
del vano scale dell'immobile sito a NA in via Iacobellis n. 28 in quanto realizzata a distanza inferiore a quella legale;
(2) condannato e in solido fra Controparte_4 Parte_3
loro, al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00 in favore di ciascuno degli attori, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo il “dictum” di Cass. S.U. n. 1712/1995;
(3) condannato i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore di Persona_1
e nella misura di € 2.000,00 per ciascuna, oltre interessi al saggio legale e Controparte_2
rivalutazione monetaria;
(4) dichiarato tenuto a garantire il suo avente causa Parte_2
rispetto alla condanna pronunciata in suo danno;
(5) dichiarato inammissibile la Parte_3
domanda riconvenzionale proposta da , finalizzata ad ottenere l'accertamento Controparte_4
del carattere abusivo della veranda in muratura realizzata a chiusura del balcone dell'appartamento in proprietà di (6) condannato , e Controparte_1 CP_5 Pt_1 Controparte_4
nonché , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_3
€ 10.700,60, oltre Rsf ed accessori di legge;
(7) compensato le spese di lite nel rapporto processuale fra e (8) posto definitivamente a carico di , e Parte_3 Parte_2 CP_5 Pt_1
nonché di le spese di ctu. Controparte_4 Parte_3
6.1. – In sintesi, può dirsi, quanto alla principale questione attinente al rispetto delle distanze legali tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, che il Tribunale di Bari – discostandosi dai
4 rilievi del Ctu – ha escluso che la prescrizione contenuta nell'art. 47 delle Norme Tecniche di
Esecuzione del PRG del Comune di NA (secondo cui “negli interventi edilizi di
ristrutturazione e completamento, ogni nuova finestra di vano abitabile deve avere, per tutta la sua
dimensione planimetrica ed altimetrica, uno spazio prospiciente libero e scoperto della profondità
non inferiore a 10 metri salvo che quelle su strada pubblica”) comporti, per la sopraelevazione del torrino del vano scala, una deroga all'osservanza delle distanze legali prescritta in modo cogente ed inderogabile dall'art. 9 Dm n. 1444/1968, in virtù della disposizione di cui all'ultimo comma dello stesso art. 9, in base al quale “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti
commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche”. In particolare, il decidente, dopo aver ritenuto che la previsione contenuta nell'art. 47 delle Nte del locale PRG contrasta con la ratio dell'anzidetta norma, che non pone alcuna distinzione tra finestre relative a vani abitabili e finestre esistenti su vani non abitabili, ha rilevato che l'edificio ricade nella zona urbanistica di tipo “B” e non in quella di tipo “C” considerata dal n. 3) dell'art. 9, con la conseguente esclusione di deroghe o limiti applicativi della predetta norma imperativa, anche alla luce della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 5 del D.L. 32/2019.
7. – Avverso la sentenza n. 113/2022 hanno proposto distinti appelli CP_5
e nonché , i quali ne Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4
hanno chiesto l'integrale riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
8. – Al gravame hanno resistito gli originari attori vittoriosi in primo grado, i quali ne hanno chiesto la reiezione, riproponendo ex art. 346 cpc l'eccezione d'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 9 co. 3, seconda parte, del Dm n. 1444/1968.
9. – All'udienza del 20.9.2022 l'intestata Corte di Appello ha disposto, ai sensi dell'art. 335
cpc, la riunione delle due impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza.
10. – Con ordinanza emessa in pari data il Collegio ha accolto parzialmente l'istanza ex art. la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna contenuta nel capo 1) del dispositivo.
11. – Con ordinanza presidenziale del 19.12.2023 il giudizio è stato dichiarato interrotto in conseguenza del decesso dell'appellante . CP_5
12. – Indi, gli appellati hanno riassunto il processo nei confronti degli eredi del “de cuius”, i quali hanno omesso di costituirsi in giudizio e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.
13. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 17.12.2024 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – I motivi di gravame costituiscono oggetto di comune proposizione da parte degli appellanti. In particolare, con il primo mezzo è eccepita la violazione di legge, l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 9 Dm n. 1444/1968 e dell'art. 5 co. 1 lett. b-bis) D.L. n.
32/2019 convertito con la L. n. 55/2019. Al riguardo, gli impugnanti sostengono che il primo giudice ha errato nel ritenere che nelle ZTO di tipo “B” (nelle quali ricadono gli edifici di che trattasi) non siano applicabili le deroghe previste dall'art. 9 co. 3, secondo periodo del Dm n.
1444/1968 e che la loro operatività è limitata alle sole zone urbanistiche di tipo “C”; che la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 5 D.L. n. 32/2019 non ha inciso sulle deroghe previste dal secondo periodo del co. 3 dell'art. 9, riferendosi esclusivamente al co. 2 e al primo periodo del medesimo co. 3 dell'art. 9 Dm n. 1444/1968, sicché la norma introdotta nel 2019 si riferisce ai soli limiti di distanza e non anche alle deroghe previste dal secondo periodo del co. 3 del ridetto art. 9;
che tale principio è stato affermato anche nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.
7027/2021, posta a fondamento della decisione appellata, nella quale pronunzia di legittimità si è
statuito che la prescrizione relativa all'ammissione di distanze inferiori a quelle imposte si riferisce a tutte le ZTO;
che, inoltre, il medesimo principio è desumibile da Cons. Stato 24.1.2022 n. 465,
che ha confermato l'estensione alle aree di completamento “B” “della deroga alla distanza minima
di cui al penultimo comma” dell'art. 9 Dm n. 1444/1968; che, peraltro, su tale possibilità di deroga
6 si è già espressa Cort. Cost. n. 217/2020 (nonché altre precedenti pronunzie conformi del Giudice
delle Leggi), la quale ha statuito che le leggi regionali possono derogare alle distanze minime tra le costruzioni, a condizione che le deroghe siano state recepite da strumenti urbanistici attuativi o da piani particolareggiati o da lottizzazione convenzionate;
che l'immobile ed il torrino per cui è
controversia ricadono in zona tipizzata “B” dal locale PRG e sono ricompresi nel perimetro di una strumentazione urbanistica esecutiva (ossia di un piano particolareggiato); che l'art. 47 delle Nte
del PRG, avente efficacia di piano particolareggiato, prevede che la distanza minima di dieci metri debba applicarsi alle sole pareti finestrate dei vani abitabili e non anche alle finestre di vani non abitabili (come per il caso del torrino del vano scale); che, nella specie, è incontestato che le pareti del vano torrino si fronteggiano a pareti del vano scale (non abitabile) su cui insistono alcune bucature finestrate;
che, pertanto, l'edificazione del vano torrino è legittima perché realizzata ad una distanza inferiore ai dieci metri rispetto alle finestre del vano scale del fabbricato di proprietà
degli appellati, in applicazione della deroga prevista dagli artt. 9 co. 3, secondo periodo, Dm n.
1444/1968 e 47 delle Nte del PRG del Comune di NA;
che il giudice di primo grado, senza spiegare le ragioni tecnico-giuridiche del suo convincimento, ha erroneamente disatteso i rilievi tecnici formulati sul punto del Ctu, il quale ha ritenuto esistente legittimamente il torrino in virtù
dell'operatività della suddetta deroga sulle distanze;
che, in definitiva, non è ravvisabile alcun contrasto tra la normativa statale e le norme pianificatorie dettate dal Comune di NA
poiché la deroga alle distanze previste dall'art. 47 delle NTA è ammessa proprio dal secondo periodo del co. 3 dell'art. 9 Dm n. 1444/1968.
2. – Con il secondo motivo gli appellanti hanno eccepito l'errata quantificazione del risarcimento del danno in favore degli originari attori, il quale è stato determinato sulla scorta di uno sfuggente criterio valutativo e liquidatorio.
3. – Con il terzo ed ultimo motivo hanno lamentato l'errata regolazione delle spese di causa,
peraltro liquidate in misura eccessiva, trascurando di considerare che analoga statuizione
7 condannatoria era già contenuta nella sentenza del 2012, poi dichiarata nulla dalla Corte di Appello
di Bari.
4. – L'appello è infondato con riferimento a ciascuno dei motivi in cui esso si articola e,
pertanto, va rigettato.
5. – Innanzitutto, appare utile dare conto di alcune evidenze processuali che potrebbero tornare utili nel prosieguo della motivazione.
5.1. – Nella sentenza n. 192/2012 il giudice della Sezione Distaccata di Bitonto ha accertato che il torrino del vano scale che conduce al terzo piano è stato realizzato nel 1997 da
[...]
ed in seguito ha proceduto all'apertura di un secondo vano-porta; CP_4 CP_5
che la distanza che separa il vano scala con il relativo torrino dalla parete finestrata dove si affacciano gli appartamenti di proprietà di e è pari a mt. 7,75 CP_1 Per_1 CP_2
(ciò emerge nitidamente dalla riproduzione fotografica e grafica contenuta a pag. 8 della relazione di ctu del 9.11.2020); che il predetto torrino non dà vita ad un “volume tecnico”, non computabile nella volumetria della costruzione, giacché lo stesso, lungi dal contenere impianti serventi (quali quelli connessi alle condutture idriche, termiche o all'impianto ascensore), costituisce, viceversa,
parte integrante del fabbricato, così come il vano scale;
che, di conseguenza, il medesimo torrino dev'essere considerato ai fini della verifica dell'osservanza delle distanze legali (in particolare,
quella imposta dall'art. 9 Dm n. 1444/1968)
5.2. – Inoltre, nella sentenza n. 1371/2016, dichiarativa della nullità della sentenza n.
192/2012, relativamente ai capi 1, 2 e 7 e limitatamente alle statuizioni condannatorie riguardanti
, la Corte di Appello di Bari ha testualmente osservato che “Non avendo Controparte_4
e appellato la sentenza nella parte in cui li condannava in via personale Pt_1 CP_5
ed esclusiva sia ad arretramenti e demolizioni che al risarcimento del danno, le relative statuizioni
sono passate in giudicato e non possono essere contestate dall'attuale appellante (ossia
[...]
nde), che assume l'invalidità dell'intera decisione. Invero, il capo di sentenza CP_4
relativo alla sopraelevazione del torrino è ictu oculi scindibile – e come tale è stato considerato
8 dal Tribunale – da quelli riguardanti le altre opere realizzate da e ( nde), Pt_1 CP_5 CP_4
pacificamente proprietari esclusivi delle relative porzioni, materialmente separate (balcone chiuso
al primo piano;
sopraelevazione di appartamento e realizzazione di vano tecnico e relativo
lastrico solare al secondo piano). L'autonomia delle statuizioni relative ai predetti porta ad
escludere che la non integrità del contraddittorio relativa al torrino riverberi i suoi effetti su altri
capi della sentenza, per i quali l'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse. Quanto al
torrino, l'appellante ha prodotto documentazione (atto notarile di donazione e testamento
olografo) che dimostra la sua comproprietà dapprima col padre dei germani e poi, dopo la CP_4
sua morte nel 2007, con altro fratello di nome non citato in primo grado…D'altro Pt_2
canto, già il CTU incaricato in primo grado aveva indicato la possibile comproprietà di altri
soggetti. La provata comproprietà di persona nei cui confronti non fu integrato il contraddittorio
in primo grado impone di dichiarare la nullità della pronuncia in parte qua e di rimettere gli atti
al primo giudice…”.
6. – Orbene, tanto opportunamente rammentato, il primo motivo di impugnazione è privo di fondamento per le ragioni appresso indicate.
6.1. – Occorre rimarcare che la distanza di dieci metri prescritta dall'art. 9 co. 1 n. 2) Dm
LL.PP. n. 1444/1968, il quale non persegue l'interesse privato alla riservatezza bensì quello collettivo alla tutela dell'igiene, sicurezza e salubrità dell'abitato mediante il divieto di eccessivi addensamenti tra edifici e di formazione di intercapedini dannose, trae la sua efficacia precettiva inderogabile dall'art. 41-quinquies L. n. 1150/1942. La norma in esame esprime il principio della vincolatività per gli enti locali delle distanze legali in essa stabilite e può essere derogata soltanto a condizione che le distanze inferiori siano “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a
conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio” (Corte Cost.
20.7.2016 nn. 185 e 189).
6.2. – L'efficacia legislativa “derivata” del predetto decreto ministeriale impone, pertanto, ai
Comuni di redigere e revisionare gli strumenti urbanistici senza discostarsi dalle regole
9 inderogabili da esso fissate in quanto la loro autonomia normativa nella materia edilizia e delle distanze incontra un limite insuperabile nell'art. 4 delle Preleggi, per il quale una norma regolamentare locale non può apportare modifiche a norme di rango superiore. Da ciò consegue che l'eventuale previsione, nello strumento urbanistico locale che individui le zone territoriali omogenee, di distanze inferiori a quelle inderogabilmente prescritte dall'art. 9 co. 1 Dm n.
1444/1968, comporta l'espunzione dell'illegittima regola difforme di normazione secondaria contenuta nello strumento urbanistico e la sostituzione “ipso iure” della stessa con la disciplina imperativa dettata dal citato art. 9, divenendone automaticamente parte integrante ed immediatamente operante, senza che possa trovare applicazione, fra le altre disposizioni normative, l'art. 873 cod. civ. (così, “ex plurimis”, Cass. 12.12.2017 n. 29732).
6.3. – Tali principi sono stati ribaditi da Cass. 16.10.2018 n. 25833, che ha posto a base del proprio “dictum” il consolidato indirizzo interpretativo già espresso da Cass. 14.11.2016 n. 23136,
in base al quale, in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 Dm n. 1444/1968 ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cass. S.U.
7.7.2011 n. 14953; Cass. 26.7.2016 n. 15458;
Cass. 11.2.2008 n. 2199). Conseguentemente, l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma fa insorgere l'obbligo per il giudice non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma proprio di applicare immediatamente la disposizione del citato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata (in senso conforme, cfr. Cass.
21.12.2014 n. 27558; Cass. 30.3.2006 n. 7563). Nella suddetta pronunzia n. 25833/2018 la Corte
di legittimità ha soggiunto, quanto all'ipotesi derogatoria contemplata dall'ultimo comma dell'art. 9 Dm n. 1444/1968, che consente ai Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato, che la stessa può trovare applicazione solo relativamente alle distanze tra costruzioni insistenti su fondi
10 che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato ovvero per costruzioni che siano entrambe facenti parte della stessa lottizzazione (così, Cass. S.U. 18.2.1997 n. 1486 e, più
recentemente, Cass.
7.11.2017 n. 26354).
6.4. – Nella specie, avuto riguardo alle caratteristiche dell'opera realizzata da CP_4
la quale ha determinato un aumento della superficie esterna del lastrico solare del
[...]
fabbricato, deve farsi applicazione del consolidato principio secondo cui “La sopraelevazione, a
tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza
eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul
fondo confinante” (così, Cass. 25.2.2025 n. 4923, che a pag. 6 richiama altri numerosi precedenti conformi).
6.5. – Inoltre, è incontroverso fra le parti che a fronteggiarsi ad una distanza inferiore a dieci metri lineari siano le pareti finestrate degli edifici contrapposti, senza che possa rilevare – come esattamente osservato nella sentenza impugnata – la circostanza che l'art. 47 delle NTE del PRG
del Comune di NA preveda che “…Negli interventi edilizi di ristrutturazione e di
completamento, ogni nuova finestra di vano abitabile deve avere, per tutta la sua dimensione
planimetrica ed altimetrica, uno spazio prospiciente libero e scoperto della profondità non
inferiore a 10 m salvo che quelle su strada pubblica. Nel caso di finestre di vani abitabili esistenti
nell'edificato perimetrale all'edificio, oggetto dell'intervento, escluso quello separato da una
strada pubblica, se la profondità dello spazio libero scoperto è inferiore a metri 10, tale spazio
non va modificato né planimetricamente né altimetricamente, potendosi modificare la situazione
pregressa soltanto oltre i 10 m di distanza: ciò sempre per lo spazio libero scoperto
corrispondente alla dimensione effettiva della finestra esistente senza computare eventuali esporti
sulle finestre”.
6.5.1. – In realtà, tale previsione inserita nello strumento urbanistico locale, introducendo un differente regime basato sulla distinzione tra finestre relative a vani abitabili e finestre che accedono a vani non abitabili (come sarebbe il torrino sopraelevato), risulta “contra legem” poiché
11 riduce (ed anzi esclude) la portata applicativa dell'art. 9 Dm n. 1444/1968 (vanificandone del tutto lo scopo), il quale – come emerge evidente dal suo tenore testuale – non contiene alcuna differenziazione di disciplina, a seconda della loro destinazione, relativamente alle finestre presenti sulle pareti degli edifici “antagonisti”.
6.5.2. – Dimodoché, nella specie, l'art. 9 deve sostituirsi automaticamente all'illegittima norma regolamentare dello strumento urbanistico comunale, che con la norma statuale contrasta apertamente (per una fattispecie analoga, cfr. Cass.
2.8.2024 n. 21790). E ciò anche a prescindere da ogni considerazione circa la presenza (sufficiente ai fini dell'operatività dell'art. 9 Dm n.
1444/1968) di aperture sulla parete frontistante dell'edificio di proprietà degli originari attori,
come si desume visivamente dalla riproduzione fotografica dei luoghi contenuta a pag. 8 della relazione di ctu del 9.11.2020.
6.6. – Tuttavia, gli appellanti continuato a sostenere che, nella vicenda in esame, sia integrata l'ipotesi derogatoria contemplata dall'art. 9 co. 3, secondo periodo, del Dm n. 1444/1968, la quale consente ai Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale nel caso le costruzioni siano incluse – fra l'altro – nel medesimo piano particolareggiato.
Specificamente, gli impugnanti invocano l'operatività dell'anzidetta disposizione derogatoria,
assumendo che i frontistanti edifici siano inclusi nella perimetrazione del piano particolareggiato della ZTO “B” del Comune di NA, sulla scorta dei rilievi formulati dall'Ausiliare del
Tribunale di Bari, il quale ha fornito al giudicante la seguente valutazione tecnica: “Orbene, non
sfugga la circostanza che la Tav. 9 del vigente PRG che disciplina gli interventi edilizi nell'abitato
consolidato e, nello specifico anche sull'area di interesse, sia stata approvata con le modalità di
cui all'art. 15 (…) della Legge regionale 31 maggio 1980 n.56; ed infatti detto elaborato grafico,
intitolato “9 - Centro abitato – tavola sostitutiva P[iano] P[articolareggiato] – Rapporto
1:2000”, costituisce “tavola (sostitutiva della strumentazione esecutiva) in scala 1:2000 e/o
1:1000, contenente le prescrizioni di dettaglio del P.R.G. da osservare nel rilascio delle
concessioni”. E, di fatto, la legenda posta in fregio alla Tav. 9 (cfr. Allegato B) così recita: <
12 presente tavola relativa alla zona omogenea “B” è da ritenersi sostitutiva della strumentazione
esecutiva (lettera “e” dell'art. 15, L.R. 56/80)>>; di essa zona “B” è indicata la relativa
perimetrazione nella sezione >>…”. Dunque, in tal modo, il Ctu è dell'avviso che la Tavola 9 del
PRG del esprima, in base ai suoi contenuti tecnici di dettaglio e alle Parte_7
modalità procedurali di approvazione, una valenza sostanzialmente equivalente ad un piano particolareggiato.
6.7. – Sennonchè, tale assunta equiparazione della Tavola 9 del PRG al piano particolareggiato non è idonea ad implicare l'operatività della deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 Dm n. 1444/1968, il quale ammette una distanza tra fabbricati inferiore a quella minima assoluta di dieci metri, “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati
o lottizzazioni convenzionate con previsione planovolumetriche”.
6.8. – Prima di affrontare la questione testé evocata, il Collegio non può esimersi dal rilevare che gli appellanti affermano che “…l'interpretazione autentica prevista dall'art 5, comma 1,
lettera b-bis), del D.L. 32/2019 non ha minimamente inciso sulle deroghe previste dal secondo
periodo del comma 3 dell'art. 9, DM 1444/1968, riferendosi la detta norma solo ed esclusivamente
al 2° comma ed al primo periodo del 3° comma dell'art. 9 del medesimo D.M. L'interpretazione
autentica di cui al D.L. 32/2019 si riferisce, pertanto, ai soli limiti di distanza previsti dall'art. 9
D.M. 1444/68 e non anche alle deroghe previste dal secondo periodo del 3° comma dell'art. 9…”.
Ma, come si vedrà “infra”, detta tematica si rivela non risolutiva ai fini del decidere.
6.9. – L'art. 5 co.
1-b.bis) D.L. 18.4.2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L.
14.6.2019 n. 55 (cd. “Sblocca Cantieri”), dispone che “le disposizioni di cui all'art. 9, commi
secondo e terzo, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, si interpretano
nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente
alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso art. 9”, il quale, nei suoi tre commi, così
dispone: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono
stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali
13 ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i
volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca
recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: è
prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la
distanza minima pari all'altezza del fabbricato più altro;
la norma si applica anche quando una
sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12
(primo comma). Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al
traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di
insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per
lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa
tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15 (secondo comma).
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti
commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche” (terzo comma).
7. – Al riguardo, è lecito ritenere che il richiamo ai commi secondo e terzo contenuto nell'art. 5 co.
1-b.bis) della cd. (che, per vero, si presta a divergenti Controparte_8
interpretazioni) determini come conseguenza che, attualmente, la deroga alla distanza di dieci metri tramite il piano particolareggiato (ovvero altri equivalenti strumenti urbanistici a carattere attuativo) sia ammissibile soltanto nelle ZTO di tipo “C” e non più anche per le zone “B” (nella quale ricadono gli edifici di proprietà delle parti che controvertono odiernamente dinanzi all'intestata Corte di Appello), come invece era possibile in passato quando il terzo comma dell'art. 9 s'intendeva riferito all'intero art.
9. Né appare dirimente – proprio a fronte dell'integrale richiamo del terzo comma – la circostanza che la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 5
14 co.
1-b.bis) faccia esclusivo riferimento ai “limiti di distanza tra i fabbricati” e non anche alla loro deroga, tenuto conto che proprio quest'ultima è prevista nel secondo periodo del terzo comma che rientra, pur sempre, nell'intero “corpus” di un articolo complessivamente intitolato “Limiti di
distanza tra i fabbricati”. Sebbene, effettivamente, possano residuare legittimi interrogativi sulle ragioni che avrebbero indotto il legislatore ad escludere l'applicabilità della seconda parte del terzo comma dell'art. 9 alle zone di tipo “B”, dal momento che i piani particolareggiati e le lottizzazioni non sono strumenti limitati alle sole zone di espansione, ma sono normalmente predisposti ovunque il territorio necessiti di un'operazione di coordinamento urbanizzatorio, concepibile anche all'interno di centri storici, essendo, infatti, di frequente emersione nella prassi applicativa la massima giurisprudenziale secondo cui l'utilizzo dei piani attuativi se, da un lato, esula dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, dall'altro lato, va senz'altro ammesso non soltanto nell'ipotesi estrema di zone assolutamente inedificate, ma anche nelle ipotesi intermedie di zone parzialmente edificate ed urbanizzate (come le zone “B”) nelle quali si profili un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione.
7.1. – Sennonché, come sopra accennato, l'argomento “per esclusione”, di tipo letterale, che fa leva sulla norma d'interpretazione autentica introdotta nel 2019, anche ove fosse giuridicamente fondato ed implicasse consequenzialmente la perdurante operatività dell'ipotesi derogatoria anche per gli edifici ricadenti nella zona urbanistica di tipo “B”, non per ciò solo potrebbe condurre all'accoglimento del primo motivo di gravame, ostandovi l'impreteribile disposto di cui al terzo comma dell'art. 9 Dm n. 1444/1968, il quale consente l'introduzione di distanze inferiori a quelle tassativamente prescritte dalla predetta norma statuale purché esse siano inderogabilmente fissate all'interno di piani attuativi con previsioni planovolumetriche.
7.2. – Come è stato ben evidenziato in dottrina, le distanze in deroga previste dall'ultimo comma dell'art. 9 Dm n. 1444/1968 connotano gli interventi di trasformazione del territorio con
“assetto urbanistico” e si caratterizzano per plurimi specifici attributi, tra i quali devono immancabilmente annoverarsi i seguenti: 1) devono avere necessariamente ad oggetto la
15 realizzazione coordinata di una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) e non di un singolo organismo edilizio;
2) devono contenere non solo la disciplina dettagliata, ma anche la vera e propria progettazione di dettaglio delle varie costruzioni, considerate unitariamente nei loro reciproci rapporti spazio-dimensionali ed architettonici, come se fossero un unico edificio (“con
previsioni planovolumetriche”).
7.3. – Orbene, nella specie, sono carenti gli anzidetti indispensabili attributi specifici della normativa pianificatoria attuativa comunale: ciò sia perché è lo stesso Ctu che a pag. 19 della propria relazione riconosce che “…il Piano Particolareggiato per zone omogenee “B” del comune
di NA, di cui alla Tav. 9 del PRG vigente, legittimamente (secondo le statuizioni della
DGR n. 6320/1989) manchi di un planovolumetrico”, non spiegando, però, persuasivamente le ragioni giustificatrici della non necessarietà delle indicazioni planovolumetriche;
sia in quanto – ed il rilievo è decisivo – il torrino del vano scale costituisce un isolato organismo edilizio, realizzato sull'abitato preesistente e a distanza di tempo dall'edificazione dei fabbricati antistanti e circostanti, sulla base di progetti e parametri edilizi differenti fra loro. Pertanto, la stessa costruzione non risulta inserita in una pluralità di edifici strutturalmente omogenei, che abbiano contestualmente formato oggetto di piani attuativi (particolareggiati o lottizzazioni convenzionate)
“con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i
rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un
edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone,
poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece,
ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi” (così testualmente Cass. 25.7.2019 n. 20188,
che riproduce pressochè letteralmente i principi ribaditi da Corte Cost. 24.2.2017 n. 41, punti da
4.1 a 4.4. del “Considerato in diritto”; cfr., inoltre, “amplius”, Cass. 11.3.2024 n. 9804, pagg. 10 e segg.). Cosicché, nella fattispecie in esame, per la disciplina delle relative distanze non è possibile fare riferimento all'ultimo comma dell'art. 9 Dm n. 1444/1968, bensì occorre applicare il comma 1
16 della stessa disposizione normativa, avente immediata e cogente efficacia precettiva (Cass.
14.11.2016 n. 23136; Cass. 20.5.2010 n. 12424).
8. – Anche il secondo motivo di gravame, inerente alla statuizione di condanna al risarcimento del danno, si sottrae ad ogni censura, giacché la motivazione sul punto della pronunzia impugnata è giuridicamente corretta.
8.1. – Nella sentenza n. 192/2012 il giudice della Sezione Distaccata di Bitonto, con riferimento alle plurime violazioni delle distanze legali “cumulativamente” perpetrate dai convenuti in pregiudizio degli immobili di proprietà degli attori, valutando l'entità della lesione inferta ai diritti dominicali nonché l'incidenza negativa degli illeciti in termini di diminuzione di luce ed aria, sulla base di un criterio liquidatorio fondato sull'equità “suppletiva”, li ha condannati al risarcimento del danno nella misura di € 2.000,00, somma già monetariamente “riadeguata” al tempo della decisione, per ciascun anno a decorrere dall'introduzione del giudizio.
8.2. – Nella sentenza odiernamente sottoposta allo scrutinio del Collegio, il giudice monocratico del Tribunale di Bari ha osservato che la sentenza della Corte di Appello del 2016 ha dichiarato la nullità dei capi 1, 2 e 7 della sentenza n. 192/2012 limitatamente alla posizione di
, l'unica ad aver impugnato quest'ultima decisione;
che, di conseguenza, Controparte_4
non può riconoscersi agli attori alcuna rivalutazione monetaria con riferimento al ristoro dei danni disposto a carico di e che il pregiudizio patrimoniale deve ritenersi Pt_1 CP_5
sussistente anche in relazione alla sopraelevazione del torrino del vano scale in quanto edificata
“contra legem”; che, in conformità ad un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno conseguente alla violazione delle norme codicistiche ed integrative di queste, relative alle distanze fra costruzioni, s'identifica nella violazione stessa, la quale comporta un asservimento di fatto del fondo del vicino al quale spetta il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria;
che la quantificazione del pregiudizio economico, dovuto all'abusiva imposizione della servitù e alla limitazione del godimento della proprietà degli attori,
nella sentenza n. 192/1992 aveva tenuto conto delle differenti violazioni ed era stato liquidato in
17 base ad una valutazione complessiva e con un parametro unitario, ossia € 2.000,00 per ogni anno di permanenza della violazione. Pertanto, il giudicante, avuto riguardo alla diminuzione di luce ed aria degli immobili degli attori a causa del mancato rispetto della distanza in relazione alla sopraelevazione del torrino, ha determinato il pregiudizio nella misura ridotta di € 500,00 per ogni anno dall'instaurazione del giudizio fino alla pronuncia, ponendo l'onere di pagamento a carico di e precisando che il vincolo di solidarietà passiva di Controparte_4 Parte_3
quest'ultimo dev'essere temporalmente circoscritto al periodo che va dall'atto di acquisto dell'immobile sino alla sentenza e condannando il suo dante causa a tenerlo Parte_2
indenne in forza della garanzia per evizione. Inoltre, il GU ha legittimamente riconosciuto, in favore di e la spettanza del risarcimento del danno per tutto Persona_1 Controparte_2
l'ulteriore periodo di durata del processo, qualificando detto pregiudizio come “danno incrementale”, ossia come danno geneticamente dedotto in giudizio ed ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, nell'invarianza del suo fatto generatore.
8.3. – Orbene, così operando il primo giudice ha reso “ostensibili” i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà SA (in particolare, la diminuzione del coefficiente illuminante e di areazione dell'edificio frontistante causalmente provocata dall'edificazione del torrino, ubicato ad una distanza significativamente inferiore a quella legale) e valorizzando gli elementi fattuali allegati e provati dagli attori in via presuntiva, anche alla luce di massime di comune esperienza. Dunque, in tal modo il Tribunale di
Bari si è conformato alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 27.6.2024 n.
17758), che ha avuto modo di precisare che “…le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n.
33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali,
hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza
della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile. La
questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno
risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni
18 Unite in senso positivo. E' stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa
Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al
proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della
situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. II, 18.7.2013,
n.17635). Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II
Sezione Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno
presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche
circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno
risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la
cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile
è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa
quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce
così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il
requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della
violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova
sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche
mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza…”.
9. – L'avvenuta concessione “in limine litis” del provvedimento sospensivo ex art. 283 cpc induce il Collegio a disattendere la richiesta degli appellati e Controparte_2 CP_3
di risarcimento degli ulteriori danni derivati dalla costruzione del torrino dopo la data della
[...]
sentenza impugnata e fino all'eliminazione dell'abuso edilizio, nella misura annuale di € 500,00,
oltre rivalutazione ed interessi, potendosi ritenere, al riguardo, che la pronuncia accoglitiva dell'istanza di “inibitoria” della sentenza appellata abbia “sterilizzato” gli effetti antigiuridici discendenti dalla protratta condotta di mantenimento in vita della costruzione illegittima.
10. – Infine, anche il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, con cui si lamenta l'esosità
della liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, è privo di fondamento, avendo il
19 giudicante proceduto alla relativa operazione in base al valore indeterminabile della controversia
(“complessità media”) e facendo applicazione dei parametri medi. Di talché il compenso legale liquidato nella somma complessiva di € 10.700,60, solidalmente gravante sui quattro convenuti soccombenti, oltre che congruente alla vigente disciplina parametrale forense, è, altresì,
proporzionato all'importanza della causa e al grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate,
peraltro “ineditamente”, dalle parti nel giudizio di riassunzione, a seguito dell'entrata in vigore della cd. “Sblocca Cantieri”, che ha reso necessario un supplemento consulenziale.
11. – La regolamentazione delle spese del grado di appello soggiace al principio della soccombenza, non intaccata dal mancato riconoscimento dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale preteso dalla parte vittoriosa in fase di gravame, trattandosi di una statuizione che assume una portata assolutamente trascurabile nell'economia complessiva della decisione reiettiva nel merito.
11.1. – Le competenze legali sono liquidate in dispositivo alla stregua del medesimo criterio di calcolo utilizzato nella pronunzia impugnata (importi medi dello scaglione di valore indeterminabile), con la “dimidiazione” del compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in quanto non è stato assunto alcun mezzo di prova, senza procedere all'autonoma liquidazione del compenso relativo al procedimento di “inibitoria” (peraltro conclusosi con l'accoglimento parziale della relativa istanza) e senza operare gli aumenti discrezionali previsti dall'art. 4 co. 2 Dm n.
55/2014 (pluralità di parti e riunione di più cause), attesa l'omogeneità dei motivi di appello svolti nei distinti atti di impugnazione nonché la perfetta sovrapponibilità delle posizioni processuali e la coincidenza delle questioni giuridiche prospettate dai contendenti, e sono poste solidalmente a carico di tutti gli appellanti, in solido fra loro, in quanto titolari di un interesse comune nella causa ex art. 97 cpc.
12. – Infine, deve darsi atto che, per effetto del rigetto dell'appello, l'ordinanza di
“inibitoria” del 20.9.2022 è divenuta inefficace.
13. – Da ultimo, occorre, altresì, dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
20
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, fra le parti indicate in epigrafe, nei giudizi riuniti sopra emarginati, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli eredi di;
CP_5
2) rigetta gli appelli riuniti e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) respinge la richiesta degli appellati di liquidazione dell'ulteriore risarcimento del danno;
4) dà atto della sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza ex art. 283 cpc pronunciata il
20.9.2022;
5) condanna tutti gli appellanti indicati al punto 7. della narrativa della presente sentenza (e loro aventi causa), in solido fra loro, al pagamento in favore degli appellati delle spese processuali,
che si liquidano in complessivi € 10.313,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei loro difensori;
6) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1999 a chiusura del balcone ubicato al terzo piano dell'edificio, nonché al risarcimento dei danni,
3
283 cpc proposta dagli appellanti nell'ambito dei procedimenti riuniti e, per l'effetto, ha disposto
5